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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 8483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8483 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30406/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa IV di I Grado iscritta al n. r.g. 30406/2021 promossa da:
(C.F. ) e (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall' Avv. Rosario Iervolino. CodiceFiscale_2
ATTORI
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Ferdinando Castiello.
CONVENUTO
e
(CF. ), rappresentato e difeso dall'Avv Maria Rosaria Donetto. CP_2 C.F._4
CONVENUTO
e
P.VA rappresentata e difesa dall'Avv. Clelia Pane Controparte_3 P.VA_1
CONVENUTA
e pagina 1 di 26
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario EC. CP_4 CodiceFiscale_5
CHIAMATO IN CAUSA
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Di Controparte_5
Dominicis
CHIAMATA IN CAUSA
e
C.F. rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Controparte_6 P.VA_2
Panni e Nicola Russo
CHIAMATA IN CAUSA
e
CONCLUSIONI le parti concludevano come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
26.05.2025 e comparse conclusionali e di replica.
Pt_3
e con atto di citazione ritualmente notificato, convenivano in giudizio i Parte_1 Parte_2 dott.ri , e la per ottenere il risarcimento di tutti i Controparte_1 CP_2 Controparte_3 danni asseritamente subiti per una non corretta prestazione medica ricevuta, che aveva provocato la morte del loro figlio neonato.
Più in particolare, gli attori deducevano:
- che in data 09.07.2013 alle ore 1.50 circa l'attrice in stato di gravidanza, a causa di perdite ematiche, si recava presso la;
Controparte_3
- che la stessa veniva ricoverata e dopo un lungo lasso di tempo, veniva praticato un intervento di taglio cesareo d'urgenza;
- che estratto il feto i sanitari constatavano la morte del neonato, dovuta a grave ipossia endouterina di insufficienza placentare;
- che a seguito di denuncia- querela degli attori veniva incardinato procedimento penale presso il
Tribunale di Napoli dove veniva espletata CTU Ostetrica e Medico Legale sulla morte del feto;
pagina 2 di 26 - che consulenti del Tribunale accertarono che i sanitari ginecologi che assistettero il travaglio di parto della profili di colpa penalmente rilevante per imprudenza, imperizia, negligenza (colpa Pt_2 grave) ed inosservanza di leggi e regolamenti per l'inottemperanza al DRG reg. 2313 del
25.07.2003;
- che il suddetto procedimento si concludeva con la sentenza 9862/2017 con la quale gli imputati e venivano riconosciuti responsabili del reato ascritto e Controparte_1 CP_2 venivano condannati alla pena di mesi quattro di reclusione ciascuno, con condanna al pagamento di una provvisionale di euro 5.000,00 ciascuno.
- che e proponevano presso il Tribunale di Napoli procedimento per Parte_2 Parte_1
Per_ ATP che veniva assegnato alla dott.ssa con N. R.G. 17059/2018 al fine di accertare le responsabilità dei dott.ri e nella causazione della morte del figlio neonato e per CP_1 CP_2 quantificare l'entità dei danni subiti;
- che costituitisi nel giudizio i dott.ri e , la e le compagnie CP_1 CP_2 Controparte_3
e la il Giudice conferiva incarico per Controparte_6 Controparte_7
l'espletamento di CTU, nominando il Collegio composto dai dott.ri e Persona_2 [...]
; Per_3
- che veniva depositato l'elaborato peritale in cui il Collegio accertava che il comportamento dei sanitari che seguirono il travaglio della era stato connotato da errori ed omissioni, e Parte_2 la morte del feto era riconducibile, sotto il profilo causale, a tale condotta;
- che i coniugi specificavano che, a seguito della morte del loro bambino, avevano subito Pt_1 un'esperienza traumatica di grave entità che aveva avuto ripercussioni sulle loro vite;
- che, gli attori deducevano che dopo la morte del loro bimbo avevano subito un forte periodo di depressione che aveva minato profondamente la serenità del loro rapporto matrimoniale.
Tutto ciò esposto, gli istanti chiedevano nel presente giudizio di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei convenuti dott.ri , e della Controparte_1 CP_2 [...]
nella diretta causazione della morte del loro bambino e, per l'effetto, condannarli in Controparte_3 solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non, pregiudizio biologico, morale, affettivo ed esistenziale, subiti e subendi per un importo di € 350.000,00 per ogni genitore, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre a tutti i costi e spese anche mediche e da sostenere, anche di CTU e CTP in sede IV e penale ovvero nelle somme diverse maggiori e minori ritenute di giustizia. Con vittoria di spese di diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
Si costituiva in data 16.02.2022 il dott. , primario del reparto di ginecologia della CP_2 [...] all'epoca dei fatti, il quale in via preliminare eccepiva la improcedibilità della domanda per il CP_3 mancato esperimento della procedura di mediazione. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea pagina 3 di 26 non avendo posto in opera nessuna delle condotte colpose commissive e omissive (rispettivamente la manovra di ed il ritardo nell'esecuzione di intervento di taglio cesareo) lamentate da parte attrice, CP_8 come causa dell'evento lesivo. Precisava, inoltre, il sanitario che era giunto in clinica alle ore 7.57, e pochi minuti dopo era sceso in sala parto, dove il dott , senza riferire particolari criticità ed urgenze, CP_1 lo informava delle difficoltà per la di avere un parto naturale, (attesa la mancata discesa della testa Pt_2 fetale). Il primario deduceva che dopo avere effettuato una visita ostetrica 8.28./30, disponeva il taglio cesareo. , inoltre, chiedeva la restituzione delle somme versate a titolo di provvisionale in CP_2 esecuzione della sentenza penale. Inoltre, specificava il sanitario convenuto che, atteso che era dipendente della , era coperto da tale rapporto di lavoro e nel caso di colpa grave chiedeva di Controparte_3 essere manlevato dalla compagnia con cui aveva stipulato polizza per la Parte_4 responsabilità IV di cui chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa. Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
Si costituiva in data 18.02.2022 il dott. il quale, in via preliminare, chiedeva di essere Controparte_1 autorizzato alla chiamata in causa della compagnia con cui aveva Controparte_9 stipulato polizza per la responsabilità IV e dalla quale chiedeva di essere manlevato nel caso di condanna.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea perché alcuna responsabilità era a lui imputabile in quanto la morte del feto era stata provata dal ritardo nell'effettuare il taglio cesareo;
ritardo dovuto dall'intervento del primario dott . Chiedeva poi la condanna della chiamata compagnia alle spese ed CP_2 onorari di giudizio in favore del procuratore.
Si costituiva in data 01.03.2022 la la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità Controparte_3 della CTU espletata in sede di ATP perché il Collegio era andato al di là dei quesiti posti dal Giudice, attribuendo responsabilità anche a dei soggetti non coinvolti nel giudizio ed assolti in sede penale.
Chiedeva, inoltre, che il Giudice chiamasse a chiarimenti i consulenti, al fine di graduare le responsabilità dei sanitari, quesito appositamente posto e non espletato dal Collegio in sede di istruzione preventiva.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea, e in particolare, relativamente al quantum lamentava che parte attrice chiedeva diversi danni, sforniti di alcuna allegazione e prova.
Specificava poi la struttura ospedaliera che l'evento lesivo si era verificato per responsabilità non della stessa ma dei sanitari che avevano seguito il travaglio della dott , medico libero Pt_2 CP_1 professionista ed il dott. responsabile dell'area materno infantile della . Spiegava domanda CP_2 CP_3 riconvenzionale trasversale nei confronti dei sanitari coinvolti dott.ri e . CP_2 CP_1
Nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di condanna della convenuta per il fatto CP_10 del dott. o del dott. , chiedeva l'accertamento del diritto a rivalersi – per essere tenuta CP_2 CP_1 indenne e manlevata - nei confronti di detti professionista;
in particolare, proponeva domanda di pagina 4 di 26 rivalsa/manleva in via di riconvenzionale c.d. trasversale essendo i suddetti professionisti parti del presente giudizio in quanto evocati dagli attori.
La struttura sanitaria comparente, inoltre, chiedeva di chiamare in causa il dott. quale CP_4 medico di guardia all'epoca dei fatti al fine di far accertare la responsabilità dello stesso per i danni subìti dagli attori - e, per l'effetto accertare e dichiarare il proprio diritto a rivalersi, per essere tenuta indenne e manlevata di tutte le conseguenze (nessuna esclusa) sfavorevoli del presente giudizio.
In via gradata, nell'ipotesi di riconoscimento della responsabilità in capo alla Controparte_3 chiedeva la graduazione delle responsabilità con i sanitari convenuti, con minore attribuzione di responsabilità alla stessa.
Si costituiva in data 26.07.2022 la la quale, in via preliminare, Controparte_9 eccepiva la nullità dell'atto di chiamata in causa per violazione del disposto di cui agli artt. 269 e 163 c.p.c.
n. 4 e 5, ovverosia per la mancanza in atti degli elementi volti all'individuazione precisa del petitum e della causa pretendi. Deduceva, sempre in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti in causa in quanto le stesse non avevano dimostrato la titolarità del diritto vantato, né l'esistenza di un valido rapporto contrattuale instaurato con la società convenuta.
Per quanto concerneva la garanzia deduceva la violazione da parte dell'assicurato del patto di gestione della lite, con il quale era preclusa all'assicurato la gestione autonoma della lite, ivi compresa la sua costituzione in giudizio che, giocoforza, avrebbe dovuto essere rimessa alla compagnia assicurativa, l'unica legittimata alla difesa ed alla tutela dei suoi interessi.
Eccepiva la prescrizione del diritto alla garanzia per lo spirare della prescrizione breve di cui all'art. 2952
c.c., deducendo che spettava all'assicurato dimostrare il tempestivo invio alla compagnia chiamata dell'atto preventivo di costituzione in mora.
Specificava, inoltre, l'ente che l'assicurato doveva dimostrare la tempestiva comunicazione della richiesta di risarcimento alla compagnia per evitare la perdita del diritto alla garanzia ex art 1915 c.c nonché di avere rispettato l'obbligo di salvataggio impostogli e consistente nel compimento di attività volte ad evitare l'evento verificatosi, ad evitare il danno o ad attenuarlo, provocando ex art 1915 c.c. la sua inosservanza, dolosa o colposa, la liberazione totale o parziale dell'assicuratore della sua obbligazione.
In merito alla domanda attorea chiedeva di accertare la responsabilità, ovvero la corresponsabilità dell'intera equipe medica della nella causazione del decesso per cui era causa e Controparte_3 conseguentemente, diminuire l'entità del risarcimento formulato dagli istanti, in ragione della percentuale di efficienza causale della condotta del dott. e di tutti i medici ivi operanti. CP_1
In merito al quantum della domanda – nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e/o l'eventuale obbligo di manleva dell'assicurato, precisava che occorreva tenere conto dei limiti di indennizzo, scoperti e franchigia. Chiedeva la condanna dell'assicurato al pagamento delle spese di lite. pagina 5 di 26 Si costituiva in data 08.09.2022 il dott. il quale in via preliminare eccepiva l'improcedibilità CP_4 della domanda nei suoi confronti perché non era stato evocato né nel procedimento di accertamento preventivo né procedura di mediazione. Sempre in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di chiamata in causa per violazione del disposto di cui 163 c.p.c. n. 4, per la mancanza in atti degli elementi volti all'individuazione precisa del petitum e della causa petendi.
Deduceva inoltre, il dott. l'estinzione per prescrizione dei presunti diritti fatti valere ex art. 2947 CP_4
c.c., in quanto l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c. ( di contro, la struttura ospedaliera risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.). Invero, nella fattispecie in esame ( data del presunto evento dannoso: 09.07.2013), il termine per far valere eventuali azioni era quinquennale ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 24/2017, per cui nei confronti del sanitario chiamato, che aveva avuto contezza dell'accadimento solamente in data 25.05.2022 con la notificazione dell'atto di citazione per chiamata in causa (ad istanza della , era ampiamente Controparte_3 maturato il termine di prescrizione. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto, il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
Si costituiva in data 08.09.2022 la chiamata la quale: Controparte_6
- in via principale, chiedeva il rigetto dell'azione risarcitoria promossa dai signori e verso il Pt_1 Pt_2 dott. in quanto infondata con il conseguente assorbimento della domanda di rivalsa proposta dalla CP_2
e della domanda di garanzia proposta del dott. ; Controparte_3 CP_2
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dell'azione risarcitoria, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. verso , per la non operatività CP_2 Controparte_6 rispetto a quest'ultima della copertura assicurativa prestata dalla Compagnia per non essere il rischio ad essa relativo compreso nell'oggetto dell'assicurazione della polizza;
– in via ulteriormente subordinata, per la denegata ipotesi di ritenuta operatività della polizza rispetto all'azione risarcitoria, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. verso CP_2 CP_6 per la prescrizione ex art. 2952, 2° e 3° comma, c.c. del diritto di garanzia assicurativa del dott.
[...]
; CP_2
– in via ulteriormente subordinata, per la denegata ipotesi di ritenuta non accoglibilità delle precedenti due eccezioni di cui ai punti 2 e 3, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. verso CP_2
per la non operatività, in concreto, della copertura assicurativa prestata con la Controparte_6 polizza ai sensi dell'art. 6, 2° comma, delle condizioni generali;
– in ogni caso, rigettare la domanda di rivalsa proposta dalla verso il dott. in Controparte_3 CP_2 quanto infondata con conseguente assorbimento della domanda di garanzia correlativamente proposta dal dott. verso;
CP_2 Controparte_6
pagina 6 di 26 - in via estremamente subordinata, per la recisamente denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dell'azione risarcitoria, della domanda di rivalsa e della domanda di garanzia, accogliere l'azione risarcitoria e la domanda di rivalsa nei limiti esposti dalle condizioni di polizza e solo per la quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via solidale;
comunque fino alla concorrenza del massimale, unico per sinistro, di € 2.500.000,00. Vinte le spese di lite del presente giudizio e del procedimento 696bis, oltre al rimborso per spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A.
Depositate le note istruttorie depositati i chiarimenti alla CTU medico legale, espletata in sede di ATP, la causa veniva rinviata all'udienza del 26.05.2025 per la precisazione delle conclusioni. In tale udienza raccolte le conclusioni delle parti la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Passando all'esame delle questioni preliminari per quanto concerne l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal dott. per mancato esperimento della mediazione obbligatoria deve CP_2 osservarsi che in materia di responsabilità medica è prevista quale condizione di procedibilità in rapporto di alternatività sia la possibilità di proporre giudizio di accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa (art. 696-bis cpc) sia la mediazione (d.lgs 28/2010).
Ciò posto, verificato che nel caso in esame e avevano proposto Parte_1 Parte_2 procedimento di ATP evocando nello stesso il convenuto dott. , si ritiene verificata la condizione CP_2 di procedibilità prevista dalla norma, per cui la domanda attorea è procedibile e l'eccezione deve essere rigettata.
Passando all'esame dell'eccezione di improcedibilità della chiamata in causa, dedotta dal chiamato dott.
per non essere stato evocato nel giudizio di ATP e per non avere promosso gli attori nei CP_4 suoi confronti il tentativo di mediazione deve osservarsi quanto segue.
La giurisprudenza ha più volte ribadito il principio per cui l'obbligo del tentativo di mediazione non si estende al terzo chiamato;
di conseguenza, le domande rivolte nei confronti di questi soggetti non sono sottoposte ad alcuna condizione di procedibilità. Quest'ultima, infatti, costituisce una deroga all'esercizio di azione in giudizio previsto dall'art. 24 Cost., dovendo conseguentemente essere interpretata in senso restrittivo. Oltretutto, risulterebbe incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo il possibile esperimento in tempi diversi e nell'ambito di uno stesso giudizio di più procedimenti di mediazione per la inevitabile dilatazione dei tempi definitori della lite contraria alla esigenza di celerità e di efficiente amministrazione della giustizia che è, non va dimenticato, risorsa limitata. La mediazione obbligatoria deve essere esperita “unicamente in relazione alle domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto ma non con riguardo alle domande pagina 7 di 26 proposte da quest'ultimo nei confronti di terzi chiamati (cfr. (Trib. Mantova ord. 14/6/2016; Trib.
Palermo ord. 27/2/2026 e Trib. Napoli sentenza n. 81/2023). Tale orientamento trova conferma nella recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. 7/2/2024 n. 3452) che ha sancito come la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria riguarda esclusivamente l'atto introduttivo del giudizio tra le parti originarie e non le domande riconvenzionali. E, tali considerazioni sono parimenti applicabili anche alla procedura di ATP, atteso il suo ruolo di condizione di procedibilità alternativa alla mediazione, nei giudizi di responsabilità sanitaria, ferma la possibilità per il sanitario di effettuare controdeduzioni di merito rispetto all'elaborato peritale.
Tutto quanto innanzi posto l'eccezione in esame è infondata e deve essere rigettata.
Per quanto concerne l'eccezione, di nullità dell'atto di chiamata in causa per violazione del disposto di cui
163 c.p.c. n. 4, per la mancanza in atti degli elementi volti all'individuazione precisa del petitum e della causa petendi, dedotta sia dalla chiamata che del dott. deve Controparte_9 CP_4 osservarsi la nullità per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda ex art. 164 c.p.c. non ricorre quando il "petitum" e la "causa petendi" siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, così come nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass, sez. un., 21 luglio 2009, n. 16910).
La nullità dell'atto pertanto si produce, ex art. 164 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr. amplius Cass. 10926/2023, Cass. 16517/2023, Cass. 27670/2008 e conforme Trib. Napoli
9338/2023, Corte di Appello Venezia 295/2021, Corte Appello Napoli n. 462/2018 e Trib. Roma n.
4525/2018).
Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c., che gli atti di chiamata in causa siano intellegibili ed idonei alla loro funzione, le relative doglianze devono essere rigettate.
Per quanto concerne l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e passiva quale sollevata dalla compagnia mancando allo stato la prova della titolarità del diritto vantato e Controparte_9 dell'esistenza di un valido rapporto contrattuale instaurato con la società convenuta, si osserva quanto segue.
La Suprema Corte ha approfondito i criteri distintivi tra il requisito della legittimazione in giudizio ed il piano della titolarità sostanziale delle posizioni giuridiche controverse. Sul punto, ragionando ex art. 81
c.p.c., secondo il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel pagina 8 di 26 processo in nome proprio un diritto altrui", la legittimazione ad agire spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la
"parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo.
L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla. Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi (cfr. per tutte la sentenza a Sezioni Unite n. 2951 del 2016 ).
Nello specifico, per quanto innanzi detto, le questioni, poste dalla convenuta vanno riqualificate e correlata alla titolarità attiva e passiva, come tali vanno essere esaminate unitamente al merito della controversia.
Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dal dott. deve osservarsi quanto segue: CP_4
- in data 09.07.2013 avveniva l'evento lesivo (morte del feto) presso la , dove il dott. Controparte_3 era medico ginecologo di guardia;
CP_4
- in data 03.09.2014 il dott. riceveva decreto di citazione a giudizio nel procedimento innanzi al CP_4
Tribunale Penale di Napoli perché imputato del reato di interruzione colposa di gravidanza;
- in data 24.11.2014 il dott. riceveva richiesta di risarcimento danni da parte degli attori (cfr. messa CP_4 in mora depositata dagli attori all. note 183 comma 6 n. 2)
- in data 22.05.2015 gli odierni attori si costituivano parte IV, nel processo penale in cui il dott. CP_4 era imputato (cfr. sentenza Tribunale di Napoli n. 2862/2017 del 28.11.2017 (all. alle note 183 comma 6 n.
2 del chiamato dott. ; CP_4
- in data 28.11.2017 veniva depositata la sentenza n. 2862/2017 depositata in data 28/11/2017 in cui il dott. EC veniva assolto dai reati ascritti ( cfr. sentenza citata).
- in data 25.05.2022 il dott. riceveva atto di chiamata in causa. CP_4 pagina 9 di 26 Ciò premesso, atteso che tutti i suddetti atti sono interruttivi del decorso della prescrizione, si rileva che tra gli stessi non trascorreva neanche il termine quinquennale;
per l'effetto l'eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata e dunque va rigettata.
Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione ex art 2952 c.c. della garanzia, quale sollevata dalla chiamata nei confronti del suo assicurato dott. , Controparte_9 Controparte_1 deve osservarsi quanto segue:
-in data 09.07.2013 avveniva l'evento lesivo (morte del feto) presso la il dott. Controparte_3
si occupava del travaglio e del parto della CP_1 Pt_1
- in data 31.10.2014 il dott. riceveva richiesta di risarcimento per i fatti occorsi il 09.07.2013 (cfr CP_1 richieste risarcimento all. alle note 183 comma 6 n. parte attrice depositate in data 01.12.2022);
- in data 22.05.2015 vi era la costituzione di parte IV degli attori, nel processo penale in cui il dott.
era coimputato (cfr. sentenza Tribunale di Napoli n. 2862/2017 del 28.11.2017 (all. alle note CP_1
183 comma 6 n. 2 del chiamato dott. e tale atto integra una richiesta di risarcimento (cfr. Cass. CP_4
19517/17);
- in data 09.06.2018 il dott. riceveva notifica ricorso per ATP promosso dagli odierni attori;
CP_1
.- in data 12.11.2018 il dott. notificava atto di chiamata in causa alla compagnia CP_1 [...]
(cfr. all comparsa costituzione della compagnia Controparte_9 Controparte_9
del 19.12.2018 nel giudizio di ATP);
[...]
- non è presente in atti copia di comunicazioni interruttive precedenti effettuate dal dott. CP_1 nei confronti della compagnia.
Tutto quanto innanzi posto, ai sensi dell'art 2952 c.c, atteso che :
- i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni;
- i due anni iniziano a decorrere dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione,
-solo la comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione;
- atteso che, prima della notifica dell'atto di chiamata in causa alla compagnia convenuta nel giudizio di
ATP (12.11.2018), non vi è in atti documentazione attestante la comunicazione dell'assicurato della richiesta di risarcimento alla compagnia, il termine previsto dall'art 2952 cc. (messa in mora ricevuta dall'assicurato -31.10.2014- atto di chiamata in causa notificato alla compagnia dall'assicurato -12.11.2018-
), risulta inutilmente decorso ed il diritto alla garanzia prescritto. Per l'effetto, l'eccezione in esame è fondata e deve essere accolta.
Così risolte le questioni di carattere preliminare, e prima di esaminare il merito giova osservare che dall'esame della documentazione processuale non emerge prova tranquillante del passaggio in giudicato pagina 10 di 26 della sentenza penale n. 9862/2017; sentenza in cui veniva riconosciuta la responsabilità dei dottori e mentre veniva assolto il dott. Ebbene, la non irrevocabilità della suddetta CP_1 CP_2 CP_4 sentenza consente alla scrivente il vaglio delle posizioni dei convenuti e l'accertamento delle responsabilità in questa sede (cfr sentenza primo grado e sentenza d'appello, alle note 183 comma 6 n. 2 dott.
(cfr da ultimo Cass. 8063/2025). CP_4
Ciò premesso, venendo al merito della controversia che ci occupa, deve osservarsi che la presente decisione richiede il preventivo inquadramento della natura e dei presupposti della responsabilità medica rispetto alle fattispecie anteriori alla legge n. 24/2017. Ed infatti, (Cfr. per tutte Cass. 28994/2019) l'applicazione della disciplina di cui alla legge Gelli va confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore.
Depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori. La legge n. 24/2017, com'è noto, ha innovato la qualificazione della responsabilità del personale operante nel quadro di una struttura sanitaria, con importanti ricadute in materia di prescrizione e ripartizione degli oneri probatori in punto di responsabilità del sanitario. Ma nel caso in esame, come innanzi osservato la disciplina più favorevole al sanitario non può trovare applicazione dovendo essere richiamati in questa sede i principi espressi in sede di legittimità prima dell'entrata in vigore della disciplina de qua.
