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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 08/07/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2660/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2660/2023 tra
Parte_1
[...]
ATTORI e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 8 luglio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per e 'avv. VANUCCI nonché gli attori personalmente Parte_1 Parte_1 Per 'avv. CRESCI GIACOMO Controparte_1
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2660/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. VANUCCI BARBARA elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VANUCCI BARBARA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRESCI GIACOMO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE MILTON 27 50129 FIRENZE presso il difensore avv. CRESCI
GIACOMO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore deduceva, in citazione, che il giorno 17/09/2022, alle ore 11.20 circa, alla guida Parte_1
della propria autovettura Mitsubishi ASX targata EM662ND, percorreva viale della Repubblica nel centro abitato del Comune di con direzione di marcia – San Marino quando giunto in CP_1 CP_1 prossimità dell'intersezione con via Euterpe la sua autovettura e un altro veicolo (Audi A6 targato
RSM M3773 condotto dal sig. ), che lo affiancava nella medesima direzione di Controparte_2
marcia sulla corsia di sinistra fermo al semaforo in direzione San Marino, venivano colpiti da un grosso albero piantumato sul lato destro della strada che improvvisamente cadeva al suolo.
Aggiungeva che le notevoli dimensioni della pianta e il peso del tronco distruggevano completamente il veicolo, frantumando i vetri e il parabrezza anteriore e sprofondando il tetto verso l'interno dell'abitacolo e che nel veicolo medesimo sul sedile posteriore si trovavano in qualità di trasportati i figli minori: di anni 12 e di anni 7. Per_1 Per_2
pagina 2 di 8 In conseguenza dell'evento l'attore e i figli subivano lesioni fisiche tanto da essere trasportati in ambulanza presso il locale nosocomio;
a veniva diagnosticato “trauma policontusivo Parte_1
con ferita L-C regione dorsale II dito mano sinistra ed escoriazioni multiple mano sinistra con millimetrici corpi estranei mano sinistra e coscia destra” con prognosi di giorni 15; alla figlia Per_1
“trauma cranico con tumefazione a livello del mento con morsicatura del labbro interno inferiore ematoma alla tibia sinistra” e al figlio “trauma cranico tumefazione piramide nasale” Per_2
entrambi con prognosi di giorni 7;
In seguito sia l'attore sia i minori necessitavano di ulteriori giorni di riposo prescritti dai rispettivi medici curanti.
Esponeva altresì che l'attore e i figli minori e pur riportando lesioni minime rispetto Per_1 Per_2 alla gravità dell'evento che poteva condurre a conseguenze ben più gravi, pativano un ulteriore danno determinato dallo shock subito in seguito allo schiacciamento della parte superiore dell'abitacolo verso l'interno e alla frantumazione dei vetri e del parabrezza anteriore del veicolo, le cui schegge colpivano gli occupanti.
Per il risarcimento di tale ulteriore danno chiedeva il riconoscimento per sé e per la figlia della Per_1
somma di € 1.500,00 e per il figlio minore della somma di € 3.000,00 o quella diversa Per_2
somma ritenuta equa e di giustizia dal giudicante avendo quest'ultimo attacchi di panico e angoscia in occasione del verificarsi di temporali o eventi caratterizzati da forte vento.
Precisava inoltre che i danni riportati dall'autovettura Mitsubishi ASX 1.6 bi fuel GPL targata
EM662ND erano stati di tale entità da comprometterne totalmente l'utilizzabilità, arrecando un danno materiale che, in considerazione della tipologia di veicolo, dell'anno di immatricolazione (2012) e dei chilometri percorsi al momento dell'evento (101.000 km), poteva essere quantificato in € 11.000,00 oltre alla spesa necessaria per il recupero del mezzo da parte del soccorso stradale Controparte_3 di di € 244,00. CP_1
Aggiungeva che sul luogo del sinistro interveniva una pattuglia della Polizia Stradale di la CP_1 quale, con nota di servizio Prot. N. Varie/2022 – Rep. 220.20, accertava: “un albero piantumato all'interno di un'area verde pubblica in gestione al a causa del maltempo, era Controparte_1
crollata al suolo danneggiando due autovetture in transito regolare sulla via della Repubblica”.
Conseguentemente sia in proprio che quale genitore esercente la potestà sui figli minori Persona_3
e unitamente alla moglie quest'ultima solo nella qualità di genitore Persona_4 Parte_1
esercente la potestà sui figli minori, conveniva in giudizio il ex art. 2051 cc o in Controparte_1 via subordinata ex art. 2043 cc rassegnando le seguenti conclusioni: “ … Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed
pagina 3 di 8 eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: NEL MERITO: accertare, per le ragioni di cui in premessa, la responsabilità del in persona del Sindaco pro-tempore, nella Controparte_1
causazione del sinistro occorso in data 17/09/2022 al signor e ai figli minori e Parte_1 Per_1
e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno non patrimoniale subito dai medesimi Per_2 per una somma complessiva di € 2.828,06, oltre interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo o quella diversa somma ritenuta di giustizia;
- condannare il a risarcire l'ulteriore danno Controparte_1 conseguente allo shock subito a causa dell'evento e precisamente: al ricorrente la Parte_1 somma di € 1.500,00, alla figlia la somma di € 1.500,00 e al figlio la somma di € Per_1 Per_2
3.000,00 o quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia dal giudicante;
- condannare il
[...] al risarcimento dei danni materiali quantificati in € 11.244,00, di cui € 11.000,00 CP_1 corrispondente al valore dell'auto come descritto in narrativa ed € 244,00 per il recupero veicolo da parte del soccorso stradale, oltre interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo o quella diversa somma ritenuta di giustizia;
- condannare, infine, il al risarcimento dei danni patrimoniali Controparte_1 conseguenti al mancato godimento della vacanza ad Ibiza, con partenza prevista dall'aeroporto di
Bologna il medesimo giorno in cui si è verificato il sinistro per cui è causa e per la quale i ricorrenti avevano già versato l'importo di 2.617,64 euro, oltre interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo o quella diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di causa, rimborso forfettario, imposte come per legge e successive occorrende.”
Il convenuto costituendosi in giudizio, contestava la domanda attorea sia in ordine Controparte_1 all'an che al quantum chiedendone il rigetto e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia Codesto
Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza disattesa: Nel merito, in via principale, rigettare la domanda di parte attrice in quanto generica e infondata in fatto e in diritto, per insussistenza dei fatti posti a suo fondamento e per mancanza di qualsivoglia profilo di responsabilità ascrivibile all'Ente comparente per i motivi di cui in narrativa e in particolare per la sussistenza del 'caso fortuito' nella sua accezione naturalistica idoneo
a escludere la responsabilità dell'Ente medesimo. Si chiede altresì il rigetto delle domande atto-ree alla luce della corretta applicazione dei principi di cui all'art. 1227 c.c.. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta, anche solo parzialmente, la domanda avversaria in punto di an debeatur, si chiede che la presente azione sia rigettata per genericità, indeterminatezza, ingiustificata sovrastima e carenza di prova in punto di quantum debeatur. In ulteriore subordine si chiede che il Giudice, in relazione al profilo del quantum debeatur richiesto, Voglia fare applicazione del precetto di cui all'art. 1227, I° comma, c.c., atteso il con-corso colposo esclusivo o quantomeno prevalente della condotta del sig. e dei genitori nel loro insieme nella produzione del Parte_1
pagina 4 di 8 danno/delle voci di danno lamentato e la conseguente necessità di rideterminare l'importo richiesto in considerazione di una corretta ripartizione della responsabilità, con riduzione della pretesa risarcitoria ex adverso azionata - in ogni caso affetta da sovrastima -, nonché in ragione dello scomputo di quanto risultasse già percepito dagli attori in ragione dell'evento de quo. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.”
Evidenziava in particolare che il giorno 17.9.22 un severo maltempo si era abbattuto su tutta la regione
Emilia Romagna, tanto che la protezione civile ebbe a proclamare l'allerta meteo arancione per vento forte, oltre che quella gialla per temporali. Secondo quanto accertato dall' il giorno 17.9.2022 su Pt_2 soffiavano venti classificato come “burrasca forte”, venti che seguivano quelli di burrasca CP_1
fortissima dei giorni precedenti.
Il vento ed i temporali succedutisi in poche ore avevano quindi avuto un forte impatto sulla vegetazione che in alcuni casi, nonostante la regolare manutenzione eseguita dall'Ente per il tramite di società appositamente incaricate, veniva sradicata da venti che soffiavano ad oltre 100 km/h.
Evidenziava inoltre che la pianta in oggetto era stata interessata dall'ultima valutazione delle condizioni di salute e solidità nel maggio 2022 (e quindi solo qualche mese prima dell'evento), ed era stata ritenuta in stato vegetativo normale, con un rischio di caduto basso, dal perito incaricato dalla società Tanto che la sua successiva valutazione era stata prevista dal perito per nell'arco CP_4
temporale tra il 2023 ed il 2025.
La correttezza di tale valutazione era confermata anche dall'analisi dell'albero effettuata dopo la caduta. Esso infatti non presentava alcun elemento strutturale che potesse far propendere per una sua insita pericolosità, (la chioma era equilibrata, le condizioni vegetative erano buone, non vi erano segni di danneggiamento del tronco e del colletto). Pertanto il crollo di una pianta perfettamente sana in condizioni di meteo eccezionali integrava appieno la nozione di caso fortuito prevista dalla norma quale causa interruttiva del nesso causale.
La causa veniva istruita documentalmente nonchè mediante espletamento di prove orali.
Gli attori hanno invocato, in prima battuta, a fondamento della responsabilità di parte convenuta, l'art. 2051 c.c., ritenendo, dunque, il responsabile quale custode della strada dove era Controparte_1 ubicato l'albero caduto sul veicolo di parte attrice.
Il richiamato art. 2051 del codice civile disciplina l'istituto della responsabilità della cosa in custodia, la quale deriva dal potere di fatto che viene esercitato sulla cosa, che pone in capo al custode di adottare misure idonee ad impedire che esso arrechi danno a terzi. Tra il custode e la res deve sussistere una relazione materiale di disponibilità di fatto, oltre che giuridica, essendo necessario che in capo a colui pagina 5 di 8 che è chiamato a rispondere civilmente dei danni cagionati dalla cosa vi sia anche quel potere di fatto di impedire che da essa possa derivare pregiudizio a terzi.
Tale responsabilità assume carattere oggettivo, dal momento che prescinde dall'individuazione della colpa del custode della cosa nell'evento lesivo;
la prova liberatoria prevista dall'art. 2051 c.c. è il caso fortuito, inteso quale elemento estraneo alla sfera soggettiva del custode, del tutto autonomo, imprevedibile nonché di assoluta eccezionalità, tale da interrompere il nesso di causalità e risultare idoneo a rappresentare l'esclusiva causa del danno.
A tal proposito, con specifico riferimento ai danni cagionati in occasione di eventi atmosferici, la
Suprema Corte, più volte chiamata a pronunciarsi su tale questione, ha escluso l'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore in presenza di fenomeni metereologici anche di particolare forza e intensità, se questi rientrano comunque, per quanto rari e sporadici, nella normale prevedibilità, stabilendo che: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di 'caso fortuito' è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati neanche per il fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza sulla base di valutazioni operate dalla protezione civile, poiché la 'calamità naturale', che determina lo stato
d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici” (Cass. Civ. Sez. III;
Sent. n. 14861/2019).
Non v'è, poi, dubbio che parte attrice abbia dato prova dell'esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato a terzi.
Dalla relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Stradale di e dalle fotografie allegate CP_1
risulta che i danni riportati dal veicolo di parte attrice sono stati causati dalla caduta di una parte di tronco d'albero (res in custodia), staccatosi a causa del maltempo.
Il ha contestato la propria responsabilità ex art. 2051 cc, eccependo come l'intensità Controparte_1
e l'eccezionalità dell'evento atmosferico verificatosi sul luogo del sinistro integrassero un'ipotesi di caso fortuito.
Sulla scorta della giurisprudenza già richiamata, deve affermarsi che la convenuta ha fornito una adeguata prova liberatoria.
Che quel giorno fosse in atto un'insolita attività ventosa è confermato dal rapporto (cfr. doc. n. Pt_2
2, fascicolo parte convenuta), che già dal riassunto affermava che nella giornata del 17.9.2022 erano presenti oltre a fenomeni temporaleschi raffiche di vento oltre i 100 km/h su tutto il settore costiero.
pagina 6 di 8 Inoltre dall'analisi del vento si sono registrati nella giornata del 17.9.2025 numerosi superamenti dei valori di burrasca moderata e alcuni valori di burrasca forte anche sulla zona del riminese (v. pag. 25 del rapporto).
Ne consegue che il sinistro è stato determinato da un evento del tutto eccezionale e imprevedibile, che ha interrotto il nesso causale, e che il ha dunque fornito la prova liberatoria Controparte_1
richiesta.
Dalla relazione di (doc. 3 di cui alla memoria n. 2 ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. di parte CP_5
convenuta ) emerge peraltro che la pianta di cui è causa fosse stata oggetto di censimento n. 5779 con data ultima VTA maggio 2022 e classe di propensione al cedimento B - gravità bassa, stato vegetativo
Perso normale e lavori proposti da perito ricontrollo .
Dunque si trattava di una pianta sana oggetto di recente verifica.
Una volta esclusa la configurabilità del danno da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., la responsabilità del non appare integrata nemmeno ai sensi dell'art. 2043 c.c. Controparte_1
Come è noto, nella responsabilità da fatto illecito è onere del danneggiato dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'azione e, quindi, del fatto doloso o colposo, del nesso di causalità e delle conseguenze dannose.
Nel caso di specie, non è dimostrato né che il abbia colposamente omesso di procedere alla CP_1
potatura dell'albero o alla verifica delle sue condizioni né che, anche se tale attività fosse stata compiuta nei giorni antecedenti al sinistro, non si sarebbe comunque verificato lo sradicamento dell'albero a causa del forte vento, evento di per sé idoneo a cagionare il sinistro.
Ciò premesso la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Ogni ulteriore questione proposta deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Vanno dunque poste a carico della parte attrice e liquidate secondo i parametri introdotti dal D.m. 55/2014 e succ mod, in conformità ai valori minimi della tabella attesa la non elevata complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea
Condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in complessivi
Euro € 2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese nella misura del 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 7 di 8 Rimini, 8 luglio 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2660/2023 tra
Parte_1
[...]
ATTORI e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 8 luglio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per e 'avv. VANUCCI nonché gli attori personalmente Parte_1 Parte_1 Per 'avv. CRESCI GIACOMO Controparte_1
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2660/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. VANUCCI BARBARA elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VANUCCI BARBARA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRESCI GIACOMO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE MILTON 27 50129 FIRENZE presso il difensore avv. CRESCI
GIACOMO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore deduceva, in citazione, che il giorno 17/09/2022, alle ore 11.20 circa, alla guida Parte_1
della propria autovettura Mitsubishi ASX targata EM662ND, percorreva viale della Repubblica nel centro abitato del Comune di con direzione di marcia – San Marino quando giunto in CP_1 CP_1 prossimità dell'intersezione con via Euterpe la sua autovettura e un altro veicolo (Audi A6 targato
RSM M3773 condotto dal sig. ), che lo affiancava nella medesima direzione di Controparte_2
marcia sulla corsia di sinistra fermo al semaforo in direzione San Marino, venivano colpiti da un grosso albero piantumato sul lato destro della strada che improvvisamente cadeva al suolo.
Aggiungeva che le notevoli dimensioni della pianta e il peso del tronco distruggevano completamente il veicolo, frantumando i vetri e il parabrezza anteriore e sprofondando il tetto verso l'interno dell'abitacolo e che nel veicolo medesimo sul sedile posteriore si trovavano in qualità di trasportati i figli minori: di anni 12 e di anni 7. Per_1 Per_2
pagina 2 di 8 In conseguenza dell'evento l'attore e i figli subivano lesioni fisiche tanto da essere trasportati in ambulanza presso il locale nosocomio;
a veniva diagnosticato “trauma policontusivo Parte_1
con ferita L-C regione dorsale II dito mano sinistra ed escoriazioni multiple mano sinistra con millimetrici corpi estranei mano sinistra e coscia destra” con prognosi di giorni 15; alla figlia Per_1
“trauma cranico con tumefazione a livello del mento con morsicatura del labbro interno inferiore ematoma alla tibia sinistra” e al figlio “trauma cranico tumefazione piramide nasale” Per_2
entrambi con prognosi di giorni 7;
In seguito sia l'attore sia i minori necessitavano di ulteriori giorni di riposo prescritti dai rispettivi medici curanti.
Esponeva altresì che l'attore e i figli minori e pur riportando lesioni minime rispetto Per_1 Per_2 alla gravità dell'evento che poteva condurre a conseguenze ben più gravi, pativano un ulteriore danno determinato dallo shock subito in seguito allo schiacciamento della parte superiore dell'abitacolo verso l'interno e alla frantumazione dei vetri e del parabrezza anteriore del veicolo, le cui schegge colpivano gli occupanti.
Per il risarcimento di tale ulteriore danno chiedeva il riconoscimento per sé e per la figlia della Per_1
somma di € 1.500,00 e per il figlio minore della somma di € 3.000,00 o quella diversa Per_2
somma ritenuta equa e di giustizia dal giudicante avendo quest'ultimo attacchi di panico e angoscia in occasione del verificarsi di temporali o eventi caratterizzati da forte vento.
Precisava inoltre che i danni riportati dall'autovettura Mitsubishi ASX 1.6 bi fuel GPL targata
EM662ND erano stati di tale entità da comprometterne totalmente l'utilizzabilità, arrecando un danno materiale che, in considerazione della tipologia di veicolo, dell'anno di immatricolazione (2012) e dei chilometri percorsi al momento dell'evento (101.000 km), poteva essere quantificato in € 11.000,00 oltre alla spesa necessaria per il recupero del mezzo da parte del soccorso stradale Controparte_3 di di € 244,00. CP_1
Aggiungeva che sul luogo del sinistro interveniva una pattuglia della Polizia Stradale di la CP_1 quale, con nota di servizio Prot. N. Varie/2022 – Rep. 220.20, accertava: “un albero piantumato all'interno di un'area verde pubblica in gestione al a causa del maltempo, era Controparte_1
crollata al suolo danneggiando due autovetture in transito regolare sulla via della Repubblica”.
Conseguentemente sia in proprio che quale genitore esercente la potestà sui figli minori Persona_3
e unitamente alla moglie quest'ultima solo nella qualità di genitore Persona_4 Parte_1
esercente la potestà sui figli minori, conveniva in giudizio il ex art. 2051 cc o in Controparte_1 via subordinata ex art. 2043 cc rassegnando le seguenti conclusioni: “ … Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed
pagina 3 di 8 eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: NEL MERITO: accertare, per le ragioni di cui in premessa, la responsabilità del in persona del Sindaco pro-tempore, nella Controparte_1
causazione del sinistro occorso in data 17/09/2022 al signor e ai figli minori e Parte_1 Per_1
e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno non patrimoniale subito dai medesimi Per_2 per una somma complessiva di € 2.828,06, oltre interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo o quella diversa somma ritenuta di giustizia;
- condannare il a risarcire l'ulteriore danno Controparte_1 conseguente allo shock subito a causa dell'evento e precisamente: al ricorrente la Parte_1 somma di € 1.500,00, alla figlia la somma di € 1.500,00 e al figlio la somma di € Per_1 Per_2
3.000,00 o quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia dal giudicante;
- condannare il
[...] al risarcimento dei danni materiali quantificati in € 11.244,00, di cui € 11.000,00 CP_1 corrispondente al valore dell'auto come descritto in narrativa ed € 244,00 per il recupero veicolo da parte del soccorso stradale, oltre interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo o quella diversa somma ritenuta di giustizia;
- condannare, infine, il al risarcimento dei danni patrimoniali Controparte_1 conseguenti al mancato godimento della vacanza ad Ibiza, con partenza prevista dall'aeroporto di
Bologna il medesimo giorno in cui si è verificato il sinistro per cui è causa e per la quale i ricorrenti avevano già versato l'importo di 2.617,64 euro, oltre interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo o quella diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di causa, rimborso forfettario, imposte come per legge e successive occorrende.”
Il convenuto costituendosi in giudizio, contestava la domanda attorea sia in ordine Controparte_1 all'an che al quantum chiedendone il rigetto e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia Codesto
Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza disattesa: Nel merito, in via principale, rigettare la domanda di parte attrice in quanto generica e infondata in fatto e in diritto, per insussistenza dei fatti posti a suo fondamento e per mancanza di qualsivoglia profilo di responsabilità ascrivibile all'Ente comparente per i motivi di cui in narrativa e in particolare per la sussistenza del 'caso fortuito' nella sua accezione naturalistica idoneo
a escludere la responsabilità dell'Ente medesimo. Si chiede altresì il rigetto delle domande atto-ree alla luce della corretta applicazione dei principi di cui all'art. 1227 c.c.. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta, anche solo parzialmente, la domanda avversaria in punto di an debeatur, si chiede che la presente azione sia rigettata per genericità, indeterminatezza, ingiustificata sovrastima e carenza di prova in punto di quantum debeatur. In ulteriore subordine si chiede che il Giudice, in relazione al profilo del quantum debeatur richiesto, Voglia fare applicazione del precetto di cui all'art. 1227, I° comma, c.c., atteso il con-corso colposo esclusivo o quantomeno prevalente della condotta del sig. e dei genitori nel loro insieme nella produzione del Parte_1
pagina 4 di 8 danno/delle voci di danno lamentato e la conseguente necessità di rideterminare l'importo richiesto in considerazione di una corretta ripartizione della responsabilità, con riduzione della pretesa risarcitoria ex adverso azionata - in ogni caso affetta da sovrastima -, nonché in ragione dello scomputo di quanto risultasse già percepito dagli attori in ragione dell'evento de quo. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.”
Evidenziava in particolare che il giorno 17.9.22 un severo maltempo si era abbattuto su tutta la regione
Emilia Romagna, tanto che la protezione civile ebbe a proclamare l'allerta meteo arancione per vento forte, oltre che quella gialla per temporali. Secondo quanto accertato dall' il giorno 17.9.2022 su Pt_2 soffiavano venti classificato come “burrasca forte”, venti che seguivano quelli di burrasca CP_1
fortissima dei giorni precedenti.
Il vento ed i temporali succedutisi in poche ore avevano quindi avuto un forte impatto sulla vegetazione che in alcuni casi, nonostante la regolare manutenzione eseguita dall'Ente per il tramite di società appositamente incaricate, veniva sradicata da venti che soffiavano ad oltre 100 km/h.
Evidenziava inoltre che la pianta in oggetto era stata interessata dall'ultima valutazione delle condizioni di salute e solidità nel maggio 2022 (e quindi solo qualche mese prima dell'evento), ed era stata ritenuta in stato vegetativo normale, con un rischio di caduto basso, dal perito incaricato dalla società Tanto che la sua successiva valutazione era stata prevista dal perito per nell'arco CP_4
temporale tra il 2023 ed il 2025.
La correttezza di tale valutazione era confermata anche dall'analisi dell'albero effettuata dopo la caduta. Esso infatti non presentava alcun elemento strutturale che potesse far propendere per una sua insita pericolosità, (la chioma era equilibrata, le condizioni vegetative erano buone, non vi erano segni di danneggiamento del tronco e del colletto). Pertanto il crollo di una pianta perfettamente sana in condizioni di meteo eccezionali integrava appieno la nozione di caso fortuito prevista dalla norma quale causa interruttiva del nesso causale.
La causa veniva istruita documentalmente nonchè mediante espletamento di prove orali.
Gli attori hanno invocato, in prima battuta, a fondamento della responsabilità di parte convenuta, l'art. 2051 c.c., ritenendo, dunque, il responsabile quale custode della strada dove era Controparte_1 ubicato l'albero caduto sul veicolo di parte attrice.
Il richiamato art. 2051 del codice civile disciplina l'istituto della responsabilità della cosa in custodia, la quale deriva dal potere di fatto che viene esercitato sulla cosa, che pone in capo al custode di adottare misure idonee ad impedire che esso arrechi danno a terzi. Tra il custode e la res deve sussistere una relazione materiale di disponibilità di fatto, oltre che giuridica, essendo necessario che in capo a colui pagina 5 di 8 che è chiamato a rispondere civilmente dei danni cagionati dalla cosa vi sia anche quel potere di fatto di impedire che da essa possa derivare pregiudizio a terzi.
Tale responsabilità assume carattere oggettivo, dal momento che prescinde dall'individuazione della colpa del custode della cosa nell'evento lesivo;
la prova liberatoria prevista dall'art. 2051 c.c. è il caso fortuito, inteso quale elemento estraneo alla sfera soggettiva del custode, del tutto autonomo, imprevedibile nonché di assoluta eccezionalità, tale da interrompere il nesso di causalità e risultare idoneo a rappresentare l'esclusiva causa del danno.
A tal proposito, con specifico riferimento ai danni cagionati in occasione di eventi atmosferici, la
Suprema Corte, più volte chiamata a pronunciarsi su tale questione, ha escluso l'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore in presenza di fenomeni metereologici anche di particolare forza e intensità, se questi rientrano comunque, per quanto rari e sporadici, nella normale prevedibilità, stabilendo che: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di 'caso fortuito' è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati neanche per il fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza sulla base di valutazioni operate dalla protezione civile, poiché la 'calamità naturale', che determina lo stato
d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici” (Cass. Civ. Sez. III;
Sent. n. 14861/2019).
Non v'è, poi, dubbio che parte attrice abbia dato prova dell'esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato a terzi.
Dalla relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Stradale di e dalle fotografie allegate CP_1
risulta che i danni riportati dal veicolo di parte attrice sono stati causati dalla caduta di una parte di tronco d'albero (res in custodia), staccatosi a causa del maltempo.
Il ha contestato la propria responsabilità ex art. 2051 cc, eccependo come l'intensità Controparte_1
e l'eccezionalità dell'evento atmosferico verificatosi sul luogo del sinistro integrassero un'ipotesi di caso fortuito.
Sulla scorta della giurisprudenza già richiamata, deve affermarsi che la convenuta ha fornito una adeguata prova liberatoria.
Che quel giorno fosse in atto un'insolita attività ventosa è confermato dal rapporto (cfr. doc. n. Pt_2
2, fascicolo parte convenuta), che già dal riassunto affermava che nella giornata del 17.9.2022 erano presenti oltre a fenomeni temporaleschi raffiche di vento oltre i 100 km/h su tutto il settore costiero.
pagina 6 di 8 Inoltre dall'analisi del vento si sono registrati nella giornata del 17.9.2025 numerosi superamenti dei valori di burrasca moderata e alcuni valori di burrasca forte anche sulla zona del riminese (v. pag. 25 del rapporto).
Ne consegue che il sinistro è stato determinato da un evento del tutto eccezionale e imprevedibile, che ha interrotto il nesso causale, e che il ha dunque fornito la prova liberatoria Controparte_1
richiesta.
Dalla relazione di (doc. 3 di cui alla memoria n. 2 ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. di parte CP_5
convenuta ) emerge peraltro che la pianta di cui è causa fosse stata oggetto di censimento n. 5779 con data ultima VTA maggio 2022 e classe di propensione al cedimento B - gravità bassa, stato vegetativo
Perso normale e lavori proposti da perito ricontrollo .
Dunque si trattava di una pianta sana oggetto di recente verifica.
Una volta esclusa la configurabilità del danno da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., la responsabilità del non appare integrata nemmeno ai sensi dell'art. 2043 c.c. Controparte_1
Come è noto, nella responsabilità da fatto illecito è onere del danneggiato dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'azione e, quindi, del fatto doloso o colposo, del nesso di causalità e delle conseguenze dannose.
Nel caso di specie, non è dimostrato né che il abbia colposamente omesso di procedere alla CP_1
potatura dell'albero o alla verifica delle sue condizioni né che, anche se tale attività fosse stata compiuta nei giorni antecedenti al sinistro, non si sarebbe comunque verificato lo sradicamento dell'albero a causa del forte vento, evento di per sé idoneo a cagionare il sinistro.
Ciò premesso la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Ogni ulteriore questione proposta deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Vanno dunque poste a carico della parte attrice e liquidate secondo i parametri introdotti dal D.m. 55/2014 e succ mod, in conformità ai valori minimi della tabella attesa la non elevata complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea
Condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in complessivi
Euro € 2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese nella misura del 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 7 di 8 Rimini, 8 luglio 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
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