Articolo 22 della Legge 6 marzo 1958, n. 243
Articolo 21Articolo 23
Versione
19 aprile 1958
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Versione
26 settembre 1962
Art. 22.
A garanzia dei crediti che gli derivano dalla esecuzione delle opere di cui all'art. 19, il Consorzio iscrivera' ipoteca sul monumento restaurato. L'iscrizione sara' effettuata a semplice richiesta dell'Ente, su presentazione della deliberazione del Comitato di cui all'art. 19, per l'importo presuntivo dei lavori.
Effettuati lavori, sara' fatta annotazione a margine della iscrizione per precisare l'importo che il proprietario deve rimborsare e le condizioni a lui concesse per il rimborso.
((Per i mutui non superiori a lire 5 milioni l'iscrizione ipotecaria di cui al comma precedente puo' essere sostituita da altra garanzia reale o da fidejussione prestata da un istituto di credito))
Entrata in vigore il 26 settembre 1962