TRIB
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/12/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3708/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELEONORA POLIDORI Presidente rel. dott. TERESA GUERRIERI Giudice dott. STEFANA CURADI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3708/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'Avv. BERRETTI Parte_1 C.F._1
ND e l'Avv. BORSACCHI STEFANO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), con l'Avv. DURETTI ANDREA;
Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: ricorso per scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30/12/2024 ai sensi dell'art. 3 n 2 l B L. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato alle condizioni specificate nel medesimo ricorso.
All'udienza del 30/9/2025 le parti chiedevano pronunciarsi sentenza sullo status, insistendo per l'accoglimento delle altre domande anche istruttorie.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmesso il ricorso introduttivo, concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda deve essere accolta.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione personale e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento (6/7/22) alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) e art. 4 n. 13 della legge
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
Il procedimento deve proseguire sulle altre domande ed essere rimesso sul ruolo della Presidente delegata per la trattazione che, con separata ordinanza darà i provvedimenti necessari per la prosecuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente decidend, provvede come segue:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data 01/09/2001 in Pruno di Stazzema (Comune di Stazzema) e trascritto nei registri di questo Comune come Atto N. 13 parte II serie A - anno 2001 – da Parte_1
, nata a [...] il [...] e nato a [...] il
[...] Controparte_1 giorno 13/06/1966.
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Stazzema di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
pagina 2 di 3 3. Rimette il procedimento sul ruolo della presidente delegata per la trattazione.
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Pisa nella camera di consiglio del 27/12/2025.
Il Presidente Relatore
dott. Eleonora Polidori
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELEONORA POLIDORI Presidente rel. dott. TERESA GUERRIERI Giudice dott. STEFANA CURADI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3708/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'Avv. BERRETTI Parte_1 C.F._1
ND e l'Avv. BORSACCHI STEFANO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), con l'Avv. DURETTI ANDREA;
Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: ricorso per scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30/12/2024 ai sensi dell'art. 3 n 2 l B L. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato alle condizioni specificate nel medesimo ricorso.
All'udienza del 30/9/2025 le parti chiedevano pronunciarsi sentenza sullo status, insistendo per l'accoglimento delle altre domande anche istruttorie.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmesso il ricorso introduttivo, concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda deve essere accolta.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione personale e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento (6/7/22) alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) e art. 4 n. 13 della legge
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
Il procedimento deve proseguire sulle altre domande ed essere rimesso sul ruolo della Presidente delegata per la trattazione che, con separata ordinanza darà i provvedimenti necessari per la prosecuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente decidend, provvede come segue:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data 01/09/2001 in Pruno di Stazzema (Comune di Stazzema) e trascritto nei registri di questo Comune come Atto N. 13 parte II serie A - anno 2001 – da Parte_1
, nata a [...] il [...] e nato a [...] il
[...] Controparte_1 giorno 13/06/1966.
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Stazzema di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
pagina 2 di 3 3. Rimette il procedimento sul ruolo della presidente delegata per la trattazione.
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Pisa nella camera di consiglio del 27/12/2025.
Il Presidente Relatore
dott. Eleonora Polidori
pagina 3 di 3