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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/09/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati
Dr Daniela Ronzani presidente
Dr Susanna Menegazzi giudice rel.
Dr Alessandra Pesci giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
6827/2019 in data 24/09/2019 promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv. Fulvio Neri e Francesca
Agamennone
parte attrice contro
(C.F. CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Manera
parte convenuta avente per oggetto: Prestazione d'opera intellettuale;
trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI per parte attrice:
“nel merito, precisano le proprie conclusioni così come meglio rassegnate con l'atto introduttivo nonché con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 cod. proc. civ. e chiedono la concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.
Inoltre, in via istruttoria, al fine di evitare qualsivoglia decadenza, insistono, per un verso,
nell'ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto e, per altro verso, nell'acquisizione, nel presente giudizio di merito, della C.T.U., unitamente agli allegati,
espletata nel sub procedimento di querela di falso.
Insistono altresì nell'accoglimento dell'istanza di verificazione, così come già formulata all'udienza del 27 febbraio 2020 e reiterata in tutti i successivi scritti difensivi nonché nel corso delle successive udienze.
Solo ove ritenuto necessario da codesto Giudice, ed al fine di evitare decadenze, si insiste nell'ammissione della
C.T.U. grafologica diretta ad accertare la paternità delle sottoscrizioni disconosciute. Di contro, si oppongono alle richieste istruttorie avversarie in quanto inammissibili ed irrilevanti così come già ampiamente argomentato con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 cod. proc. civ. nonché ribadito alla scorsa udienza, con il deposito delle relative note scritte “
per parte convenuta:
Pag. 2 di 22 “In via preliminare principale si formula
ISTANZA EX ART. 337 2° comma c.p.c.
La richiesta di sospensione ex art. 337 comma 2° c.p.c. è
motivata dal fatto che il IG. avverso la CP_1
sentenza n. 731/2024, emessa dal Tribunale di Treviso e depositata in data 28.03.2024 e notificata nella medesima data resa inter partes nel procedimento R.G. 6827 /2019 –
1, ha interposto appello avanti alla Corte di Appello di
Venezia come si evince da copia dell'atto di appello che si allega alla presente (Doc. 01).
Il giudizio di appello si è regolarmente incardinato e risulta essere rubricato al n. 759/2024 RG risultando fissata udienza di rimessione della causa in decisione per l'udienza del 05/02/2026 come da copia dell'ordinanza che si allega (Doc. 02).
La richiesta di sospensione del presente procedimento assume rilevanza considerato che il procedimento incidentale di querela di falso è stato incardinato avverso documenti di parte attrice che assumono rilevanza ai fini della decisione del presente giudizio principale di merito.
Ne consegue che, stante l'evidente esistenza di un vincolo di pregiudizialità delle decisioni e la necessità di evitare un possibile contrasto di giudicati si insiste per l'accoglimento della presente istanza fino alla definitività della sentenza resa in merito alla querela di falso. In via strettamente subordinata nel merito.
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 337 c.p.c.
Pag. 3 di 22 come sopra svolta lo scrivente patrocinio si richiama integralmente a tutto quanto dedotto, allegato, provato ed eccepito nei precedenti scritti difensivi qui da intendersi integralmente richiamati, ivi comprese le memorie ex art. 183 c.p.c. depositate, le note di trattazione scritta depositate e le verbalizzazioni svolte.
Si ribadiscono inoltre le conclusioni già rassegnate con l'atto introduttivo e nella I memoria 183 c.p.c. che qui si ritrascrivono integralmente:
“Nel merito: Si chiede l'integrale rigetto di ogni domanda svolta da parte attrice in quanto non solo prescritta ma siccome infondata in fatto e in diritto con condanna della parte attrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96
c.p.c. attesa l'assoluta temerarietà della lite. In ogni caso con condanna alle spese e competenze legali a favore della parte convenuta”. Si chiede altresì che il G.I.
conceda i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
In via Istruttoria: al fine di evitare ogni e qualsiasi decadenza si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate e reiterate nelle note di trattazione dell'udienza del 13.06.2024”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
nella sua qualità di ragioniere Parte_1
commercialista, ha convenuto in giudizio avanti al
Tribunale di Roma il cliente per sentirlo CP_1
Pag. 4 di 22 condannare al pagamento di euro 113.305,53 oltre interessi e rivalutazione, quale corrispettivo per l'opera professionale espletata in favore del CP_1
ininterrottamente dal 1991 al 2014.
