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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 891/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO FA GLAUCO, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1095/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ag.entrate - ON - CA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 676/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
CALTANISSETTA sez. 1 e pubblicata il 22/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220239001618467000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220239001618467000 IRAP 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1180/2025 depositato il
08/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito del giudizio relativo al ricorso, proposto dalla Resistente_1
, in persona del legale rappresentante, Rappresentante_1, rappresentata e difesa come in atti, contro l'Agenzia delle Entrate – ON (AdER), avverso l'intimazione di pagamento n.
29320239001618467000, notificata in data 14.03.2023, limitatamente ai crediti derivanti da alcune cartelle, alcuni avvisi, di accertamento, nonché l'intimazione di pagamento (successiva a precedente avviso di accertamento) contrassegnata con il numero TYQIPPN001302021, la C.G.T. di primo grado di CA, con la sentenza n. 676/01/2023 – pubblicata in data 22 novembre 2023, ha – per la parte che rileva nel presente grado di appello, annullato l'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente al credito derivante dall'avviso di accertamento (rectius, intimazione di pagamento) avente come numeri finali “1302021”, confermando per il resto l'atto impugnato e compensando tra le parti le spese di giudizio, valutato che non fosse stata prodotta prova dell'avvenuta notifica di quest'ultimo avviso di accertamento (rectius, intimazione di pagamento).
2.- Ha proposto appello, avverso tale decisione, l'Agenzia delle Entrate – ON (AdER),, chiedendone la parziale riforma, lamentandone l'erroneità nella parte in cui è stato disposto il sopra citato parziale annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, risultando prodotta l'idonea documentazione probatoria già depositata nel precedente grado di giudizio, sia pure assai tardivamente, nonché nel capo con cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite.
Ha concluso con richiesta di vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
3.- Si è costituita la società originaria ricorrente, con controdeduzioni con le quali rileva l'inutilizzabilità, nel giudizio di appello, della documentazione tardivamente prodotta, solo in primo grado, da cui conseguirebbe l'infondatezza probatoria dell'appello dell'AdER. Ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
4.- Successivamente, l'AdER ha prodotto nuovamente la citata documentazione probatoria, concernente la rituale notifica dell'avviso di accertamento (rectius, intimazione di pagamento) annullato, alcuni giorni prima del giorno fissato per la trattazione della causa.
5.- All'udienza camerale del 7 luglio 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.- L'appello è fondato e, in riforma della decisione impugnata, deve essere accolto.
7.- L'esame degli atti evidenzia quanto segue:
- Notifica alla società Resistente_1 a mezzo raccomandata a.r. presso la sede in Gela, Indirizzo_1.
Poiché, come risulta dalla busta della raccomandata e dal relativo avviso di ricevimento, presso la suddetta sede la società risultava sconosciuta, la notifica è stata eseguita sia al legale rappresentante della società ai sensi degli artt. 60 DPR 600/73 e 145 c.p.c., e sia alla socia, come segue:
- Notifica al socio e legale rappresentante Rappresentante_1 in data 17/06-02/07-2021 mediante raccomandata a. r. (v. relata di notifica, avviso ricevimento e CAD prodotti). L'atto non è stato ritirato entro il termine di 10 giorni e pertanto la notifica risulta validamente eseguita per compiuta giacenza.
- Notifica alla socia Nominativo_1 in data 17/06-02/07-2021 mediante raccomandata a.r. (v. relata di notifica, avviso ricevimento e CAD prodotti).
L'atto non è stato ritirato entro il termine di 10 giorni e pertanto la notifica risulta validamente eseguita per compiuta giacenza.
7.- Contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellata, tale produzione documentale, anche se il rinvio della trattazione in 1° grado per far sanare la tardività della produzione fu illegittimo, è da ritenere ammissibile, nel presente grado di giudizio, alla luce della consolidata giurisprudenza sia di legittimità che di merito.
La giurisprudenza, infatti, si è pronunciata affermando che:
“In tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992, deve avvenire, ai sensi dell'art. 32 dello stesso decreto, entro venti giorni liberi antecedenti l'udienza; tuttavia, l'inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino alla formazione del giudicato, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è automaticamente e ritualmente acquisita nel giudizio di impugnazione.”
Cass. Civ. 17-04-2025 n. 10211.
Conformi: Cass. Civ. n. 17638/2024; Cass. Civ. 03-05-2025 n. 11595; Cass. Civ. 28-04-2025 n. 11128; Cass.
Civ. 17-04-2025 n. 10211; Cass. Civ. 22-03-2025 n. 7656. Con particolare riferimento alla prima di tali decisioni, la n. 17638(2024, pertanto, del tutto errato si configura il richiamo operato dalla società appellata, in quanto contraria a quanto da quest'ultima sostenuto.
7.1.- Nella specie non si applica l'art. 4, comma 2, D.l..vo n. 220 del 2023 che vieta la produzione di documenti in appello, alla luce della dichiarazione di incostituzionalità della norma nella parte in cui prescrive che le nuove regole sulle prove in appello si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a far data dal 5 gennaio
2024.
Invero i giudici costituzionali con sentenza 27-03-2025 n. 36 hanno ritenuto irragionevole la norma in quanto, sebbene formalmente operi per il futuro, in realtà incide sugli effetti giuridici di situazioni processuali verificatesi in giudizi iniziati nella vigenza della precedente normativa e ancora in corso, così ledendo l'affidamento delle parti nella tutela di posizioni legittimamente acquisite. Per effetto dell'intervento della
Corte, quindi, la disciplina delle prove in appello dettata dall'art. 58 D.L,vo n. 546 del 1992, come novellato, si applica ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore D.L.vo n. 220 del 2023.
Nella specie, ritenuto che il primo grado di giudizio è stato instaurato nel 2023 (giudizio iscritto al n. 316/2023
R.G.), la produzione documentale deve ritenersi ammissibile e decisiva, ai fini della decisione, tenuto anche conto della circostanza che, in buona sostanza, la società appellata nulla ha osservato, in ordine al “merito” della documentazione prodotta.
Da quanto sopra emerge evidente, in accoglimento dell'appello agenziale, la necessità di riformare la sentenza impugnata, nel capo suindicato, con rigetto del ricorso anche in ordine all'intimazione di pagamento impugnata relativa al credito derivante dall'avviso di accertamento (rectius intimazione di pagamento) n.
TYQIPPN001302021.
8.- Tuttavia, la condotta dell'AdER, riferita all'oggettiva tardività, ad opera della stessa, nella più volte citata produzione documentale nel precedente grado di giudizio, induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese tra le parti, anche per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia – Sezione VII accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto riforma la sentenza appellata.
Spese del doppio grado compensate.
Così deciso a CA il 07.07.2025.
Il Relatore Il Presidente
Dr. Eugenio Mirabelli Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO FA GLAUCO, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1095/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ag.entrate - ON - CA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 676/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
CALTANISSETTA sez. 1 e pubblicata il 22/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220239001618467000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220239001618467000 IRAP 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1180/2025 depositato il
08/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito del giudizio relativo al ricorso, proposto dalla Resistente_1
, in persona del legale rappresentante, Rappresentante_1, rappresentata e difesa come in atti, contro l'Agenzia delle Entrate – ON (AdER), avverso l'intimazione di pagamento n.
29320239001618467000, notificata in data 14.03.2023, limitatamente ai crediti derivanti da alcune cartelle, alcuni avvisi, di accertamento, nonché l'intimazione di pagamento (successiva a precedente avviso di accertamento) contrassegnata con il numero TYQIPPN001302021, la C.G.T. di primo grado di CA, con la sentenza n. 676/01/2023 – pubblicata in data 22 novembre 2023, ha – per la parte che rileva nel presente grado di appello, annullato l'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente al credito derivante dall'avviso di accertamento (rectius, intimazione di pagamento) avente come numeri finali “1302021”, confermando per il resto l'atto impugnato e compensando tra le parti le spese di giudizio, valutato che non fosse stata prodotta prova dell'avvenuta notifica di quest'ultimo avviso di accertamento (rectius, intimazione di pagamento).
2.- Ha proposto appello, avverso tale decisione, l'Agenzia delle Entrate – ON (AdER),, chiedendone la parziale riforma, lamentandone l'erroneità nella parte in cui è stato disposto il sopra citato parziale annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, risultando prodotta l'idonea documentazione probatoria già depositata nel precedente grado di giudizio, sia pure assai tardivamente, nonché nel capo con cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite.
Ha concluso con richiesta di vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
3.- Si è costituita la società originaria ricorrente, con controdeduzioni con le quali rileva l'inutilizzabilità, nel giudizio di appello, della documentazione tardivamente prodotta, solo in primo grado, da cui conseguirebbe l'infondatezza probatoria dell'appello dell'AdER. Ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
4.- Successivamente, l'AdER ha prodotto nuovamente la citata documentazione probatoria, concernente la rituale notifica dell'avviso di accertamento (rectius, intimazione di pagamento) annullato, alcuni giorni prima del giorno fissato per la trattazione della causa.
5.- All'udienza camerale del 7 luglio 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.- L'appello è fondato e, in riforma della decisione impugnata, deve essere accolto.
7.- L'esame degli atti evidenzia quanto segue:
- Notifica alla società Resistente_1 a mezzo raccomandata a.r. presso la sede in Gela, Indirizzo_1.
Poiché, come risulta dalla busta della raccomandata e dal relativo avviso di ricevimento, presso la suddetta sede la società risultava sconosciuta, la notifica è stata eseguita sia al legale rappresentante della società ai sensi degli artt. 60 DPR 600/73 e 145 c.p.c., e sia alla socia, come segue:
- Notifica al socio e legale rappresentante Rappresentante_1 in data 17/06-02/07-2021 mediante raccomandata a. r. (v. relata di notifica, avviso ricevimento e CAD prodotti). L'atto non è stato ritirato entro il termine di 10 giorni e pertanto la notifica risulta validamente eseguita per compiuta giacenza.
- Notifica alla socia Nominativo_1 in data 17/06-02/07-2021 mediante raccomandata a.r. (v. relata di notifica, avviso ricevimento e CAD prodotti).
L'atto non è stato ritirato entro il termine di 10 giorni e pertanto la notifica risulta validamente eseguita per compiuta giacenza.
7.- Contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellata, tale produzione documentale, anche se il rinvio della trattazione in 1° grado per far sanare la tardività della produzione fu illegittimo, è da ritenere ammissibile, nel presente grado di giudizio, alla luce della consolidata giurisprudenza sia di legittimità che di merito.
La giurisprudenza, infatti, si è pronunciata affermando che:
“In tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992, deve avvenire, ai sensi dell'art. 32 dello stesso decreto, entro venti giorni liberi antecedenti l'udienza; tuttavia, l'inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino alla formazione del giudicato, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è automaticamente e ritualmente acquisita nel giudizio di impugnazione.”
Cass. Civ. 17-04-2025 n. 10211.
Conformi: Cass. Civ. n. 17638/2024; Cass. Civ. 03-05-2025 n. 11595; Cass. Civ. 28-04-2025 n. 11128; Cass.
Civ. 17-04-2025 n. 10211; Cass. Civ. 22-03-2025 n. 7656. Con particolare riferimento alla prima di tali decisioni, la n. 17638(2024, pertanto, del tutto errato si configura il richiamo operato dalla società appellata, in quanto contraria a quanto da quest'ultima sostenuto.
7.1.- Nella specie non si applica l'art. 4, comma 2, D.l..vo n. 220 del 2023 che vieta la produzione di documenti in appello, alla luce della dichiarazione di incostituzionalità della norma nella parte in cui prescrive che le nuove regole sulle prove in appello si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a far data dal 5 gennaio
2024.
Invero i giudici costituzionali con sentenza 27-03-2025 n. 36 hanno ritenuto irragionevole la norma in quanto, sebbene formalmente operi per il futuro, in realtà incide sugli effetti giuridici di situazioni processuali verificatesi in giudizi iniziati nella vigenza della precedente normativa e ancora in corso, così ledendo l'affidamento delle parti nella tutela di posizioni legittimamente acquisite. Per effetto dell'intervento della
Corte, quindi, la disciplina delle prove in appello dettata dall'art. 58 D.L,vo n. 546 del 1992, come novellato, si applica ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore D.L.vo n. 220 del 2023.
Nella specie, ritenuto che il primo grado di giudizio è stato instaurato nel 2023 (giudizio iscritto al n. 316/2023
R.G.), la produzione documentale deve ritenersi ammissibile e decisiva, ai fini della decisione, tenuto anche conto della circostanza che, in buona sostanza, la società appellata nulla ha osservato, in ordine al “merito” della documentazione prodotta.
Da quanto sopra emerge evidente, in accoglimento dell'appello agenziale, la necessità di riformare la sentenza impugnata, nel capo suindicato, con rigetto del ricorso anche in ordine all'intimazione di pagamento impugnata relativa al credito derivante dall'avviso di accertamento (rectius intimazione di pagamento) n.
TYQIPPN001302021.
8.- Tuttavia, la condotta dell'AdER, riferita all'oggettiva tardività, ad opera della stessa, nella più volte citata produzione documentale nel precedente grado di giudizio, induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese tra le parti, anche per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia – Sezione VII accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto riforma la sentenza appellata.
Spese del doppio grado compensate.
Così deciso a CA il 07.07.2025.
Il Relatore Il Presidente
Dr. Eugenio Mirabelli Dr. Dauno Trebastoni