Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/04/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1044/2024 r.g.lav.
REPY BBLICA HALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 17.04.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
C.F. 1 ), rappresentata e difesa dagli Parte 1 (C.F.
Avv.ti COLANTONIO GABRIELE e DI SIPIO ORIANA, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. P.IVA 1 Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale laParte 1
per ivi sentir accogliere le Controparte 2 seguenti conclusioni "Voglia il Tribunale adito condannare la Controparte_1
Vertonica, s.n., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare alla signora
Parte 1 la somma di € 1.123,20 a titolo di tredicesima non corrisposta unitamente a
€ 1.520,92 per competenze di fine rapporto e così per complessivi € 2.644,12 ovvero altra somma minore o maggiore che dovesse risultare di Giustizia, anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio o, se del caso, liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente con valutazione equitativa. Il tutto con rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti al saldo, oltre agli interessi legali maturati”.
Deduceva la ricorrente: di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della CP_2 convenuta giusta contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 1° giugno 2022 al 31 dicembre 2023 con inquadramento al Livello D3 del CCNL Servizi Assistenziali e le mansioni di operatrice socio sanitaria;
di non aver percepito all'atto della cessazione del rapporto di lavoro la retribuzione relativa ai mesi di novembre e dicembre 2023 nonché la tredicesima mensilità e il trattamento di fine rapporto;
che parte datoriale, in seguito alla ricezione di una diffida inoltrata a mezzo di legale, aveva provveduto al pagamento delle residue mensilità, nulla corrispondendo a titolo di tredicesima mensilità e di TFR;
che, dunque, essa ricorrente si era trovata costretta ad adire le vie legali per la tutela dei propri diritti.
Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si costituiva per la Controparte_2
[...] e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
Ritenuta la causa già sufficientemente istruita per mezzo della documentazione prodotta dalla ricorrente e rigettate, quindi, le richieste di prove orali dalla stessa articolate, all'udienza del
17.04.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Come è noto, con riguardo agli emolumenti concernenti il rapporto di lavoro vige un onere probatorio diversificato a seconda della tipologia di spettanza che il lavoratore rivendichi.
Ove, come nel caso di specie, il lavoratore lamenti il mancato pagamento della retribuzione, della tredicesima e quattordicesima mensilità e del TFR, egli è tenuto a provare - secondo gli ordinari criteri di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001) - il titolo (ovvero la fonte legale o negoziale dell'obbligazione), potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento essendo, di contro, onere del datore di lavoro quello di dimostrare l'avvenuto pagamento degli importi domandati.
A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha evidenziato, a più riprese, che “qualora il lavoratore agisca in giudizio, per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione" (Cass. 26985/2009).
Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilita', sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto.
In ordine, invece, al profilo dello straordinario e del lavoro supplementare, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il lavoratore, che chieda in via giudiziale il relativo compenso, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. 3714/2009; Cass. 12434/2006; Cass. 2144/2005; Cass. 1389/2003).
Il Supremo Collegio ha, peraltro, precisato che, spettando al lavoratore dare la prova dell'effettiva prestazione del lavoro straordinario, non può ritenersi come dato acquisito al processo l'avvenuta prestazione di attività lavorativa oltre il normale orario per il solo fatto che manchino contestazioni sul punto da parte del datore di lavoro: la controparte, infatti, non ha l'onere di fornire alcuna prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio (cfr., al riguardo, sent. n. 3714/2009 cit., che ha precisato che neppure eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro sono idonee a determinare una inversione dell'onere della prova).
Analogamente, in relazione alla richiesta di pagamento dell'indennita' sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festivita' non godute, il lavoratore che agisca in giudizio ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attivita' lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attivita' lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennita' suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilita' nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (sul punto, si veda Cass. 8521/2015).
Infatti, l'indennita' sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (cfr. Cass. 26985/2009).
Applicando tali consolidati principi al caso che occupa, non è chi non veda che l'odierna ricorrente abbia compiutamente ottemperato all'onus probandi su di essa gravante avendo prodotto copia del contratto di assunzione – fonte delle obbligazioni vantate - limitandosi ad allegare l'inadempimento. Era, dunque, onere di controparte fornire prova dell'avvenuto adempimento o dell'intervento di fatti, impeditivi/modificativi che hanno reso impossibile la prestazione.
E chiaramente la CP 1 alcunchè ha provato in ragione della sua mancata partecipazione al giudizio.
In punto di quantificazione del credito, tenuto conto della mancata contestazione ad opera di parte resistente degli importi indicati dalla ricorrente, possono ritenersi correttamente determinate le somme dalla stessa richieste pari ad € 1.123,20 per la tredicesima mensilità ed
€ 1.520,92 a titolo di TFR;
importo quest'ultimo risultante anche dal CUD anno 2024
(relativo ai redditi dell'anno 2023) emesso dallo stesso datore di lavoro.
È, infatti, principio noto che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1,
e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione, rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (si veda Cass. n. 9285/2003). Sul punto vale osservare che nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (si veda, Cass. n. 945/2006 e Cass. n.
4051/2011 secondo cui "Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile").
Dunque, in accoglimento del ricorso la Controparte_3
Parte 1[...] va condannata al pagamento in favore di del complessivo importo di € 2.644,12 (di cui 1.123,20 per la tredicesima mensilità ed € 1.520,92 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200 tenuto conto del valore della controversia, della esigua attività svolta e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1044/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la (C.F.Controparte 1
P.IVA 1 ) al pagamento in favore di del complessivo importo Parte 1
di € 2.644,12 (di cui € 1520,92 a titolo di TFR) al lordo delle ritenute di legge, oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c.
e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
condanna la Controparte 1 alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.200 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 17.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista