Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 891
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Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Ammissibilità produzione documentale in appello

    La Corte ritiene ammissibile la produzione documentale in appello, anche se irritualmente depositata in primo grado, poiché i fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono quindi utilizzabili nel giudizio di impugnazione. Si richiama la giurisprudenza della Cassazione.

  • Accolto
    Legittimità della notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte accerta che la notifica è stata eseguita mediante raccomandata a.r. al legale rappresentante e a una socia, e che, non essendo stati ritirati gli atti entro il termine di 10 giorni, la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.

  • Rigettato
    Richiesta di vittoria delle spese

    La Corte dispone la compensazione delle spese tra le parti anche per il presente grado di giudizio, in considerazione della condotta dell'Agenzia delle Entrate riferita all'oggettiva tardività nella produzione documentale nel precedente grado di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 891
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 891
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo