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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/09/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
difesa dall'Avv. Paolo Languasco (CF: ; fax. N° 010.2465430, C.F._1
PEC: del Foro di Genova, per delega in calce Email_1 ed elettivamente domiciliata in Genova, Vico Flamonica 1/13;.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 dell' , rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal Controparte_2 funzionario delegato dott. Lorenzo Calvi ( ) dal dirigente dell' C.F._2 [...]
, dott.ssa , legalmente domiciliato nella propria sede Controparte_2 Persona_1 in Genova, Via Assarotti n. 38 (tel. 010/8331218 – fax 010 8331221 – per le comunicazioni con il
Tribunale PEC: - il codice fiscale dell' Email_2 [...]
è , e quello dell' è Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
) P.IVA_2
CONVENUTO Ogg: differenze retributive : maturazione fascia stipendiale 3-8 per contratti a termine ante 1.9.2010
Conclusioni : come da rispettivi atti
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 19 maggio 2025 docente in ruolo dall' Parte_1
01/09/2019, ha convenuto in giudizio il per sentir condannare Controparte_1 il suo datore di lavoro al pagamento in suo favore della somma di euro 954,08, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, conseguenti alla maturazione del diritto alla retribuzione prevista per la fascia 3-
8, tenendo conto dei periodi di lavoro pre ruolo.
Allegava infatti di aver ottenuto, al momento dell'immissione in ruolo, la ricostruzione di carriera dall'1.9.2019 al 26.1.2021 con attribuzione della fascia “0” e, a decorrere dal 27.1.2021 la fascia 9-
14.
Si doleva dell'attribuzione della fascia stipendiale 0 sino alla maturazione della seconda fascia 9-14
a far data del 27.1.2021 .
Osservava infatti come il nuovo CCNL aveva sì creato nuove fasce stipendiali ( 0-8, 9-14, 15- 20,
21-27,28-34, 35 e oltre), abolendo le classi 0-2, 3-8. 9-14 ecc di cui al precedente CCNL, ma aveva fatto salvo – per i docenti a tempo indeterminato- il mantenimento delle classi precedentemente maturate sino al 1.9.2010 secondo la disciplina di specifiche clausole cd. di salvaguardia .
Parte ricorrente in sostanza invoca l'estensione di tale disciplina anche alla sua situazione, quale titolare di contratti a termine ante 2010, richiamandosi alle sentenze che l'aveva specificamente riguardata ( e depositate in atti) nonché alle sentenze della Corte di Cassazione recentamente intervenute in materia.
La questione appare di piana delibazione.
La Corte di Cassazione infatti con le sentenze nn. 6132, 6138 e 6145 del 2025 ha enunciato i principi di diritto di seguito trascritti: «L'art. 2 del CCNL 4 agosto 2011 per il personale del comparto della scuola contrasta con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita al solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010 la conservazione ad personam della fascia stipendiale 3-8 e riconosce al medesimo personale il diritto a percepire, sempre ad personam, l'incremento stipendiale previsto dalla predetta fascia al compimento del periodo di permanenza nella fascia 0-2. La disposizione deve essere, pertanto, disapplicata, nella parte in cui esclude gli assunti a tempo determinato in servizio alla medesima data del 1° settembre 2010, ai quali, dopo l'immissione in ruolo, va estesa la clausola di salvaguardia anche qualora il docente faccia valere l'anzianità riconosciuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297/1994, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 13 giugno 2023 n. 69. La diversità nella condizione di impiego va verificata al momento in cui si realizza la dedotta disparità e non può essere esclusa facendo leva su un trattamento, anche se eventualmente più favorevole, che sia futuro, incerto e non idoneo a compensare integralmente il trattamento discriminatorio subito».
Poiché la ricorrente, alla data del 1 settembre 2010 aveva già maturato gli scatti 0-2- e quindi 3-8, essendo il primo contratto relativo all'a.s. 2006/2007, ella mantiene il diritto ai relativi scatti retributivi sino alla maturazione dello scatto 9-14 ccnl 2011.
Da ciò deriva un credito per differenze retributive pari a euro 954,08 , oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Il convenuto non ha contestato l'entità del credito che deve pertanto ritenersi accertato. CP_1
Cont Segue la condanna del come da dispositivo.
Alla soccombenza del segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite, avito riguardo CP_1 al dm 55/2014, in base al valore della causa e alla modesta difficoltà delle questioni trattate, essenzialmente retributive.
Il Giudice definendo il giudizio,
1. condanna il , in persona del suo Ministro pro temore, a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente l'importo di euro 954,08, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna Il convenuto, ut supra, a rifondere alla ricorrente le spese di lite che si CP_1 liquidano in euro 324,00, oltre spese generali, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Genova, 10/09/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI