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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 15/07/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 336/2025 R.G.L., promossa
D A
Parte_1
, con sede in Ravanusa, Via Regina Margherita n 7 (cf.
[...]
) e dei sigg.ri (nt. a Ravanusa il P.IVA_1 Parte_2
12/11/1969- c.f: e (nt. a C.F._1 Parte_3
Ravanusa il 03/06/1965 – cf: ) entrambi residenti in C.F._2
Ravanusa nella via Regina Margherita n 7 in proprio e nella qualità di Legal
i Rappresentanti p.t. della compagine sociale suindicata, tutti rappresentati e difesi, giusto mandato vergato su separato foglio da considerarsi formato in calce, dall'avv. Giovanni Lo Leggio del foro di Agrigento (cf:
) e con studio in Campobello di Licata nella via C.F._3
Regina Margherita n. 25 ove eleggono domicilio. Gli istanti dichiarano altresì di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c. a mezzo fax al n. 0922-
877204 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata –PEC–
Email_1
- ricorrente -
C O N T R O
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(INPS) SEDE DI CALTANISSETTA, - in persona del Presidente, come tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il
Grande n. 21, c.f. , elettivamente domiciliato in Caltanissetta, P.IVA_2 presso l'avvocatura dell'ente in Via Val d'Aosta, 14/D, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Carmelo Russo – PEC E e Stefano Dolce - Email_2
1 t - in virtù di procura generale alle liti Email_4 conferita con atto a rogito del dott. notaio in Fiumicino, in Persona_1 data 22.3.2024, Racc. 7313, Rep. 37875
- resistente -
All'esito dell'udienza del 14/07/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A completa di quanto segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.2.2025 la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione nn. OI-003124792, OI-003124793, OI-003124794 e n. OI-
003130182, pervenute tutte in data 10.2.2025, con cui si richiedeva alla società e in solido ai suoi legali rappresentanti, il pagamento della somma di € 703,77 per l'asserita violazione dell'art 2 co. 1 bis D.L. 12/9/1983 n 463 per come modificato in ultimo dal DL 48/2023 conv. in L. 85/2023 avendo omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2021, somma maggiorata di € 9,05 per spese di notifica. (doc. n. 3-4-5 e 6).
In sede di comparsa di costituzione e risposta l'INPS ha rappresentato che l'Ufficio Gestione del credito aveva comunicato che il Direttore della Sede Inps di Caltanissetta aveva provveduto ad annullare le Ordinanze ingiunzione opposte stante la mancata osservanza del termine di cui all'art. 14, L. 689/81 (docc. 1-4).
All'odierna udienza entrambe le parti costituite hanno chiesto pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere, purtuttavia senza raggiungere un accordo in punto di spese di lite.
Deve conseguentemente ritenersi che, in ordine al merito del ricorso, sia venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse a coltivare, da parte di esse, la presente causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In assenza di accordo in punto di spese di lite, tenuto conto da un lato del criterio della soccombenza virtuale e dunque della fondatezza dell'azione intrapresa da parte del ricorrente
(l'annullamento del provvedimento impugnato è certamente avvenuto in seguito alla notifica del ricorso), dall'altro del contegno processuale dell'Ente che si è immediatamente attivato per l'annullamento in autotutela dell'ordinanza, le spese di lite, liquidate come in dispositivo
(tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria), devono essere
2 compensate per 1/4, ponendosi a carico dell'Istituto resistente la restante parte, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Dichiara cessata tra le parti la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di ¼.
Condanna INPS a rifondere al ricorrente la restante parte delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 375,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Giovanni Lo Leggio.
Così deciso in Caltanissetta il 14/07/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 336/2025 R.G.L., promossa
D A
Parte_1
, con sede in Ravanusa, Via Regina Margherita n 7 (cf.
[...]
) e dei sigg.ri (nt. a Ravanusa il P.IVA_1 Parte_2
12/11/1969- c.f: e (nt. a C.F._1 Parte_3
Ravanusa il 03/06/1965 – cf: ) entrambi residenti in C.F._2
Ravanusa nella via Regina Margherita n 7 in proprio e nella qualità di Legal
i Rappresentanti p.t. della compagine sociale suindicata, tutti rappresentati e difesi, giusto mandato vergato su separato foglio da considerarsi formato in calce, dall'avv. Giovanni Lo Leggio del foro di Agrigento (cf:
) e con studio in Campobello di Licata nella via C.F._3
Regina Margherita n. 25 ove eleggono domicilio. Gli istanti dichiarano altresì di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c. a mezzo fax al n. 0922-
877204 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata –PEC–
Email_1
- ricorrente -
C O N T R O
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(INPS) SEDE DI CALTANISSETTA, - in persona del Presidente, come tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il
Grande n. 21, c.f. , elettivamente domiciliato in Caltanissetta, P.IVA_2 presso l'avvocatura dell'ente in Via Val d'Aosta, 14/D, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Carmelo Russo – PEC E e Stefano Dolce - Email_2
1 t - in virtù di procura generale alle liti Email_4 conferita con atto a rogito del dott. notaio in Fiumicino, in Persona_1 data 22.3.2024, Racc. 7313, Rep. 37875
- resistente -
All'esito dell'udienza del 14/07/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A completa di quanto segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.2.2025 la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione nn. OI-003124792, OI-003124793, OI-003124794 e n. OI-
003130182, pervenute tutte in data 10.2.2025, con cui si richiedeva alla società e in solido ai suoi legali rappresentanti, il pagamento della somma di € 703,77 per l'asserita violazione dell'art 2 co. 1 bis D.L. 12/9/1983 n 463 per come modificato in ultimo dal DL 48/2023 conv. in L. 85/2023 avendo omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2021, somma maggiorata di € 9,05 per spese di notifica. (doc. n. 3-4-5 e 6).
In sede di comparsa di costituzione e risposta l'INPS ha rappresentato che l'Ufficio Gestione del credito aveva comunicato che il Direttore della Sede Inps di Caltanissetta aveva provveduto ad annullare le Ordinanze ingiunzione opposte stante la mancata osservanza del termine di cui all'art. 14, L. 689/81 (docc. 1-4).
All'odierna udienza entrambe le parti costituite hanno chiesto pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere, purtuttavia senza raggiungere un accordo in punto di spese di lite.
Deve conseguentemente ritenersi che, in ordine al merito del ricorso, sia venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse a coltivare, da parte di esse, la presente causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In assenza di accordo in punto di spese di lite, tenuto conto da un lato del criterio della soccombenza virtuale e dunque della fondatezza dell'azione intrapresa da parte del ricorrente
(l'annullamento del provvedimento impugnato è certamente avvenuto in seguito alla notifica del ricorso), dall'altro del contegno processuale dell'Ente che si è immediatamente attivato per l'annullamento in autotutela dell'ordinanza, le spese di lite, liquidate come in dispositivo
(tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria), devono essere
2 compensate per 1/4, ponendosi a carico dell'Istituto resistente la restante parte, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Dichiara cessata tra le parti la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di ¼.
Condanna INPS a rifondere al ricorrente la restante parte delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 375,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Giovanni Lo Leggio.
Così deciso in Caltanissetta il 14/07/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
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