TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/03/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 121/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 121 del R.A.C.L. dell'anno 2023 promossa da:
Llobregat, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio Parte_1
dell'avvocato Salvatore Pilurzu, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'avvocato Paolo Sanna in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Verona, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa CP_1
dagli avvocati Davide Boffi, Michele Carpagnano e Marco Viola, presso il cui studio in Milano
è elettivamente domiciliata giusta procura speciale come in atti;
CONVENUTA
Oggetto: impugnazione licenziamento individuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17 gennaio 2023 ha convenuto in giudizio Parte_2
esponendo di aver da ultimo lavorato alle dipendenze della stessa dal 24 maggio CP_1
2019 al 26 luglio 2022 quale assistente di volo con inquadramento nel IV livello del contratto collettivo aziendale dell'1 gennaio 2021 e sede di lavoro presso l'Aeroporto Mameli di
Cagliari.
H proseguito richiamando il contenuto della missiva del 4 luglio 2022 recante una contestazione di addebiti disciplinare posto che ella, dopo aver informato nel pomeriggio del
23 giugno 2022 il Crew Control che il giorno seguente non si sarebbe recata al lavoro perché
1 malata, ha inoltrato il relativo certificato medico solamente il 25 giugno successivo alle ore
12,58 ed ancora perché, nonostante il suo precario stato di salute, la ser del 23 giugno 2022 si era recata in un locale pubblico e vi si era trattenuta, adottando comportamenti non conformi alla sua condizione, fino alla mattina del giorno seguente.
Due quindi i profili contestati: aver informato il datore di lavoro del suo stato di malattia oltre le consentite 24 ore ed ancora simulato il suo stato di malattia.
A fronte di tali rilievi ella aveva chiesto di poter fornire oralmente le sue giustificazioni ma l'azienda le aveva intimato il licenziamento per giusta causa, poi revocato onde procedere alla sua audizione orale, alla quale è comunque seguito il provvedimento espulsivo.
Ha quindi esposto di aver ritualmente impugnato il recesso del quale in questa sede deduce la invalidità.
A sostegno delle sue ragioni ha evidenziato di aver preavvisato la sua diretta superiore fin dal pomeriggio del 23 giugno 2022 quanto alle sue precarie condizioni Parte_3
di salute tali da impedirle, verosimilmente, di volare il giorno seguente
Ha poi contestato l'addebito concernente la simulazione dello stato di malattia posto che dalla certificazione rilasciata il 24 giugno 2022 dal medico curante, dottoressa , risultava Per_1
affetta da rinite allergica come peraltro confermato da altra certificazione medica del 12 luglio
2022.
D'altra parte, ha soggiunto, non è chiaro quali sarebbero gli atteggiamenti che ella avrebbe mantenuto nella serata del 23 giugno 2022 non conformi al presunto stato di malattia tali da lasciar ipotizzare la simulazione della condizione patologica.
Difatti solo nel secondo licenziamento viene introdotta l'accusa concernente l'adozione di comportamenti tali da ritardare la guarigione ossia aver partecipato ad una cena in un locale sito nel lungomare Poetto a Cagliari.
Con riguardo a tale ultimo aspetto lamenta sia la mancanza di una previa apposita contestazione sia, in ogni caso, la irrilevanza di tale condotta rispetto al quadro patologico diagnosticato dal predetto sanitario, comunque effettivamente ricorrente anche alla luce di documentati successivi accertamenti medici prodotti in atti.
Tanto premesso ha chiesto dichiararsi invalido il recesso intimato dalla datrice di lavoro ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:
2 1) In via principale: Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla superiore narrativa, la nullità, l'illegittimità, inefficacia e/o invalidità del licenziamento per cui è causa e per l'effetto ordinare a (c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
la reintegrazione nel posto di lavoro della ricorrente con la condanna al risarcimento dei
danni in misura pari alle retribuzioni perdute dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione;
con la condanna al versamento dei contributi previdenziali;
2) In via subordinata e salvo gravame: Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla superiore narrativa, l'illegittimità, inefficacia e/o invalidità del licenziamento per cui è causa
e per l'effetto annullare il predetto licenziamento, dichiarare l'estinzione del rapporto di lavoro e condannare la convenuta al risarcimento dei danni, in favore della ricorrente, nella
misura massima di legge;
3) In via ulteriormente subordinata e salvo gravame: nella denegata ipotesi in cui il
licenziamento dovesse ritenersi valido ed efficace, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla superiore narrativa, il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso, e, per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della predetta indennità, quantificata secondo quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento
Volotea CCAL AA.VV. 2021, in 60 giorni, ossia due mensilità di retribuzione, o a quella
quantità minore che sarà ritenuta di giustizia;
4) in ogni caso, con la condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione
monetaria secondo gli indici ISTAT;
5) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari.
La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha eccepito la nullità dell'avverso ricorso posto che non reca alcuna allegazione né deduzione di prova quanto alla tempestiva comunicazione alla società dello stato di malattia ed ancora riguardo l'idoneità della certificazione medica in atti a neutralizzare le circostanze di fatto sulle quali si fondano gli addebiti disciplinari.
Nel merito ha sostenuto la validità del licenziamento posto che la lettera recante le contestazioni menziona espressamente la serata tra il 23 ed il 24 giugno 2024 trascorsa dalla in atteggiamenti (documentati in atti con files video e fotografici) non conformi con Parte_2
il lamentato stato patologico, in particolare trattenendosi in un locale con vari colleghi ed amici
3 fino alle 6,00 della mattina senza che emergesse visivamente alcuna sintomatologia della lamentata malattia.
Ha quindi osservato che o la rinite e congiuntivite acuta venne simulata dalla ricorrente il giorno 23 o il giorno seguente oppure che la descritta condotta che ella ha tenuto tra il 23 ed il
24 giugno ha comunque determinato un aggravamento del quadro clinico, infine vagliato dal medico curante in tale ultima data.
Sotto altro profilo ha sostenuto la proporzionalità della sanzione disciplinare inflitta alla ricorrente tenuto conto della gravità dei comportamenti siccome contestati posti in essere in violazione del canone della buona fede e correttezza contrattuale e del danno arrecato alla azienda.
Con riguardo alla sanzione applicabile, richiamato l'art. 18 della legge n. 300/1970 nel testo novellato con legge n. 92/2012 ha rilevato che non ricorre alcuna delle fattispecie astratte
(insussistenza del fatto materiale contestato e previsione nei contratti collettivi di una sanzione conservativa per tal tipo di condotte) che legittimerebbero, ove la domanda attorea fosse fondata, la reintegrazione della deducendo altresì che in ogni caso tali condotte Parte_2
fonderebbero un licenziamento per giustificato motivo soggettivo o in ulteriore subordine, ove il ricorso venisse accolto, determinerebbe l'obbligo di restituire il Tfr nelle more corrispostole salva in ogni caso la decurtazione dell'aliunde perceptum.
Ha quindi concluso come segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria
(anche di inammissibilità e/o improcedibilità e del ricorso e/o di singole domande
- - nel merito, in via principale: rigettare integralmente le domande avversarie in quanto
inammissibili e/o infondate, in fatto ed in diritto e, comunque, sfornite di prova.
- in via subordinata ed, occorrendo, di eccezione riconvenzionale, salvo gravame: nella
denegata ipotesi in cui venisse accertata l'illegittimità del licenziamento per cui è causa:
- condannare la Ricorrente alla restituzione in favore della Società della somma di Euro
6.075,51 alla stessa corrisposta a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla data del
pagamento al saldo, o nella diversa misura accertata in corso di causa, eventualmente
compensando detti importi con quanto in denegata ipotesi ritenuto dovuto dalla esponente;
4 - accertare se la Ricorrente, successivamente alla data del licenziamento, ha percepito redditi dallo svolgimento di altra attività lavorativa e, per l'effetto, detrarre tali importi dalle somme eventualmente spettanti al lavoratore. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi
professionali, oltre ad accessori ed al rimborso spese come per legge dovuti, da distrarsi in
favore dei difensori della Società resistente antistatari.
Con ogni più ampia riserva consentita.
La causa, istruita mediante prova testimoniale e documenti, è stata infine discussa dai difensori delle parti mediante il richiamo alle rispettive difese come esposte in atti all'esito di un infruttuoso tentativo di conciliazione.
****
1. Il ricorso è solo in minima parte fondato.
2. Va anzitutto disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla difesa convenuta non profilandosi i vizi da quest'ultima prospettati, nella specie la assoluta carenza dell'allegazione e prova degli assunti ivi esposti dalla difesa della Parte_2
Rileva il Tribunale che seondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte nel rito del
lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata
determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto
e di diritto, sulle quali essa si fonda, ricorre allorché non sia assolutamente possibile
l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché
in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice
non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei
suoi poteri di indagine e di decisione (cfr. Cass. ord. n. 19009/2018 e Cass. sent. n. 7199/2018).
Nel caso di specie il tenore del ricorso consente di inferire agevolmente che le doglianze avanzate dalla si appuntano sulla insussistenza in fatto delle condotte contestate. Parte_2
Per un verso infatti si contesta che quest'ultima abbia omesso di comunicare tempestivamente all'azienda la sua assenza dal lavoro a cagione delle sue condizioni di salute, richiamandosi a sostegno di tale assunto quanto rappresentato dalla stessa alla collega il 23 giugno Parte_3
5 richiama la certificazione medica del 24 giugno 2022 in atti ed ancora si duole della genericità
della contestazione quanto al tipo di condotta illecita che ella avrebbe posto in essere nella serata del giorno prima.
Sviluppa poi ulteriormente ulteriori argomentazioni sia sulla ritualità del provvedimento espulsivo che sulla irrilevanza disciplinare circa la partecipazione della alla cena del Parte_2
23 giugno 2022.
Dunque, ad avviso del Tribunale, a prescindere dalla fondatezza o meno di tali deduzioni difensive, la lavoratrice ha esposto le sue ragioni in modo completo e pienamente intellegibile.
In tal modo ha compiutamente assolto l'onere processuale impostole dall'art. 414 c.p.c. come peraltro si desume dal tenore delle difese svolte dalla convenuta, indicative, stante l'ampiezza e la analiticità delle stesse, del fatto che la convenuta stessa ha pienamente inteso quali fossero le avverse ragioni di doglianza sia in fatto che in diritto.
Merita di essere rilevato che, come è noto, l'onere della prova in materia grava, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604/1996, sul datore di lavoro il quale è chiamato a comprovare la sussistenza dei fatti integranti l'illecito posto alla base del recesso.
Conseguentemente l'eventuale mancanza o insufficienza del corredo probatorio delle allegazioni attoree (che comunque nemmeno rileverebbe in punto di rito riguardando il merito della lite) nondimeno non assumerebbe un valore ostativo all'accertamento dei fatti di causa,
3. Passando quindi all'esame delle circostanze poste alla base del licenziamento osserva il
Tribunale che la prima delle contestate condotte, ossia la violazione dell'art. 10 lett. A) n. 1 del Codice Disciplinare per la mancata comunicazione entro 24 ore della successiva assenza dal lavoro ovvero dei motivi alla base della stessa, risulta all'evidenza insussistente.
Difatti risulta debitamente comprovato, all'esito della istruttoria condotta in corso di causa, che durante la mattina del 23 giugno 2022 la si recò al lavoro ed ebbe modo di Parte_2
parlare con la la quale aveva notato che la ricorrente aveva Parte_4
una voce nasale e quindi non era in perfette condizioni di salute.
Quest'ultima poi aveva avvisato la collega che se le sue condizioni non fossero migliorate nel corso della giornata il giorno seguente non si sarebbe recata al lavoro.
6 La le aveva quindi rammentato che in tali casi era necessario farsi rilasciare un Parte_3
certificato medico che attestasse la patologia che l'affliggeva posto che in tali condizioni le era interdetto il volo.
Nel pomeriggio, segnatamente alle 14,52, la ricorrente aveva poi effettivamente comunicato la sua indisposizione per motivi di salute (cfr. doc. 4 produzioni parte convenuta) ed il giorno dopo aveva effettuato la visita presso il competente sanitario, il cui esito era stato comunicato all'azienda il 25 giugno 2022, come da conforme documentazione in atti.
Risulta pertanto comprovato in causa che la ricorrente fin dal pomeriggio del 23 giugno aveva preavvertito l'azienda in ordine al suo stato di malessere, peraltro già conosciuto dalla
[...]
, in tal modo adempiendo diligentemente all'obbligo imposto dalla Parte_4
disciplina pattizia, con conseguente insussistenza dell'illecito a tal titolo contestatole.
E' appena il caso di aggiungere che a fronte di tale elementi di conoscenza la difesa convenuta nemmeno ha svolto specifiche e persuasive argomentazioni a confutazione del fatto storico nei termini sopra esposti.
4. Diverse le considerazioni che il Tribunale reputa dover svolgere con riguardo alla ulteriore e più grave contestazione.
La nota datoriale recante gli addebiti censura la presenza della ricorrente in un locale pubblico fino alle prime ore del mattino del 24 giugno 2022 in atteggiamenti non sicuramente conformi al presunto stato di malattia comunicato…….per giustificare….l'assenza dal lavoro.
Tale contestazione concerne nella sostanza l'adozione di una condotta, ossia la presenza fino a tarda notte in un locale pubblico, incompatibile con lo stato di malattia poche ore prima rappresentato all'azienda dalla con le modalità testè descritte. Parte_2
Che questa sia la effettiva portata dell'addebito è confermato dal testuale richiamo all'art. 10 lett. b) n. 10 del Codice Disciplinare laddove sanziona la simulazione di una malattia al fine di giustificare una assenza dal lavoro che non superi un giorno.
Ebbene reputa il Tribunale che nel concetto di simulazione rientri non soltanto la condizione di chi pur non soffrendo alcuna patologia lamenti invece, falsamente, di esserne affetto ma anche la condotta di colui che pur malato rappresenti al datore di lavoro un quadro clinico più
grave di quello effettivo in modo da evitare di doversi presentare in servizio.
7 La condotta della tenuto conto delle circostanze del caso concreto, pare Parte_2
riconducibile a tale ultima ipotesi.
Difatti ella dopo aver comunicato all'azienda con nota email del 23 giugno 2022 una condizione patologica che le impediva di recarsi al lavoro il giorno dopo, anche in ragione del mancato miglioramento del malessere avvertito la mattina durante il turno di lavoro (cfr. sul punto le dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di audizione orale), ha trascorso numerose ore in compagnia di amici e colleghi senza palesare, per quanto emerso dalla testimonianza del collega alcun evidente disturbo. Tes_1
Anche dalle fotografie e dai video depositati in atti, riferibili con sicurezza proprio al descritto contesto spazio-temporale sulla scorta di quanto ha riferito lo stesso il quale si è anche Tes_1
riconosciuto tra i presenti, non pare che la ricorrente si trovasse in condizioni di particolare precarietà fisica.
Dunque può ragionevolmente ipotizzarsi che il malessere che l'aveva colpita fin dalle prime ore del mattino del 23 giugno 2022 certamente esistente, essendo stato notato anche dalla
, non fosse poi così grave avendo ella trascorso numerose ore in attività di svago Parte_3
terminata alle solo alle prime ore del mattino.
In definitiva piuttosto che rivolgersi immediatamente al medico curante onde ottenere le necessarie indicazioni terapeutiche ovvero assumere una condotta ispirata alla normale prudenza per chi si rende conto di non essere in perfette condizioni fisiche ha preferito recarsi ad una cena con amici e colleghi in un locale del litorale cagliaritano.
Lì si è trattenuta, come detto, fino alle prime ore della mattina incurante della possibilità che tale comportamento potesse non solo non consentire un miglioramento della sua condizione ma addirittura aggravarla, come poi effettivamente avvenuto (a voler dar credito alla certificazione medica del luglio 2022 che descrive uno reazione allergica acuta), con conseguente indisponibilità per il turno di lavoro del 24 giugno 2022.
Risulta pertanto integrato il fatto materiale preso in considerazione dalla clausola contrattuale in discorso, come sopra declinata, la cui carica offensiva va ricercata nella rappresentazione di una condizione di salute più grave di quella effettiva così da legittimare l'assenza dal lavoro.
Si è trattato, a ben vedere, non di una semplice cena che sarebbe stata, in ipotesi, pure riconducibile all'ambito delle attività consentite, ma di una serata all'aperto con cena e balli
8 terminata, secondo quanto riferito dal teste oltre le 2.00 del mattino o, per la Tes_1 Parte_2
anche oltre, posto che questi ha ricordato che la ricorrente era ancora nel locale quando lui a quell'ora è andato via.
Sul punto merita di essere richiamato un recente arresto giurisprudenziale (cfr. Cass. sent. n.
30551/2024) riferito agli obblighi che gravano sul lavoratore assente dal lavoro per malattia ma che ben possono essere valorizzati anche in relazione alla posizione del lavoratore che consapevole di una condizione patologica trascura di adottare le minime cautele per potersi eventualmente ristabilire nel minor tempo possibile.
La Corte ha infatti chiarito che durante il periodo di sospensione del rapporto determinato
dalla malattia permangono in capo al lavoratore tutti gli obblighi non strettamente inerenti
allo svolgimento della prestazione;
tra gli altri, gli obblighi di diligenza e fedeltà di cui agli
artt. 2104 e 2105 c.c., oltre che gli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375
c.c. (cfr. Cass. civ. n. 7915 del 1991); questo complesso di obbligazioni riverbera i propri effetti anche sulle condotte non direttamente concernenti l'adempimento della prestazione lavorativa ma che devono essere ispirate all'esigenza di salvaguardare l'interesse creditorio del datore di lavoro all'effettiva esecuzione della prestazione dovuta. L'art. 2110 c.c., in deroga ai principi generali, riversa entro certi limiti, sul datore di lavoro il rischio della
temporanea impossibilità lavorativa dovuta a infermità (Cass. civ. n. 10706 del 2008; Cass.
civ. n. 14046 del 2005; Cass. civ. n. 15916 del 2000): ne consegue che tale deroga deve essere armonizzata con i princìpi di correttezza e buona fede che devono presiedere all'esecuzione del contratto, i quali assumono rilevanza non solo sotto il profilo del comportamento dovuto
in relazione a specifici obblighi di prestazione ma anche sotto il profilo delle modalità di
generico comportamento delle parti ai fini della concreta realizzazione delle rispettive
posizioni di diritti e obblighi (Cass. civ. n. 9141 del 2004), imponendo a ciascuna di esse il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, anche a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (cfr. Cass. civ. n. 14726 del 2002; secondo Cass. civ., sez. un., n. 28056 del
2008, nell'osservanza degli obblighi di correttezza e buona fede le parti del rapporto obbligatorio hanno il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra; per una
recente applicazione del principio v. Cass. civ. n. 6497 del 2021). In tale prospettiva assume
9 peculiare rilievo l'eventuale violazione del dovere di osservare tutte le cautele, comprese
quelle terapeutiche e di riposo prescritte dal medico, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall'infermità, affinché vengano ristabilite le condizioni di salute idonee per adempiere la prestazione principale cui si è obbligati, sia che
si intenda tale dovere quale riflesso preparatorio e strumentale dello specifico obbligo di diligenza, sia che lo si collochi nell'ambito dei più generali doveri di protezione scaturenti dalle clausole di correttezza e buona fede in executivis, evitando comportamenti che mettano in pericolo l'adempimento dell'obbligazione principale del lavoratore per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia. La valutazione dell'incidenza – sulla guarigione
– dell'altra attività esercitata dal lavoratore è costituita da un giudizio ex ante, riferito al momento in cui il comportamento contestato si è tenuto ed ha per oggetto la potenzialità del
pregiudizio, con la conseguenza che, ai fini di questa potenzialità, la tempestiva ripresa del
lavoro resta irrilevante (per tutte, v. Cass. civ. n. 14046 del 2005; conf., Cass. civ. n. 24812
del 2016; Cass. civ. n. 21667 del 2017; Cass. civ. n. 3655 del 2019; Cass. civ. n. 9647 del
2021).
Reputa in definitiva il Tribunale che il datore di lavoro abbia debitamente assolto l'onus probandi su di esso gravante quanto alla simulazione da parte della di una Parte_2
condizione morbosa che, secondo una valutazione ex ante, non si è presentata in forma tale da impedirle di recarsi al lavoro il giorno successivo, eventualmente all'esito di un immediato trattamento farmacologico (trattandosi in definitiva di uno stato morboso protrattosi per un solo giorno).
Tale ricostruzione non collide con il contenuto della certificazione medica trasmessa dalla ricorrente all'azienda posto che la condotta oggetto di censura è quella del 23 giugno 2022 allorchè ella da un lato ha comunicato di non essere in grado di riprendere il lavoro il giorno dopo e nondimeno alcuna difficoltà ha avuto per trascorrere una serata in attività di svago perdurata fino alle prime ore del mattino.
Né assume rilevanza dirimente il (corretto) rilievo avanzato dalla difesa ricorrente riguardo alla modifica del fatto contestato tra la prima e la seconda nota con la quale ha irrogato CP_1
il licenziamento alla Parte_2
10 Se infatti è vero che la contestazione relativa alla ipotizzabile ritardata guarigione provocata dalla serata trascorsa dalla ricorrente nel locale in questione non è mai stata formalmente avanzata, giacchè è stata introdotta solamente nella nota recante il licenziamento del 26 luglio
2022, è pure vero che tale profilo non è di per sé dirimente rispetto al perfezionamento dell'illecito contestato.
Si tratta di una mera conseguenza del comportamento mantenuto dalla ricorrente nella serata tra il 23 ed il 24 giugno 2022 che vale, al più, a denotare la sua scarsa sensibilità per l'interesse datoriale alla pronta ripresa dell'attività lavorativa una volta cessata la condizione morbosa.
5. Detto della natura illecita del comportamento contestato nei termini fin qui ricostruiti resta da esaminare il rilievo, peraltro svolto solamente con le note difensive del 30 aprile 2024,
secondo la quale condotta della ricorrente era punibile con il licenziamento con preavviso,
nella specie non rispettato, né oggetto di ristoro nella misura pari alla corrispondente indennità.
Osserva il Tribunale che rientra nei poteri officiosi del giudice disporre la conversione del licenziamento per giusta causa, punito con il recesso senza preavviso, in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, per il quale è comunque prescritta l'osservanza del termine minimo di preavviso o in difetto la corresponsione della relativa indennità (cfr. Cass. sent. n.
12884/2014).
Il licenziamento della ricorrente deve conseguentemente essere riqualificato come licenziamento per giustificato motivo soggettivo, cui segue il diritto del lavoratore alla corresponsione della indennità sostitutiva che nel caso in esame è pari a 2 mensilità della retribuzione, come da conforme previsione contenuta nell'art. 20 del contratto collettivo aziendale operante nella specie.
La società convenuta pertanto, ferma la legittimità del recesso, riqualificato quanto alla sua effettiva gravità nei termini dianzi chiariti, è quindi tenuta al pagamento in favore della di tale voce maggiorata con interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo Parte_2
effettivo.
6. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione di ¾, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza avuto riguardo al complesso delle difese dalle stesse svolte nel corso del giudizio, mentre per la parte residua vanno poste a carico della convenuta avendo la limitatamente alla questione relativa alla mancata concessione del termine di Parte_2
11 preavviso, effettivamente maturato il corrispondente credito (trova applicazione il D.M. n.
55/2014 e relative tabelle, nella specie: cause di lavoro, valore fino a 26.000,00 euro, parametri inferiori a quelli intermedi, stante la non particolarmente complessa attività processuale svolta dalle parti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso proposto da Parte_2
e, per l'effetto, riqualificato il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, condanna a corrisponderle la indennità sostitutiva del preavviso in misura pari a 2 mensilità CP_1
della retribuzione da ultimo percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
2. Rigetta per il resto, siccome infondate, le ulteriori domande ed eccezioni rispettivamente avanzate dalle parti;
3. Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione di ¾ e condanna alla rifusione della restante parte in favore di in misura CP_1 Parte_2
pari ad euro 900,00, oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il giorno 6 marzo 2025.
IL GIUDICE
(dott. Giorgio Murru)
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 nonché il contenuto della nota email dello stesso giorno.
Sotto altro profilo, onde confutare l'addebito consistente nella simulazione di uno stato patologico finalizzato a potersi indebitamente assentare dal turno di lavoro, la difesa ricorrente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 121 del R.A.C.L. dell'anno 2023 promossa da:
Llobregat, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio Parte_1
dell'avvocato Salvatore Pilurzu, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'avvocato Paolo Sanna in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Verona, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa CP_1
dagli avvocati Davide Boffi, Michele Carpagnano e Marco Viola, presso il cui studio in Milano
è elettivamente domiciliata giusta procura speciale come in atti;
CONVENUTA
Oggetto: impugnazione licenziamento individuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17 gennaio 2023 ha convenuto in giudizio Parte_2
esponendo di aver da ultimo lavorato alle dipendenze della stessa dal 24 maggio CP_1
2019 al 26 luglio 2022 quale assistente di volo con inquadramento nel IV livello del contratto collettivo aziendale dell'1 gennaio 2021 e sede di lavoro presso l'Aeroporto Mameli di
Cagliari.
H proseguito richiamando il contenuto della missiva del 4 luglio 2022 recante una contestazione di addebiti disciplinare posto che ella, dopo aver informato nel pomeriggio del
23 giugno 2022 il Crew Control che il giorno seguente non si sarebbe recata al lavoro perché
1 malata, ha inoltrato il relativo certificato medico solamente il 25 giugno successivo alle ore
12,58 ed ancora perché, nonostante il suo precario stato di salute, la ser del 23 giugno 2022 si era recata in un locale pubblico e vi si era trattenuta, adottando comportamenti non conformi alla sua condizione, fino alla mattina del giorno seguente.
Due quindi i profili contestati: aver informato il datore di lavoro del suo stato di malattia oltre le consentite 24 ore ed ancora simulato il suo stato di malattia.
A fronte di tali rilievi ella aveva chiesto di poter fornire oralmente le sue giustificazioni ma l'azienda le aveva intimato il licenziamento per giusta causa, poi revocato onde procedere alla sua audizione orale, alla quale è comunque seguito il provvedimento espulsivo.
Ha quindi esposto di aver ritualmente impugnato il recesso del quale in questa sede deduce la invalidità.
A sostegno delle sue ragioni ha evidenziato di aver preavvisato la sua diretta superiore fin dal pomeriggio del 23 giugno 2022 quanto alle sue precarie condizioni Parte_3
di salute tali da impedirle, verosimilmente, di volare il giorno seguente
Ha poi contestato l'addebito concernente la simulazione dello stato di malattia posto che dalla certificazione rilasciata il 24 giugno 2022 dal medico curante, dottoressa , risultava Per_1
affetta da rinite allergica come peraltro confermato da altra certificazione medica del 12 luglio
2022.
D'altra parte, ha soggiunto, non è chiaro quali sarebbero gli atteggiamenti che ella avrebbe mantenuto nella serata del 23 giugno 2022 non conformi al presunto stato di malattia tali da lasciar ipotizzare la simulazione della condizione patologica.
Difatti solo nel secondo licenziamento viene introdotta l'accusa concernente l'adozione di comportamenti tali da ritardare la guarigione ossia aver partecipato ad una cena in un locale sito nel lungomare Poetto a Cagliari.
Con riguardo a tale ultimo aspetto lamenta sia la mancanza di una previa apposita contestazione sia, in ogni caso, la irrilevanza di tale condotta rispetto al quadro patologico diagnosticato dal predetto sanitario, comunque effettivamente ricorrente anche alla luce di documentati successivi accertamenti medici prodotti in atti.
Tanto premesso ha chiesto dichiararsi invalido il recesso intimato dalla datrice di lavoro ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:
2 1) In via principale: Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla superiore narrativa, la nullità, l'illegittimità, inefficacia e/o invalidità del licenziamento per cui è causa e per l'effetto ordinare a (c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
la reintegrazione nel posto di lavoro della ricorrente con la condanna al risarcimento dei
danni in misura pari alle retribuzioni perdute dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione;
con la condanna al versamento dei contributi previdenziali;
2) In via subordinata e salvo gravame: Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla superiore narrativa, l'illegittimità, inefficacia e/o invalidità del licenziamento per cui è causa
e per l'effetto annullare il predetto licenziamento, dichiarare l'estinzione del rapporto di lavoro e condannare la convenuta al risarcimento dei danni, in favore della ricorrente, nella
misura massima di legge;
3) In via ulteriormente subordinata e salvo gravame: nella denegata ipotesi in cui il
licenziamento dovesse ritenersi valido ed efficace, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla superiore narrativa, il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso, e, per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della predetta indennità, quantificata secondo quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento
Volotea CCAL AA.VV. 2021, in 60 giorni, ossia due mensilità di retribuzione, o a quella
quantità minore che sarà ritenuta di giustizia;
4) in ogni caso, con la condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione
monetaria secondo gli indici ISTAT;
5) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari.
La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha eccepito la nullità dell'avverso ricorso posto che non reca alcuna allegazione né deduzione di prova quanto alla tempestiva comunicazione alla società dello stato di malattia ed ancora riguardo l'idoneità della certificazione medica in atti a neutralizzare le circostanze di fatto sulle quali si fondano gli addebiti disciplinari.
Nel merito ha sostenuto la validità del licenziamento posto che la lettera recante le contestazioni menziona espressamente la serata tra il 23 ed il 24 giugno 2024 trascorsa dalla in atteggiamenti (documentati in atti con files video e fotografici) non conformi con Parte_2
il lamentato stato patologico, in particolare trattenendosi in un locale con vari colleghi ed amici
3 fino alle 6,00 della mattina senza che emergesse visivamente alcuna sintomatologia della lamentata malattia.
Ha quindi osservato che o la rinite e congiuntivite acuta venne simulata dalla ricorrente il giorno 23 o il giorno seguente oppure che la descritta condotta che ella ha tenuto tra il 23 ed il
24 giugno ha comunque determinato un aggravamento del quadro clinico, infine vagliato dal medico curante in tale ultima data.
Sotto altro profilo ha sostenuto la proporzionalità della sanzione disciplinare inflitta alla ricorrente tenuto conto della gravità dei comportamenti siccome contestati posti in essere in violazione del canone della buona fede e correttezza contrattuale e del danno arrecato alla azienda.
Con riguardo alla sanzione applicabile, richiamato l'art. 18 della legge n. 300/1970 nel testo novellato con legge n. 92/2012 ha rilevato che non ricorre alcuna delle fattispecie astratte
(insussistenza del fatto materiale contestato e previsione nei contratti collettivi di una sanzione conservativa per tal tipo di condotte) che legittimerebbero, ove la domanda attorea fosse fondata, la reintegrazione della deducendo altresì che in ogni caso tali condotte Parte_2
fonderebbero un licenziamento per giustificato motivo soggettivo o in ulteriore subordine, ove il ricorso venisse accolto, determinerebbe l'obbligo di restituire il Tfr nelle more corrispostole salva in ogni caso la decurtazione dell'aliunde perceptum.
Ha quindi concluso come segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria
(anche di inammissibilità e/o improcedibilità e del ricorso e/o di singole domande
- - nel merito, in via principale: rigettare integralmente le domande avversarie in quanto
inammissibili e/o infondate, in fatto ed in diritto e, comunque, sfornite di prova.
- in via subordinata ed, occorrendo, di eccezione riconvenzionale, salvo gravame: nella
denegata ipotesi in cui venisse accertata l'illegittimità del licenziamento per cui è causa:
- condannare la Ricorrente alla restituzione in favore della Società della somma di Euro
6.075,51 alla stessa corrisposta a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla data del
pagamento al saldo, o nella diversa misura accertata in corso di causa, eventualmente
compensando detti importi con quanto in denegata ipotesi ritenuto dovuto dalla esponente;
4 - accertare se la Ricorrente, successivamente alla data del licenziamento, ha percepito redditi dallo svolgimento di altra attività lavorativa e, per l'effetto, detrarre tali importi dalle somme eventualmente spettanti al lavoratore. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi
professionali, oltre ad accessori ed al rimborso spese come per legge dovuti, da distrarsi in
favore dei difensori della Società resistente antistatari.
Con ogni più ampia riserva consentita.
La causa, istruita mediante prova testimoniale e documenti, è stata infine discussa dai difensori delle parti mediante il richiamo alle rispettive difese come esposte in atti all'esito di un infruttuoso tentativo di conciliazione.
****
1. Il ricorso è solo in minima parte fondato.
2. Va anzitutto disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla difesa convenuta non profilandosi i vizi da quest'ultima prospettati, nella specie la assoluta carenza dell'allegazione e prova degli assunti ivi esposti dalla difesa della Parte_2
Rileva il Tribunale che seondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte nel rito del
lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata
determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto
e di diritto, sulle quali essa si fonda, ricorre allorché non sia assolutamente possibile
l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché
in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice
non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei
suoi poteri di indagine e di decisione (cfr. Cass. ord. n. 19009/2018 e Cass. sent. n. 7199/2018).
Nel caso di specie il tenore del ricorso consente di inferire agevolmente che le doglianze avanzate dalla si appuntano sulla insussistenza in fatto delle condotte contestate. Parte_2
Per un verso infatti si contesta che quest'ultima abbia omesso di comunicare tempestivamente all'azienda la sua assenza dal lavoro a cagione delle sue condizioni di salute, richiamandosi a sostegno di tale assunto quanto rappresentato dalla stessa alla collega il 23 giugno Parte_3
5 richiama la certificazione medica del 24 giugno 2022 in atti ed ancora si duole della genericità
della contestazione quanto al tipo di condotta illecita che ella avrebbe posto in essere nella serata del giorno prima.
Sviluppa poi ulteriormente ulteriori argomentazioni sia sulla ritualità del provvedimento espulsivo che sulla irrilevanza disciplinare circa la partecipazione della alla cena del Parte_2
23 giugno 2022.
Dunque, ad avviso del Tribunale, a prescindere dalla fondatezza o meno di tali deduzioni difensive, la lavoratrice ha esposto le sue ragioni in modo completo e pienamente intellegibile.
In tal modo ha compiutamente assolto l'onere processuale impostole dall'art. 414 c.p.c. come peraltro si desume dal tenore delle difese svolte dalla convenuta, indicative, stante l'ampiezza e la analiticità delle stesse, del fatto che la convenuta stessa ha pienamente inteso quali fossero le avverse ragioni di doglianza sia in fatto che in diritto.
Merita di essere rilevato che, come è noto, l'onere della prova in materia grava, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604/1996, sul datore di lavoro il quale è chiamato a comprovare la sussistenza dei fatti integranti l'illecito posto alla base del recesso.
Conseguentemente l'eventuale mancanza o insufficienza del corredo probatorio delle allegazioni attoree (che comunque nemmeno rileverebbe in punto di rito riguardando il merito della lite) nondimeno non assumerebbe un valore ostativo all'accertamento dei fatti di causa,
3. Passando quindi all'esame delle circostanze poste alla base del licenziamento osserva il
Tribunale che la prima delle contestate condotte, ossia la violazione dell'art. 10 lett. A) n. 1 del Codice Disciplinare per la mancata comunicazione entro 24 ore della successiva assenza dal lavoro ovvero dei motivi alla base della stessa, risulta all'evidenza insussistente.
Difatti risulta debitamente comprovato, all'esito della istruttoria condotta in corso di causa, che durante la mattina del 23 giugno 2022 la si recò al lavoro ed ebbe modo di Parte_2
parlare con la la quale aveva notato che la ricorrente aveva Parte_4
una voce nasale e quindi non era in perfette condizioni di salute.
Quest'ultima poi aveva avvisato la collega che se le sue condizioni non fossero migliorate nel corso della giornata il giorno seguente non si sarebbe recata al lavoro.
6 La le aveva quindi rammentato che in tali casi era necessario farsi rilasciare un Parte_3
certificato medico che attestasse la patologia che l'affliggeva posto che in tali condizioni le era interdetto il volo.
Nel pomeriggio, segnatamente alle 14,52, la ricorrente aveva poi effettivamente comunicato la sua indisposizione per motivi di salute (cfr. doc. 4 produzioni parte convenuta) ed il giorno dopo aveva effettuato la visita presso il competente sanitario, il cui esito era stato comunicato all'azienda il 25 giugno 2022, come da conforme documentazione in atti.
Risulta pertanto comprovato in causa che la ricorrente fin dal pomeriggio del 23 giugno aveva preavvertito l'azienda in ordine al suo stato di malessere, peraltro già conosciuto dalla
[...]
, in tal modo adempiendo diligentemente all'obbligo imposto dalla Parte_4
disciplina pattizia, con conseguente insussistenza dell'illecito a tal titolo contestatole.
E' appena il caso di aggiungere che a fronte di tale elementi di conoscenza la difesa convenuta nemmeno ha svolto specifiche e persuasive argomentazioni a confutazione del fatto storico nei termini sopra esposti.
4. Diverse le considerazioni che il Tribunale reputa dover svolgere con riguardo alla ulteriore e più grave contestazione.
La nota datoriale recante gli addebiti censura la presenza della ricorrente in un locale pubblico fino alle prime ore del mattino del 24 giugno 2022 in atteggiamenti non sicuramente conformi al presunto stato di malattia comunicato…….per giustificare….l'assenza dal lavoro.
Tale contestazione concerne nella sostanza l'adozione di una condotta, ossia la presenza fino a tarda notte in un locale pubblico, incompatibile con lo stato di malattia poche ore prima rappresentato all'azienda dalla con le modalità testè descritte. Parte_2
Che questa sia la effettiva portata dell'addebito è confermato dal testuale richiamo all'art. 10 lett. b) n. 10 del Codice Disciplinare laddove sanziona la simulazione di una malattia al fine di giustificare una assenza dal lavoro che non superi un giorno.
Ebbene reputa il Tribunale che nel concetto di simulazione rientri non soltanto la condizione di chi pur non soffrendo alcuna patologia lamenti invece, falsamente, di esserne affetto ma anche la condotta di colui che pur malato rappresenti al datore di lavoro un quadro clinico più
grave di quello effettivo in modo da evitare di doversi presentare in servizio.
7 La condotta della tenuto conto delle circostanze del caso concreto, pare Parte_2
riconducibile a tale ultima ipotesi.
Difatti ella dopo aver comunicato all'azienda con nota email del 23 giugno 2022 una condizione patologica che le impediva di recarsi al lavoro il giorno dopo, anche in ragione del mancato miglioramento del malessere avvertito la mattina durante il turno di lavoro (cfr. sul punto le dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di audizione orale), ha trascorso numerose ore in compagnia di amici e colleghi senza palesare, per quanto emerso dalla testimonianza del collega alcun evidente disturbo. Tes_1
Anche dalle fotografie e dai video depositati in atti, riferibili con sicurezza proprio al descritto contesto spazio-temporale sulla scorta di quanto ha riferito lo stesso il quale si è anche Tes_1
riconosciuto tra i presenti, non pare che la ricorrente si trovasse in condizioni di particolare precarietà fisica.
Dunque può ragionevolmente ipotizzarsi che il malessere che l'aveva colpita fin dalle prime ore del mattino del 23 giugno 2022 certamente esistente, essendo stato notato anche dalla
, non fosse poi così grave avendo ella trascorso numerose ore in attività di svago Parte_3
terminata alle solo alle prime ore del mattino.
In definitiva piuttosto che rivolgersi immediatamente al medico curante onde ottenere le necessarie indicazioni terapeutiche ovvero assumere una condotta ispirata alla normale prudenza per chi si rende conto di non essere in perfette condizioni fisiche ha preferito recarsi ad una cena con amici e colleghi in un locale del litorale cagliaritano.
Lì si è trattenuta, come detto, fino alle prime ore della mattina incurante della possibilità che tale comportamento potesse non solo non consentire un miglioramento della sua condizione ma addirittura aggravarla, come poi effettivamente avvenuto (a voler dar credito alla certificazione medica del luglio 2022 che descrive uno reazione allergica acuta), con conseguente indisponibilità per il turno di lavoro del 24 giugno 2022.
Risulta pertanto integrato il fatto materiale preso in considerazione dalla clausola contrattuale in discorso, come sopra declinata, la cui carica offensiva va ricercata nella rappresentazione di una condizione di salute più grave di quella effettiva così da legittimare l'assenza dal lavoro.
Si è trattato, a ben vedere, non di una semplice cena che sarebbe stata, in ipotesi, pure riconducibile all'ambito delle attività consentite, ma di una serata all'aperto con cena e balli
8 terminata, secondo quanto riferito dal teste oltre le 2.00 del mattino o, per la Tes_1 Parte_2
anche oltre, posto che questi ha ricordato che la ricorrente era ancora nel locale quando lui a quell'ora è andato via.
Sul punto merita di essere richiamato un recente arresto giurisprudenziale (cfr. Cass. sent. n.
30551/2024) riferito agli obblighi che gravano sul lavoratore assente dal lavoro per malattia ma che ben possono essere valorizzati anche in relazione alla posizione del lavoratore che consapevole di una condizione patologica trascura di adottare le minime cautele per potersi eventualmente ristabilire nel minor tempo possibile.
La Corte ha infatti chiarito che durante il periodo di sospensione del rapporto determinato
dalla malattia permangono in capo al lavoratore tutti gli obblighi non strettamente inerenti
allo svolgimento della prestazione;
tra gli altri, gli obblighi di diligenza e fedeltà di cui agli
artt. 2104 e 2105 c.c., oltre che gli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375
c.c. (cfr. Cass. civ. n. 7915 del 1991); questo complesso di obbligazioni riverbera i propri effetti anche sulle condotte non direttamente concernenti l'adempimento della prestazione lavorativa ma che devono essere ispirate all'esigenza di salvaguardare l'interesse creditorio del datore di lavoro all'effettiva esecuzione della prestazione dovuta. L'art. 2110 c.c., in deroga ai principi generali, riversa entro certi limiti, sul datore di lavoro il rischio della
temporanea impossibilità lavorativa dovuta a infermità (Cass. civ. n. 10706 del 2008; Cass.
civ. n. 14046 del 2005; Cass. civ. n. 15916 del 2000): ne consegue che tale deroga deve essere armonizzata con i princìpi di correttezza e buona fede che devono presiedere all'esecuzione del contratto, i quali assumono rilevanza non solo sotto il profilo del comportamento dovuto
in relazione a specifici obblighi di prestazione ma anche sotto il profilo delle modalità di
generico comportamento delle parti ai fini della concreta realizzazione delle rispettive
posizioni di diritti e obblighi (Cass. civ. n. 9141 del 2004), imponendo a ciascuna di esse il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, anche a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (cfr. Cass. civ. n. 14726 del 2002; secondo Cass. civ., sez. un., n. 28056 del
2008, nell'osservanza degli obblighi di correttezza e buona fede le parti del rapporto obbligatorio hanno il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra; per una
recente applicazione del principio v. Cass. civ. n. 6497 del 2021). In tale prospettiva assume
9 peculiare rilievo l'eventuale violazione del dovere di osservare tutte le cautele, comprese
quelle terapeutiche e di riposo prescritte dal medico, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall'infermità, affinché vengano ristabilite le condizioni di salute idonee per adempiere la prestazione principale cui si è obbligati, sia che
si intenda tale dovere quale riflesso preparatorio e strumentale dello specifico obbligo di diligenza, sia che lo si collochi nell'ambito dei più generali doveri di protezione scaturenti dalle clausole di correttezza e buona fede in executivis, evitando comportamenti che mettano in pericolo l'adempimento dell'obbligazione principale del lavoratore per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia. La valutazione dell'incidenza – sulla guarigione
– dell'altra attività esercitata dal lavoratore è costituita da un giudizio ex ante, riferito al momento in cui il comportamento contestato si è tenuto ed ha per oggetto la potenzialità del
pregiudizio, con la conseguenza che, ai fini di questa potenzialità, la tempestiva ripresa del
lavoro resta irrilevante (per tutte, v. Cass. civ. n. 14046 del 2005; conf., Cass. civ. n. 24812
del 2016; Cass. civ. n. 21667 del 2017; Cass. civ. n. 3655 del 2019; Cass. civ. n. 9647 del
2021).
Reputa in definitiva il Tribunale che il datore di lavoro abbia debitamente assolto l'onus probandi su di esso gravante quanto alla simulazione da parte della di una Parte_2
condizione morbosa che, secondo una valutazione ex ante, non si è presentata in forma tale da impedirle di recarsi al lavoro il giorno successivo, eventualmente all'esito di un immediato trattamento farmacologico (trattandosi in definitiva di uno stato morboso protrattosi per un solo giorno).
Tale ricostruzione non collide con il contenuto della certificazione medica trasmessa dalla ricorrente all'azienda posto che la condotta oggetto di censura è quella del 23 giugno 2022 allorchè ella da un lato ha comunicato di non essere in grado di riprendere il lavoro il giorno dopo e nondimeno alcuna difficoltà ha avuto per trascorrere una serata in attività di svago perdurata fino alle prime ore del mattino.
Né assume rilevanza dirimente il (corretto) rilievo avanzato dalla difesa ricorrente riguardo alla modifica del fatto contestato tra la prima e la seconda nota con la quale ha irrogato CP_1
il licenziamento alla Parte_2
10 Se infatti è vero che la contestazione relativa alla ipotizzabile ritardata guarigione provocata dalla serata trascorsa dalla ricorrente nel locale in questione non è mai stata formalmente avanzata, giacchè è stata introdotta solamente nella nota recante il licenziamento del 26 luglio
2022, è pure vero che tale profilo non è di per sé dirimente rispetto al perfezionamento dell'illecito contestato.
Si tratta di una mera conseguenza del comportamento mantenuto dalla ricorrente nella serata tra il 23 ed il 24 giugno 2022 che vale, al più, a denotare la sua scarsa sensibilità per l'interesse datoriale alla pronta ripresa dell'attività lavorativa una volta cessata la condizione morbosa.
5. Detto della natura illecita del comportamento contestato nei termini fin qui ricostruiti resta da esaminare il rilievo, peraltro svolto solamente con le note difensive del 30 aprile 2024,
secondo la quale condotta della ricorrente era punibile con il licenziamento con preavviso,
nella specie non rispettato, né oggetto di ristoro nella misura pari alla corrispondente indennità.
Osserva il Tribunale che rientra nei poteri officiosi del giudice disporre la conversione del licenziamento per giusta causa, punito con il recesso senza preavviso, in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, per il quale è comunque prescritta l'osservanza del termine minimo di preavviso o in difetto la corresponsione della relativa indennità (cfr. Cass. sent. n.
12884/2014).
Il licenziamento della ricorrente deve conseguentemente essere riqualificato come licenziamento per giustificato motivo soggettivo, cui segue il diritto del lavoratore alla corresponsione della indennità sostitutiva che nel caso in esame è pari a 2 mensilità della retribuzione, come da conforme previsione contenuta nell'art. 20 del contratto collettivo aziendale operante nella specie.
La società convenuta pertanto, ferma la legittimità del recesso, riqualificato quanto alla sua effettiva gravità nei termini dianzi chiariti, è quindi tenuta al pagamento in favore della di tale voce maggiorata con interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo Parte_2
effettivo.
6. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione di ¾, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza avuto riguardo al complesso delle difese dalle stesse svolte nel corso del giudizio, mentre per la parte residua vanno poste a carico della convenuta avendo la limitatamente alla questione relativa alla mancata concessione del termine di Parte_2
11 preavviso, effettivamente maturato il corrispondente credito (trova applicazione il D.M. n.
55/2014 e relative tabelle, nella specie: cause di lavoro, valore fino a 26.000,00 euro, parametri inferiori a quelli intermedi, stante la non particolarmente complessa attività processuale svolta dalle parti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso proposto da Parte_2
e, per l'effetto, riqualificato il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, condanna a corrisponderle la indennità sostitutiva del preavviso in misura pari a 2 mensilità CP_1
della retribuzione da ultimo percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
2. Rigetta per il resto, siccome infondate, le ulteriori domande ed eccezioni rispettivamente avanzate dalle parti;
3. Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione di ¾ e condanna alla rifusione della restante parte in favore di in misura CP_1 Parte_2
pari ad euro 900,00, oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il giorno 6 marzo 2025.
IL GIUDICE
(dott. Giorgio Murru)
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 nonché il contenuto della nota email dello stesso giorno.
Sotto altro profilo, onde confutare l'addebito consistente nella simulazione di uno stato patologico finalizzato a potersi indebitamente assentare dal turno di lavoro, la difesa ricorrente