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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/10/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4572/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. ssa Nicoletta Lolli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4572/2023 R.G. promossa da
, C.F. , difeso dall'avv. RAVELLI Parte_1 C.F._1
GIULIA C.F. e dall'avv. , C.F. , C.F._2 C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore in VIA SAN BIAGIO N. 19
PADOVA;
ATTORE contro
Controparte_1
RAPPRESENTATA DA , C.F. , Controparte_2 P.IVA_1
difeso dall'avv. VILLANOVA ERIKA C.F. e dall'avv. C.F._3
ND IA ( PIAZZA A. DE GASPERI, 33 C.F._4
PADOVA; ( ) VIA DEGLI Parte_2 C.F._5
ORBI N.6 38122 TRENTO;
, C.F. , domiciliato presso lo C.F._3
pagina 1 di 27 studio del difensore in VIA SAN BIAGIO N. 19 PADOVA
CONVENUTA
E contro
(C.F. ), corrente in Controparte_3 P.IVA_2
50018 Scandicci (FI), Via Pisana nr. 314/B,
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza del 24/9/2025
Conclusioni dell'attore nel merito: accertata la responsabilità di , in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, quale proprietaria dell'autovettura Porsche Cayenne tg. FZ983SF che causò il sinistro, condannarsi la stessa in solido con la Compagnia Controparte_4
rappresentata da in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore qui di Parte_1
seguito quantificati alla luce delle risultanze delle CTU del p. ind. Persona_1
e della dott.ssa in base ai criteri ed alle tabelle in
[...] Persona_2
vigore presso il Tribunale di Milano:
Età del danneggiato alla data del sinistro: 45 anni
Percentuale di invalidità permanente: 13%
Punto danno non patrimoniale: € 3.388,93
Appesantimento medio sui primi 9 punti (+ 25%) punto base 3.047,80
Punto base standard I.T.T. € 115,00
Totale danno biologico permanente
Percentuale di invalidità permanente 13% €. 38.876,00
Appesantimento medio sui primi 9 punti (+ 25%) €. 4.279,00
Totale €. 43.155,00
pagina 2 di 27 Totale danno biologico temporaneo €. 6.630,00
Punto base I.T.T. € 130,00
Giorni di invalidità temporanea totale al 100% gg. 6 €. 780,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% gg. 30 € 2.925,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% gg. 30 € 1.950,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% gg. 30 € 975,00
Spese mediche €. 1.310,00
DANNI MATERIALI €. 972,00
TOTALE GENERALE: €. 52.067,00
Detratto acconto già corrisposto danni materiali €. - 430,00
Detratto acconto già corrisposto danno biologico €. - 20.088,05
TOTALE RESIDUO €. 31.549,00
Al totale di €. 31.549,00 come su calcolato, andranno aggiunti interessi legali e la rivalutazione monetaria dal momento del sinistro al saldo, oltre al rimborso di tutte le spese vive di causa come documentate (C.U. marca, notifiche) e spese di
CCTTUU e di CCTTPP come da fatture di spesa già in atti, per un ammontare pari ad euro 4.257,62.
Riassumendo: il totale da corrispondere è pari ad:
euro 31.549,00 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del sinistro al saldo:
euro 4.257,62 per rimborso di tutte le spese vive di causa e spese di
CCTTUU e di CCTTPP come già documentate.
Con refusione delle spese e competenze legali come da nota spese che verrà depositata e distrazione delle stesse a favore di questo procuratore che si dichiara antistatario.
Conclusioni del convenuto CP_1
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi già ampiamente pagina 3 di 27 argomentati nella presente comparsa, con ogni conseguente declaratoria del caso, RITENENDO tutte le offerte stragiudiziali sia per le lesioni sua per il danno materiale del tutto congrue e satisfattive.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità in capo alla convenuta, nella causazione del sinistro CP_5
per cui è causa, contenere gli esborsi di nella misura che verrà CP_1
rigorosamente accertata in corso di causa, e in ogni caso, nei limiti di responsabilità del conducente del veicolo assicurato e del danno che dovesse risultare adeguatamente provato all'esito dell'espletanda istruttoria e dalla documentazione dimessa, nei limiti della percentuale di responsabilità accertata
E CONSIDERATO L'AGGRAVAMENTO DEL DANNO da parte dell'Attore ex art. 1227 cc e decurtando LE SOMME GIA' OFFERTE, PER EURO
20.088,05 PER LESIONI ED EURO 430,00 PER DANNI MATERIALI, ed eventuali somme liquidate da a titolo di danno biologico permanente;
CP_6
In ogni caso, con condanna a carico di controparte di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, incluse.
In via istruttoria,
1. Ci si oppone alla prova per testi attorea in quanto i capitoli di prova sono finalizzati a confermare in VERBALE di POLIZIA e sono, quindi, documentali.
2. Si chiede venga disposta una CTU CINEMATICA anche alla luce delle risultanze della perizia dell'Ing. volta ad accertare la VELOCITA' del CP_7
motociclo del al momento del sinistro ed il posizionamento Pt_1
all'interno della corsia di marcia (se sulla destra o sinistra del medesimo) nonché punto d'urto trattandosi di circostanze NON acclarate dalla Polizia intervenuta.
3. In caso di ammissione, si chiede di essere abilitati a prova contraria con I
TESTI ATTOREI, E QUELLI INDICATI NEL PROSIEGUO, ED ANCHE
INTERROGATORIO FORMALE DEL SIG. VITIELLO sui seguenti CAPITOLI DI
PROVA: a. Vero in data 20/07/22 alle ore 22.15 circa, in Vigodarzere (PD) si verificava pagina 4 di 27 un sinistro stradale tra il sig. alla guida del proprio motociclo Piaggio Pt_1
Beverly tg. BX68645 ed veicolo Porsche Cayenne tg. FZ983SF, di proprietà di
[...]
, condotta da Controparte_3 Controparte_8
b. Vero che nelle suddette circostanze il sig. stava percorrendo Pt_1
Via Roma con direzione di marcia Padova ad una velocità superiore ai 60 km/h?
c. Vero che il sig. alla guida della Porsche Cayenne, prima di CP_8
iniziare la manovra di immissione in Via Roma, con direzione opposta a quella del sig.
, verificava che non vi fossero veicoli in entrambe le direzioni di marcia? Pt_1
d. Vero che il sig. , al momento del sinistro, procedeva a ridosso Pt_1
della linea di mezzeria?
e. Vero che il punto d'urto è localizzato a ridosso della linea di mezzeria?
f. Vero che il veicolo PO YE al momento del sinistro si era già immessa per la maggior parte della propria lunghezza lungo Via Roma con direzione OPPOSTA alla corsia di marcia del sig. ? Pt_1
g. Vero e confermo la PERIZIA CINEMATICA da me eseguita e che mi si rammostra sub doc. 5?
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva Parte_1 Controparte_2
[...
in qualità di delegata e rappresentante per l'Italia per la gestione dei sinistri della
[...]
e esponendo quanto segue: Controparte_4 Controparte_3
- il 20/7/2022, alle ore 22.15 circa, in Vigodarzere (PD), egli percorreva via Roma con direzione di marcia Vigodarzere-Padova, a bordo del proprio motociclo Piaggio
Beverly tg. BX68645 quando, all'altezza del civico 10, un'autovettura Posche
Cayenne tg. FZ983SF, di proprietà di , condotta da Controparte_3 [...]
assicurata con dac, usciva da un parcheggio CP_8 Controparte_1 pubblico gravato da segnale di dare la precedenza, con manovra di svolta a sinistra, senza concedere la dovuta precedenza al motociclo da lui condotto;
avveniva pertanto una collisione tra i due mezzi;
pagina 5 di 27 - sul posto interveniva la Polizia Stradale, che redigeva rapporto di sinistro stradale, da cui emergeva la responsabilità del conducente della al quale veniva Per_3 contestata la violazione dell'art. 145, co. 4, c.d.s.;
- a causa dell'impatto egli veniva ricoverato per sei giorni presso l'Azienda Ospedaliera di Padova, dove gli veniva inizialmente diagnosticato un infarcimento emorragico intraparenchimale epatico focale al 6° segmento alimentato da esile gemizio evidente anche in fase arteriosa in area di 8 mm che si esprimeva in fase tardiva e basale in area complessiva di circa 2,5 cm, ferite lacerocontuse alla gamba sinistra e due ferite lacerocontuse al ginocchio destro;
dopo le dimissioni, accusando un peggioramento del suo stato di salute e non riuscendo a camminare, a seguito di RMN al ginocchio sinistro, venivano altresì diagnosticate lesioni meniscali mediale e laterale, lesione del legamento collaterale, lesione del legamento crociato posteriore, frattura intraspongiosa del piatto tibiale laterale;
- a seguito di perizia medico-legale cui egli si sottoponeva, il dott. indicava quali Per_4 conseguenze delle lesioni predette un danno biologico temporaneo totale di giorni 6; temporaneo parziale al 75% di giorni 30; al 50% di giorni 30 ed al 25% per ulteriori giorni 30, nonché un danno biologico permanente del 14-15%; il sanitario, poi, in considerazione della particolare incidenza delle lesioni subite a livello degli arti, riteneva sussistere gli estremi per richiedere la personalizzazione del valore economico del singolo punto di invalidità ex art. 138 co. 3 codice assicurazioni;
infatti, l'attore svolge la professione di autista e a causa dell'evento traumatico de quo riscontra enormi difficoltà nel salire e scendere dal mezzo pesante da lui condotto, oltre che nelle ordinarie mansioni quotidiane;
- i danni riportati dal motociclo erano tali che le riparazioni risultavano antieconomiche;
il valore ante sinistro era stimato in euro 500,00 dal perito della compagnia assicuratrice convenuta e ad essa avrebbero dovuto essere aggiunti euro 120 per spese di soccorso stradale e euro 107,00 di rottamazione;
- la quantificazione economica dei danni veniva così indicata:
D.B. permanente 14-15% (ad anni 45) euro 40.054,50
Personalizzazione/appesantimento 20% euro 8.010,90
D.B. temporaneo totale di gg. 6 euro 720,00
D.B. temporaneo parziale al 75% di gg. 30 euro 2.700,00
D.B. temporaneo parziale al 50% di gg. 30 euro 1.800,00 pagina 6 di 27 D.B. temporaneo parziale al 25% di gg. 30 euro 900,00
Spese mediche documentate e spesa VML euro 1325,85 danno materiale euro 727,00 per un totale di euro 56.238,25;
- la in qualità di delegata e rappresentante per l'Italia per la Parte_3 gestione dei sinistri della Greenval Insurance Comnpany dac effettuava un versamento con bonifico di euro 430,00 per danno materiale, pari al 70% del danno materiale, escluso il soccorso stradale non liquidato;
liquidava, poi un acconto di euro 3.000,00 per danno biologico, seguito da ulteriore bonifico per euro 17.088,05, che veniva trattenuto a titolo di maggior danno;
- la procedura di negoziazione assistita non trovava l'adesione della compagnia.
Ciò esposto, l'attore chiedeva, previo accertamento della responsabilità di
[...]
, quale proprietaria dell'autovettura Porsche Cayenne tg. FZ983SF che causò Controparte_3 il sinistro, condannarsi la stessa in solido con la compagnia assicuratrice, al risarcimento dei danni subiti, ammontanti a complessivi euro 36.150,20 (già detratta la somma di euro
20.088,05 corrisposta) o alla diversa maggiore o minor somma che fosse risultata in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dall'evento al saldo, con vittoria di spese ed onorari di causa e con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario. non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_3
Si costituiva rappresentata, giusta procura Controparte_1 speciale notaio numero di repertorio 16683, numero di raccolta 4024, Persona_5 da eccependo e deducendo quanto segue: Controparte_2
- nella causazione del sinistro vi era concorso di colpa del , il quale conduceva il Pt_1 suo automezzo a velocità eccessiva (secondo perizia cinematica ing. 60- CP_7
70km/h), certamente superiore al limite di 50 km/h previsto in zona, e comunque non adeguata alle condizioni dei luoghi (centro abitato, ora notturna); inoltre, osservava la compagnia, la possibilità che un veicolo si immetta lungo la corsia di marcia percorsa da altro utente della strada non rappresenta nè un ostacolo imprevedibile né un ostacolo inevitabile;
in ogni caso, mantenendo una velocità adeguata, l'attore avrebbe potuto evitare l'impatto o quest'ultimo avrebbe potuto essere più modesto;
pagina 7 di 27 - mancava dunque la prova che la condotta dell'attore fosse esente da censure e rispettosa di tutte le norme sulla circolazione e a quelle di prudenza per vincere la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c.;
- le pretese sul quantum erano eccessive, non provate e infondate;
- in particolare, secondo la valutazione del proprio medico legale, i danni da lesioni erano i seguenti:
o IP del 12%
o ITT di 6 gg o ITP al 75% di 30 gg o ITP al 50% di 25 gg o ITP del 25% di 30 giorni;
o spese mediche congrue di Euro 929,25,00 e nessuna inabilità lavorativa;
- la personalizzazione del danno biologico era priva di adeguata prova, così come i presupposti per riconoscere interessi e rivalutazione;
- la compagnia eseguiva istruttoria da cui emergeva che le riparazioni del motociclo erano antieconomiche e che per le lesioni poteva essere riconosciuta una IP al 12%;
- la compagnia, ritenendo un concorso di colpa del 30% da parte dell'attore, riconosceva euro 430,00 per valore ante sinistro del mezzo e spese di rottamazione ed euro
3.000,00 più 17.938,50.
La convenuta concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande attoree, ritenendo tutte le offerte stragiudiziali sia per le lesioni, sia per il danno materiale del tutto congrue e satisfattive;
in via subordinata, chiedeva contenere gli esborsi di nella misura CP_1 rigorosamente accertata in corso di causa, e in ogni caso, nei limiti di responsabilità del conducente del veicolo assicurato e del danno che fosse risultato adeguatamente provato, nei limiti della percentuale di responsabilità accertata e considerato l'aggravamento del danno da parte dell'attore ex art. 1227 cc e decurtando le somme già offerte, per euro 20.088,05 per lesioni ed euro 430,00 per danni materiali, ed eventuali somme liquidate da a titolo di CP_6 danno biologico permanente;
con condanna a carico di controparte alle spese di causa.
La causa, previo scambio di memorie ex art. 171 ter c.p.c., veniva istruita mediante CTU medico legale, CTU sulla dinamica del sinistro e produzioni documentali e veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 8 di 27 Preliminarmente si ribadisce il rigetto delle istanze istruttorie non accolte delle parti per i motivi di cui all'ordinanza 25/3/2024.
Nel merito, la domanda dell'attore è fondata e va accolta.
An debeatur
Innanzi tutto, all'esito della CTU dinamica si può escludere il concorso di colpa del Pt_1 nella causazione del sinistro.
Il CTU nominato, perito , ha così concluso: Persona_1
“3.2.1 La causa del sinistro, è da attribuire unicamente al conducente dell'autovettura,
che si è immesso su via Roma dal Parcheggio sulla Dx, in ora notturna, Controparte_8 con visibilità parzialmente limitata, senza accertarsi della presenza del motociclo condotto da
in arrivo, in violazione dell'art. 145/4 del C.D.S. Parte_1
3.2.2 Il conducente del motociclo, , procedeva alla velocità di circa 40 km/h, in Parte_1 zona con limite di 50 km/h; velocità da ritenersi anche adeguata alle condizioni ambientali, previste dall'art. 141 del C.D.S., inoltre il conducente del motociclo non ha avuto il tempo per reagire frenando, per mancanza di tempo e spazio, ha avuto solamente il tempo di sterzare a Sn nel tentativo di evitare l'autovettura proveniente dall'area di parcheggio di Dx, per cui non si ritiene abbia avuto un concorso di colpa nel verificarsi dell'evento.”
Il CTU ha determinato la velocità tenuta dal motociclo sulla base dell'accorciamento del passo di 0,185 m che, secondo i crash test dell'Università di Firenze, comportava che la velocità del mezzo al momento dell'urto era di 40 km/h.
Le conclusioni in merito alla distribuzione della responsabilità sono state contestate dal CTP dell'assicurazione, proprio sul punto dell'accorciamento del passo: il CTP della convenuta, infatti, ha contestato l'esattezza delle misurazioni effettuate sulle fotografie scattate dalla
Polizia Stradale, in quanto la posizione del veicolo, come ripresa, non consentiva rilievi esatti;
ha poi fatto riferimento ad una fotografia del motociclo allegata ad una consulenza in atti.
Sul punto il CTU ha evidenziato che le valutazioni del CTP erano effettuate su una fotografia del mezzo non scattata sul posto, nell'immediatezza dell'incidente, ma quando esso era già stato spostato in un altro luogo, con possibili variazioni della situazione post sinistro;
a conferma di ciò, il CTU ha fatto osservare, che, proprio dal confronto tra la foto scattata dalla
Polizia Stradale e quella allegata alla consulenza, si può constatare che nella seconda fotografia la forcella del motociclo è più arretrata che nella prima.
In effetti, la discrepanza tra lo stato del mezzo ritratto sul luogo del sinistro e quello ritratto nel luogo successivo è chiaramente visibile dal confronto tra le due fotografie;
si deve, pagina 9 di 27 pertanto, concludere che ogni valutazione effettuata sulla seconda fotografia non può essere recepita perché non corrisponde allo stato di fatto al momento dell'incidente.
Le valutazioni del CTU, pertanto, risultano adeguatamente argomentate e idonee a smentire impostazioni differenti, senza necessità di chiarimenti.
A proposito della possibilità che la velocità tenuta dal motociclo potesse essere comunque inadeguata allo stato dei luoghi, tale possibilità deve essere esclusa. Si tenga conto che, sebbene in ora notturna, il cielo era sereno, il fondo stradale era asciutto e l'attore viaggiava a dieci chilometri all'ora in meno del limite di velocità su una strada che aveva la precedenza rispetto all'uscita di un parcheggio, il che vale ad integrare una condotta prudente, così come ritenuto dal CTU. In ogni caso, secondo le risultanze della CTU, l'uscita dell'autovettura dal parcheggio, con le modalità tenute dal conducente della sarebbe risultata visibile Per_3 all'attore in un momento in cui il tempo per operare una manovra di emergenza era insufficiente rispetto al tempo psicotecnico di reazione minimo necessario per poterla mettere in atto.
Si deve, pertanto, concludere che la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. è superata dalla prova della condotta di guida priva di censure tenuta dall'attore e che, conseguentemente, la responsabilità del sinistro va attribuita al 100% al conducente della Porsche Cayenne.
Quantum debeatur
Prima di esaminare il merito delle richieste vanno richiamati i principi in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione si deve tener conto di tutte le componenti di danno, ovvero di tutti i pregiudizi patiti (ogni aspetto del fare areddittuale del soggetto, sfera sessuale, sfera estetica, ecc.) e della sofferenza in ogni suo aspetto, fisico e psichico, senza però incorrere in duplicazioni, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (cfr. Cass. ord.
7513 del 2018).
Se quindi costituisce in particolare una duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, che esprime i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale di cui è già espressione la percentuale di invalidità, non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale e che sono estranei alla determinazione pagina 10 di 27 della percentuale di invalidità, rappresentati da dolore dell'animo, vergogna, disistima, paura, disperazione e che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso.
Tali ultimi pregiudizi - se prima allegati, tramite la deduzione di situazioni circostanziate, diverse dalla mera sofferenza fisica che non può che accompagnarsi al danno biologico patito e non con enunciazioni generiche, astratte e ipotetiche, e poi provati - dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.
Quanto alla prova, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso a quella presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e “può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato
l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)” (cfr. Cass. 25164 del 2020).
Ai fini della personalizzazione è invece richiesto che le conseguenze lesive lamentate, a prescindere dall'aspetto della vita che sia stato interessato, siano specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato e tali da rendere, sotto gli aspetti indicati, il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. Cass. 28988 del 2019, 21939 del 2017).
L'esistenza di tali conseguenze del tutto anomale e peculiari, integrando fatto costitutivo della pretesa, deve essere allegata in modo circostanziata e altresì provata, ovviamente con ogni mezzo di prova.
Ciò premesso in diritto, l'ausiliario dott.ssa , nella relazione depositata il Persona_2
30/9/2024, in base alla visita e all'esame degli atti, seguendo un percorso logico-sistematico che si condivide integralmente, ha accertato quanto segue:
- sussiste il nesso causale tra il sinistro e le lesioni ed esse non sono in contrasto con un corretto uso delle dotazioni di sicurezza;
- sussiste un complesso lesivo caratterizzato da trauma toraco-addominale con versamento pleurico destro e lesione contusivo-emorragica intraepatica, politrauma escoriativo-contusivo agli arti inferiori, trauma al ginocchio sinistro con frattura intraspongiosa del piatto tibiale e lesione (perlomeno parziale) del legamento crociato posteriore e collaterale laterale;
pagina 11 di 27 - gli esiti invalidanti di tale lesione vanno valutati in un danno biologico temporaneo totale di giorni 6, di inabilità parziale al 75% di gg. 30, al 50% di gg. 30, al 25% di gg.
30 e in un danno biologico permanente del 13%;
- sono riconosciute congrue le spese di cura e riabilitazione e di relazione medicolegale ante causa come da ricevute allegate agli atti, per totali €. 1.310,00;
- il livello di sofferenza patita viene definito di grado medio nel periodo di malattia e medio-lieve all'attualità, e si ritiene, molto probabilmente, che la situazione rimarrà immutata nel lungo periodo;
- viene riconosciuto un appesantimento del valore economico del punto percentuale (a valori medi) per i primi 9 punti percentuali, in quanto le menomazioni al ginocchio sinistro rendono di fatto più gravoso l'espletamento delle comuni attività.
Le conclusioni della consulente non sono state contestate dai CCTTPP, che, pur essendo rimasti sulle proprie posizioni durante le operazioni, non hanno in seguito inviato osservazioni.
Quanto al danno morale, ovvero quelle sofferenze di natura soggettiva indipendenti dalla perdita di funzionalità dovuto al danno biologico, le descrizioni delle difficoltà della vita di tutti i giorni e lavorativa effettuate puntualmente nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., portano a ritenere che sussista un grado di sofferenza interiore medio, riferito alla compromissione della dignità e del rispetto personale di un uomo relativamente giovane (45 anni all'epoca del sinistro) nell'espletamento delle attività quotidiane e dell'attività lavorativa
(l'obiettiva difficoltà di flessione e la dolenzia del ginocchio possono presuntivamente avere portato alle difficoltà nell'igiene personale e nella salita e discesa dal camion, effettuate con manovre articolate e meno dignitose di un'unica salita senza difficoltà). Può, essere, pertanto, riconosciuto un danno morale nella misura standard indicata dalla tabella milanese.
Quanto alla richiesta di personalizzazione del danno biologico, l'attore invoca, a causa dell'evento traumatico de quo, le difficoltà nel salire e scendere dal mezzo pesante da lui condotto, svolgendo la professione di autista, oltre che nelle ordinarie mansioni quotidiane.
Quanto a quest'ultimo punto si osserva che l'attore ha documentato la sua attività lavorativa di operaio autista per autotrasporto merci e logistica e la sua attualità (docc. 18 e 19 attore), il che di per sé dimostra la necessità dell'uso delle gambe nel processo lavorativo. Dalla dichiarazione del datore di lavoro, poi, si evince che l'attività svolta comprende anche il carico/scarico merci e alle risultanze del cronotachigrafo si evidenziano varie soste (con la corrispondente necessità di salire e scendere dal camion). pagina 12 di 27 L'appesantimento indicato dal CTU medico legale trova pertanto ampio riscontro nella documentazione in atti, che giustifica un aumento medio, riferito all'indicazione dell'art. 138
d.lgs. 209/2005, ovvero del 15% del danno biologico standard.
Va ora determinato il quantum della pretesa attorea.
Innanzi tutto, non vi è alcuna evidenza che l'incidente occorso al costituisca un Pt_1 sinistro in itinere e pertanto l'ordine ex art. 213 c.p.c. non appare necessario. In ogni caso, la onerata di notificare all' l'ordinanza con cui il giudice ha disposto ex art. 213 CP_1 CP_6
c.p.c. che l'Istituto depositasse tutta la documentazione relativa a ogni provvedimento, emolumento di natura assistenziale, previdenziale o di diversa natura, comunque riconosciuto in favore di , riportando altresì gli esiti dell'interrogazione del Casellario Parte_1
Centrale Infortuni, non ha provato di avere eseguito i relativi incombenti.
Le tabelle di Milano sono pacificamente applicabili (da ultimo Cass. 7892/2024), mentre l'applicazione della nuova tabella unica nazionale di cui al DPR 12/2025 è prevista solo per i danni derivanti da sinistro successivi alla sua entrata in vigore, ovvero il 5/3/2025. Il danno va liquidato in base alle tabelle milanesi aggiornate al 2024, in quanto contengono la rivalutazione al momento più recente rispetto al momento della liquidazione.
Ciò premesso, il danno non patrimoniale da invalidità permanente liquidabile, tenendo conto dell'età all'epoca del sinistro (45 anni) e la percentuale di invalidità (13%) è di euro 38.876, di cui euro 30.136 per danno biologico ed euro 8.740 per sofferenza. A questo importo va aggiunto l'appesantimento da danno alla cenestesi lavorativa (a valori medi, cioè 15%) sui primi nove punti percentuali di danno biologico (euro 17.116), ovvero euro 2.567,40
Quanto all'invalidità temporanea, non vi sono motivi per discostarsi dal valore base per giorno di invalidità temporanea totale di euro 115,00 stabilito dalle tabelle di Milano, che esplicitano che esso tiene conto di un grado di sofferenza medio: ciò è in linea con quanto stabilito dalla CTU, che ha riconosciuto un grado di sofferenza medio durante la malattia. In base ai giorni di invalidità riconosciuti dalla CTU, il conteggio è il seguente:
danno da invalidità temporanea totale euro 690,00
danno da invalidità temporanea parziale al 75% euro 2.587,50
danno da invalidità temporanea parziale al 50% euro 1.725,00
danno da invalidità temporanea parziale al 25% euro 862,50 totale euro 5.865,00.
Vanno, inoltre, ricomprese le spese mediche per euro 1.310,00, comprensive del compenso al medico legale in fase stragiudiziale. pagina 13 di 27 Infine, quanto ai danni materiali, i consulenti delle parti hanno concordato, come da accordo allegato 5 alla CTU dinamica, di riconoscere euro 972,00, di cui euro 500,00 per valore ante sinistro del mezzo, oltre a spese di soccorso/traino per euro 120,00, spese di demolizione euro
107,00 e spese di passaggio di proprietà euro 245,00.
Il totale da risarcire è di euro 49.590,00.
Va ora ricordato che la compagnia assicuratrice convenuta ha versato tre acconti: il primo, per euro 430,00, il 3/10/2022 (doc. 10 attore); il secondo, per euro 3.000,00, in data
15/12/2022 (doc. 12 attore); il terzo, per euro 17.088, il 22/5/2023 (doc. 13 attore).
Dall'importo liquidato per il danno non patrimoniale e patrimoniale devono detrarsi gli importi già versati dalla compagnia assicurativa prima dell'introduzione del giudizio, da rivalutarsi alla data odierna, così da confrontare valori omogenei.
Utilizzando l'indice FOI generale, il primo acconto rivalutato a data attuale ammonta a euro
442,90, il secondo ammonta a euro 3.114,00 e il terzo acconto ammonta a euro 17.532,29
Ne consegue che all'attore spettano ancora, in linea capitale, euro 28.500,81 all'attualità.
A detto importo vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo.
Come da tempo stabilito dalla Suprema Corte, infatti, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno (obbligo rispetto al quale il debitore è in mora ex re dal giorno dell'illecito: art. 1219 c.c.) impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).
Essendoci poi stato il pagamento di tre acconti, la liquidazione deve avvenire: a) devalutando gli acconti ed il credito alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli all'attualità come fatto in questo caso;
b) detraendo gli acconti dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento del primo acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione del primo acconto, rivalutata annualmente, fino al pagamento del secondo acconto, e poi sulla somma che residua dopo la pagina 14 di 27 detrazione del secondo acconto, rivalutata annualmente, fino al pagamento del terzo acconto,
e poi sulla somma che residua dopo la detrazione del terzo acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva contenuta in sentenza
(cfr. Cass. 20 aprile 2017, n. 9950; conforme Cass. 19.marzo 2014, n. 6347, Cass. n. 16 marzo
2018, n. 6619).
Quanto al saggio, si ritiene di applicare quello legale, nulla avendo allegato parte attrice al riguardo.
Venendo alle spese di lite, queste seguono la regola della soccombenza ex art. 92 c.p.c., salva ovviamente una liquidazione parametrata agli importi in concreto riconosciuti.
La liquidazione è effettuata come da dispositivo, in conformità ai valori medi dello scaglione individuato in base all'importo in concreto riconosciuto per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, pari a euro 7.616,00. L'aumento ex art. 4, co. 2 DM 55/2014 relativo alla difesa contro più soggetti può essere riconosciuto nella misura del 5% , atteso che una delle convenute è rimasta contumace e non pare sia stata necessaria una difesa differenziata;
si giunge così a euro 7.996,80.
Quanto alle spese della consulenza di parte, la Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980; conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965).
Vanno pertanto riconosciuti i compensi dei CCTTPP per l'assistenza durante le operazioni peritali.
L'importo richiesto per il dottor in relazione alla consulenza medico-legale, per euro Per_4
360,00 complessivi, appare congruo.
Per quanto riguarda l'importo da riconoscere al perito quale consulente di parte Per_6 sulla dinamica, va riconosciuto un numero di vacazioni corrispondenti a euro 830,00, tenuto conto di quelle liquidate al CTU;
conseguentemente l'importo da riconoscere per tale consulente è di euro 871,50.
Le spese di CTU, così come già liquidate, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
Atteso infine che a mente dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato pagina 15 di 27 – laddove, in forza del successivo art. 60, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito – si precisa che nel caso di specie le parti obbligate sono le convenute.
PER QUESTI MOTIVI
Il tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa
ACCERTATA la responsabilità esclusiva del veicolo Porsche Cayenne tg. FZ983SF di proprietà di
[...]
, nella causazione del sinistro per cui è causa Controparte_3
DA
e , in solido Controparte_3 Controparte_1 tra loro, al risarcimento dei danni subiti da , danni liquidati, al netto degli Parte_1 acconti già percepiti, in euro 28.500,81, oltre interessi legali calcolati come indicato in parte motiva
DA
e , in solido Controparte_3 Controparte_1 tra loro, al pagamento delle spese di CTU medico legale per euro 360,00 e alle spese di CTU dinamica per euro 871,50, nonché delle spese processuali sostenute da , spese Parte_1 liquidate in euro 7.996,80 per compensi e in euro 545,00 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) da distrarre a favore dell'avv. Giulia Ravelli, difensore che si è dichiarato antistatario,
ATTESTA per i fini di cui dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131, che le parti obbligate al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito, sono e . Controparte_3 Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva Parte_1 Controparte_2
[...
in qualità di delegata e rappresentante per l'Italia per la gestione dei sinistri della
[...]
e esponendo quanto segue: Controparte_4 Controparte_3
- il 20/7/2022, alle ore 22.15 circa, in Vigodarzere (PD), egli percorreva via Roma con direzione di marcia Vigodarzere-Padova, a bordo del proprio motociclo Piaggio
Beverly tg. BX68645 quando, all'altezza del civico 10, un'autovettura Posche
Cayenne tg. FZ983SF, di proprietà di , condotta da Controparte_3 [...]
assicurata con dac, usciva da un parcheggio CP_8 Controparte_1
pagina 16 di 27 pubblico gravato da segnale di dare la precedenza, con manovra di svolta a sinistra, senza concedere la dovuta precedenza al motociclo da lui condotto;
avveniva pertanto una collisione tra i due mezzi;
- sul posto interveniva la Polizia Stradale, che redigeva rapporto di sinistro stradale, da cui emergeva la responsabilità del conducente della al quale veniva Per_3 contestata la violazione dell'art. 145, co. 4, c.d.s.;
- a causa dell'impatto egli veniva ricoverato per sei giorni presso l'Azienda Ospedaliera di Padova, dove gli veniva inizialmente diagnosticato un infarcimento emorragico intraparenchimale epatico focale al 6° segmento alimentato da esile gemizio evidente anche in fase arteriosa in area di 8 mm che si esprimeva in fase tardiva e basale in area complessiva di circa 2,5 cm, ferite lacerocontuse alla gamba sinistra e due ferite lacerocontuse al ginocchio destro;
dopo le dimissioni, accusando un peggioramento del suo stato di salute e non riuscendo a camminare, a seguito di RMN al ginocchio sinistro, venivano altresì diagnosticate lesioni meniscali mediale e laterale, lesione del legamento collaterale, lesione del legamento crociato posteriore, frattura intraspongiosa del piatto tibiale laterale;
- a seguito di perizia medico-legale cui egli si sottoponeva, il dott. indicava quali Per_4 conseguenze delle lesioni predette un danno biologico temporaneo totale di giorni 6; temporaneo parziale al 75% di giorni 30; al 50% di giorni 30 ed al 25% per ulteriori giorni 30, nonché un danno biologico permanente del 14-15%; il sanitario, poi, in considerazione della particolare incidenza delle lesioni subite a livello degli arti, riteneva sussistere gli estremi per richiedere la personalizzazione del valore economico del singolo punto di invalidità ex art. 138 co. 3 codice assicurazioni;
infatti, l'attore svolge la professione di autista e a causa dell'evento traumatico de quo riscontra enormi difficoltà nel salire e scendere dal mezzo pesante da lui condotto, oltre che nelle ordinarie mansioni quotidiane;
- i danni riportati dal motociclo erano tali che le riparazioni risultavano antieconomiche;
il valore ante sinistro era stimato in euro 500,00 dal perito della compagnia assicuratrice convenuta e ad essa avrebbero dovuto essere aggiunti euro 120 per spese di soccorso stradale e euro 107,00 di rottamazione;
- la quantificazione economica dei danni veniva così indicata:
D.B. permanente 14-15% (ad anni 45) euro 40.054,50
Personalizzazione/appesantimento 20% euro 8.010,90 pagina 17 di 27 D.B. temporaneo totale di gg. 6 euro 720,00
D.B. temporaneo parziale al 75% di gg. 30 euro 2.700,00
D.B. temporaneo parziale al 50% di gg. 30 euro 1.800,00
D.B. temporaneo parziale al 25% di gg. 30 euro 900,00
Spese mediche documentate e spesa VML euro 1325,85 danno materiale euro 727,00 per un totale di euro 56.238,25;
- la in qualità di delegata e rappresentante per l'Italia per la Parte_3 gestione dei sinistri della Greenval Insurance Comnpany dac effettuava un versamento con bonifico di euro 430,00 per danno materiale, pari al 70% del danno materiale, escluso il soccorso stradale non liquidato;
liquidava, poi un acconto di euro 3.000,00 per danno biologico, seguito da ulteriore bonifico per euro 17.088,05, che veniva trattenuto a titolo di maggior danno;
- la procedura di negoziazione assistita non trovava l'adesione della compagnia.
Ciò esposto, l'attore chiedeva, previo accertamento della responsabilità di
[...]
, quale proprietaria dell'autovettura Porsche Cayenne tg. FZ983SF che causò Controparte_3 il sinistro, condannarsi la stessa in solido con la compagnia assicuratrice, al risarcimento dei danni subiti, ammontanti a complessivi euro 36.150,20 (già detratta la somma di euro
20.088,05 corrisposta) o alla diversa maggiore o minor somma che fosse risultata in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dall'evento al saldo, con vittoria di spese ed onorari di causa e con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario. non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_3
Si costituiva rappresentata, giusta procura Controparte_1 speciale notaio numero di repertorio 16683, numero di raccolta 4024, Persona_5 da eccependo e deducendo quanto segue: Controparte_2
- nella causazione del sinistro vi era concorso di colpa del , il quale conduceva il Pt_1 suo automezzo a velocità eccessiva (secondo perizia cinematica ing. 60- CP_7
70km/h), certamente superiore al limite di 50 km/h previsto in zona, e comunque non adeguata alle condizioni dei luoghi (centro abitato, ora notturna); inoltre, osservava la compagnia, la possibilità che un veicolo si immetta lungo la corsia di marcia percorsa da altro utente della strada non rappresenta nè un ostacolo imprevedibile né un pagina 18 di 27 ostacolo inevitabile;
in ogni caso, mantenendo una velocità adeguata, l'attore avrebbe potuto evitare l'impatto o quest'ultimo avrebbe potuto essere più modesto;
- mancava dunque la prova che la condotta dell'attore fosse esente da censure e rispettosa di tutte le norme sulla circolazione e a quelle di prudenza per vincere la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c.;
- le pretese sul quantum erano eccessive, non provate e infondate;
- in particolare, secondo la valutazione del proprio medico legale, i danni da lesioni erano i seguenti:
o IP del 12%
o ITT di 6 gg o ITP al 75% di 30 gg o ITP al 50% di 25 gg o ITP del 25% di 30 giorni;
o spese mediche congrue di Euro 929,25,00 e nessuna inabilità lavorativa;
- la personalizzazione del danno biologico era priva di adeguata prova, così come i presupposti per riconoscere interessi e rivalutazione;
- la compagnia eseguiva istruttoria da cui emergeva che le riparazioni del motociclo erano antieconomiche e che per le lesioni poteva essere riconosciuta una IP al 12%;
- la compagnia, ritenendo un concorso di colpa del 30% da parte dell'attore, riconosceva euro 430,00 per valore ante sinistro del mezzo e spese di rottamazione ed euro
3.000,00 più 17.938,50.
La convenuta concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande attoree, ritenendo tutte le offerte stragiudiziali sia per le lesioni, sia per il danno materiale del tutto congrue e satisfattive;
in via subordinata, chiedeva contenere gli esborsi di nella misura CP_1 rigorosamente accertata in corso di causa, e in ogni caso, nei limiti di responsabilità del conducente del veicolo assicurato e del danno che fosse risultato adeguatamente provato, nei limiti della percentuale di responsabilità accertata e considerato l'aggravamento del danno da parte dell'attore ex art. 1227 cc e decurtando le somme già offerte, per euro 20.088,05 per lesioni ed euro 430,00 per danni materiali, ed eventuali somme liquidate da a titolo di CP_6 danno biologico permanente;
con condanna a carico di controparte alle spese di causa.
La causa, previo scambio di memorie ex art. 171 ter c.p.c., veniva istruita mediante CTU medico legale, CTU sulla dinamica del sinistro e produzioni documentali e veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24/9/2025. pagina 19 di 27 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si ribadisce il rigetto delle istanze istruttorie non accolte delle parti per i motivi di cui all'ordinanza 25/3/2024.
Nel merito, la domanda dell'attore è fondata e va accolta.
An debeatur
Innanzi tutto, all'esito della CTU dinamica si può escludere il concorso di colpa del Pt_1 nella causazione del sinistro.
Il CTU nominato, perito , ha così concluso: Persona_1
“3.2.1 La causa del sinistro, è da attribuire unicamente al conducente dell'autovettura,
che si è immesso su via Roma dal Parcheggio sulla Dx, in ora notturna, Controparte_8 con visibilità parzialmente limitata, senza accertarsi della presenza del motociclo condotto da
in arrivo, in violazione dell'art. 145/4 del C.D.S. Parte_1
3.2.2 Il conducente del motociclo, , procedeva alla velocità di circa 40 km/h, in Parte_1 zona con limite di 50 km/h; velocità da ritenersi anche adeguata alle condizioni ambientali, previste dall'art. 141 del C.D.S., inoltre il conducente del motociclo non ha avuto il tempo per reagire frenando, per mancanza di tempo e spazio, ha avuto solamente il tempo di sterzare a Sn nel tentativo di evitare l'autovettura proveniente dall'area di parcheggio di Dx, per cui non si ritiene abbia avuto un concorso di colpa nel verificarsi dell'evento.”
Il CTU ha determinato la velocità tenuta dal motociclo sulla base dell'accorciamento del passo di 0,185 m che, secondo i crash test dell'Università di Firenze, comportava che la velocità del mezzo al momento dell'urto era di 40 km/h.
Le conclusioni in merito alla distribuzione della responsabilità sono state contestate dal CTP dell'assicurazione, proprio sul punto dell'accorciamento del passo: il CTP della convenuta, infatti, ha contestato l'esattezza delle misurazioni effettuate sulle fotografie scattate dalla
Polizia Stradale, in quanto la posizione del veicolo, come ripresa, non consentiva rilievi esatti;
ha poi fatto riferimento ad una fotografia del motociclo allegata ad una consulenza in atti.
Sul punto il CTU ha evidenziato che le valutazioni del CTP erano effettuate su una fotografia del mezzo non scattata sul posto, nell'immediatezza dell'incidente, ma quando esso era già stato spostato in un altro luogo, con possibili variazioni della situazione post sinistro;
a conferma di ciò, il CTU ha fatto osservare, che, proprio dal confronto tra la foto scattata dalla
Polizia Stradale e quella allegata alla consulenza, si può constatare che nella seconda fotografia la forcella del motociclo è più arretrata che nella prima.
pagina 20 di 27 In effetti, la discrepanza tra lo stato del mezzo ritratto sul luogo del sinistro e quello ritratto nel luogo successivo è chiaramente visibile dal confronto tra le due fotografie;
si deve, pertanto, concludere che ogni valutazione effettuata sulla seconda fotografia non può essere recepita perché non corrisponde allo stato di fatto al momento dell'incidente.
