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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 17/09/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. 182/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA ZI Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 17/09/2025 , davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per il ricorrente, l'avv. MARSILIO in sostituzione dell'avv. SERNIA SABINO in aula d'udienza; per parte convenuta, l'avv. SBAFFO NADIA mediante collegamento da remoto tramite link comunicato per le vie brevi, essendo il procuratore del Ministero già impegnato nella stessa mattinata odierna in numerose altre udienze per le quali è stato disposto lo svolgimento mediante collegamento da remoto.
L'avv. MARSILIO si riporta al ricorso in punto an; sul quantum dovuto precisa l'importo richiesto in € 761,88 (pari a 22,50 giorni di ferie residue parametrato al contratto di 14 ore settimanali, partendo da uno stipendio di 20.897,20).
L'avv. SBAFFO si riporta alle proprie difese e, in subordine, aderisce al calcolo formulato dal ricorrente alla presente udienza.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza
Il Giudice all'esito della discussione, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci N. 182/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 182/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. nato a [...], in Parte_1 C.F._1 data 16.04.1961 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Celeste LISO e dall'Avv. Sabino SERNIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in in Andria, alla via Senatore Onofrio Jannuzzi n. 21, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
, (c.f. ) in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, _3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati
[...]
e difesi, ex art. 417 bis, co. 1, cpc, dalla Funzionaria Dott.ssa Nadia Sbaffo, dipendente dell' _3
, e legalmente domiciliati presso l'
[...] _3
, sito in Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/c.
[...]
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le annualità 2023/2024 per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022). 2) Per l'effetto, condannare il al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, dell'indennità per le ferie non godute, relativamente al numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente 22,5 giorni per l'anno 2023/2024.
3) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, in via principale rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 15.4.2025, deducendo di aver Parte_1
lavorato come docente supplente alle dipendenze del in forza di Controparte_1 contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno nell'a.s. 2023/2024, chiedeva che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute alla scadenza del contratto e, conseguentemente, che il Controparte_1
venisse condannato al pagamento, a tale titolo, della somma corrispondente.
[...]
Il si è costituito per chiedere il rigetto del ricorso, Controparte_1 ritenendone l'infondatezza, sulla scorta anche di recente giurisprudenza di merito, posto che il personale docente deve ritenersi automaticamente in ferie, senza necessità di domanda, nei giorni di sospensione didattica prevista dal calendario scolastico regionale, ai sensi dell'art. l comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 (laddove prevede che il personale docente di tutti i gradi di istruzione “fruisce” delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali).
La causa, istruita su base documentale, all'odierna udienza è stata quindi discussa e decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Preliminarmente, si richiama la normativa di interesse.
Come riassunto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 14268/2022, il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto Scuola, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13: “per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. A tenore del comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia sono godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
5. Lo dello stesso CCNL, successivo art. 19, relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale
a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico
(e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che: "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
6. La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola come fissati dal calendario regionale dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.”
Successivamente è intervenuta la disciplina legislativa di cui all'art. 5 comma 8 d.l. n.
95/2012, relativa in generale al pubblico impiego, in forza del quale “le ferie, i riposi ed i permessi (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
L'art. 1 comma 55 della legge n. 228/2012 ha aggiunto alla predetta norma il seguente inciso, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario
o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La deroga al divieto di monetizzazione per il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche è stata introdotta all'evidente scopo di consentire a tale particolare categoria di docenti di non subire una inammissibile compressione del diritto alle ferie posta la impossibilità per costoro di potere fruire di tutte le ferie maturate nei periodi di sospensione delle attività didattiche, come invece previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato.
Va precisato infatti che la medesima legge di stabilità del 2013 all'art. 1 comma 54 ha stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
La legge ha inoltre stabilito nel successivo comma 56 che entrambe le disposizioni contenute nella legge di stabilità (commi 54 e 55) “non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Ora, il ricorrente ha esposto di avere maturato per l'a.s. 2023/2024, a fronte di 270 giorni di servizio, 22,50 giorni di ferie.
Ha quindi dedotto di non avere fruito di giorni di ferie e di non avere percepito alcuna indennità sostitutiva per le ferie non godute;
in particolare, ha dedotto che il ha CP_1
erroneamente considerato come giorni di ferie fruiti anche quelli di sospensione delle lezioni, nonostante non avesse mai chiesto di godere di dette ferie e non fosse mai stato collocato in congedo d'ufficio.
Ciò posto, i vari aspetti della questione sono già stati oggetto di recenti arresti della Suprema
Corte e di diversi precedenti di merito (cfr. Tribunale Ferrara sez. lav., 12/07/2024, n.148,
Tribunale Milano sez. lav., 01/10/2024, n.4021, oltre ai precedenti menzionati da parte ricorrente), pronunce che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55 della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
ND ZI (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav.,
15/05/2024, n.13440).
Sulla scorta dei principi affermati dalla Suprema Corte deve, altresì, escludersi che nel periodo di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale il docente a tempo determinato possa essere ritenuto automaticamente in ferie: “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta
o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell' art. 1 della legge n. 228 del 2012 ", e ciò in quanto "ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L -
Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024).
Con ulteriore pronuncia la Corte di Cassazione, replicando ulteriormente alle contestazioni del secondo cui nei confronti dei docenti assunti con contratto a tempo CP_1
determinato sino al termine delle attività didattiche verrebbe ad operare una presunzione legale di avvenuta fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle attività scolastiche - in quanto in tali periodi i docenti percepiscono la retribuzione senza svolgere attività lavorative – con la conseguenza che non vi sarebbe necessità di sollecitazione alla fruizione delle ferie da parte del dirigente scolastico, proprio in virtù dell'operare di tale presunzione, ha affermato in maniera convincente che: “Osserva, ulteriormente, questa Corte che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno Ministero ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico.
Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio” (cfr. Cass. civ. sez. lav. ordinanza n. 28587 del 6.11.2024).
Nella vicenda in esame il nel costituirsi non ha né allegato né provato di aver CP_1 formulato alcun invito al ricorrente di godere delle ferie con espresso avvertimento della perdita del diritto al godimento delle stesse e all'indennità sostitutiva delle stesse.
Si deve dunque ritenere fondata nell'an la domanda del ricorrente, non avendo il CP_1
offerto la prova di avere posto in essere le condotte previste dalle pronunce della Corte.
Con riferimento alla quantificazione dell'indennità per ferie non godute, in sede di udienza il procuratore del ricorrente ha precisato l'importo dovuto in € 761,88 (pari a 22,50 giorni di ferie residue parametrato al contratto di 14 ore settimanali, partendo da uno stipendio annuo di 20.897,20). Parte resistente, in subordine, ha aderito a tale conteggio, sicché, respinta l'impostazione difensiva del , deve concludersi che il ricorrente ha diritto CP_1 alla differenza retributiva per indennità sostitutiva di ferie non godute in relazione all'a.s.
2023/2024, determinata nella complessiva somma lorda di € 761,88 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, della serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto e con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 182/2025 RG Lav., ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa,
- dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a pagare a favore di parte ricorrente, la somma complessiva lorda di CP_2
€ 761,88 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per l'anno scolastico
2023/2024, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che CP_1
liquida in euro 258 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Verbania, 17.9.2025
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA ZI Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 17/09/2025 , davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per il ricorrente, l'avv. MARSILIO in sostituzione dell'avv. SERNIA SABINO in aula d'udienza; per parte convenuta, l'avv. SBAFFO NADIA mediante collegamento da remoto tramite link comunicato per le vie brevi, essendo il procuratore del Ministero già impegnato nella stessa mattinata odierna in numerose altre udienze per le quali è stato disposto lo svolgimento mediante collegamento da remoto.
L'avv. MARSILIO si riporta al ricorso in punto an; sul quantum dovuto precisa l'importo richiesto in € 761,88 (pari a 22,50 giorni di ferie residue parametrato al contratto di 14 ore settimanali, partendo da uno stipendio di 20.897,20).
L'avv. SBAFFO si riporta alle proprie difese e, in subordine, aderisce al calcolo formulato dal ricorrente alla presente udienza.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza
Il Giudice all'esito della discussione, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci N. 182/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 182/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. nato a [...], in Parte_1 C.F._1 data 16.04.1961 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Celeste LISO e dall'Avv. Sabino SERNIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in in Andria, alla via Senatore Onofrio Jannuzzi n. 21, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
, (c.f. ) in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, _3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati
[...]
e difesi, ex art. 417 bis, co. 1, cpc, dalla Funzionaria Dott.ssa Nadia Sbaffo, dipendente dell' _3
, e legalmente domiciliati presso l'
[...] _3
, sito in Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/c.
[...]
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le annualità 2023/2024 per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022). 2) Per l'effetto, condannare il al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, dell'indennità per le ferie non godute, relativamente al numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente 22,5 giorni per l'anno 2023/2024.
3) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, in via principale rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 15.4.2025, deducendo di aver Parte_1
lavorato come docente supplente alle dipendenze del in forza di Controparte_1 contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno nell'a.s. 2023/2024, chiedeva che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute alla scadenza del contratto e, conseguentemente, che il Controparte_1
venisse condannato al pagamento, a tale titolo, della somma corrispondente.
[...]
Il si è costituito per chiedere il rigetto del ricorso, Controparte_1 ritenendone l'infondatezza, sulla scorta anche di recente giurisprudenza di merito, posto che il personale docente deve ritenersi automaticamente in ferie, senza necessità di domanda, nei giorni di sospensione didattica prevista dal calendario scolastico regionale, ai sensi dell'art. l comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 (laddove prevede che il personale docente di tutti i gradi di istruzione “fruisce” delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali).
La causa, istruita su base documentale, all'odierna udienza è stata quindi discussa e decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Preliminarmente, si richiama la normativa di interesse.
Come riassunto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 14268/2022, il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto Scuola, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13: “per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. A tenore del comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia sono godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
5. Lo dello stesso CCNL, successivo art. 19, relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale
a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico
(e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che: "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
6. La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola come fissati dal calendario regionale dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.”
Successivamente è intervenuta la disciplina legislativa di cui all'art. 5 comma 8 d.l. n.
95/2012, relativa in generale al pubblico impiego, in forza del quale “le ferie, i riposi ed i permessi (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
L'art. 1 comma 55 della legge n. 228/2012 ha aggiunto alla predetta norma il seguente inciso, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario
o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La deroga al divieto di monetizzazione per il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche è stata introdotta all'evidente scopo di consentire a tale particolare categoria di docenti di non subire una inammissibile compressione del diritto alle ferie posta la impossibilità per costoro di potere fruire di tutte le ferie maturate nei periodi di sospensione delle attività didattiche, come invece previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato.
Va precisato infatti che la medesima legge di stabilità del 2013 all'art. 1 comma 54 ha stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
La legge ha inoltre stabilito nel successivo comma 56 che entrambe le disposizioni contenute nella legge di stabilità (commi 54 e 55) “non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Ora, il ricorrente ha esposto di avere maturato per l'a.s. 2023/2024, a fronte di 270 giorni di servizio, 22,50 giorni di ferie.
Ha quindi dedotto di non avere fruito di giorni di ferie e di non avere percepito alcuna indennità sostitutiva per le ferie non godute;
in particolare, ha dedotto che il ha CP_1
erroneamente considerato come giorni di ferie fruiti anche quelli di sospensione delle lezioni, nonostante non avesse mai chiesto di godere di dette ferie e non fosse mai stato collocato in congedo d'ufficio.
Ciò posto, i vari aspetti della questione sono già stati oggetto di recenti arresti della Suprema
Corte e di diversi precedenti di merito (cfr. Tribunale Ferrara sez. lav., 12/07/2024, n.148,
Tribunale Milano sez. lav., 01/10/2024, n.4021, oltre ai precedenti menzionati da parte ricorrente), pronunce che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55 della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
ND ZI (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav.,
15/05/2024, n.13440).
Sulla scorta dei principi affermati dalla Suprema Corte deve, altresì, escludersi che nel periodo di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale il docente a tempo determinato possa essere ritenuto automaticamente in ferie: “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta
o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell' art. 1 della legge n. 228 del 2012 ", e ciò in quanto "ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L -
Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024).
Con ulteriore pronuncia la Corte di Cassazione, replicando ulteriormente alle contestazioni del secondo cui nei confronti dei docenti assunti con contratto a tempo CP_1
determinato sino al termine delle attività didattiche verrebbe ad operare una presunzione legale di avvenuta fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle attività scolastiche - in quanto in tali periodi i docenti percepiscono la retribuzione senza svolgere attività lavorative – con la conseguenza che non vi sarebbe necessità di sollecitazione alla fruizione delle ferie da parte del dirigente scolastico, proprio in virtù dell'operare di tale presunzione, ha affermato in maniera convincente che: “Osserva, ulteriormente, questa Corte che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno Ministero ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico.
Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio” (cfr. Cass. civ. sez. lav. ordinanza n. 28587 del 6.11.2024).
Nella vicenda in esame il nel costituirsi non ha né allegato né provato di aver CP_1 formulato alcun invito al ricorrente di godere delle ferie con espresso avvertimento della perdita del diritto al godimento delle stesse e all'indennità sostitutiva delle stesse.
Si deve dunque ritenere fondata nell'an la domanda del ricorrente, non avendo il CP_1
offerto la prova di avere posto in essere le condotte previste dalle pronunce della Corte.
Con riferimento alla quantificazione dell'indennità per ferie non godute, in sede di udienza il procuratore del ricorrente ha precisato l'importo dovuto in € 761,88 (pari a 22,50 giorni di ferie residue parametrato al contratto di 14 ore settimanali, partendo da uno stipendio annuo di 20.897,20). Parte resistente, in subordine, ha aderito a tale conteggio, sicché, respinta l'impostazione difensiva del , deve concludersi che il ricorrente ha diritto CP_1 alla differenza retributiva per indennità sostitutiva di ferie non godute in relazione all'a.s.
2023/2024, determinata nella complessiva somma lorda di € 761,88 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, della serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto e con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 182/2025 RG Lav., ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa,
- dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a pagare a favore di parte ricorrente, la somma complessiva lorda di CP_2
€ 761,88 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per l'anno scolastico
2023/2024, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che CP_1
liquida in euro 258 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Verbania, 17.9.2025
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci