Ordinanza collegiale 21 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 13 giugno 2022
Sentenza 8 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 13/06/2022, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2022
N. 00806/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
CE - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 806 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sandro Matino e Barbara Taurino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. CE - Azienda Sanitaria Locale di CE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Micolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in CE, via G. Paladini, n. 50;
A.N.A.C. - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CE, domiciliata ex lege in CE, piazza S. Oronzo;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa concessione della tutela cautelare,
- della deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. di CE n. -OMISSIS-, trasmessa e notificata con nota del Direttore dell'Area Gestione del Patrimonio Reg. Uff. n. -OMISSIS-, avente per oggetto l'"Affidamento alla Società in house -OMISSIS- del servizio di trasporto ed accompagnamento all'interno della rete dei servizi sanitari di ASL LE. Costo complessivo annuale € 4.550.145,03 oltre Iva”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare,
- della proposta del Dirigente dell'Area Gestione del Patrimonio della A.S.L. di CE n. -OMISSIS- di internalizzazione del servizio di trasporto e accompagnamento all'interno della rete dei servizi sanitari di ASL LE e affidamento dello stesso alla -OMISSIS-;
- della nota del Direttore Generale della A.S.L. di CE prot. n. -OMISSIS-, con cui è stato convocato per il giorno 29/12/2020 il Tavolo Tecnico per una ricognizione e approfondimento degli aspetti tecnici propedeutici alla procedura di internalizzazione del servizio di trasporto sanitario;
- della nota della Direzione Strategica aziendale della A.S.L. di CE prot. n. -OMISSIS- richiamata nella determinazione dirigenziale-OMISSIS-
- del verbale del Tavolo Tecnico del 25/01/2021 allegato alla deliberazione dirigenziale-OMISSIS-e, ove occorra, di tutti gli altri verbali del 29/12/2020 e 01/02/2021;
- e, ove occorra, della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese 19/06/2020 n. 951, avente ad oggetto: <Modifica D.G.R. 2126 del 15/11/2018 recante “Approvazione nuove Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale”>, nei limiti degli interessi della Società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.S.L. - Azienda Sanitaria Locale di CE, di -OMISSIS- e dell’A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione;
Vista l’ordinanza istruttoria della Sezione n. 297/2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 7 giugno 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to G. Misserini, in sostituzione dell'avv.to S. Matino, avv.to B. Taurino e avv.to D. Mastrolia;
FATTO E DIRITTO
1. - La Società ricorrente - che gestisce il servizio di trasporto e accompagnamento all'interno della rete dei servizi sanitari dell’Azienda Sanitaria Locale di CE per finalità sanitarie e sociosanitarie, in forza di contratto di appalto Rep. n. -OMISSIS-, in regime di proroga tecnica fino al 30 maggio 2021, agli stessi patti e condizioni, e in ogni caso fino alla conclusione della procedura di internalizzazione - impugna, con ricorso notificato il 10/05/2021 e depositato in giudizio il 24/05/2021, la deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. di CE n. -OMISSIS-, trasmessa e notificata con nota del Direttore dell'Area Gestione del Patrimonio Reg. Uff. n. -OMISSIS-, avente per oggetto l'"Affidamento alla Società in house -OMISSIS- del servizio di trasporto ed accompagnamento all'interno della rete dei servizi sanitari di A.S.L. LE. Costo complessivo annuale € 4.550.145,03 oltre Iva”, nonchè ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, la proposta del Dirigente dell'Area Gestione del Patrimonio della A.S.L. di CE n. -OMISSIS- di internalizzazione del servizio di trasporto e accompagnamento all'interno della rete dei servizi sanitari di A.S.L. LE e affidamento dello stesso alla -OMISSIS-, la nota del Direttore Generale della A.S.L. di CE prot. n. -OMISSIS-, con cui è stato convocato per il giorno 29/12/2020 il Tavolo Tecnico per una ricognizione e approfondimento degli aspetti tecnici propedeutici alla procedura di internalizzazione del servizio di trasporto sanitario, la nota della Direzione Strategica aziendale della A.S.L. di CE prot. n. -OMISSIS- richiamata nella determinazione dirigenziale n. 235/2021, il verbale del Tavolo Tecnico del 25/01/2021 allegato alla deliberazione dirigenziale-OMISSIS-e, ove occorra, tutti gli altri verbali del 29/12/2020 e 01/02/2021, e, ove occorra, la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese 19/06/2020, n. 951 avente ad oggetto: <Modifica D.G.R. 2126 del 15/11/2018 recante “Approvazione nuove Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale”>, nei limiti degli interessi della Società ricorrente.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
Violazione dell’articolo 106 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e dei principi comunitari in materia di in house providing . Violazione (per mancata applicazione) dell’articolo 192, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Violazione del punto 2 delle Linee Guida regionali in materia di “Organizzazione e gestione delle società in house delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale della Puglia”, approvate con D.G.R. 2126 del 25/11/2018 e modificate con D.G.R. n. 951 del 19/06/2020. Violazione dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto. Eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza e illogicità manifesta.
Dopo avere illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, la Società ricorrente concludeva come sopra riportato.
Il 25/05/2021, si è costituita in giudizio la controinteressata -OMISSIS-, depositando un atto di costituzione nel quale ha eccepito l’inammissibilità, l’irricevibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendo di rigettare il ricorso, l’istanza cautelare e ogni altra richiesta ex adverso formulata, perché improcedibili, inammissibili, irricevibili ed infondati.
Il 25/05/2021, si è costituita in giudizio anche l’Azienda Sanitaria Locale di CE, depositando un atto di costituzione per impugnare e contestare integralmente il contenuto del ricorso e chiedendone il rigetto, unitamente alla domanda cautelare, in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto, nonché preliminarmente irricevibile, improcedibile e inammissibile.
Il 31/05/2021, la parte ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di discussione da remoto della causa.
Il 31/05/2021, si è costituita in giudizio l’Autorita' Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), rappresentata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di CE, depositando un atto di costituzione per resistere al ricorso.
Il 04/06/2021, la Società controinteressata ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha chiesto di voler rigettare il ricorso, l’istanza cautelare e ogni altra richiesta ex adverso formulata, perché improcedibili, inammissibili, irricevibili ed infondati.
Il 05/06/2021, anche la A.S.L. di CE ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha chiesto di dichiarare irricevibile, inammissibile e in ogni caso rigettare il ricorso avversario n.806/2021, unitamente alla domanda cautelare, in quanto totalmente infondati.
Nella Camera di Consiglio dell’08/06/2021, fissata per la trattazione della domanda cautelare di parte ricorrente, dopo la discussione orale della causa, il Presidente di questa Sezione ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare del difensore di parte ricorrente a fronte di una rapida fissazione nel merito, le parti resistenti nulla hanno osservato, quindi ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive e la fissazione della causa all'udienza pubblica del 3 novembre 2021.
Il 18/10/2021, la A.S.L. di CE ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha eccepito che il ricorso introduttivo del presente giudizio è divenuto, altresì, “ improcedibile a seguito della interdittiva ex lege n.231/2001, recentemente adottata a carico della ricorrente dal Tribunale di Taranto, così come riportato da fonti giornalistiche ”, chiedendo di dichiarare l’avverso ricorso improcedibile, irricevibile, inammissibile e in ogni caso di rigettarlo, in quanto totalmente infondato.
Il 18/10/2021, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva per controdedurre ai rilievi di irricevibilità, inammissibilità e infondatezza del ricorso e ribadire, nel merito, l’applicazione nel caso di specie dell’art. 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, rinviando “ a quanto ampiamente argomentato nell’atto introduttivo in merito all’illegittimità delle determinazioni assunte dalla ASL LE in violazione della norma richiamata sotto il profilo dell’insussistenza di tutte le condizioni di legge per il ricorso all’in house providing ” e, quindi, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il 22/10/2021, la Società controinteressata ha depositato in giudizio una memoria difensiva per replicare brevemente alle ulteriori deduzioni difensive di controparte, limitatamente a quanto riferibile alle difese esplicitate da -OMISSIS- nei precedenti scritti difensivi, chiedendo di voler rigettare il ricorso e ogni altra richiesta ex adverso formulata, perché improcedibili, inammissibili, irricevibili ed infondati.
Nella pubblica udienza del 03/11/2021, il difensore di parte ricorrente, preso atto del deposito avvenuto solo nel pomeriggio del 2 novembre 2021 dell'ordinanza del Tribunale penale di Taranto di applicazione di misura cautelare interdittiva nei confronti del legale rappresentante della società ricorrente, ha chiesto un rinvio per poter replicare sul punto. Il Presidente, preso atto del deposito e trattandosi di rito speciale appalti, ha disposto il rinvio della causa all'udienza pubblica dell'11 gennaio 2022.
Il 23/12/2021, la Società controinteressata ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha rappresentato che “ A seguito del rinvio della precedente udienza di merito, si è appurato che la società ricorrente ha presentato in data 25-11-2021 domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fallimentare, riservando di presentare la proposta, il piano e la relativa documentazione entro un termine fissato dal Tribunale di CE al 22.02.2022 e con possibilità di convertire la suddetta procedura in accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’art. 182 bis e ter della suddetta legge ” ed ha eccepito “ l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, atteso che sussiste una situazione in fatto e in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del gravame e tale da escludere con assoluta sicurezza che la sentenza di merito possa conservare una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale, per la ricorrente ”, chiedendo “ di voler rigettare il ricorso, e ogni altra richiesta ex adverso formulata, perché improcedibili, inammissibili, irricevibili ed infondati ”.
Il 24/12/2021, la A.S.L. di CE ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso sia perché la ricorrente è risultata destinataria di interdittiva recentemente adottata dal Tribunale penale di Taranto, sia “ perché la ricorrente, allo stato, non può coltivare alcun interesse strumentale alla partecipazione a una ipotetica gara futura in quanto, avendo presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo (v. doc. in atti), a ciò non risulta autorizzata dal Tribunale di CE ”.
Il 21/01/2021, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva per impugnare e contestare le prospettazioni avversarie, riportandosi in toto alla memoria del 18.10.2021 e replicando sulla eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse spiegata tanto dalla difesa dell’Amministrazione sanitaria quanto da quella della Società controinteressata, sul duplice comune presupposto della interdittiva recentemente adottata dal Tribunale penale di Taranto nei confronti del legale rappresentante della Società ricorrente e della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Ad esito della pubblica udienza dell’08/02/2022 (dopo il rinvio d’ufficio disposto alla pubblica udienza dell’11/01/2022), con ordinanza collegiale n. 297 del 21/02/2022, questa Sezione, rilevando che la causa non appariva matura per la decisione, ha ritenuto “ necessario, ai fini del decidere - e, in particolare, al fine di valutare (innanzitutto) la fondatezza o meno del motivo di gravame formulato dalla parte ricorrente, incentrato su “l’erroneità dell’analisi dei costi effettuata dall’Azienda sanitaria e posta a base della Proposta/Piano di internalizzazione”, nonché della valutazione contenuta nell’impugnata deliberazione della A.S.L. di CE circa il possesso da parte della Società in house controinteressata della professionalità necessaria per lo svolgimento di servizi de quibus - disporre, ex art. 66 c.p.a., una Verificazione, da svolgere nel contraddittorio tra le parti, affidata al Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di CE o suo delegato dell’Ordine al fine di accertare se l’analisi dei costi effettuata dall’Azienda Sanitaria Locale resistente e posta a base della Proposta/Piano di internalizzazione e la valutazione del possesso in capo alla -OMISSIS- delle peculiari competenze richieste per lo svolgimento del servizio di trasporto sanitario oggetto di affidamento siano o meno caratterizzate dalle erroneità denunciate nel ricorso (a p. 14 ss.) e, in particolare:
- se è vero che a fronte dell’indicazione del servizio di accompagnamento delle guardie mediche tra quelli oggetto di affidamento in house non è prevista la relativa voce nel “Riepilogo generale dei costi” di cui al punto 6 del Piano di internalizzazione;
- se è vero che il numero dei veicoli indicati in 69 (di cui n. 55 autovetture e n. 14 autoveicoli speciali), peraltro senza la previsione di mezzi sostitutivi (a dire della ricorrente), è insufficiente a coprire tutti i servizi in questione;
- se è vero che il costo annuo dei predetti veicoli, in termini di importo per canoni leasing, è sottostimato rispetto ai costi reali di mercato;
- se è vero che il costo del carburante, indicato in € 181.457,93, è molto sottostimato rispetto a quello realmente occorrente;
- se è vero che non sono indicati i costi di manutenzione dei mezzi e per la R.C.T.;
- se è vero che il numero totale dei dipendenti, indicato in 122 unità, risulta insufficiente per l’erogazione di tutti i servizi in questione;
- se è vero che -OMISSIS- è sprovvista delle peculiari competenze richieste per lo svolgimento del servizio di trasporto sanitario oggetto di affidamento e delle necessarie licenze abilitanti al trasporto di persone di strada, nonchè delle prescritte certificazioni di qualità .”, fissando per l’espletamento della Verificazione il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza istruttoria e rinviando la causa per il prosieguo alla udienza pubblica del 21/06/2022.
Il 01/05/2022, il difensore dell’A.S.L. di CE ha depositato in giudizio un’istanza di rinvio dell’udienza pubblica del 21 giugno 2022.
In pari data 01/05/2022, il dott. Fabio Corvino, in qualità di Verificatore delegato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti nominato dal Tribunale, ha depositato un’istanza di proroga dei termini concessi per il deposito della relazione di Verificazione.
Il 03/06/2022, l’A.S.L. di CE ha depositato in giudizio un’istanza per il passaggio in decisione sulla istanza di proroga termini depositata dal Verificatore alla Camera di Consiglio del 07.06.2022.
Nella Camera di Consiglio del 07.06.2022, la causa è passata in decisione sulla predetta istanza di proroga dei termini per la Verificazione.
2. - Il Collegio ritiene sussistenti, nel caso di specie, le condizioni di legge per l’accoglimento della suddetta richiesta di proroga dei termini fissati per l’espletamento della Verificazione presentata in data 1° Maggio 2022 dal Verificatore delegato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti nominato dal Tribunale, dott. Fabio Corvino, e provvede, pertanto, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia CE - Sezione Terza, accorda al Verificatore delegato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di CE dott. Fabio Corvino, l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza di proroga, per il deposito della relazione finale di Verificazione, come da ordinanza istruttoria n. 297 del 21/02/2022.
Fissa per l’ulteriore trattazione della causa nel merito l’udienza pubblica del 13 Dicembre 2022, in sostituzione della udienza pubblica del 21 Giugno 2022, precedentemente fissata.
Si comunichi alle parti, anche non costituite in giudizio, e al Verificatore delegato dott. Fabio Corvino.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente e del suo legale rappresentante.
Così deciso in CE nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.