In particolare, prima del menzionato intervento legislativo, la giurisprudenza di legittimità riconduceva la responsabilità professionale medica al genus di quella contrattuale, sia per l'ente sanitario, sia per i professionisti inseriti nella relativa organizzazione o, a maggior ragione, operanti privatamente.
Infatti, un primo indirizzo inquadrava l'accettazione del paziente presso un ente sanitario quale conclusione di un contratto di prestazione d'opera, al quale restavano estranei i sanitari che effettuassero la prestazione,
i quali, pertanto, potevano essere chiamati a rispondere solo a titolo extracontrattuale (cfr. Cass.
1716/1979). Un secondo orientamento argomentava invece l'estensione al professionista, operante nell'ente sanitario, della responsabilità contrattuale facente capo alla struttura per il caso di inadempimento della prestazione, sulla base del rapporto di immedesimazione organica e del dettato dell'art. 28, cost. (cfr.
Cass. 2144/1988). In tempi più recenti, emerse un filone interpretativo incentrato sugli obblighi di protezione scaturiti dal contatto con il paziente, relativi alla salvaguardia degli interessi emergenti in occasione della prestazione sanitaria. A partire da tali obblighi di protezione, si argomentava la sussistenza di un rapporto contrattuale di fatto, con conseguente attivazione dei presidi di tutela corrispondenti (cfr.
Cass. 589/1999). Proprio tale tesi, fondata sulla figura del “contatto sociale”, risultò prevalente, con la conseguenza di modulare sia la prescrizione, sia gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, secondo il modello della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 1547/2004, Cass. 9085/2006, Cass. 4792/2013).
Ancora, ne fu conseguenza l'adozione, quanto alla diligenza e al grado della colpa, dei principi in materia di pagina 11 di 26 obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale (Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass.
11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv.). Per l'effetto al sanitario operante ante Gelli si applicava e si applica lo statuto della responsabilità contrattuale.
Sotto il profilo della responsabilità dell'ente sanitario, non si pongono particolari atteso che ove essa consegua ad una non diligente esecuzione della prestazione medica la natura contrattuale è stata stabilita da giurisprudenza risalente quanto monolitica (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n.
2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n.
5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio
2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr. Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni Unite della Corte di ZI, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. ZI IV sez. III, 08/06/2023, n.16272).
L'orientamento in parola ha poi ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7
c. 1 della c.d. legge Gelli, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli pagina 12 di 26 1218 e 1228 del codice IV, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”.
La qualificazione in termini contrattuali, sia del rapporto ente sanitario – paziente, che del rapporto medico
– paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio.
In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio
1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435).
Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità.
Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come pagina 13 di 26 quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n.
22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità IV nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile).
A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576,
Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede IV, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali.
In effetti, la ZI, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica.
Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. pagina 14 di 26 E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius ZI IV , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito IV e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello IV, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''.
Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha CP_11 Testimone_1 confermato che in tema di responsabilità IV nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia,
l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non".
In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente.
In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni
Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973.
Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte pagina 15 di 26 asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008.
Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass. 26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente.
Inoltre, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e
Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. ZI IV sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella pagina 16 di 26 contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. ZI IV , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi ZI IV sez. III,
29/03/2022, n.10050; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017;; in sede di merito
Corte appello , Napoli , sez. VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale;
in tema cfr anche ZI IV , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198).
Tutto ciò premesso, occorre verificare se, ed in che misura, gli addebiti di responsabilità mossi da parte attrice trovino conferma nelle risultanze istruttorie e, specificamente, le risultanze della relazione tecnico peritale a firma del Collegio peritale composto dal dott. , (specialista in Ginecologia e Persona_3
Ostetricia) dal dott. (specialista in Medicina legale e delle Assicurazioni), relazione che, Persona_2 per il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
-Il caso in esame riguarda la vicenda clinica di la quale giunse presso la Parte_2 Controparte_3 di Napoli il giorno 9/7/2013 alle ore 1,45 circa e fu subito sottoposta a tracciato CTG grafico e poi ricoverata alle ore 1,59 presso la Ostetricia e Ginecologia con diagnosi di alla trentanovesima Persona_4 settimana di gestazione in travaglio di parto.
La gestante all'epoca dei fatti aveva 34 anni ed una anamnesi patologica ed ostetrica negativa. Al ricovero alle ore 2.00 la visita di accettazione rilevò: collo appianato 2 cm di dilatazione, livello della parte presentata
-2, membrane integre. Alla ecografia: presentazione cefalica, Diametro biparietale 98 mm, placenta e liquido amniotico normali.
Secondo le curve cervimetriche di l'andamento del travaglio si presentava anomalo in quanto al Per_5 progredire della dilatazione non corrispondeva l'impegno della testa fetale ed, anzi, l'impegno della testa fetale non è mai avvenuto in quanto nell'ultimo referto si trascriveva che il vertice era ancora allo stretto pagina 17 di 26 superiore, quindi, tecnicamente questa condizione corrisponde alla testa fuori scavo che è una indicazione al taglio cesareo altrimenti definita testa ballottabile.
Alle 8.35 la gravida fu portata in sala operatoria, l'intervento di taglio cesareo fu eseguito il feto nacque il giorno 9 luglio 2013 alle 8.55 il sesso maschile, il peso 3160 g, in condizioni di asfissia pallida con Apgar 0
e nonostante le manovre rianimatorie venne dichiarato morto alle 9.20.
-Ciò posto, il Collegio peritale chiariva che il comportamento dei sanitari che ebbero in cura la paziente sia per quanto riguarda le ostetriche che i medici di guardia ed il medico curante, che seguirono il Pt_1 travaglio durante la notte, era connotato da errori ed omissioni, in quanto non furono correttamente interpretati i due parametri fondamentali che bisognava osservare quando si assisteva ad un travaglio di parto: andamento dei fenomeni meccanici e dinamici del parto e condizioni di salute e di benessere del feto. Infatti, ci si trovò di fronte ad un caso di testa ballottabile o comunque fuori scavo durante tutto il travaglio ed a dilatazione completa ed a chiari segni cardiotocografici di sofferenza fetale corredate dalla presenza di liquido amniotico tinto;
inoltre, fu somministrata ossitocina, furono praticate manovre di spinta sull'addome secondo allo scopo di forzare e accelerare un parto vaginale che non poteva e non CP_8 doveva avvenire.
--Specificava il Collegio che le cause di morte del feto furono accertate mediante autopsia come grave ipossia endouterina da insufficienza placentare in corso di travaglio di parto non rilevata per tempo dai suddetti sanitari con conseguente ritardo nella esecuzione del taglio cesareo, per cui i consulenti ritenevano sussiste il nesso causale tra l'evento morte e la suddetta attività medica e errata diagnosi sulla base dei criteri idonei a stabilirlo in quanto:
-secondo il Criterio cronologico: esiste congruità temporale fra epoca di intervento della causa lesiva e momento di comparsa dei relativi effetti;
-secondo il Criterio dell'efficienza qualitativa e quantitativa: l'insufficienza placentare e la sofferenza fetale in utero sono qualitativamente e quantitativamente sufficienti a causare il danno morte;
-secondo il Criterio eziologico (o dell'idoneità lesiva) l'insufficienza placentare e l'ipossia conseguente rispondono come adeguatezza a causare l'evento, non solo sotto il profilo dell'efficienza qualitativa e quantitativa, ma anche in rapporto alla cosiddetta idoneità modale per l'intervento di fattori eziologici concorrenti, quali il ritardo nella diagnosi ed il tempo trascorso e l'uso improprio della ossitocina;
-secondo il Criterio di continuità fenomenica: esiste una successione logica e cronologica, delle manifestazioni cliniche (quindi dei sintomi) della causa lesiva, ma anche delle connotazioni di eventuali fattori causali patogeni che si sono sovrapposti;
-secondo il Criterio della possibilità scientifica: analizzato preliminarmente, riferendosi a leggi scientifiche e alle buone pratiche cliniche;
pagina 18 di 26 secondo il Criterio della probabilità statistica: una sofferenza fetale protratta associata a ipossia grave determina la morte in utero;
- secondo il Criterio di esclusione di altre cause: nell'analisi del nesso causale è stata posta un'attenta disamina di ogni elemento disponibile, sulla base delle risultanze della autopsia effettuata sul neonato.
-Ritenevano, inoltre, gli ausiliari che esisteva comunque una netta differenziazione nella identificazione di responsabilità professionale tra i vari sanitari che furono a vario titolo presenti nel periodo di travaglio e parto della Risultava, infatti, che le ostetriche avevano osservato il tracciato e seguito il travaglio, il Pt_2 medico di guardia della clinica aveva ricoverato ed era corresponsabile durante la notte e il medico curante dott. , presente durante il travaglio e il parto, aveva attuato una condotta erronea Controparte_1 omissiva e commissiva. Il dott. , invece, giunto in clinica alle ore 7,57 per altre incombenze, tra cui CP_2 la seduta operatoria programmata per quella data, fu chiamato in sala parto per consulenza dal dott.
diversi minuti dopo il suo arrivo in clinica ed essendo impegnato in sala operatoria al secondo CP_1 piano per altro intervento fu chiamato in un momento in cui, tra le 8,15 e le 8,25, il feto già da ore presentava segni di sofferenza chiara ed inequivocabile e si trovava in una condizione di distocia per la quale il parto era da considerare sicuramente la via meno praticabile e peggiore per far nascere un feto sofferente a testa fuori scavo. Il dott. , quindi, ebbe solo il tempo di valutare la situazione, CP_2 attendere una contrazione o spinta per accertare che non esisteva altra via al di fuori di un intervento immediato e di conseguenza consigliare, correttamente, a chi stava assistendo al travaglio, come consulente, la immediata esecuzione del taglio cesareo, per cui non fu responsabile di alcuna omissione o commissione
(cfr. CTU pag 9).
-nei chiarimenti alla CTU, depositati in data 15.05.2024 i consulenti specificavano la percentuale di colpa in capo ai convenuti nella seguente misura: l'85% veniva attribuito al curante (Dott. ) che prese le CP_1 decisioni;
il rimanente 15% veniva ripartito in pari misura tra medico di guardia e ostetriche;
queste ultime non segnalarono alcun tipo di dissenso scritto od orale, non potendo, pur se la colleganza e la consuetudine vigente nelle cliniche lo prevede, lasciare al curante ogni decisione ed essere considerati totalmente passivi rispetto alla gestione di un travaglio patologico La era responsabile della degenza della Controparte_3 paziente (cfr pag. pag 3 chiarimenti CTU).
In conclusione, in base alla perizia di ufficio - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice – sussistono profili di responsabilità professionale a carico dei dott.ri e che seguirono il parto della Controparte_1 CP_4 Pt_2 in quanto il decesso del feto era riconducibile, sotto il profilo causale, alla condotta loro imputata (cfr. CTU pag. 10) nonché a carico della struttura conventa perché responsabile della degenza della paziente.
Tutto quanto premesso occorre procedere all'esame delle domande spiegate da parte attrice, la quale chiedeva il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, per la morte del figlio. pagina 19 di 26 Giova osservare che in materia di risarcimento del danno non patrimoniale per perdita di un figlio si registra in giurisprudenza una distinzione tra la morte del neonato, alla quale si riconduce la perdita di un rapporto parentale “effettivo”, e la morte del feto (occorsa anche al momento del parto o in epoca gestazionale avanzata), alla quale si riconduce solo la perdita di una “aspettativa” di rapporto parentale
Infatti, nel caso di “feto nato morto” la Corte di ZI ha avuto cura di puntualizzare che “per il figlio nato morto è ipotizzabile soltanto il venir meno di una relazione affettiva potenziale (che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore-figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita), ma non anche di una relazione affettiva concreta sulla quale parametrare il risarcimento all'interno della forbice di riferimento delle tabelle di Milano per il danno da perdita del rapporto parentale (cfr. Cass. III, 19/06/2015, N. 12717, Cass. 22859/2020).
La distinzione sopra ripercorsa ha quale corollario che, non essendovi una tabellazione espressa da parte del Tribunale di Milano per la perdita della relazione affettiva potenziale con il feto, le tabelle di Milano non sono ritenute direttamente applicabili tout court per il risarcimento del danno da perdita del concepito.
