Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 897
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha dimostrato la notifica della cartella presupposta in data certa e non contestata dal ricorrente.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa creditoria

    La Corte ha ritenuto infondato il ricorso nel merito, implicitamente rigettando la eccezione di prescrizione per la parte di competenza tributaria.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione

    La Corte dichiara la carenza di giurisdizione in quanto la pretesa vantata dall'INPS ha natura previdenziale e non tributaria, pertanto la competenza è del Giudice Ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 897
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 897
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo