Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2615 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio
Alla udienza del 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 17703/2023 R.G. promossa da:
e nq di genitori delle minore ( Parte_1 Parte_2 Persona_1 nata a [...] il [...]), rapp.ti e difesi dall'avv. M Capuano
Contro
E
(c.f ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Leg. Rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia
Tedeschi
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 5.10.2023 gli istanti chiedevano ,, previa rimessione in termini per l'impugnativa del verbale sanitario di revisione del
21.3.21 , dichiararsi l'illegittimità dell'indebito accertato con il provvedimento impugnato attestante indebito su prestazione assistenziale cat INV CIV Indennità di accompagnamento periodo marzo 2021 al luglio 2023 con conseguenziale non ripetibilità delle somme richieste in restituzione e condanna alla restituzione dei ratei trattenuti oltre al risarcimento danni cagionato per le ragioni esposte . Il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite.
(Cass. civ., sez. lav., 20-01-2011, n. 1228). Lla fattispecie ha ad oggetto un debito di natura assistenziale, rientrando in tale nozione tutte le ipotesi in cui l'erogazione è disancorata dal reddito e dalla contribuzione (es. invalidità civile, pensione sociale, assegno sociale: cfr. Cass. 20.05.2021 n. 13917), trattandosi di indebito maturato sul trattamento dell'indennità di accompagnamento.
Le differenze tra le due categorie ( indebito previdenziale e assistenziale) non sortiscono conseguenze rilevanti sull'obbligo dell' , comune ad entrambe, di CP_1 rendere comprensibile al cittadino il fondamento della pretesa restitutoria, attraverso la chiara enunciazione della motivazione. In proposito, è necessario che “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (cfr. Cass. lav. 05.1.2011, n. 198); laddove l'esplicitazione non vi sia stata, incombe sull' in sede giudiziale, fornire adeguata motivazione delle CP_1 ragioni della pretesa restitutoria, consentendo a parte ricorrente di svolgere, successivamente alla costituzione dell' , una specifica difesa processuale. CP_1
Diversamente, in caso di rispetto dei requisiti minimi di esplicitazione della motivazione, l'onere probatorio a carico dell'accipiens sorge al momento di instaurazione del giudizio in cui rivendica l'irripetibilità delle somme riscosse.
In memoria l' ha dedotto le ragioni dell'indebito, in particolare che, a partire CP_1 dal 29.3.2021 la minore figlia degli istanti non aveva più il requisito sanitario per percepire l'indennità di accompagnamento, ma solo l'indennità di frequenza, come da verbale del 29.3.2021 , che assumeva ritualmente notificato a parte ricorrente
La notifica di tale verbale viene dimostrato dall' con allegazione di copia di CP_1 cartolina postale dalla quale emerge la firma con il solo cognome “ arena” della persona ricevente, mente alcuna relata di notifica viene depositata dall' CP_1 relativa alla notifica del verbale sanitario relativo alla revisione del CP_1
29.03.2021.( vi è ricevuta di invio della raccomandata 618072685101 senza una ricevuta di avvenuta consegna)
Pertanto la domanda va accolta
Attesa la controvertibilità delle valutazioni offerte , si compensano le speseper metà, ponendosi il residuo a carico della soccombenza
PQM
dichiara l'illegittimità dell' indebito contestato, pari ad euro 7.695,90 erogate a titolo di indennità di accompagnamento nel periodo dal mese di marzo 2021 al mese di luglio 2023 in favore della minore;
condanna l' alla Persona_1 CP_1 restituzione degli importi eventualmente trattenuti;
Condanna L' alla rifusione di metà delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
1314,oo, oltre iva cpa e spese generali, con attribuzione, e compensa tra le parti il residuo
Così deciso in data 02/04/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio