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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/12/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00098/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 16/12/2025
N. 01152 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00098/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 98 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo e Giulio Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, in persona del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia N. 00098/2024 REG.RIC.
- del decreto avente numero -OMISSIS- emesso dall'Ill.mo Questore di Brescia in data
08.06.2023, e notificato al signor -OMISSIS- il giorno 27.01.2024 con cui viene revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa Francesca
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- -OMISSIS-, cittadino marocchino, giunto in Italia il 10.6.2002, ha ottenuto ex D.L.
195/2002 un primo permesso di soggiorno, via via rinnovato sino al rilascio nel 2017 di un permesso per soggiornanti di lungo periodo per lavoro subordinato.
2.- In data 4.10.2022 la Corte di Appello di Brescia ha confermato la condanna emessa nei suoi confronti il precedente 21.2.2022 dal Tribunale monocratico di quella Città ad anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravato ai danni della moglie e del figlio, entrambi disabili (artt. 81 cpv, 61 n. 11 quinquies e
572 c.p.) e lesioni aggravate nei confronti del figlio disabile (artt. 582, 585 in relazione all'art. 576 n. 5 e 577 n. 1 c.p. e art. 36 L. 104/1992).
3.- Impossibilitata all'inoltro della comunicazione ex artt. 7 – 10 bis Legge 241/1990 per irreperibilità del destinatario, in data 8.6.2023 la Questura di Brescia ha revocato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, procedendo alla successiva notifica solo in data 27.1.2024. N. 00098/2024 REG.RIC.
4.- Con ricorso notificato al Ministero dell'Interno ed alla Questura di Brescia, successivamente depositato, -OMISSIS- ha impugnato il suddetto provvedimento, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, lamentando un sostanziale vizio istruttorio e motivazionale.
Il ricorrente, infatti, sostiene che l'Amministrazione, oltre ad aver fatto applicazione dell'automatismo discendente dalla condanna penale, avrebbe omesso di approfondire le contestazioni mosse nei suoi confronti, ossia la sussistenza di un asserito risentimento nei suoi confronti da parte della moglie, che la avrebbe quindi indotta a denunciarlo, nonché di considerare prognosi sul suo comportamento futuro effettuata dal giudice penale, che gli ha riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.
A suo dire, poi, l'allontanamento dai familiari non sarebbe stato frutto di una scelta volontaria, bensì conseguenza dell'accusa mossa nei suoi confronti, tanto che, rimasto senza abitazione, avrebbe dovuto fare ritorno in Marocco nell'ottobre del 2020 e rientrare solo al termine del secondo lockdown in Italia, dove avrebbe reperito una nuova occupazione lavorativa.
5.- Le Amministrazioni si sono dapprima costituite con atto di mero stile ed hanno successivamente depositato una relazione corredata da documenti.
6.- All'esito dell'udienza camerale del 13.3.2024 la domanda cautelare è stata rigettata per difetto del fumus boni iuris con ordinanza n. -OMISSIS-.
7.- Con ordinanza n. -OMISSIS- il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello cautelare proposto dal ricorrente.
8.- Le parti non si sono avvalse delle facoltà loro concesse dall'art. 73 c.p.a.
9.- All'udienza del 5.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10.1.- Il ricorso è infondato.
10.2.- L'art. 9, comma 7, lettera c) D.lgs. 286/1998 prevede che il permesso di soggiorno di lungo periodo “è revocato quando mancano o vengano a mancare le N. 00098/2024 REG.RIC.
condizioni per il rilascio, di cui al comma 4”; il comma 4 stabilisce che il permesso in questione “non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato” e, per quanto di rilievo ai fini di causa, che “nel valutare la pericolosità si tiene conto…di eventuali condanne anche non definitive per i reati previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale.
La sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Brescia per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali rientra nella previsione di cui all'art. 380, comma 2, lettera l-ter) c.p.p..
Per giurisprudenza consolidata dalle disposizioni appena citate discende che il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna: al contrario, tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (c.d. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo - cfr., ex multis, C.d.S., sez. III, nn. 1078 del 10.2.2025, 627 del 28.1.2025, 6479 del 19.7.2024,
4574 del 22.5.2024, 5660 del 7.7.2022).
10.3.- Nel caso di specie il provvedimento impugnato resiste alle censure di cui al ricorso: il Questore, infatti, non si è limitato a prendere atto della sentenza penale di condanna a carico del ricorrente, ma ha fondato il giudizio di sua pericolosità sociale tenendo conto della gravità concreta del comportamento del -OMISSIS-, ossia della reiterazione per oltre un anno di condotte maltrattanti nei confronti della moglie
(affetta da morbo di Parkinson) e del figlio minore (affetto da sordomutismo) – destinatario altresì di percosse che gli hanno cagionato una ferita lacero contusa.
Il decreto gravato dettaglia le specifiche condotte delittuose che il -OMISSIS- ha perpetrato ai danni dei familiari, ossia: aggressioni fisiche; umiliazioni di vario genere, N. 00098/2024 REG.RIC.
ingiurie e minacce reiterate; privazione della libertà economica, mediante trattenimento dell'indennità Inps percepita dal figlio disabile; omissione di assistenza morale e materiale verso la famiglia, privata in due occasioni di cibo per più giorni, in assenza di documenti e privati di riscaldamento e acqua calda.
Tali concrete modalità comportamentali, per la loro oggettiva gravità, determinata anche dalla estensione temporale, sono state ritenute indicative di uno scarso inserimento sociale del -OMISSIS- e suscettibili di fondare una prognosi sfavorevole circa il comportamento futuro: la valutazione di pericolosità sociale, pertanto, appare rispettosa dell'impianto normativo sopra delineato (cfr. C.d.S., Sez. III, n. 4606 del
23.5.2024).
Il Questore, inoltre, richiamando la nota del Comando Carabinieri di Carpenedolo, ha altresì argomentato circa l'intervenuta cancellazione del ricorrente dai registri anagrafici di quel Comune per emigrazione all'estero dal 20.12.2021, dell'assenza di legami sul territorio italiano (essendo stati interrotti quelli con la ex moglie ed il figlio, oramai in carico ai servizi sociali) e del mancato svolgimento regolare di attività lavorativa, concludendo per la preminenza delle esigenze di ordine pubblico sull'interesse privato a permanere in Italia.
Né assume rilievo, in questa sede, la concessione da parte del giudice penale del beneficio della sospensione condizionale della pena, trattandosi di valutazioni che incidono su un diverso piano rispetto a quelle compiute in sede amministrativa e che non vincolano l'esercizio del potere valutativo del Prefetto.
Per le ragioni che precedono, pertanto, il ricorso va respinto.
11.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M. N. 00098/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo AB, Presidente
Francesca RD, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca RD Angelo AB N. 00098/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 16/12/2025
N. 01152 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00098/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 98 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo e Giulio Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, in persona del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia N. 00098/2024 REG.RIC.
- del decreto avente numero -OMISSIS- emesso dall'Ill.mo Questore di Brescia in data
08.06.2023, e notificato al signor -OMISSIS- il giorno 27.01.2024 con cui viene revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa Francesca
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- -OMISSIS-, cittadino marocchino, giunto in Italia il 10.6.2002, ha ottenuto ex D.L.
195/2002 un primo permesso di soggiorno, via via rinnovato sino al rilascio nel 2017 di un permesso per soggiornanti di lungo periodo per lavoro subordinato.
2.- In data 4.10.2022 la Corte di Appello di Brescia ha confermato la condanna emessa nei suoi confronti il precedente 21.2.2022 dal Tribunale monocratico di quella Città ad anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravato ai danni della moglie e del figlio, entrambi disabili (artt. 81 cpv, 61 n. 11 quinquies e
572 c.p.) e lesioni aggravate nei confronti del figlio disabile (artt. 582, 585 in relazione all'art. 576 n. 5 e 577 n. 1 c.p. e art. 36 L. 104/1992).
3.- Impossibilitata all'inoltro della comunicazione ex artt. 7 – 10 bis Legge 241/1990 per irreperibilità del destinatario, in data 8.6.2023 la Questura di Brescia ha revocato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, procedendo alla successiva notifica solo in data 27.1.2024. N. 00098/2024 REG.RIC.
4.- Con ricorso notificato al Ministero dell'Interno ed alla Questura di Brescia, successivamente depositato, -OMISSIS- ha impugnato il suddetto provvedimento, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, lamentando un sostanziale vizio istruttorio e motivazionale.
Il ricorrente, infatti, sostiene che l'Amministrazione, oltre ad aver fatto applicazione dell'automatismo discendente dalla condanna penale, avrebbe omesso di approfondire le contestazioni mosse nei suoi confronti, ossia la sussistenza di un asserito risentimento nei suoi confronti da parte della moglie, che la avrebbe quindi indotta a denunciarlo, nonché di considerare prognosi sul suo comportamento futuro effettuata dal giudice penale, che gli ha riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.
A suo dire, poi, l'allontanamento dai familiari non sarebbe stato frutto di una scelta volontaria, bensì conseguenza dell'accusa mossa nei suoi confronti, tanto che, rimasto senza abitazione, avrebbe dovuto fare ritorno in Marocco nell'ottobre del 2020 e rientrare solo al termine del secondo lockdown in Italia, dove avrebbe reperito una nuova occupazione lavorativa.
5.- Le Amministrazioni si sono dapprima costituite con atto di mero stile ed hanno successivamente depositato una relazione corredata da documenti.
6.- All'esito dell'udienza camerale del 13.3.2024 la domanda cautelare è stata rigettata per difetto del fumus boni iuris con ordinanza n. -OMISSIS-.
7.- Con ordinanza n. -OMISSIS- il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello cautelare proposto dal ricorrente.
8.- Le parti non si sono avvalse delle facoltà loro concesse dall'art. 73 c.p.a.
9.- All'udienza del 5.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10.1.- Il ricorso è infondato.
10.2.- L'art. 9, comma 7, lettera c) D.lgs. 286/1998 prevede che il permesso di soggiorno di lungo periodo “è revocato quando mancano o vengano a mancare le N. 00098/2024 REG.RIC.
condizioni per il rilascio, di cui al comma 4”; il comma 4 stabilisce che il permesso in questione “non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato” e, per quanto di rilievo ai fini di causa, che “nel valutare la pericolosità si tiene conto…di eventuali condanne anche non definitive per i reati previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale.
La sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Brescia per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali rientra nella previsione di cui all'art. 380, comma 2, lettera l-ter) c.p.p..
Per giurisprudenza consolidata dalle disposizioni appena citate discende che il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna: al contrario, tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (c.d. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo - cfr., ex multis, C.d.S., sez. III, nn. 1078 del 10.2.2025, 627 del 28.1.2025, 6479 del 19.7.2024,
4574 del 22.5.2024, 5660 del 7.7.2022).
10.3.- Nel caso di specie il provvedimento impugnato resiste alle censure di cui al ricorso: il Questore, infatti, non si è limitato a prendere atto della sentenza penale di condanna a carico del ricorrente, ma ha fondato il giudizio di sua pericolosità sociale tenendo conto della gravità concreta del comportamento del -OMISSIS-, ossia della reiterazione per oltre un anno di condotte maltrattanti nei confronti della moglie
(affetta da morbo di Parkinson) e del figlio minore (affetto da sordomutismo) – destinatario altresì di percosse che gli hanno cagionato una ferita lacero contusa.
Il decreto gravato dettaglia le specifiche condotte delittuose che il -OMISSIS- ha perpetrato ai danni dei familiari, ossia: aggressioni fisiche; umiliazioni di vario genere, N. 00098/2024 REG.RIC.
ingiurie e minacce reiterate; privazione della libertà economica, mediante trattenimento dell'indennità Inps percepita dal figlio disabile; omissione di assistenza morale e materiale verso la famiglia, privata in due occasioni di cibo per più giorni, in assenza di documenti e privati di riscaldamento e acqua calda.
Tali concrete modalità comportamentali, per la loro oggettiva gravità, determinata anche dalla estensione temporale, sono state ritenute indicative di uno scarso inserimento sociale del -OMISSIS- e suscettibili di fondare una prognosi sfavorevole circa il comportamento futuro: la valutazione di pericolosità sociale, pertanto, appare rispettosa dell'impianto normativo sopra delineato (cfr. C.d.S., Sez. III, n. 4606 del
23.5.2024).
Il Questore, inoltre, richiamando la nota del Comando Carabinieri di Carpenedolo, ha altresì argomentato circa l'intervenuta cancellazione del ricorrente dai registri anagrafici di quel Comune per emigrazione all'estero dal 20.12.2021, dell'assenza di legami sul territorio italiano (essendo stati interrotti quelli con la ex moglie ed il figlio, oramai in carico ai servizi sociali) e del mancato svolgimento regolare di attività lavorativa, concludendo per la preminenza delle esigenze di ordine pubblico sull'interesse privato a permanere in Italia.
Né assume rilievo, in questa sede, la concessione da parte del giudice penale del beneficio della sospensione condizionale della pena, trattandosi di valutazioni che incidono su un diverso piano rispetto a quelle compiute in sede amministrativa e che non vincolano l'esercizio del potere valutativo del Prefetto.
Per le ragioni che precedono, pertanto, il ricorso va respinto.
11.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M. N. 00098/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo AB, Presidente
Francesca RD, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca RD Angelo AB N. 00098/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.