Ordinanza cautelare 6 giugno 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 27/12/2025, n. 8425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8425 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08425/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02544/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2544 del 2025, proposto da
Fer. Ant. Ambiente Sud S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Fidanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Comune di San Felice a Cancello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Pascarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RI ON, Plus Immobiliare S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento del Comune di San Felice A Cancello prot. n. 2025/5878 del 23.04.2025 trasmessa a mezzo pec in pari data, recante la comunicazione di irricevibilità della SCIA edilizia presentata in data 27.03.2025 (scia 00038-2025 prot. n. 4398 del 27.03.2025) per la comunicazione di inizio dei lavori inerenti l’autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 e contestuale diffida dal dare avvio ai lavori;
b) della comunicazione del Comune di San Felice a Cancello del 22.04.2025 di identico contenuto al provvedimento del Comune di San Felice A Cancello prot. n. 2025/5878 del 23.04.2025 e trasmessa a mezzo pec in data 23.04.2025 recante la comunicazione di irricevibilità della SCIA edilizia presentata in data 27.03.2025 (scia 00038-2025 prot. n. 4398 del 27.03.2025) per la comunicazione di inizio dei lavori inerenti l’autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 e contestuale diffida dal dare avvio ai lavori;
c) di ogni ulteriore atto connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Comune di San Felice a Cancello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa LA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di San Felice a Cancello del 23 aprile 2025 recante la comunicazione di irricevibilità della SCIA edilizia presentata in data 27 marzo 2025 per le opere di cui all’autorizzazione unica ex art. 208 del d.lgs 152/2006 per l’ampliamento dell’impianto di trattamento dei rifiuti esistente.
Il provvedimento è così motivato: <<per l'area oggetto d'intervento è stato nominato Commissario ad Acta per la sottoscrizione della convenzione tra l'Ente Comunale e le Ditte proprietari dei terreni, con verifica di tutta la documentazione relativa al PUA denominato "Monticello Volpone". La SCIA è stata presentata dall'affittuario e non dal proprietario dell'immobile, e non rispetta le distanze dai confini, l'immobile è stato posizionato a 50 cm dal confine sul lato N-O. Successivamente a tale sottoscrizione, per l'esecuzione dei lavori va presentata: - Istanza di Permesso di costruire e/o SCIA alternativa al PDC>>.
Premette la ricorrente di operare nel settore del recupero dei rifiuti speciali non pericolosi nel territorio del Comune di San Felice a Cancello e, segnatamente, nello stabilimento sito in Via Enrico Fermi (ex Via Masseria Ferrara/Limati) sul fondo identificato in Catasto al foglio 14 inizialmente solo sul mappale 5306 e poi anche sulla particella 5027.
Rappresenta, inoltre, che:
- le aree in questione – unitamente alle particelle 5009, 5011, 5026, 5035 e 5037 - sono detenute in locazione in virtù di contratti sottoscritti con la Plus Immobiliare s.a.s. (poi trasformata in Plus Immobiliare s.r.l.);
- in particolare, l’opificio industriale con annessa area esterna insistente sulla particella 5306 è detenuto in virtù del contratto di locazione dell’1 gennaio 2018 (registrato all’Agenzia delle Entrate al n. 000911 serie 3T del 25.01.2018 così come integrato e modificato in data 21.03.2025 con contratto trascritto il 18.04.2025 ai nn. 16307/12835 innanzi al Notaio Ligozzi e registrato a Caserta il 18.04.2025 al n. 13010/1T), mentre le particelle nn. 5027, 5009, 5011, 5026, 5035 e 5037 sono detenute giusto contratto di locazione del 20 aprile 2022 (registrato all’Agenzia delle Entrate al n. 004964 serie 3T del 20.04.2022);
- le particelle ove insiste l’impianto ricadono in zona D1 del PUC approvato con delibera di C.C. 28/2005;
- l’art. 40 delle NTA relativo alla zona D1 Artigianale – Industriale – Commerciale prevede che: “La zona è destinata ad ospitare esclusivamente edifici ed attrezzature per attività industriali, artigianali e commerciali……... Il Piano si attua mediante intervento urbanistico preventivo di iniziativa pubblica, ai sensi della legge 865/71, PUA con valore di Piano di insediamenti produttivi, esteso ad una superficie minima di intervento di 20.000 mq”;
- successivamente, la zona D1 è stata oggetto di variante approvata con delibera di C.C. 14 del 12.06.2009 che ha ridotto a 10.000 mq l’estensione minima del lotto da assoggettare a PUA;
- nel lontano 2012 la società Plus Immobiliare s.a.s. quale proprietaria dei terreni censiti nel Comune di San Felice a Cancello al foglio 14 p.lle 5306-5027- 5024-5026 – unitamente al sig RI AR, al sig. IN AR, al sig. FL DA in qualità di legale rappresentante della F.lli DA Srl, al sig. RO DA in qualità di legale rappresentante della DA Fiore RL ed alla sig.ra RI ON – presentavano domanda di autorizzazione per il Piano Urbanistico Attuativo - Monticello Volpone, con i relativi allegati, acquisita al protocollo comunale al n° 13475 del 31.12.2012 su di un'area di mq. 31.407;
- la Giunta Comunale con delibera n. 1 del 08.01.2014 adottava il Piano Urbanistico Attuativo richiesto;
- a seguito della pubblicazione e dell’acquisizione dei pareri di Provincia, ASL e Regione nonché della successiva istruttoria effettuata, il Piano Urbanistico Attuativo veniva approvato con deliberazione di G. C. n° 34 del 6 maggio 2015;
- a distanza di anni, a seguito di varie richieste di firmare la convenzione attuativa del PUA e vista l’assenza di riscontro, la Plus Immobiliare diffidava il Comune a provvedere alla sottoscrizione della convenzione;
- la Plus Immobiliare adiva, quindi, il TAR per ottenere la condanna del Comune a provvedere;
- con l’ordinanza 3304/2024 il T.A.R. riteneva necessario, ai fini della decisione, acquisire “una documentata relazione da parte del Comune di San Felice a Cancello in merito ai fatti di causa e, in particolare, agli adempimenti consequenziali alla nota prot. n. 6935 del 26 maggio 2023”;
- il Comune di San Felice a Cancello depositava una relazione in cui affermava la sussistenza di alcune criticità progettuali (relative ad alcune delle opere di urbanizzazione originariamente previste) che costituivano “difficoltà connesse alla sottoscrizione dell’Atto citato” e derivanti dal lungo tempo trascorso dall’approvazione e dalle modifiche medio tempore intervenute;
- ciò, nondimeno, il T.A.R., con sentenza n. 6407 del 21 novembre 2024 dichiarava l’illegittimità “dell’inerzia serbata dall’Amministrazione nel fornire un riscontro alle diffide di parte ricorrente” affermando l’obbligo dell’Amministrazione comunale convenuta di provvedere adottando a tal fine un provvedimento espresso (ferma la discrezionalità anche tecnica dell’Amministrazione nell’apprezzamento della sussistenza dei presupposti per addivenire alla stipula della convenzione attuativa del PUA) e ordinando al Comune di San Felice a Cancello di provvedere, nominando quale commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica della Provincia di Caserta;
- decorsi quasi 10 anni dall’approvazione del PUA né il Comune né il Commissario ad acta insediatosi nel marzo 2025 provvedevano a compiere alcuna attività (id est la sottoscrizione della convenzione per rendere efficace il PUA) (incidentalmente detto PUA prevedeva: “la realizzazione di un capannone prefabbricato sulla particella 5306, capannone da installare sul confine con la particella n 5368 appartenente alla sig.ra RI ON; la particella 5368 risulta separata dalla particella 5306 da un muro di cinta di altezza variabile tra 2,00 mt e 2,80 mt ; la sig.ra ON sulla particella di sua proprietà ha già edificato un immobile attualmente esistente in aderenza al muro di confine: stante tale stato di fatto, nell’ambito del PUA veniva prevista sia la realizzazione sulla particella 5306 del capannone prefabbricato in aderenza dinamica con il predetto muro di cinta - e in sostituzione del container attualmente esistente - e la realizzazione sulla particella 5368 da parte della sig.ra ON di un ulteriore capannone in aderenza al muro in aggiunta a quello già esistente”);
- il Ministero della Transizione ecologica pubblicava nel 2022 l’“AVVISO M2C.1.1 I 1.2 Linea d’intervento B “Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone” per l’erogazione di contributi PNRR;
- pertanto, presentava domanda per ottenere un contributo per interventi di miglioramento/ampliamento/potenziamento dell’impianto esistente di riciclo della carta e del cartone (ID Proposta MTE12B_00000140), ed in particolare per l’acquisto di una pressa per imballaggio, di un caricatore gommato e di un carrello elevatore nonché per gli oneri connessi alla procedura amministrativa ex art 208 del D.Lgs 152/2006 necessaria per l’installazione di tali macchinari;
- all’esito dell’istruttoria otteneva dal Ministero un contributo di € 624.024,00 per il potenziamento dell’impianto di recupero rifiuti;
- l’installazione dei macchinari oggetto di contributo PNRR comportando l’aumento dei quantitativi di rifiuti trattati e la realizzazione di opere edilizie di adeguamento dell’impianto esistente (ossia il capannone prefabbricato dove collocare i macchinari) richiedeva il rilascio dell’autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/2006, non potendo l’impianto oggetto del previsto potenziamento/ampliamento essere più autorizzato nel regime semplificato ex art. 216 del D.Lgs 152/2006 e D.P.R. 59/2013;
- pertanto, in data 27 ottobre 2023 chiedeva l’autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 per la realizzazione del potenziamento/ampliamento progettato ed oggetto di contributo PNRR;
- in sede di Conferenza dei servizi, il progetto otteneva il parere favorevole di tutti gli Enti intervenuti, ivi compreso il Comune di San Felice a Cancello;
- conseguentemente, la Regione Campania rilasciava in data 2 aprile 2024 (Decreto Dirigenziale n. 65), l’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 per la realizzazione dell’ampliamento dell’impianto di rifiuti;
- il D.D. 65/2024 (comportante quale effetto automatico la variante puntuale allo strumento urbanistico ex art. 208, comma 6, d.lgs. n. 152 del 2006 in ordine alle particelle 5306 e 5027) la autorizzava “ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 a realizzare l’impianto de quo entro 36 mesi dalla notifica del presente titolo” (tale progetto approvato prevedeva la realizzazione del capannone, come da elaborati approvati dalla conferenza dei servizi recanti precise indicazioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive);
- per quanto concerne i rapporti tra autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 e il PUA del 2015 in corso in verifica, l’autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 con la variante puntuale verificatasi sulle particelle 5306 e 5027 (e l’esecuzione della stessa mediante la realizzazione del capannone) non pregiudica gli interessi degli altri proponenti del PUA poiché, anche non tenendo conto delle particelle interessate dall’impianto, le altre particelle delle ditte proprietarie raggiungono l’estensione minima di 10.000 mq del lotto da assoggettare a PUA prevista per la zona D1 dall’art. 40 delle NTA del PUC così come modificato dalla variante approvata con delibera di C.C. 14 del 12.06.2009; pertanto, nell’ambito del procedimento in itinere, oltre alla verifica delle criticità progettuali già evidenziate con relazione del 22 luglio 2024, è possibile apportare le modifiche necessarie per l’adeguamento del PUA alla sopravvenuta variante puntuale verificatasi ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 sulle particelle 5306 e 5027 (in tale ottica, d’altra parte, proprio per non pregiudicare gli interessi degli altri proprietari dei lotti confinanti mantenendo inalterato l’impianto progettuale in parte qua del PUA originario, il capannone approvato in sede di 208 è stato progettato in modo da ricalcare la collocazione di quello originariamente previsto dal PUA per la particella 5306);
- sulla scorta della sopravvenuta autorizzazione ex art. 208 comunicava in data 27 marzo 2025 al Comune l’inizio dei lavori (cfr. SCIA di cui è causa);
- prima della presentazione della SCIA la Plus Immobiliare RL e la Fer.Ant. Ambiente Sud RL integravano il contratto di locazione già in essere con ulteriore accordo del 21 marzo 2025 - trascritto il 18.04.2025 ai nn. 16307/12835 innanzi al Notaio Ligozzi e registrato a Caserta il 18.04.2025 al n. 13010/1T – a mezzo del quale modificavano la durata del contratto di locazione (fissandola al 31.12.2053) e concordavano che tutti gli interventi edili realizzati dalla Fer. Ant. Ambiente Sud RL saranno acquisiti dal locatore senza alcun indennizzo in favore del conduttore all’estinzione del rapporto locatizio;
- ciò, nondimeno, dopo circa 25 giorni le veniva comunicato il provvedimento di irricevibilità della SCIA impugnato.
A sostegno del gravame deduce varie censure di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito per resistere il Comune intimato; si è, altresì, difeso con memoria di stile il Ministero intimato mentre non si sono costituite le altri parti intimate.
La domanda di tutela cautelare è stata accolta con l’ordinanza n. 1247 del 6 giugno 2025.
Con varie memorie le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni.
All’udienza del 4 dicembre 2025 la difesa comunale ha chiesto il rinvio della trattazione della causa sul presupposto dell’esistenza di un procedimento di autotutela in itinere; la Sezione ha, quindi, rinviato la discussione della causa all’udienza successiva.
Nessuna documentazione è stata depositata al riguardo.
Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Oggetto della presente controversia è il provvedimento con il quale il Comune di San Felice a Cancello ha ritenuto irricevibile la SCIA presentata dalla ricorrente per l’inizio dei lavori autorizzati ai sensi dell’art. 208 del d.lg. n. 152/2006 con il d.d. n. 65/2024 della Regione Campania per l’ampliamento dell’impianto di trattamento dei rifiuti esistente.
Il provvedimento è così motivato: <<per l'area oggetto d'intervento è stato nominato Commissario ad Acta per la sottoscrizione della convenzione tra l'Ente Comunale e le Ditte proprietari dei terreni, con verifica di tutta la documentazione relativa al PUA denominato "Monticello Volpone". La SCIA è stata presentata dall'affittuario e non dal proprietario dell'immobile, e non rispetta le distanze dai confini, l'immobile è stato posizionato a 50 cm dal confine sul lato N-O. Successivamente a tale sottoscrizione, per l'esecuzione dei lavori va presentata: - Istanza di Permesso di costruire e/o SCIA alternativa al PDC>>
Vale premettere che il citato art. 208 stabilisce, per quanto qui di interesse che: <<1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto. 6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori >>.
La ricorrente ha ottenuto detta autorizzazione all’esito di una Conferenza di Servizi cui ha partecipato il Comune di San Felice a Cancello senza formulare alcuna obiezione e, anzi, esprimendo il proprio parere favorevole.
L’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto è stata rilasciata anche <<ai sensi del D.P.R. n. 380/2001>>.
Come fondatamente dedotto dalla ricorrente, l’amministrazione comunale, nel ritenere irricevibile la SCIA presentata per l’inizio dei relativi lavori, è illegittimamente intervenuta su un’autorizzazione già rilasciata e rispetto alla quale non poteva esercitare un potere di autotutela.
Fondato e assorbente al riguardo il primo motivo di ricorso.
E’, infatti, incontestato che il progetto sia lo stesso che ha ricevuto il vaglio positivo della Conferenza di Servizi nell’ambito della quale è stato anche ritenuto che il soggetto proponente il progetto avesse un valido titolo <<di disponibilità dell’area costituito dal contratto di locazione stipulato con la società Plus Immobiliare s.a.s., regolarmente registrato>> (cfr. d.d. n. 65/2024).
A fronte di tali circostanze il Comune non poteva mettere nuovamente in discussione quanto già autorizzato all’esito della Conferenza di Servizi decisoria cui ha regolarmente partecipato dando il proprio assenso.
La giurisprudenza ha rammento che <<l’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 attribuisce la competenza a rilasciare l’ “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti” alla Regione all’esito di una Conferenza di servizi cui partecipano “i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d’ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l’impianto, nonché il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti”, quale modulo procedimentale di emersione e comparazione di tutti gli interessi coinvolti, anche locali, nell’ambito dell’autorizzazione stessa. 7.2.2. Segnatamente, alla Conferenza di servizi in questione, la legge demanda il compito di acquisire e valutare tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dalla dall’articolo 177, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, ossia che i rifiuti siano gestiti “senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente”. La Conferenza di servizi si conclude quindi con una decisione “assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza”. Tale “decisione”, tuttavia, ha valenza solo endoprocedimentale, poiché, “entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi”, spetta alla Regione valutarne le risultanze e, “in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto”. L’approvazione così adottata “sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”. 7.2.3. Il potere autorizzatorio della Regione appena esaminato costituisce, peraltro, espressione della più ampia competenza regionale di predisporre e adottare i piani (regionali) di gestione dei rifiuti, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d’ambito di cui all’articolo 201…>>, è stato, inoltre, chiarito che <<l’autorizzazione unica regionale disciplinata dall’art. 208 costituisce anche titolo abilitativo edilizio alla realizzazione dell’impianto di smaltimento o recupero di rifiuti, posto che le autonome e specifiche attribuzioni in materia spettanti all’amministrazione comunale rifluiscono nella prevista conferenza di servizi, in cui si vede coinvolta la stessa amministrazione comunale e che rappresenta il luogo procedimentale deputato alla complessiva valutazione del progetto presentato. Nel provvedimento autorizzatorio in esame sono state, cioè, riunite e concentrate dal legislatore tutte le competenze amministrative di verifica e controllo di compatibilità con le varie prescrizioni urbanistiche, di pianificazione settoriale, nonché l’accertamento dell’osservanza di ogni possibile vincolo afferente alla realizzazione dell’impianto in armonia col territorio di riferimento, dal momento che l’art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006, assegna al provvedimento regionale conclusivo del procedimento una funzione sostitutiva di tutti gli atti e provvedimenti ordinariamente di competenza di altre autorità territoriali, ivi compresa l’eventuale variante urbanistica>> (cfr. T.A.R. Lazio, n. 10881/2020).
E, ancora, sempre la giurisprudenza ha affermato che l'autorizzazione unica ex art. 208 comma 6, d.lg. n. 152 del 2006 determina una variante urbanistica indipendentemente dall'assenso del Comune e, addirittura, persino in caso di dissenso espresso, tanto che l'atto è idoneo a spiegare direttamente effetti sulla pianificazione territoriale, costituendo variante puntuale che non necessita di alcuna manifestazione di assenso da parte degli enti, in via ordinaria, competenti per la pianificazione. Quest'ultima autorizzazione unica, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori (art. 208, comma 6, cod. amb.) (cfr. T.A.R. FVG, n. 259/2023).
Come ribadito dal Consiglio di Stato (n. 8385/2024), dal suddetto quadro normativo, emerge l'infondatezza dell'assunto … secondo cui la variante urbanistica non costituisce un effetto automatico del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico, dal momento che è proprio la legge a prevedere tale effetto (art. 208, comma 6, cod. amb.) in conseguenza dell'approvazione dell'autorizzazione unica.
Con specifico riferimento alla pianificazione attuativa sempre il Consiglio di Stato (n. 8187/2023) ha affermato la sua non necessità in caso di autorizzazione unica in quanto la stessa costituisce variante allo strumento urbanistico.
Tornando al caso che occupa è evidente che dopo il rilascio dell’autorizzazione unica (in mancanza di sopravvenienze di alcun tipo) il Comune non poteva opporre un presunto difetto di legittimazione attiva alla realizzazione dei lavori in capo alla ricorrente o ostacoli di tipo edilizio (distanze dai confini, necessità di munirsi di un diverso titolo edilizio rispetto alla SCIA) o urbanistico (imminente sottoscrizione della convenzione a seguito dell’adozione del PUA nel 2015 da parte del Commissario ad acta nominato per effetto della sentenza del T.A.R. su ricorso della Plus per inerzia dell’amministrazione).
Come detto, infatti, si tratta di questioni che sono state tutte già vagliate in sede di Conferenza la cui autorizzazione unica costituisce variante puntuale urbanistica e non necessita del rilascio di ulteriori titoli edilizi.
Solo per completezza, la ricorrente ha ulteriormente fornito prova dell’assenso della proprietaria dei suoli (Plus Immobiliare s.r.l.) all’effettuazione dell’intervento (cfr. PEC del 22 ottobre 2025 allegata in atti) e ha affermato (incontestata sul punto) che il PUA (seppure con modifiche) può sempre essere realizzato dagli altri proponenti.
In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo anche tenendo conto del comportamento processuale della difesa comunale che ha chiesto il differimento della trattazione della causa in virtù di un procedimento di autotutela poi mai avviato; compensa le spese nei riguardi delle altre parti evocate in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di San Felice a Cancello al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate nella complessiva somma di euro 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato; compensa le spese nei riguardi delle altre parti evocate in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO CO, Presidente
LA RI, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA RI | AO CO |
IL SEGRETARIO