Le valutazioni del CTU, pertanto, risultano adeguatamente argomentate e idonee a smentire impostazioni differenti, senza necessità di chiarimenti.
A proposito della possibilità che la velocità tenuta dal motociclo potesse essere comunque inadeguata allo stato dei luoghi, tale possibilità deve essere esclusa. Si tenga conto che, sebbene in ora notturna, il cielo era sereno, il fondo stradale era asciutto e l'attore viaggiava a dieci chilometri all'ora in meno del limite di velocità su una strada che aveva la precedenza rispetto all'uscita di un parcheggio, il che vale ad integrare una condotta prudente, così come ritenuto dal CTU. In ogni caso, secondo le risultanze della CTU, l'uscita dell'autovettura dal parcheggio, con le modalità tenute dal conducente della sarebbe risultata visibile Per_3 all'attore in un momento in cui il tempo per operare una manovra di emergenza era insufficiente rispetto al tempo psicotecnico di reazione minimo necessario per poterla mettere in atto.
Si deve, pertanto, concludere che la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. è superata dalla prova della condotta di guida priva di censure tenuta dall'attore e che, conseguentemente, la responsabilità del sinistro va attribuita al 100% al conducente della Porsche Cayenne.
Quantum debeatur
Prima di esaminare il merito delle richieste vanno richiamati i principi in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione si deve tener conto di tutte le componenti di danno, ovvero di tutti i pregiudizi patiti (ogni aspetto del fare areddittuale del soggetto, sfera sessuale, sfera estetica, ecc.) e della sofferenza in ogni suo aspetto, fisico e psichico, senza però incorrere in duplicazioni, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (cfr. Cass. ord.
7513 del 2018).
Se quindi costituisce in particolare una duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, che esprime i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale di cui è già espressione la percentuale di invalidità, non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pagina 21 di 27 pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale e che sono estranei alla determinazione della percentuale di invalidità, rappresentati da dolore dell'animo, vergogna, disistima, paura, disperazione e che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso.
Tali ultimi pregiudizi - se prima allegati, tramite la deduzione di situazioni circostanziate, diverse dalla mera sofferenza fisica che non può che accompagnarsi al danno biologico patito e non con enunciazioni generiche, astratte e ipotetiche, e poi provati - dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.
Quanto alla prova, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso a quella presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e “può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato
l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)” (cfr. Cass. 25164 del 2020).
Ai fini della personalizzazione è invece richiesto che le conseguenze lesive lamentate, a prescindere dall'aspetto della vita che sia stato interessato, siano specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato e tali da rendere, sotto gli aspetti indicati, il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. Cass. 28988 del 2019, 21939 del 2017).
L'esistenza di tali conseguenze del tutto anomale e peculiari, integrando fatto costitutivo della pretesa, deve essere allegata in modo circostanziata e altresì provata, ovviamente con ogni mezzo di prova.
Ciò premesso in diritto, l'ausiliario dott.ssa , nella relazione depositata il Persona_2
30/9/2024, in base alla visita e all'esame degli atti, seguendo un percorso logico-sistematico che si condivide integralmente, ha accertato quanto segue:
- sussiste il nesso causale tra il sinistro e le lesioni ed esse non sono in contrasto con un corretto uso delle dotazioni di sicurezza;
- sussiste un complesso lesivo caratterizzato da trauma toraco-addominale con versamento pleurico destro e lesione contusivo-emorragica intraepatica, politrauma escoriativo-contusivo agli arti inferiori, trauma al ginocchio sinistro con frattura pagina 22 di 27 intraspongiosa del piatto tibiale e lesione (perlomeno parziale) del legamento crociato posteriore e collaterale laterale;
- gli esiti invalidanti di tale lesione vanno valutati in un danno biologico temporaneo totale di giorni 6, di inabilità parziale al 75% di gg. 30, al 50% di gg. 30, al 25% di gg.
30 e in un danno biologico permanente del 13%;
- sono riconosciute congrue le spese di cura e riabilitazione e di relazione medicolegale ante causa come da ricevute allegate agli atti, per totali €. 1.310,00;
- il livello di sofferenza patita viene definito di grado medio nel periodo di malattia e medio-lieve all'attualità, e si ritiene, molto probabilmente, che la situazione rimarrà immutata nel lungo periodo;
- viene riconosciuto un appesantimento del valore economico del punto percentuale (a valori medi) per i primi 9 punti percentuali, in quanto le menomazioni al ginocchio sinistro rendono di fatto più gravoso l'espletamento delle comuni attività.
Le conclusioni della consulente non sono state contestate dai CCTTPP, che, pur essendo rimasti sulle proprie posizioni durante le operazioni, non hanno in seguito inviato osservazioni.
Quanto al danno morale, ovvero quelle sofferenze di natura soggettiva indipendenti dalla perdita di funzionalità dovuto al danno biologico, le descrizioni delle difficoltà della vita di tutti i giorni e lavorativa effettuate puntualmente nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., portano a ritenere che sussista un grado di sofferenza interiore medio, riferito alla compromissione della dignità e del rispetto personale di un uomo relativamente giovane (45 anni all'epoca del sinistro) nell'espletamento delle attività quotidiane e dell'attività lavorativa
(l'obiettiva difficoltà di flessione e la dolenzia del ginocchio possono presuntivamente avere portato alle difficoltà nell'igiene personale e nella salita e discesa dal camion, effettuate con manovre articolate e meno dignitose di un'unica salita senza difficoltà). Può, essere, pertanto, riconosciuto un danno morale nella misura standard indicata dalla tabella milanese.
Quanto alla richiesta di personalizzazione del danno biologico, l'attore invoca, a causa dell'evento traumatico de quo, le difficoltà nel salire e scendere dal mezzo pesante da lui condotto, svolgendo la professione di autista, oltre che nelle ordinarie mansioni quotidiane.
Quanto a quest'ultimo punto si osserva che l'attore ha documentato la sua attività lavorativa di operaio autista per autotrasporto merci e logistica e la sua attualità (docc. 18 e 19 attore), il che di per sé dimostra la necessità dell'uso delle gambe nel processo lavorativo. Dalla dichiarazione del datore di lavoro, poi, si evince che l'attività svolta comprende anche il pagina 23 di 27 carico/scarico merci e alle risultanze del cronotachigrafo si evidenziano varie soste (con la corrispondente necessità di salire e scendere dal camion).
L'appesantimento indicato dal CTU medico legale trova pertanto ampio riscontro nella documentazione in atti, che giustifica un aumento medio, riferito all'indicazione dell'art. 138
d.lgs. 209/2005, ovvero del 15% del danno biologico standard.
Va ora determinato il quantum della pretesa attorea.
Innanzi tutto, non vi è alcuna evidenza che l'incidente occorso al costituisca un Pt_1 sinistro in itinere e pertanto l'ordine ex art. 213 c.p.c. non appare necessario. In ogni caso, la onerata di notificare all' l'ordinanza con cui il giudice ha disposto ex art. 213 CP_1 CP_6
c.p.c. che l'Istituto depositasse tutta la documentazione relativa a ogni provvedimento, emolumento di natura assistenziale, previdenziale o di diversa natura, comunque riconosciuto in favore di , riportando altresì gli esiti dell'interrogazione del Casellario Parte_1
Centrale Infortuni, non ha provato di avere eseguito i relativi incombenti.
Le tabelle di Milano sono pacificamente applicabili (da ultimo Cass. 7892/2024), mentre l'applicazione della nuova tabella unica nazionale di cui al DPR 12/2025 è prevista solo per i danni derivanti da sinistro successivi alla sua entrata in vigore, ovvero il 5/3/2025. Il danno va liquidato in base alle tabelle milanesi aggiornate al 2024, in quanto contengono la rivalutazione al momento più recente rispetto al momento della liquidazione.
Ciò premesso, il danno non patrimoniale da invalidità permanente liquidabile, tenendo conto dell'età all'epoca del sinistro (45 anni) e la percentuale di invalidità (13%) è di euro 38.876, di cui euro 30.136 per danno biologico ed euro 8.740 per sofferenza. A questo importo va aggiunto l'appesantimento da danno alla cenestesi lavorativa (a valori medi, cioè 15%) sui primi nove punti percentuali di danno biologico (euro 17.116), ovvero euro 2.567,40
Quanto all'invalidità temporanea, non vi sono motivi per discostarsi dal valore base per giorno di invalidità temporanea totale di euro 115,00 stabilito dalle tabelle di Milano, che esplicitano che esso tiene conto di un grado di sofferenza medio: ciò è in linea con quanto stabilito dalla CTU, che ha riconosciuto un grado di sofferenza medio durante la malattia. In base ai giorni di invalidità riconosciuti dalla CTU, il conteggio è il seguente:
danno da invalidità temporanea totale euro 690,00
danno da invalidità temporanea parziale al 75% euro 2.587,50
danno da invalidità temporanea parziale al 50% euro 1.725,00
danno da invalidità temporanea parziale al 25% euro 862,50 totale euro 5.865,00. pagina 24 di 27 Vanno, inoltre, ricomprese le spese mediche per euro 1.310,00, comprensive del compenso al medico legale in fase stragiudiziale.
Infine, quanto ai danni materiali, i consulenti delle parti hanno concordato, come da accordo allegato 5 alla CTU dinamica, di riconoscere euro 972,00, di cui euro 500,00 per valore ante sinistro del mezzo, oltre a spese di soccorso/traino per euro 120,00, spese di demolizione euro
107,00 e spese di passaggio di proprietà euro 245,00.
Il totale da risarcire è di euro 49.590,00.
Va ora ricordato che la compagnia assicuratrice convenuta ha versato tre acconti: il primo, per euro 430,00, il 3/10/2022 (doc. 10 attore); il secondo, per euro 3.000,00, in data
15/12/2022 (doc. 12 attore); il terzo, per euro 17.088, il 22/5/2023 (doc. 13 attore).
Dall'importo liquidato per il danno non patrimoniale e patrimoniale devono detrarsi gli importi già versati dalla compagnia assicurativa prima dell'introduzione del giudizio, da rivalutarsi alla data odierna, così da confrontare valori omogenei.
Utilizzando l'indice FOI generale, il primo acconto rivalutato a data attuale ammonta a euro
442,90, il secondo ammonta a euro 3.114,00 e il terzo acconto ammonta a euro 17.532,29
Ne consegue che all'attore spettano ancora, in linea capitale, euro 28.500,81 all'attualità.
A detto importo vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo.
Come da tempo stabilito dalla Suprema Corte, infatti, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno (obbligo rispetto al quale il debitore è in mora ex re dal giorno dell'illecito: art. 1219 c.c.) impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).
Essendoci poi stato il pagamento di tre acconti, la liquidazione deve avvenire: a) devalutando gli acconti ed il credito alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli all'attualità come fatto in questo caso;
b) detraendo gli acconti dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento del pagina 25 di 27 primo acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione del primo acconto, rivalutata annualmente, fino al pagamento del secondo acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione del secondo acconto, rivalutata annualmente, fino al pagamento del terzo acconto,
e poi sulla somma che residua dopo la detrazione del terzo acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva contenuta in sentenza
(cfr. Cass. 20 aprile 2017, n. 9950; conforme Cass. 19.marzo 2014, n. 6347, Cass. n. 16 marzo
2018, n. 6619).
Quanto al saggio, si ritiene di applicare quello legale, nulla avendo allegato parte attrice al riguardo.
Venendo alle spese di lite, queste seguono la regola della soccombenza ex art. 92 c.p.c., salva ovviamente una liquidazione parametrata agli importi in concreto riconosciuti.
La liquidazione è effettuata come da dispositivo, in conformità ai valori medi dello scaglione individuato in base all'importo in concreto riconosciuto per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, pari a euro 7.616,00. L'aumento ex art. 4, co. 2 DM 55/2014 relativo alla difesa contro più soggetti può essere riconosciuto nella misura del 5% , atteso che una delle convenute è rimasta contumace e non pare sia stata necessaria una difesa differenziata;
si giunge così a euro 7.996,80.
Quanto alle spese della consulenza di parte, la Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980; conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965).
Vanno pertanto riconosciuti i compensi dei CCTTPP per l'assistenza durante le operazioni peritali.
L'importo richiesto per il dottor in relazione alla consulenza medico-legale, per euro Per_4
360,00 complessivi, appare congruo.
Per quanto riguarda l'importo da riconoscere al perito quale consulente di parte Per_6 sulla dinamica, va riconosciuto un numero di vacazioni corrispondenti a euro 830,00, tenuto conto di quelle liquidate al CTU;
conseguentemente l'importo da riconoscere per tale consulente è di euro 871,50.
Le spese di CTU, così come già liquidate, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta. pagina 26 di 27 Atteso infine che a mente dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato
– laddove, in forza del successivo art. 60, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito – si precisa che nel caso di specie le parti obbligate sono le convenute.
PER QUESTI MOTIVI
Il tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa
ACCERTATA la responsabilità esclusiva del veicolo Porsche Cayenne tg. FZ983SF di proprietà di
[...]
, nella causazione del sinistro per cui è causa Controparte_3
DA
e , in solido Controparte_3 Controparte_1 tra loro, al risarcimento dei danni subiti da , danni liquidati, al netto degli Parte_1 acconti già percepiti, in euro 28.500,81, oltre interessi legali calcolati come indicato in parte motiva
DA
e , in solido Controparte_3 Controparte_1 tra loro, al pagamento delle spese di CTU medico legale per euro 360,00 e alle spese di CTU dinamica per euro 871,50, nonché delle spese processuali sostenute da , spese Parte_1 liquidate in euro 7.996,80 per compensi e in euro 545,00 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) da distrarre a favore dell'avv. Giulia Ravelli, difensore che si è dichiarato antistatario,
ATTESTA per i fini di cui dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131, che le parti obbligate al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito, sono e . Controparte_3 Controparte_1
Padova, 30 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Nicoletta Lolli
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. ssa Nicoletta Lolli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4572/2023 R.G. promossa da
, C.F. , difeso dall'avv. RAVELLI Parte_1 C.F._1
GIULIA C.F. e dall'avv. , C.F. , C.F._2 C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore in VIA SAN BIAGIO N. 19
PADOVA;
ATTORE contro
Controparte_1
RAPPRESENTATA DA , C.F. , Controparte_2 P.IVA_1
difeso dall'avv. VILLANOVA ERIKA C.F. e dall'avv. C.F._3
ND IA ( PIAZZA A. DE GASPERI, 33 C.F._4
PADOVA; ( ) VIA DEGLI Parte_2 C.F._5
ORBI N.6 38122 TRENTO;
, C.F. , domiciliato presso lo C.F._3
pagina 1 di 27 studio del difensore in VIA SAN BIAGIO N. 19 PADOVA
CONVENUTA
E contro
(C.F. ), corrente in Controparte_3 P.IVA_2
50018 Scandicci (FI), Via Pisana nr. 314/B,
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza del 24/9/2025
Conclusioni dell'attore nel merito: accertata la responsabilità di , in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, quale proprietaria dell'autovettura Porsche Cayenne tg. FZ983SF che causò il sinistro, condannarsi la stessa in solido con la Compagnia Controparte_4
rappresentata da in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore qui di Parte_1
seguito quantificati alla luce delle risultanze delle CTU del p. ind. Persona_1
e della dott.ssa in base ai criteri ed alle tabelle in
[...] Persona_2
vigore presso il Tribunale di Milano:
Età del danneggiato alla data del sinistro: 45 anni
Percentuale di invalidità permanente: 13%
Punto danno non patrimoniale: € 3.388,93
Appesantimento medio sui primi 9 punti (+ 25%) punto base 3.047,80
Punto base standard I.T.T. € 115,00
Totale danno biologico permanente
Percentuale di invalidità permanente 13% €. 38.876,00
Appesantimento medio sui primi 9 punti (+ 25%) €. 4.279,00
Totale €. 43.155,00
pagina 2 di 27 Totale danno biologico temporaneo €. 6.630,00
Punto base I.T.T. € 130,00
Giorni di invalidità temporanea totale al 100% gg. 6 €. 780,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% gg. 30 € 2.925,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% gg. 30 € 1.950,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% gg. 30 € 975,00
Spese mediche €. 1.310,00
DANNI MATERIALI €. 972,00
TOTALE GENERALE: €. 52.067,00
Detratto acconto già corrisposto danni materiali €. - 430,00
Detratto acconto già corrisposto danno biologico €. - 20.088,05
TOTALE RESIDUO €. 31.549,00
Al totale di €. 31.549,00 come su calcolato, andranno aggiunti interessi legali e la rivalutazione monetaria dal momento del sinistro al saldo, oltre al rimborso di tutte le spese vive di causa come documentate (C.U. marca, notifiche) e spese di
CCTTUU e di CCTTPP come da fatture di spesa già in atti, per un ammontare pari ad euro 4.257,62.
Riassumendo: il totale da corrispondere è pari ad:
euro 31.549,00 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del sinistro al saldo:
euro 4.257,62 per rimborso di tutte le spese vive di causa e spese di
CCTTUU e di CCTTPP come già documentate.
Con refusione delle spese e competenze legali come da nota spese che verrà depositata e distrazione delle stesse a favore di questo procuratore che si dichiara antistatario.
Conclusioni del convenuto CP_1
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi già ampiamente pagina 3 di 27 argomentati nella presente comparsa, con ogni conseguente declaratoria del caso, RITENENDO tutte le offerte stragiudiziali sia per le lesioni sua per il danno materiale del tutto congrue e satisfattive.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità in capo alla convenuta, nella causazione del sinistro CP_5
per cui è causa, contenere gli esborsi di nella misura che verrà CP_1
rigorosamente accertata in corso di causa, e in ogni caso, nei limiti di responsabilità del conducente del veicolo assicurato e del danno che dovesse risultare adeguatamente provato all'esito dell'espletanda istruttoria e dalla documentazione dimessa, nei limiti della percentuale di responsabilità accertata
E CONSIDERATO L'AGGRAVAMENTO DEL DANNO da parte dell'Attore ex art. 1227 cc e decurtando LE SOMME GIA' OFFERTE, PER EURO
20.088,05 PER LESIONI ED EURO 430,00 PER DANNI MATERIALI, ed eventuali somme liquidate da a titolo di danno biologico permanente;
CP_6
In ogni caso, con condanna a carico di controparte di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, incluse.
In via istruttoria,
1. Ci si oppone alla prova per testi attorea in quanto i capitoli di prova sono finalizzati a confermare in VERBALE di POLIZIA e sono, quindi, documentali.
2. Si chiede venga disposta una CTU CINEMATICA anche alla luce delle risultanze della perizia dell'Ing. volta ad accertare la VELOCITA' del CP_7
motociclo del al momento del sinistro ed il posizionamento Pt_1
all'interno della corsia di marcia (se sulla destra o sinistra del medesimo) nonché punto d'urto trattandosi di circostanze NON acclarate dalla Polizia intervenuta.
3. In caso di ammissione, si chiede di essere abilitati a prova contraria con I
TESTI ATTOREI, E QUELLI INDICATI NEL PROSIEGUO, ED ANCHE
INTERROGATORIO FORMALE DEL SIG. VITIELLO sui seguenti CAPITOLI DI
PROVA: a. Vero in data 20/07/22 alle ore 22.15 circa, in Vigodarzere (PD) si verificava pagina 4 di 27 un sinistro stradale tra il sig. alla guida del proprio motociclo Piaggio Pt_1
Beverly tg. BX68645 ed veicolo Porsche Cayenne tg. FZ983SF, di proprietà di
[...]
, condotta da Controparte_3 Controparte_8
b. Vero che nelle suddette circostanze il sig. stava percorrendo Pt_1
Via Roma con direzione di marcia Padova ad una velocità superiore ai 60 km/h?
c. Vero che il sig. alla guida della Porsche Cayenne, prima di CP_8
iniziare la manovra di immissione in Via Roma, con direzione opposta a quella del sig.
, verificava che non vi fossero veicoli in entrambe le direzioni di marcia? Pt_1
d. Vero che il sig. , al momento del sinistro, procedeva a ridosso Pt_1
della linea di mezzeria?
e. Vero che il punto d'urto è localizzato a ridosso della linea di mezzeria?
f. Vero che il veicolo PO YE al momento del sinistro si era già immessa per la maggior parte della propria lunghezza lungo Via Roma con direzione OPPOSTA alla corsia di marcia del sig. ? Pt_1
g. Vero e confermo la PERIZIA CINEMATICA da me eseguita e che mi si rammostra sub doc. 5?
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva Parte_1 Controparte_2
[...
in qualità di delegata e rappresentante per l'Italia per la gestione dei sinistri della
[...]
e esponendo quanto segue: Controparte_4 Controparte_3
- il 20/7/2022, alle ore 22.15 circa, in Vigodarzere (PD), egli percorreva via Roma con direzione di marcia Vigodarzere-Padova, a bordo del proprio motociclo Piaggio
Beverly tg. BX68645 quando, all'altezza del civico 10, un'autovettura Posche
Cayenne tg. FZ983SF, di proprietà di , condotta da Controparte_3 [...]
assicurata con dac, usciva da un parcheggio CP_8 Controparte_1 pubblico gravato da segnale di dare la precedenza, con manovra di svolta a sinistra, senza concedere la dovuta precedenza al motociclo da lui condotto;
avveniva pertanto una collisione tra i due mezzi;
pagina 5 di 27 - sul posto interveniva la Polizia Stradale, che redigeva rapporto di sinistro stradale, da cui emergeva la responsabilità del conducente della al quale veniva Per_3 contestata la violazione dell'art. 145, co. 4, c.d.s.;
- a causa dell'impatto egli veniva ricoverato per sei giorni presso l'Azienda Ospedaliera di Padova, dove gli veniva inizialmente diagnosticato un infarcimento emorragico intraparenchimale epatico focale al 6° segmento alimentato da esile gemizio evidente anche in fase arteriosa in area di 8 mm che si esprimeva in fase tardiva e basale in area complessiva di circa 2,5 cm, ferite lacerocontuse alla gamba sinistra e due ferite lacerocontuse al ginocchio destro;
dopo le dimissioni, accusando un peggioramento del suo stato di salute e non riuscendo a camminare, a seguito di RMN al ginocchio sinistro, venivano altresì diagnosticate lesioni meniscali mediale e laterale, lesione del legamento collaterale, lesione del legamento crociato posteriore, frattura intraspongiosa del piatto tibiale laterale;
- a seguito di perizia medico-legale cui egli si sottoponeva, il dott. indicava quali Per_4 conseguenze delle lesioni predette un danno biologico temporaneo totale di giorni 6; temporaneo parziale al 75% di giorni 30; al 50% di giorni 30 ed al 25% per ulteriori giorni 30, nonché un danno biologico permanente del 14-15%; il sanitario, poi, in considerazione della particolare incidenza delle lesioni subite a livello degli arti, riteneva sussistere gli estremi per richiedere la personalizzazione del valore economico del singolo punto di invalidità ex art. 138 co. 3 codice assicurazioni;
infatti, l'attore svolge la professione di autista e a causa dell'evento traumatico de quo riscontra enormi difficoltà nel salire e scendere dal mezzo pesante da lui condotto, oltre che nelle ordinarie mansioni quotidiane;
- i danni riportati dal motociclo erano tali che le riparazioni risultavano antieconomiche;
il valore ante sinistro era stimato in euro 500,00 dal perito della compagnia assicuratrice convenuta e ad essa avrebbero dovuto essere aggiunti euro 120 per spese di soccorso stradale e euro 107,00 di rottamazione;
- la quantificazione economica dei danni veniva così indicata:
D.B. permanente 14-15% (ad anni 45) euro 40.054,50
Personalizzazione/appesantimento 20% euro 8.010,90
D.B. temporaneo totale di gg. 6 euro 720,00
D.B. temporaneo parziale al 75% di gg. 30 euro 2.700,00
D.B. temporaneo parziale al 50% di gg. 30 euro 1.800,00 pagina 6 di 27 D.B. temporaneo parziale al 25% di gg. 30 euro 900,00
Spese mediche documentate e spesa VML euro 1325,85 danno materiale euro 727,00 per un totale di euro 56.238,25;
- la in qualità di delegata e rappresentante per l'Italia per la Parte_3 gestione dei sinistri della Greenval Insurance Comnpany dac effettuava un versamento con bonifico di euro 430,00 per danno materiale, pari al 70% del danno materiale, escluso il soccorso stradale non liquidato;
liquidava, poi un acconto di euro 3.000,00 per danno biologico, seguito da ulteriore bonifico per euro 17.088,05, che veniva trattenuto a titolo di maggior danno;
- la procedura di negoziazione assistita non trovava l'adesione della compagnia.
Ciò esposto, l'attore chiedeva, previo accertamento della responsabilità di
[...]
, quale proprietaria dell'autovettura Porsche Cayenne tg. FZ983SF che causò Controparte_3 il sinistro, condannarsi la stessa in solido con la compagnia assicuratrice, al risarcimento dei danni subiti, ammontanti a complessivi euro 36.150,20 (già detratta la somma di euro
20.088,05 corrisposta) o alla diversa maggiore o minor somma che fosse risultata in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dall'evento al saldo, con vittoria di spese ed onorari di causa e con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario. non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_3
Si costituiva rappresentata, giusta procura Controparte_1 speciale notaio numero di repertorio 16683, numero di raccolta 4024, Persona_5 da eccependo e deducendo quanto segue: Controparte_2
- nella causazione del sinistro vi era concorso di colpa del , il quale conduceva il Pt_1 suo automezzo a velocità eccessiva (secondo perizia cinematica ing. 60- CP_7
70km/h), certamente superiore al limite di 50 km/h previsto in zona, e comunque non adeguata alle condizioni dei luoghi (centro abitato, ora notturna); inoltre, osservava la compagnia, la possibilità che un veicolo si immetta lungo la corsia di marcia percorsa da altro utente della strada non rappresenta nè un ostacolo imprevedibile né un ostacolo inevitabile;
in ogni caso, mantenendo una velocità adeguata, l'attore avrebbe potuto evitare l'impatto o quest'ultimo avrebbe potuto essere più modesto;
pagina 7 di 27 - mancava dunque la prova che la condotta dell'attore fosse esente da censure e rispettosa di tutte le norme sulla circolazione e a quelle di prudenza per vincere la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c.;
- le pretese sul quantum erano eccessive, non provate e infondate;
- in particolare, secondo la valutazione del proprio medico legale, i danni da lesioni erano i seguenti:
o IP del 12%
o ITT di 6 gg o ITP al 75% di 30 gg o ITP al 50% di 25 gg o ITP del 25% di 30 giorni;
o spese mediche congrue di Euro 929,25,00 e nessuna inabilità lavorativa;
- la personalizzazione del danno biologico era priva di adeguata prova, così come i presupposti per riconoscere interessi e rivalutazione;
- la compagnia eseguiva istruttoria da cui emergeva che le riparazioni del motociclo erano antieconomiche e che per le lesioni poteva essere riconosciuta una IP al 12%;
- la compagnia, ritenendo un concorso di colpa del 30% da parte dell'attore, riconosceva euro 430,00 per valore ante sinistro del mezzo e spese di rottamazione ed euro
3.000,00 più 17.938,50.
La convenuta concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande attoree, ritenendo tutte le offerte stragiudiziali sia per le lesioni, sia per il danno materiale del tutto congrue e satisfattive;
in via subordinata, chiedeva contenere gli esborsi di nella misura CP_1 rigorosamente accertata in corso di causa, e in ogni caso, nei limiti di responsabilità del conducente del veicolo assicurato e del danno che fosse risultato adeguatamente provato, nei limiti della percentuale di responsabilità accertata e considerato l'aggravamento del danno da parte dell'attore ex art. 1227 cc e decurtando le somme già offerte, per euro 20.088,05 per lesioni ed euro 430,00 per danni materiali, ed eventuali somme liquidate da a titolo di CP_6 danno biologico permanente;
con condanna a carico di controparte alle spese di causa.
La causa, previo scambio di memorie ex art. 171 ter c.p.c., veniva istruita mediante CTU medico legale, CTU sulla dinamica del sinistro e produzioni documentali e veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 8 di 27 Preliminarmente si ribadisce il rigetto delle istanze istruttorie non accolte delle parti per i motivi di cui all'ordinanza 25/3/2024.
Nel merito, la domanda dell'attore è fondata e va accolta.
An debeatur
Innanzi tutto, all'esito della CTU dinamica si può escludere il concorso di colpa del Pt_1 nella causazione del sinistro.
Il CTU nominato, perito , ha così concluso: Persona_1
“3.2.1 La causa del sinistro, è da attribuire unicamente al conducente dell'autovettura,
che si è immesso su via Roma dal Parcheggio sulla Dx, in ora notturna, Controparte_8 con visibilità parzialmente limitata, senza accertarsi della presenza del motociclo condotto da
in arrivo, in violazione dell'art. 145/4 del C.D.S. Parte_1
3.2.2 Il conducente del motociclo, , procedeva alla velocità di circa 40 km/h, in Parte_1 zona con limite di 50 km/h; velocità da ritenersi anche adeguata alle condizioni ambientali, previste dall'art. 141 del C.D.S., inoltre il conducente del motociclo non ha avuto il tempo per reagire frenando, per mancanza di tempo e spazio, ha avuto solamente il tempo di sterzare a Sn nel tentativo di evitare l'autovettura proveniente dall'area di parcheggio di Dx, per cui non si ritiene abbia avuto un concorso di colpa nel verificarsi dell'evento.”
Il CTU ha determinato la velocità tenuta dal motociclo sulla base dell'accorciamento del passo di 0,185 m che, secondo i crash test dell'Università di Firenze, comportava che la velocità del mezzo al momento dell'urto era di 40 km/h.
Le conclusioni in merito alla distribuzione della responsabilità sono state contestate dal CTP dell'assicurazione, proprio sul punto dell'accorciamento del passo: il CTP della convenuta, infatti, ha contestato l'esattezza delle misurazioni effettuate sulle fotografie scattate dalla
Polizia Stradale, in quanto la posizione del veicolo, come ripresa, non consentiva rilievi esatti;
ha poi fatto riferimento ad una fotografia del motociclo allegata ad una consulenza in atti.
Sul punto il CTU ha evidenziato che le valutazioni del CTP erano effettuate su una fotografia del mezzo non scattata sul posto, nell'immediatezza dell'incidente, ma quando esso era già stato spostato in un altro luogo, con possibili variazioni della situazione post sinistro;
a conferma di ciò, il CTU ha fatto osservare, che, proprio dal confronto tra la foto scattata dalla
Polizia Stradale e quella allegata alla consulenza, si può constatare che nella seconda fotografia la forcella del motociclo è più arretrata che nella prima.
In effetti, la discrepanza tra lo stato del mezzo ritratto sul luogo del sinistro e quello ritratto nel luogo successivo è chiaramente visibile dal confronto tra le due fotografie;
si deve, pagina 9 di 27 pertanto, concludere che ogni valutazione effettuata sulla seconda fotografia non può essere recepita perché non corrisponde allo stato di fatto al momento dell'incidente.
Le valutazioni del CTU, pertanto, risultano adeguatamente argomentate e idonee a smentire impostazioni differenti, senza necessità di chiarimenti.
A proposito della possibilità che la velocità tenuta dal motociclo potesse essere comunque inadeguata allo stato dei luoghi, tale possibilità deve essere esclusa. Si tenga conto che, sebbene in ora notturna, il cielo era sereno, il fondo stradale era asciutto e l'attore viaggiava a dieci chilometri all'ora in meno del limite di velocità su una strada che aveva la precedenza rispetto all'uscita di un parcheggio, il che vale ad integrare una condotta prudente, così come ritenuto dal CTU. In ogni caso, secondo le risultanze della CTU, l'uscita dell'autovettura dal parcheggio, con le modalità tenute dal conducente della sarebbe risultata visibile Per_3 all'attore in un momento in cui il tempo per operare una manovra di emergenza era insufficiente rispetto al tempo psicotecnico di reazione minimo necessario per poterla mettere in atto.
Si deve, pertanto, concludere che la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. è superata dalla prova della condotta di guida priva di censure tenuta dall'attore e che, conseguentemente, la responsabilità del sinistro va attribuita al 100% al conducente della Porsche Cayenne.
Quantum debeatur
Prima di esaminare il merito delle richieste vanno richiamati i principi in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione si deve tener conto di tutte le componenti di danno, ovvero di tutti i pregiudizi patiti (ogni aspetto del fare areddittuale del soggetto, sfera sessuale, sfera estetica, ecc.) e della sofferenza in ogni suo aspetto, fisico e psichico, senza però incorrere in duplicazioni, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (cfr. Cass. ord.
7513 del 2018).
Se quindi costituisce in particolare una duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, che esprime i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale di cui è già espressione la percentuale di invalidità, non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale e che sono estranei alla determinazione pagina 10 di 27 della percentuale di invalidità, rappresentati da dolore dell'animo, vergogna, disistima, paura, disperazione e che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso.
Tali ultimi pregiudizi - se prima allegati, tramite la deduzione di situazioni circostanziate, diverse dalla mera sofferenza fisica che non può che accompagnarsi al danno biologico patito e non con enunciazioni generiche, astratte e ipotetiche, e poi provati - dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.
Quanto alla prova, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso a quella presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e “può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato
l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)” (cfr. Cass. 25164 del 2020).
Ai fini della personalizzazione è invece richiesto che le conseguenze lesive lamentate, a prescindere dall'aspetto della vita che sia stato interessato, siano specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato e tali da rendere, sotto gli aspetti indicati, il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. Cass. 28988 del 2019, 21939 del 2017).
L'esistenza di tali conseguenze del tutto anomale e peculiari, integrando fatto costitutivo della pretesa, deve essere allegata in modo circostanziata e altresì provata, ovviamente con ogni mezzo di prova.
Ciò premesso in diritto, l'ausiliario dott.ssa , nella relazione depositata il Persona_2
30/9/2024, in base alla visita e all'esame degli atti, seguendo un percorso logico-sistematico che si condivide integralmente, ha accertato quanto segue:
- sussiste il nesso causale tra il sinistro e le lesioni ed esse non sono in contrasto con un corretto uso delle dotazioni di sicurezza;
- sussiste un complesso lesivo caratterizzato da trauma toraco-addominale con versamento pleurico destro e lesione contusivo-emorragica intraepatica, politrauma escoriativo-contusivo agli arti inferiori, trauma al ginocchio sinistro con frattura intraspongiosa del piatto tibiale e lesione (perlomeno parziale) del legamento crociato posteriore e collaterale laterale;
pagina 11 di 27 - gli esiti invalidanti di tale lesione vanno valutati in un danno biologico temporaneo totale di giorni 6, di inabilità parziale al 75% di gg. 30, al 50% di gg. 30, al 25% di gg.
30 e in un danno biologico permanente del 13%;
- sono riconosciute congrue le spese di cura e riabilitazione e di relazione medicolegale ante causa come da ricevute allegate agli atti, per totali €. 1.310,00;
- il livello di sofferenza patita viene definito di grado medio nel periodo di malattia e medio-lieve all'attualità, e si ritiene, molto probabilmente, che la situazione rimarrà immutata nel lungo periodo;
- viene riconosciuto un appesantimento del valore economico del punto percentuale (a valori medi) per i primi 9 punti percentuali, in quanto le menomazioni al ginocchio sinistro rendono di fatto più gravoso l'espletamento delle comuni attività.
Le conclusioni della consulente non sono state contestate dai CCTTPP, che, pur essendo rimasti sulle proprie posizioni durante le operazioni, non hanno in seguito inviato osservazioni.
Quanto al danno morale, ovvero quelle sofferenze di natura soggettiva indipendenti dalla perdita di funzionalità dovuto al danno biologico, le descrizioni delle difficoltà della vita di tutti i giorni e lavorativa effettuate puntualmente nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., portano a ritenere che sussista un grado di sofferenza interiore medio, riferito alla compromissione della dignità e del rispetto personale di un uomo relativamente giovane (45 anni all'epoca del sinistro) nell'espletamento delle attività quotidiane e dell'attività lavorativa
(l'obiettiva difficoltà di flessione e la dolenzia del ginocchio possono presuntivamente avere portato alle difficoltà nell'igiene personale e nella salita e discesa dal camion, effettuate con manovre articolate e meno dignitose di un'unica salita senza difficoltà). Può, essere, pertanto, riconosciuto un danno morale nella misura standard indicata dalla tabella milanese.
Quanto alla richiesta di personalizzazione del danno biologico, l'attore invoca, a causa dell'evento traumatico de quo, le difficoltà nel salire e scendere dal mezzo pesante da lui condotto, svolgendo la professione di autista, oltre che nelle ordinarie mansioni quotidiane.
Quanto a quest'ultimo punto si osserva che l'attore ha documentato la sua attività lavorativa di operaio autista per autotrasporto merci e logistica e la sua attualità (docc. 18 e 19 attore), il che di per sé dimostra la necessità dell'uso delle gambe nel processo lavorativo. Dalla dichiarazione del datore di lavoro, poi, si evince che l'attività svolta comprende anche il carico/scarico merci e alle risultanze del cronotachigrafo si evidenziano varie soste (con la corrispondente necessità di salire e scendere dal camion). pagina 12 di 27 L'appesantimento indicato dal CTU medico legale trova pertanto ampio riscontro nella documentazione in atti, che giustifica un aumento medio, riferito all'indicazione dell'art. 138
d.lgs. 209/2005, ovvero del 15% del danno biologico standard.
Va ora determinato il quantum della pretesa attorea.
Innanzi tutto, non vi è alcuna evidenza che l'incidente occorso al costituisca un Pt_1 sinistro in itinere e pertanto l'ordine ex art. 213 c.p.c. non appare necessario. In ogni caso, la onerata di notificare all' l'ordinanza con cui il giudice ha disposto ex art. 213 CP_1 CP_6
c.p.c. che l'Istituto depositasse tutta la documentazione relativa a ogni provvedimento, emolumento di natura assistenziale, previdenziale o di diversa natura, comunque riconosciuto in favore di , riportando altresì gli esiti dell'interrogazione del Casellario Parte_1
Centrale Infortuni, non ha provato di avere eseguito i relativi incombenti.
Le tabelle di Milano sono pacificamente applicabili (da ultimo Cass. 7892/2024), mentre l'applicazione della nuova tabella unica nazionale di cui al DPR 12/2025 è prevista solo per i danni derivanti da sinistro successivi alla sua entrata in vigore, ovvero il 5/3/2025. Il danno va liquidato in base alle tabelle milanesi aggiornate al 2024, in quanto contengono la rivalutazione al momento più recente rispetto al momento della liquidazione.
Ciò premesso, il danno non patrimoniale da invalidità permanente liquidabile, tenendo conto dell'età all'epoca del sinistro (45 anni) e la percentuale di invalidità (13%) è di euro 38.876, di cui euro 30.136 per danno biologico ed euro 8.740 per sofferenza. A questo importo va aggiunto l'appesantimento da danno alla cenestesi lavorativa (a valori medi, cioè 15%) sui primi nove punti percentuali di danno biologico (euro 17.116), ovvero euro 2.567,40
Quanto all'invalidità temporanea, non vi sono motivi per discostarsi dal valore base per giorno di invalidità temporanea totale di euro 115,00 stabilito dalle tabelle di Milano, che esplicitano che esso tiene conto di un grado di sofferenza medio: ciò è in linea con quanto stabilito dalla CTU, che ha riconosciuto un grado di sofferenza medio durante la malattia. In base ai giorni di invalidità riconosciuti dalla CTU, il conteggio è il seguente:
danno da invalidità temporanea totale euro 690,00
danno da invalidità temporanea parziale al 75% euro 2.587,50
danno da invalidità temporanea parziale al 50% euro 1.725,00
danno da invalidità temporanea parziale al 25% euro 862,50 totale euro 5.865,00.
Vanno, inoltre, ricomprese le spese mediche per euro 1.310,00, comprensive del compenso al medico legale in fase stragiudiziale. pagina 13 di 27 Infine, quanto ai danni materiali, i consulenti delle parti hanno concordato, come da accordo allegato 5 alla CTU dinamica, di riconoscere euro 972,00, di cui euro 500,00 per valore ante sinistro del mezzo, oltre a spese di soccorso/traino per euro 120,00, spese di demolizione euro
107,00 e spese di passaggio di proprietà euro 245,00.
Il totale da risarcire è di euro 49.590,00.
Va ora ricordato che la compagnia assicuratrice convenuta ha versato tre acconti: il primo, per euro 430,00, il 3/10/2022 (doc. 10 attore); il secondo, per euro 3.000,00, in data
15/12/2022 (doc. 12 attore); il terzo, per euro 17.088, il 22/5/2023 (doc. 13 attore).
Dall'importo liquidato per il danno non patrimoniale e patrimoniale devono detrarsi gli importi già versati dalla compagnia assicurativa prima dell'introduzione del giudizio, da rivalutarsi alla data odierna, così da confrontare valori omogenei.
Utilizzando l'indice FOI generale, il primo acconto rivalutato a data attuale ammonta a euro
442,90, il secondo ammonta a euro 3.114,00 e il terzo acconto ammonta a euro 17.532,29
Ne consegue che all'attore spettano ancora, in linea capitale, euro 28.500,81 all'attualità.
A detto importo vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo.
Come da tempo stabilito dalla Suprema Corte, infatti, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno (obbligo rispetto al quale il debitore è in mora ex re dal giorno dell'illecito: art. 1219 c.c.) impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).
Essendoci poi stato il pagamento di tre acconti, la liquidazione deve avvenire: a) devalutando gli acconti ed il credito alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli all'attualità come fatto in questo caso;
b) detraendo gli acconti dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento del primo acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione del primo acconto, rivalutata annualmente, fino al pagamento del secondo acconto, e poi sulla somma che residua dopo la pagina 14 di 27 detrazione del secondo acconto, rivalutata annualmente, fino al pagamento del terzo acconto,
e poi sulla somma che residua dopo la detrazione del terzo acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva contenuta in sentenza
(cfr. Cass. 20 aprile 2017, n. 9950; conforme Cass. 19.marzo 2014, n. 6347, Cass. n. 16 marzo
2018, n. 6619).
Quanto al saggio, si ritiene di applicare quello legale, nulla avendo allegato parte attrice al riguardo.
Venendo alle spese di lite, queste seguono la regola della soccombenza ex art. 92 c.p.c., salva ovviamente una liquidazione parametrata agli importi in concreto riconosciuti.
La liquidazione è effettuata come da dispositivo, in conformità ai valori medi dello scaglione individuato in base all'importo in concreto riconosciuto per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, pari a euro 7.616,00. L'aumento ex art. 4, co. 2 DM 55/2014 relativo alla difesa contro più soggetti può essere riconosciuto nella misura del 5% , atteso che una delle convenute è rimasta contumace e non pare sia stata necessaria una difesa differenziata;
si giunge così a euro 7.996,80.
Quanto alle spese della consulenza di parte, la Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980; conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965).
Vanno pertanto riconosciuti i compensi dei CCTTPP per l'assistenza durante le operazioni peritali.
L'importo richiesto per il dottor in relazione alla consulenza medico-legale, per euro Per_4
360,00 complessivi, appare congruo.
Per quanto riguarda l'importo da riconoscere al perito quale consulente di parte Per_6 sulla dinamica, va riconosciuto un numero di vacazioni corrispondenti a euro 830,00, tenuto conto di quelle liquidate al CTU;
conseguentemente l'importo da riconoscere per tale consulente è di euro 871,50.
Le spese di CTU, così come già liquidate, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
Atteso infine che a mente dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato pagina 15 di 27 – laddove, in forza del successivo art. 60, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito – si precisa che nel caso di specie le parti obbligate sono le convenute.
PER QUESTI MOTIVI
Il tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa
ACCERTATA la responsabilità esclusiva del veicolo Porsche Cayenne tg. FZ983SF di proprietà di
[...]
, nella causazione del sinistro per cui è causa Controparte_3
DA
e , in solido Controparte_3 Controparte_1 tra loro, al risarcimento dei danni subiti da , danni liquidati, al netto degli Parte_1 acconti già percepiti, in euro 28.500,81, oltre interessi legali calcolati come indicato in parte motiva
DA
e , in solido Controparte_3 Controparte_1 tra loro, al pagamento delle spese di CTU medico legale per euro 360,00 e alle spese di CTU dinamica per euro 871,50, nonché delle spese processuali sostenute da , spese Parte_1 liquidate in euro 7.996,80 per compensi e in euro 545,00 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) da distrarre a favore dell'avv. Giulia Ravelli, difensore che si è dichiarato antistatario,
ATTESTA per i fini di cui dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131, che le parti obbligate al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito, sono e . Controparte_3 Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva Parte_1 Controparte_2
[...
in qualità di delegata e rappresentante per l'Italia per la gestione dei sinistri della
[...]
e esponendo quanto segue: Controparte_4 Controparte_3
- il 20/7/2022, alle ore 22.15 circa, in Vigodarzere (PD), egli percorreva via Roma con direzione di marcia Vigodarzere-Padova, a bordo del proprio motociclo Piaggio
Beverly tg. BX68645 quando, all'altezza del civico 10, un'autovettura Posche
Cayenne tg. FZ983SF, di proprietà di , condotta da Controparte_3 [...]
assicurata con dac, usciva da un parcheggio CP_8 Controparte_1
pagina 16 di 27 pubblico gravato da segnale di dare la precedenza, con manovra di svolta a sinistra, senza concedere la dovuta precedenza al motociclo da lui condotto;
avveniva pertanto una collisione tra i due mezzi;
- sul posto interveniva la Polizia Stradale, che redigeva rapporto di sinistro stradale, da cui emergeva la responsabilità del conducente della al quale veniva Per_3 contestata la violazione dell'art. 145, co. 4, c.d.s.;
- a causa dell'impatto egli veniva ricoverato per sei giorni presso l'Azienda Ospedaliera di Padova, dove gli veniva inizialmente diagnosticato un infarcimento emorragico intraparenchimale epatico focale al 6° segmento alimentato da esile gemizio evidente anche in fase arteriosa in area di 8 mm che si esprimeva in fase tardiva e basale in area complessiva di circa 2,5 cm, ferite lacerocontuse alla gamba sinistra e due ferite lacerocontuse al ginocchio destro;
dopo le dimissioni, accusando un peggioramento del suo stato di salute e non riuscendo a camminare, a seguito di RMN al ginocchio sinistro, venivano altresì diagnosticate lesioni meniscali mediale e laterale, lesione del legamento collaterale, lesione del legamento crociato posteriore, frattura intraspongiosa del piatto tibiale laterale;
- a seguito di perizia medico-legale cui egli si sottoponeva, il dott. indicava quali Per_4 conseguenze delle lesioni predette un danno biologico temporaneo totale di giorni 6; temporaneo parziale al 75% di giorni 30; al 50% di giorni 30 ed al 25% per ulteriori giorni 30, nonché un danno biologico permanente del 14-15%; il sanitario, poi, in considerazione della particolare incidenza delle lesioni subite a livello degli arti, riteneva sussistere gli estremi per richiedere la personalizzazione del valore economico del singolo punto di invalidità ex art. 138 co. 3 codice assicurazioni;
infatti, l'attore svolge la professione di autista e a causa dell'evento traumatico de quo riscontra enormi difficoltà nel salire e scendere dal mezzo pesante da lui condotto, oltre che nelle ordinarie mansioni quotidiane;
- i danni riportati dal motociclo erano tali che le riparazioni risultavano antieconomiche;
il valore ante sinistro era stimato in euro 500,00 dal perito della compagnia assicuratrice convenuta e ad essa avrebbero dovuto essere aggiunti euro 120 per spese di soccorso stradale e euro 107,00 di rottamazione;
- la quantificazione economica dei danni veniva così indicata:
D.B. permanente 14-15% (ad anni 45) euro 40.054,50
Personalizzazione/appesantimento 20% euro 8.010,90 pagina 17 di 27 D.B. temporaneo totale di gg. 6 euro 720,00
D.B. temporaneo parziale al 75% di gg. 30 euro 2.700,00
D.B. temporaneo parziale al 50% di gg. 30 euro 1.800,00
D.B. temporaneo parziale al 25% di gg. 30 euro 900,00
Spese mediche documentate e spesa VML euro 1325,85 danno materiale euro 727,00 per un totale di euro 56.238,25;
- la in qualità di delegata e rappresentante per l'Italia per la Parte_3 gestione dei sinistri della Greenval Insurance Comnpany dac effettuava un versamento con bonifico di euro 430,00 per danno materiale, pari al 70% del danno materiale, escluso il soccorso stradale non liquidato;
liquidava, poi un acconto di euro 3.000,00 per danno biologico, seguito da ulteriore bonifico per euro 17.088,05, che veniva trattenuto a titolo di maggior danno;
- la procedura di negoziazione assistita non trovava l'adesione della compagnia.
Ciò esposto, l'attore chiedeva, previo accertamento della responsabilità di
[...]
, quale proprietaria dell'autovettura Porsche Cayenne tg. FZ983SF che causò Controparte_3 il sinistro, condannarsi la stessa in solido con la compagnia assicuratrice, al risarcimento dei danni subiti, ammontanti a complessivi euro 36.150,20 (già detratta la somma di euro
20.088,05 corrisposta) o alla diversa maggiore o minor somma che fosse risultata in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dall'evento al saldo, con vittoria di spese ed onorari di causa e con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario. non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_3
Si costituiva rappresentata, giusta procura Controparte_1 speciale notaio numero di repertorio 16683, numero di raccolta 4024, Persona_5 da eccependo e deducendo quanto segue: Controparte_2
- nella causazione del sinistro vi era concorso di colpa del , il quale conduceva il Pt_1 suo automezzo a velocità eccessiva (secondo perizia cinematica ing. 60- CP_7
70km/h), certamente superiore al limite di 50 km/h previsto in zona, e comunque non adeguata alle condizioni dei luoghi (centro abitato, ora notturna); inoltre, osservava la compagnia, la possibilità che un veicolo si immetta lungo la corsia di marcia percorsa da altro utente della strada non rappresenta nè un ostacolo imprevedibile né un pagina 18 di 27 ostacolo inevitabile;
in ogni caso, mantenendo una velocità adeguata, l'attore avrebbe potuto evitare l'impatto o quest'ultimo avrebbe potuto essere più modesto;
- mancava dunque la prova che la condotta dell'attore fosse esente da censure e rispettosa di tutte le norme sulla circolazione e a quelle di prudenza per vincere la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c.;
- le pretese sul quantum erano eccessive, non provate e infondate;
- in particolare, secondo la valutazione del proprio medico legale, i danni da lesioni erano i seguenti:
o IP del 12%
o ITT di 6 gg o ITP al 75% di 30 gg o ITP al 50% di 25 gg o ITP del 25% di 30 giorni;
o spese mediche congrue di Euro 929,25,00 e nessuna inabilità lavorativa;
- la personalizzazione del danno biologico era priva di adeguata prova, così come i presupposti per riconoscere interessi e rivalutazione;
- la compagnia eseguiva istruttoria da cui emergeva che le riparazioni del motociclo erano antieconomiche e che per le lesioni poteva essere riconosciuta una IP al 12%;
- la compagnia, ritenendo un concorso di colpa del 30% da parte dell'attore, riconosceva euro 430,00 per valore ante sinistro del mezzo e spese di rottamazione ed euro
3.000,00 più 17.938,50.
La convenuta concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande attoree, ritenendo tutte le offerte stragiudiziali sia per le lesioni, sia per il danno materiale del tutto congrue e satisfattive;
in via subordinata, chiedeva contenere gli esborsi di nella misura CP_1 rigorosamente accertata in corso di causa, e in ogni caso, nei limiti di responsabilità del conducente del veicolo assicurato e del danno che fosse risultato adeguatamente provato, nei limiti della percentuale di responsabilità accertata e considerato l'aggravamento del danno da parte dell'attore ex art. 1227 cc e decurtando le somme già offerte, per euro 20.088,05 per lesioni ed euro 430,00 per danni materiali, ed eventuali somme liquidate da a titolo di CP_6 danno biologico permanente;
con condanna a carico di controparte alle spese di causa.
La causa, previo scambio di memorie ex art. 171 ter c.p.c., veniva istruita mediante CTU medico legale, CTU sulla dinamica del sinistro e produzioni documentali e veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24/9/2025. pagina 19 di 27 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si ribadisce il rigetto delle istanze istruttorie non accolte delle parti per i motivi di cui all'ordinanza 25/3/2024.
Nel merito, la domanda dell'attore è fondata e va accolta.
An debeatur
Innanzi tutto, all'esito della CTU dinamica si può escludere il concorso di colpa del Pt_1 nella causazione del sinistro.
Il CTU nominato, perito , ha così concluso: Persona_1
“3.2.1 La causa del sinistro, è da attribuire unicamente al conducente dell'autovettura,
che si è immesso su via Roma dal Parcheggio sulla Dx, in ora notturna, Controparte_8 con visibilità parzialmente limitata, senza accertarsi della presenza del motociclo condotto da
in arrivo, in violazione dell'art. 145/4 del C.D.S. Parte_1
3.2.2 Il conducente del motociclo, , procedeva alla velocità di circa 40 km/h, in Parte_1 zona con limite di 50 km/h; velocità da ritenersi anche adeguata alle condizioni ambientali, previste dall'art. 141 del C.D.S., inoltre il conducente del motociclo non ha avuto il tempo per reagire frenando, per mancanza di tempo e spazio, ha avuto solamente il tempo di sterzare a Sn nel tentativo di evitare l'autovettura proveniente dall'area di parcheggio di Dx, per cui non si ritiene abbia avuto un concorso di colpa nel verificarsi dell'evento.”
Il CTU ha determinato la velocità tenuta dal motociclo sulla base dell'accorciamento del passo di 0,185 m che, secondo i crash test dell'Università di Firenze, comportava che la velocità del mezzo al momento dell'urto era di 40 km/h.
Le conclusioni in merito alla distribuzione della responsabilità sono state contestate dal CTP dell'assicurazione, proprio sul punto dell'accorciamento del passo: il CTP della convenuta, infatti, ha contestato l'esattezza delle misurazioni effettuate sulle fotografie scattate dalla
Polizia Stradale, in quanto la posizione del veicolo, come ripresa, non consentiva rilievi esatti;
ha poi fatto riferimento ad una fotografia del motociclo allegata ad una consulenza in atti.
Sul punto il CTU ha evidenziato che le valutazioni del CTP erano effettuate su una fotografia del mezzo non scattata sul posto, nell'immediatezza dell'incidente, ma quando esso era già stato spostato in un altro luogo, con possibili variazioni della situazione post sinistro;
a conferma di ciò, il CTU ha fatto osservare, che, proprio dal confronto tra la foto scattata dalla
Polizia Stradale e quella allegata alla consulenza, si può constatare che nella seconda fotografia la forcella del motociclo è più arretrata che nella prima.
pagina 20 di 27 In effetti, la discrepanza tra lo stato del mezzo ritratto sul luogo del sinistro e quello ritratto nel luogo successivo è chiaramente visibile dal confronto tra le due fotografie;
si deve, pertanto, concludere che ogni valutazione effettuata sulla seconda fotografia non può essere recepita perché non corrisponde allo stato di fatto al momento dell'incidente.
Le valutazioni del CTU, pertanto, risultano adeguatamente argomentate e idonee a smentire impostazioni differenti, senza necessità di chiarimenti.
A proposito della possibilità che la velocità tenuta dal motociclo potesse essere comunque inadeguata allo stato dei luoghi, tale possibilità deve essere esclusa. Si tenga conto che, sebbene in ora notturna, il cielo era sereno, il fondo stradale era asciutto e l'attore viaggiava a dieci chilometri all'ora in meno del limite di velocità su una strada che aveva la precedenza rispetto all'uscita di un parcheggio, il che vale ad integrare una condotta prudente, così come ritenuto dal CTU. In ogni caso, secondo le risultanze della CTU, l'uscita dell'autovettura dal parcheggio, con le modalità tenute dal conducente della sarebbe risultata visibile Per_3 all'attore in un momento in cui il tempo per operare una manovra di emergenza era insufficiente rispetto al tempo psicotecnico di reazione minimo necessario per poterla mettere in atto.
Si deve, pertanto, concludere che la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. è superata dalla prova della condotta di guida priva di censure tenuta dall'attore e che, conseguentemente, la responsabilità del sinistro va attribuita al 100% al conducente della Porsche Cayenne.
Quantum debeatur
Prima di esaminare il merito delle richieste vanno richiamati i principi in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione si deve tener conto di tutte le componenti di danno, ovvero di tutti i pregiudizi patiti (ogni aspetto del fare areddittuale del soggetto, sfera sessuale, sfera estetica, ecc.) e della sofferenza in ogni suo aspetto, fisico e psichico, senza però incorrere in duplicazioni, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (cfr. Cass. ord.
7513 del 2018).
Se quindi costituisce in particolare una duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, che esprime i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale di cui è già espressione la percentuale di invalidità, non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pagina 21 di 27 pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale e che sono estranei alla determinazione della percentuale di invalidità, rappresentati da dolore dell'animo, vergogna, disistima, paura, disperazione e che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso.
Tali ultimi pregiudizi - se prima allegati, tramite la deduzione di situazioni circostanziate, diverse dalla mera sofferenza fisica che non può che accompagnarsi al danno biologico patito e non con enunciazioni generiche, astratte e ipotetiche, e poi provati - dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.
Quanto alla prova, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso a quella presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e “può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato
l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)” (cfr. Cass. 25164 del 2020).
Ai fini della personalizzazione è invece richiesto che le conseguenze lesive lamentate, a prescindere dall'aspetto della vita che sia stato interessato, siano specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato e tali da rendere, sotto gli aspetti indicati, il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. Cass. 28988 del 2019, 21939 del 2017).
L'esistenza di tali conseguenze del tutto anomale e peculiari, integrando fatto costitutivo della pretesa, deve essere allegata in modo circostanziata e altresì provata, ovviamente con ogni mezzo di prova.
Ciò premesso in diritto, l'ausiliario dott.ssa , nella relazione depositata il Persona_2
30/9/2024, in base alla visita e all'esame degli atti, seguendo un percorso logico-sistematico che si condivide integralmente, ha accertato quanto segue:
- sussiste il nesso causale tra il sinistro e le lesioni ed esse non sono in contrasto con un corretto uso delle dotazioni di sicurezza;
- sussiste un complesso lesivo caratterizzato da trauma toraco-addominale con versamento pleurico destro e lesione contusivo-emorragica intraepatica, politrauma escoriativo-contusivo agli arti inferiori, trauma al ginocchio sinistro con frattura pagina 22 di 27 intraspongiosa del piatto tibiale e lesione (perlomeno parziale) del legamento crociato posteriore e collaterale laterale;
- gli esiti invalidanti di tale lesione vanno valutati in un danno biologico temporaneo totale di giorni 6, di inabilità parziale al 75% di gg. 30, al 50% di gg. 30, al 25% di gg.
30 e in un danno biologico permanente del 13%;
- sono riconosciute congrue le spese di cura e riabilitazione e di relazione medicolegale ante causa come da ricevute allegate agli atti, per totali €. 1.310,00;
- il livello di sofferenza patita viene definito di grado medio nel periodo di malattia e medio-lieve all'attualità, e si ritiene, molto probabilmente, che la situazione rimarrà immutata nel lungo periodo;
- viene riconosciuto un appesantimento del valore economico del punto percentuale (a valori medi) per i primi 9 punti percentuali, in quanto le menomazioni al ginocchio sinistro rendono di fatto più gravoso l'espletamento delle comuni attività.
Le conclusioni della consulente non sono state contestate dai CCTTPP, che, pur essendo rimasti sulle proprie posizioni durante le operazioni, non hanno in seguito inviato osservazioni.
Quanto al danno morale, ovvero quelle sofferenze di natura soggettiva indipendenti dalla perdita di funzionalità dovuto al danno biologico, le descrizioni delle difficoltà della vita di tutti i giorni e lavorativa effettuate puntualmente nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., portano a ritenere che sussista un grado di sofferenza interiore medio, riferito alla compromissione della dignità e del rispetto personale di un uomo relativamente giovane (45 anni all'epoca del sinistro) nell'espletamento delle attività quotidiane e dell'attività lavorativa
(l'obiettiva difficoltà di flessione e la dolenzia del ginocchio possono presuntivamente avere portato alle difficoltà nell'igiene personale e nella salita e discesa dal camion, effettuate con manovre articolate e meno dignitose di un'unica salita senza difficoltà). Può, essere, pertanto, riconosciuto un danno morale nella misura standard indicata dalla tabella milanese.
Quanto alla richiesta di personalizzazione del danno biologico, l'attore invoca, a causa dell'evento traumatico de quo, le difficoltà nel salire e scendere dal mezzo pesante da lui condotto, svolgendo la professione di autista, oltre che nelle ordinarie mansioni quotidiane.
Quanto a quest'ultimo punto si osserva che l'attore ha documentato la sua attività lavorativa di operaio autista per autotrasporto merci e logistica e la sua attualità (docc. 18 e 19 attore), il che di per sé dimostra la necessità dell'uso delle gambe nel processo lavorativo. Dalla dichiarazione del datore di lavoro, poi, si evince che l'attività svolta comprende anche il pagina 23 di 27 carico/scarico merci e alle risultanze del cronotachigrafo si evidenziano varie soste (con la corrispondente necessità di salire e scendere dal camion).
L'appesantimento indicato dal CTU medico legale trova pertanto ampio riscontro nella documentazione in atti, che giustifica un aumento medio, riferito all'indicazione dell'art. 138
d.lgs. 209/2005, ovvero del 15% del danno biologico standard.
Va ora determinato il quantum della pretesa attorea.
Innanzi tutto, non vi è alcuna evidenza che l'incidente occorso al costituisca un Pt_1 sinistro in itinere e pertanto l'ordine ex art. 213 c.p.c. non appare necessario. In ogni caso, la onerata di notificare all' l'ordinanza con cui il giudice ha disposto ex art. 213 CP_1 CP_6
c.p.c. che l'Istituto depositasse tutta la documentazione relativa a ogni provvedimento, emolumento di natura assistenziale, previdenziale o di diversa natura, comunque riconosciuto in favore di , riportando altresì gli esiti dell'interrogazione del Casellario Parte_1
Centrale Infortuni, non ha provato di avere eseguito i relativi incombenti.
Le tabelle di Milano sono pacificamente applicabili (da ultimo Cass. 7892/2024), mentre l'applicazione della nuova tabella unica nazionale di cui al DPR 12/2025 è prevista solo per i danni derivanti da sinistro successivi alla sua entrata in vigore, ovvero il 5/3/2025. Il danno va liquidato in base alle tabelle milanesi aggiornate al 2024, in quanto contengono la rivalutazione al momento più recente rispetto al momento della liquidazione.
Ciò premesso, il danno non patrimoniale da invalidità permanente liquidabile, tenendo conto dell'età all'epoca del sinistro (45 anni) e la percentuale di invalidità (13%) è di euro 38.876, di cui euro 30.136 per danno biologico ed euro 8.740 per sofferenza. A questo importo va aggiunto l'appesantimento da danno alla cenestesi lavorativa (a valori medi, cioè 15%) sui primi nove punti percentuali di danno biologico (euro 17.116), ovvero euro 2.567,40
Quanto all'invalidità temporanea, non vi sono motivi per discostarsi dal valore base per giorno di invalidità temporanea totale di euro 115,00 stabilito dalle tabelle di Milano, che esplicitano che esso tiene conto di un grado di sofferenza medio: ciò è in linea con quanto stabilito dalla CTU, che ha riconosciuto un grado di sofferenza medio durante la malattia. In base ai giorni di invalidità riconosciuti dalla CTU, il conteggio è il seguente:
danno da invalidità temporanea totale euro 690,00
danno da invalidità temporanea parziale al 75% euro 2.587,50
danno da invalidità temporanea parziale al 50% euro 1.725,00
danno da invalidità temporanea parziale al 25% euro 862,50 totale euro 5.865,00. pagina 24 di 27 Vanno, inoltre, ricomprese le spese mediche per euro 1.310,00, comprensive del compenso al medico legale in fase stragiudiziale.
Infine, quanto ai danni materiali, i consulenti delle parti hanno concordato, come da accordo allegato 5 alla CTU dinamica, di riconoscere euro 972,00, di cui euro 500,00 per valore ante sinistro del mezzo, oltre a spese di soccorso/traino per euro 120,00, spese di demolizione euro
107,00 e spese di passaggio di proprietà euro 245,00.
Il totale da risarcire è di euro 49.590,00.
Va ora ricordato che la compagnia assicuratrice convenuta ha versato tre acconti: il primo, per euro 430,00, il 3/10/2022 (doc. 10 attore); il secondo, per euro 3.000,00, in data
15/12/2022 (doc. 12 attore); il terzo, per euro 17.088, il 22/5/2023 (doc. 13 attore).
Dall'importo liquidato per il danno non patrimoniale e patrimoniale devono detrarsi gli importi già versati dalla compagnia assicurativa prima dell'introduzione del giudizio, da rivalutarsi alla data odierna, così da confrontare valori omogenei.
Utilizzando l'indice FOI generale, il primo acconto rivalutato a data attuale ammonta a euro
442,90, il secondo ammonta a euro 3.114,00 e il terzo acconto ammonta a euro 17.532,29
Ne consegue che all'attore spettano ancora, in linea capitale, euro 28.500,81 all'attualità.
A detto importo vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo.
Come da tempo stabilito dalla Suprema Corte, infatti, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno (obbligo rispetto al quale il debitore è in mora ex re dal giorno dell'illecito: art. 1219 c.c.) impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).
Essendoci poi stato il pagamento di tre acconti, la liquidazione deve avvenire: a) devalutando gli acconti ed il credito alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli all'attualità come fatto in questo caso;
b) detraendo gli acconti dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento del pagina 25 di 27 primo acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione del primo acconto, rivalutata annualmente, fino al pagamento del secondo acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione del secondo acconto, rivalutata annualmente, fino al pagamento del terzo acconto,
e poi sulla somma che residua dopo la detrazione del terzo acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva contenuta in sentenza
(cfr. Cass. 20 aprile 2017, n. 9950; conforme Cass. 19.marzo 2014, n. 6347, Cass. n. 16 marzo
2018, n. 6619).
Quanto al saggio, si ritiene di applicare quello legale, nulla avendo allegato parte attrice al riguardo.
Venendo alle spese di lite, queste seguono la regola della soccombenza ex art. 92 c.p.c., salva ovviamente una liquidazione parametrata agli importi in concreto riconosciuti.
La liquidazione è effettuata come da dispositivo, in conformità ai valori medi dello scaglione individuato in base all'importo in concreto riconosciuto per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, pari a euro 7.616,00. L'aumento ex art. 4, co. 2 DM 55/2014 relativo alla difesa contro più soggetti può essere riconosciuto nella misura del 5% , atteso che una delle convenute è rimasta contumace e non pare sia stata necessaria una difesa differenziata;
si giunge così a euro 7.996,80.
Quanto alle spese della consulenza di parte, la Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980; conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965).
Vanno pertanto riconosciuti i compensi dei CCTTPP per l'assistenza durante le operazioni peritali.
L'importo richiesto per il dottor in relazione alla consulenza medico-legale, per euro Per_4
360,00 complessivi, appare congruo.
Per quanto riguarda l'importo da riconoscere al perito quale consulente di parte Per_6 sulla dinamica, va riconosciuto un numero di vacazioni corrispondenti a euro 830,00, tenuto conto di quelle liquidate al CTU;
conseguentemente l'importo da riconoscere per tale consulente è di euro 871,50.
Le spese di CTU, così come già liquidate, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta. pagina 26 di 27 Atteso infine che a mente dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato
– laddove, in forza del successivo art. 60, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito – si precisa che nel caso di specie le parti obbligate sono le convenute.
PER QUESTI MOTIVI
Il tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa
ACCERTATA la responsabilità esclusiva del veicolo Porsche Cayenne tg. FZ983SF di proprietà di
[...]
, nella causazione del sinistro per cui è causa Controparte_3
DA
e , in solido Controparte_3 Controparte_1 tra loro, al risarcimento dei danni subiti da , danni liquidati, al netto degli Parte_1 acconti già percepiti, in euro 28.500,81, oltre interessi legali calcolati come indicato in parte motiva
DA
e , in solido Controparte_3 Controparte_1 tra loro, al pagamento delle spese di CTU medico legale per euro 360,00 e alle spese di CTU dinamica per euro 871,50, nonché delle spese processuali sostenute da , spese Parte_1 liquidate in euro 7.996,80 per compensi e in euro 545,00 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) da distrarre a favore dell'avv. Giulia Ravelli, difensore che si è dichiarato antistatario,
ATTESTA per i fini di cui dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131, che le parti obbligate al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito, sono e . Controparte_3 Controparte_1
Padova, 30 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Nicoletta Lolli
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