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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1842/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12196/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250018412568000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1761/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha proposto il ricorso avverso cartella 07120250018412568000 relativa alla tassa automobilistica 2019.
Eccepiva la ricorrente la mancata notifica degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo, la prescrizione del credito e la decadenza dell'azione di riscossione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate IS eccependo la carenza di legittimazione passiva per quanto riguarda il prodromico avviso di accertamento.
In data 18-11-2025 questa Corte sospendeva la cartella di pagamento.
Con successiva memoria la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica ritiene fondato il ricorso.
La prova della rituale notifica del prodromico avviso di accertamento è posta a carico dell'ente creditore, in questo caso della Regione Campania.
La Regione Campania è stata correttamente convocata in giudizio ma non si è costituita e non ha prodotto proprie deduzioni.
Non ha quindi fornito la prova della regolare e tempestiva notifica dell'avviso di accretamento prodromico alla cartella impugnata.
Pertanto il credito è prescritto trattandosi di tassa automobilistica 2019.
Il ricorso viene accolto. Le spese si compensano in quanto non è in contestazione il merito della pretesa triutaria.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sezione 9, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PISANI ISABELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12196/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250018412568000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1761/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha proposto il ricorso avverso cartella 07120250018412568000 relativa alla tassa automobilistica 2019.
Eccepiva la ricorrente la mancata notifica degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo, la prescrizione del credito e la decadenza dell'azione di riscossione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate IS eccependo la carenza di legittimazione passiva per quanto riguarda il prodromico avviso di accertamento.
In data 18-11-2025 questa Corte sospendeva la cartella di pagamento.
Con successiva memoria la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica ritiene fondato il ricorso.
La prova della rituale notifica del prodromico avviso di accertamento è posta a carico dell'ente creditore, in questo caso della Regione Campania.
La Regione Campania è stata correttamente convocata in giudizio ma non si è costituita e non ha prodotto proprie deduzioni.
Non ha quindi fornito la prova della regolare e tempestiva notifica dell'avviso di accretamento prodromico alla cartella impugnata.
Pertanto il credito è prescritto trattandosi di tassa automobilistica 2019.
Il ricorso viene accolto. Le spese si compensano in quanto non è in contestazione il merito della pretesa triutaria.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sezione 9, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.