Articolo 78 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 77Articolo 79
Versione
25 aprile 1981
Art. 78. (Arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative)

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il pubblico ufficiale che utilizza arbitrariamente le prestazioni lavorative di personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in contrasto con i compiti di istituto, al fine di realizzare un profitto proprio o di altri, e' punito con la reclusione fino a due anni.
Entrata in vigore il 25 aprile 1981
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