TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/11/2025, n. 2378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2378 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 7365/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to FALCO MICHELE, come da procura in Parte_1 atti e da ( ; Parte_2 C.F._1
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. TEDONE RAFFAELE (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. DE LEONARDIS ILARIA ) VIA G. C.F._2 C.F._3 ROSSA 12 ANDRIA;
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in 6.10.2024 la ricorrente quale genitore esercente la potestà sulla minore aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver Persona_1 tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di frequenza . Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il CP_1 beneficio richiesto.
.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda è infondata . Orbene, il ctu nominato ha accertato, con motivazione logica ed immune da vizi , che la minore non si trovava nelle condizioni per essere riconosciuta meritevole della frequenza. Le spese seguono il regime dell' art. 152 disp.att.cpc Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 6.10.2024 da per la minore nei Parte_1 Persona_1 confronti dell' , così provvede: CP_1 rigetta il ricorso;
nulla per le spese ex art. 152 disp.att.cpc pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani, il 20/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore