TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/11/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 19/11/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 19/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato SOCCIO Parte_1
UE , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato CAPASSO PIETRO resistente
oggetto: mansioni superiori e differenze retributive
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/08/2022 parte ricorrente ha dedotto: - di lavorare dal 01/05/2019 alle dipendenze di Controparte_1
, presso la struttura di San Pietro V.co, formalmente
[...] inquadrato nel 5° livello del C.C.N.L. di categoria;
- di svolgere di fatto sin dall'assunzione mansioni proprie del 4 livello, provvedendo alla preparazione delle merci, carico e scarico delle stesse e alla guida del carretto elevatorio. Tanto premesso parte istante ha concluso per la condanna della società resistente al pagamento di € 2.291,93 a titolo di differenze retributive per corretto inquadramento per lavoro ordinario, lavoro straordinario diurno, lavoro festivo, maggiorazione lavoro flessibile e 13esima mensilità. Costituitasi in giudizio la società resistente ha contestato diffusamente gli avversi assunti, deducendo che il ricorrente era stato assunto con mansioni di “addetto al carico e scarico merci”, inquadrato nel 5 livello ed aveva svolto esclusivamente la mansione di prelevatore, provvedendo al prelievo manuale della merce, al posizionamento sui pallets, all'imballaggio e alla messa in baia carico, senza mai compiere attività di carico e scarico merci, concludendo per il rigetto del ricorso perché infondato. Istruita la causa con l'espletamento della prova testimoniale, all'odierna udienza i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
***********
Il ricorso non merita accoglimento per le motivazioni di seguito esposte. Pacifica la sussistenza del rapporto lavorativo tra le parti e la sua durata, il lavoratore, ha in primo luogo rivendicato lo svolgimento di mansioni superiori. Nello specifico ha dedotto di avere svolto mansioni rientranti nel livello 4 del CCNL Trasporto Merci e logistica ratione temporis applicabile, ma di essere stato inquadrato nel livello 5. Occorre preliminarmente dar conto che l'applicabilità al concreto caso in esame del CCNL Trasporto Merci e logistica è incontestato tra le parti e si desume espressamente dalle buste paga prodotte in atti- nelle quali sono indicati la qualifica, il livello, nonché gli istituti (scatti di anzianità) e voci retributive (contingenza, terzo elemento) che trovano la loro fonte proprio nella contrattazione collettiva.
2 In sostanza, la contrattazione collettiva, non viene in evidenza come mero parametro esterno di riferimento per la determinazione della giusta retribuzione secondo i criteri stabiliti dall'art.36 Cost., ma come regime economico-normativo al quale il datore di lavoro ha espressamente aderito. Come è noto, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c.- che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore- condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 4791 del 9.3.2004; idem, sent. n. 16200 del 10.7.2009). Deve ricorrere, inoltre, il carattere di prevalenza o almeno di equivalenza temporale delle stesse mansioni, in rapporto a continuità, rilevanza ed impegno giornaliero (ex plurimis, Cass. 12125/00, 11125/01, 3859/06). E', viceversa, ostativa al riconoscimento della tutela giuridica l'adibizione che rivesta carattere di temporaneità ed occasionalità (Cass. 4946/04). E', quindi, necessario accertare il verificarsi delle condizioni previste per l'acquisizione della qualifica superiore, ossia: a) quali siano state le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente;
b) la riconducibilità di queste nelle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore;
c) il decorso del tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva. In merito all'onere della prova, la Suprema Corte ha affermato che
“Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale. Non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore e di conseguenza restando ininfluente ogni ulteriore considerazione circa l'idoneità dell'offerta probatoria da parte dell'Ente.” (Cassazione civile sez. lav., 01/03/2021, n.5536).
3 Nel caso di specie tale prova non è stata raggiunta. Ebbene, il CCNL ratione temporis applicabile prevede che appartengono al livello 4: “i lavoratori che svolgono attività, per abilitarsi alle quali, occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia. Profili esemplificativi Operai
• Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci); In merito al livello 5° prevede: “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono brevi periodi di pratica per entrare in possesso di adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione del proprio lavoro” Profili esemplificativi Operai
• Addetto rizzaggio/derizzaggio;
• attività di addetto al magazzino;
• facchino qualificato: lavoratore che svolge attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello;
• attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici;
• semplici attività comuni di supporto alla produzione od ai servizi;
• operazioni semplici di imbragaggio di materiale o merci;
• attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale capacità esecutiva;
” La differenza tra il livello rivendicato rispetto a quello effettivamente attribuito risiede nella diversa specifica attività svolta, laddove al livello superiore corrispondono mansioni più delicate e complesse, per compiere le quali è richiesto un tirocinio addestrativo e abilitativo e che richiedono capacità tecnico-pratiche ulteriori rispetto a quelle previste dal livello inferiore. Sono inquadrati in questo livello gli operai con mansioni multiple di magazzino, formati e preparati per svolgere più mansioni ed operazioni complesse come carico, scarico, spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci.
4 Nel livello 5° invece sono inquadrati i lavoratori che i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono brevi periodi di pratica per entrare in possesso di adeguate conoscenze professionali, come l'attività di movimentazione merci e di magazzino che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità, che richiedono normale capacità esecutiva. Nel caso di specie dall'istruttoria espletata non è emerso che il ricorrente nel periodo di cui è causa abbia espletato mansioni riconducibili al livello 4 a fronte dell'inquadramento nel livello 5. Difatti il teste di parte ricorrente dipendente della Tes_1 società sino al novembre 2024, collega di lavoro del ricorrente nel periodo per cui è causa ha riferito: “ … … il ricorrente svolgeva le mansioni di prelevatore, carrellista e scarico merci. In particolare il ricorrente prelevava la merce la blisterava e la portava in baia di carico, inoltre utilizzava il carrello che serve per stoccare, abbassare le pedane. Credo che il carrello si chiami carrello retrattile (“muletto”).
svolgeva entrambe le mansioni a seconda delle necessità Pt_1 aziendali. faceva anche lo scarico merci alla baia di carico e Pt_1 scarico prelevando la merce dai camion. Io ho svolto sempre le mansioni di preparatore e non ho un contenzioso in corso con la società”. Altro teste , collega del ricorrente nel periodo Testimone_2 per cui è causa e dipendente della società per circa 12-13 anni e fino al novembre 2024 ha confermato che il ricorrente “ … … è sempre stato addetto alla preparazione delle merci, al carico e scarico e anche alla guida carrello elevatoio (Muletto) ciò avveniva secondo le necessità della datrice di lavoro. Io non ho un contenzioso in corso con la società … …” Di contro il teste di parte resistente dipendente Testimone_3 della società resistente dal 2008, ha confermato che il ricorrente sin dall'assunzione ha svolto la mansione di prelevatore, provvedendo al prelievo manuale di merce, al posizionamento sui pallets, all'imballaggio e alla messa in baia carico. Ha altresì riferito che il ricorrente utilizza il carrello commissionatore per prelevare la merce preparata da egli stesso precisando: “ … … una volta preparata la merce la porta sulla baia di carico dove è assegnata quella missione e viene caricata nei tir per il trasporto da altri dipendenti anche nei giorni successivi. Arrivato alla baia di carico la stampante ivi posizionata stampa una etichetta per pallet che il ricorrente appone sul pallet”. Il teste di parte resistente dipendente Testimone_4 dell'azienda dal 2017 ha dichiarato: “ … … nel 2016 ero stato in azienda per un progetto “garanzia giovane”. Non ricordo con precisione il periodo. Nel 2017 sicuramente già lavorava il ricorrente;
non ricordo. Il ricorrente nell'ultimo periodo ha fatto il preparatore, in precedenza ha fatto anche il carrellista. Non posso però ricordare i periodi.
5 Il preparatore … … prepara la merce sulle pedane;
mentre il carrellista, o prelevatore, è quello che con il muletto preleva le pedane dalla scaffalatura e le sistema sulle apposite pedane dove poi i preparatori le prelevano e le portano in baia. … … preciso che il muletto di cui ho parlato prima è da intendersi il carrello commissionatore … … a volte ho visto il ricorrente scaricare la merce dai tir”. Dall'istruttoria espletata si deve ritenere che le dichiarazioni dei testi non siano sufficientemente idonee a dimostrare gli assunti di parte ricorrente circa lo svolgimento delle predette mansioni superiori in modo prevalente. Il teste ha riferito che il ricorrente svolgeva mansioni di Tes_1 preparatore, occupandosi di preparare la merce, imballarla e portarla in baia carico, occupandosi anche di prelevare la merce con l'utilizzo del carrello elevatoio (Muletto) e di scarico e carico merci dai camion, in base alle necessità del datore di lavoro. Il teste ha dichiarato che il ricorrente si è sempre Tes_2 occupato della preparazione delle merci, al carico e scarico della merce, guidando il carrello elevatoio (Muletto) secondo le necessità della datrice di lavoro. Il teste ha confermato che il ricorrente ha svolto sin Tes_3 dall'assunzione mansioni di prelevatore, occupandosi del posizionamento della merce sui pallets, dell'imballaggio e messa in baia carico della stessa. Il teste ha confermato che il ricorrente ha svolto Tes_4 mansioni di preparatore, e che in precedenza, senza specificare il periodo, ha fatto il carrellista. Alla luce delle dichiarazioni dei testi non è emerso che il ricorrente abbia svolto in modo prevalente mansioni riconducibili al livello superiore, essendosi occupato della preparazione e imballaggio della merce, con l'ausilio del carrello commissionatore, rientranti nel livello attribuito, il quale prevede attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallet manuali ed elettrici, la conduzione di carrelli elettrici, semplici attività comuni di supporto alla produzione od ai servizi, operazioni semplici di imbragaggio di materiale o merci e attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale capacità esecutiva. Non è merso in maniera univoca che le mansioni espletate dalla parte ricorrente presupponessero quelle specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche e quei periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse,richiesti dal profilo rivendicato. Alla luce di quanto esposto, la domanda relativa al riconoscimento di mansioni superiori deve essere rigettata.
6 Analogamente deve essere rigettata la domanda relativa al pagamento del lavoro straordinario, rilevando sul punto che alcun a deduzione ed allegazione in fatto è contenuta nel ricorso, né è stato articolato alcun mezzo istruttorio sul punto.
Sul punto giova rammentare che la Corte di Cassazione, con pronuncia che l'odierno Giudicante si sente di condividere, ha affermato il principio, applicabile anche al lavoro supplementare per identità di ratio, in forza del quale la prova del lavoro straordinario non possa essere raggiunta facendo ricorso a capitoli testimoniali facenti genericamente riferimento, senza ulteriori ed analitiche precisazioni, ad un lavoro straordinario svolto per un indistinto numero di giornate e per un monte ore determinato solo forfetariamente (così Cass. 11.9.1997 n. 8924). Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce, come nella fattispecie in esame, un numero di ore di straordinario di così rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario (cass., sez. lav., 17 ottobre 2001 n. 12695; cass., sez. lav., 29 febbraio 2009, n. 3194). Nel caso di specie detta prova non è stata raggiunta, non avendo i testi escussi fornito alcuna informazione circa l'orario di lavoro osservato, né indicazioni sull'asserito lavoro prestato oltre il normale orario lavorativo. Analogamente, nulla è dovuto a titolo di indennità sostitutiva di lavoro festivo, non avendo il lavoratore assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, considerando che nessun teste ha riferito sul punto. In particolare, per quel che riguarda la questione inerente alla prova del mancato godimento delle ferie e delle festività (quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva), la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass. sez. lav., 19.4.2013, n.9599; Cass. sez. lav., 7.7.2008, n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007, n. 3619; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav., 3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935); mentre incombe al datore di lavoro, per come detto, l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. Per tutte le motivazioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese legali seguono la soccombenza.
p.q.m.
7 il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 30/08/2022 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali liquidate in € 1.314,00 oltre iva cap e rimborso spese forfettarie come per legge.
- Brindisi, 19/11/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
8
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 19/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato SOCCIO Parte_1
UE , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato CAPASSO PIETRO resistente
oggetto: mansioni superiori e differenze retributive
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/08/2022 parte ricorrente ha dedotto: - di lavorare dal 01/05/2019 alle dipendenze di Controparte_1
, presso la struttura di San Pietro V.co, formalmente
[...] inquadrato nel 5° livello del C.C.N.L. di categoria;
- di svolgere di fatto sin dall'assunzione mansioni proprie del 4 livello, provvedendo alla preparazione delle merci, carico e scarico delle stesse e alla guida del carretto elevatorio. Tanto premesso parte istante ha concluso per la condanna della società resistente al pagamento di € 2.291,93 a titolo di differenze retributive per corretto inquadramento per lavoro ordinario, lavoro straordinario diurno, lavoro festivo, maggiorazione lavoro flessibile e 13esima mensilità. Costituitasi in giudizio la società resistente ha contestato diffusamente gli avversi assunti, deducendo che il ricorrente era stato assunto con mansioni di “addetto al carico e scarico merci”, inquadrato nel 5 livello ed aveva svolto esclusivamente la mansione di prelevatore, provvedendo al prelievo manuale della merce, al posizionamento sui pallets, all'imballaggio e alla messa in baia carico, senza mai compiere attività di carico e scarico merci, concludendo per il rigetto del ricorso perché infondato. Istruita la causa con l'espletamento della prova testimoniale, all'odierna udienza i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
***********
Il ricorso non merita accoglimento per le motivazioni di seguito esposte. Pacifica la sussistenza del rapporto lavorativo tra le parti e la sua durata, il lavoratore, ha in primo luogo rivendicato lo svolgimento di mansioni superiori. Nello specifico ha dedotto di avere svolto mansioni rientranti nel livello 4 del CCNL Trasporto Merci e logistica ratione temporis applicabile, ma di essere stato inquadrato nel livello 5. Occorre preliminarmente dar conto che l'applicabilità al concreto caso in esame del CCNL Trasporto Merci e logistica è incontestato tra le parti e si desume espressamente dalle buste paga prodotte in atti- nelle quali sono indicati la qualifica, il livello, nonché gli istituti (scatti di anzianità) e voci retributive (contingenza, terzo elemento) che trovano la loro fonte proprio nella contrattazione collettiva.
2 In sostanza, la contrattazione collettiva, non viene in evidenza come mero parametro esterno di riferimento per la determinazione della giusta retribuzione secondo i criteri stabiliti dall'art.36 Cost., ma come regime economico-normativo al quale il datore di lavoro ha espressamente aderito. Come è noto, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c.- che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore- condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 4791 del 9.3.2004; idem, sent. n. 16200 del 10.7.2009). Deve ricorrere, inoltre, il carattere di prevalenza o almeno di equivalenza temporale delle stesse mansioni, in rapporto a continuità, rilevanza ed impegno giornaliero (ex plurimis, Cass. 12125/00, 11125/01, 3859/06). E', viceversa, ostativa al riconoscimento della tutela giuridica l'adibizione che rivesta carattere di temporaneità ed occasionalità (Cass. 4946/04). E', quindi, necessario accertare il verificarsi delle condizioni previste per l'acquisizione della qualifica superiore, ossia: a) quali siano state le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente;
b) la riconducibilità di queste nelle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore;
c) il decorso del tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva. In merito all'onere della prova, la Suprema Corte ha affermato che
“Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale. Non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore e di conseguenza restando ininfluente ogni ulteriore considerazione circa l'idoneità dell'offerta probatoria da parte dell'Ente.” (Cassazione civile sez. lav., 01/03/2021, n.5536).
3 Nel caso di specie tale prova non è stata raggiunta. Ebbene, il CCNL ratione temporis applicabile prevede che appartengono al livello 4: “i lavoratori che svolgono attività, per abilitarsi alle quali, occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia. Profili esemplificativi Operai
• Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci); In merito al livello 5° prevede: “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono brevi periodi di pratica per entrare in possesso di adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione del proprio lavoro” Profili esemplificativi Operai
• Addetto rizzaggio/derizzaggio;
• attività di addetto al magazzino;
• facchino qualificato: lavoratore che svolge attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello;
• attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici;
• semplici attività comuni di supporto alla produzione od ai servizi;
• operazioni semplici di imbragaggio di materiale o merci;
• attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale capacità esecutiva;
” La differenza tra il livello rivendicato rispetto a quello effettivamente attribuito risiede nella diversa specifica attività svolta, laddove al livello superiore corrispondono mansioni più delicate e complesse, per compiere le quali è richiesto un tirocinio addestrativo e abilitativo e che richiedono capacità tecnico-pratiche ulteriori rispetto a quelle previste dal livello inferiore. Sono inquadrati in questo livello gli operai con mansioni multiple di magazzino, formati e preparati per svolgere più mansioni ed operazioni complesse come carico, scarico, spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci.
4 Nel livello 5° invece sono inquadrati i lavoratori che i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono brevi periodi di pratica per entrare in possesso di adeguate conoscenze professionali, come l'attività di movimentazione merci e di magazzino che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità, che richiedono normale capacità esecutiva. Nel caso di specie dall'istruttoria espletata non è emerso che il ricorrente nel periodo di cui è causa abbia espletato mansioni riconducibili al livello 4 a fronte dell'inquadramento nel livello 5. Difatti il teste di parte ricorrente dipendente della Tes_1 società sino al novembre 2024, collega di lavoro del ricorrente nel periodo per cui è causa ha riferito: “ … … il ricorrente svolgeva le mansioni di prelevatore, carrellista e scarico merci. In particolare il ricorrente prelevava la merce la blisterava e la portava in baia di carico, inoltre utilizzava il carrello che serve per stoccare, abbassare le pedane. Credo che il carrello si chiami carrello retrattile (“muletto”).
svolgeva entrambe le mansioni a seconda delle necessità Pt_1 aziendali. faceva anche lo scarico merci alla baia di carico e Pt_1 scarico prelevando la merce dai camion. Io ho svolto sempre le mansioni di preparatore e non ho un contenzioso in corso con la società”. Altro teste , collega del ricorrente nel periodo Testimone_2 per cui è causa e dipendente della società per circa 12-13 anni e fino al novembre 2024 ha confermato che il ricorrente “ … … è sempre stato addetto alla preparazione delle merci, al carico e scarico e anche alla guida carrello elevatoio (Muletto) ciò avveniva secondo le necessità della datrice di lavoro. Io non ho un contenzioso in corso con la società … …” Di contro il teste di parte resistente dipendente Testimone_3 della società resistente dal 2008, ha confermato che il ricorrente sin dall'assunzione ha svolto la mansione di prelevatore, provvedendo al prelievo manuale di merce, al posizionamento sui pallets, all'imballaggio e alla messa in baia carico. Ha altresì riferito che il ricorrente utilizza il carrello commissionatore per prelevare la merce preparata da egli stesso precisando: “ … … una volta preparata la merce la porta sulla baia di carico dove è assegnata quella missione e viene caricata nei tir per il trasporto da altri dipendenti anche nei giorni successivi. Arrivato alla baia di carico la stampante ivi posizionata stampa una etichetta per pallet che il ricorrente appone sul pallet”. Il teste di parte resistente dipendente Testimone_4 dell'azienda dal 2017 ha dichiarato: “ … … nel 2016 ero stato in azienda per un progetto “garanzia giovane”. Non ricordo con precisione il periodo. Nel 2017 sicuramente già lavorava il ricorrente;
non ricordo. Il ricorrente nell'ultimo periodo ha fatto il preparatore, in precedenza ha fatto anche il carrellista. Non posso però ricordare i periodi.
5 Il preparatore … … prepara la merce sulle pedane;
mentre il carrellista, o prelevatore, è quello che con il muletto preleva le pedane dalla scaffalatura e le sistema sulle apposite pedane dove poi i preparatori le prelevano e le portano in baia. … … preciso che il muletto di cui ho parlato prima è da intendersi il carrello commissionatore … … a volte ho visto il ricorrente scaricare la merce dai tir”. Dall'istruttoria espletata si deve ritenere che le dichiarazioni dei testi non siano sufficientemente idonee a dimostrare gli assunti di parte ricorrente circa lo svolgimento delle predette mansioni superiori in modo prevalente. Il teste ha riferito che il ricorrente svolgeva mansioni di Tes_1 preparatore, occupandosi di preparare la merce, imballarla e portarla in baia carico, occupandosi anche di prelevare la merce con l'utilizzo del carrello elevatoio (Muletto) e di scarico e carico merci dai camion, in base alle necessità del datore di lavoro. Il teste ha dichiarato che il ricorrente si è sempre Tes_2 occupato della preparazione delle merci, al carico e scarico della merce, guidando il carrello elevatoio (Muletto) secondo le necessità della datrice di lavoro. Il teste ha confermato che il ricorrente ha svolto sin Tes_3 dall'assunzione mansioni di prelevatore, occupandosi del posizionamento della merce sui pallets, dell'imballaggio e messa in baia carico della stessa. Il teste ha confermato che il ricorrente ha svolto Tes_4 mansioni di preparatore, e che in precedenza, senza specificare il periodo, ha fatto il carrellista. Alla luce delle dichiarazioni dei testi non è emerso che il ricorrente abbia svolto in modo prevalente mansioni riconducibili al livello superiore, essendosi occupato della preparazione e imballaggio della merce, con l'ausilio del carrello commissionatore, rientranti nel livello attribuito, il quale prevede attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallet manuali ed elettrici, la conduzione di carrelli elettrici, semplici attività comuni di supporto alla produzione od ai servizi, operazioni semplici di imbragaggio di materiale o merci e attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale capacità esecutiva. Non è merso in maniera univoca che le mansioni espletate dalla parte ricorrente presupponessero quelle specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche e quei periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse,richiesti dal profilo rivendicato. Alla luce di quanto esposto, la domanda relativa al riconoscimento di mansioni superiori deve essere rigettata.
6 Analogamente deve essere rigettata la domanda relativa al pagamento del lavoro straordinario, rilevando sul punto che alcun a deduzione ed allegazione in fatto è contenuta nel ricorso, né è stato articolato alcun mezzo istruttorio sul punto.
Sul punto giova rammentare che la Corte di Cassazione, con pronuncia che l'odierno Giudicante si sente di condividere, ha affermato il principio, applicabile anche al lavoro supplementare per identità di ratio, in forza del quale la prova del lavoro straordinario non possa essere raggiunta facendo ricorso a capitoli testimoniali facenti genericamente riferimento, senza ulteriori ed analitiche precisazioni, ad un lavoro straordinario svolto per un indistinto numero di giornate e per un monte ore determinato solo forfetariamente (così Cass. 11.9.1997 n. 8924). Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce, come nella fattispecie in esame, un numero di ore di straordinario di così rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario (cass., sez. lav., 17 ottobre 2001 n. 12695; cass., sez. lav., 29 febbraio 2009, n. 3194). Nel caso di specie detta prova non è stata raggiunta, non avendo i testi escussi fornito alcuna informazione circa l'orario di lavoro osservato, né indicazioni sull'asserito lavoro prestato oltre il normale orario lavorativo. Analogamente, nulla è dovuto a titolo di indennità sostitutiva di lavoro festivo, non avendo il lavoratore assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, considerando che nessun teste ha riferito sul punto. In particolare, per quel che riguarda la questione inerente alla prova del mancato godimento delle ferie e delle festività (quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva), la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass. sez. lav., 19.4.2013, n.9599; Cass. sez. lav., 7.7.2008, n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007, n. 3619; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav., 3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935); mentre incombe al datore di lavoro, per come detto, l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. Per tutte le motivazioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese legali seguono la soccombenza.
p.q.m.
7 il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 30/08/2022 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali liquidate in € 1.314,00 oltre iva cap e rimborso spese forfettarie come per legge.
- Brindisi, 19/11/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
8