Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 279 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FIUMARA ROBERTO, come da procura in atti,
E
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. SPADARO CP_1 C.F._2
CARMELA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni divorzio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 6 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 29/01/2025, i coniugi e Parte_1
, premesso: CP_1
- che con sentenza n. 2642/2017 pubbl. il 30/10/2017, il Tribunale di Messina aveva pronunciato, su domanda congiunta, il divorzio tra le parti in causa;
- che con sentenza n. cronol. 8621/2023 del 16/05/2023 aveva disposto la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 2462/2017, come da ricorso congiunto depositato in data 1265/2023;
nonché la rideterminazione dell'assegno disposto in favore della figlia maggiorenne al tempo non autosufficiente, nella misura di €. 370,00, oltre Per_1
rivalutazione Istat;
- che la situazione era successivamente mutata in quanto la figlia maggiorenne a decorrere dal 02/09/2024, risultava arruolata nel Corpo della Marina Per_1
Militare e svolgeva la propria attività lavorativa presso la Scuola Sott.li di Taranto, con la qualifica di VFP1, avendo raggiunto pertanto, la propria autosufficienza economica e percependo da novembre 2024, redditi idonei al proprio mantenimento e pari a circa € 1.250,00 al mese;
- che occorreva, pertanto, modificare le statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di divorzio;
- che sul punto le parti avevano raggiunto un accordo che prevedeva le seguenti nuove condizioni: “le parti, come sopra rappresentate e difese, sulla scorta delle superiori premesse chiedono congiuntamente all'On.le Tribunale adito, ad ulteriore modica delle condizioni di divorzio, di disporre l'abolizione dell'assegno di contribuzione al mantenimento in favore della figlia maggiorenne
[...]
, percepito dalla signora , atteso che la stessa, a decorrere Per_2 CP_1
dal 02/09/2024, risulta arruolata nel Corpo della Marina Militare e svolge la propria attività lavorativa presso la Scuola Sott.li di Taranto, con la qualifica di VFP1 ed ha raggiunto pertanto la propria autosufficienza economica percependo redditi idonei al proprio mantenimento, con integrale compensazione delle spese e competenze del presente giudizio;
Le parti dichiarano espressamente di avere regolato ogni ulteriore aspetto patrimoniale, anche non derivante dalla sentenza di divorzio e di non avere pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo e/o ragione”;
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di divorzio secondo quanto meglio specificato nel medesimo ricorso. Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 6 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 20/02/2025.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto della modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di divorzio, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge, non lede gli interessi della prole e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 29/01/2025, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis.51 comma 6 c.p.c., prende atto della modifica delle condizioni di divorzio così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/02/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)