Sentenza breve 31 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 31/01/2026, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01890/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00484/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 484 del 2026, proposto da
IA NA IA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B7D5B864F4, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Massimo Nunziata, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Arturo Cancrini in Roma, piazza di San Bernardo, 101;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessia Alesii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determina dirigenziale prot. QC/154751/2025 del 29 dicembre 2025, e della relativa nota di trasmissione ex art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023 del 30 dicembre 2025, con cui la Stazione appaltante Roma Capitale - Dipartimento Centrale Appalti - Direzione Lavori Pubblici, ha disposto l’esclusione del RTI dalla procedura di gara avente ad oggetto “ Accordo quadro della durata di quattro anni con un solo operatore economico per lotto, ex art. 59, comma 3 del d.lgs. 36/23, per lavori di manutenzione ordinaria complessa e straordinaria complessa non strutturale sugli immobili ERP di proprietà o in uso a Roma Capitale, suddiviso in 4 lotti ”, con particolare riferimento al lotto 1 (CIG: B7D5B864F4);
- del verbale prot. n. SU/2025/16814 del 21 novembre 2025 contenente la proposta di esclusione del suddetto operatore economico;
- del provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame prot. n. 1388 del 13 gennaio 2026;
- di ogni altro atto comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. AL UG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. – Con determinazione dirigenziale del 30 luglio 2025, Roma Capitale ha indetto una procedura di gara per l’affidamento di un Accordo quadro della durata di quattro anni, suddiviso in 4 lotti, ex art. 59, comma 3 del d.lgs. n. 36 del 2023, per lavori di manutenzione ordinaria complessa e straordinaria complessa non strutturale sugli immobili ERP di proprietà o in uso a Roma Capitale.
Ogni lotto funzionale comprende gli edifici ERP e le rispettive pertinenze di proprietà o in uso all’Amministrazione Capitolina situati nei Municipi di Roma Capitale e in alcuni Comuni fuori Roma.
L’importo complessivo dell’accordo quadro è stato quantificato in euro 59.500.000,00, articolato in quattro lotti da euro 14.875.000,00 ciascuno.
2. – Più operatori economici hanno presentato offerta, tra i quali anche il costituendo R.T.I. tra IA NA IA s.r.l. (mandataria), Ipomagi s.r.l. e Consorzio Stabile Triangolo Lariano.
3. – Con determinazione in data 29 dicembre 2025, la Stazione appaltante ha escluso quest’ultimo R.T.I. dalla procedura di affidamento per tutti e quattro i lotti, ritenendo che lo stesso non fosse in possesso di un requisito essenziale di partecipazione.
In particolare, la stazione appaltante ha rilevato:
i) che il citato RTI ha indicato nell’atto di impegno la seguente ripartizione delle quote di esecuzione dei lavori:
“ IA NA IA S.r.l. (mandataria) eseguirà il 61,28% dei lavori rientranti nella categoria OG1, il 100% dei lavori rientranti nella categoria OS3, il 49,56% dei lavori rientranti nella categoria OS28 ed il 43,40% dei lavori rientranti nella categoria OS30;
Ipomagi S.r.l. (mandante) eseguirà il 10,21% dei lavori rientranti nella categoria OG1;
Consorzio Stabile Triangolo Lariano (mandante) eseguirà il 28,51% dei lavori rientranti nella categoria OG1, il 50,44% dei lavori rientranti nella categoria OS28 ed il 56,60 % dei lavori rientranti nella categoria OS30 ”
ii) che la quota di esecuzione indicata dalla mandataria IA NA IA S.r.l. (61,28%) relativa all’OG1 corrisponde ad un importo di lavori pari ad € 6.198.472,00;
iii) che, tuttavia, dalla attestazione SOA della mandataria si ricava che essa sia in possesso della categoria OG1, classifica V, la quale corrisponde alla possibilità di eseguire lavori in OG1 per un importo, incrementato di un quinto, pari a euro 6.198.000,00;
iv) che, pertanto, la quota di esecuzione indicata dalla mandataria nell’atto di impegno per la categoria prevalente OG1 risulta eccedente di euro 472,00 rispetto all’importo di lavori eseguibili dalla stessa con la classifica V posseduta;
v) che gli artt. 100, comma 4, e 30, comma 2, dell’allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici impongono che ogni componente del raggruppamento sia qualificato per le prestazioni che si è impegnato ad eseguire e che, dunque, all’atto della partecipazione alla gara deve esservi corrispondenza tra quota di esecuzione dichiarata e capacità tecnico-qualificativa posseduta dalla singola impresa dichiarante;
vi) che la carenza riscontrata in capo alla mandataria costituisce una violazione di una prescrizione essenziale della procedura di gara e comporta l’impossibilità di ammissione alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica, ai sensi del paragrafo 6.2 del disciplinare di gara;
vii) che, conseguentemente, l’operatore economico R.T.I. IA NA IA s.r.l. con Ipomagi s.r.l. e Consorzio Stabile Triangolo Lariano deve essere escluso dalle fasi successive di gara per mancanza del menzionato requisito di partecipazione, come previsto dalle lex specialis .
4. – Il provvedimento di esclusione dalla gara è stato impugnato in questo giudizio da IA NA IA S.r.l. (in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo RTI), sulla scorta di due motivi.
I) A mezzo del primo, è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30, comma 2, dell’Allegato II.12, nonché dell’art. 100, co. 4, d.lgs. n. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione del punto 6.2 del disciplinare di gara. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità. Violazione del giusto procedimento e del buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, irragionevolezza, illogicità.
Secondo la ricorrente, la stazione appaltante avrebbe errato nell’interpretare il contenuto dell’impegno, assunto da IA NA IA, di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG1, il quale – al contrario – rispetterebbe la qualificazione SOA, posseduta dalla ricorrente, classifica V, incrementata di un quinto;
II) Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e favor partecipationis – eccesso di potere per formalismo, difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti - Illegittimità dell’esclusione per scostamento SOA irrisorio .
La ricorrente lamenta che, anche laddove si dovesse condividere la lettura data dalla Stazione appaltante al contenuto del proprio impegno di esecuzione dei lavori, comunque l’esclusione sarebbe illegittima, perché avvenuta in ragione del presunto difetto di qualificazione SOA determinato da uno scostamento pari ad euro 472,00 che risulterebbe oggettivamente trascurabile e privo di qualsiasi incidenza sostanziale sulla capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dell’operatore economico.
5. – Si è costituita in causa Roma Capitale, chiedendo il rigetto del ricorso.
6. – Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, fissata per la trattazione collegiale della domanda cautelare, il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. e, dopo averne dato avviso alle parti, ha trattenuto la causa per la decisione di merito.
7. – Il ricorso non è fondato.
8. – Il primo motivo di ricorso attiene alla corretta interpretazione del contenuto dell’atto di impegno ad eseguire i lavori ex art. 68 del Codice dei contratti pubblici assunto da IA NA IA.
8.1. – A tal fine, è necessario premettere che l’Accordo quadro in esame è suddiviso in quattro lotti.
Tutti i lotti hanno il medesimo importo complessivo di euro 14.875.000,00 e tutti prevedono le seguenti tipologie di lavori:
i) Edifici civili e industriali – categoria OG1 – importo euro 10.115.000,00;
ii) IA idrico-sanitario, cucine, lavanderie – categoria OS3 – importo euro 1.338.750,00;
iii) IA termici e di condizionamento – categoria OS28 – importo euro 1.041.250,00;
iv) IA interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi – categoria OS30 – importo euro 2.380.000,00.
8.2. – Nell’atto di impegno ex art. 68 del Codice contratti pubblici, IA NA IA ha dichiarato che “ eseguirà il 61,08 % dell’appalto, così diviso: il 61,28 % dei lavori rientranti nella categoria OG1, il 100 % dei lavori rientranti nella categoria OS3 (a copertura OG11), il 49,56 % dei lavori rientranti nella categoria OS28 ed il 43,40 % dei lavori rientranti nella categoria OS30 ”.
8.3. – La Stazione appaltante ha interpretato questa dichiarazione nel senso che IA NA IA avrebbe eseguito il 61,28% dei lavori relativi alla categoria OG1.
Poiché l’importo di questi lavori OG1 è quantificato nel disciplinare di gara in euro 10.115.000,00, la Stazione appaltante ha ritenuto che IA NA IA avesse assunto l’impegno di eseguire lavori della categoria OG1 per un importo pari al 61,28% di euro 10.115.000,00, ossia lavori per euro 6.198.472,00.
Quest’ultimo valore, tuttavia, eccede l’importo di lavori eseguibili da IA IA sulla base della qualificazione SOA, da essa posseduta, classifica V, incrementata di un quinto.
Per tale motivo, la stazione appaltante ha escluso il R.T.I. dalla procedura di gara per violazione dell’art. 6.2. del disciplinare di gara (rubricato “ Requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnico-professionale ”), che prevede che “ I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: - attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’articolo 100, comma 4 del Codice, la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguata ai lavori da assumere per ciascun lotto di cui alle tabelle 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’Allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara ”.
8.4. – IA NA IA afferma che non sia corretta l’interpretazione del suo impegno fornita dalla Stazione appaltante.
In tale atto, la ricorrente avrebbe in realtà distinto:
- da un lato, la propria quota di esecuzione dei lavori in termini percentuali complessivi relativi a tutto l’appalto, pari a 61,08%;
- e dall’altro lato, la quota di esecuzione relativa alle singole categorie di lavorazioni.
Con particolare riferimento alle lavorazioni in OG1, essa avrebbe indicato la percentuale del 61,28%, come di propria pertinenza.
Tale percentuale, tuttavia, non dovrebbe essere rapportata all’importo della categoria OG1 posto a base di gara (euro 10.115.000,00), come erroneamente ritenuto dalla Stazione appaltante.
Tale percentuale del 61,28% dovrebbe, invece, essere riferita alla quota parte di lavorazioni di competenza della mandataria, pari complessivamente a euro 9.085.650,00, corrispondenti al 61,08% dell’importo complessivo del lotto pari a euro 14.875.000,00.
Conseguentemente, l’importo effettivamente imputabile alla categoria OG1, di cui IA NA IA si è assunta l’impegno di eseguire, non sarebbe pari a euro 6.198.472,00 (ossia pari al 61,28% di euro 10.115.000,00), bensì pari ad euro 5.567.686,32, ossia pari al 61,28% di euro 9.085.650,00, il quale è appunto, a sua volta, pari al 61,08% dell’importo totale del lotto.
Rispetto a quest’ultimo importo, la qualificazione SOA posseduta da IA NA IA, classifica V, incrementata di un quinto, risulterebbe quindi adeguata, essendo quest’ultima pari a euro 6.198.000,00.
Per tali motivi, l’esclusione di parte ricorrente dalla procedura sarebbe illegittima.
8.5. – Il motivo non è fondato.
8.6. – Non è condivisibile la “chiave di lettura” suggerita dalla ricorrente in merito al contenuto del suo impegno.
Se, infatti, la percentuale indicata da IA NA IA in relazione alla categoria OG1 (pari al 61,28%) fosse realmente da rapportare alla quota parte di lavorazioni di competenza della stessa rispetto all’intero lotto (ossia, se fosse realmente da rapportare a euro 9.085.650,00, che appunto rappresentano la quota del 61,08% dell’intero lotto, che è pari a euro 14.875.000,00), allora si dovrebbe logicamente dedurre che anche le altre percentuali indicate nel medesimo atto di impegno, e relative alle altre categorie di lavori, siano ugualmente da rapportare alla quota parte di lavorazioni di competenza della stessa rispetto all’intero lotto.
Tuttavia, se fosse veramente così, IA NA IA si sarebbe impegnata ad eseguire:
- per la categoria di lavori OG1, il 61,28% della sua quota di appalto, ossia un importo pari a euro 5.567.686,32;
- per la categoria di lavori OS3, il 100% della sua quota dell’appalto, ossia un importo pari a euro 9.085.650,00;
- per la categoria di lavori OS28, il 49,56 % della sua quota di appalto, ossia un importo pari a euro 4.502.848,14;
- per la categoria di lavori OS30, il 43,40 % della sua quota di appalto, ossia un importo pari a euro 3.943.172,1.
La somma di questi importi (euro 23.099.356,56) supererebbe di gran lunga l’importo complessivo del lotto, che è pari a euro 14.875.000,00.
Inoltre, i singoli importi supererebbero l’ammontare di ciascuna lavorazione, che per OS3 è di euro 1.338.750,00; per OS28 è di euro 1.041.250,00; per OS30 è di euro 2.380.000,00.
Tale soluzione si palesa, all’evidenza, illogica e, dunque, rende non accoglibili le delucidazioni fornite dalla ricorrente rispetto al suo impegno di esecuzione dei lavori in OG1.
8.7. – I “conti non tornano” nemmeno se si ipotizza che solamente la percentuale di 61,28% per i lavori in OG1 sia da rapportare alla quota di appalto, mentre le altre percentuali per le categorie OS3, OS28 e OS30 siano da rapportare all’importo della singola lavorazione.
In questa ipotesi, infatti, la somma degli importi delle singole lavorazioni, assunte da IA IA, non raggiungerebbe l’importo di euro 9.085.650,00, pari alla sua quota di lotto.
8.8. – Per di più, la soluzione interpretativa suggerita da IA NA IA in merito al proprio impegno per la categoria OG1 non appare coerente se raffrontata con gli impegni assunti dalle altre imprese del R.T.I. nel medesimo atto dichiarativo.
Le percentuali indicate nel complessivo atto di impegno, infatti, trovano corrispondenza tra loro solamente se rapportate agli importi delle singole lavorazioni, non invece se riferite alla quota di lotto assunta da ciascuna impresa.
8.9. – In conclusione, il primo motivo di ricorso non è fondato, poiché l’unica interpretazione razionale possibile da attribuire all’impegno assunto da IA NA IA è proprio quella seguita dalla stazione appaltante nel provvedimento qui impugnato.
Tale corretta interpretazione, tuttavia, porta ad individuare un importo di lavorazioni in OG1 superiore a quello per il quale la mandataria è qualificata.
Risulta, dunque, sussistente la violazione del paragrafo 6.2 del disciplinare di gara relativo ai requisiti di capacità tecnico-professionale, il quale prevede, a pena di esclusione, il possesso da parte dei concorrenti dell’“ attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’articolo 100, comma 4 del Codice, la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguata ai lavori da assumere per ciascun lotto di cui alle tabelle 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’Allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto ”.
Nessuna carenza di motivazione sussiste, peraltro, nel provvedimento impugnato, il quale indica puntualmente il vizio rilevato nella dichiarazione di impegno e le disposizioni del disciplinare di gara e del codice dei contratti pubblici che fondano la decisione di esclusione.
9. – Con il secondo motivo di ricorso, IA NA IA afferma che, anche laddove fosse da condividere la lettura della stazione appaltante, comunque l’esclusione dalla procedura sarebbe illegittima, perché avvenuta in ragione del presunto difetto di qualificazione SOA determinato da uno scostamento pari a soli euro 472,00 che risulterebbe oggettivamente trascurabile e privo di qualsiasi incidenza sostanziale sulla capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dell’operatore economico.
Ciò emergerebbe con ancor maggiore evidenza se si considera che la qualificazione SOA in esame afferisce a prestazioni in OG1 intestate ad IA NA IA per un importo di oltre 5,5 milioni di euro, rispetto alle quali lo scostamento contestato di euro 472 euro risulta del tutto irrilevante sotto il profilo quantitativo e, come tale, privo di qualsiasi incidenza sostanziale.
In questi termini, l’operato della Stazione appaltante si porrebbe in aperto contrasto con il principio di proporzionalità nella misura in cui i requisiti di qualificazione non possono essere interpretati in modo rigidamente meccanico e avulso dalla loro funzione sostanziale, specie laddove – come nel caso in esame – lo scostamento risulti minimo e del tutto inidoneo a incidere sull’interesse pubblico alla selezione di un operatore qualificato.
9.1. – Il motivo non è fondato.
9.2. – Risulta pacifico in giudizio che la qualificazione SOA posseduta da IA NA IA le consenta di eseguire lavori della categoria OG1 per un importo, incrementato di un quinto, pari a euro 6.198.000,00.
Risulta, inoltre, accertato – alla luce di quanto supra illustrato – che IA NA IA si sia impegnata ad eseguire una quota di lavorazioni OG1 pari a euro 6.198.472,00, un importo, quindi, superiore di euro 472,00 rispetto all’importo di lavori eseguibili sulla scorta del requisito di qualificazione posseduto.
È, infine, noto che in relazione agli appalti di lavori, ai sensi del combinato disposto degli artt. 68 e 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, la partecipazione alla gara da parte dell’impresa associata in RTI possa avvenire solo a condizione del possesso, da parte sua, dei requisiti di qualificazione prescritti per la quota di prestazione che si è impegnato a realizzare.
Tale principio viene ribadito anche negli art. 2 e 30 dell’allegato II.12 al d.lgs. n. 36 del 2023.
Nella fattispecie di cui è causa si pone, così, il problema di valutare se lo scostamento minimo della qualificazione della ricorrente, pari ad euro 472,00, possa effettivamente giustificare la sua esclusione dalla gara.
Il Collegio ritiene che tale quesito debba essere fornita risposta positiva, alla luce delle coordinate interpretative elaborate dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza del 27 marzo 2019, n. 6, le quali erano state, sì, formulate in relazione alle disposizioni del precedente d.lgs. n. 50 del 2016, ma devono ritenersi valide anche nella vigenza dell’attuale Codice dei contratti pubblici, in quanto le nuove previsioni normative hanno riprodotto, in parte qua , le precedenti.
In questo senso si è già espressa la giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, che ha osservato come, stante la continuità della prescrizione del necessario possesso, da parte dell’impresa raggruppata, dei requisiti di qualificazione corrispondenti alla propria quota di esecuzione dei lavori, possano trovare conseguente applicazione anche nel nuovo regime i principi tracciati dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 6 del 2019, pronunciatasi sulla prescrizione dell’art. 92 del d.P.R. n. 207 del 2020 - il cui contenuto è stato riprodotto nell’art. 30 dell’allegato II.12 al Codice - che ha confermato l’orientamento giurisprudenziale per cui la mancanza del requisito di qualificazione, in misura corrispondente alla quota di lavori cui si era impegnata, in sede di presentazione dell’offerta, la singola impresa associata, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento ( cfr . TAR per il Molise, Sez. I, 9 maggio 2024, n. 144; TAR per il Lazio, Roma, Sez. IV Ter, 3 dicembre 2025, n. 21830).
Più in particolare, l’Adunanza Plenaria ha, in tale pronuncia, affermato che la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori cui si è impegnata, in sede di presentazione dell’offerta, la singola impresa associata è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, e questo anche laddove il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione integrale dei lavori, nonché laddove – come nel caso di specie – lo scostamento del requisito di qualificazione dalla quota di lavori sia minimo.
Ciò in quanto i requisiti di qualificazione attengono alle caratteristiche soggettive del concorrente che aspira all’aggiudicazione e consentono alla stazione appaltante di valutare la capacità imprenditoriale del concorrente a realizzare quella parte di lavoro (quota di esecuzione) che gli sarà poi eventualmente aggiudicata.
Deve essere, inoltre, assicurato il rispetto del principio della par condicio tra i concorrenti, che verrebbe compromesso se si consentisse alla stazione appaltante una valutazione ex post quando uno scostamento possa definirsi minimo e, dunque, non rilevante ai fini dell’esclusione.
Alla luce, dunque, dei principi sopra esposti, il possesso dei requisiti di qualificazione di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo, da parte della singola impresa raggruppata, in misura non inferiore alla quota di lavori alla cui esecuzione l’impresa stessa s’impegna, riveste una valenza di tipo “sostanziale”, qualificante la stessa domanda di partecipazione della singola impresa.
Di conseguenza, la mancanza di un siffatto requisito di qualificazione, da parte anche di una soltanto una delle imprese raggruppate, in misura corrispondente alla quota dei lavori cui la stessa si è impegnata ad eseguire in sede di presentazione dell’offerta, “ è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ” ( cfr . Ad. Plen. n. 6/2019 cit.).
Tali considerazioni portano a concludere per l’infondatezza della censura sollevata dalla ricorrente.
10. – Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere rigettato.
11. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Roma Capitale, quantificate in euro 1.500,00, oltre oneri e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO LI, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
AL UG, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL UG | TO LI |
IL SEGRETARIO