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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5278 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11978 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11978 /2023 promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] , con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. SCUNCIA MARIA ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata il [...] a [...] , Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. SANTORO LUCIA FRANCA ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.02.2023 ha chiesto all'intestato Tribunale la Parte_1
pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto a Roma il 05.09.2012 con CP_1
; premetteva che dalla loro unione non erano nati figli, che il Tribunale di Roma con
[...]
decreto di omologa del 05.05.2022 aveva pronunciato la separazione consensuale tra le parti;
deduceva pertanto che dalla separazione le condizioni concordate dalle parti avevano subito una variazione, rappresentando che la resistente percepiva un assegno di invalidità. Ha chiesto pertanto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente.
1 costituitasi in giudizio, ha contestato tutto quanto dedotto e richiesto Controparte_1 da controparte ed ha chiesto rigettare la domanda avversaria, con l'assunzione di ogni conseguente provvedimento. Ha chiesto di porre a carico del a titolo di assegno divorzile, la somma di Pt_1
euro 220,00 mensili o di altra somma ritenuta di giustizia.
Sentite le parti all'udienza del 14.6.2023, il giudice con separata ordinanza, a scioglimento della riserva assunta in udienza, confermava i provvedimenti della separazione e rimetteva la causa dinnanzi a sé quale giudice istruttore.
All'udienza del 11.07.2024, il GD ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.02.2025, in modalità cartolare.
Successivamente all'udienza, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio ed il giudice riservava la causa in decisione al Collegio, senza i termini ex art. 190 c.p.c. per espressa rinuncia delle parti.
Pertanto, le parti hanno depositato il suddetto accordo, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di divorzio così come di seguito integralmente riportate:
“1) Il signor corrisponderà alla NO , a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1
divorzile un importo di euro 100,00 (euro cento/00) mensili, con decorrenza febbraio 2025 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
2) La casa familiare di Roma, viale Irpinia n. 44, Gruppo D, Scala F, 5° piano, interno 9, di proprietà di e condotta in locazione dal sig. , padre della Parte_2 Persona_1
NO , resta assegnata alla moglie;
Controparte_1
3) Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.”
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui veniva omologata la separazione consensuale (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata) e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Ebbene, dalla lettura della documentazione versata in atti, nulla osta alla conferma di tale accordo con riferimento alle questioni conseguenti allo scioglimento del matrimonio delle parti, conformi agli interessi delle parti.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva:
1)Pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto in Roma il 05.09.2012;
[...]
2)dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto n.01041, Parte 1, serie 03).
3)dispone in ordine alle condizioni del divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
4)compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale ordinario di Roma in data 18/03/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Paola Larosa Marta Ienzi
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