Sentenza 27 maggio 2015
Massime • 1
In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di obblighi, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello previsto dall'art. 163 cod.pen., ossia con quello durante il quale è sospesa l'esecuzione della sanzione irrogata, dopo il passaggio in giudicato della decisione. (Fattispecie relativa a sentenza di condanna con sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2015, n. 24642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24642 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 27/05/2015
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - N. 1524
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 42880/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HO AN OV N. IL 29/12/1977;
avverso l'ordinanza n. 27/2012 TRTB. SEZ. RIETI DIST. di POGGIO MIRTETO, del 28/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONI MONICA;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa il 28 maggio 2014 il Tribunale di Rieti, sezione distaccata di Poggio Mirteto, su istanza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, revocava nei confronti di RE OV HO la sospensione condizionale della pena, concessagli con sentenza dello stesso Tribunale in data 23/2/2012, in quanto lo stesso non aveva svolto i lavori di pubblica utilità prescrittigli quale condizione per l'accesso al beneficio, sebbene non sussistesse alcun impedimento.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione del disposto dell'art. 163 c.p., in relazione all'art. 165 c.p.: secondo il ricorrente, poiché la sentenza di condanna che aveva concesso il beneficio revocato non aveva stabilito il termine entro il quale i lavori di pubblica utilità avrebbero dovuto essere compiuti, nel caso specifico egli avrebbe potuto provvedervi fino alla data del 29/06/2017, ossia sino alla scadenza del quinquennio della concessa sospensione dell'esecuzione.
3. Con requisitoria scritta depositata l'11 dicembre 2014, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va dunque accolto.
1. L'ordinanza impugnata ha ritenuto di poter accogliere l'istanza di revoca della sospensione condizionale della pena, subordinata alla prestazione da parte del condannato di lavoro di pubblica utilità in ragione del decorso, nell'inerzia ritenuta colpevole dell'obbligato, di quasi due anni dall'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio. A tal fine ha ritenuto irrilevante che per l'adempimento non fosse stato prescritto un termine specifico e perentorio.
1.1 La questione del termine per l'adempimento dell'obbligo cui sia stata subordinata la sospensione condizionale della pena è stato diversamente risolto nella giurisprudenza di questa Corte. Ad un orientamento più favorevole al reo, secondo il quale la mancata indicazione di un momento preciso entro il quale l'imputato, cui sia stata accordata la sospensione condizionale della pena, debba adempiere all'obbligo impostogli quale condizione di accesso al beneficio non costituisce violazione dell'art. 165 c.p., comma 3, sicché in tale caso esso coincide con quello previsto dall'art. 163 c.p., pari a due o cinque anni a seconda che si tratti di contravvenzione, oppure di delitto (Cass. sez. 2^, n. 10219 del 13/03/1991, Sperone, rv. 188600 e Cass. 18/6/1982, Vailatti;
sez. 3^, n. 33933 del 05/07/2001, Saglimbeni, rv. 220197; sez. 1^, n. 41428 del 07/10/2004, Raffo, rv. 229939; sez. 1^, n. 42109 del 19/06/2013, Damiano, rv. 256765), si è contrapposta altra linea interpretativa più rigorosa per la quale (Cass., sez. 6, n. 8392 del 14/05/1996, Dal Cason, rv. 205562) in tale situazio;
il termine, se non specificato con la sentenza di condanna, coincide con il passaggio in giudicato della sentenza.
Più di recente si è affermato come la tematica non si presti a soluzione generalizzate, essendo condizionata dalla natura dell'obbligo al cui adempimento sia stato subordinato il beneficio, sicché in materia urbanistica, quando la sospensione dell'esecuzione dipenda dalla previa demolizione delle costruzioni abusive, si è affermato che, pur nell'omessa indicazione operata all'atto della condanna, il termine di adempimento debba essere individuato alla stregua delle disposizioni che regolano l'attività edilizia (Cass. Sez. 3^, n. 7046 del 04/12/2014, Baccari, rv. 262419; sez. 3^, n. 10581 del 06/02/2013, Lombardo, rv. 254757; sez. 3^, n. 23840 del 13/05/2009, P.G. in proc. Neri, rv. 244078), mentre nel diverso caso in cui sia imposto al condannato l'adempimento di obbligazioni civilistiche si è aderito alla tesi più rigorosa della coincidenza del termine di adempimento con la data del passaggio in giudicato della sentenza (Sez. 1^, n. 5217 del 22/09/2000, P.G. in proc. Bertoncello, rv. 217351).
1.2 Ritiene questa Corte di dover aderire alla linea interpretativa più favorevole al condannato;
invero, l'omessa specificazione del termine per realizzare l'avveramento della condizione cui è subordinata la fruizione del beneficio crea oggettivamente una situazione di incertezza che non può pregiudicare la posizione dell'obbligato, il quale, in difetto di puntuali indicazioni contenute nel titolo esecutivo,
- che conserva immutata la sua validità senza essere viziato di nullità, può sentirsi autorizzato ad attendere per provvedere sino a che non sia spirato il termine di efficacia della sospensione condizionale.
Nè può censurarsi l'atteggiamento attendista per il decorso di un lasso temporale di un anno e mezzo dal passaggio in giudicato della sentenza: tale considerazione introduce nella fattispecie un fattore di apprezzamento discrezionale del giudice quanto alla congruità o meno del periodo di inattività del condannato, non autorizzato da indicazioni normative e nemmeno dalle statuizioni della pronuncia irrevocabile. Pertanto, deve ritenersi che nel caso, la mancata specificazione del termine per adempiere resta integrata dal termine legale quinquennale, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accordato la sospensione dell'esecuzione. Per le considerazioni svolte, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio perché viziato da violazione di legge e della presente decisione va data comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti. Così deciso in Roma, il 27 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2015