Ordinanza cautelare 9 maggio 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 01/12/2025, n. 3432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3432 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03432/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00696/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 696 del 2025, proposto da
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Oreste Puglisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
nei confronti
CO.GE. Restauri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Natale Bonfiglio, con domicilio eletto presso il suo studio in Messina, Via Camiciotti, n. 102;
per l’annullamento
del D.D.G. n.-OMISSIS-, avente ad oggetto: “DPCM 16 luglio 2009 – Piano Nazionale di Edilizia Abitativa (PNEA) – -OMISSIS-, denominato “Programma integrato per la riqualificazione delle città – Realizzazione di n° 20 alloggi e opere di urbanizzazione, Codice Unico di Progetto (CUP): -OMISSIS-– Revoca finanziamento”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e di CO.GE. Restauri S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa AN CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con D.D.G. n. -OMISSIS-, l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità approvava la graduatoria definitiva degli interventi ammessi a finanziamento nell’ambito dei “ Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città ”, tra cui quello proposto dal Comune di Montagnareale, avente ad oggetto la realizzazione di n. 20 alloggi a canone sostenibile, oltre opere di urbanizzazione.
Con nota prot. n. -OMISSIS- del 18 agosto 2023, l’Assessorato comunicava al Comune l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento, atteso che:
- “ a suo tempo l’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) ha aperto un fascicolo e precisamente il -OMISSIS- ed ha trasmesso la delibera n. -OMISSIS-, nella quale rilevava tutta una serie di “inosservanze ”;
- “ è pervenuta la comunicazione di fissazione di udienza da parte del G.I.P. del tribunale di -OMISSIS- il 9 febbraio 2023 e che da allora nessuna comunicazione è più pervenuta ”.
In riscontro, con nota prot. n. 6865 del 6 settembre 2023, il Comune di -OMISSIS-:
- trasmetteva copia “ della nota prot. n. -OMISSIS- del 30/06/2020 (corredata di allegati) oltre che della successiva nota integrativa prot. -OMISSIS- del 29/09/2020 anch’essa completa di allegati…con le quali il Comune aveva già chiarito direttamente all’ANAC le motivazioni della rilevata insussistenza di criticità o di “inosservanze” nel procedimento avviato dal Comune di -OMISSIS- ”, precisando che “ Le medesime argomentazioni possono, quindi, essere ribadite anche nei riguardi di codesto Dipartimento dando atto, peraltro, che le relazioni riportano testualmente alcune parti di atti o deliberazioni comunali regolarmente pubblicate sul sito on-line del Comune, e che – ove non direttamente allegate – risultano comunque immediatamente acquisibili direttamente on-line, unitamente ad eventuali altri provvedimenti connessi e/o ivi richiamati ”;
- evidenziava che “ in relazione all’analoga procedura attivata per la riqualificazione urbana ed il potenziamento dell’edilizia abitativa attivata sempre ad istanza della -OMISSIS- nel limitrofo Comune di -OMISSIS-, l’ANAC ha definitivamente archiviato ogni contestazione riconoscendo la sussistenza dei presupposti di validità e correttezza dell’operato dell’Ente e del soggetto promotore (cfr. allegata Deliberazione ANAC n° 245 del 16/03/2021) ”;
- comunicava che “ con l’allegato Decreto del 15/11/2022 reso nel procedimento -OMISSIS- – risulta che il Giudice dott. -OMISSIS-, proprio in relazione alla predetta vicenda “dell’aggiudicazione di due progetti di riqualificazione urbana, tramite l’edificazione di alloggi popolari nei Comuni di -OMISSIS- e -OMISSIS-” ha disposto la restituzione degli atti al P.M. e l’archiviazione del procedimento già instaurato nei riguardi della -OMISSIS-e dei suoi rappresentanti legali oltre che dell’ex Sindaco di -OMISSIS- dott. -OMISSIS- ”.
Sostenendo di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte del Comune, con nota prot. n. 1047 del 10 gennaio 2024, l’Assessorato Regionale ribadiva l’intenzione di adottare il decreto di revoca.
Con nota prot. n. -OMISSIS- del 23 gennaio 2024, il Comune confermava quanto già dichiarato in riscontro alla precedente missiva.
Con D.D.G. n. 210 del 29 gennaio 2025, l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità revocava il programma costruttivo presentato dal Comune di -OMISSIS-, “ considerato che l’Amministrazione comunale…non ha manifestato l’interesse a far proseguire la -OMISSIS- o, a provvedere all’individuazione di altro operato economico interessato al programma ” e che “ pertanto non ricorrono più le condizioni per il proseguo dell’iniziativa stante il lungo lasso di tempo trascorso dal marzo 2019 ”.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il Comune di -OMISSIS-, articolando il seguente motivo di censura:
I. Eccesso di potere amministrativo per contraddittorietà ed irragionevolezza – Omessa indicazione dei motivi di interesse pubblico alla revoca del finanziamento - Inesistenza di fatto della motivazione del provvedimento.
L’Amministrazione comunale lamenta vizi motivazionali del provvedimento impugnato nonché la mancanza dei presupposti per la revoca in autotutela del finanziamento concesso.
Resistono al ricorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, eccependo il difetto della propria legittimazione passiva, e l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, deducendo l’infondatezza nel merito del gravame.
Si costituisce in giudizio anche la società “-OMISSIS-”, aderendo alle difese del ricorrente.
All’udienza pubblica del 20 novembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, ritiene il Collegio che il ricorso in esame sia stato correttamente notificato anche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a mero titolo di litis denuntiatio .
Tanto premesso, il ricorso è meritevole di accoglimento.
In particolare, il Collegio ritiene fondata la censura con cui parte ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sia carente sotto il profilo motivazionale.
Invero, in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca del finanziamento concesso, il Comune di -OMISSIS-ha formulato puntuali osservazioni già con nota prot. n. 6865 del 6 settembre 2023, e dipoi con nota prot. n. -OMISSIS- del 23 gennaio 2024, dichiarando anche la propria disponibilità per eventuale integrazione documentale o ulteriori chiarimenti.
Trattasi di osservazioni con cui il Comune di -OMISSIS-ha manifestato chiaramente il proprio interesse alla realizzazione del programma ma che l’Assessorato Regionale non ha tenuto in considerazione.
Or bene, anche se l’Amministrazione non ha il dovere di confutare analiticamente le memorie prodotte dall’interessato a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, nondimeno occorre che il provvedimento finale sia corredato da una motivazione che renda nella sostanza percepibili le ragioni del mancato adeguamento dell’azione amministrativa a quelle osservazioni (cfr., ex multis , T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 12 febbraio 2025, n. 3093).
Nulla di tutto ciò nel caso di specie.
Quanto, poi, al lasso di tempo decorso dall’ammissione a finanziamento del progetto, anche sotto questo profilo, l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare sulle ragioni di pubblico interesse sottese alla determinazione assunta.
Ciò in quanto “ l’atto di revoca, anche se per sua natura ampiamente discrezionale, deve dar conto del raffronto con l’interesse privato sotteso all’atto oggetto di revoca, atteso che la previsione normativa dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 deve essere interpretata alla luce anche dei principi generali dell’ordinamento della tutela della buona fede, della lealtà nei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione e del buon andamento dell’azione amministrativa, che implicano il rispetto della imparzialità e della proporzionalità; ne discende che la revisione dell’assetto di interessi recato dall’atto originario deve essere preceduta da un confronto procedimentale con il destinatario dell’atto che si intende revocare, non essendo sufficiente, per legittimare la revoca, un ripensamento tardivo e generico circa la convenienza dell’emanazione dell’atto originario, per converso essendo necessario che le ragioni addotte a sostegno della revoca rivelino la consistenza e l’intensità dell’interesse pubblico che si intende perseguire con il ritiro dell’atto originario nonché la prevalenza di tale interesse pubblico su quello del privato che aveva ricevuto vantaggi dal provvedimento originario a lui favorevole (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 novembre 2016, n. 5026; sez. IV, 10 luglio 2018, n. 4206) ” (Consiglio di Stato sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2945).
Per le ragioni esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fermo il riesercizio del potere amministrativo.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EP LE, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
AN CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CA | EP LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.