TAR Roma, sez. I, sentenza breve 31/01/2026, n. 1890
TAR
Sentenza breve 31 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30, comma 2, dell’Allegato II.12, nonché dell’art. 100, co. 4, d.lgs. n. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione del punto 6.2 del disciplinare di gara. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità. Violazione del giusto procedimento e del buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, irragionevolezza, illogicità.

    La stazione appaltante ha correttamente interpretato l'impegno della ricorrente, ritenendo che la percentuale indicata per la categoria OG1 dovesse essere rapportata all'importo totale dei lavori di tale categoria previsti nel lotto. Tale interpretazione è l'unica razionale, poiché altre letture porterebbero a importi complessivi o per singole lavorazioni che supererebbero l'importo totale del lotto o l'ammontare di ciascuna lavorazione, risultando illogiche. Di conseguenza, l'importo dei lavori OG1 che la mandataria si è impegnata a eseguire eccede la sua qualificazione SOA incrementata di un quinto.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e favor partecipationis – eccesso di potere per formalismo, difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti - Illegittimità dell’esclusione per scostamento SOA irrisorio.

    Il Collegio ritiene che lo scostamento minimo della qualificazione SOA, pari ad euro 472,00, giustifichi l'esclusione dalla gara. Tale principio è consolidato dalla giurisprudenza, anche a seguito della sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6/2019, la quale ha stabilito che la mancanza del requisito di qualificazione, anche in misura minima, in capo a una singola impresa associata, rispetto alla quota di lavori cui si è impegnata, è causa di esclusione dell'intero raggruppamento. Questo perché i requisiti di qualificazione attengono alle caratteristiche soggettive del concorrente e alla valutazione della sua capacità imprenditoriale per la quota di lavoro a lui affidata, e il rispetto del principio della par condicio tra i concorrenti impone un'applicazione rigorosa.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza breve 31/01/2026, n. 1890
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1890
    Data del deposito : 31 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo