Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00654/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01308/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1308 del 2025, proposto da
RA ET, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Mensi, Lavinia Mensi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
della sentenza n. 84/2023, pubblicata in data 11.4.23, del Tribunale di Grosseto, sez. lavoro, R.G. n. 377/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 114 e 35, comma 1 lett. c) c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 la dott.ssa SI De LI e viste le conclusioni di parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, è stato accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 e a ricevere sulla carta l’accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati in sentenza.
2. Con ricorso notificato il 24 aprile 2025, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale.
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, seppure ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
4. Con memoria depositata in giudizio in data 18 febbraio 2026, la ricorrente ha comunicato di avere ricevuto, nelle more del giudizio, il pagamento di quanto spettante e ha chiesto al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale.
5. Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
6. Alla luce di quanto precede, poiché la pretesa della ricorrente è stata pienamente soddisfatta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a.
7. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese del presente giudizio devono essere liquidate a favore della parte ricorrente, posto che l’esecuzione della sentenza pronunciata dal giudice civile, mediante pagamento del dovuto, è stata assicurata solo dopo la proposizione del presente ricorso.
Le stesse sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 (euro ottocento/00), oltre oneri e accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio dei giorni 19 febbraio 2026 e 19 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
SI La RD, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
SI De LI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI De LI | SI La RD |
IL SEGRETARIO