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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/11/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG 7424 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
LA ER Presidente
RG MA Giudice rel.
Stefania Caparello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 30/09/2021 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni del 3.7.2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CANEVARO Parte_1 C.F._1
TO e dall'Avv. ALESSANDRA CARONNA presso il cui studio elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
E
(c. f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. DE Controparte_1 C.F._2
ST IE presso il cui studio elettivamente domiciliata, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla si oppone. PER LE PARTI: parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
26.6.2025; parte resistente come da come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 2.7.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Matrimonio e figli nati dall'unione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14.09.1997 a Verona e dalla loro unione sono nate le figlie a Verona in data 30.11.2000, oggi di 25 anni, e a Verona in data 30.09.2008, Per_1 Per_2 oggi di 17 anni.
Domande delle parti
Parte ricorrente chiede:
1)
Affidarsi la figlia minorenne ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la potestà Persona_3 parentale in modo condiviso;
la prole avrà la residenza prevalente presso la madre, alla quale è affidata la gestione ordinaria.
2)
Vista l'età di , che al decorrere dei termini per il deposito delle memorie conclusionali Persona_3 avrà compiuto 17 anni, tenuto conto del percorso con i Servizi Sociali, disporsi che visite e vacanze tra il sig. e la figlia siano libere, nel reciproco rispetto degli impegni lavorativi e scolastici. Per_3
3)
Dirsi il sig. tenuto a corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di Parte_1 Controparte_1 ogni mese, la somma di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia , Persona_3 da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT decorso un anno dalla sentenza di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie come specificatamente elencate nel Protocollo Famiglia siglato a Verona il
03.12.18 sez. III Par.2 in uso presso il Tribunale di Verona da intendersi qui trascritto.
4)
Dirsi la figlia maggiorenne economicamente autosufficiente ed in grado di Persona_4 mantenersi con le proprie risorse, elidendo, con effetto retroattivo a far data dall'istanza contenuta nella memoria ex art. 183 6°comma n.3 c.p.c. del 17.01.24, il contributo al mantenimento posto a carico del padre in data 21.09.2022 con obbligo di restituzione degli importi versati e non dovuti, comprensivi di interessi di legge.
5) Dirsi la sig.ra economicamente autosufficiente ed in grado di mantenersi con le Controparte_1 proprie risorse, elidendo, con effetto retroattivo a far data dalla richiesta attorea, il contributo al mantenimento posto a carico del sig. in data 21.09.2022 con obbligo di restituzione Parte_1 degli importi versati e non dovuti, comprensivi di interessi di legge.
6)
Rigettarsi ogni diversa e contraria domanda esperita dalla convenuta.
Parte resistente chiede:
1) Pronunciarsi l'addebito della separazione in capo al sig. ; Parte_1
2) affidarsi congiuntamente la figlia minore con collocamento prevalentemente presso la Per_2 madre, sig.ra lasciando alla stessa la libertà di decidere quando visitare il padre, Controparte_1 insistendo, quindi, affinché venga rispettato il percorso terapeutico intrapreso dalla minore e che per il momento non venga previsto un calendario di visite tra padre e figlia, delegando al personale medico competente qualsiasi decisione in merito ai tempi e alle modalità;
3) assegnarsi alla sig.ra che la abiterà con le figlie e la casa Controparte_1 Per_1 Per_2 coniugale sita in Negrar di Valpolicella, via U. Foscolo n. 1, piano 2 e piano S 1, così contraddistinta al catasto fabbricati Comune di Negrar di Valpolicella, Foglio 48, particella 151 sub. 6, particelle corrispondenti al catasto terreni comune di Negrar di Valpolicella (VR) foglio 48 part. 151, reddito €
387,34 categoria A/2 classe 1 consistenza 6 vani, totale superficie 112 mq e totale escluse aree scoperte 106 mq e Comune di Negrar di Valpolicella, Foglio 48, particella 151 sub. 20, particelle corrispondenti al catasto terreni comune di Negrar di Valpolicella (VR) foglio 48 part. 151 rendita €.
33,21 categoria C/6 classe 3 consistenza 15 mq, totale superficie 16 mq;
4) porsi in capo al sig. l'obbligo di versare alla sig.ra a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento delle figlie la somma mensile di euro 3.000,00, entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutabili annualmente su base ISTAT, oltre al rimborso del70% delle spese accessorie e straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Verona sottoscritto in data 3.12.2018;
5) porsi in capo al sig. l'obbligo di versare la somma di € 500,00 a titolo di Parte_1 mantenimento in favore della sig.ra Controparte_1
6) con vittoria di spese e compensi di causa oltre accessori come per legge.
