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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 7789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7789 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 28/10/2025
SENTENZA nella causa iscritta al numero 28309/2024 R.G. TRA
, c.f. rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1 LENTINI GRAZIANO ILARIA e ASSANTE DI CUPILLO FABIANA, presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. ARDOLINO DIODATA, CP_1 elettivamente domiciliata in Napoli presso l'Ufficio legale dell'ente
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 [...]
, rapp.ta e difesa dall'Avv. ABELE NICOLA, presso il cui studio in Cosenza CP_3 elettivamente domicilia RESISTENTI
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20.12.2024 il ricorrente impugna il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, ricevuto a mezzo raccomandata in data 22.11.2024, con il quale l' CP_2
gli ha comunicato una sanzione amministrativa per presunto parziale versamento di
[...] contributi anno 2019 di importo pari ad euro 173,58. Allega di aver avuto, dopo tale notifica, CP_1 conoscenza di un debito pari ad euro 7.189,18 per omesso pagamento di contributi previdenziali relativi alle annualità dal 2007, 2008, 2009, 2010, e di agire al fine di accertare la inesistenza del credito previdenziale indicato nell'estratto contributivo. A sostegno delle proprie ragioni, afferma il proprio interesse ad agire, ritenendo trattarsi di importi non dovuti e, nel merito, eccepisce la prescrizione quinquennale della pretesa contributiva, in quanto relativa a contributi non versati relativi agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, con conseguente decadenza dell'Ente dal diritto di esperire l'azione esecutiva. Tanto premesso, conclude chiedendo accertarsi la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità dell'atto impugnato, attesa la prescrizione del credito di cui all'estratto contributivo, con condanna dei resistenti, alternativamente e/o in solido, al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Si è costituita l' , concludendo per il rigetto dell'atto di Controparte_2 opposizione, con vittoria di spese. In via pregiudiziale, eccepiva l'inammissibilità dell'azione giudiziaria, promossa oltre il termine di 20 gg. dalla notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 29.10.2013, nonché la mancanza di interesse ad agire del ricorrente ex art. 100 c.p.c., non avendo questi subito alcuna lesione effettiva, concreta ed attuale della sfera patrimoniale;
eccepiva poi il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento all'asserita prescrizione potendo i motivi di annullamento essere fatti valere solo nei confronti dell'ente impositore. Affermava, infine, l'applicabilità del termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., non quello quinquennale invocato dal ricorrente, che era stato, in ogni caso, interrotto dalla notifica di preavviso di iscrizione di fermo. Si costituiva l' , contestando l'ammissibilità dell'impugnazione ex art. 442 c.p.c. per mancanza CP_1 di interesse ad agire ex art.100 c.p.c., sia in astratto, attesa l'avvenuta notifica della cartella di pagamento, sia in concreto, per mancanza di attualità di lesione del patrimonio del ricorrente. Eccepiva, altresì, la inammissibilità e/o tardività dell'opposizione, stante il decorso del termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, affermava che la prescrizione decennale e, in subordine, quella quinquennale, non era maturata in virtù di atti interruttivi (notifica avviso di addebito a cura dell' domanda di dilazione presentata a quest'ultima e notifica preavviso di CP_4 fermo).
CP_ Parte istante muove le proprie doglianze rispetto ad un assunto credito dell' di cui all'atto di preavviso di fermo da ultimo notificatole. Trattasi di sanzione emessa dalla Capitaneria di Porto di Napoli e di cui alla cartella 07120210083166423000, riportata alla pag. 7 del preavviso impugnato;
CP_ l'importo e l'anno oggetto di contestazione coincidono con quanto indicato in ricorso. Figura l nell'atto di preavviso, ma dall'estratto contributivo emerge che l'ente impositore è la Capitaneria di Porto di Napoli, di talchè in parte qua la domanda è infondata rispetto alle parti oggi evocate in giudizio, carenti di legittimazione passiva. Dalla comunicazione di tale atto di preavviso, l'istante ha preso spunto per poi effettuare un estratto di ruolo, e da tale ultimo atto ha riferito di aver appreso della esistenza di un credito per contributi CP_ commercianti per gli anni dal 2007 al 2010, chiedendo con il ricorso sotteso al presente atto un accertamento negativo del credito de quo. Orbene, l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio" (Cass. n. 22946/2016). Secondo la pronuncia resa dalla Cassazione civile, a sezioni unite, avente n. 19704 del 2/10/2015, vero è che “non è impugnabile ex se l'estratto di ruolo in quanto documento informatico proveniente dal concessionario per la riscossione non idoneo a contenere alcuna pretesa impositiva, sia indiretta che indiretta”, tuttavia “non è preclusa l'impugnazione della cartella di pagamento (e del ruolo vista la coincidenza della notificazione della cartella con il ruolo stesso) che il contribuente assume essere stata invalidamente notificata e che ha conosciuto attraverso l'estratto di ruolo richiesto al concessionario per la riscossione, ogni qualvolta questo ultimo ha un interesse alla tutela anticipata all'impugnazione della cartella di pagamento e quindi senza la necessità di dover attendere la notificazione di un atto successivo in cui si snoda il procedimento di imposizione e riscossione”. La Cassazione ha dunque riconosciuto la impugnabilità del ruolo ex se, in quanto il "ruolo" è un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate allorchè sia previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse) proprio ed esclusivo dell'"ufficio competente" (cioè dell'ente creditore impositore), è titolo esecutivo, ed atto impugnabile, in quanto presupposto indefettibile che precede ogni attività del concessionario nella progressione dell'iter amministrativo di imposizione e riscossione. Nel caso di specie l'istante, in riferimento alla cartella del 2010 sopraindicata, ha eccepito la avvenuta prescrizione del credito contributivo;
pertanto, il giudizio deve qualificarsi quale opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99 ed all'art. 615 c.p.c, essendo volto a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo. Prendendo atto della pronuncia della Suprema Corte n. 6166 del 2019, alle cui argomentazioni il Tribunale intende aderire, in ragione della coerenza e sistematicità del ragionamento, e della funzione nomofilattica dell'alto consesso, va rilevato come la Suprema Corte esclude che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. possano essere fatti valere i fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (in particolare, la prescrizione). Dando continuità a precedenti pronunce (Cass. n. 22946 del 10/11/2016, Cass. n. 20618 del 13/10/2016, Cass. n. 6034 del 9/3/2017), i giudici di legittimità hanno chiarito che difetta l'interesse ad agire in quanto “l'azione con la quale, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si contesti il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva”. In altri termini, l'opposizione all'estratto di ruolo offre una tutela anticipatoria, rispetto alla facoltà, da sempre riconosciuta, di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo. Tale facoltà si giustifica quindi (solo) allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa. Tale strumento non può invece giustificarsi laddove l'istante intenda agire per far valere fatti estintivi del diritto a procedere all'esecuzione, in mancanza di una concreta ed attuale minaccia di esecuzione, difettando, appunto l'interesse ad agire. Difatti, l'accertamento negativo del credito non si prospetta come unico mezzo per eliminare la pretesa impositiva dell'ente impositore, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio. Nel caso di specie, preso atto della ritualità della notifica della cartella opposta e sopra riportata, considerato il lungo lasso di tempo trascorso dalla notifica, avvenuta in data 29.10.2013, non può escludersi che l'ente previdenziale provveda ad annullare il credito in via di autotutela, mediante lo sgravio del ruolo, rinunciando alla riscossione coattiva agevolata di cui beneficia ex lege (artt. 45 e segg DPR 602/ 1973). Sul punto giova inoltre ricordare che ai sensi dell'art. 50 (Termine per l'inizio dell'esecuzione) del DPR 602/ 1973: - “1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni." Ne consegue che la protratta inerzia del concessionario, che si registra nella fattispecie, anche dopo la notifica di quella cartella, è univocamente sintomatica dell'assenza della volontà di procedere al recupero del credito per contributi de quibus;
ciò è tanto più condivisibile dal momento che nel caso in esame il preavviso di fermo non risulta neppure correlato alla cartella n. 07120100205755481000. Le suddette argomentazioni hanno natura dirimente ed assorbente rispetto ad ogni altra questione. Quanto alle spese di lite, la perdurante sussistenza di contrasti giurisprudenziali in materia consentono di compensare per l'intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del tribunale di Napoli così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite. Napoli, 28/10/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 28/10/2025
SENTENZA nella causa iscritta al numero 28309/2024 R.G. TRA
, c.f. rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1 LENTINI GRAZIANO ILARIA e ASSANTE DI CUPILLO FABIANA, presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. ARDOLINO DIODATA, CP_1 elettivamente domiciliata in Napoli presso l'Ufficio legale dell'ente
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 [...]
, rapp.ta e difesa dall'Avv. ABELE NICOLA, presso il cui studio in Cosenza CP_3 elettivamente domicilia RESISTENTI
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20.12.2024 il ricorrente impugna il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, ricevuto a mezzo raccomandata in data 22.11.2024, con il quale l' CP_2
gli ha comunicato una sanzione amministrativa per presunto parziale versamento di
[...] contributi anno 2019 di importo pari ad euro 173,58. Allega di aver avuto, dopo tale notifica, CP_1 conoscenza di un debito pari ad euro 7.189,18 per omesso pagamento di contributi previdenziali relativi alle annualità dal 2007, 2008, 2009, 2010, e di agire al fine di accertare la inesistenza del credito previdenziale indicato nell'estratto contributivo. A sostegno delle proprie ragioni, afferma il proprio interesse ad agire, ritenendo trattarsi di importi non dovuti e, nel merito, eccepisce la prescrizione quinquennale della pretesa contributiva, in quanto relativa a contributi non versati relativi agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, con conseguente decadenza dell'Ente dal diritto di esperire l'azione esecutiva. Tanto premesso, conclude chiedendo accertarsi la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità dell'atto impugnato, attesa la prescrizione del credito di cui all'estratto contributivo, con condanna dei resistenti, alternativamente e/o in solido, al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Si è costituita l' , concludendo per il rigetto dell'atto di Controparte_2 opposizione, con vittoria di spese. In via pregiudiziale, eccepiva l'inammissibilità dell'azione giudiziaria, promossa oltre il termine di 20 gg. dalla notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 29.10.2013, nonché la mancanza di interesse ad agire del ricorrente ex art. 100 c.p.c., non avendo questi subito alcuna lesione effettiva, concreta ed attuale della sfera patrimoniale;
eccepiva poi il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento all'asserita prescrizione potendo i motivi di annullamento essere fatti valere solo nei confronti dell'ente impositore. Affermava, infine, l'applicabilità del termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., non quello quinquennale invocato dal ricorrente, che era stato, in ogni caso, interrotto dalla notifica di preavviso di iscrizione di fermo. Si costituiva l' , contestando l'ammissibilità dell'impugnazione ex art. 442 c.p.c. per mancanza CP_1 di interesse ad agire ex art.100 c.p.c., sia in astratto, attesa l'avvenuta notifica della cartella di pagamento, sia in concreto, per mancanza di attualità di lesione del patrimonio del ricorrente. Eccepiva, altresì, la inammissibilità e/o tardività dell'opposizione, stante il decorso del termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, affermava che la prescrizione decennale e, in subordine, quella quinquennale, non era maturata in virtù di atti interruttivi (notifica avviso di addebito a cura dell' domanda di dilazione presentata a quest'ultima e notifica preavviso di CP_4 fermo).
CP_ Parte istante muove le proprie doglianze rispetto ad un assunto credito dell' di cui all'atto di preavviso di fermo da ultimo notificatole. Trattasi di sanzione emessa dalla Capitaneria di Porto di Napoli e di cui alla cartella 07120210083166423000, riportata alla pag. 7 del preavviso impugnato;
CP_ l'importo e l'anno oggetto di contestazione coincidono con quanto indicato in ricorso. Figura l nell'atto di preavviso, ma dall'estratto contributivo emerge che l'ente impositore è la Capitaneria di Porto di Napoli, di talchè in parte qua la domanda è infondata rispetto alle parti oggi evocate in giudizio, carenti di legittimazione passiva. Dalla comunicazione di tale atto di preavviso, l'istante ha preso spunto per poi effettuare un estratto di ruolo, e da tale ultimo atto ha riferito di aver appreso della esistenza di un credito per contributi CP_ commercianti per gli anni dal 2007 al 2010, chiedendo con il ricorso sotteso al presente atto un accertamento negativo del credito de quo. Orbene, l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio" (Cass. n. 22946/2016). Secondo la pronuncia resa dalla Cassazione civile, a sezioni unite, avente n. 19704 del 2/10/2015, vero è che “non è impugnabile ex se l'estratto di ruolo in quanto documento informatico proveniente dal concessionario per la riscossione non idoneo a contenere alcuna pretesa impositiva, sia indiretta che indiretta”, tuttavia “non è preclusa l'impugnazione della cartella di pagamento (e del ruolo vista la coincidenza della notificazione della cartella con il ruolo stesso) che il contribuente assume essere stata invalidamente notificata e che ha conosciuto attraverso l'estratto di ruolo richiesto al concessionario per la riscossione, ogni qualvolta questo ultimo ha un interesse alla tutela anticipata all'impugnazione della cartella di pagamento e quindi senza la necessità di dover attendere la notificazione di un atto successivo in cui si snoda il procedimento di imposizione e riscossione”. La Cassazione ha dunque riconosciuto la impugnabilità del ruolo ex se, in quanto il "ruolo" è un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate allorchè sia previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse) proprio ed esclusivo dell'"ufficio competente" (cioè dell'ente creditore impositore), è titolo esecutivo, ed atto impugnabile, in quanto presupposto indefettibile che precede ogni attività del concessionario nella progressione dell'iter amministrativo di imposizione e riscossione. Nel caso di specie l'istante, in riferimento alla cartella del 2010 sopraindicata, ha eccepito la avvenuta prescrizione del credito contributivo;
pertanto, il giudizio deve qualificarsi quale opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99 ed all'art. 615 c.p.c, essendo volto a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo. Prendendo atto della pronuncia della Suprema Corte n. 6166 del 2019, alle cui argomentazioni il Tribunale intende aderire, in ragione della coerenza e sistematicità del ragionamento, e della funzione nomofilattica dell'alto consesso, va rilevato come la Suprema Corte esclude che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. possano essere fatti valere i fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (in particolare, la prescrizione). Dando continuità a precedenti pronunce (Cass. n. 22946 del 10/11/2016, Cass. n. 20618 del 13/10/2016, Cass. n. 6034 del 9/3/2017), i giudici di legittimità hanno chiarito che difetta l'interesse ad agire in quanto “l'azione con la quale, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si contesti il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva”. In altri termini, l'opposizione all'estratto di ruolo offre una tutela anticipatoria, rispetto alla facoltà, da sempre riconosciuta, di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo. Tale facoltà si giustifica quindi (solo) allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa. Tale strumento non può invece giustificarsi laddove l'istante intenda agire per far valere fatti estintivi del diritto a procedere all'esecuzione, in mancanza di una concreta ed attuale minaccia di esecuzione, difettando, appunto l'interesse ad agire. Difatti, l'accertamento negativo del credito non si prospetta come unico mezzo per eliminare la pretesa impositiva dell'ente impositore, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio. Nel caso di specie, preso atto della ritualità della notifica della cartella opposta e sopra riportata, considerato il lungo lasso di tempo trascorso dalla notifica, avvenuta in data 29.10.2013, non può escludersi che l'ente previdenziale provveda ad annullare il credito in via di autotutela, mediante lo sgravio del ruolo, rinunciando alla riscossione coattiva agevolata di cui beneficia ex lege (artt. 45 e segg DPR 602/ 1973). Sul punto giova inoltre ricordare che ai sensi dell'art. 50 (Termine per l'inizio dell'esecuzione) del DPR 602/ 1973: - “1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni." Ne consegue che la protratta inerzia del concessionario, che si registra nella fattispecie, anche dopo la notifica di quella cartella, è univocamente sintomatica dell'assenza della volontà di procedere al recupero del credito per contributi de quibus;
ciò è tanto più condivisibile dal momento che nel caso in esame il preavviso di fermo non risulta neppure correlato alla cartella n. 07120100205755481000. Le suddette argomentazioni hanno natura dirimente ed assorbente rispetto ad ogni altra questione. Quanto alle spese di lite, la perdurante sussistenza di contrasti giurisprudenziali in materia consentono di compensare per l'intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del tribunale di Napoli così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite. Napoli, 28/10/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon