L' articolo 5 della legge 6 agosto 1954, n. 604 , e' sostituito dal seguente "Quando sia stata resa nell'atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto ne' il certificato provvisorio previsto dal primo comma dell'articolo 4, ne' quello definitivo previsto dall'articolo 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non e' precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti, presentino apposita domanda all'Ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell'Ispettorato provinciale agrario di cui al secondo comma dell'articolo 4".
24 giugno 1965
L' articolo 5 della legge 6 agosto 1954, n. 604 , e' sostituito dal seguente "Quando sia stata resa nell'atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto ne' il certificato provvisorio previsto dal primo comma dell'articolo 4, ne' quello definitivo previsto dall'articolo 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non e' precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti, presentino apposita domanda all'Ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell'Ispettorato provinciale agrario di cui al secondo comma dell'articolo 4".
Commentari • 2
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 13465 del 02https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13465 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente – Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere – Dott. D'AQUINO Filippo – Consigliere – Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere – Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 27273-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope …
Leggi di più… - 2. Risoluzione del 07/05/1985 n. 222 - Min. Finanze - Finanza LocaleMin. Finanze · 7 maggio 1985
Si fa riferimento alla nota sopraindicata, alle precedenti note nn.3396 del 16 ottobre 1984 e 4588 del 29 novembre 1984 nonche\' alla relativa documentazione inviate alla Direzione Generale delle Tasse e da questa qui trasmesse per le determinazioni di competenza attinenti all\'imposta Invim. La questione, nelle sue linee essenziali, si traduce nello stabilire se l\'alienante, sig. ....., sia incorso nella decadenza dal beneficio in Invim recato dalla lettera d), primo comma, dell\'art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni, avendo prodotto all\'Ufficio del Registro di ..... soltanto in data 26 novembre 1984, e cioe\' oltre i tre anni dalla data di …
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Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 07/09/1984, n. 4777Provvedimento: Ai sensi dell'art. 35 della legge 26 maggio 1965 n. 590, recante Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, la presentazione, nel termine di prescrizione triennale, della domanda corredata della documentazione richiesta, diretta ad ottenere il rimborso delle normali imposte di registro ed ipotecarie corrisposte, con riguardo ad atto di trasferimento di fondo rustico, non è sufficiente per la concessione dei benefici fiscali previsti dalla legge 6 agosto 1954 n. 604, qualora in detto atto l'acquirente non abbia esplicitamente dichiarato di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla legge da ultimo richiamata.*Leggi di più...
- agricoltura·
- condizioni·
- agevolazioni tributarie·
- sufficienza·
- presentazione nel termine di prescrizione triennale·
- concessione dei benefici fiscali ex legge n. 604 del 1954·
- piccola proprietà contadina·
- esclusione
- 2. Cass. civ., sez. VI, ordinanza 02/07/2020, n. 13465Provvedimento: […] Questa Corte ha già avuto occasione di affermare, in una fattispecie analoga alla presente in cui il pagamento era stato effettuato a seguito di avviso di liquidazione dell'imposta ordinaria di registro sull'atto di acquisto, che ai fini del conseguimento delle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina nell'ipotesi di acquisto di terreno agricolo, a norma dell'art. 5 della legge 6 agosto 1954, n. 604, come sostituito dall'art. 35 della legge 26 maggio 1965, n. 590, l'acquirente può non produrre contestualmente ne' il certificato definitivo ex art. 3 lett. […]Leggi di più...
- prescrizione diritto al rimborso·
- art. 35 legge 590/1965·
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- certificato imprenditore agricolo·
- art. 5 legge 604/1954·
- decadenza benefici fiscali·
- agevolazioni tributarie piccola proprietà contadina·
- rimborso imposta di registro
- 3. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2014, n. 1261Provvedimento: Fatto Con l'impugnata sentenza n. 20/37/07, depositata il 4 marzo 2008, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, respinto l'appello dell'Ufficio, confermava la decisione n. 46/01/06 della Commissione Tributaria Provinciale di Lodi che aveva accolto il ricorso del contribuente S.C. avverso il provvedimento di silenzio rifiuto di rimborso della maggiore imposta di registro pagata a seguito di un precedente avviso di liquidazione, notificato il 13 marzo 2002, in relazione all'acquisto di un terreno agricolo con rogito registrato il 30 marzo 1998; col ridetto precedente avviso, emesso a recupero dell'imposta ordinaria, veniva revocata l'agevolazione prevista dalla L. 6 agosto …Leggi di più...
- prescrizione triennale·
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- art. 360 c.p.c.·
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- imposta di registro
- 4. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/10/2007, n. 21050Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente - Dott. CICALA Mario - Consigliere - Dott. D'ALONZO Michele - rel. Consigliere - Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere - Dott. SCUFFI Massimo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IA DO, residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma alla Via del Viminale n. 43 presso lo studio dell'avv. LORENZONI Fabio insieme con l'avv. RONFINI Luigi, (del Foro di Treviso) i quali lo rappresentano e difendono in forza della procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro 1) il MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, …Leggi di più...
- termine per la produzione del certificato definitivo·
- natura decadenziale·
- applicazione·
- produzione all'atto della registrazione·
- conseguenze·
- condizioni·
- attestazione provvisoria dei requisiti prescritti·
- agricoltura·
- agevolazioni tributarie·
- piccola proprietà contadina
- 5. Cass. civ., sez. II, sentenza 13/01/2003, n. 309Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VELLA Antonio - Presidente - Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere - Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere - Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere - Dott. FIORE Francesco - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: FR NG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BONCOMPAGNI 61, presso lo studio dell'avvocato M. TERESA NAPOLITANO, difeso dall'avvocato FRANCO FRANCHI, giusta delega in atti; - ricorrente - contro LI IM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO GAMBERINI MONGENET, che lo difende unitamente all'avvocato VALERIO BERNARDINI BETTI, …Leggi di più...
- fattispecie·
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