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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/11/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1887/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
24.11.2025, avente ad oggetto: servitù tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziano Parte_1 C.F._1
PP UA è rappresentata e difesa giusta mandato in atti;
attore
e
nata a [...] il [...], (c.f. ), CP_1 C.F._2
e , nato a [...] il [...] (cf Controparte_2
, rappresentati e difesi per mandato in calce al presente atto C.F._3
dall'avv. PP Giudiceandrea, per mandato in atti;
convenuto
CONCLUSIONI
Come da verbale del 24.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attore, premettendo di aver subito danni per gli “atti emulativi” perpetrati da la quale “provvedeva a parcheggiare ad intermittenza lungo la CP_1
stessa area che consente il transito carrabile verso i magazzini del ricorrente le autovetture di sua proprietà” … così impedendo all'attore il passaggio su servitù carraia costituitasi a seguito di atto di assegnazione del 13.12.2006 nonché sentenza del Tribunale di Cosenza in sede di reclamo collegiale la quale ordinava a
[...]
di consentire parzialmente sulla sua proprietà, il passaggio, pedonale e CP_1 carrabile, all'odierno attore nella misura della larghezza di un'autovettura Panda
Fiat vecchio modello, chiedeva l'accertamento dell'esistenza di servitù passaggio pedonale e carrabile lungo la particella 506 del foglio 12 del Catasto di Spezzano della Sila, il riconoscimento di una somma a titolo risarcitorio nonché la cessazione della turbativa.
Hanno resistito gli odierni convenuti, eccependo l'infondatezza delle avverse istanze ed articolando le domande ed eccezioni riconvenzionali articolate alla prima udienza di comparizione e nei successivi scritti.
Espletata prova orale e disposta ctu, la causa viene per la decisione, avendo le parti chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere sulla scorta dell'accordo raggiunto in sede di consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla esistenza ed alle modalità di esercizio della richiesta servitù di passaggio, in questa sede da intendersi integralmente richiamato, in uno alla planimetria ed all'elaborato grafico accluso alla relazione a firma dell'ing. , dove vengono indicate Persona_1
le dimensioni delle aree di parcheggio e le porzioni di fioriera e di cordolo da demolire.
Le parti hanno, più nel dettaglio, concordato affinché il posizionamento delle auto riconducibili a sull'area di corte interposta tra i fabbricati di CP_1 reciproca proprietà avvenga secondo le seguenti modalità:
“Una prima autovettura potrà essere parcheggiata lungo la parete prospiciente il fabbricato di sua proprietà, non superando l'ingombro di ml 2.20 dalla suddetta parete e che detta distanza fa riferimento al veicolo nella parte di sua massima ingombro il tutto per come riportato nell'allegato grafico facente parte integrante della presente scrittura dove tale area è delimitata da un rettangolo in colore verde avente una larghezza di m 2.10 ed una lunghezza di m 4.00 identificata come area di sosta n.1.” nonché:
“Che la parte di corte interessata dai gradini che consento l'accesso alla porta di ingresso dell'abitazione della Sig.ra per tutta la sua estensione e cioè l'intera area CP_1 ricompresa ed incorniciata tra le betonelle ed il diverso pavimento in marmo chiaro, resterà in ogni caso libera da ingombri onde consentire la manovra di svolta da parte del Sig.
