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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 455/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6891/2022 depositato il 22/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 A R. L. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1 Difensore_2
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Augusta - Piazza D'Astorga N. 10 96011 Difensore_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_3
Difensore_5 - CF_Difensore_4
Difensore_6 CC - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2061/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 07/06/2022 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024/2018 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso avviso IMU 2013 emesso dal Comune di Augusta per € 4.823,00 la parte ricorrente deduceva la decadenza, il difetto di motivazione, l'errato calcolo base imponibile, l' illegittimità sanzioni.
La CTP di Siracusa ha rigettato il ricorso con sentenza n. 2061/2022, ritenendo la notifica tempestiva
(principio di scissione soggettiva: consegna alle Poste il 22/11/2018), la motivazione sufficiente (sono stati indicati dati catastali, categoria D/8, mesi di possesso, imposta dovuta) la debenza del tributo e la legittimità delle sanzioni.
Con l'atto di appello la Ricorrente_1 chiede riforma della sentenza per:
Difetto di motivazione (mancata indicazione rendita catastale, uso di valore presunto € 412.912,50 anziché rendita € 1.012,00).
Violazione art. 13 D.L. 201/2011 (calcolo su base imponibile errata).
Infondatezza nel merito (pontili smontabili, concessione stagionale).
Si costituiva il Comune di Augusta chiedendo il rigetto dell'appello:
Notifica regolare (consegna alle Poste nel novembre 2018 con termine quinquennale rispettato).
Motivazione adeguata: dati catastali, categoria D/8, periodo di possesso, aliquote.
Base imponibile corretta: calcolo su rendita rivalutata + coefficiente (art. 13 D.L. 201/2011).
Pontili censiti: tributo dovuto anche se smontabili, concessione annuale.
Nessuna prova di stagionalità.
Giurisprudenza: motivazione sufficiente se consente difesa (Cass. ord. 26432/2017; CTR Sicilia 7110/2019).
Chiede condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Notifica tempestiva: l'avviso è stato consegnato all'agente postale il 22/11/2018, entro il termine quinquennale (art. 1, comma 161, L. 296/2006; principio di scissione soggettiva).
Motivazione sufficiente: l'atto indica dati catastali, categoria D/8, periodo di possesso, imposta dovuta, aliquote e riferimenti normativi, consentendo al contribuente di esercitare il diritto di difesa (Cass. ord. 26432/2017).
Base imponibile corretta: calcolata sulla rendita catastale rivalutata e moltiplicata per il coefficiente previsto dall'art. 13 D.L. 201/2011. La contestazione sul valore è generica e non supportata da prova.
Pontili e aree demaniali: correttamente censiti in categoria D/8; la natura smontabile non incide sulla debenza del tributo in presenza di concessione annuale.
Sanzioni legittime: nessuna incertezza interpretativa vi è al riguardo, essendo conseguenziali alla violazione.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 soc. coop. a r.l.; Conferma integralmente la sentenza di primo grado;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Palermo 18,9,25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6891/2022 depositato il 22/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 A R. L. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1 Difensore_2
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Augusta - Piazza D'Astorga N. 10 96011 Difensore_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_3
Difensore_5 - CF_Difensore_4
Difensore_6 CC - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2061/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 07/06/2022 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024/2018 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso avviso IMU 2013 emesso dal Comune di Augusta per € 4.823,00 la parte ricorrente deduceva la decadenza, il difetto di motivazione, l'errato calcolo base imponibile, l' illegittimità sanzioni.
La CTP di Siracusa ha rigettato il ricorso con sentenza n. 2061/2022, ritenendo la notifica tempestiva
(principio di scissione soggettiva: consegna alle Poste il 22/11/2018), la motivazione sufficiente (sono stati indicati dati catastali, categoria D/8, mesi di possesso, imposta dovuta) la debenza del tributo e la legittimità delle sanzioni.
Con l'atto di appello la Ricorrente_1 chiede riforma della sentenza per:
Difetto di motivazione (mancata indicazione rendita catastale, uso di valore presunto € 412.912,50 anziché rendita € 1.012,00).
Violazione art. 13 D.L. 201/2011 (calcolo su base imponibile errata).
Infondatezza nel merito (pontili smontabili, concessione stagionale).
Si costituiva il Comune di Augusta chiedendo il rigetto dell'appello:
Notifica regolare (consegna alle Poste nel novembre 2018 con termine quinquennale rispettato).
Motivazione adeguata: dati catastali, categoria D/8, periodo di possesso, aliquote.
Base imponibile corretta: calcolo su rendita rivalutata + coefficiente (art. 13 D.L. 201/2011).
Pontili censiti: tributo dovuto anche se smontabili, concessione annuale.
Nessuna prova di stagionalità.
Giurisprudenza: motivazione sufficiente se consente difesa (Cass. ord. 26432/2017; CTR Sicilia 7110/2019).
Chiede condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Notifica tempestiva: l'avviso è stato consegnato all'agente postale il 22/11/2018, entro il termine quinquennale (art. 1, comma 161, L. 296/2006; principio di scissione soggettiva).
Motivazione sufficiente: l'atto indica dati catastali, categoria D/8, periodo di possesso, imposta dovuta, aliquote e riferimenti normativi, consentendo al contribuente di esercitare il diritto di difesa (Cass. ord. 26432/2017).
Base imponibile corretta: calcolata sulla rendita catastale rivalutata e moltiplicata per il coefficiente previsto dall'art. 13 D.L. 201/2011. La contestazione sul valore è generica e non supportata da prova.
Pontili e aree demaniali: correttamente censiti in categoria D/8; la natura smontabile non incide sulla debenza del tributo in presenza di concessione annuale.
Sanzioni legittime: nessuna incertezza interpretativa vi è al riguardo, essendo conseguenziali alla violazione.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 soc. coop. a r.l.; Conferma integralmente la sentenza di primo grado;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Palermo 18,9,25
IL RELATORE IL PRESIDENTE