TAR Roma, sez. 4T, sentenza 02/03/2026, n. 3917
TAR
Ordinanza presidenziale 14 giugno 2023
>
TAR
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Improcedibile
    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha ritenuto che non sussistono i presupposti legali per la cessazione della materia del contendere, poiché manca l'attestazione regionale dell'avvenuto pagamento e la comunicazione al tribunale. Tuttavia, ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione da parte della ricorrente, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) e art. 84, comma 4, c.p.a.

  • Improcedibile
    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha ritenuto che non sussistono i presupposti legali per la cessazione della materia del contendere, poiché manca l'attestazione regionale dell'avvenuto pagamento e la comunicazione al tribunale. Tuttavia, ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione da parte della ricorrente, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) e art. 84, comma 4, c.p.a.

  • Improcedibile
    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha ritenuto che non sussistono i presupposti legali per la cessazione della materia del contendere, poiché manca l'attestazione regionale dell'avvenuto pagamento e la comunicazione al tribunale. Tuttavia, ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione da parte della ricorrente, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) e art. 84, comma 4, c.p.a.

  • Improcedibile
    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha ritenuto che non sussistono i presupposti legali per la cessazione della materia del contendere, poiché manca l'attestazione regionale dell'avvenuto pagamento e la comunicazione al tribunale. Tuttavia, ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione da parte della ricorrente, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) e art. 84, comma 4, c.p.a.

  • Improcedibile
    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha ritenuto che non sussistono i presupposti legali per la cessazione della materia del contendere, poiché manca l'attestazione regionale dell'avvenuto pagamento e la comunicazione al tribunale. Tuttavia, ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione da parte della ricorrente, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) e art. 84, comma 4, c.p.a.

  • Improcedibile
    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha ritenuto che non sussistono i presupposti legali per la cessazione della materia del contendere, poiché manca l'attestazione regionale dell'avvenuto pagamento e la comunicazione al tribunale. Tuttavia, ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione da parte della ricorrente, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) e art. 84, comma 4, c.p.a.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza 02/03/2026, n. 3917
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3917
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo