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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/10/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1542/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Leonardo Papaleo, ha pronunciato, quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1542 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024 ed avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 116/2023 del Giudice di Pace di San Giorgio La Molara (Bn), pubblicata in data 13.11.2023, vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Achille Cocco, presso il cui sudio elettivamente domicilia in
Casalbore (Bn), al corso Vittorio Emanuele III n. 31
APPELLANTE
E
, c.f. , c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore C.F._3
Faiello, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Buonalbergo (Bn), alla via Mario
Pellegrini n. 11
APPELLATI
NONCHÉ
c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo La Brocca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Benevento, al viale Mellusi n. 134
APPELLATA
E
c.f. Controparte_4 P.IVA_2
- Pagina 1 - APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni: come da note scritte depositate in vista dell'udienza figurata del 16.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, interponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 116/2023, con cui il Giudice di Pace di San Giorgio La Molara (Bn), a seguito di riunione di procedimenti, rigettava la domanda da egli avanzata, condannandolo, per contro, unitamente alla al risarcimento dei danni, quantificati in € Controparte_4
3.067,29, in favore di , occorsi a quest'ultimo a bordo della AT ND, tg. CP_2
DE416WH e di proprietà della coniuge , a seguito del sinistro verificatosi il Controparte_1 giorno 1.6.2018, alle ore 19:30 circa, nel comune di Buonalbergo, lungo la S.S. 90 bis, allorquando il , a bordo del motociclo KTM 125, tg. EG83860, non rispettava la Parte_1 precedenza, impattando contro la predetta ND.
A sostegno del gravame promosso l'appellante deduceva: la nullità della sentenza per violazione dell'art. 116 c.p.c., non essendo state correttamente valutate le prove, nonché per violazione dell'art. 115 c.p.c., essendo stati travisati i fatti ed essendovi un difetto di motivazione in merito alla mancata ammissione della c.t.u. e alla non condivisione delle conclusioni della c.t.p..
Per tali motivi chiedeva, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiararsi la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro e, per l'effetto, CP_2 condannare , in solido con al risarcimento dei danni in Controparte_1 Controparte_3 misura pari ad € 6.977,62.
Si costituivano in giudizio e , i quali contestavano l'appello, CP_2 Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Si costituiva, altresì, la instando per l'inammissibilità dell'appello, ai Controparte_3 sensi dell'art. 342 c.p.c., e, nel merito, per il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e diritto.
All'udienza dell'14.11.2024, il giudice dichiarava la contumacia della
[...]
e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava al 16.10.2025 per la Controparte_4 rimessione in decisione.
Il Tribunale osserva.
In via preliminare, va dichiarata la tempestività dell'appello, nonché la sua ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo l'atto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. S.U. n. 27119/2017).
- Pagina 2 - Nel merito, l'appellante chiede accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità di CP_2
, quale conducente dell'autovettura AT ND, tg. DE416WH, di proprietà della
[...] coniuge , nella causazione del sinistro che occupa. A detta dell'appellante, il Controparte_1 giorno 1.6.2018, alle ore 19:00 circa, il conducente del motociclo KTM 125, tg. EG83860,
, nel mentre percorreva la S.S. 90 bis, con direzione Buonalbergo- Parte_2
Casalbore, giunto alla Km 26+750, nell'accingersi a svoltare a sinistra per immettersi lungo la strada che porta a Casalbore, dopo aver impegnato l'incrocio, veniva impattato dalla AT
ND, tg. DE416WH, guidata dal , che, a causa dell'alta velocità, non si avvedeva CP_2 della presenza del motociclo.
Orbene, sul punto va rammentato che, sebbene entrambe le parti processuali che agiscono e resistono nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivati da uno scontro di veicoli, per superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro (art. 2054, co. 2, c.c.), siano onerate, non soltanto della prova della condotta dell'altro conducente violativa delle regole che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma altresì della prova (positiva) della propria condotta, che deve risultare conforme alle prescrizioni delle norme del Codice della Strada ed immune da colpa generica (cfr. Cass. n. 7057/2017), “l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art.
