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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 897/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7787/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Inps Direzione Subprovinciale Rossano - Via Acqua Di Vale N. 14 87067 Rossano CS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400006749000 REV ASSEGNI FAM 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400006749000 REV DIS AGRICOL 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400006749000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE, ad AGENZIA DELLE ENTRATE e a I.N.P.S.
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE – ricorso teso ad ottenere l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480202400006749000, emessa in relazione all'asserito omesso pagamento
- della cartella n. 03420220017694040000 (presuntivamente notificata in data 20.03.2023) relativa ad
IRPEF 2016,
- dell'avviso di addebito n. 33420230000315849000 (presuntivamente notificato il 20.03.2023) avente ad oggetto Revoca disoccupazione agricola per l'anno 2009.
A fondamento del ricorso, il Ricorrente_1 ha posto due motivi:
1. l'omessa notifica degli atti prodromici al preavviso di fermo amministrativo.
2. l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il difetto di giurisdizione per ciò che concerne la pretesa vantata dall'INPS e resistendo al ricorso sulla scorta della tesi della intervenuta notifica della cartella n. 03420220017694040000 il 20.03.2023 e della sua omessa impugnazione.
Si è costituito l'INPS invocando il difetto di giurisdizione per le pretese di sua competenza.
Anche Agenzia delle Entrate ha richiesto il rigetto del ricorso.
In data odierna, il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, appare necessario rilevare che si è a cospetto di preavviso di fermo amministrativo fondato sul mancato pagamento di somme dovute, in parte, a titolo di revoca disoccupazione agricola per l'anno
2009, prestazioni previdenziali.
Si deve allora ricordare che “la giurisdizione si ripartisce fra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato" (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 19 gennaio 2010 n. 679). E tanto determina, in parte qua, la carenza di giurisdizione dell'odierno giudice, cui è possibile rivolgersi per l'opposizione a preavviso di fermo solo in caso di pretesa avente natura tributaria.
A tanto deve limitarsi la valutazione e la decisione della Corte relativamente alle pretese relative alla revoca delle provvidenze in tema di disoccupazione agricola per l'anno 2009, prestazioni previdenziali.
Nel resto, il ricorso si profila infondato.
Agenzia delle Entrate Riscossione ha dato dimostrazione della notifica operata a mezzo posta, senza che tanto abbia formato oggetto di contestazione, della cartella presupposta n. 03420220017694040000 il 20 marzo 2023.
E tanto priva di pregio il ricorso per la parte rimessa alla cognizione del Giudice Tributario.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. VIII, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, così dispone:
1. dichiara la carenza di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria in relazione alla pretesa portata dell'avviso di addebito n. 33420230000315849000, con fissazione del termine di mesi tre per la riassunzione innanzi al G.O.;
2. rigetta nel resto il ricorso;
3. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di AGENZIA delle ENTRATE
RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE e a I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, che liquida per ciascuno in euro 193 per compenso professionale.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7787/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Inps Direzione Subprovinciale Rossano - Via Acqua Di Vale N. 14 87067 Rossano CS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400006749000 REV ASSEGNI FAM 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400006749000 REV DIS AGRICOL 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400006749000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE, ad AGENZIA DELLE ENTRATE e a I.N.P.S.
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE – ricorso teso ad ottenere l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480202400006749000, emessa in relazione all'asserito omesso pagamento
- della cartella n. 03420220017694040000 (presuntivamente notificata in data 20.03.2023) relativa ad
IRPEF 2016,
- dell'avviso di addebito n. 33420230000315849000 (presuntivamente notificato il 20.03.2023) avente ad oggetto Revoca disoccupazione agricola per l'anno 2009.
A fondamento del ricorso, il Ricorrente_1 ha posto due motivi:
1. l'omessa notifica degli atti prodromici al preavviso di fermo amministrativo.
2. l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il difetto di giurisdizione per ciò che concerne la pretesa vantata dall'INPS e resistendo al ricorso sulla scorta della tesi della intervenuta notifica della cartella n. 03420220017694040000 il 20.03.2023 e della sua omessa impugnazione.
Si è costituito l'INPS invocando il difetto di giurisdizione per le pretese di sua competenza.
Anche Agenzia delle Entrate ha richiesto il rigetto del ricorso.
In data odierna, il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, appare necessario rilevare che si è a cospetto di preavviso di fermo amministrativo fondato sul mancato pagamento di somme dovute, in parte, a titolo di revoca disoccupazione agricola per l'anno
2009, prestazioni previdenziali.
Si deve allora ricordare che “la giurisdizione si ripartisce fra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato" (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 19 gennaio 2010 n. 679). E tanto determina, in parte qua, la carenza di giurisdizione dell'odierno giudice, cui è possibile rivolgersi per l'opposizione a preavviso di fermo solo in caso di pretesa avente natura tributaria.
A tanto deve limitarsi la valutazione e la decisione della Corte relativamente alle pretese relative alla revoca delle provvidenze in tema di disoccupazione agricola per l'anno 2009, prestazioni previdenziali.
Nel resto, il ricorso si profila infondato.
Agenzia delle Entrate Riscossione ha dato dimostrazione della notifica operata a mezzo posta, senza che tanto abbia formato oggetto di contestazione, della cartella presupposta n. 03420220017694040000 il 20 marzo 2023.
E tanto priva di pregio il ricorso per la parte rimessa alla cognizione del Giudice Tributario.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. VIII, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, così dispone:
1. dichiara la carenza di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria in relazione alla pretesa portata dell'avviso di addebito n. 33420230000315849000, con fissazione del termine di mesi tre per la riassunzione innanzi al G.O.;
2. rigetta nel resto il ricorso;
3. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di AGENZIA delle ENTRATE
RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE e a I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, che liquida per ciascuno in euro 193 per compenso professionale.