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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 353/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 353/2024 R.G. vertente:
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Loris Lisi, presso il cui Parte_1 C.F._1
studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Rimini via Gambalunga n. 30, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Vannucci Controparte_1 C.F._2
Barbara, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Rimini, Piazza Tre Martiri n. 2, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “in rito rilevata la tardiva costituzione di parte resistente, dichiarare Parte_1
l'inammissibilità delle domande riconvenzionali inerenti all'assegnazione della casa coniugale e al preteso mantenimento del figlio maggiorenne (nato nel 1996) nel merito con sentenza Per_1
collegiale dichiarare la separazione dei coniugi (matrimonio contratto presso il Comune di Rimini in data 22 aprile 1990 trascritto /iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune atto n. 112 parte 2 serie A anno 1990); ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo pagina 1 di 4 della presente sentenza limitatamente al Primo Capo al suo passaggio in giudicato all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Rimini perchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti;
accertare che il sig. Controparte_1
debba rilasciare la casa coniugale di proprietà esclusiva della ricorrente sita in Cervia via Caduti della Libertà n. 77/D salva ogni ulteriore azione finalizzata all'ottenimento del titolo esecutivo;
in via subordinata rispetto alle esperite eccezioni di rito rigettare le domande riconvenzionali avversarie;
in quanto infondate inerenti al mantenimento del figlio maggiorenne adulto e alla correlativa assegnazione della casa coniugale;
condannare in ogni caso la parte resistente alle spese giudiziali comprese quelle generali, IVA e CPA come per legge”.
Per : “dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi (matrimonio contratto presso il Controparte_1
Comune di Rimini in data 22 aprile 1990, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune
Atto n. 112 parte 2 serie A anno 1990); ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti;
qualora il Giudice ritenga di accogliere la richiesta della signora di rilascio della Pt_1
casa coniugale si insite affinchè il Tribunale adito voglia concedere al sognor un termine CP_1
congruo per consentirgli di reperire una nuova soluzione abitativa non inferiore a mesi 6 (sei); condannare la signora al rimborso in favore del signor del 50% delle spese Pt_1 Controparte_1
dallo stesso sostenute in favore dei figli come documentate in narrativa;
con vittoria di spese del giudizio”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.02.2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione personale Parte_1
da , con il quale contrasse matrimonio concordatario a Rimini, il 22.04.1990, trascritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1990, atto n. 112, p. 2, s. A, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione col predetto nacquero i figli in data 27.03.1996 e in data 29.11.1992. Per_1 Per_2
Con memoria difensiva deposita in data 3.06.2024 si è costituito , che non si è opposto Controparte_1
alla domanda di separazione, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla moglie.
Nel giudizio è, quindi, intervenuto il PM.
All'udienza del 12.09.24, senza svolgimento di attività istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 30.01.25.
Successivamente il P.M. ha concluso come in atti.
pagina 2 di 4 Va osservato che nel caso di specie la domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi è certamente fondata e va accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambi i coniugi, la fissazione di dimore distinte e la conflittualità tra gli stessi inducono, infatti, a ritenere certamente sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, per sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi (art. 151 c.c.).
Orbene, quanto alla domanda di concorso nel mantenimento del figlio maggiorenne avanzata Per_1
da il resistente, nelle note conclusive autorizzate, ha dato atto che ad oggi il figlio Controparte_1
maggiorenne è anche economicamente autosufficiente percependo un reddito di € 1.500,00 al mese ed ha pertanto rinunciato alla relativa domanda.
Allo stesso modo il resistente ha rinunciato alla domanda di assegnazione della casa coniugale di proprietà della dichiarandosi disponibile a lasciare la stessa in un congruo termine. Pt_1
A riguardo deve in ogni caso rilevarsi l'infondatezza della domanda in quanto il resistente non risulta collocatario di figli né minorenni né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Per tale ragione il Collegio non è tenuto a pronunciarsi sull'assegnazione della casa coniugale la quale seguirà le regole ordinarie del diritto di proprietà e che il in quanto occupante sine titulo sarà CP_1
tenuto a rilasciare immediatamente.
Inammissibile ex art. 40 cpc in questa sede deve poi essere dichiarata la domanda di regresso di spese straordinarie sostenute per i figli avanzata dal nei confronti della ricorrente. CP_1
Le spese di lite, considerata la soccombenza di , dovranno dallo stesso essere refuse in Controparte_1
favore di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 353/2024 R.G., ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e , avendo gli stessi contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario in Rimini il 22.04.1990, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1990, atto n. 112 parte 2 serie A;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rimini per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. n.
396/2000;
- dichiara inammissibile ex art. 40 cpc la domanda di regresso delle spese straordinarie versate per i figli proposta dal resistente;
pagina 3 di 4 - da atto che i coniugi sono economicamente indipendenti;
- da atto della rinuncia del resistente alle domande di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne e di assegnazione della casa coniugale;
Per_1
- da atto dell'obbligo del resistente di rilasciare immediatamente la casa coniugale di proprietà di Pt_1
[...]