[...]
verso la rampa che conduce ai suoi magazzini. Tale area è riportata nella Pt_1 planimetria allegata come area non disponibile al parcheggio e delimitata da un tratteggio in colore rosso avente una lunghezza massima di m 7.70. Che il Sig. si obbliga alla riduzione attraverso il taglio della fioriera nella Parte_1 misura di cm 75 nella parte che si sviluppa all'interno dell'area di corte per come indicato nella planimetria nella quale la parte di fioriera da eliminare è indicata in colore ciano;
Che una eventuale seconda autovettura da parte della Sig.ra potrà essere CP_1 parcheggiata dopo l'area dei gradini di accesso alla propria abitazione e sulla rampa. Tale area viene indicata nella planimetria allegata con il colore verde e indicata come area di sosta
n. 2;
Che, al fine di consentire uno spazio di manovra più ampio al Sig. l'angolo Parte_1 del cordolo che divide la corte con la rampa di accesso alla proprietà e non Parte_1 interessata dall'ingombro della recinzione venga smussata per una lunghezza di cm 15 e raccordata alla rampa di accesso alla proprietà Il Sig. accetta Parte_1 Parte_1 che lo spazio di manovra oggi stabilito è sufficiente al transito della sua autovettura e rinuncia anche per il futuro ad ogni variazione sulle misure oggi definite;
Che pertanto, la Sig.ra riconosce la sussistenza di una servitù anche CP_1 carrabile da parte del Sig. sul tratto viario ricadente sulla p.lla 506 e rinunzia Parte_1 alle domande riconvenzionali riferibili alla demolizione della chiusura della scala dell'abitazione del Sig. e della rimozione/demolizione della parte restante di Parte_1 fioriera, lasciando che sia il Sig. a determinarsi sul punto e non opponendosi nel caso Pt_1 lo stesso decidesse di rimuoverla integralmente, ridurla ulteriormente e/o modificarla, senza ampliamento degli attuali ingombri oggi stabiliti e concordati che restano fissati in una lunghezza di m 3.08 e larghezza di m 0.65”.
La transazione raggiunta dalle stesse consente di ritenere, quindi, cessata la materia del contendere, non residuando alcuna ragione di contrasto tra le stesse in ordine alle questioni agitate nel presente giudizio.
Spese di lite, ivi comprese quelle di ctu, compensate, su conforme richiesta delle parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ DICHIARA CESSATA la MATERIA DEL CONTENDERE;
➢ COMPENSA le SPESE di LITE.
Cosenza, 25.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1887/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
24.11.2025, avente ad oggetto: servitù tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziano Parte_1 C.F._1
PP UA è rappresentata e difesa giusta mandato in atti;
attore
e
nata a [...] il [...], (c.f. ), CP_1 C.F._2
e , nato a [...] il [...] (cf Controparte_2
, rappresentati e difesi per mandato in calce al presente atto C.F._3
dall'avv. PP Giudiceandrea, per mandato in atti;
convenuto
CONCLUSIONI
Come da verbale del 24.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attore, premettendo di aver subito danni per gli “atti emulativi” perpetrati da la quale “provvedeva a parcheggiare ad intermittenza lungo la CP_1
stessa area che consente il transito carrabile verso i magazzini del ricorrente le autovetture di sua proprietà” … così impedendo all'attore il passaggio su servitù carraia costituitasi a seguito di atto di assegnazione del 13.12.2006 nonché sentenza del Tribunale di Cosenza in sede di reclamo collegiale la quale ordinava a
[...]
di consentire parzialmente sulla sua proprietà, il passaggio, pedonale e CP_1 carrabile, all'odierno attore nella misura della larghezza di un'autovettura Panda
Fiat vecchio modello, chiedeva l'accertamento dell'esistenza di servitù passaggio pedonale e carrabile lungo la particella 506 del foglio 12 del Catasto di Spezzano della Sila, il riconoscimento di una somma a titolo risarcitorio nonché la cessazione della turbativa.
Hanno resistito gli odierni convenuti, eccependo l'infondatezza delle avverse istanze ed articolando le domande ed eccezioni riconvenzionali articolate alla prima udienza di comparizione e nei successivi scritti.
Espletata prova orale e disposta ctu, la causa viene per la decisione, avendo le parti chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere sulla scorta dell'accordo raggiunto in sede di consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla esistenza ed alle modalità di esercizio della richiesta servitù di passaggio, in questa sede da intendersi integralmente richiamato, in uno alla planimetria ed all'elaborato grafico accluso alla relazione a firma dell'ing. , dove vengono indicate Persona_1
le dimensioni delle aree di parcheggio e le porzioni di fioriera e di cordolo da demolire.
Le parti hanno, più nel dettaglio, concordato affinché il posizionamento delle auto riconducibili a sull'area di corte interposta tra i fabbricati di CP_1 reciproca proprietà avvenga secondo le seguenti modalità:
“Una prima autovettura potrà essere parcheggiata lungo la parete prospiciente il fabbricato di sua proprietà, non superando l'ingombro di ml 2.20 dalla suddetta parete e che detta distanza fa riferimento al veicolo nella parte di sua massima ingombro il tutto per come riportato nell'allegato grafico facente parte integrante della presente scrittura dove tale area è delimitata da un rettangolo in colore verde avente una larghezza di m 2.10 ed una lunghezza di m 4.00 identificata come area di sosta n.1.” nonché:
“Che la parte di corte interessata dai gradini che consento l'accesso alla porta di ingresso dell'abitazione della Sig.ra per tutta la sua estensione e cioè l'intera area CP_1 ricompresa ed incorniciata tra le betonelle ed il diverso pavimento in marmo chiaro, resterà in ogni caso libera da ingombri onde consentire la manovra di svolta da parte del Sig.
[...]
verso la rampa che conduce ai suoi magazzini. Tale area è riportata nella Pt_1 planimetria allegata come area non disponibile al parcheggio e delimitata da un tratteggio in colore rosso avente una lunghezza massima di m 7.70. Che il Sig. si obbliga alla riduzione attraverso il taglio della fioriera nella Parte_1 misura di cm 75 nella parte che si sviluppa all'interno dell'area di corte per come indicato nella planimetria nella quale la parte di fioriera da eliminare è indicata in colore ciano;
Che una eventuale seconda autovettura da parte della Sig.ra potrà essere CP_1 parcheggiata dopo l'area dei gradini di accesso alla propria abitazione e sulla rampa. Tale area viene indicata nella planimetria allegata con il colore verde e indicata come area di sosta
n. 2;
Che, al fine di consentire uno spazio di manovra più ampio al Sig. l'angolo Parte_1 del cordolo che divide la corte con la rampa di accesso alla proprietà e non Parte_1 interessata dall'ingombro della recinzione venga smussata per una lunghezza di cm 15 e raccordata alla rampa di accesso alla proprietà Il Sig. accetta Parte_1 Parte_1 che lo spazio di manovra oggi stabilito è sufficiente al transito della sua autovettura e rinuncia anche per il futuro ad ogni variazione sulle misure oggi definite;
Che pertanto, la Sig.ra riconosce la sussistenza di una servitù anche CP_1 carrabile da parte del Sig. sul tratto viario ricadente sulla p.lla 506 e rinunzia Parte_1 alle domande riconvenzionali riferibili alla demolizione della chiusura della scala dell'abitazione del Sig. e della rimozione/demolizione della parte restante di Parte_1 fioriera, lasciando che sia il Sig. a determinarsi sul punto e non opponendosi nel caso Pt_1 lo stesso decidesse di rimuoverla integralmente, ridurla ulteriormente e/o modificarla, senza ampliamento degli attuali ingombri oggi stabiliti e concordati che restano fissati in una lunghezza di m 3.08 e larghezza di m 0.65”.
La transazione raggiunta dalle stesse consente di ritenere, quindi, cessata la materia del contendere, non residuando alcuna ragione di contrasto tra le stesse in ordine alle questioni agitate nel presente giudizio.
Spese di lite, ivi comprese quelle di ctu, compensate, su conforme richiesta delle parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ DICHIARA CESSATA la MATERIA DEL CONTENDERE;
➢ COMPENSA le SPESE di LITE.
Cosenza, 25.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Germana Maffei