La valorizzazione del danno in caso di morte del feto, secondo gli approdi della Suprema Corte, deve infatti necessariamente tenere conto della ritenuta “diversità ontologica” della perdita subita;
pertanto, anche qualora il Giudice di merito volesse fare riferimento alle Tabelle di Milano quale criterio orientativo nella liquidazione equitativa del danno (per la perdita del rapporto affettivo potenziale con il feto) non potrà prescindere da tale valutazione, di cui dovrà dare adeguatamente conto in motivazione (cfr. Cass.
19190/2020).
Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie e valutate le risultanze istruttorie, si osserva che la domanda iure proprio per il risarcimento della perdita della chance del rapporto parentale, quale spiegata dagli attori, quali genitori del feto nato morto, è fondata e deve essere accolta con i limiti di seguito indicati in applicazione delle indicazioni delle Tabelle del 2024 quali elaborate dal Tribunale di
Milano, precisando quanto segue.
Per (padre) si riconoscono 62 punti di cui: 28 per l'età della vittima primaria (0 anni), 22 Parte_1 punti per l'età della vittima secondaria ( 32); 0 punti per la convivenza non instauratasi;
12 per la presenza di 2 superstiti del nucleo familiare originario;
0 per la qualità ed intensità della relazione affettiva, considerato che la relazione familiare non si è instaurata;
il valore punto (€ 3911,00), il risarcimento spettante è pari ad € 242.482,00.
Per (madre) si riconoscono 62 di cui: 28 per l'età della vittima primaria (0 anni), 22 punti per Parte_2
l'età della vittima secondaria ( 33); 0 punti per la convivenza non instauratasi;
12 per la presenza di 2 superstiti del nucleo familiare originario;
0 per la qualità ed intensità della relazione affettiva, considerato che la relazione familiare non si è instaurata;
considerato il valore punto (€ 3911,00), il risarcimento spettante è pari ad € 242.482,00. pagina 20 di 26 Osservato, inoltre, che nel caso in esame, trattandosi di perdita di una speranza di vita e non di una vita, le tabelle milanesi non sono direttamente utilizzabili, perchè elaborate per la perdita della persona viva, con cui, prima dell'illecito si era instaurato un rapporto affettivo, si ritiene che le stesse possono essere utilizzate come criterio orientativo, con applicazione di un indice di decurtazione.
Ed allora, preso quale parametro di riferimento le tabelle del Tribunale di Milano, ed in considerazione delle circostanze innanzi esaminate, si riconoscono € 121.241,00 per ciascuno degli attori, operando una riduzione del 50% di quanto ricavabile applicando i parametri delle tabelle Milanesi.
Tutto quanto innanzi posto, accertato il riconoscimento della responsabilità sanitaria in capo al dott. CP_4
ginecologo di turno nella notte in cui si sono verificati i fatti, nella misura del 15%, al dott.
[...]
medico di fiducia dell'attrice, libero professionista, autorizzato dalla ad Controparte_1 CP_3 operare presso la stessa, nella misura del 85% (cfr. pag 6 comparsa di costituzione e risposta
[...]
nonché pag. 2 chiarimenti CTU), verificata la responsabilità della struttura convenuta Controparte_3 responsabile della degenza della paziente e dell'operato dei sanitari ex art 1218 c.c. (cfr. chiarimenti citati pag 1 e 3), lette Cass. 34156/2023 e Cass. 24167/2019 la deve essere ritenuta Controparte_3 solidalmente responsabile con i suddetti sanitari, rispettivamente per il 85% con dott. e per il CP_1
15% con il dott. CP_4
In particolare, in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro,
l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 29001 del 20/10/2021).
pagina 21 di 26 Per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria "pro quota" dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055 c.c., non basta, pertanto, escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicchè sarà onere del "solvens" dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni (Cass. 05/07/2017, n. 16488).
Pertanto, in questa sede in assenza di prova (il cui onere gravava sulla struttura sanitaria adempiente) in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile "malpractice", dovrà, pertanto, farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione l'art. 1298 c.c., comma 2 e l'art. 2055 c.c., comma 3 (cfr da ultimo Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 02-07-2019) 11-11-2019, n. 28987).
Passando all'esame della domanda di rivalsa proposta dalla nei confronti del Controparte_3 dott. e del dott. deve osservarsi che tale domanda va accolta in Controparte_1 CP_4 ragione delle recenti coordinate giurisprudenziali di legittimità (cfr. Cass. Civ. 34516/2023 confermativo della Cass. n. 28987 del 11/11/2019), secondo cui in tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione.
Dimostrazione non resa, come detto, nel caso in esame;
per l'effetto i dott.ri e saranno CP_4 CP_1 tenuti a versare alla clinica il loro 50% di quello che eventualmente l'ente verserà agli attori in esecuzione della presente sentenza, se escussa per l'intero.
L'accertamento dell'assenza di responsabilità in capo al dott. determina il rigetto della domanda di CP_2 rivalsa spiegata nei suoi confronti dalla nonché assorbe l'esame della domanda di Controparte_3 manleva spiegata dal dott. nei confronti della . CP_2 Controparte_6
Passando all'esame della domanda del dott. di restituzione dell'importo complessivo versato per la CP_2 provvisionale, quale disposta dalla sentenza penale 9862/2017 in favore degli attori, tenuto che agli atti non vi è prova della irrevocabilità della suddetta sentenza, la stessa deve essere accolta;
in particolare la somma totale di € 6.651,12, ciò limitatamente alle quote dei soggetti che sono parte di questo giudizio e cioè:
€ 2500,00 a carico di;
2500,00 a carico di Parte_1 Parte_2 pagina 22 di 26 L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del rapporto assicurativo del dott. con la CP_1 chiamata esclude l'esame della domanda di garanzia e comporta il Controparte_9 rigetto della stessa.
Poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, la pur risalente
Cass., Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro (09.07.2013) e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
Per quanto concerne la domanda di riconoscimento delle spese di CTP sostenute deve osservarsi che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, hanno natura di allegazione difensiva tecnica e rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il Giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n. 3380) si riconosce la somma €
500,00 per spese CTP quali sostenute da parte attrice per ciascun consulente (somma ritenuta congrua rispetto all'attività prestata), in atti vi è relazione a firma di due consulenti dott . Controparte_12
(cfr. all note 183 comma 6 n. 2 attoree). Per l'effetto sono riconosciuti € 1000,00 a tale titolo.
Le spese tra e e la ed dott. ed Parte_1 Parte_2 Controparte_3 Controparte_1 il dott. seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione della II CP_4 tabella, V fascia, giudizi ordinari e sommari di cognizione e IX tabella fascia 4 , procedimenti di istruzione preventiva del D.M. 55/2014 come modificati dal DM 147/2022. con applicazione dell'aumento del 30% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale (art 4 comma 2 DM cit. ) (cfr.
ZI 100367/2024).
Nei rapporti tra , ed il dott. si ritiene sussistano le eccezionali Parte_1 Parte_2 CP_2 ragioni per la integrale compensazione delle spese di lite, considerato che l'accertamento dell'assenza di pagina 23 di 26 responsabilità del sanitario ha richiesto l'espletamento di accertamenti tecnici specialistici effettuati nel corso di un giudizio ed è stato di esito contrario all'esito del precedente processo penale.
Per quanto concerne il governo delle spese relativo alla chiamata deve Parte_4 osservarsi che in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa. (cfr. di recente Cass. 6144/2024 ed ancora Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019).
Tutto quanto innanzi posto, verificata l'astratta fondatezza della domanda di garanzia effettuata dal convenuto (vi è in atti sia copia della polizza operante per il periodo di tempo in cui avveniva CP_2
l'evento lesivo – vigenza 01.03.2013 /01.03.2014 - sia copia di pagamento del relativo premio tramite bonifico bancario cfr. copia polizza, copia bonifico all . comparsa di costituzione e risposta del dott.
depositata in data 16.02.2022) anche nei rapporti tra e e la terza CP_2 Parte_1 Parte_2 chiamata si ritengono applicabili le medesime ragioni sopra rappresentate per la Controparte_6 integrale compensazione delle spese di lite.
Per quanto concerne le spese di lite tra il dott. e la relativamente CP_2 Controparte_3 alla domanda di rivalsa, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto che la struttura ospedaliera aveva le competenze tecniche per verificare ab origine l'estraneità del dott. CP_2 dalla fattispecie in esame, posto che lo stesso arrivava in solo pochi minuti prima del parto della CP_3
Pt_2
Ciò premesso, le spese si liquidano in applicazione della II tabella, V fascia, giudizi ordinari e sommari di cognizione e IX tabella fascia 4, procedimenti di istruzione preventiva del D.M. 55/2014 come modificati dal DM 147/2022.
Per quanto concerne le spese di lite tra e la , Controparte_1 Controparte_9 esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione della II tabella, V fascia, giudizi ordinari e sommari di cognizione e IX tabella fascia 4, procedimenti di istruzione preventiva del
D.M. 55/2014 come modificati dal DM 147/2022, stante il tenore e la qualità delle difese nonchè le questioni giuridiche trattate e la qualità delle parti si ritiene che sussistano ex art 92 cpc. i motivi per una la riduzione del 50% delle stesse.
pagina 24 di 26 Spese di CTU definitivamente ed integralmente a carico in solido della del dott. Controparte_3
, del dott. Controparte_1 CP_4
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda attorea nei limiti di quanto in parte motiva e per l'effetto condanna, in solido per la quota dell'85% ( CF. ) e e, per Controparte_3 P.VA_1 Controparte_1 la quota residua del 15% in solido ( CF. ) e Controparte_3 P.VA_1 CP_4 al pagamento in favore di e di di € 121.482,00 ciascuno;
sulle Parte_1 Parte_2 somme riconosciute decorrono interessi compensativi ad un tasso medio dello 0.5% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (09.07.2013), alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- condanna la (CF. e in solido per la Controparte_3 P.VA_1 Controparte_1 quota dell'85% e la ( CF. e in solido per la Controparte_3 P.VA_1 CP_4 quota del 15%, al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di parte attrice;
spese che liquida in € 1.831,00 (comprensivo di € 1000,00 per spese CTP) per spese vive, ed € 23.309,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% Iva e Cpa come per legge;
- rigetta la domanda di e nei confronti di;
Parte_1 Parte_2 CP_2
- accoglie la domanda di di restituzione dell'importo versato a titolo di provvisionale in CP_2 esecuzione della sentenza penale n. 2862/2017 del 28.11.2017 e condanna e Parte_1 [...]
alla restituzione in favore di di € 2.500,00 ciascuno, oltre interessi legali Pt_2 CP_2 codicistici dalla dazione al soddisfo;
- compensa le spese di lite tra e e;
Parte_1 Parte_2 CP_2
- compensa le spese di lite tra e e la;
Parte_1 Parte_2 Controparte_6
- accoglie la domanda di rivalsa formulata dalla ( CF. , nei Controparte_3 P.VA_1 confronti di e e, per l'effetto, condanna questi ultimi a tenere CP_4 Controparte_1 indenne la struttura di quanto questa sarà tenuta a corrispondere alla parte attrice per effetto della presente pronuncia ed in relazione alla quota di competenza dei medici (50% del 15% per il primo e 50% del 85% per il secondo);
- rigetta la domanda di rivalsa proposta dalla ( CF. , nei Controparte_3 P.VA_1 confronti di;
CP_2
pagina 25 di 26 - condanna la ( CF. ) al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_3 P.VA_1 di , spese che liquida in € 17.930,00 per compensi professionali oltre spese generali al CP_2
15% Iva e Cpa come per legge;
- rigetta la domanda di garanzia spiegata da nei confronti della Controparte_1 [...]
P.IV
P.VA ; Controparte_13 P.VA_4
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 [...]
P. VA;
spese che liquida in € 8.965,00 per Controparte_13 P.VA_5 compensi professionali oltre spese generali al 15% Iva e Cpa come per legge;
- Pone definitivamente le spese di CTU definitivamente ed integralmente a carico in solido della
( CF. ), di di Controparte_3 P.VA_1 Controparte_1 CP_4
Napoli 29 settembre 2025
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa IV di I Grado iscritta al n. r.g. 30406/2021 promossa da:
(C.F. ) e (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall' Avv. Rosario Iervolino. CodiceFiscale_2
ATTORI
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Ferdinando Castiello.
CONVENUTO
e
(CF. ), rappresentato e difeso dall'Avv Maria Rosaria Donetto. CP_2 C.F._4
CONVENUTO
e
P.VA rappresentata e difesa dall'Avv. Clelia Pane Controparte_3 P.VA_1
CONVENUTA
e pagina 1 di 26
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario EC. CP_4 CodiceFiscale_5
CHIAMATO IN CAUSA
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Di Controparte_5
Dominicis
CHIAMATA IN CAUSA
e
C.F. rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Controparte_6 P.VA_2
Panni e Nicola Russo
CHIAMATA IN CAUSA
e
CONCLUSIONI le parti concludevano come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
26.05.2025 e comparse conclusionali e di replica.
Pt_3
e con atto di citazione ritualmente notificato, convenivano in giudizio i Parte_1 Parte_2 dott.ri , e la per ottenere il risarcimento di tutti i Controparte_1 CP_2 Controparte_3 danni asseritamente subiti per una non corretta prestazione medica ricevuta, che aveva provocato la morte del loro figlio neonato.
Più in particolare, gli attori deducevano:
- che in data 09.07.2013 alle ore 1.50 circa l'attrice in stato di gravidanza, a causa di perdite ematiche, si recava presso la;
Controparte_3
- che la stessa veniva ricoverata e dopo un lungo lasso di tempo, veniva praticato un intervento di taglio cesareo d'urgenza;
- che estratto il feto i sanitari constatavano la morte del neonato, dovuta a grave ipossia endouterina di insufficienza placentare;
- che a seguito di denuncia- querela degli attori veniva incardinato procedimento penale presso il
Tribunale di Napoli dove veniva espletata CTU Ostetrica e Medico Legale sulla morte del feto;
pagina 2 di 26 - che consulenti del Tribunale accertarono che i sanitari ginecologi che assistettero il travaglio di parto della profili di colpa penalmente rilevante per imprudenza, imperizia, negligenza (colpa Pt_2 grave) ed inosservanza di leggi e regolamenti per l'inottemperanza al DRG reg. 2313 del
25.07.2003;
- che il suddetto procedimento si concludeva con la sentenza 9862/2017 con la quale gli imputati e venivano riconosciuti responsabili del reato ascritto e Controparte_1 CP_2 venivano condannati alla pena di mesi quattro di reclusione ciascuno, con condanna al pagamento di una provvisionale di euro 5.000,00 ciascuno.
- che e proponevano presso il Tribunale di Napoli procedimento per Parte_2 Parte_1
Per_ ATP che veniva assegnato alla dott.ssa con N. R.G. 17059/2018 al fine di accertare le responsabilità dei dott.ri e nella causazione della morte del figlio neonato e per CP_1 CP_2 quantificare l'entità dei danni subiti;
- che costituitisi nel giudizio i dott.ri e , la e le compagnie CP_1 CP_2 Controparte_3
e la il Giudice conferiva incarico per Controparte_6 Controparte_7
l'espletamento di CTU, nominando il Collegio composto dai dott.ri e Persona_2 [...]
; Per_3
- che veniva depositato l'elaborato peritale in cui il Collegio accertava che il comportamento dei sanitari che seguirono il travaglio della era stato connotato da errori ed omissioni, e Parte_2 la morte del feto era riconducibile, sotto il profilo causale, a tale condotta;
- che i coniugi specificavano che, a seguito della morte del loro bambino, avevano subito Pt_1 un'esperienza traumatica di grave entità che aveva avuto ripercussioni sulle loro vite;
- che, gli attori deducevano che dopo la morte del loro bimbo avevano subito un forte periodo di depressione che aveva minato profondamente la serenità del loro rapporto matrimoniale.
Tutto ciò esposto, gli istanti chiedevano nel presente giudizio di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei convenuti dott.ri , e della Controparte_1 CP_2 [...]
nella diretta causazione della morte del loro bambino e, per l'effetto, condannarli in Controparte_3 solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non, pregiudizio biologico, morale, affettivo ed esistenziale, subiti e subendi per un importo di € 350.000,00 per ogni genitore, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre a tutti i costi e spese anche mediche e da sostenere, anche di CTU e CTP in sede IV e penale ovvero nelle somme diverse maggiori e minori ritenute di giustizia. Con vittoria di spese di diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
Si costituiva in data 16.02.2022 il dott. , primario del reparto di ginecologia della CP_2 [...] all'epoca dei fatti, il quale in via preliminare eccepiva la improcedibilità della domanda per il CP_3 mancato esperimento della procedura di mediazione. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea pagina 3 di 26 non avendo posto in opera nessuna delle condotte colpose commissive e omissive (rispettivamente la manovra di ed il ritardo nell'esecuzione di intervento di taglio cesareo) lamentate da parte attrice, CP_8 come causa dell'evento lesivo. Precisava, inoltre, il sanitario che era giunto in clinica alle ore 7.57, e pochi minuti dopo era sceso in sala parto, dove il dott , senza riferire particolari criticità ed urgenze, CP_1 lo informava delle difficoltà per la di avere un parto naturale, (attesa la mancata discesa della testa Pt_2 fetale). Il primario deduceva che dopo avere effettuato una visita ostetrica 8.28./30, disponeva il taglio cesareo. , inoltre, chiedeva la restituzione delle somme versate a titolo di provvisionale in CP_2 esecuzione della sentenza penale. Inoltre, specificava il sanitario convenuto che, atteso che era dipendente della , era coperto da tale rapporto di lavoro e nel caso di colpa grave chiedeva di Controparte_3 essere manlevato dalla compagnia con cui aveva stipulato polizza per la Parte_4 responsabilità IV di cui chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa. Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
Si costituiva in data 18.02.2022 il dott. il quale, in via preliminare, chiedeva di essere Controparte_1 autorizzato alla chiamata in causa della compagnia con cui aveva Controparte_9 stipulato polizza per la responsabilità IV e dalla quale chiedeva di essere manlevato nel caso di condanna.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea perché alcuna responsabilità era a lui imputabile in quanto la morte del feto era stata provata dal ritardo nell'effettuare il taglio cesareo;
ritardo dovuto dall'intervento del primario dott . Chiedeva poi la condanna della chiamata compagnia alle spese ed CP_2 onorari di giudizio in favore del procuratore.
Si costituiva in data 01.03.2022 la la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità Controparte_3 della CTU espletata in sede di ATP perché il Collegio era andato al di là dei quesiti posti dal Giudice, attribuendo responsabilità anche a dei soggetti non coinvolti nel giudizio ed assolti in sede penale.
Chiedeva, inoltre, che il Giudice chiamasse a chiarimenti i consulenti, al fine di graduare le responsabilità dei sanitari, quesito appositamente posto e non espletato dal Collegio in sede di istruzione preventiva.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea, e in particolare, relativamente al quantum lamentava che parte attrice chiedeva diversi danni, sforniti di alcuna allegazione e prova.
Specificava poi la struttura ospedaliera che l'evento lesivo si era verificato per responsabilità non della stessa ma dei sanitari che avevano seguito il travaglio della dott , medico libero Pt_2 CP_1 professionista ed il dott. responsabile dell'area materno infantile della . Spiegava domanda CP_2 CP_3 riconvenzionale trasversale nei confronti dei sanitari coinvolti dott.ri e . CP_2 CP_1
Nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di condanna della convenuta per il fatto CP_10 del dott. o del dott. , chiedeva l'accertamento del diritto a rivalersi – per essere tenuta CP_2 CP_1 indenne e manlevata - nei confronti di detti professionista;
in particolare, proponeva domanda di pagina 4 di 26 rivalsa/manleva in via di riconvenzionale c.d. trasversale essendo i suddetti professionisti parti del presente giudizio in quanto evocati dagli attori.
La struttura sanitaria comparente, inoltre, chiedeva di chiamare in causa il dott. quale CP_4 medico di guardia all'epoca dei fatti al fine di far accertare la responsabilità dello stesso per i danni subìti dagli attori - e, per l'effetto accertare e dichiarare il proprio diritto a rivalersi, per essere tenuta indenne e manlevata di tutte le conseguenze (nessuna esclusa) sfavorevoli del presente giudizio.
In via gradata, nell'ipotesi di riconoscimento della responsabilità in capo alla Controparte_3 chiedeva la graduazione delle responsabilità con i sanitari convenuti, con minore attribuzione di responsabilità alla stessa.
Si costituiva in data 26.07.2022 la la quale, in via preliminare, Controparte_9 eccepiva la nullità dell'atto di chiamata in causa per violazione del disposto di cui agli artt. 269 e 163 c.p.c.
n. 4 e 5, ovverosia per la mancanza in atti degli elementi volti all'individuazione precisa del petitum e della causa pretendi. Deduceva, sempre in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti in causa in quanto le stesse non avevano dimostrato la titolarità del diritto vantato, né l'esistenza di un valido rapporto contrattuale instaurato con la società convenuta.
Per quanto concerneva la garanzia deduceva la violazione da parte dell'assicurato del patto di gestione della lite, con il quale era preclusa all'assicurato la gestione autonoma della lite, ivi compresa la sua costituzione in giudizio che, giocoforza, avrebbe dovuto essere rimessa alla compagnia assicurativa, l'unica legittimata alla difesa ed alla tutela dei suoi interessi.
Eccepiva la prescrizione del diritto alla garanzia per lo spirare della prescrizione breve di cui all'art. 2952
c.c., deducendo che spettava all'assicurato dimostrare il tempestivo invio alla compagnia chiamata dell'atto preventivo di costituzione in mora.
Specificava, inoltre, l'ente che l'assicurato doveva dimostrare la tempestiva comunicazione della richiesta di risarcimento alla compagnia per evitare la perdita del diritto alla garanzia ex art 1915 c.c nonché di avere rispettato l'obbligo di salvataggio impostogli e consistente nel compimento di attività volte ad evitare l'evento verificatosi, ad evitare il danno o ad attenuarlo, provocando ex art 1915 c.c. la sua inosservanza, dolosa o colposa, la liberazione totale o parziale dell'assicuratore della sua obbligazione.
In merito alla domanda attorea chiedeva di accertare la responsabilità, ovvero la corresponsabilità dell'intera equipe medica della nella causazione del decesso per cui era causa e Controparte_3 conseguentemente, diminuire l'entità del risarcimento formulato dagli istanti, in ragione della percentuale di efficienza causale della condotta del dott. e di tutti i medici ivi operanti. CP_1
In merito al quantum della domanda – nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e/o l'eventuale obbligo di manleva dell'assicurato, precisava che occorreva tenere conto dei limiti di indennizzo, scoperti e franchigia. Chiedeva la condanna dell'assicurato al pagamento delle spese di lite. pagina 5 di 26 Si costituiva in data 08.09.2022 il dott. il quale in via preliminare eccepiva l'improcedibilità CP_4 della domanda nei suoi confronti perché non era stato evocato né nel procedimento di accertamento preventivo né procedura di mediazione. Sempre in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di chiamata in causa per violazione del disposto di cui 163 c.p.c. n. 4, per la mancanza in atti degli elementi volti all'individuazione precisa del petitum e della causa petendi.
Deduceva inoltre, il dott. l'estinzione per prescrizione dei presunti diritti fatti valere ex art. 2947 CP_4
c.c., in quanto l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c. ( di contro, la struttura ospedaliera risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.). Invero, nella fattispecie in esame ( data del presunto evento dannoso: 09.07.2013), il termine per far valere eventuali azioni era quinquennale ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 24/2017, per cui nei confronti del sanitario chiamato, che aveva avuto contezza dell'accadimento solamente in data 25.05.2022 con la notificazione dell'atto di citazione per chiamata in causa (ad istanza della , era ampiamente Controparte_3 maturato il termine di prescrizione. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto, il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
Si costituiva in data 08.09.2022 la chiamata la quale: Controparte_6
- in via principale, chiedeva il rigetto dell'azione risarcitoria promossa dai signori e verso il Pt_1 Pt_2 dott. in quanto infondata con il conseguente assorbimento della domanda di rivalsa proposta dalla CP_2
e della domanda di garanzia proposta del dott. ; Controparte_3 CP_2
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dell'azione risarcitoria, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. verso , per la non operatività CP_2 Controparte_6 rispetto a quest'ultima della copertura assicurativa prestata dalla Compagnia per non essere il rischio ad essa relativo compreso nell'oggetto dell'assicurazione della polizza;
– in via ulteriormente subordinata, per la denegata ipotesi di ritenuta operatività della polizza rispetto all'azione risarcitoria, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. verso CP_2 CP_6 per la prescrizione ex art. 2952, 2° e 3° comma, c.c. del diritto di garanzia assicurativa del dott.
[...]
; CP_2
– in via ulteriormente subordinata, per la denegata ipotesi di ritenuta non accoglibilità delle precedenti due eccezioni di cui ai punti 2 e 3, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. verso CP_2
per la non operatività, in concreto, della copertura assicurativa prestata con la Controparte_6 polizza ai sensi dell'art. 6, 2° comma, delle condizioni generali;
– in ogni caso, rigettare la domanda di rivalsa proposta dalla verso il dott. in Controparte_3 CP_2 quanto infondata con conseguente assorbimento della domanda di garanzia correlativamente proposta dal dott. verso;
CP_2 Controparte_6
pagina 6 di 26 - in via estremamente subordinata, per la recisamente denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dell'azione risarcitoria, della domanda di rivalsa e della domanda di garanzia, accogliere l'azione risarcitoria e la domanda di rivalsa nei limiti esposti dalle condizioni di polizza e solo per la quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via solidale;
comunque fino alla concorrenza del massimale, unico per sinistro, di € 2.500.000,00. Vinte le spese di lite del presente giudizio e del procedimento 696bis, oltre al rimborso per spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A.
Depositate le note istruttorie depositati i chiarimenti alla CTU medico legale, espletata in sede di ATP, la causa veniva rinviata all'udienza del 26.05.2025 per la precisazione delle conclusioni. In tale udienza raccolte le conclusioni delle parti la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Passando all'esame delle questioni preliminari per quanto concerne l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal dott. per mancato esperimento della mediazione obbligatoria deve CP_2 osservarsi che in materia di responsabilità medica è prevista quale condizione di procedibilità in rapporto di alternatività sia la possibilità di proporre giudizio di accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa (art. 696-bis cpc) sia la mediazione (d.lgs 28/2010).
Ciò posto, verificato che nel caso in esame e avevano proposto Parte_1 Parte_2 procedimento di ATP evocando nello stesso il convenuto dott. , si ritiene verificata la condizione CP_2 di procedibilità prevista dalla norma, per cui la domanda attorea è procedibile e l'eccezione deve essere rigettata.
Passando all'esame dell'eccezione di improcedibilità della chiamata in causa, dedotta dal chiamato dott.
per non essere stato evocato nel giudizio di ATP e per non avere promosso gli attori nei CP_4 suoi confronti il tentativo di mediazione deve osservarsi quanto segue.
La giurisprudenza ha più volte ribadito il principio per cui l'obbligo del tentativo di mediazione non si estende al terzo chiamato;
di conseguenza, le domande rivolte nei confronti di questi soggetti non sono sottoposte ad alcuna condizione di procedibilità. Quest'ultima, infatti, costituisce una deroga all'esercizio di azione in giudizio previsto dall'art. 24 Cost., dovendo conseguentemente essere interpretata in senso restrittivo. Oltretutto, risulterebbe incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo il possibile esperimento in tempi diversi e nell'ambito di uno stesso giudizio di più procedimenti di mediazione per la inevitabile dilatazione dei tempi definitori della lite contraria alla esigenza di celerità e di efficiente amministrazione della giustizia che è, non va dimenticato, risorsa limitata. La mediazione obbligatoria deve essere esperita “unicamente in relazione alle domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto ma non con riguardo alle domande pagina 7 di 26 proposte da quest'ultimo nei confronti di terzi chiamati (cfr. (Trib. Mantova ord. 14/6/2016; Trib.
Palermo ord. 27/2/2026 e Trib. Napoli sentenza n. 81/2023). Tale orientamento trova conferma nella recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. 7/2/2024 n. 3452) che ha sancito come la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria riguarda esclusivamente l'atto introduttivo del giudizio tra le parti originarie e non le domande riconvenzionali. E, tali considerazioni sono parimenti applicabili anche alla procedura di ATP, atteso il suo ruolo di condizione di procedibilità alternativa alla mediazione, nei giudizi di responsabilità sanitaria, ferma la possibilità per il sanitario di effettuare controdeduzioni di merito rispetto all'elaborato peritale.
Tutto quanto innanzi posto l'eccezione in esame è infondata e deve essere rigettata.
Per quanto concerne l'eccezione, di nullità dell'atto di chiamata in causa per violazione del disposto di cui
163 c.p.c. n. 4, per la mancanza in atti degli elementi volti all'individuazione precisa del petitum e della causa petendi, dedotta sia dalla chiamata che del dott. deve Controparte_9 CP_4 osservarsi la nullità per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda ex art. 164 c.p.c. non ricorre quando il "petitum" e la "causa petendi" siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, così come nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass, sez. un., 21 luglio 2009, n. 16910).
La nullità dell'atto pertanto si produce, ex art. 164 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr. amplius Cass. 10926/2023, Cass. 16517/2023, Cass. 27670/2008 e conforme Trib. Napoli
9338/2023, Corte di Appello Venezia 295/2021, Corte Appello Napoli n. 462/2018 e Trib. Roma n.
4525/2018).
Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c., che gli atti di chiamata in causa siano intellegibili ed idonei alla loro funzione, le relative doglianze devono essere rigettate.
Per quanto concerne l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e passiva quale sollevata dalla compagnia mancando allo stato la prova della titolarità del diritto vantato e Controparte_9 dell'esistenza di un valido rapporto contrattuale instaurato con la società convenuta, si osserva quanto segue.
La Suprema Corte ha approfondito i criteri distintivi tra il requisito della legittimazione in giudizio ed il piano della titolarità sostanziale delle posizioni giuridiche controverse. Sul punto, ragionando ex art. 81
c.p.c., secondo il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel pagina 8 di 26 processo in nome proprio un diritto altrui", la legittimazione ad agire spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la
"parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo.
L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla. Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi (cfr. per tutte la sentenza a Sezioni Unite n. 2951 del 2016 ).
Nello specifico, per quanto innanzi detto, le questioni, poste dalla convenuta vanno riqualificate e correlata alla titolarità attiva e passiva, come tali vanno essere esaminate unitamente al merito della controversia.
Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dal dott. deve osservarsi quanto segue: CP_4
- in data 09.07.2013 avveniva l'evento lesivo (morte del feto) presso la , dove il dott. Controparte_3 era medico ginecologo di guardia;
CP_4
- in data 03.09.2014 il dott. riceveva decreto di citazione a giudizio nel procedimento innanzi al CP_4
Tribunale Penale di Napoli perché imputato del reato di interruzione colposa di gravidanza;
- in data 24.11.2014 il dott. riceveva richiesta di risarcimento danni da parte degli attori (cfr. messa CP_4 in mora depositata dagli attori all. note 183 comma 6 n. 2)
- in data 22.05.2015 gli odierni attori si costituivano parte IV, nel processo penale in cui il dott. CP_4 era imputato (cfr. sentenza Tribunale di Napoli n. 2862/2017 del 28.11.2017 (all. alle note 183 comma 6 n.
2 del chiamato dott. ; CP_4
- in data 28.11.2017 veniva depositata la sentenza n. 2862/2017 depositata in data 28/11/2017 in cui il dott. EC veniva assolto dai reati ascritti ( cfr. sentenza citata).
- in data 25.05.2022 il dott. riceveva atto di chiamata in causa. CP_4 pagina 9 di 26 Ciò premesso, atteso che tutti i suddetti atti sono interruttivi del decorso della prescrizione, si rileva che tra gli stessi non trascorreva neanche il termine quinquennale;
per l'effetto l'eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata e dunque va rigettata.
Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione ex art 2952 c.c. della garanzia, quale sollevata dalla chiamata nei confronti del suo assicurato dott. , Controparte_9 Controparte_1 deve osservarsi quanto segue:
-in data 09.07.2013 avveniva l'evento lesivo (morte del feto) presso la il dott. Controparte_3
si occupava del travaglio e del parto della CP_1 Pt_1
- in data 31.10.2014 il dott. riceveva richiesta di risarcimento per i fatti occorsi il 09.07.2013 (cfr CP_1 richieste risarcimento all. alle note 183 comma 6 n. parte attrice depositate in data 01.12.2022);
- in data 22.05.2015 vi era la costituzione di parte IV degli attori, nel processo penale in cui il dott.
era coimputato (cfr. sentenza Tribunale di Napoli n. 2862/2017 del 28.11.2017 (all. alle note CP_1
183 comma 6 n. 2 del chiamato dott. e tale atto integra una richiesta di risarcimento (cfr. Cass. CP_4
19517/17);
- in data 09.06.2018 il dott. riceveva notifica ricorso per ATP promosso dagli odierni attori;
CP_1
.- in data 12.11.2018 il dott. notificava atto di chiamata in causa alla compagnia CP_1 [...]
(cfr. all comparsa costituzione della compagnia Controparte_9 Controparte_9
del 19.12.2018 nel giudizio di ATP);
[...]
- non è presente in atti copia di comunicazioni interruttive precedenti effettuate dal dott. CP_1 nei confronti della compagnia.
Tutto quanto innanzi posto, ai sensi dell'art 2952 c.c, atteso che :
- i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni;
- i due anni iniziano a decorrere dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione,
-solo la comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione;
- atteso che, prima della notifica dell'atto di chiamata in causa alla compagnia convenuta nel giudizio di
ATP (12.11.2018), non vi è in atti documentazione attestante la comunicazione dell'assicurato della richiesta di risarcimento alla compagnia, il termine previsto dall'art 2952 cc. (messa in mora ricevuta dall'assicurato -31.10.2014- atto di chiamata in causa notificato alla compagnia dall'assicurato -12.11.2018-
), risulta inutilmente decorso ed il diritto alla garanzia prescritto. Per l'effetto, l'eccezione in esame è fondata e deve essere accolta.
Così risolte le questioni di carattere preliminare, e prima di esaminare il merito giova osservare che dall'esame della documentazione processuale non emerge prova tranquillante del passaggio in giudicato pagina 10 di 26 della sentenza penale n. 9862/2017; sentenza in cui veniva riconosciuta la responsabilità dei dottori e mentre veniva assolto il dott. Ebbene, la non irrevocabilità della suddetta CP_1 CP_2 CP_4 sentenza consente alla scrivente il vaglio delle posizioni dei convenuti e l'accertamento delle responsabilità in questa sede (cfr sentenza primo grado e sentenza d'appello, alle note 183 comma 6 n. 2 dott.
(cfr da ultimo Cass. 8063/2025). CP_4
Ciò premesso, venendo al merito della controversia che ci occupa, deve osservarsi che la presente decisione richiede il preventivo inquadramento della natura e dei presupposti della responsabilità medica rispetto alle fattispecie anteriori alla legge n. 24/2017. Ed infatti, (Cfr. per tutte Cass. 28994/2019) l'applicazione della disciplina di cui alla legge Gelli va confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore.
Depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori. La legge n. 24/2017, com'è noto, ha innovato la qualificazione della responsabilità del personale operante nel quadro di una struttura sanitaria, con importanti ricadute in materia di prescrizione e ripartizione degli oneri probatori in punto di responsabilità del sanitario. Ma nel caso in esame, come innanzi osservato la disciplina più favorevole al sanitario non può trovare applicazione dovendo essere richiamati in questa sede i principi espressi in sede di legittimità prima dell'entrata in vigore della disciplina de qua.
In particolare, prima del menzionato intervento legislativo, la giurisprudenza di legittimità riconduceva la responsabilità professionale medica al genus di quella contrattuale, sia per l'ente sanitario, sia per i professionisti inseriti nella relativa organizzazione o, a maggior ragione, operanti privatamente.
Infatti, un primo indirizzo inquadrava l'accettazione del paziente presso un ente sanitario quale conclusione di un contratto di prestazione d'opera, al quale restavano estranei i sanitari che effettuassero la prestazione,
i quali, pertanto, potevano essere chiamati a rispondere solo a titolo extracontrattuale (cfr. Cass.
1716/1979). Un secondo orientamento argomentava invece l'estensione al professionista, operante nell'ente sanitario, della responsabilità contrattuale facente capo alla struttura per il caso di inadempimento della prestazione, sulla base del rapporto di immedesimazione organica e del dettato dell'art. 28, cost. (cfr.
Cass. 2144/1988). In tempi più recenti, emerse un filone interpretativo incentrato sugli obblighi di protezione scaturiti dal contatto con il paziente, relativi alla salvaguardia degli interessi emergenti in occasione della prestazione sanitaria. A partire da tali obblighi di protezione, si argomentava la sussistenza di un rapporto contrattuale di fatto, con conseguente attivazione dei presidi di tutela corrispondenti (cfr.
Cass. 589/1999). Proprio tale tesi, fondata sulla figura del “contatto sociale”, risultò prevalente, con la conseguenza di modulare sia la prescrizione, sia gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, secondo il modello della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 1547/2004, Cass. 9085/2006, Cass. 4792/2013).
Ancora, ne fu conseguenza l'adozione, quanto alla diligenza e al grado della colpa, dei principi in materia di pagina 11 di 26 obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale (Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass.
11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv.). Per l'effetto al sanitario operante ante Gelli si applicava e si applica lo statuto della responsabilità contrattuale.
Sotto il profilo della responsabilità dell'ente sanitario, non si pongono particolari atteso che ove essa consegua ad una non diligente esecuzione della prestazione medica la natura contrattuale è stata stabilita da giurisprudenza risalente quanto monolitica (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n.
2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n.
5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio
2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr. Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni Unite della Corte di ZI, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. ZI IV sez. III, 08/06/2023, n.16272).
L'orientamento in parola ha poi ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7
c. 1 della c.d. legge Gelli, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli pagina 12 di 26 1218 e 1228 del codice IV, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”.
La qualificazione in termini contrattuali, sia del rapporto ente sanitario – paziente, che del rapporto medico
– paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio.
In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio
1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435).
Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità.
Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come pagina 13 di 26 quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n.
22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità IV nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile).
A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576,
Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede IV, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali.
In effetti, la ZI, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica.
Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. pagina 14 di 26 E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius ZI IV , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito IV e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello IV, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''.
Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha CP_11 Testimone_1 confermato che in tema di responsabilità IV nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia,
l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non".
In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente.
In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni
Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973.
Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte pagina 15 di 26 asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008.
Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass. 26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente.
Inoltre, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e
Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. ZI IV sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella pagina 16 di 26 contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. ZI IV , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi ZI IV sez. III,
29/03/2022, n.10050; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017;; in sede di merito
Corte appello , Napoli , sez. VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale;
in tema cfr anche ZI IV , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198).
Tutto ciò premesso, occorre verificare se, ed in che misura, gli addebiti di responsabilità mossi da parte attrice trovino conferma nelle risultanze istruttorie e, specificamente, le risultanze della relazione tecnico peritale a firma del Collegio peritale composto dal dott. , (specialista in Ginecologia e Persona_3
Ostetricia) dal dott. (specialista in Medicina legale e delle Assicurazioni), relazione che, Persona_2 per il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
-Il caso in esame riguarda la vicenda clinica di la quale giunse presso la Parte_2 Controparte_3 di Napoli il giorno 9/7/2013 alle ore 1,45 circa e fu subito sottoposta a tracciato CTG grafico e poi ricoverata alle ore 1,59 presso la Ostetricia e Ginecologia con diagnosi di alla trentanovesima Persona_4 settimana di gestazione in travaglio di parto.
La gestante all'epoca dei fatti aveva 34 anni ed una anamnesi patologica ed ostetrica negativa. Al ricovero alle ore 2.00 la visita di accettazione rilevò: collo appianato 2 cm di dilatazione, livello della parte presentata
-2, membrane integre. Alla ecografia: presentazione cefalica, Diametro biparietale 98 mm, placenta e liquido amniotico normali.
Secondo le curve cervimetriche di l'andamento del travaglio si presentava anomalo in quanto al Per_5 progredire della dilatazione non corrispondeva l'impegno della testa fetale ed, anzi, l'impegno della testa fetale non è mai avvenuto in quanto nell'ultimo referto si trascriveva che il vertice era ancora allo stretto pagina 17 di 26 superiore, quindi, tecnicamente questa condizione corrisponde alla testa fuori scavo che è una indicazione al taglio cesareo altrimenti definita testa ballottabile.
Alle 8.35 la gravida fu portata in sala operatoria, l'intervento di taglio cesareo fu eseguito il feto nacque il giorno 9 luglio 2013 alle 8.55 il sesso maschile, il peso 3160 g, in condizioni di asfissia pallida con Apgar 0
e nonostante le manovre rianimatorie venne dichiarato morto alle 9.20.
-Ciò posto, il Collegio peritale chiariva che il comportamento dei sanitari che ebbero in cura la paziente sia per quanto riguarda le ostetriche che i medici di guardia ed il medico curante, che seguirono il Pt_1 travaglio durante la notte, era connotato da errori ed omissioni, in quanto non furono correttamente interpretati i due parametri fondamentali che bisognava osservare quando si assisteva ad un travaglio di parto: andamento dei fenomeni meccanici e dinamici del parto e condizioni di salute e di benessere del feto. Infatti, ci si trovò di fronte ad un caso di testa ballottabile o comunque fuori scavo durante tutto il travaglio ed a dilatazione completa ed a chiari segni cardiotocografici di sofferenza fetale corredate dalla presenza di liquido amniotico tinto;
inoltre, fu somministrata ossitocina, furono praticate manovre di spinta sull'addome secondo allo scopo di forzare e accelerare un parto vaginale che non poteva e non CP_8 doveva avvenire.
--Specificava il Collegio che le cause di morte del feto furono accertate mediante autopsia come grave ipossia endouterina da insufficienza placentare in corso di travaglio di parto non rilevata per tempo dai suddetti sanitari con conseguente ritardo nella esecuzione del taglio cesareo, per cui i consulenti ritenevano sussiste il nesso causale tra l'evento morte e la suddetta attività medica e errata diagnosi sulla base dei criteri idonei a stabilirlo in quanto:
-secondo il Criterio cronologico: esiste congruità temporale fra epoca di intervento della causa lesiva e momento di comparsa dei relativi effetti;
-secondo il Criterio dell'efficienza qualitativa e quantitativa: l'insufficienza placentare e la sofferenza fetale in utero sono qualitativamente e quantitativamente sufficienti a causare il danno morte;
-secondo il Criterio eziologico (o dell'idoneità lesiva) l'insufficienza placentare e l'ipossia conseguente rispondono come adeguatezza a causare l'evento, non solo sotto il profilo dell'efficienza qualitativa e quantitativa, ma anche in rapporto alla cosiddetta idoneità modale per l'intervento di fattori eziologici concorrenti, quali il ritardo nella diagnosi ed il tempo trascorso e l'uso improprio della ossitocina;
-secondo il Criterio di continuità fenomenica: esiste una successione logica e cronologica, delle manifestazioni cliniche (quindi dei sintomi) della causa lesiva, ma anche delle connotazioni di eventuali fattori causali patogeni che si sono sovrapposti;
-secondo il Criterio della possibilità scientifica: analizzato preliminarmente, riferendosi a leggi scientifiche e alle buone pratiche cliniche;
pagina 18 di 26 secondo il Criterio della probabilità statistica: una sofferenza fetale protratta associata a ipossia grave determina la morte in utero;
- secondo il Criterio di esclusione di altre cause: nell'analisi del nesso causale è stata posta un'attenta disamina di ogni elemento disponibile, sulla base delle risultanze della autopsia effettuata sul neonato.
-Ritenevano, inoltre, gli ausiliari che esisteva comunque una netta differenziazione nella identificazione di responsabilità professionale tra i vari sanitari che furono a vario titolo presenti nel periodo di travaglio e parto della Risultava, infatti, che le ostetriche avevano osservato il tracciato e seguito il travaglio, il Pt_2 medico di guardia della clinica aveva ricoverato ed era corresponsabile durante la notte e il medico curante dott. , presente durante il travaglio e il parto, aveva attuato una condotta erronea Controparte_1 omissiva e commissiva. Il dott. , invece, giunto in clinica alle ore 7,57 per altre incombenze, tra cui CP_2 la seduta operatoria programmata per quella data, fu chiamato in sala parto per consulenza dal dott.
diversi minuti dopo il suo arrivo in clinica ed essendo impegnato in sala operatoria al secondo CP_1 piano per altro intervento fu chiamato in un momento in cui, tra le 8,15 e le 8,25, il feto già da ore presentava segni di sofferenza chiara ed inequivocabile e si trovava in una condizione di distocia per la quale il parto era da considerare sicuramente la via meno praticabile e peggiore per far nascere un feto sofferente a testa fuori scavo. Il dott. , quindi, ebbe solo il tempo di valutare la situazione, CP_2 attendere una contrazione o spinta per accertare che non esisteva altra via al di fuori di un intervento immediato e di conseguenza consigliare, correttamente, a chi stava assistendo al travaglio, come consulente, la immediata esecuzione del taglio cesareo, per cui non fu responsabile di alcuna omissione o commissione
(cfr. CTU pag 9).
-nei chiarimenti alla CTU, depositati in data 15.05.2024 i consulenti specificavano la percentuale di colpa in capo ai convenuti nella seguente misura: l'85% veniva attribuito al curante (Dott. ) che prese le CP_1 decisioni;
il rimanente 15% veniva ripartito in pari misura tra medico di guardia e ostetriche;
queste ultime non segnalarono alcun tipo di dissenso scritto od orale, non potendo, pur se la colleganza e la consuetudine vigente nelle cliniche lo prevede, lasciare al curante ogni decisione ed essere considerati totalmente passivi rispetto alla gestione di un travaglio patologico La era responsabile della degenza della Controparte_3 paziente (cfr pag. pag 3 chiarimenti CTU).
In conclusione, in base alla perizia di ufficio - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice – sussistono profili di responsabilità professionale a carico dei dott.ri e che seguirono il parto della Controparte_1 CP_4 Pt_2 in quanto il decesso del feto era riconducibile, sotto il profilo causale, alla condotta loro imputata (cfr. CTU pag. 10) nonché a carico della struttura conventa perché responsabile della degenza della paziente.
Tutto quanto premesso occorre procedere all'esame delle domande spiegate da parte attrice, la quale chiedeva il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, per la morte del figlio. pagina 19 di 26 Giova osservare che in materia di risarcimento del danno non patrimoniale per perdita di un figlio si registra in giurisprudenza una distinzione tra la morte del neonato, alla quale si riconduce la perdita di un rapporto parentale “effettivo”, e la morte del feto (occorsa anche al momento del parto o in epoca gestazionale avanzata), alla quale si riconduce solo la perdita di una “aspettativa” di rapporto parentale
Infatti, nel caso di “feto nato morto” la Corte di ZI ha avuto cura di puntualizzare che “per il figlio nato morto è ipotizzabile soltanto il venir meno di una relazione affettiva potenziale (che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore-figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita), ma non anche di una relazione affettiva concreta sulla quale parametrare il risarcimento all'interno della forbice di riferimento delle tabelle di Milano per il danno da perdita del rapporto parentale (cfr. Cass. III, 19/06/2015, N. 12717, Cass. 22859/2020).
La distinzione sopra ripercorsa ha quale corollario che, non essendovi una tabellazione espressa da parte del Tribunale di Milano per la perdita della relazione affettiva potenziale con il feto, le tabelle di Milano non sono ritenute direttamente applicabili tout court per il risarcimento del danno da perdita del concepito.
La valorizzazione del danno in caso di morte del feto, secondo gli approdi della Suprema Corte, deve infatti necessariamente tenere conto della ritenuta “diversità ontologica” della perdita subita;
pertanto, anche qualora il Giudice di merito volesse fare riferimento alle Tabelle di Milano quale criterio orientativo nella liquidazione equitativa del danno (per la perdita del rapporto affettivo potenziale con il feto) non potrà prescindere da tale valutazione, di cui dovrà dare adeguatamente conto in motivazione (cfr. Cass.
19190/2020).
Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie e valutate le risultanze istruttorie, si osserva che la domanda iure proprio per il risarcimento della perdita della chance del rapporto parentale, quale spiegata dagli attori, quali genitori del feto nato morto, è fondata e deve essere accolta con i limiti di seguito indicati in applicazione delle indicazioni delle Tabelle del 2024 quali elaborate dal Tribunale di
Milano, precisando quanto segue.
Per (padre) si riconoscono 62 punti di cui: 28 per l'età della vittima primaria (0 anni), 22 Parte_1 punti per l'età della vittima secondaria ( 32); 0 punti per la convivenza non instauratasi;
12 per la presenza di 2 superstiti del nucleo familiare originario;
0 per la qualità ed intensità della relazione affettiva, considerato che la relazione familiare non si è instaurata;
il valore punto (€ 3911,00), il risarcimento spettante è pari ad € 242.482,00.
Per (madre) si riconoscono 62 di cui: 28 per l'età della vittima primaria (0 anni), 22 punti per Parte_2
l'età della vittima secondaria ( 33); 0 punti per la convivenza non instauratasi;
12 per la presenza di 2 superstiti del nucleo familiare originario;
0 per la qualità ed intensità della relazione affettiva, considerato che la relazione familiare non si è instaurata;
considerato il valore punto (€ 3911,00), il risarcimento spettante è pari ad € 242.482,00. pagina 20 di 26 Osservato, inoltre, che nel caso in esame, trattandosi di perdita di una speranza di vita e non di una vita, le tabelle milanesi non sono direttamente utilizzabili, perchè elaborate per la perdita della persona viva, con cui, prima dell'illecito si era instaurato un rapporto affettivo, si ritiene che le stesse possono essere utilizzate come criterio orientativo, con applicazione di un indice di decurtazione.
Ed allora, preso quale parametro di riferimento le tabelle del Tribunale di Milano, ed in considerazione delle circostanze innanzi esaminate, si riconoscono € 121.241,00 per ciascuno degli attori, operando una riduzione del 50% di quanto ricavabile applicando i parametri delle tabelle Milanesi.
Tutto quanto innanzi posto, accertato il riconoscimento della responsabilità sanitaria in capo al dott. CP_4
ginecologo di turno nella notte in cui si sono verificati i fatti, nella misura del 15%, al dott.
[...]
medico di fiducia dell'attrice, libero professionista, autorizzato dalla ad Controparte_1 CP_3 operare presso la stessa, nella misura del 85% (cfr. pag 6 comparsa di costituzione e risposta
[...]
nonché pag. 2 chiarimenti CTU), verificata la responsabilità della struttura convenuta Controparte_3 responsabile della degenza della paziente e dell'operato dei sanitari ex art 1218 c.c. (cfr. chiarimenti citati pag 1 e 3), lette Cass. 34156/2023 e Cass. 24167/2019 la deve essere ritenuta Controparte_3 solidalmente responsabile con i suddetti sanitari, rispettivamente per il 85% con dott. e per il CP_1
15% con il dott. CP_4
In particolare, in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro,
l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 29001 del 20/10/2021).
pagina 21 di 26 Per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria "pro quota" dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055 c.c., non basta, pertanto, escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicchè sarà onere del "solvens" dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni (Cass. 05/07/2017, n. 16488).
Pertanto, in questa sede in assenza di prova (il cui onere gravava sulla struttura sanitaria adempiente) in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile "malpractice", dovrà, pertanto, farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione l'art. 1298 c.c., comma 2 e l'art. 2055 c.c., comma 3 (cfr da ultimo Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 02-07-2019) 11-11-2019, n. 28987).
Passando all'esame della domanda di rivalsa proposta dalla nei confronti del Controparte_3 dott. e del dott. deve osservarsi che tale domanda va accolta in Controparte_1 CP_4 ragione delle recenti coordinate giurisprudenziali di legittimità (cfr. Cass. Civ. 34516/2023 confermativo della Cass. n. 28987 del 11/11/2019), secondo cui in tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione.
Dimostrazione non resa, come detto, nel caso in esame;
per l'effetto i dott.ri e saranno CP_4 CP_1 tenuti a versare alla clinica il loro 50% di quello che eventualmente l'ente verserà agli attori in esecuzione della presente sentenza, se escussa per l'intero.
L'accertamento dell'assenza di responsabilità in capo al dott. determina il rigetto della domanda di CP_2 rivalsa spiegata nei suoi confronti dalla nonché assorbe l'esame della domanda di Controparte_3 manleva spiegata dal dott. nei confronti della . CP_2 Controparte_6
Passando all'esame della domanda del dott. di restituzione dell'importo complessivo versato per la CP_2 provvisionale, quale disposta dalla sentenza penale 9862/2017 in favore degli attori, tenuto che agli atti non vi è prova della irrevocabilità della suddetta sentenza, la stessa deve essere accolta;
in particolare la somma totale di € 6.651,12, ciò limitatamente alle quote dei soggetti che sono parte di questo giudizio e cioè:
€ 2500,00 a carico di;
2500,00 a carico di Parte_1 Parte_2 pagina 22 di 26 L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del rapporto assicurativo del dott. con la CP_1 chiamata esclude l'esame della domanda di garanzia e comporta il Controparte_9 rigetto della stessa.
Poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, la pur risalente
Cass., Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro (09.07.2013) e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
Per quanto concerne la domanda di riconoscimento delle spese di CTP sostenute deve osservarsi che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, hanno natura di allegazione difensiva tecnica e rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il Giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n. 3380) si riconosce la somma €
500,00 per spese CTP quali sostenute da parte attrice per ciascun consulente (somma ritenuta congrua rispetto all'attività prestata), in atti vi è relazione a firma di due consulenti dott . Controparte_12
(cfr. all note 183 comma 6 n. 2 attoree). Per l'effetto sono riconosciuti € 1000,00 a tale titolo.
Le spese tra e e la ed dott. ed Parte_1 Parte_2 Controparte_3 Controparte_1 il dott. seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione della II CP_4 tabella, V fascia, giudizi ordinari e sommari di cognizione e IX tabella fascia 4 , procedimenti di istruzione preventiva del D.M. 55/2014 come modificati dal DM 147/2022. con applicazione dell'aumento del 30% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale (art 4 comma 2 DM cit. ) (cfr.
ZI 100367/2024).
Nei rapporti tra , ed il dott. si ritiene sussistano le eccezionali Parte_1 Parte_2 CP_2 ragioni per la integrale compensazione delle spese di lite, considerato che l'accertamento dell'assenza di pagina 23 di 26 responsabilità del sanitario ha richiesto l'espletamento di accertamenti tecnici specialistici effettuati nel corso di un giudizio ed è stato di esito contrario all'esito del precedente processo penale.
Per quanto concerne il governo delle spese relativo alla chiamata deve Parte_4 osservarsi che in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa. (cfr. di recente Cass. 6144/2024 ed ancora Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019).
Tutto quanto innanzi posto, verificata l'astratta fondatezza della domanda di garanzia effettuata dal convenuto (vi è in atti sia copia della polizza operante per il periodo di tempo in cui avveniva CP_2
l'evento lesivo – vigenza 01.03.2013 /01.03.2014 - sia copia di pagamento del relativo premio tramite bonifico bancario cfr. copia polizza, copia bonifico all . comparsa di costituzione e risposta del dott.
depositata in data 16.02.2022) anche nei rapporti tra e e la terza CP_2 Parte_1 Parte_2 chiamata si ritengono applicabili le medesime ragioni sopra rappresentate per la Controparte_6 integrale compensazione delle spese di lite.
Per quanto concerne le spese di lite tra il dott. e la relativamente CP_2 Controparte_3 alla domanda di rivalsa, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto che la struttura ospedaliera aveva le competenze tecniche per verificare ab origine l'estraneità del dott. CP_2 dalla fattispecie in esame, posto che lo stesso arrivava in solo pochi minuti prima del parto della CP_3
Pt_2
Ciò premesso, le spese si liquidano in applicazione della II tabella, V fascia, giudizi ordinari e sommari di cognizione e IX tabella fascia 4, procedimenti di istruzione preventiva del D.M. 55/2014 come modificati dal DM 147/2022.
Per quanto concerne le spese di lite tra e la , Controparte_1 Controparte_9 esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione della II tabella, V fascia, giudizi ordinari e sommari di cognizione e IX tabella fascia 4, procedimenti di istruzione preventiva del
D.M. 55/2014 come modificati dal DM 147/2022, stante il tenore e la qualità delle difese nonchè le questioni giuridiche trattate e la qualità delle parti si ritiene che sussistano ex art 92 cpc. i motivi per una la riduzione del 50% delle stesse.
pagina 24 di 26 Spese di CTU definitivamente ed integralmente a carico in solido della del dott. Controparte_3
, del dott. Controparte_1 CP_4
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda attorea nei limiti di quanto in parte motiva e per l'effetto condanna, in solido per la quota dell'85% ( CF. ) e e, per Controparte_3 P.VA_1 Controparte_1 la quota residua del 15% in solido ( CF. ) e Controparte_3 P.VA_1 CP_4 al pagamento in favore di e di di € 121.482,00 ciascuno;
sulle Parte_1 Parte_2 somme riconosciute decorrono interessi compensativi ad un tasso medio dello 0.5% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (09.07.2013), alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- condanna la (CF. e in solido per la Controparte_3 P.VA_1 Controparte_1 quota dell'85% e la ( CF. e in solido per la Controparte_3 P.VA_1 CP_4 quota del 15%, al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di parte attrice;
spese che liquida in € 1.831,00 (comprensivo di € 1000,00 per spese CTP) per spese vive, ed € 23.309,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% Iva e Cpa come per legge;
- rigetta la domanda di e nei confronti di;
Parte_1 Parte_2 CP_2
- accoglie la domanda di di restituzione dell'importo versato a titolo di provvisionale in CP_2 esecuzione della sentenza penale n. 2862/2017 del 28.11.2017 e condanna e Parte_1 [...]
alla restituzione in favore di di € 2.500,00 ciascuno, oltre interessi legali Pt_2 CP_2 codicistici dalla dazione al soddisfo;
- compensa le spese di lite tra e e;
Parte_1 Parte_2 CP_2
- compensa le spese di lite tra e e la;
Parte_1 Parte_2 Controparte_6
- accoglie la domanda di rivalsa formulata dalla ( CF. , nei Controparte_3 P.VA_1 confronti di e e, per l'effetto, condanna questi ultimi a tenere CP_4 Controparte_1 indenne la struttura di quanto questa sarà tenuta a corrispondere alla parte attrice per effetto della presente pronuncia ed in relazione alla quota di competenza dei medici (50% del 15% per il primo e 50% del 85% per il secondo);
- rigetta la domanda di rivalsa proposta dalla ( CF. , nei Controparte_3 P.VA_1 confronti di;
CP_2
pagina 25 di 26 - condanna la ( CF. ) al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_3 P.VA_1 di , spese che liquida in € 17.930,00 per compensi professionali oltre spese generali al CP_2
15% Iva e Cpa come per legge;
- rigetta la domanda di garanzia spiegata da nei confronti della Controparte_1 [...]
P.IV
P.VA ; Controparte_13 P.VA_4
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 [...]
P. VA;
spese che liquida in € 8.965,00 per Controparte_13 P.VA_5 compensi professionali oltre spese generali al 15% Iva e Cpa come per legge;
- Pone definitivamente le spese di CTU definitivamente ed integralmente a carico in solido della
( CF. ), di di Controparte_3 P.VA_1 Controparte_1 CP_4
Napoli 29 settembre 2025
Il Giudice
dott. Francesca Console
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