- condanna alla refusione in favore di delle spese di lite che si liquidano Controparte_1 Parte_1 in € 4.358,00 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed iva, come per legge, se dovuta.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 13.02.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 353/2024 R.G. vertente:
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Loris Lisi, presso il cui Parte_1 C.F._1
studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Rimini via Gambalunga n. 30, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Vannucci Controparte_1 C.F._2
Barbara, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Rimini, Piazza Tre Martiri n. 2, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “in rito rilevata la tardiva costituzione di parte resistente, dichiarare Parte_1
l'inammissibilità delle domande riconvenzionali inerenti all'assegnazione della casa coniugale e al preteso mantenimento del figlio maggiorenne (nato nel 1996) nel merito con sentenza Per_1
collegiale dichiarare la separazione dei coniugi (matrimonio contratto presso il Comune di Rimini in data 22 aprile 1990 trascritto /iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune atto n. 112 parte 2 serie A anno 1990); ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo pagina 1 di 4 della presente sentenza limitatamente al Primo Capo al suo passaggio in giudicato all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Rimini perchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti;
accertare che il sig. Controparte_1
debba rilasciare la casa coniugale di proprietà esclusiva della ricorrente sita in Cervia via Caduti della Libertà n. 77/D salva ogni ulteriore azione finalizzata all'ottenimento del titolo esecutivo;
in via subordinata rispetto alle esperite eccezioni di rito rigettare le domande riconvenzionali avversarie;
in quanto infondate inerenti al mantenimento del figlio maggiorenne adulto e alla correlativa assegnazione della casa coniugale;
condannare in ogni caso la parte resistente alle spese giudiziali comprese quelle generali, IVA e CPA come per legge”.
Per : “dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi (matrimonio contratto presso il Controparte_1
Comune di Rimini in data 22 aprile 1990, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune
Atto n. 112 parte 2 serie A anno 1990); ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti;
qualora il Giudice ritenga di accogliere la richiesta della signora di rilascio della Pt_1
casa coniugale si insite affinchè il Tribunale adito voglia concedere al sognor un termine CP_1
congruo per consentirgli di reperire una nuova soluzione abitativa non inferiore a mesi 6 (sei); condannare la signora al rimborso in favore del signor del 50% delle spese Pt_1 Controparte_1
dallo stesso sostenute in favore dei figli come documentate in narrativa;
con vittoria di spese del giudizio”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.02.2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione personale Parte_1
da , con il quale contrasse matrimonio concordatario a Rimini, il 22.04.1990, trascritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1990, atto n. 112, p. 2, s. A, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione col predetto nacquero i figli in data 27.03.1996 e in data 29.11.1992. Per_1 Per_2
Con memoria difensiva deposita in data 3.06.2024 si è costituito , che non si è opposto Controparte_1
alla domanda di separazione, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla moglie.
Nel giudizio è, quindi, intervenuto il PM.
All'udienza del 12.09.24, senza svolgimento di attività istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 30.01.25.
Successivamente il P.M. ha concluso come in atti.
pagina 2 di 4 Va osservato che nel caso di specie la domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi è certamente fondata e va accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambi i coniugi, la fissazione di dimore distinte e la conflittualità tra gli stessi inducono, infatti, a ritenere certamente sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, per sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi (art. 151 c.c.).
Orbene, quanto alla domanda di concorso nel mantenimento del figlio maggiorenne avanzata Per_1
da il resistente, nelle note conclusive autorizzate, ha dato atto che ad oggi il figlio Controparte_1
maggiorenne è anche economicamente autosufficiente percependo un reddito di € 1.500,00 al mese ed ha pertanto rinunciato alla relativa domanda.
Allo stesso modo il resistente ha rinunciato alla domanda di assegnazione della casa coniugale di proprietà della dichiarandosi disponibile a lasciare la stessa in un congruo termine. Pt_1
A riguardo deve in ogni caso rilevarsi l'infondatezza della domanda in quanto il resistente non risulta collocatario di figli né minorenni né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Per tale ragione il Collegio non è tenuto a pronunciarsi sull'assegnazione della casa coniugale la quale seguirà le regole ordinarie del diritto di proprietà e che il in quanto occupante sine titulo sarà CP_1
tenuto a rilasciare immediatamente.
Inammissibile ex art. 40 cpc in questa sede deve poi essere dichiarata la domanda di regresso di spese straordinarie sostenute per i figli avanzata dal nei confronti della ricorrente. CP_1
Le spese di lite, considerata la soccombenza di , dovranno dallo stesso essere refuse in Controparte_1
favore di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 353/2024 R.G., ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e , avendo gli stessi contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario in Rimini il 22.04.1990, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1990, atto n. 112 parte 2 serie A;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rimini per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. n.
396/2000;
- dichiara inammissibile ex art. 40 cpc la domanda di regresso delle spese straordinarie versate per i figli proposta dal resistente;
pagina 3 di 4 - da atto che i coniugi sono economicamente indipendenti;
- da atto della rinuncia del resistente alle domande di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne e di assegnazione della casa coniugale;
Per_1
- da atto dell'obbligo del resistente di rilasciare immediatamente la casa coniugale di proprietà di Pt_1
[...]
- condanna alla refusione in favore di delle spese di lite che si liquidano Controparte_1 Parte_1 in € 4.358,00 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed iva, come per legge, se dovuta.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 13.02.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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