Art. 1939. Autotutela amministrativa 1. Fermo restando quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , in materia di presupposti, procedimento e termini per l'autotutela provvedimentale:
a) l'annullamento di ufficio dei provvedimenti di cancellazione dalle liste di leva, dei provvedimenti di dispensa emessi da organi diversi dal Ministro, e dei provvedimenti di riforma determinati da reati di corruzione o procurata e simulata infermita' di cui all'articolo 2078 e' di competenza della ((Direzione generale della previdenza militare e della leva)) ;
b) i provvedimenti di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili, su richiesta presentata dall'interessato entro il quarantacinquesimo anno di eta', con provvedimento della Direzione generale per il personale militare;
c) le decisioni emesse dal Ministro su ricorsi avverso provvedimenti di dispensa possono essere annullate o revocate con atto del Ministro.
a) l'annullamento di ufficio dei provvedimenti di cancellazione dalle liste di leva, dei provvedimenti di dispensa emessi da organi diversi dal Ministro, e dei provvedimenti di riforma determinati da reati di corruzione o procurata e simulata infermita' di cui all'articolo 2078 e' di competenza della ((Direzione generale della previdenza militare e della leva)) ;
b) i provvedimenti di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili, su richiesta presentata dall'interessato entro il quarantacinquesimo anno di eta', con provvedimento della Direzione generale per il personale militare;
c) le decisioni emesse dal Ministro su ricorsi avverso provvedimenti di dispensa possono essere annullate o revocate con atto del Ministro.