Art. 01. (( (Proroga dello stato di emergenza). )) (( 1. All' articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 , e' prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto, intestata al Commissario straordinario, che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento della protezione civile. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , lo stato di emergenza di cui al presente comma puo' essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi" ))
"4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 , e' prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto, intestata al Commissario straordinario, che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento della protezione civile. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , lo stato di emergenza di cui al presente comma puo' essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi" ))