Condizioni economico patrimoniali delle parti
Parte ricorrente, di anni 53, è dipendente e socio al 15% della MI telai srl e dalla Certificazione unica 2025 risulta aver percepito da tale società un importo annuo netto di euro 33.681,00 pari ad una disponibilità mensile media netta per 12 mensilità di euro 2.806,00 (cfr. doc. 78 ricorrente). Sostiene una spesa fissa mensile a titolo di mutuo per la casa famigliare di sua esclusiva proprietà di euro 480,00 (cfr. doc. 10 ricorrente) e una spesa mensile di euro 410,00 per un finanziamento contratto per acquistare il 15% delle partecipazioni sociali della società per cui lavora (cfr. doc. 11a e 11b ricorrente).
Ha allegato di aver contratto debiti con i famigliari e di aver chiesto un anticipo sul trattamento di fine rapporto.
È proprietario della casa famigliare assegnata alla moglie.
Parte resistente, di anni 54, svolge la professione di insegnante, passata a tempo indeterminato dal settembre 2023, e risulta aver percepito per tale lavoro nel corso dell'anno d'imposta 2024 un reddito annuo netto di euro 20.157,00 pari ad una disponibilità mensile media netta per 12 mensilità di euro
1.679,75 (cfr. doc. 42 CU 2025 resistente).
Sostiene una spesa fissa mensile a titolo di finanziamento per l'acquisto dell'automobile di euro
170,00 (cfr. doc. 9 resistente) e una spesa annua di euro 1.500,00 a titolo di spese condominiali (cfr. doc. 11 resistente).
Vive con le due figlie nella casa famigliare di proprietà esclusiva del ricorrente.
Risulta proprietaria di un immobile a locato e il cui canone dichiara essere percepito Pt_2 esclusivamente dal padre e di un garage a Arbizzano di cui del pari dichiara la sola titolarità formale in quanto sarebbe di proprietà del padre della stessa.
Provvedimenti presidenziali, sentenze parziali e proposte conciliative del Giudice
In sede di udienza presidenziale in data 21.9.2022, è stato disposto l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa famigliare alla madre, il contributo a carico del padre per il mantenimento delle figlie di euro 700,00 mensili (pari a euro
350,00 a figlia), rivalutabili Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia e un contributo di euro 300,00 mensili per il mantenimento della moglie.
Tali provvedimenti sono stati poi integrati, all'esito dell'ascolto della minore in data Per_2
15.2.2023 con l'intervento dei Servizi sociali per la disciplina delle visite padre figlia.
In data 31.10.2023 è stata depositata la sentenza parziale di separazione n. 2075/2023.
Decisione in ordine alla richiesta di addebito
La domanda di addebito della separazione al ricorrente deve trovare accoglimento in ragione della prova raggiunta in ordine agli episodi di violenza domestica allegati dalla resistente. Infatti, l'istruttoria orale esperita ha confermato che, nel periodo in cui la crisi famigliare era ormai conclamata, ovvero primavera estate 2021 ( ma per la teste , anche nel corso della Persona_4 vita matrimoniale) il ricorrente in varie occasioni ha usato violenza nei confronti della moglie provocandole graffi, ematomi e rompendole il telefono cellulare (cfr. testi , Persona_4 Tes_1 verbale udienza 10.4.2025 e testi e verbale udienza 8.5.2025).
[...] Testimone_2 Testimone_3
In particolare, la teste indifferente ha dichiarato di aver visto in quel periodo la Testimone_1 ricorrente in costume da bagno con dei segni di una presa di mano sulla coscia alta di lato e con forti dolori all'altezza delle spalle.
Tale dichiarazione appare suffragata dal verbale di Pronto soccorso del 25.7.2021 da cui emerge la seguente diagnosi “Riferita violenza altrui. Contusione emi costato. Morso ad un dito della mano sinistra” con prognosi di 7 giorni (cfr. doc. 1 resistente).
Anche la teste del pari indifferente vicina di casa delle parti, ha dichiarato di aver Testimone_3 visto la resistente qualche giorno dopo, verso fine luglio 2021 e di aver visto dei lividi su una gamba e una mano tutta nera.
Va pertanto ricordato il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n.
22294 del 07/08/2024).
Da tale punto di vista, non rileva né il dato numerico degli episodi di violenza che potrebbe essere anche isolato e portare in ogni caso alla pronuncia di addebito, né la sua posteriorità temporale rispetto al deflagrare della crisi famigliare, in quanto la violenza è di per sé idonea a determinare l'irreversibilità della crisi, sia pure già in atto per motivi autonomi e altri.
Sul punto la Suprema Corte ha infatti stabilito che “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017).
Nella motivazione di tale importante sentenza si legge infatti “La pronuncia di addebito, richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro, non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. civ., sez.
VI-1 n. 433 del 14 gennaio 2016 e Cass. civ., sez. I, n. 817 del 14 gennaio 2011).
Quanto, infine, alla dedotta posteriorità temporale delle violenze rispetto alla crisi coniugale, a parte l'attinenza della censura a una valutazione di merito preclusa al giudice di legittimità, deve rilevarsi comunque, alla luce della giurisprudenza citata, l'inaccettabilità di un comportamento violento nella relazione coniugale e la sua incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis”.
Per tali motivi la separazione va addebitata al ricorrente.
Decisone in ordine al regime dell'affido
Sul punto dell'affido le domande delle parti convergono nella previsione dell'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre. Tale determinazione corrisponde alla volontà legislativa di mantenere una compartecipazione effettiva nell'adozione delle decisioni rilevanti in ordine alla vita dei minori in modo da assicurare una piena partecipazione di entrambi i genitori al processo educativo e alla crescita dei figli. Non osta, peraltro, all'accoglimento di tale domanda congiunta l'accertata violenza posta in essere dal ricorrente in occasione del suo abbandono della casa famigliare, in relazione all'età della minore (17 anni), con conseguente peso determinante della sua volontà nell'adozione di tutte le decisioni che la riguardano.
Tale richiesta congiunta può per pertanto essere condivisa.
Decisione in ordine all'assegnazione della casa famigliare
Dal collocamento prevalente delle figlie presso la madre consegue l'assegnazione della casa famigliare di proprietà del ricorrente alla madre perché vi viva con le figlie ai sensi della norma 337 sexies cc.
Decisione in ordine al diritto dovere di visita del genitore non collocatario
Anche in ordine al regime delle frequentazioni fra i figli e il genitore non collocatario sussiste un sostanziale accordo fra le parti in ordine al lasciare che le stesse si svolgano liberamente seguendo la volontà della minore che ormai ha 17 anni. Di fatto dal momento in cui il ricorrente ha lasciato la casa famigliare, anche per le modalità particolarmente traumatiche per le figlie riferite dalla minore in sede di ascolto giudiziale e dalla figlia sentita come testimone, i rapporti tra padre e figli sono stati praticamente assenti, per il fermo Per_1 rifiuto alla frequentazione manifestato dalle stesse.
Decisione in ordine al contributo al mantenimento a carico del genitore non collocatario
Va approfondita in questa sede la situazione della figlia maggiore in considerazione della Per_1 domanda di elisione dell'assegno di mantenimento in suo favore coltivata dal padre con decorrenza dal 21.9.2022.
Risulta dagli atti che dopo aver conseguito la laurea breve in CO, ha effettuato nel Per_1 corso del 2025 un periodo di supplenze per interpello nella scuola con primo rapporto di lavoro a tempo determinato contratto nel luglio 2024 (cfr. doc. 36 resistente estratto contributivo CP_2 Per_4
).
[...]
Con riferimento a tale primo impiego ha percepito, nel corso dell'anno d'imposta 2024, un reddito annuo netto di euro 11.847,00 pari ad una disponibilità mensile media netta per 12 mensilità di euro
987,00 (cfr. 39 resistente CU 2025).
A verbale dell'udienza del 10.4.2025, sentita come teste, ha dichiarato di aver iniziato a Per_1 svolgere questo tipo di lavoro per contribuire al ménage famigliare e di aver scoperto in tal modo di aver sbagliato corso di studi e di voler fare l'insegnante.
In sede di comparsa conclusionale depositata in data 2.10.2025, la resistente ha allegato che la figlia
è attualmente iscritta al primo anno di Scienze della Formazione e di lavorare contestualmente a chiamata nelle scuole tramite procedura di interpello.
Alla luce di tali elementi, considerata la giovane età della ragazza e l'attualità di un percorso formativo rispetto al quale l'inserimento lavorativo (in modalità assolutamente precaria e a tempo, legata essenzialmente alle carenze di organico delle scuole nel tempo) appare strettamente funzionale, va disattesa la domanda di revoca del contributo al mantenimento stabilito in sede di provvedimenti presidenziali in suo favore.
Infatti, è emerso che negli ultimi anni, sia in ragione della fisiologica maturazione legata all'età, sia per l'occasione di sperimentare sul campo, nelle modalità sopra indicate, la professione di insegnante, ha compreso che il percorso di studi che l'ha portata a conseguire la laurea triennale in Per_1 CO (come riferito dalla stessa, scelta all'epoca nell'ottica di collaborare lavorativamente con il padre), non corrisponde in realtà alle sue reali inclinazioni e ai suoi interessi. Per tali motivi, si è attivata per conseguire il titolo formativo necessario per insegnare e, parallelamente, per contribuire come possibile al ménage economico della famiglia, ottemperando in tal modo al dovere di contribuzione di cui alla norma dell'art. 315 bis comma 4 cc.
La domanda di elisione dell'assegno di mantenimento nei suoi confronti non può, pertanto, trovare accoglimento, in considerazione dell'età (25 anni) e della sua particolare diligenza nel perseguire l'indipendenza economica attraverso una professione confacente ai suoi reali interessi e inclinazioni.
In considerazione del suo parziale ingresso nel mondo del lavoro, va però ridotto l'importo del contributo del padre al suo mantenimento nell'importo di euro 200,00 mensili.
Con riferimento, invece, al contributo al mantenimento per la figlia minore di cui è pacifica Per_2 tra le parti la mancanza di autosufficienza economica, va confermato il contributo di euro 350,00 mensili stabilito in sede di provvedimenti presidenziali, che con l'aggiunta della rivalutazione monetaria all'attualità è pari a euro 375,00.
Pertanto, per i motivi indicati, in relazione alle condizioni economico patrimoniali delle parti come sopra evidenziate;
dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore caratterizzati dal pressoché integrale onere di accudimento diretto in capo alla resistente;
del valore economico dell'assegnazione della casa famigliare di proprietà esclusiva del ricorrente;
dell'età delle figlie (25 e
17 anni) con le esigenze correlate, appare equo porre a carico del padre un contributo mensile di euro
575,00 mensili (pari a euro 200,00 per e euro 375,00 per , rivalutabili Istat, con Per_1 Per_2 decorrenza dal mese di novembre 2025, da versarsi sul conto corrente intestato alla resistente entro il
5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona, nuova versione.
Anche in considerazione della maggiore stabilità lavorativa della resistente rispetto all'inizio del procedimento, va prevista come da Protocollo, una percentuale paritaria di contribuzione alle spese straordinarie per le figlie in capo ai due genitori.
In ossequio all'insegnamento di cui a Cass. civ., Sez. I, Ord., 22/02/2025, n. 4672, l'assegno unico va posto integralmente in favore della madre in quanto genitore collocatario dei figli e che di fatto provvede in via diretta al loro mantenimento.
Decisione in ordine alla richiesta di contributo al mantenimento per il coniuge
La domanda di assegno di mantenimento per la resistente deve trovare accoglimento nei termini che seguono.
Va innanzitutto ricordato che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, “Condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione della adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato. Peraltro, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita ed anche il diretto godimento di beni, il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo 'standard' di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro” (cfr. Sez.
1, Sentenza n. 20638 del 22/10/2004).
Da tale punto di vista, i redditi documentati dalle parti in atti, con particolare riferimento alla situazione del ricorrente che appare dotato di una consolidata carriera all'interno della società di cui negli anni ha potuto acquisire anche partecipazioni sociali;
l'obiettiva sproporzione reddituale tra le parti sopra illustrata;
il fatto che per alcuni anni la resistente si sia dedicata pacificamente in maniera prevalente alla cura della figlia, con conseguente sacrificio delle prospettive contributive e previdenziali e il tenore di vita famigliare come delineato dall'orientamento giurisprudenziale sopra ricordato, giustificano un assegno di mantenimento per la resistente che va però rideterminato nella misura di euro 200,00 mensili, con decorrenza dal mese di novembre 2025, in considerazione della già rilevata maggiore stabilità lavorativa della resistente rispetto al tempo dell'adozione dei provvedimenti presidenziali.
Decisione sulle spese di lite
In considerazione della pronuncia di addebito della separazione al ricorrente, tutte le spese di lite vanno integralmente poste a suo carico in quanto lo stesso ha determinato l'irreversibilità della crisi famigliare che ha condotto al presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara l'addebito della separazione al ricorrente.
2. Dispone l'affido condiviso della figlia minore alle parti con collocamento prevalente presso la madre. 3. Dispone l'assegnazione della casa famigliare sita in Negrar di Valpolicella, via U. Foscolo n.
1, piano 2 e piano S 1, così contraddistinta al catasto fabbricati Comune di Negrar di
Valpolicella, Foglio 48, particella 151 sub. 6, particelle corrispondenti al catasto terreni comune di Negrar di Valpolicella (VR) foglio 48 part. 151, alla resistente.
4. Dispone che il diritto dovere di visita del padre si esplichi liberamente previo accordo delle parti e tenuto conto della volontà della figlia minore.
5. Pone a carico del sig. per il mantenimento delle figlie un contributo Parte_1 mensile di euro 575,00 mensili (pari a euro 200,00 per e euro 375,00 per , Per_1 Per_2 rivalutabili Istat, con decorrenza dal mese di novembre 2025, da versarsi sul conto corrente intestato alla resistente entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da
Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona, nuova versione.
6. Stabilisce il diritto della resistente a percepire integralmente l'assegno unico universale per le figlie.
7. Pone a carico del sig. a titolo del mantenimento del coniuge un Parte_1 contributo mensile di euro 200,00 mensili, rivalutabili Istat, con decorrenza dal mese di novembre 2025, da versarsi sul conto corrente intestato alla resistente entro il 5 di ogni mese.
8. Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 ricorrente liquidate nel complessivo importo di euro 10.860,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA.
Cosi deciso in Verona, nella camera di consiglio del 27.10.2025
La Giudice est.
RG MA
La Presidente
LA ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
LA ER Presidente
RG MA Giudice rel.
Stefania Caparello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 30/09/2021 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza di precisazione delle conclusioni del 3.7.2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CANEVARO Parte_1 C.F._1
TO e dall'Avv. ALESSANDRA CARONNA presso il cui studio elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
E
(c. f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. DE Controparte_1 C.F._2
ST IE presso il cui studio elettivamente domiciliata, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla si oppone. PER LE PARTI: parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
26.6.2025; parte resistente come da come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 2.7.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Matrimonio e figli nati dall'unione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14.09.1997 a Verona e dalla loro unione sono nate le figlie a Verona in data 30.11.2000, oggi di 25 anni, e a Verona in data 30.09.2008, Per_1 Per_2 oggi di 17 anni.
Domande delle parti
Parte ricorrente chiede:
1)
Affidarsi la figlia minorenne ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la potestà Persona_3 parentale in modo condiviso;
la prole avrà la residenza prevalente presso la madre, alla quale è affidata la gestione ordinaria.
2)
Vista l'età di , che al decorrere dei termini per il deposito delle memorie conclusionali Persona_3 avrà compiuto 17 anni, tenuto conto del percorso con i Servizi Sociali, disporsi che visite e vacanze tra il sig. e la figlia siano libere, nel reciproco rispetto degli impegni lavorativi e scolastici. Per_3
3)
Dirsi il sig. tenuto a corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di Parte_1 Controparte_1 ogni mese, la somma di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia , Persona_3 da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT decorso un anno dalla sentenza di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie come specificatamente elencate nel Protocollo Famiglia siglato a Verona il
03.12.18 sez. III Par.2 in uso presso il Tribunale di Verona da intendersi qui trascritto.
4)
Dirsi la figlia maggiorenne economicamente autosufficiente ed in grado di Persona_4 mantenersi con le proprie risorse, elidendo, con effetto retroattivo a far data dall'istanza contenuta nella memoria ex art. 183 6°comma n.3 c.p.c. del 17.01.24, il contributo al mantenimento posto a carico del padre in data 21.09.2022 con obbligo di restituzione degli importi versati e non dovuti, comprensivi di interessi di legge.
5) Dirsi la sig.ra economicamente autosufficiente ed in grado di mantenersi con le Controparte_1 proprie risorse, elidendo, con effetto retroattivo a far data dalla richiesta attorea, il contributo al mantenimento posto a carico del sig. in data 21.09.2022 con obbligo di restituzione Parte_1 degli importi versati e non dovuti, comprensivi di interessi di legge.
6)
Rigettarsi ogni diversa e contraria domanda esperita dalla convenuta.
Parte resistente chiede:
1) Pronunciarsi l'addebito della separazione in capo al sig. ; Parte_1
2) affidarsi congiuntamente la figlia minore con collocamento prevalentemente presso la Per_2 madre, sig.ra lasciando alla stessa la libertà di decidere quando visitare il padre, Controparte_1 insistendo, quindi, affinché venga rispettato il percorso terapeutico intrapreso dalla minore e che per il momento non venga previsto un calendario di visite tra padre e figlia, delegando al personale medico competente qualsiasi decisione in merito ai tempi e alle modalità;
3) assegnarsi alla sig.ra che la abiterà con le figlie e la casa Controparte_1 Per_1 Per_2 coniugale sita in Negrar di Valpolicella, via U. Foscolo n. 1, piano 2 e piano S 1, così contraddistinta al catasto fabbricati Comune di Negrar di Valpolicella, Foglio 48, particella 151 sub. 6, particelle corrispondenti al catasto terreni comune di Negrar di Valpolicella (VR) foglio 48 part. 151, reddito €
387,34 categoria A/2 classe 1 consistenza 6 vani, totale superficie 112 mq e totale escluse aree scoperte 106 mq e Comune di Negrar di Valpolicella, Foglio 48, particella 151 sub. 20, particelle corrispondenti al catasto terreni comune di Negrar di Valpolicella (VR) foglio 48 part. 151 rendita €.
33,21 categoria C/6 classe 3 consistenza 15 mq, totale superficie 16 mq;
4) porsi in capo al sig. l'obbligo di versare alla sig.ra a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento delle figlie la somma mensile di euro 3.000,00, entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutabili annualmente su base ISTAT, oltre al rimborso del70% delle spese accessorie e straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Verona sottoscritto in data 3.12.2018;
5) porsi in capo al sig. l'obbligo di versare la somma di € 500,00 a titolo di Parte_1 mantenimento in favore della sig.ra Controparte_1
6) con vittoria di spese e compensi di causa oltre accessori come per legge.
Condizioni economico patrimoniali delle parti
Parte ricorrente, di anni 53, è dipendente e socio al 15% della MI telai srl e dalla Certificazione unica 2025 risulta aver percepito da tale società un importo annuo netto di euro 33.681,00 pari ad una disponibilità mensile media netta per 12 mensilità di euro 2.806,00 (cfr. doc. 78 ricorrente). Sostiene una spesa fissa mensile a titolo di mutuo per la casa famigliare di sua esclusiva proprietà di euro 480,00 (cfr. doc. 10 ricorrente) e una spesa mensile di euro 410,00 per un finanziamento contratto per acquistare il 15% delle partecipazioni sociali della società per cui lavora (cfr. doc. 11a e 11b ricorrente).
Ha allegato di aver contratto debiti con i famigliari e di aver chiesto un anticipo sul trattamento di fine rapporto.
È proprietario della casa famigliare assegnata alla moglie.
Parte resistente, di anni 54, svolge la professione di insegnante, passata a tempo indeterminato dal settembre 2023, e risulta aver percepito per tale lavoro nel corso dell'anno d'imposta 2024 un reddito annuo netto di euro 20.157,00 pari ad una disponibilità mensile media netta per 12 mensilità di euro
1.679,75 (cfr. doc. 42 CU 2025 resistente).
Sostiene una spesa fissa mensile a titolo di finanziamento per l'acquisto dell'automobile di euro
170,00 (cfr. doc. 9 resistente) e una spesa annua di euro 1.500,00 a titolo di spese condominiali (cfr. doc. 11 resistente).
Vive con le due figlie nella casa famigliare di proprietà esclusiva del ricorrente.
Risulta proprietaria di un immobile a locato e il cui canone dichiara essere percepito Pt_2 esclusivamente dal padre e di un garage a Arbizzano di cui del pari dichiara la sola titolarità formale in quanto sarebbe di proprietà del padre della stessa.
Provvedimenti presidenziali, sentenze parziali e proposte conciliative del Giudice
In sede di udienza presidenziale in data 21.9.2022, è stato disposto l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa famigliare alla madre, il contributo a carico del padre per il mantenimento delle figlie di euro 700,00 mensili (pari a euro
350,00 a figlia), rivalutabili Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia e un contributo di euro 300,00 mensili per il mantenimento della moglie.
Tali provvedimenti sono stati poi integrati, all'esito dell'ascolto della minore in data Per_2
15.2.2023 con l'intervento dei Servizi sociali per la disciplina delle visite padre figlia.
In data 31.10.2023 è stata depositata la sentenza parziale di separazione n. 2075/2023.
Decisione in ordine alla richiesta di addebito
La domanda di addebito della separazione al ricorrente deve trovare accoglimento in ragione della prova raggiunta in ordine agli episodi di violenza domestica allegati dalla resistente. Infatti, l'istruttoria orale esperita ha confermato che, nel periodo in cui la crisi famigliare era ormai conclamata, ovvero primavera estate 2021 ( ma per la teste , anche nel corso della Persona_4 vita matrimoniale) il ricorrente in varie occasioni ha usato violenza nei confronti della moglie provocandole graffi, ematomi e rompendole il telefono cellulare (cfr. testi , Persona_4 Tes_1 verbale udienza 10.4.2025 e testi e verbale udienza 8.5.2025).
[...] Testimone_2 Testimone_3
In particolare, la teste indifferente ha dichiarato di aver visto in quel periodo la Testimone_1 ricorrente in costume da bagno con dei segni di una presa di mano sulla coscia alta di lato e con forti dolori all'altezza delle spalle.
Tale dichiarazione appare suffragata dal verbale di Pronto soccorso del 25.7.2021 da cui emerge la seguente diagnosi “Riferita violenza altrui. Contusione emi costato. Morso ad un dito della mano sinistra” con prognosi di 7 giorni (cfr. doc. 1 resistente).
Anche la teste del pari indifferente vicina di casa delle parti, ha dichiarato di aver Testimone_3 visto la resistente qualche giorno dopo, verso fine luglio 2021 e di aver visto dei lividi su una gamba e una mano tutta nera.
Va pertanto ricordato il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n.
22294 del 07/08/2024).
Da tale punto di vista, non rileva né il dato numerico degli episodi di violenza che potrebbe essere anche isolato e portare in ogni caso alla pronuncia di addebito, né la sua posteriorità temporale rispetto al deflagrare della crisi famigliare, in quanto la violenza è di per sé idonea a determinare l'irreversibilità della crisi, sia pure già in atto per motivi autonomi e altri.
Sul punto la Suprema Corte ha infatti stabilito che “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017).
Nella motivazione di tale importante sentenza si legge infatti “La pronuncia di addebito, richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro, non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. civ., sez.
VI-1 n. 433 del 14 gennaio 2016 e Cass. civ., sez. I, n. 817 del 14 gennaio 2011).
Quanto, infine, alla dedotta posteriorità temporale delle violenze rispetto alla crisi coniugale, a parte l'attinenza della censura a una valutazione di merito preclusa al giudice di legittimità, deve rilevarsi comunque, alla luce della giurisprudenza citata, l'inaccettabilità di un comportamento violento nella relazione coniugale e la sua incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis”.
Per tali motivi la separazione va addebitata al ricorrente.
Decisone in ordine al regime dell'affido
Sul punto dell'affido le domande delle parti convergono nella previsione dell'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre. Tale determinazione corrisponde alla volontà legislativa di mantenere una compartecipazione effettiva nell'adozione delle decisioni rilevanti in ordine alla vita dei minori in modo da assicurare una piena partecipazione di entrambi i genitori al processo educativo e alla crescita dei figli. Non osta, peraltro, all'accoglimento di tale domanda congiunta l'accertata violenza posta in essere dal ricorrente in occasione del suo abbandono della casa famigliare, in relazione all'età della minore (17 anni), con conseguente peso determinante della sua volontà nell'adozione di tutte le decisioni che la riguardano.
Tale richiesta congiunta può per pertanto essere condivisa.
Decisione in ordine all'assegnazione della casa famigliare
Dal collocamento prevalente delle figlie presso la madre consegue l'assegnazione della casa famigliare di proprietà del ricorrente alla madre perché vi viva con le figlie ai sensi della norma 337 sexies cc.
Decisione in ordine al diritto dovere di visita del genitore non collocatario
Anche in ordine al regime delle frequentazioni fra i figli e il genitore non collocatario sussiste un sostanziale accordo fra le parti in ordine al lasciare che le stesse si svolgano liberamente seguendo la volontà della minore che ormai ha 17 anni. Di fatto dal momento in cui il ricorrente ha lasciato la casa famigliare, anche per le modalità particolarmente traumatiche per le figlie riferite dalla minore in sede di ascolto giudiziale e dalla figlia sentita come testimone, i rapporti tra padre e figli sono stati praticamente assenti, per il fermo Per_1 rifiuto alla frequentazione manifestato dalle stesse.
Decisione in ordine al contributo al mantenimento a carico del genitore non collocatario
Va approfondita in questa sede la situazione della figlia maggiore in considerazione della Per_1 domanda di elisione dell'assegno di mantenimento in suo favore coltivata dal padre con decorrenza dal 21.9.2022.
Risulta dagli atti che dopo aver conseguito la laurea breve in CO, ha effettuato nel Per_1 corso del 2025 un periodo di supplenze per interpello nella scuola con primo rapporto di lavoro a tempo determinato contratto nel luglio 2024 (cfr. doc. 36 resistente estratto contributivo CP_2 Per_4
).
[...]
Con riferimento a tale primo impiego ha percepito, nel corso dell'anno d'imposta 2024, un reddito annuo netto di euro 11.847,00 pari ad una disponibilità mensile media netta per 12 mensilità di euro
987,00 (cfr. 39 resistente CU 2025).
A verbale dell'udienza del 10.4.2025, sentita come teste, ha dichiarato di aver iniziato a Per_1 svolgere questo tipo di lavoro per contribuire al ménage famigliare e di aver scoperto in tal modo di aver sbagliato corso di studi e di voler fare l'insegnante.
In sede di comparsa conclusionale depositata in data 2.10.2025, la resistente ha allegato che la figlia
è attualmente iscritta al primo anno di Scienze della Formazione e di lavorare contestualmente a chiamata nelle scuole tramite procedura di interpello.
Alla luce di tali elementi, considerata la giovane età della ragazza e l'attualità di un percorso formativo rispetto al quale l'inserimento lavorativo (in modalità assolutamente precaria e a tempo, legata essenzialmente alle carenze di organico delle scuole nel tempo) appare strettamente funzionale, va disattesa la domanda di revoca del contributo al mantenimento stabilito in sede di provvedimenti presidenziali in suo favore.
Infatti, è emerso che negli ultimi anni, sia in ragione della fisiologica maturazione legata all'età, sia per l'occasione di sperimentare sul campo, nelle modalità sopra indicate, la professione di insegnante, ha compreso che il percorso di studi che l'ha portata a conseguire la laurea triennale in Per_1 CO (come riferito dalla stessa, scelta all'epoca nell'ottica di collaborare lavorativamente con il padre), non corrisponde in realtà alle sue reali inclinazioni e ai suoi interessi. Per tali motivi, si è attivata per conseguire il titolo formativo necessario per insegnare e, parallelamente, per contribuire come possibile al ménage economico della famiglia, ottemperando in tal modo al dovere di contribuzione di cui alla norma dell'art. 315 bis comma 4 cc.
La domanda di elisione dell'assegno di mantenimento nei suoi confronti non può, pertanto, trovare accoglimento, in considerazione dell'età (25 anni) e della sua particolare diligenza nel perseguire l'indipendenza economica attraverso una professione confacente ai suoi reali interessi e inclinazioni.
In considerazione del suo parziale ingresso nel mondo del lavoro, va però ridotto l'importo del contributo del padre al suo mantenimento nell'importo di euro 200,00 mensili.
Con riferimento, invece, al contributo al mantenimento per la figlia minore di cui è pacifica Per_2 tra le parti la mancanza di autosufficienza economica, va confermato il contributo di euro 350,00 mensili stabilito in sede di provvedimenti presidenziali, che con l'aggiunta della rivalutazione monetaria all'attualità è pari a euro 375,00.
Pertanto, per i motivi indicati, in relazione alle condizioni economico patrimoniali delle parti come sopra evidenziate;
dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore caratterizzati dal pressoché integrale onere di accudimento diretto in capo alla resistente;
del valore economico dell'assegnazione della casa famigliare di proprietà esclusiva del ricorrente;
dell'età delle figlie (25 e
17 anni) con le esigenze correlate, appare equo porre a carico del padre un contributo mensile di euro
575,00 mensili (pari a euro 200,00 per e euro 375,00 per , rivalutabili Istat, con Per_1 Per_2 decorrenza dal mese di novembre 2025, da versarsi sul conto corrente intestato alla resistente entro il
5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona, nuova versione.
Anche in considerazione della maggiore stabilità lavorativa della resistente rispetto all'inizio del procedimento, va prevista come da Protocollo, una percentuale paritaria di contribuzione alle spese straordinarie per le figlie in capo ai due genitori.
In ossequio all'insegnamento di cui a Cass. civ., Sez. I, Ord., 22/02/2025, n. 4672, l'assegno unico va posto integralmente in favore della madre in quanto genitore collocatario dei figli e che di fatto provvede in via diretta al loro mantenimento.
Decisione in ordine alla richiesta di contributo al mantenimento per il coniuge
La domanda di assegno di mantenimento per la resistente deve trovare accoglimento nei termini che seguono.
Va innanzitutto ricordato che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, “Condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione della adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato. Peraltro, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita ed anche il diretto godimento di beni, il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo 'standard' di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro” (cfr. Sez.
1, Sentenza n. 20638 del 22/10/2004).
Da tale punto di vista, i redditi documentati dalle parti in atti, con particolare riferimento alla situazione del ricorrente che appare dotato di una consolidata carriera all'interno della società di cui negli anni ha potuto acquisire anche partecipazioni sociali;
l'obiettiva sproporzione reddituale tra le parti sopra illustrata;
il fatto che per alcuni anni la resistente si sia dedicata pacificamente in maniera prevalente alla cura della figlia, con conseguente sacrificio delle prospettive contributive e previdenziali e il tenore di vita famigliare come delineato dall'orientamento giurisprudenziale sopra ricordato, giustificano un assegno di mantenimento per la resistente che va però rideterminato nella misura di euro 200,00 mensili, con decorrenza dal mese di novembre 2025, in considerazione della già rilevata maggiore stabilità lavorativa della resistente rispetto al tempo dell'adozione dei provvedimenti presidenziali.
Decisione sulle spese di lite
In considerazione della pronuncia di addebito della separazione al ricorrente, tutte le spese di lite vanno integralmente poste a suo carico in quanto lo stesso ha determinato l'irreversibilità della crisi famigliare che ha condotto al presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara l'addebito della separazione al ricorrente.
2. Dispone l'affido condiviso della figlia minore alle parti con collocamento prevalente presso la madre. 3. Dispone l'assegnazione della casa famigliare sita in Negrar di Valpolicella, via U. Foscolo n.
1, piano 2 e piano S 1, così contraddistinta al catasto fabbricati Comune di Negrar di
Valpolicella, Foglio 48, particella 151 sub. 6, particelle corrispondenti al catasto terreni comune di Negrar di Valpolicella (VR) foglio 48 part. 151, alla resistente.
4. Dispone che il diritto dovere di visita del padre si esplichi liberamente previo accordo delle parti e tenuto conto della volontà della figlia minore.
5. Pone a carico del sig. per il mantenimento delle figlie un contributo Parte_1 mensile di euro 575,00 mensili (pari a euro 200,00 per e euro 375,00 per , Per_1 Per_2 rivalutabili Istat, con decorrenza dal mese di novembre 2025, da versarsi sul conto corrente intestato alla resistente entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da
Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona, nuova versione.
6. Stabilisce il diritto della resistente a percepire integralmente l'assegno unico universale per le figlie.
7. Pone a carico del sig. a titolo del mantenimento del coniuge un Parte_1 contributo mensile di euro 200,00 mensili, rivalutabili Istat, con decorrenza dal mese di novembre 2025, da versarsi sul conto corrente intestato alla resistente entro il 5 di ogni mese.
8. Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 ricorrente liquidate nel complessivo importo di euro 10.860,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA.
Cosi deciso in Verona, nella camera di consiglio del 27.10.2025
La Giudice est.
RG MA
La Presidente
LA ER