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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/11/2025, n. 4908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4908 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice LA IN, nella causa civile iscritta al N. 15940/2024 R.G.L. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. TARANTINO Parte_1
ER e dall'avv. SIINO ALFREDO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. PARACINO MARIA GRAZIA e dall'Avv. RIZZO
IA OV, elettivamente domiciliato presso
AVVOCATURA INPS, in VIA LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara che nulla è dovuto da all' per indebiti pagamenti a titolo di indennità Parte_1 CP_1
di disoccupazione ASPI n.732394/2013, per il periodo compreso fra il 08 dicembre 2013 ed il 17 settembre 2014, richiesti con nota datata 17.09.2024 ricevuta il 4.10.2024, con cui veniva contestato un indebito a tale titolo di €
4.659,00.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. TARANTINO ER e dell'avv. SIINO ALFREDO, antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/11/2024, parte ricorrente chiese annullarsi la comunicazione di indebito datata 17.09.2024 per € 4.659,00, relativa CP_1
alla corresponsione di somme a titolo di indennità di disoccupazione ASPI per il periodo compreso fra il 08 dicembre 2013 ed il 17 settembre 2014della
NASpI, che nessun indebito si era verificato e che esso, comunque, era integralmente prescritto per prescrizione ordinaria decennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituì in giudizio la parte convenuta contestando la fondatezza della domanda, della quale chiese il rigetto. CP_1
L' Istituto dedusse: “La ricorrente ha percepito l'indennità di disoccupazione ASpI n.
732394/2013, non spettante per mancata cessazione dell'attività lavorativa, dal
08/12/2013 al 17/09/2014.
La ricorrente, infatti, non ha effettivamente cessato l'attività lavorativa presso l'ACQUA
MA TU PA in data 30/11/2013 (come risulterebbe dalla prima comunicazione AV pervenuta e che si allega), ma il contratto è stato successivamente prorogato sino al 31/03/2014 (come attestato dalla seconda comunicazione AV che si allega).
Pertanto, non avendo la sig.ra diritto alla prestazione per il periodo in questione, è Pt_1
sorto l'indebito n. 19328894, di importo pari ad euro 4.659,00.
L'indebito è stato comunicato alla ricorrente mediante raccomandata A/R con ricevuta di ritorno datata 04/10/2024. La quota dell'indebito relativa al periodo dal 01/09/2014 al 17/09/2014, di importo pari ad euro 289,05, il cui pagamento è stato effettuato in data 08/10/2014 (come da prospetto del cassetto previdenziale che si allega), al momento della comunicazione dell'indebito alla sig.ra non era ancora prescritta e, pertanto, risulta dovuta. Pt_1
Parimenti non può considerarsi prescritta la quota dell'indebito relativa al periodo dal
01/06/2014 al 31/08/2014, di importo pari ad euro 1.331,40, i cui pagamenti sono stati effettuati, rispettivamente, in data 31/07/2014, in data 08/08/2014 e in data
08/09/2014.… La restante parte dell'indebito n. 19328894 si riconosce invece essersi prescritta per cui si procederà in autotutela all'annullamento.”.
Solo parte ricorrente ha depositato note per l'udienza sostituita con note scritte, rappresentando di non essere in possesso della domanda amministrativa di cui il Tribunale aveva chiesto il deposito, al fine di accertare se la parte di indebito asseritamente non prescritta fosse o meno sussistente, sulla scorta delle allegazioni dell che nulla ha depositato in atti;
a seguito dell'udienza CP_1
sostituita viene – quindi - emessa la presente sentenza completa di dispositivo e motivi.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, l non ha dimostrato la sussistenza dell'indebito in CP_1
relazione alla parte che ha dedotto non essere affetta da prescrizione, atteso che, sulla base di quanto dedotto in memoria di costituzione, la ricorrente non aveva diritto all'ASPI per il periodo sino al 31.03.2014, in cui il suo contratto era stato rinnovato, non invece per il periodo successivo, cui sono relativi i pagamenti per cui si contesta che l'indebito non sarebbe affetto da prescrizione.
L non solo non ha prodotto la documentazione in allegato alla CP_2
memoria di costituzione, ma neppure ha depositato i documenti richiesti dal
Tribunale.
Di conseguenza l'indebito va ritenuto prescritto, come pacificamente riconosciuto da entrambe le parti, certamente per il periodo precedente il
1.06.2014 e per il resto insussistente, in assenza di alcun elemento di prova, non fornito dall su cui ricadeva il relativo onere, sulla circostanza che la CP_1
prestazione corrisposta in relazione a detto periodo non fosse dovuta.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite – ivi liquidate e distratte - che seguono la soccombenza dell' resistente. CP_2
P.Q.M.
come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 14/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025.
La Giudice
LA IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice LA IN, nella causa civile iscritta al N. 15940/2024 R.G.L. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. TARANTINO Parte_1
ER e dall'avv. SIINO ALFREDO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. PARACINO MARIA GRAZIA e dall'Avv. RIZZO
IA OV, elettivamente domiciliato presso
AVVOCATURA INPS, in VIA LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara che nulla è dovuto da all' per indebiti pagamenti a titolo di indennità Parte_1 CP_1
di disoccupazione ASPI n.732394/2013, per il periodo compreso fra il 08 dicembre 2013 ed il 17 settembre 2014, richiesti con nota datata 17.09.2024 ricevuta il 4.10.2024, con cui veniva contestato un indebito a tale titolo di €
4.659,00.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. TARANTINO ER e dell'avv. SIINO ALFREDO, antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/11/2024, parte ricorrente chiese annullarsi la comunicazione di indebito datata 17.09.2024 per € 4.659,00, relativa CP_1
alla corresponsione di somme a titolo di indennità di disoccupazione ASPI per il periodo compreso fra il 08 dicembre 2013 ed il 17 settembre 2014della
NASpI, che nessun indebito si era verificato e che esso, comunque, era integralmente prescritto per prescrizione ordinaria decennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituì in giudizio la parte convenuta contestando la fondatezza della domanda, della quale chiese il rigetto. CP_1
L' Istituto dedusse: “La ricorrente ha percepito l'indennità di disoccupazione ASpI n.
732394/2013, non spettante per mancata cessazione dell'attività lavorativa, dal
08/12/2013 al 17/09/2014.
La ricorrente, infatti, non ha effettivamente cessato l'attività lavorativa presso l'ACQUA
MA TU PA in data 30/11/2013 (come risulterebbe dalla prima comunicazione AV pervenuta e che si allega), ma il contratto è stato successivamente prorogato sino al 31/03/2014 (come attestato dalla seconda comunicazione AV che si allega).
Pertanto, non avendo la sig.ra diritto alla prestazione per il periodo in questione, è Pt_1
sorto l'indebito n. 19328894, di importo pari ad euro 4.659,00.
L'indebito è stato comunicato alla ricorrente mediante raccomandata A/R con ricevuta di ritorno datata 04/10/2024. La quota dell'indebito relativa al periodo dal 01/09/2014 al 17/09/2014, di importo pari ad euro 289,05, il cui pagamento è stato effettuato in data 08/10/2014 (come da prospetto del cassetto previdenziale che si allega), al momento della comunicazione dell'indebito alla sig.ra non era ancora prescritta e, pertanto, risulta dovuta. Pt_1
Parimenti non può considerarsi prescritta la quota dell'indebito relativa al periodo dal
01/06/2014 al 31/08/2014, di importo pari ad euro 1.331,40, i cui pagamenti sono stati effettuati, rispettivamente, in data 31/07/2014, in data 08/08/2014 e in data
08/09/2014.… La restante parte dell'indebito n. 19328894 si riconosce invece essersi prescritta per cui si procederà in autotutela all'annullamento.”.
Solo parte ricorrente ha depositato note per l'udienza sostituita con note scritte, rappresentando di non essere in possesso della domanda amministrativa di cui il Tribunale aveva chiesto il deposito, al fine di accertare se la parte di indebito asseritamente non prescritta fosse o meno sussistente, sulla scorta delle allegazioni dell che nulla ha depositato in atti;
a seguito dell'udienza CP_1
sostituita viene – quindi - emessa la presente sentenza completa di dispositivo e motivi.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, l non ha dimostrato la sussistenza dell'indebito in CP_1
relazione alla parte che ha dedotto non essere affetta da prescrizione, atteso che, sulla base di quanto dedotto in memoria di costituzione, la ricorrente non aveva diritto all'ASPI per il periodo sino al 31.03.2014, in cui il suo contratto era stato rinnovato, non invece per il periodo successivo, cui sono relativi i pagamenti per cui si contesta che l'indebito non sarebbe affetto da prescrizione.
L non solo non ha prodotto la documentazione in allegato alla CP_2
memoria di costituzione, ma neppure ha depositato i documenti richiesti dal
Tribunale.
Di conseguenza l'indebito va ritenuto prescritto, come pacificamente riconosciuto da entrambe le parti, certamente per il periodo precedente il
1.06.2014 e per il resto insussistente, in assenza di alcun elemento di prova, non fornito dall su cui ricadeva il relativo onere, sulla circostanza che la CP_1
prestazione corrisposta in relazione a detto periodo non fosse dovuta.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite – ivi liquidate e distratte - che seguono la soccombenza dell' resistente. CP_2
P.Q.M.
come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 14/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025.
La Giudice
LA IN