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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/11/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 697/2022 R.A.C.L. promossa da
, nato a Cagliari il 30 gennaio 1964, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Francesca Aramu che, unitamente e disgiuntamente con l'avv. Roberto
RT e con l'avv. Angelo Di Lorenzo, lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
, in persona del in carica, Controparte_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore,
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore,
tutti elettivamente rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati, resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17 marzo 2022, ha adito il Tribunale di Cagliari Parte_1 al fine di impugnare il provvedimento di sospensione n. 10/2022 adottato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale n. 2 di Sinnai in data 3 gennaio 2022, con il quale è stata disposta la sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa in conseguenza dell'accertato inadempimento dell'obbligo vaccinale.
Il ricorrente, premesso di essere un docente in servizio in forza di contratto a tempo indeterminato, ha esposto:
- di aver ricevuto, in data 16 dicembre 2021, la nota prot. n. 16583 con la quale il Dirigente
Scolastico lo ha invitato a comunicare, entro il termine di cinque giorni, l'avvenuta pagina 1 di 11 somministrazione del vaccino contro il virus SARS-CoV-2, ovvero l'avvenuta guarigione o, in alternativa, la prenotazione per la somministrazione della prima dose di vaccino, ai sensi di quanto disposto dall'art.
4-ter del D.L. n. 44/2021, con avviso che la mancata presentazione tempestiva di una delle suddette attestazioni avrebbe comportato l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, con conseguente immediata sospensione dal diritto a svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro e senza corresponsione della retribuzione o di altro compenso o emolumento, comunque denominati;
- di aver inviato al Dirigente Scolastico, tramite e-mail, copia della prenotazione dell'appuntamento per la vaccinazione per il giorno 29 dicembre 2021, corredata dalla comunicazione con la quale ha rappresentato la necessità di effettuare ulteriori accertamenti medici diagnostici, in relazione ai quali aveva richiesto all'Autorità sanitaria l'ostensione della necessaria ricetta medica di prescrizione della vaccinazione;
- di aver ricevuto la nota prot. n. 16727 del 20 dicembre 2021, con la quale il Dirigente, preso atto della fissazione dell'appuntamento, lo ha invitato a trasmettere la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale non oltre tre giorni dalla somministrazione;
- di essersi recato all'hub vaccinale il giorno 19 dicembre 2021, accompagnato da persona di propria fiducia, per ricevere la somministrazione del vaccino contro il virus SARS-CoV-2;
- che il medico somministratore, dopo aver effettuato l'anamnesi prevista, ha chiesto di sottoscrivere il modulo di consenso informato prima di procedere con la vaccinazione;
- di aver più volte fatto presente al medico la propria intenzione di effettuare la vaccinazione, in quanto obbligato dalla legge e perché necessaria per il lavoro, precisando tuttavia che, proprio perché obbligato, non intendeva firmare il modulo di consenso;
- che, a causa del rifiuto e nonostante le proprie insistenze, il medico somministrante ha interrotto la procedura e, dopo aver strappato il modulo, lo ha invitato a lasciare l'area;
- di aver informato il Dirigente Scolastico di quanto accaduto con comunicazione inviata il giorno seguente e di averlo diffidato dal procedere alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, in quanto la mancata vaccinazione era dipesa (trapassato prossimo) dalla condotta illecita del medico vaccinatore;
- che il Dirigente Scolastico, con provvedimento del 3 gennaio 2022, n. prot. 10/2022, ha notificato la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per violazione dell'obbligo di cui all'art.
4-ter, lett. a), del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni nella L. n. 76/2021, come novellato dal D.L. n. 172/2021.
pagina 2 di 11 Secondo parte ricorrente, la normativa introdotta in materia di vaccinazioni anti-Covid non ha previsto alcun obbligo ulteriore rispetto a quello di sottoporsi al trattamento sanitario.
Egli ha sostenuto che, poiché ai sensi di legge non era tenuto a sottoscrivere il modulo di consenso informato, l'interruzione della procedura vaccinale è stata causata dalla decisione, a suo dire illegittima, del medico somministratore, il quale avrebbe arbitrariamente preteso un adempimento ulteriore non previsto dall'ordinamento, e non dalla sua volontà.
Secondo il ricorrente, da ciò discenderebbe che anche il provvedimento di sospensione adottato dal Dirigente Scolastico risulta illegittimo, in quanto quest'ultimo non avrebbe tenuto conto del fatto che, nonostante la volontà del ricorrente di adempiere all'obbligo di legge, la mancata vaccinazione era stata determinata dalla condotta colpevole di un soggetto terzo, estraneo alla sua sfera di controllo.
Per tali ragioni, ha chiesto, in via cautelare, la provvisoria sospensione Parte_1 dell'efficacia del provvedimento n. 10/2022 del 3 gennaio 2022, la reintegrazione nel posto di lavoro e il ripristino della retribuzione, con la restituzione delle somme non corrisposte a decorrere dalla data della sospensione.
In via subordinata, egli ha domandato la reintegrazione con adibizione a mansioni diverse, con diritto alla relativa retribuzione;
e, in ulteriore subordine, ha richiesto la condanna delle parti convenute alla corresponsione di un assegno alimentare nella misura di legge per l'intera durata del periodo di sospensione.
Nel merito, parte ricorrente ha chiesto di revocare e/o dichiarare nullo, illegittimo, inefficace o, comunque, annullare il decreto di sospensione del 3 gennaio 2022, n. prot. 10/2022, e di ordinare la immediata reintegra nel posto di lavoro, con ripristino e restituzione della retribuzione fin dal momento della sospensione.
Per l'effetto, egli ha domandato di condannare i resistenti, in solido tra loro, al pagamento di tutte le retribuzioni non corrisposte dal giorno dell'avvenuta sospensione fino a quello dell'effettiva reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero nella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia.
In via subordinata, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla riammissione in servizio con l'adozione di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente, ovvero, in alternativa, lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità telelavoro
(D.I.D. o D.a.D.), o, ancora, l'adibizione a mansioni diverse a parità di trattamento economico.
In via ulteriormente subordinata, egli ha chiesto di condannare i convenuti al versamento in suo favore della quota alimentare della retribuzione, pari al 50% della somma media mensile pagina 3 di 11 percepita fino alla data della sanzione, a decorrere dal giorno dell'avvenuta sospensione e sino all'effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia.
1.1. All'udienza del 13 maggio 2022, il Giudice, accertata la nullità della notificazione dell'istanza cautelare, ha invitato il ricorrente a dichiarare se intendesse rinunciare all'azione cautelare, tenuto conto dell'intervenuta reintegrazione in servizio conseguente alle modifiche normative introdotte con il D.L. 24 marzo 2022, n. 24.
Il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare all'azione cautelare;
pertanto, il Giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla domanda cautelare, senza statuire sulle spese di lite, in quanto la parte resistente non si era costituita.
1.2. Il , l' e Controparte_1 Controparte_3
l'Istituto Comprensivo Statale n. 2 di Sinnai si sono costituiti in giudizio con memoria depositata in data 19 gennaio 2023, resistendo al ricorso mediante articolate difese.
Le parti convenute hanno preliminarmente rappresentato che, a seguito e per effetto delle modifiche normative introdotte con il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, a decorrere dal 1° aprile 2022 era cessata la sospensione disposta nei confronti del ricorrente;
che, dal 2 maggio 2022, egli era stato assegnato a compiti di supporto all'istruzione scolastica;
e che, a far data dal 16 giugno 2022, aveva ripreso il servizio ordinario in qualità di docente.
Nel merito, le amministrazioni resistenti hanno sostenuto la piena legittimità del provvedimento impugnato, evidenziando come il Dirigente Scolastico avesse agito in conformità alla disciplina vigente all'epoca dei fatti. In particolare, hanno rilevato che l'art. 4-ter del D.L. n. 44/2021 non lasciava alcun margine di discrezionalità all'amministrazione datrice di lavoro, la quale, accertato l'inadempimento degli obblighi di cui al comma 2 del medesimo articolo, ovvero l'insussistenza dei presupposti esimenti previsti dal comma 1 dello stesso articolo, era tenuta ad adottare il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa, senza possibilità di ricollocamento, istituto non ancora previsto, a quel tempo, per il personale scolastico.
Le resistenti hanno altresì osservato che la sottoscrizione del modulo di consenso informato non risultava incompatibile con l'obbligo vaccinale e che, anzi, la relativa richiesta costituiva parte integrante dell'adempimento, trattandosi di atto volontario mediante il quale il soggetto attestava di aver ricevuto dall'autorità sanitaria l'informativa prescritta e di aver comunicato al medico vaccinatore eventuali terapie o patologie in corso.
Con riferimento alla richiesta di corresponsione dell'assegno alimentare, le convenute hanno evidenziato che è lo stesso comma 3 dell'art. 4-ter del D.L. n. 44/2021 a stabilire espressamente pagina 4 di 11 che, durante il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altri compensi o emolumenti, comunque denominati. Hanno aggiunto che la sospensione non ha natura sanzionatoria, e pertanto non può essere equiparata a un provvedimento disciplinare tale da legittimare l'attribuzione del beneficio richiesto.
Le parti resistenti hanno quindi concluso chiedendo il rigetto integrale del ricorso avversario.
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2.1. L'art.
4-ter del D.L. n. 44/2021, convertito nella L. n. 76/2021 e successivamente modificato dal D.L. n. 172/2021, ha introdotto l'obbligo vaccinale per il personale della scuola a decorrere dal 15 dicembre 2021, configurandolo quale requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte di tutte le categorie di soggetti individuati nel medesimo decreto, tra cui i docenti.
Il controllo sul rispetto dell'obbligo vaccinale è stato demandato, per il settore scolastico, ai dirigenti scolastici (art.
4-ter, comma 2).
Il successivo comma 3 dello stesso articolo dispone che:
“I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
In caso di mancata presentazione della documentazione i cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza pagina 5 di 11 conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.”
Alla luce di tale quadro normativo, il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità del provvedimento datoriale di sospensione dall'attività lavorativa, ritenendo che, nel proprio caso, la mancata somministrazione del vaccino alla data prevista (19 dicembre 2021) non fosse dipesa da sua condotta, ma esclusivamente da quella del medico vaccinatore, il quale avrebbe arbitrariamente rifiutato di procedere alla somministrazione in ragione del mancato rilascio del consenso informato.
Secondo il ricorrente, l'imposizione legislativa dell'obbligo vaccinale escludeva la possibilità di prestare un consenso libero e consapevole, ai sensi della L. n. 219/2017, e, di conseguenza, il medico avrebbe dovuto procedere comunque alla vaccinazione anche in assenza della sottoscrizione del modulo di consenso. Egli ha inoltre sostenuto che la legge lo obbligava unicamente a presentarsi presso l'hub vaccinale per ricevere il vaccino, non anche a firmare il modulo del consenso, ritenuto superfluo in ragione dell'obbligatorietà del trattamento. Pertanto, la mancata vaccinazione sarebbe stata imputabile a una condotta illecita del medico vaccinatore e non a un proprio inadempimento.
Tale argomentazione non può essere condivisa alla luce del dettato letterale dell'art. 4-ter del
D.L. n. 44/2021, il quale non conferisce al dirigente scolastico alcun potere discrezionale in merito alla valutazione delle ragioni giustificative dell'omissione vaccinale.
La norma, infatti, impone al dirigente esclusivamente di accertare l'avvenuto adempimento dell'obbligo vaccinale mediante la verifica della documentazione che il docente è tenuto a trasmettere, la quale deve comprovare l'effettuazione del vaccino, l'attestazione dell'omissione o del differimento ai sensi dell'art. 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo di cui al comma 1.
In caso di mancata produzione della certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione, il dirigente
è tenuto ad accertare l'inadempimento e a disporre la sospensione, senza poter valutare le cause dell'omissione, comprese eventuali condotte di terzi, poiché tali facoltà non gli sono attribuite dalla legge.
pagina 6 di 11 La legittimità di tale disciplina è stata scrutinata dalla Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 15/2023, ha statuito che:
“All'inosservanza dell'obbligo vaccinale, la legge impositiva dello stesso attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative che comportassero, in qualsiasi altra forma e in considerazione delle necessità dell'ambiente di cura, il rischio di diffusione del contagio da
SARS-CoV-2 […] In tal senso, la sospensione del lavoratore non vaccinato, prevista dalla disposizione censurata, è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile e dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro […] la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo.
Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto […]”
Il provvedimento adottato dal dirigente nel caso di specie deve, pertanto, ritenersi legittimo perché conforme al dettato normativo.
2.2. Anche l'ulteriore argomento, secondo il quale la previsione di un obbligo di vaccinazione escluderebbe la necessità di sottoscrivere il modulo di consenso informato, deve essere disatteso.
L'obbligo gravante in capo al medico di acquisire il consenso informato del paziente prima dell'esecuzione di qualsiasi trattamento sanitario è posto a tutela dei fondamentali diritti della persona all'autodeterminazione e alla salute (ex artt. 2, 13 e 32 Cost.) ed è autonomo rispetto all'obbligo di diligenza nell'esecuzione della prestazione sanitaria, in quanto tale (tanto che la sua violazione comporta l'insorgere di responsabilità in capo al sanitario a prescindere dal fatto che il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno). pagina 7 di 11 L'art. 1 della L. n. 219/2017 stabilisce infatti che:
“La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”.
Dunque, è regola generale che ogni trattamento sanitario debba essere preceduto e non possa essere eseguito senza la previa acquisizione del consenso informato del paziente, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge.
Orbene, è agevole constatare che le norme che hanno introdotto l'obbligo vaccinale per i docenti non hanno espressamente derogato all'obbligo generale di cui all'art. 1 della legge n. 219/2017.
Anche tale scelta normativa è stata oggetto di sindacato da parte della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 14/2023, ha statuito che:
“16.1.– Il consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, trova fondamento nell'autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 219 del 2017, «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge». Più precisamente, il consenso del paziente deve essere libero e consapevole, preceduto da informazioni complete, aggiornate e comprensibili relative a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, possibili alternative e conseguenze dell'eventuale rifiuto al trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.
Orbene – premessa la rilevanza della raccolta del consenso anche ai fini di un'adeguata emersione dei dati essenziali per una completa e corretta anamnesi pre-vaccinale, destinata, tra
l'altro, come sopra ricordato, a valutare l'eleggibilità del soggetto interessato alla vaccinazione – la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1 dell'art. 1 della citata legge n. 219 del 2017. L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge.
Qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è pagina 8 di 11 rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”.
Nel caso di specie, si deve osservare che il ricorrente si è determinato spontaneamente a prenotare l'appuntamento per ricevere la vaccinazione e si è recato presso l'hub nel giorno previsto.
Il medico vaccinatore non era tenuto a conoscere le motivazioni sottese alla scelta di sottoporsi al trattamento sanitario.
Tali ragioni rientrano nella sfera privata di autodeterminazione del singolo cittadino, che può scegliere di vaccinarsi anche solo per evitare la sospensione dal lavoro, ovvero di non farlo in base alle proprie convinzioni personali.
In ogni caso, esse non incidono sul dovere informativo del medico, il quale, prima di procedere, deve acquisire il consenso mediante la sottoscrizione del modulo informato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'obbligo vaccinale non implica l'esecuzione coattiva del trattamento in assenza del consenso, essendo sempre salva la possibilità di rifiutarlo, pur con le conseguenze previste dal D.L. n. 44/2021.
Per tali motivi, la decisione del medico di non procedere alla somministrazione del vaccino in assenza del consenso informato deve ritenersi corretta e conforme ai principi costituzionali, in quanto rispettosa del diritto inviolabile all'autodeterminazione nelle scelte che riguardano la salute della persona.
2.3. Deve infine essere esaminata la doglianza formulata dal ricorrente con riferimento al mancato riconoscimento dell'assegno alimentare quale misura idonea ad attenuare gli effetti della sospensione dal servizio e dalla retribuzione derivante dall'inadempimento dell'obbligo vaccinale.
Anche su tale profilo è intervenuta la Corte Costituzionale, nella già richiamata sentenza n. 15 del 2023, escludendo che la scelta legislativa possa ritenersi costituzionalmente illegittima.
La Corte ha osservato:
“In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione pagina 9 di 11 lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta”.
La stessa pronuncia ha evidenziato che l'interpretazione adottata dai giudici rimettenti, volta ad affermare il diritto all'assegno alimentare anche nei casi di sospensione per mancata vaccinazione, muove da una lettura delle norme censurate che valorizza “la portata onnicomprensiva del riferimento testuale a ogni emolumento”.
Tuttavia, secondo la Consulta, tale lettura non può condurre ad affermare l'illegittimità costituzionale della norma, anche quando venga operato un raffronto con situazioni differenti, come quelle previste per i lavoratori sospesi dal servizio in seguito all'instaurazione di procedimenti penali o disciplinari.
In proposito, la Corte ha infatti chiarito:
“La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico […]. Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”.
E ancora: “Anche muovendo da tale premessa interpretativa, tuttavia, rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia”.
Infine, la Consulta ha ritenuto del tutto coerente con i principi costituzionali il fatto che l'assegno alimentare non sia dovuto quando l'astensione dal lavoro derivi da una scelta del lavoratore:
“Posto cioè che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando
pagina 10 di 11 l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando
l'evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d'opera”.
Per i motivi sopra esposti, il ricorso non può, dunque, trovare accoglimento.
3. Le spese seguono la soccombenza per cui, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore della parte resistente delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto delle tabelle di riferimento per i procedimenti di lavoro, cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.695,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 3 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 697/2022 R.A.C.L. promossa da
, nato a Cagliari il 30 gennaio 1964, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Francesca Aramu che, unitamente e disgiuntamente con l'avv. Roberto
RT e con l'avv. Angelo Di Lorenzo, lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
, in persona del in carica, Controparte_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore,
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore,
tutti elettivamente rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati, resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17 marzo 2022, ha adito il Tribunale di Cagliari Parte_1 al fine di impugnare il provvedimento di sospensione n. 10/2022 adottato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale n. 2 di Sinnai in data 3 gennaio 2022, con il quale è stata disposta la sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa in conseguenza dell'accertato inadempimento dell'obbligo vaccinale.
Il ricorrente, premesso di essere un docente in servizio in forza di contratto a tempo indeterminato, ha esposto:
- di aver ricevuto, in data 16 dicembre 2021, la nota prot. n. 16583 con la quale il Dirigente
Scolastico lo ha invitato a comunicare, entro il termine di cinque giorni, l'avvenuta pagina 1 di 11 somministrazione del vaccino contro il virus SARS-CoV-2, ovvero l'avvenuta guarigione o, in alternativa, la prenotazione per la somministrazione della prima dose di vaccino, ai sensi di quanto disposto dall'art.
4-ter del D.L. n. 44/2021, con avviso che la mancata presentazione tempestiva di una delle suddette attestazioni avrebbe comportato l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, con conseguente immediata sospensione dal diritto a svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro e senza corresponsione della retribuzione o di altro compenso o emolumento, comunque denominati;
- di aver inviato al Dirigente Scolastico, tramite e-mail, copia della prenotazione dell'appuntamento per la vaccinazione per il giorno 29 dicembre 2021, corredata dalla comunicazione con la quale ha rappresentato la necessità di effettuare ulteriori accertamenti medici diagnostici, in relazione ai quali aveva richiesto all'Autorità sanitaria l'ostensione della necessaria ricetta medica di prescrizione della vaccinazione;
- di aver ricevuto la nota prot. n. 16727 del 20 dicembre 2021, con la quale il Dirigente, preso atto della fissazione dell'appuntamento, lo ha invitato a trasmettere la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale non oltre tre giorni dalla somministrazione;
- di essersi recato all'hub vaccinale il giorno 19 dicembre 2021, accompagnato da persona di propria fiducia, per ricevere la somministrazione del vaccino contro il virus SARS-CoV-2;
- che il medico somministratore, dopo aver effettuato l'anamnesi prevista, ha chiesto di sottoscrivere il modulo di consenso informato prima di procedere con la vaccinazione;
- di aver più volte fatto presente al medico la propria intenzione di effettuare la vaccinazione, in quanto obbligato dalla legge e perché necessaria per il lavoro, precisando tuttavia che, proprio perché obbligato, non intendeva firmare il modulo di consenso;
- che, a causa del rifiuto e nonostante le proprie insistenze, il medico somministrante ha interrotto la procedura e, dopo aver strappato il modulo, lo ha invitato a lasciare l'area;
- di aver informato il Dirigente Scolastico di quanto accaduto con comunicazione inviata il giorno seguente e di averlo diffidato dal procedere alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, in quanto la mancata vaccinazione era dipesa (trapassato prossimo) dalla condotta illecita del medico vaccinatore;
- che il Dirigente Scolastico, con provvedimento del 3 gennaio 2022, n. prot. 10/2022, ha notificato la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per violazione dell'obbligo di cui all'art.
4-ter, lett. a), del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni nella L. n. 76/2021, come novellato dal D.L. n. 172/2021.
pagina 2 di 11 Secondo parte ricorrente, la normativa introdotta in materia di vaccinazioni anti-Covid non ha previsto alcun obbligo ulteriore rispetto a quello di sottoporsi al trattamento sanitario.
Egli ha sostenuto che, poiché ai sensi di legge non era tenuto a sottoscrivere il modulo di consenso informato, l'interruzione della procedura vaccinale è stata causata dalla decisione, a suo dire illegittima, del medico somministratore, il quale avrebbe arbitrariamente preteso un adempimento ulteriore non previsto dall'ordinamento, e non dalla sua volontà.
Secondo il ricorrente, da ciò discenderebbe che anche il provvedimento di sospensione adottato dal Dirigente Scolastico risulta illegittimo, in quanto quest'ultimo non avrebbe tenuto conto del fatto che, nonostante la volontà del ricorrente di adempiere all'obbligo di legge, la mancata vaccinazione era stata determinata dalla condotta colpevole di un soggetto terzo, estraneo alla sua sfera di controllo.
Per tali ragioni, ha chiesto, in via cautelare, la provvisoria sospensione Parte_1 dell'efficacia del provvedimento n. 10/2022 del 3 gennaio 2022, la reintegrazione nel posto di lavoro e il ripristino della retribuzione, con la restituzione delle somme non corrisposte a decorrere dalla data della sospensione.
In via subordinata, egli ha domandato la reintegrazione con adibizione a mansioni diverse, con diritto alla relativa retribuzione;
e, in ulteriore subordine, ha richiesto la condanna delle parti convenute alla corresponsione di un assegno alimentare nella misura di legge per l'intera durata del periodo di sospensione.
Nel merito, parte ricorrente ha chiesto di revocare e/o dichiarare nullo, illegittimo, inefficace o, comunque, annullare il decreto di sospensione del 3 gennaio 2022, n. prot. 10/2022, e di ordinare la immediata reintegra nel posto di lavoro, con ripristino e restituzione della retribuzione fin dal momento della sospensione.
Per l'effetto, egli ha domandato di condannare i resistenti, in solido tra loro, al pagamento di tutte le retribuzioni non corrisposte dal giorno dell'avvenuta sospensione fino a quello dell'effettiva reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero nella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia.
In via subordinata, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla riammissione in servizio con l'adozione di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente, ovvero, in alternativa, lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità telelavoro
(D.I.D. o D.a.D.), o, ancora, l'adibizione a mansioni diverse a parità di trattamento economico.
In via ulteriormente subordinata, egli ha chiesto di condannare i convenuti al versamento in suo favore della quota alimentare della retribuzione, pari al 50% della somma media mensile pagina 3 di 11 percepita fino alla data della sanzione, a decorrere dal giorno dell'avvenuta sospensione e sino all'effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia.
1.1. All'udienza del 13 maggio 2022, il Giudice, accertata la nullità della notificazione dell'istanza cautelare, ha invitato il ricorrente a dichiarare se intendesse rinunciare all'azione cautelare, tenuto conto dell'intervenuta reintegrazione in servizio conseguente alle modifiche normative introdotte con il D.L. 24 marzo 2022, n. 24.
Il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare all'azione cautelare;
pertanto, il Giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla domanda cautelare, senza statuire sulle spese di lite, in quanto la parte resistente non si era costituita.
1.2. Il , l' e Controparte_1 Controparte_3
l'Istituto Comprensivo Statale n. 2 di Sinnai si sono costituiti in giudizio con memoria depositata in data 19 gennaio 2023, resistendo al ricorso mediante articolate difese.
Le parti convenute hanno preliminarmente rappresentato che, a seguito e per effetto delle modifiche normative introdotte con il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, a decorrere dal 1° aprile 2022 era cessata la sospensione disposta nei confronti del ricorrente;
che, dal 2 maggio 2022, egli era stato assegnato a compiti di supporto all'istruzione scolastica;
e che, a far data dal 16 giugno 2022, aveva ripreso il servizio ordinario in qualità di docente.
Nel merito, le amministrazioni resistenti hanno sostenuto la piena legittimità del provvedimento impugnato, evidenziando come il Dirigente Scolastico avesse agito in conformità alla disciplina vigente all'epoca dei fatti. In particolare, hanno rilevato che l'art. 4-ter del D.L. n. 44/2021 non lasciava alcun margine di discrezionalità all'amministrazione datrice di lavoro, la quale, accertato l'inadempimento degli obblighi di cui al comma 2 del medesimo articolo, ovvero l'insussistenza dei presupposti esimenti previsti dal comma 1 dello stesso articolo, era tenuta ad adottare il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa, senza possibilità di ricollocamento, istituto non ancora previsto, a quel tempo, per il personale scolastico.
Le resistenti hanno altresì osservato che la sottoscrizione del modulo di consenso informato non risultava incompatibile con l'obbligo vaccinale e che, anzi, la relativa richiesta costituiva parte integrante dell'adempimento, trattandosi di atto volontario mediante il quale il soggetto attestava di aver ricevuto dall'autorità sanitaria l'informativa prescritta e di aver comunicato al medico vaccinatore eventuali terapie o patologie in corso.
Con riferimento alla richiesta di corresponsione dell'assegno alimentare, le convenute hanno evidenziato che è lo stesso comma 3 dell'art. 4-ter del D.L. n. 44/2021 a stabilire espressamente pagina 4 di 11 che, durante il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altri compensi o emolumenti, comunque denominati. Hanno aggiunto che la sospensione non ha natura sanzionatoria, e pertanto non può essere equiparata a un provvedimento disciplinare tale da legittimare l'attribuzione del beneficio richiesto.
Le parti resistenti hanno quindi concluso chiedendo il rigetto integrale del ricorso avversario.
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2.1. L'art.
4-ter del D.L. n. 44/2021, convertito nella L. n. 76/2021 e successivamente modificato dal D.L. n. 172/2021, ha introdotto l'obbligo vaccinale per il personale della scuola a decorrere dal 15 dicembre 2021, configurandolo quale requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte di tutte le categorie di soggetti individuati nel medesimo decreto, tra cui i docenti.
Il controllo sul rispetto dell'obbligo vaccinale è stato demandato, per il settore scolastico, ai dirigenti scolastici (art.
4-ter, comma 2).
Il successivo comma 3 dello stesso articolo dispone che:
“I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
In caso di mancata presentazione della documentazione i cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza pagina 5 di 11 conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.”
Alla luce di tale quadro normativo, il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità del provvedimento datoriale di sospensione dall'attività lavorativa, ritenendo che, nel proprio caso, la mancata somministrazione del vaccino alla data prevista (19 dicembre 2021) non fosse dipesa da sua condotta, ma esclusivamente da quella del medico vaccinatore, il quale avrebbe arbitrariamente rifiutato di procedere alla somministrazione in ragione del mancato rilascio del consenso informato.
Secondo il ricorrente, l'imposizione legislativa dell'obbligo vaccinale escludeva la possibilità di prestare un consenso libero e consapevole, ai sensi della L. n. 219/2017, e, di conseguenza, il medico avrebbe dovuto procedere comunque alla vaccinazione anche in assenza della sottoscrizione del modulo di consenso. Egli ha inoltre sostenuto che la legge lo obbligava unicamente a presentarsi presso l'hub vaccinale per ricevere il vaccino, non anche a firmare il modulo del consenso, ritenuto superfluo in ragione dell'obbligatorietà del trattamento. Pertanto, la mancata vaccinazione sarebbe stata imputabile a una condotta illecita del medico vaccinatore e non a un proprio inadempimento.
Tale argomentazione non può essere condivisa alla luce del dettato letterale dell'art. 4-ter del
D.L. n. 44/2021, il quale non conferisce al dirigente scolastico alcun potere discrezionale in merito alla valutazione delle ragioni giustificative dell'omissione vaccinale.
La norma, infatti, impone al dirigente esclusivamente di accertare l'avvenuto adempimento dell'obbligo vaccinale mediante la verifica della documentazione che il docente è tenuto a trasmettere, la quale deve comprovare l'effettuazione del vaccino, l'attestazione dell'omissione o del differimento ai sensi dell'art. 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo di cui al comma 1.
In caso di mancata produzione della certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione, il dirigente
è tenuto ad accertare l'inadempimento e a disporre la sospensione, senza poter valutare le cause dell'omissione, comprese eventuali condotte di terzi, poiché tali facoltà non gli sono attribuite dalla legge.
pagina 6 di 11 La legittimità di tale disciplina è stata scrutinata dalla Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 15/2023, ha statuito che:
“All'inosservanza dell'obbligo vaccinale, la legge impositiva dello stesso attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative che comportassero, in qualsiasi altra forma e in considerazione delle necessità dell'ambiente di cura, il rischio di diffusione del contagio da
SARS-CoV-2 […] In tal senso, la sospensione del lavoratore non vaccinato, prevista dalla disposizione censurata, è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile e dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro […] la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo.
Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto […]”
Il provvedimento adottato dal dirigente nel caso di specie deve, pertanto, ritenersi legittimo perché conforme al dettato normativo.
2.2. Anche l'ulteriore argomento, secondo il quale la previsione di un obbligo di vaccinazione escluderebbe la necessità di sottoscrivere il modulo di consenso informato, deve essere disatteso.
L'obbligo gravante in capo al medico di acquisire il consenso informato del paziente prima dell'esecuzione di qualsiasi trattamento sanitario è posto a tutela dei fondamentali diritti della persona all'autodeterminazione e alla salute (ex artt. 2, 13 e 32 Cost.) ed è autonomo rispetto all'obbligo di diligenza nell'esecuzione della prestazione sanitaria, in quanto tale (tanto che la sua violazione comporta l'insorgere di responsabilità in capo al sanitario a prescindere dal fatto che il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno). pagina 7 di 11 L'art. 1 della L. n. 219/2017 stabilisce infatti che:
“La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”.
Dunque, è regola generale che ogni trattamento sanitario debba essere preceduto e non possa essere eseguito senza la previa acquisizione del consenso informato del paziente, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge.
Orbene, è agevole constatare che le norme che hanno introdotto l'obbligo vaccinale per i docenti non hanno espressamente derogato all'obbligo generale di cui all'art. 1 della legge n. 219/2017.
Anche tale scelta normativa è stata oggetto di sindacato da parte della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 14/2023, ha statuito che:
“16.1.– Il consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, trova fondamento nell'autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 219 del 2017, «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge». Più precisamente, il consenso del paziente deve essere libero e consapevole, preceduto da informazioni complete, aggiornate e comprensibili relative a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, possibili alternative e conseguenze dell'eventuale rifiuto al trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.
Orbene – premessa la rilevanza della raccolta del consenso anche ai fini di un'adeguata emersione dei dati essenziali per una completa e corretta anamnesi pre-vaccinale, destinata, tra
l'altro, come sopra ricordato, a valutare l'eleggibilità del soggetto interessato alla vaccinazione – la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1 dell'art. 1 della citata legge n. 219 del 2017. L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge.
Qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è pagina 8 di 11 rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”.
Nel caso di specie, si deve osservare che il ricorrente si è determinato spontaneamente a prenotare l'appuntamento per ricevere la vaccinazione e si è recato presso l'hub nel giorno previsto.
Il medico vaccinatore non era tenuto a conoscere le motivazioni sottese alla scelta di sottoporsi al trattamento sanitario.
Tali ragioni rientrano nella sfera privata di autodeterminazione del singolo cittadino, che può scegliere di vaccinarsi anche solo per evitare la sospensione dal lavoro, ovvero di non farlo in base alle proprie convinzioni personali.
In ogni caso, esse non incidono sul dovere informativo del medico, il quale, prima di procedere, deve acquisire il consenso mediante la sottoscrizione del modulo informato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'obbligo vaccinale non implica l'esecuzione coattiva del trattamento in assenza del consenso, essendo sempre salva la possibilità di rifiutarlo, pur con le conseguenze previste dal D.L. n. 44/2021.
Per tali motivi, la decisione del medico di non procedere alla somministrazione del vaccino in assenza del consenso informato deve ritenersi corretta e conforme ai principi costituzionali, in quanto rispettosa del diritto inviolabile all'autodeterminazione nelle scelte che riguardano la salute della persona.
2.3. Deve infine essere esaminata la doglianza formulata dal ricorrente con riferimento al mancato riconoscimento dell'assegno alimentare quale misura idonea ad attenuare gli effetti della sospensione dal servizio e dalla retribuzione derivante dall'inadempimento dell'obbligo vaccinale.
Anche su tale profilo è intervenuta la Corte Costituzionale, nella già richiamata sentenza n. 15 del 2023, escludendo che la scelta legislativa possa ritenersi costituzionalmente illegittima.
La Corte ha osservato:
“In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione pagina 9 di 11 lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta”.
La stessa pronuncia ha evidenziato che l'interpretazione adottata dai giudici rimettenti, volta ad affermare il diritto all'assegno alimentare anche nei casi di sospensione per mancata vaccinazione, muove da una lettura delle norme censurate che valorizza “la portata onnicomprensiva del riferimento testuale a ogni emolumento”.
Tuttavia, secondo la Consulta, tale lettura non può condurre ad affermare l'illegittimità costituzionale della norma, anche quando venga operato un raffronto con situazioni differenti, come quelle previste per i lavoratori sospesi dal servizio in seguito all'instaurazione di procedimenti penali o disciplinari.
In proposito, la Corte ha infatti chiarito:
“La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico […]. Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”.
E ancora: “Anche muovendo da tale premessa interpretativa, tuttavia, rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia”.
Infine, la Consulta ha ritenuto del tutto coerente con i principi costituzionali il fatto che l'assegno alimentare non sia dovuto quando l'astensione dal lavoro derivi da una scelta del lavoratore:
“Posto cioè che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando
pagina 10 di 11 l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando
l'evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d'opera”.
Per i motivi sopra esposti, il ricorso non può, dunque, trovare accoglimento.
3. Le spese seguono la soccombenza per cui, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore della parte resistente delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto delle tabelle di riferimento per i procedimenti di lavoro, cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.695,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 3 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
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