Il convenuto si costituiva in giudizio, eccepiva la prescrizione dell'azione e disconosceva le sottoscrizioni, apparentemente di suo pugno, apposte su documenti depositati dall'attrice e contenenti riconoscimento di debito.
Il giudice di Roma dichiarava la propria incompetenza per essere competente il Tribunale di Treviso.
La riassumeva pertanto il giudizio avanti al Tribunale PT
di Treviso.
Qui il proponeva querela di falso in via CP_1
incidentale, avente ad oggetto le sottoscrizioni di atti contenenti riconoscimento di debito, posti dall'attrice a fondamento della propria pretesa.
Sulla querela di falso si pronunciava il Tribunale in composizione collegiale, rigettando la querela.
La causa veniva quindi rimessa sul ruolo e qui rinviata per precisazione delle conclusioni.
I procuratori precisavano quindi le conclusioni come in epigrafe trascritte.
***
1.Sulla preliminare istanza di sospensione ex art. 337 co.
2 c.p.c.
In attesa che la Corte di Appello si pronunci sull'impugnazione proposta dal convenuto avverso la
Pag. 5 di 22 decisione con la quale il Tribunale ha rigettato la querela di falso, incidentalmente proposta nel presente procedimento, la difesa di ha chiesto la sospensione CP_1
del giudizio ai sensi dell'art 337 co. 2 c.p.c.
Sul punto è opportuno precisare che, a differenza della sospensione necessaria prevista dall'art. 295 c.p.c. - non applicabile al caso di specie - l'art. 337 co. 2 c.p.c.
prevede un'ipotesi di sospensione facoltativa, come confermato dal tenore letterale della disposizione (secondo cui il giudice “può” sospendere il processo).
È pertanto rimessa alla discrezionalità del giudice la decisione di sospendere il giudizio.
Nel caso in esame, come si vedrà, sussistono elementi che consentono una pronuncia sul merito della vicenda, restando inalterato l'esito del giudizio anche in caso di eventuale riforma della sentenza impugnata.
Di conseguenza, in assenza del carattere di pregiudizialità della questione, la decisione può essere comunque assunta nelle more del giudizio di appello.
L'istanza di sospensione va pertanto rigettata.
2. Sull'eccezione di prescrizione ex art. 2956 c.c.
La difesa del convenuto ha eccepito la prescrizione presuntiva ai sensi dell'art 2956 nr 2 c.c.; eccezione compatibile con l'eccezione di pagamento, ma qui inammissibile perché il credito della professionista PT
trae origine da un accordo scritto (compenso annuo di euro
3.000), mentre la prescrizione presuntiva ha ragion
Pag. 6 di 22 d'essere nei rapporti che si svolgono senza formalità ove il pagamento avviene senza dilazione.
L'eccezione di prescrizione presuntiva pare inoltre inconciliabile con l'eccezione di prescrizione ordinaria
(pure sollevata dal convenuto) che presuppone l'inerzia del creditore nel riscuotere il credito.
Va infine aggiunto che l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva è precluso in tutte le ipotesi in cui il debitore contesti, anche per implicito, la fondatezza della pretesa o l'entità della somma richiesta.
Chi si avvale di una tale tipologia di prescrizione, se nega l'esistenza dell'obbligazione, compromette in modo irrimediabile l'esito della sua eccezione.
Infatti quest'ultima circostanza implica, in ogni caso, il riconoscimento della sia pur parziale permanenza del rapporto controverso e l'incompatibilità col presupposto richiesto per l'applicazione della prescrizione presuntiva, costituito dalla presunzione di avvenuta estinzione del debito (ex multis: Cass. 28/05/2014, n. 11991).
Deve ritenersi che il debitore abbia ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta allorché lo stesso neghi l'esistenza, in tutto in parte, del credito oggetto della domanda;
oppure sostenga di aver soddisfatto il creditore in riferimento ad un rapporto di contenuto ridotto rispetto a quello oggetto della controversia.
Nel caso di specie, il convenuto ha assunto una posizione contraddittoria, affermando dapprima che “tutti gli onorari
che nel tempo sono stati richiesti dalla IG.ra sono PT
Pag. 7 di 22 stati regolarmente saldati” (p. 2 comparsa conclusionale); contestando tuttavia, in un secondo momento, la fondatezza stessa della pretesa della IG.ra. (diffusamente in PT
comparsa conclusionale sotto il punto denominato
“sull'infondatezza delle ragioni creditorie di parte attrice”).
Infatti afferma sul punto la difesa del convenuto che “il
IG. ha sempre contestato l'esistenza di CP_1
qualsivoglia ragione di credito in capo alla IG.ra ” e PT
che “in ogni caso parte attrice non ha fornito prova dell'esistenza del credito” (p. 6).
Oltre alla contestazione circa l'an della pretesa, parte convenuta ha altresì contestato il quantum della richiesta, affermando che “manca la dimostrazione di come risulti
l'importo richiesto di € 113.305,53”, quantificazione
“frutto di una censurabile approssimazione”, “che si
traduce in un'assoluta indeterminatezza della domanda” (p.
6).
Come premesso, tali difese risultano incompatibili con l'eccepita prescrizione del credito ex art. 2956 c.c., con gli effetti di cui sopra.
3. Sull'eccezione di prescrizione ordinaria formulata dal convenuto
Accanto all'eccezione di prescrizione presuntiva il convenuto ha sollevato anche l'eccezione di intervenuta prescrizione ordinaria per i pagamenti richiesti dalla IG.ra . PT
Pag. 8 di 22 In ragione della complessità della vicenda, la questione non può essere affrontata isolatamente ma va trattata unitamente a quanto concerne la fondatezza della pretesa di parte attrice.
4. Sull'infondatezza della pretesa attorea
Preliminarmente va osservato che il convenuto non ha messo in discussione l'esistenza del rapporto contrattuale intercorrente tra i due, confermando che la è stata PT
per diversi anni la sua commercialista di fiducia.
Nell'ambito di tale rapporto, parte attrice avrebbe maturato crediti per un ammontare complessivo di €
113.305,53 (successivamente rettificato in sede di comparsa conclusionale nella minor somma di € 107.323,74).
Tali crediti si riferirebbero alle prestazioni svolte dalla
IG.ra nel periodo compreso tra il 1991 e il 2014, per PT
attività fiscali generiche (pagamento imposte personali,
presentazione dichiarazione di redditi) e per attività di consulenza riguardanti società in cui il IG. CP_1
rivestiva cariche sociali (Le Edizioni Associate srl e
Edizioni Associate Internazionali srl).
Sul punto, parte attrice ha fornito nel corso del giudizio,
sin dall'atto di citazione, un elenco esteso e particolareggiato delle proprie spettanze.
Tale elenco – a seguito delle contestazioni di imprecisione ed indeterminatezza mosse dal convenuto – è stato successivamente affinato e precisato nel corso del giudizio, in particolare in sede di memoria di replica del
28.2.2025.
Pag. 9 di 22 Pertanto è a tale elenco – da considerarsi definitivo – che ci si riferirà in modo puntuale per valutare la consistenza della pretesa attorea, soprattutto perché ordinato secondo una scansione cronologica che consente una trattazione congiunta tra la questione della sussistenza dei crediti e l'eventuale intervenuta prescrizione degli stessi.
In particolare, riportandosi al predetto elenco (p. 2-3
memoria di replica), i crediti asseritamente vantati dall'attrice sarebbero i seguenti:
a) € 11.378,57 in relazione agli anni 1996 – 1998, come da avviso di parcella n. 10 del 31 dicembre 1998 (doc. 3
allegato all'atto citazione);
b) € 48.960,00 in relazione agli anni 1991 – 2000, come da avviso di parcella n. 25 del 31 dicembre 2001 (doc. 6);
c) € 3.744,00 annui in relazione agli anni 2005 e 2006, come da sottoscrizione dell'accordo del 2003 (doc. 1),
accordo secondo cui il si sarebbe impegnato a CP_1
riconoscere annualmente la somma di € 3.000 più accessori per l'attività prestata della PT
d) € 24.480,00 ed € 3.744,00 in relazione all'anno 2007,
sulla base, rispettivamente, per la prima somma,
dell'avviso di parcella n. 33 del 17 marzo 2007 nonché della dichiarazione resa dallo stesso (doc. 8) e, CP_1
per la seconda somma, dell'accordo del 2003 (doc. 1);
e) € 3.744,00 annui in relazione agli anni 2008, 2009 e
2010;
f) € 3.775,20 annui in relazione agli anni 2011 – 2012;
g) € 3.806,40 annui in relazione agli anni 2013 e 2014;
Pag. 10 di 22 per gli ultimi tre punti, tutti richiesti in base allo stesso accordo del 2003 (doc. 1).
4.1 Inammissibilità parziale della domanda per intervenuta prescrizione
Andando con ordine, le pretese riguardanti i punti da a) a d) risultano prescritte per le seguenti motivazioni.
Quanto ai punti a) e b) si tratterebbe di spettanze antecedenti all'accordo sottoscritto dal IG. del 28 CP_1
dicembre 2003.
Per il punto a) la prescrizione – anche volendo considerare, favorevolmente al creditore, l'attività
richiamata come unitaria e non frazionabile per annualità -
matura definitivamente nell'anno 2008.
Tuttavia, la dichiarazione sottoscritta dal IG. in CP_1
data 17.3.2007 (allegato 7, atto citazione) risulta idonea ad interrompere il termine prescrizionale, spostando il termine al 17.3.2017.
Contestualmente alla firma di tale documento, infatti, il
IG. ha dichiarato di aver ritirato personalmente CP_1
l'avviso di parcella n. 10 del 31.12.1998.
Ciononostante, la pretesa risulta comunque prescritta, in quanto il successivo atto, idoneo a interromperne il decorso, va individuato nell'atto di citazione con cui è
stato introdotto il presente giudizio, databile al giorno
21.4.2018 (e dunque oltre il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.).
Non si rinvengono, infatti, altri atti idonei ad interrompere la prescrizione, atteso che le ricognizioni
Pag. 11 di 22 fornite dal convenuto e segnalate da parte attrice, così come le asserite richieste di adempimento da quest'ultima rivolte a , risultano eccessivamente generiche, CP_1
soprattutto alla luce della protrazione temporale del rapporto (ultraventennale) e della (supposta) sussistenza di svariati crediti, la cui individuazione – con quanto ne discende in punto di prescrizione – deve essere effettuata puntualmente dal creditore, pena l'impossibilità in capo al debitore di quantificare la propria posizione debitoria complessiva.
Pertanto, non risultano idonee ad interrompere ulteriormente il decorso della prescrizione – come si vedrà, anche in riferimento ai successivi punti - né la dichiarazione sottoscritta in data 18.10.2012, né le missive inviate da parte attrice del 30.11.2016 e del
13.2.2017 (doc. 5 e doc.9 comparsa di costituzione).
Al punto e) del documento del 28.10.2012 (allegato 7 atto citazione) risulta aver sottoscritto la seguente CP_1
dichiarazione: “mi ha sempre tenuto aggiornato nei nostri rapporti di debito/credito in special modo rispetto al
compensi percepiti e da percepire come da lettere/contratto
da me firmate negli anni pregressi e dalle copie degli avvisi di parcella ritirati anni or sono”.
Si tratta a ben vedere di una dichiarazione generica, priva di specificazione degli importi dovuti e che si inserisce in un documento che, letto nel suo insieme, risulta predisposto con il preciso intento di riconoscere il corretto adempimento della IG. dei suoi doveri PT
Pag. 12 di 22 professionali, più che riconoscere la situazione debitoria del cliente (che, infatti, non è stata quantificata).
Nel caso di specie trova pertanto applicazione il principio delineato dalla Corte di Cassazione, secondo cui la ricognizione di debito, ai fini dell'interruzione della prescrizione, deve contenere un quid pluris consistente nella manifestazione espressa ed univoca dell'intenzione da parte del dichiarante di riconoscere il diritto altrui.
La giurisprudenza ha infatti precisato che risulta superato il precedente orientamento secondo cui non sarebbe necessario un vero e proprio atto di riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. essendo sufficiente un comportamento volontario che, sebbene rivolto ad una finalità diversa, esprima anche implicitamente la consapevolezza del suo autore in ordine all'esistenza del diritto (Cass. civ. 23822/2010).
Anche agli atti di provenienza dell'attrice, da questa invocati quali atti di interruzione della prescrizione,
risultano inidonei a tal fine.
La missiva del 30.11.2016 (doc. 5), indirizzata a CP_1
dal legale della IG.ra contiene una formula PT
assolutamente equivoca (“la mia assistita sta predisponendo i conteggi”). Come ricordato dalla giurisprudenza (Cass.
civ. 15140/2021) in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva,
deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di
Pag. 13 di 22 adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà̀ del titolare del credito di far valere il proprio diritto,
nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo).
Risulta difettare, quindi, l'elemento oggettivo, in quanto l'espressione è formulata in termini di eventualità ed ipoteticità.
Parimenti, appare inidonea anche la missiva del 13.2.2017
(doc. 9) a cui il legale della IG.ra ha allegato una PT
fattura riguardante prestazioni effettuate nei confronti di un'altra persona, comportando anche in tal caso l'assoluta indeterminatezza della richiesta.
In più, a seguito della segnalazione da parte del legale di di aver ricevuto una fattura intestata ad altra CP_1
persona, la IG.ra non ha neppure provveduto a inviare PT
la fattura corretta, chiedendo l'adempimento direttamente nell'atto di citazione del presente giudizio, dimostrando una condotta senz'altro censurabile rispetto agli obblighi di esecuzione di buona fede del contratto previsti dall'art. 1375 c.c.
Per le considerazioni appena svolte, anche i crediti riguardanti i punti c) e d), derivanti in parte dal contratto sottoscritto nel 2003 e per altra parte da ricognizione di debito effettuata in data 17.3.2007 (in particolare, per la somma di € 24.480,00) risultano prescritti.
4.2 Sull'infondatezza delle restanti pretese
Pag. 14 di 22 Quanto ai restanti crediti di cui ai punti da e) a g) la pretesa di parte attrice non può trovare comunque accoglimento per le motivazioni che seguono.
Parte attrice sostiene che con la documentazione prodotta e richiamata specificamente al punto 1.4 della comparsa conclusionale (p. 3-4) risulterebbe provato l'assolvimento da parte della stessa dell'incarico ricevuto in data
28.12.2003, secondo cui il IG. si impegnava a CP_1
corrispondere la somma annua di 3.000,00 alla IG.ra PT
per l'espletamento di diverse attività di consulenza.
Tuttavia, da tale documentazione vanno innanzi tutto esclusi gli atti che riguardano attività antecedenti al
2008 che, anche supponendone qualsivoglia rilevanza in punto probatorio, riguarderebbero crediti come già visto prescritti.
Si devono pertanto escludere dalla valutazione i documenti
4-5-7-8-11 allegati all'atto di citazione e i documenti da
1 a 17 contenuti nella perizia contabile di parte di cui al doc. b, allegato memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c., richiamati dall'attrice, tutti documenti riferibili al periodo precedente al 21.4.2018.
La valutazione va dunque circoscritta ai documenti 12bis,
12bis/a, 12bis/b, 13 (atto di citazione), nonché ai documenti da 18 a 136 della sopracitata memoria.
Da tali documenti emerge che la IG.ra sia stata PT
coinvolta dal IG. in talune attività riguardanti il CP_1
pagamento di avvisi di accertamento provenienti dal Comune
di Cortina di Ampezzo (12bis e 12bis/b); presentazione
Pag. 15 di 22 dichiarazione dei redditi del 2010 (12bis/a); richieste e relativi pagamenti di rateazioni per debiti nei confronti dell'erario (13).
La restante documentazione riguarda invece varie quietanze di pagamento, ricevute di invio raccomandate, ricevute di biglietti del treno, estratti conti divisi per annualità, dal 2006 al 2014, di conti bancari appartenenti alla IG.ra e infine copia dei versamenti effettuati da PT
quest'ultima, direttamente dal proprio conto corrente acceso presso Monte dei Paschi di Siena, riportanti il seguente oggetto: “Comune di Cortina d'Ampezzo – Trib.
Loc.”, nonché “Comune di Cortina d'Ampezzo – Trib. Loc.
Violazioni”, per conto di (come si legge nella CP_1
sezione note).
In parte, si tratta di documentazione che non prova con certezza l'effettivo svolgimento delle attività oggetto di incarico (ricevute di invio di raccomandate e quietanze di pagamenti da cui non è possibile evincere chi le abbia materialmente effettuate;
ricevute di biglietti del treno che nulla provano circa l'espletamento dell'incarico).
Per altra parte, invece, si tratta di documentazione che dimostra un effettivo svolgimento dell'incarico.
Oltre, infatti, alle ricevute che non permettono di individuare il disponente, ve ne sono altre che provano che il pagamento sia stato effettivamente effettuato dalla
. PT
Peraltro, che la si sia occupata degli adempimenti PT
fiscali (più o meno diligentemente) durante gli anni 2008-
Pag. 16 di 22 2012 è comunque circostanza pacifica, perché confermata dallo stesso convenuto ed attestata dai bonifici periodicamente inviati da alla stessa a tale titolo CP_1
(come dimostrato dalle causali indicate, cfr. doc. 132-136 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n.2 di parte attrice).
Tuttavia – e tale è l'aspetto che risulta dirimente per il rigetto della domanda attorea – l'attrice ha quantificato erroneamente il quantum dovuto, includendovi somme richieste a titolo di rimborso per anticipazione spese sfornite di riscontro probatorio, la cui infondatezza, in considerazione dei rapporti di dare/avere tra le parti,
determina il rigetto della domanda, come verrà in seguito chiarito.
Sul punto, ricordando che quanto spettante prima del 2008 risulterebbe comunque prescritto, può essere osservato quanto segue per le annualità successive.
Le richieste di emolumenti riguardanti il periodo che va tra il 2008 e il 2011 risulterebbero consegnate a in CP_1
data 15.09.2013, come da atto sottoscritto dallo stesso
(allegato 13).
Tuttavia, non vi è traccia specifica di esse nel fascicolo attoreo, se non al successivo allegato 14, dove il suddetto periodo è incluso in una parcella (n. 28 del 16.1.2017) riferita ad un periodo decisamente più ampio (1996-2012).
La parcella presenta tre sole voci (compensi, pari ad €
33.570,00; C.P.N.R. pari ad € 1.342,80; I.V.A. 22% pari ad
€ 7.680,82) oltre al totale di € 42.593,62 da cui, in
Pag. 17 di 22 assenza di una suddivisione analitica e in relazione all'estensione del periodo temporale di riferimento,
risulta del tutto impossibile distinguere i compensi dovuti per singola annualità, con conseguente incapacità da parte di questo giudice di svolgere un controllo sul quantum
debeatur.
A tale criticità parte attrice ha tentato di sopperire in corso di giudizio, predisponendo una “prospetto riepilogativo” (allegato 18) piuttosto articolato e avvalendosi di consulenza contabile di parte, in cui sono state elaborate alcune tabelle sinottiche divise per singoli anni.
Quanto invece alle annualità 2013-2014, parte attrice ha allegato gli avvisi di parcella n. 68 e 69 entrambe del
30.9.2017, per un importo ciascuno di € 3.806,40.
Il convenuto ha tuttavia affermato di non aver mai ricevuto nessuna delle parcelle indicate (p. 5, comparsa conclusionale).
Tuttavia, indipendentemente dalle contestazioni del convenuto, si osserva quanto segue.
Dal prospetto riepilogativo elaborato dalla IG.ra PT
con riferimento agli anni che qui interessano e cioè dal
2008 al 2014, è possibile constatare chiaramente che proprio in riferimento a tali annualità, il IG. ha CP_1
versato, per stessa ammissione dell'attrice, somme per importi superiori alle parcelle emesse (cfr. p.2, righe da
36 a 45, colonna C).
Pag. 18 di 22 Da quanto emergerebbe dal riepilogo, tali somme non sarebbero tuttavia sufficienti a risolvere la posizione debitoria di per le predette annualità, in quanto CP_1
parte attrice, come indicato nella colonna D, avrebbe anticipato per suo conto somme per un totale di € 48.968,51
(cfr. p. 3).
Tali conteggi sono stati più dettagliatamente indicati nella consulenza tecnica contabile di parte (all. b, memoria 183, comma 6, n.2 c.p.c.).
Parte attrice è giunta a tale quantificazione secondo il seguente calcolo: sommando tutti i pagamenti e le spese effettuate in relazione ai doc. da 1 a 136 sopra richiamati e sottraendo i bonifici effettuati dal IG. verso i CP_1
conti correnti della IG. . PT
Secondo il ragionamento di parte attrice, la differenza tra i pagamenti effettuati per conto di e i bonifici CP_1
ricevuti da quest'ultimo, costituirebbe anticipazione di somme da parte della IG. nei confronti del convenuto, PT
somme pertanto da restituire integralmente.
Tale prospettazione non è condivisibile perché non provata.
Le ricevute di pagamento, infatti, non indicano chi ha disposto materialmente il pagamento né indicano chi ha fornito la provvista. Si tratta peraltro di avvisi di pagamento che possono essere stati pagati anche a mezzo di danaro contante, sia dalla , con denaro fornitole da PT
, sia direttamente da quest'ultimo, il quale avrebbe CP_1
poi potuto consegnare alla copia dell'avvenuto PT
pagamento per la tenuta della contabilità.
Pag. 19 di 22 Nella consulenza, il ctp afferma che gli estratti conto allegati “danno prova delle somme anticipate dalla professionista a favore del IG. (p.25). CP_1
Tale affermazione non può essere condivisa in quanto parte attrice si è semplicemente limitata ad evidenziare negli estratti conti i bonifici ricevuti da ma la CP_1
circostanza che la somma di tali bonifici non sia sufficiente a coprire l'importo complessivo di tutti i pagamenti allegati non prova, per quanto detto sopra, che la differenza sia stata anticipata con denaro personale della . PT
Circostanza, quest'ultima, inverosimile, sia per quanto accade normalmente nella prassi (il cliente riceve
F24/bollettino/RAV e lo paga personalmente, oppure versa denaro nel conto dedicato del professionista, che successivamente provvede al pagamento) sia per la notevole cifra asseritamente anticipata dall'attrice (ben 48. 968,51 euro).
Dunque, non essendo provate tali somme a titolo di rimborso ed essendo al contrario riconosciuti per stessa ammissione di parte attrice versamenti da parte di superiori CP_1
alle parcelle emesse dalla IG.ra , la quantificazione PT
effettuata da parte attrice risulta erronea, con conseguente rigetto della domanda proposta, anche con riferimento agli asseriti crediti non prescritti.
Infatti, dal prospetto riepilogativo attoreo (all. 18 atto citazione, p. 2, colonna C) la IG.ra ha ammesso di PT
aver ricevuto le seguenti somme divise per annualità: €
Pag. 20 di 22 5840,00 per il 2008; € 4.436,00 per il 2009; € 3465,00 per il 2010; € 5275,00 per il 2011; € 7410,42 per il 2012; €
12.288,4 per il 2013; € 5907,00 per il 2014 (totale: €
44.621,82)
Somme complessivamente superiori alle parcelle richieste
(cfr. colonna B), per una differenza totale, per il periodo complessivo considerato (2008-2014), di € 18.226,62.
Tale ultima somma risulta verosimilmente sufficiente, al netto dei compensi spettanti all'attrice, a ricoprire i pagamenti che la IG.ra era stata incaricata di PT
effettuare per conto di . CP_1
Ed infatti risultano documentate periodiche dazioni di denaro da a , versate nel corso degli anni a CP_1 PT
tale titolo, come da estratti conti depositati dalla stessa e anche da . PT CP_1
Concludendo, la domanda di parte attrice va integralmente rigettata sia perché taluni crediti risultano in ogni caso prescritti, sia perché parte attrice non ha dato prova di un ulteriore credito .
5. Sulla reciproca domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. e sulle spese di lite
Entrambe le parti hanno chiesto, reciprocamente l'una nei confronti dell'altra, di pronunciare condanna ex art. 96
c.p.c.
Entrambe le domande devono essere rigettate.
Infatti, nessuna delle parti ha fornito prova della sussistenza di dolo o colpa grave nel comportamento processuale altrui, consistenti nella consapevolezza, o
Pag. 21 di 22 nell'ignoranza derivante dal mancato uso della diligenza minima, dell'infondatezza delle proprie tesi.
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti in considerazione della reciproca soccombenza (nel sub- procedimento per querela di falso è risultata soccombente la;
qui il ). PT CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa civile RG nr
6827/2019:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Treviso il 23.9.2025
Il presidente il giudice rel.
dr Daniela Ronzani dr Susanna Menegazzi
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