Art. 23.
Quando il diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria regolata dalla presente legge sarebbe stato raggiunto anche senza il computo, ai fini del conseguimento dei requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione, dei periodi di assicurazione facoltativa in essa utilizzabili, il trattamento di pensione non puo' essere inferiore a quello rappresentato dalla somma del trattamento minimo stabilito per gli iscritti alla Gestione speciale per gli esercenti attivita' commerciali e della pensione o quota di pensione liquidata o liquidabile per gli anzidetti periodi nell'assicurazione facoltativa.
Quando il diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria regolata dalla presente legge sarebbe stato raggiunto anche senza il computo, ai fini del conseguimento dei requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione, dei periodi di assicurazione facoltativa in essa utilizzabili, il trattamento di pensione non puo' essere inferiore a quello rappresentato dalla somma del trattamento minimo stabilito per gli iscritti alla Gestione speciale per gli esercenti attivita' commerciali e della pensione o quota di pensione liquidata o liquidabile per gli anzidetti periodi nell'assicurazione facoltativa.