2054, comma 2, cod. civ., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e […] la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente, potendo pertanto la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti essere superata anche dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso (Cass. n. 9550/2009; Cass., 21228/2016; Cass., 21/05/2019, n. 13672)”
(Cass. n. 1785/2025).
Applicando le coordinate ermeneutiche tracciate, la sentenza di prime cure va confermata, essendo dimostrato - oltre, peraltro, all'assenza di profili di colpa generica e specifica in capo al - che la condotta del abbia rappresentato il fattore causale esclusivo CP_2 Parte_1 nell'eziologia dell'evento.
Invero, nel verbale redatto dai Carabinieri della stazione di Buonalbergo, intervenuti sul luogo del sinistro, è scritto che: “...in relazione a quanto emerso dai rilievi effettuati, entrambi i
- Pagina 3 - mezzi venivano ritrovati alla chilometrica 26+750, sulla carreggiata e nel senso delle corsie di marcia da loro percorse, quindi probabilmente il conducente del motociclo indicato alla lettera “B” percorreva la S.S. 90 bis, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (in quanto trovato positivo a cannabinoidi), a velocità sostenuta, con l'intento di svoltare a sinistra per poi proseguire per il Comune di Casalbore, collidendo lateralmente con il veicolo “A” che percorreva regolarmente il senso di marcia e, per evitare l'impatto con il motociclista, effettuava manovra brusca terminando la corsa sul muro di sostegno in cemento posto al margine destro della corsia. Mentre il motociclista dopo l'impatto terminava la corsa a circa
20 mt. rovinando al suolo”.
Quanto riportato nel suindicato verbale di sopralluogo è stato confermato da Persona_1
, appuntato scelto presso la stazione dei Carabinieri di Buonalbergo, il quale escusso
[...] all'udienza del 11.4.2023, ha dichiarato che: “confermo che dai rilievi effettuati è risultato che la FIAT ND targata DE416WM percorreva la propria corsia di marcia al momento del sinistro;
sul punto di impatto tra il motociclo e la vettura mi riporto a quanto indicato nel rapporto;
in ordine alla dinamica del sinistro mi riporto alla ricostruzione elaborata nel rapporto che è quella che appare più probabile;
confermo che al bivio per Casalbore della
S.S. 90 i veicoli che intendono svoltare in quella direzione devono arrestarsi per dare precedenza a destra, poiché non vi è uno spazio destinato alla svolta a sinistra;
confermo che il luogo ove avvenne l'incidente in direzione Foggia-Benevento è ubicato su un tratto in salita;
riconosco nelle foto che mi vengono esibite ed allegate alla produzione dell'avvocato
Faiello come ritraenti i veicoli coinvolti nel sinistro ed i luoghi teatro dell'evento”.
Ora, è noto come il verbale di accertamento, in quanto atto pubblico “fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cass. n. 9037/2019).
Nella fattispecie per cui è causa, il rapporto (versato in atti e ripercorso interamente dalla predetta testimonianza), sebbene intriso di valutazioni e accertamenti compiuti dai verbalizzanti, come tali sottratti alla pubblica fede, fornisce comunque indizi gravi, precisi e concordanti circa il fatto che il conducente del motociclo tg. EG83860, , Parte_2 peraltro sotto effetto di sostanze stupefacenti, in quanto risultato positivo ai cannabinoidi,
- Pagina 4 - abbia assunto nell'occasione una condotta di guida totalmente in spregio delle norme sulla circolazione stradale e che, come tale, sia stata causa esclusiva del sinistro.
Difatti, dalla documentazione fotografica presente nel verbale e dai punti d'urto tra i due veicoli (lato frontale del motociclo e portiera laterale sinistra dell'autovettura), si evince chiaramente che, al contrario di quanto sostenuto da parte appellante, non è la macchina ad aver investito il motociclo ma l'esatto contrario, non avendo il conducente dello stesso rispettato la dovuta precedenza prima di svoltare a sinistra.
Inoltre, l'evenienza che il motociclo viaggiasse ad una velocità sostenuta (fatto ignoto) può essere confermata anche dalla circostanza che il motociclista, dopo aver impattato la AT
ND, terminava la propria corsa a circa 20 metri, rovinando al suolo (fatto noto).
Da ultimo, non risulta alcuna prova o indizio dell'elevata velocità della AT ND (anzi, il teste , il quale si trovava a circa dieci metri di distanza, ha riferito, all'udienza del Tes_1
5.9.2023, che essa viaggiava a velocità consona), a nulla rilevando la circostanza che il conducente della stessa, a seguito dell'urto ricevuto, abbia perso il controllo dell'autovettura per poi arrestare la propria marcia in corrispondenza dell'incrocio lungo un muro laterale posizionato a destra della carreggiata, in quanto quest'ultima manovra è da considerarsi compatibile con una svolta di emergenza verso destra per provare ad evitare l'impatto.
Anche le testimonianze di , escusso all'udienza del 11.4.2023, e di Testimone_2 [...]
, escusso all'udienza del 5.9.2023, attendibili per precisione e assenza di Tes_3 contraddizioni (Cass. n. 1239/2019), hanno, poi, confermato la ricostruzione dello stato dei luoghi ove si è verificato l'incidente e la collocazione dei punti d'urto tra i veicoli coinvolti, effettuata dai Carabinieri di Buonalbergo.
In particolare, ha dichiarato: “ho visto l'impatto tra la AT ND ed una Testimone_2 motocicletta che si accingeva a svoltare per immettersi lungo la strada per Casalbore.
L'impatto si è verificato, più o meno, all'altezza del muro che delimita la carreggiata, anzi una ventina di metri prima, quasi al centro dell'incrocio tra le due strade”.
[...]
, invece, ha precisato che: “il giorno 1.6.2018, alle ore 19:00 circa, mi trovavo alla Tes_3 guida di un furgone proveniente da Casalbore e diretto a Benevento;
mi ero arrestato allo stop presente lungo la SS90 in attesa di immettermi sulla stessa;
ho visto una vettura di colore bianco se ben ricordo, credo di ricordare una AT ND, che transitava lungo la
SS90 bis in direzione Benevento;
ho visto una moto proveniente da direzione Benevento che percorreva la S.S. 90 bis;
ad un certo punto ho visto la vettura ND ed il motociclo scontrarsi ed il punto d'urto era posizionato al centro della carreggiata;
non so dire se uno
- Pagina 5 - dei due avesse iniziato la manovra di svolta;
ricordo che il motociclo si arrestò dopo l'urto sulla carreggiata e la panda arrestò la sua corsa contro un muretto laterale”.
Alla luce di tali elementi - che permettevano di dirimere la controversia senza, come chiesto dall'appellante, una ctu cinematica, non trattandosi certamente di causa che, per il suo contenuto, richiedeva un accertamento tecnico in tal senso - appare, pertanto, corretta la valutazione del giudice di prime cure che ha dichiarato la responsabilità esclusiva del
, quale conducente del motociclo targato EG83860, di proprietà di Parte_2
, colpevole di avere violato l'obbligo specifico di dare precedenza. Parte_1
In conclusione, quindi, la sentenza di prime cure va integralmente confermata e l'appello rigettato.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri, ratione temporis, di cui al d.m. n. 147/2022, senza fase istruttoria di gravame non espletata: il tutto ai valori minimi (scaglione € 5.201 ad € 26.000), stante il tenore delle difese svolte e la facilità e serialità delle questioni trattate.
Occorre, poi, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.05.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n.228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. RIGETTA l'appello;
2. CONDANNA a corrispondere, in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, le spese di lite, che liquida, in € 1.700,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso
[...] forfettario come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
3. CONDANNA a corrispondere, in favore di le Parte_1 Controparte_3 spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge;
4. DÀ atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
- Pagina 6 - Benevento, 20.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Leonardo Papaleo, ha pronunciato, quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1542 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024 ed avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 116/2023 del Giudice di Pace di San Giorgio La Molara (Bn), pubblicata in data 13.11.2023, vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Achille Cocco, presso il cui sudio elettivamente domicilia in
Casalbore (Bn), al corso Vittorio Emanuele III n. 31
APPELLANTE
E
, c.f. , c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore C.F._3
Faiello, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Buonalbergo (Bn), alla via Mario
Pellegrini n. 11
APPELLATI
NONCHÉ
c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo La Brocca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Benevento, al viale Mellusi n. 134
APPELLATA
E
c.f. Controparte_4 P.IVA_2
- Pagina 1 - APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni: come da note scritte depositate in vista dell'udienza figurata del 16.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, interponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 116/2023, con cui il Giudice di Pace di San Giorgio La Molara (Bn), a seguito di riunione di procedimenti, rigettava la domanda da egli avanzata, condannandolo, per contro, unitamente alla al risarcimento dei danni, quantificati in € Controparte_4
3.067,29, in favore di , occorsi a quest'ultimo a bordo della AT ND, tg. CP_2
DE416WH e di proprietà della coniuge , a seguito del sinistro verificatosi il Controparte_1 giorno 1.6.2018, alle ore 19:30 circa, nel comune di Buonalbergo, lungo la S.S. 90 bis, allorquando il , a bordo del motociclo KTM 125, tg. EG83860, non rispettava la Parte_1 precedenza, impattando contro la predetta ND.
A sostegno del gravame promosso l'appellante deduceva: la nullità della sentenza per violazione dell'art. 116 c.p.c., non essendo state correttamente valutate le prove, nonché per violazione dell'art. 115 c.p.c., essendo stati travisati i fatti ed essendovi un difetto di motivazione in merito alla mancata ammissione della c.t.u. e alla non condivisione delle conclusioni della c.t.p..
Per tali motivi chiedeva, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiararsi la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro e, per l'effetto, CP_2 condannare , in solido con al risarcimento dei danni in Controparte_1 Controparte_3 misura pari ad € 6.977,62.
Si costituivano in giudizio e , i quali contestavano l'appello, CP_2 Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Si costituiva, altresì, la instando per l'inammissibilità dell'appello, ai Controparte_3 sensi dell'art. 342 c.p.c., e, nel merito, per il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e diritto.
All'udienza dell'14.11.2024, il giudice dichiarava la contumacia della
[...]
e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava al 16.10.2025 per la Controparte_4 rimessione in decisione.
Il Tribunale osserva.
In via preliminare, va dichiarata la tempestività dell'appello, nonché la sua ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo l'atto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. S.U. n. 27119/2017).
- Pagina 2 - Nel merito, l'appellante chiede accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità di CP_2
, quale conducente dell'autovettura AT ND, tg. DE416WH, di proprietà della
[...] coniuge , nella causazione del sinistro che occupa. A detta dell'appellante, il Controparte_1 giorno 1.6.2018, alle ore 19:00 circa, il conducente del motociclo KTM 125, tg. EG83860,
, nel mentre percorreva la S.S. 90 bis, con direzione Buonalbergo- Parte_2
Casalbore, giunto alla Km 26+750, nell'accingersi a svoltare a sinistra per immettersi lungo la strada che porta a Casalbore, dopo aver impegnato l'incrocio, veniva impattato dalla AT
ND, tg. DE416WH, guidata dal , che, a causa dell'alta velocità, non si avvedeva CP_2 della presenza del motociclo.
Orbene, sul punto va rammentato che, sebbene entrambe le parti processuali che agiscono e resistono nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivati da uno scontro di veicoli, per superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro (art. 2054, co. 2, c.c.), siano onerate, non soltanto della prova della condotta dell'altro conducente violativa delle regole che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma altresì della prova (positiva) della propria condotta, che deve risultare conforme alle prescrizioni delle norme del Codice della Strada ed immune da colpa generica (cfr. Cass. n. 7057/2017), “l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art.
2054, comma 2, cod. civ., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e […] la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente, potendo pertanto la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti essere superata anche dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso (Cass. n. 9550/2009; Cass., 21228/2016; Cass., 21/05/2019, n. 13672)”
(Cass. n. 1785/2025).
Applicando le coordinate ermeneutiche tracciate, la sentenza di prime cure va confermata, essendo dimostrato - oltre, peraltro, all'assenza di profili di colpa generica e specifica in capo al - che la condotta del abbia rappresentato il fattore causale esclusivo CP_2 Parte_1 nell'eziologia dell'evento.
Invero, nel verbale redatto dai Carabinieri della stazione di Buonalbergo, intervenuti sul luogo del sinistro, è scritto che: “...in relazione a quanto emerso dai rilievi effettuati, entrambi i
- Pagina 3 - mezzi venivano ritrovati alla chilometrica 26+750, sulla carreggiata e nel senso delle corsie di marcia da loro percorse, quindi probabilmente il conducente del motociclo indicato alla lettera “B” percorreva la S.S. 90 bis, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (in quanto trovato positivo a cannabinoidi), a velocità sostenuta, con l'intento di svoltare a sinistra per poi proseguire per il Comune di Casalbore, collidendo lateralmente con il veicolo “A” che percorreva regolarmente il senso di marcia e, per evitare l'impatto con il motociclista, effettuava manovra brusca terminando la corsa sul muro di sostegno in cemento posto al margine destro della corsia. Mentre il motociclista dopo l'impatto terminava la corsa a circa
20 mt. rovinando al suolo”.
Quanto riportato nel suindicato verbale di sopralluogo è stato confermato da Persona_1
, appuntato scelto presso la stazione dei Carabinieri di Buonalbergo, il quale escusso
[...] all'udienza del 11.4.2023, ha dichiarato che: “confermo che dai rilievi effettuati è risultato che la FIAT ND targata DE416WM percorreva la propria corsia di marcia al momento del sinistro;
sul punto di impatto tra il motociclo e la vettura mi riporto a quanto indicato nel rapporto;
in ordine alla dinamica del sinistro mi riporto alla ricostruzione elaborata nel rapporto che è quella che appare più probabile;
confermo che al bivio per Casalbore della
S.S. 90 i veicoli che intendono svoltare in quella direzione devono arrestarsi per dare precedenza a destra, poiché non vi è uno spazio destinato alla svolta a sinistra;
confermo che il luogo ove avvenne l'incidente in direzione Foggia-Benevento è ubicato su un tratto in salita;
riconosco nelle foto che mi vengono esibite ed allegate alla produzione dell'avvocato
Faiello come ritraenti i veicoli coinvolti nel sinistro ed i luoghi teatro dell'evento”.
Ora, è noto come il verbale di accertamento, in quanto atto pubblico “fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cass. n. 9037/2019).
Nella fattispecie per cui è causa, il rapporto (versato in atti e ripercorso interamente dalla predetta testimonianza), sebbene intriso di valutazioni e accertamenti compiuti dai verbalizzanti, come tali sottratti alla pubblica fede, fornisce comunque indizi gravi, precisi e concordanti circa il fatto che il conducente del motociclo tg. EG83860, , Parte_2 peraltro sotto effetto di sostanze stupefacenti, in quanto risultato positivo ai cannabinoidi,
- Pagina 4 - abbia assunto nell'occasione una condotta di guida totalmente in spregio delle norme sulla circolazione stradale e che, come tale, sia stata causa esclusiva del sinistro.
Difatti, dalla documentazione fotografica presente nel verbale e dai punti d'urto tra i due veicoli (lato frontale del motociclo e portiera laterale sinistra dell'autovettura), si evince chiaramente che, al contrario di quanto sostenuto da parte appellante, non è la macchina ad aver investito il motociclo ma l'esatto contrario, non avendo il conducente dello stesso rispettato la dovuta precedenza prima di svoltare a sinistra.
Inoltre, l'evenienza che il motociclo viaggiasse ad una velocità sostenuta (fatto ignoto) può essere confermata anche dalla circostanza che il motociclista, dopo aver impattato la AT
ND, terminava la propria corsa a circa 20 metri, rovinando al suolo (fatto noto).
Da ultimo, non risulta alcuna prova o indizio dell'elevata velocità della AT ND (anzi, il teste , il quale si trovava a circa dieci metri di distanza, ha riferito, all'udienza del Tes_1
5.9.2023, che essa viaggiava a velocità consona), a nulla rilevando la circostanza che il conducente della stessa, a seguito dell'urto ricevuto, abbia perso il controllo dell'autovettura per poi arrestare la propria marcia in corrispondenza dell'incrocio lungo un muro laterale posizionato a destra della carreggiata, in quanto quest'ultima manovra è da considerarsi compatibile con una svolta di emergenza verso destra per provare ad evitare l'impatto.
Anche le testimonianze di , escusso all'udienza del 11.4.2023, e di Testimone_2 [...]
, escusso all'udienza del 5.9.2023, attendibili per precisione e assenza di Tes_3 contraddizioni (Cass. n. 1239/2019), hanno, poi, confermato la ricostruzione dello stato dei luoghi ove si è verificato l'incidente e la collocazione dei punti d'urto tra i veicoli coinvolti, effettuata dai Carabinieri di Buonalbergo.
In particolare, ha dichiarato: “ho visto l'impatto tra la AT ND ed una Testimone_2 motocicletta che si accingeva a svoltare per immettersi lungo la strada per Casalbore.
L'impatto si è verificato, più o meno, all'altezza del muro che delimita la carreggiata, anzi una ventina di metri prima, quasi al centro dell'incrocio tra le due strade”.
[...]
, invece, ha precisato che: “il giorno 1.6.2018, alle ore 19:00 circa, mi trovavo alla Tes_3 guida di un furgone proveniente da Casalbore e diretto a Benevento;
mi ero arrestato allo stop presente lungo la SS90 in attesa di immettermi sulla stessa;
ho visto una vettura di colore bianco se ben ricordo, credo di ricordare una AT ND, che transitava lungo la
SS90 bis in direzione Benevento;
ho visto una moto proveniente da direzione Benevento che percorreva la S.S. 90 bis;
ad un certo punto ho visto la vettura ND ed il motociclo scontrarsi ed il punto d'urto era posizionato al centro della carreggiata;
non so dire se uno
- Pagina 5 - dei due avesse iniziato la manovra di svolta;
ricordo che il motociclo si arrestò dopo l'urto sulla carreggiata e la panda arrestò la sua corsa contro un muretto laterale”.
Alla luce di tali elementi - che permettevano di dirimere la controversia senza, come chiesto dall'appellante, una ctu cinematica, non trattandosi certamente di causa che, per il suo contenuto, richiedeva un accertamento tecnico in tal senso - appare, pertanto, corretta la valutazione del giudice di prime cure che ha dichiarato la responsabilità esclusiva del
, quale conducente del motociclo targato EG83860, di proprietà di Parte_2
, colpevole di avere violato l'obbligo specifico di dare precedenza. Parte_1
In conclusione, quindi, la sentenza di prime cure va integralmente confermata e l'appello rigettato.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri, ratione temporis, di cui al d.m. n. 147/2022, senza fase istruttoria di gravame non espletata: il tutto ai valori minimi (scaglione € 5.201 ad € 26.000), stante il tenore delle difese svolte e la facilità e serialità delle questioni trattate.
Occorre, poi, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.05.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n.228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. RIGETTA l'appello;
2. CONDANNA a corrispondere, in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, le spese di lite, che liquida, in € 1.700,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso
[...] forfettario come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
3. CONDANNA a corrispondere, in favore di le Parte_1 Controparte_3 spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge;
4. DÀ atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
- Pagina 6 - Benevento, 20.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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