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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/11/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1015/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RO ZA Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1015/2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARENCO
[...] C.F._2
NO e dell'avv. LIGATO ROBERTO ( ) PIAZZETTA S. LUCIA 1 C.F._3
15100 SS, elettivamente domiciliato in PIAZZETTA SANTA LUCIA 1 15121
SS presso il difensore avv. MARENCO NO appellanti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RI AR e dell'avv. RI FRANCESCA ( CORSO C.F._4
DANTE, 16 14100 elettivamente domiciliato in CORSO DANTE, 16 14100 presso il CP_1 CP_1
difensore avv. RI AR
Appellata
( C.F. n. ) in persona della sua procuratrice Controparte_2 P.IVA_2 [...]
CP_
rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Marinetti del Foro di con domicilio CP_3
CP_ eletto in Corso Dante n.16, e con domicilio digitale ai seguenti indirizzi Pec:
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Intervenuta
pagina 1 di 13 Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 2.10.2025
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
fideiussione
CONCLUSIONI
Per le appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, in via cautelare e preliminare: sospendere la provvisoria esecutività in toto della sentenza impugnata e, in ogni caso, dello stesso
Decreto ingiuntivo che questa ha al momento confermato n. 922/15 del Tribunale di Asti emesso il
22.05.2015 (RG 1824/15); nel merito: previo accertamento che è sopravvenuta successione a titolo particolare avente ad oggetto il credito litigioso di cui trattasi, e che il successore a titolo particolare ha dispiegato intervento, autorizzare e disporre l'estromissione della parte alienante, o del successore, dal presente processo ex art. 111 comma 3° cpc;
in totale riforma dell'appellata sentenza, che si chiede contestualmente per l'effetto di annullare, e in accoglimento dei motivi d'appello svolti nonché delle conclusioni svolte in 1° grado dalle parti odierne appellate, revocare, dichiarare nullo e di nessun effetto il Decreto ingiuntivo opposto di cui sopra, siccome emesso da Giudice territorialmente incompetente (Tribunale di Asti), in luogo di quello competente in ragione della residenza di entrambe le parti appellanti (Tribunale di Alessandria), adito, nei confronti di due convenuti consumatori, in forza della clausola n. 15 dei contratti di fidejussione per cui è causa, vessatoria e, quindi, inefficace/nulla e di nessun effetto;
in via istruttoria: si chiede ammettersi prova per testi come di seguito riproposta:
1) E' vero che la sig.ra madre della teste e con essa convivente prima in Acqui Terme Parte_1
(AL) ed ora in TE (AL), ha sempre svolto la propria attività lavorativa in famiglia, occupata in mansioni domestiche di casalinga;
2) E' vero che il sig. , padre della teste, è stato lavoratore dipendente, con mansioni di Testimone_1
operaio, presso la avente sede legale in Morsasco (AL), sino al 2008, allorché Parte_3
andò in pensione;
3) E' vero che nel 2014 il sig. fu colpito da ischemia celebrale e che in data 13 luglio Testimone_1
2021 sopraggiunse il suo decesso;
4) E' vero che la teste è figlia del sig. ed ha con lui convissuto presso l'abitazione Testimone_1 familiare prima in Acqui Terme (AL), poi in VI (AL), Comune quest'ultimo ove rimase residente pagina 2 di 13 anche dopo aver contratto matrimonio, e così continuando a frequentare con cadenza quotidiana la propria famiglia d'origine, e tornando infine con essa a risiedere dal 2018, essendosi separata dal marito.
Si indicano quali testi, ovvero sommari informatori: la sig.ra , residente in [...], sul capo 1; Testimone_2
la sig.ra , residente in [...], sui capi 2, 3 e 4. Tes_3
In punto spese: con piena vittoria di compensi legali ed esborsi per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione
Previa reiezione delle istanze istruttorie avversarie siccome irrilevanti, inammissibili e comunque valutative,
Piaccia alla Corte d'Appello di Torino Ecc.ma respingere l'appello e le domande ex adverso proposte siccome inammissibili ed infondate, confermando la pronuncia oggetto di gravame.
Con il favore delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Con ogni conseguenziale pronuncia.
Per la Società intervenuta:
“Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione
Previa reiezione delle istanze istruttorie avversarie siccome irrilevanti, inammissibili e comunque valutative,
Piaccia alla Corte d'Appello di Torino Ecc.ma respingere l'appello e le domande ex adverso proposte siccome inammissibili ed infondate, confermando la pronuncia oggetto di gravame.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio.
Con ogni conseguenziale pronuncia”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, le Sig.re e Parte_1 Pt_2
proponevano opposizione tardiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 650 c.p.c. avverso il
[...]
decreto ingiuntivo del Tribunale di Asti n. 922/2015 emesso il 22.05.2015 con cui alla sig.ra ed Pt_1
al dante causa della sig.ra , sig. in qualità di fideiussori della debitrice principale, Pt_2 Parte_2 era stato ingiunto di pagare alla la somma di € 63.994,69, oltre Controparte_1
interessi e spese, in relazione ai rapporti di credito intercorsi tra la società garantita e la banca.
pagina 3 di 13 Sulla base di tale decreto ingiuntivo, infatti, parte creditrice aveva promosso intervento in sede esecutiva ed il Giudice dell'esecuzione, vista la pronuncia delle SS.UU. n. 9479/2023, aveva sospeso l'esecuzione e la vendita in essa già programmata avvisando i debitori della possibilità di proporre opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 922/15 del Tribunale di Asti a favore di e al decreto ingiuntivo n. 391/09 del Tribunale di Ravenna a favore di per CP_4 CP_5
l'accertamento di eventuale abusività delle clausole contrattuali applicate.
Le opponenti in specie chiedevano revocarsi e dichiararsi nullo, ovvero privo di effetti, il decreto ingiuntivo n. 922/15 (R.G. n. 1824/15) poiché emesso da un giudice territorialmente incompetente - il
Tribunale di Asti, essendo invece competente il Tribunale di Alessandria, nel cui circondario risiedevano entrambi i fideiussori - sulla base di una clausola - art. 15 del contratto di fideiussione – recante deroga alla competenza prevista dalla legge in favore dei consumatori, così dovendosi qualificare i predetti fideiussori che avevano prestato garanzia per scopi estranei all'attività di impresa.
Assumevano in specie le opponenti che la predetta clausola fosse da ritenersi vessatoria e non valesse a radicare ritualmente la competenza del giudice adito con riguardo alle domande rivolte nei loro
CP_ confronti, non avendo i fideiussori, all'epoca del deposito del ricorso, residenza né domicilio in
Conseguentemente, chiedevano dichiararsi la nullità della clausola e, quindi, revocarsi del decreto ingiuntivo opposto siccome emesso da giudice incompetente.
Si costituiva nel giudizio la convenuta, prendendo atto dell'innovatrice sentenza n. CP_6
9479/2023 resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite e rimettendosi alla valutazione del Tribunale in ordine alla qualifica di consumatore in capo alle attrici e alla natura vessatoria delle clausole contrattuali oggetto di censura. Rilevava peraltro di avere agito in sede monitoria nei confronti dei garanti sigg. e presso il Tribunale di Asti in forza della clausola Parte_1 Parte_2 derogatoria della competenza di cui al punto 2. dell'art. 15 del contratto di fideiussione in quanto ritenuti consumatori secondo principi all'epoca acclarati nella giurisprudenza consolidata della stessa
Suprema Corte, secondo cui il requisito soggettivo della qualità di consumatore deve riferirsi all'obbligazione garantita, cui quella del fideiussore è accessoria.
Rigettate le istanze istruttorie dedotte dalle parti opponenti nonché l'istanza preliminare per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, con sentenza n. 427 in data 17.06.2024, il
Tribunale di Asti rigettava l'opposizione proposta dalle attrici ritenendo che il decreto ingiuntivo opposto non fosse stato in specie emesso in applicazione di una clausola vessatoria. Rilevava, infatti, che il Tribunale di Asti era stato adito non sulla base di una clausola di deroga al foro del consumatore, bensì sul presupposto che gli stessi fideiussori dovessero considerarsi professionisti di riflesso in considerazione della qualità professionale della Società garantita, rilevando peraltro che la clausola n.
pagina 4 di 13 15 non poteva considerarsi vessatoria in quanto, per l'ipotesi in cui il contraddittore della banca fosse un consumatore, faceva salva la disciplina legale. Riteneva quindi che le parti appellanti avrebbero dovuto tempestivamente opporre il decreto ingiuntivo in questione, non al fine di contestare la nullità del contratto di fideiussione, che non contiene in effetti alcuna clausola derogatoria rispetto al foro del consumatore, ma piuttosto per invocare l'applicazione della normativa legale, richiamando, semmai, proprio l'ipotesi di inefficacia della clausola di cui all'art. 15 dei contratti, previa affermazione e dimostrazione della loro qualità di consumatori.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello le sigg.re ed , Parte_1 Parte_2
lamentando, con primo motivo di gravame, che erroneamente il Giudice a quo abbia in specie ritenuto che la ricorrente in sede monitoria abbia in specie adito il Tribunale di Asti non già per effetto di una clausola derogatoria dell'ordinaria competenza territoriale ex art. 28 c.p.c., ma sulla base di erronea convinzione della ricorrente di agire nei confronti di fideiussori qualificabili come
“professionisti” di riflesso, in ragione della natura professionale del soggetto garantito, e quindi nei confronti di soggetti non qualificabili come consumatori, ritenendo perciò pienamente legittima e certamente valida la clausola derogatoria della competenza in specie applicata. Assume infatti che il
Tribunale, preso atto del mutato orientamento della Corte di Cassazione in merito ai criteri da applicarsi per la valutazione della natura, professionale o meno, del garante, avrebbe dovuto in sede di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. valutare ed accertare la natura consumeristica o professionale delle parti ingiunte alla stregua dell'attuale diritto vivente nazionale ed europeo e, in conseguenza, valutare quindi la natura vessatoria della clausola n. 15 del contratto di fideiussione, in forza della quale la ha adito il Tribunale di Asti in luogo di quello di residenza delle garanti appellanti (oggi CP_6 codificato dall'art. 66-bis, d.lgs. 206/2005) e dunque revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Le appellanti lamentano quindi, con secondo motivo di gravame, che erroneamente il
Tribunale abbia negato il carattere vessatorio della clausola 15 del contratto di fideiussione, considerando il sistema di discipline alternative su cui essa è impostata. Assumono infatti che il primo
Giudice avrebbe dovuto valutare la qualifica di consumatori in capo alle opponenti, dichiarando la vessatorietà della clausola in parola per l'effetto derogativo del foro del consumatore e ritenere quindi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Asti ad emettere l'ingiunzione di cui trattasi, addivenendo pertanto quindi alla revoca del decreto ingiuntivo.
Sottolineano, infatti, che l'effetto perverso insito nello stesso comma 1 della clausola in esame emerga chiaramente ove si consideri che essa vale ad assoggettare comunque il consumatore alla disciplina generale prevista dal codice di rito, sottraendogli le maggiori tutele della disciplina speciale prevista dal d.lgs. 206/05.
pagina 5 di 13 Lamentano infine, con terzo motivo di gravame, che il Tribunale non abbia ammesso la prova orale dedotta, pure vertente su fatti certamente rilevanti ai fini del decidere.
Parte appellante ha formulato quindi istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, anche con ricorso ex art. 351 c.p.c. depositato in data 16.09.2024, sottolineando l'opportunità di una pronuncia in merito prima dell'udienza già fissata dinanzi al Giudice dell'esecuzione.
La si è costituita in sede cautelare, chiedendo il rigetto dell'avversa Controparte_1
istanza ex art. 283 c.p.c., dichiarata infine inammissibile con ordinanza della Corte in data 10.10.2024.
La appellata si è costituita quindi nel giudizio di gravame, contestando gli avversari CP_6
assunti e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, chiedendo dichiararsi inammissibili i documenti nuovi prodotti da parte appellante e relativi alla procedura esecutiva pendente tra le parti.
Rileva peraltro che le appellanti non hanno fornito alcuna prova della loro asserita qualifica di consumatori, dichiarando comunque di rimettersi alla statuizione della Corte adita, specificando che, anche a volersi ritenere le appellanti alla stregua di consumatrici, la non vessatorietà della clausola regolatrice della competenza territoriale ritenuta dal Giudice di primo grado escluderebbe comunque la fondatezza dell'opposizione.
Assume infatti che dalla lettura del dettato di cui all'art. 33 della normativa di cui al codice del
Consumo, comma 2, lett. u), si evinca chiaramente che l'art. 15 dei contratti di garanzia non presenta alcun carattere di vessatorietà, prevedendo espressamente l'applicazione dei criteri codicistici qualora il fideiussore non rivesta la qualità di consumatore, non causando quindi alcuno squilibrio contrattuale.
Si oppone infine alle istanze istruttorie reiterate dalle appellanti, eccependo l'inammissibilità e comunque la superfluità della prova testimoniale dedotta.
Ha spiegato intervento volontario nel giudizio ex art. 111, comma III, c.p.c. Controparte_2
dando atto di essersi resa cessionaria pro soluto di un ampio portafoglio di crediti della
[...] [...]
succedendo quindi nella titolarità del credito in contestazione, facendo proprie domande, Parte_4
eccezioni, istanze, difese e produzioni della propria dante causa.
Rimessa la causa in decisione già alla prima udienza di comparizione delle parti, previo deposito delle difese di rito, la causa perviene in discussione dinanzi al Collegio.
Rileva preliminarmente la Corte che nessuna contestazione è stata svolta tra le parti in merito alla ritualità dell'intervento volontario spiegato dalla quale cessionaria del Controparte_2
credito in contestazione;
peraltro la Società intervenuta, aderendo alle domande formulate dalla propria dante causa, chiede unicamente rigettarsi l'avversa impugnazione e confermarsi la sentenza impugnata.
pagina 6 di 13 Nel merito deve ritenersi in effetti fondato il primo motivo di gravame formulate dalla parte appellante. Risulta infatti, dall'esame della fideiussione sottoscritta da e Parte_1 Testimone_1
che, in forza della clausola n. 15:
1. Foro competente è quello stabilito dagli artt. 18 e segg. c.p.c. in tema di competenza per territorio
2. Qualora il Fidejussore non rivesta la qualità di consumatore, ai senti dell'art. 1469bis, comma
II, c.c. le parti espressamente convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 c.p.c. che- per le eventuali contestazioni nascenti dal presente contratto – unico foro competente sarà quello di CP_
è lasciata tuttavia alla sola la facoltà di adire anche Controparte_1
l'Autorità Giudiziaria del luogo dove trovasi la dipendenza presso la quale si è costituito il rapporto nascente dal presente contratto.
La stessa ora appellata, in sede di costituzione nel giudizio a quo, ha in effetti invocato, a CP_6
giustificazione della scelta di adire in sede monitoria il foro esclusivo di cui al n.
2. della predetta clausola, rilevando che “l'orientamento da ultimo affermatosi nella Giurisprudenza di Legittimità prevede la figura del c.d. “professionista di riflesso” ogni qual volta un soggetto garantisca le obbligazioni sociali nell'interesse della società stessa ovvero suoi soci/associati e non per proprie esigenze personali: nella fattispecie, il rapporto di familiarità/parentela ex adverso ammesso e riconosciuto e sussistente tra i soci della – peraltro, dunque, soci illimitatamente Parte_5
responsabili delle obbligazioni sociali – pone, in capo al garante, un evidente interesse commerciale a che la società partecipata e amministrata da propri consanguinei fruisse del prestito richiesto per continuare l'attività di impresa. Nella fattispecie, il rilascio della garanzia viene ritenuta strumentale e funzionale all'ottenimento della concessione di credito ed il garante non può ritenersi estraneo all'oggetto sociale avendo egli un interesse convergente con quello dei propri familiari, soci e amministratori della società garantita, ad implementarne gli introiti e le opportunità di sviluppo commerciale” ( v. comparsa di costituzione in primo grado, pag. 4 ).
E, tuttavia, secondo più recente ed ormai consolidato orientamento maturato nella giurisprudenza di legittimità a seguito di ben nota pronuncia della Corte di Giustizia UE, deve piuttosto ritenersi che “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e Per_1
14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il CP_7
fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che pagina 7 di 13 la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio ) ( Cass. Civ. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 742 del 16/01/2020; Sez. U - , Ordinanza n. 5868 del 27/02/2023 ).
Orbene, la mera finalità di agevolare l'attività commerciale di un proprio familiare, ove perseguita da soggetto non altrimenti qualificabile come “professionista”, non avendo mai assunto – per quanto risulta – la qualità di socio od amministratore presso la Società garantita od altre Società con essa cooperanti, non può certo ritenersi elemento adeguato e sufficiente ad escludere la qualità di
“consumatore” del garante.
E, dunque, seppure la abbia adito in sede monitoria il foro esclusivo elettivo convenuto per il CP_6
fideiussore non consumatore sul presupposto errato che tali fossero e Parte_1 Testimone_1
essa avrebbe comunque agito presso Giudice incompetente, ove detto foro risultasse, come in specie, diverso da quello esclusivo ed inderogabile previsto ex art. 33 del codice del Consumo, comma 2, lett.
u), in riferimento al luogo “di residenza o domicilio elettivo del consumatore”.
Risulta infatti dall'esame del documento n. 1 prodotto dalla parte opponente in primo grado che era residente sino al decesso a VI ( Al ) e è residente a [...]( Al ). Testimone_1 Parte_1
Deve ritenersi, tuttavia, solo in parte fondato il secondo motivo di gravame formulato dalla parte appellante, entro limiti che non consentono comunque di addivenire a declaratoria di nullità od inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Da un lato infatti palesemente erronea risulta la conclusione esposta da Tribunale a quo a fondamento della sentenza impugnata, secondo cui “la clausola n. 15 sulla competenza territoriale, contenuta in entrambi i contratti di fideiussione oggetto di causa, non risulta contenere una deroga al foro del consumatore” posto che “la deroga alle norme sulla competenza”, di cui al n. 2 della clausola in esame,
“esclude, quindi, espressamente i casi in cui il fideiussore rivesta la qualità di consumatore
(applicandosi, in tal caso, la disciplina legale), ciò che esclude, in radice, la sussistenza del denunciato vizio di nullità”.
La “disciplina legale” di cui agli artt. 18 e segg. c.p.c. richiamati nella clausola n. 15 comprende infatti non solo la previsione dei fori generali delle persone fisiche e giuridiche ( artt. 18 e 19 ), ma anche il foro di cui all'art. 20 c.p.c., ben diverso da quello esclusivo ed inderogabile di cui all'art. 33 della normativa di cui al codice del Consumo, comma 2, lett. u).
E, dunque, “la disposizione dettata dall'art. 1469-bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. - applicabile nella specie "ratione temporis" - si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che
pagina 8 di 13 preveda una diversa località come sede del foro competente; tale criterio, che implica il superamento dei fori alternativi di cui all'art. 20 cod. proc. civ., si applica anche se la pretesa azionata si fondi su di una promessa di pagamento o una ricognizione di debito, poiché queste ultime non costituiscono un'autonoma fonte di obbligazione ma, determinando un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", non dispensano il creditore dall'onere di proporre la domanda davanti al giudice competente” ( Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 12872 del 10/06/2011 ; conforme a
Cass. Civ. Sez. U, Ordinanza n. 14669 del 01/10/2003 )
E, tuttavia, la parte appellante ha promosso opposizione solo tardiva al decreto ingiuntivo in forza del quale è stata avviata quindi procedura esecutiva, a seguito di provvedimento del Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Alessandria in data 20.09.2023 con cui, in ossequio alle
“indicazioni di Cass. S.U. 9479/2023”, si è “rilevato che:
l'azione esecutiva si fonda su un decreto ingiuntivo emesso in dipendenza di un rapporto contrattuale intercorso tra professionista e consumatore;
il decreto ingiuntivo non contiene alcuna motivazione in ordine all'assenza – nel predetto contratto - di clausole aventi natura vessatoria;”
E, dunque, “sia in caso di controllo positivo che negativo del GE sull'abusività delle clausole, la parte debitrice deve in ogni caso essere avvisata della possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c. (…) per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole contrattuali con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo” ( v. provvedimento richiamato al documento n. 6 di parte opposta ).
La Suprema Corte ha infatti chiarito in merito che “ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre pagina 9 di 13 opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c.” ( Cass. Civ. Sez. U - ,
Sentenza n. 9479 del 06/04/2023 ).
Orbene in specie la clausola censurata, da ritenersi in effetti vessatoria ove applicata nei confronti di soggetto qualificabile come “consumatore” nel senso innanzi chiarito, vale unicamente ad individuare la competenza per le controversie relative all'esecuzione della fideiussione in questione, ma trattasi con ogni evidenza di clausola che non incide affatto sulla “sussistenza” od “entità” del credito azionato, che in specie non è in alcun modo contestato dalle opponenti ora appellanti, che, appunto, in sede di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti quali fideiussori della
[...]
di e si sono limitate a rilevare del tutto Parte_5 Controparte_8 Controparte_9
genericamente, rispetto a decreto ingiuntivo emesso da oltre dieci anni in data 26.05.2015, che, “per quanto concerne il merito, non essendo stati i garanti destinatari dei contratti né degli estratti conto bancari periodici dai quali sarebbe risultata l'esposizione debitoria indicata nell'opposto Decreto, gli stessi, nel contestarne sin da ora gli esiti finali desumibili dai documenti ex adverso prodotti unitamente al ricorso per ingiunzione, si riservano di meglio esaminarli una volta che dovessero essere resi destinatari di rituale notifica dell'ingiunzione qui osteggiata, al fine di un compiuto vaglio sulla validità ed efficacia degli addebiti e dei relativi titoli”.
Giova del resto evidenziare che la stessa Corte di Giustizia UE, nella sentenza resa in data CGUE 17 maggio 2022, ha comunque sottolineato che “occorre ricordare l'importanza che il principio dell'autorità di cosa giudicata riveste sia nell'ordinamento giuridico dell'Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali. La Corte ha, infatti, già avuto occasione di precisare che, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici sia una buona amministrazione della giustizia,
è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (v., in particolare, sentenze del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08,
EU:C:2009:615, punti 35 e 36, e del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, punto
46).
Nella medesima pronuncia, in merito a:
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (…)», nelle cause riunite C‑693/19 e C‑831/19, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Milano
pagina 10 di 13 (Italia), con ordinanze del 10 agosto 2019 e del 31 ottobre 2019” (…), la CGUE ha quindi evidenziato come il Tribunale rimettente, “nella causa C‑831/19, chiede altresì se la circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva abbia una qualsivoglia rilevanza al riguardo”.
La Corte UE ha quindi concluso:
Da quanto precede risulta che occorre rispondere alle questioni pregiudiziali poste nelle cause
C‑693/19 e C‑831/19 dichiarando che l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa ‑ per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità ‑ successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo.
Infatti “come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 56 e 57 delle conclusioni, il fatto che il debitore ignorava, al momento in cui questa precedente decisione giurisdizionale è divenuta definitiva, il proprio status di consumatore, ai sensi della direttiva 93/13, è irrilevante, poiché, come ricordato al punto 53 della presente sentenza, il giudice nazionale è tenuto a valutare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale rientrante nell'ambito di applicazione di tale direttiva”.
Ma l'ambito di applicazione della direttiva è appunto – e soltanto - quello volto ad una tutela sostanziale del consumatore rispetto alle clausole abusive, laddove, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva stessa “1 . Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”.
Trattasi, dunque, di una tutela sostanziale che non può ritenersi estensibile, anche a fronte di provvedimenti già coperti da giudicato, a clausole meramente relative alla individuazione del foro competente a conoscere delle controversie relative al contratto stipulato dal consumatore, laddove, come in specie, non siano contestualmente formulate eccezioni specifiche relative alla sussistenza o entità del credito azionato, e quindi al merito della pretesa azionata verso il consumatore.
pagina 11 di 13 Ed in specie l'odierna opponente non ha formulato – appunto – contestazione alcuna, in merito, alla sussistenza ed entità del credito vantato nei suoi confronti e oggetto dell'ingiunzione tardivamente opposta.
Deve addivenirsi pertanto ad integrale rigetto dell'impugnazione in esame, pur sulla base di motivazione diversa da quella posta a base del provvedimento impugnato, non valendo comunque la parziale fondatezza dei motivi di gravame formulati dalla parte appellante a giustificare la domanda principale svolta con l'atto di impugnazione in esame, di declaratoria della nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo tardivamente opposto.
Nondimeno, in considerazione della natura e complessità delle questioni trattate, da un lato relative ad interpretazione ed applicazione di principi giurisprudenziali in origine elaborati in ambito Europeo e quindi portati ad attuazione nel nostro ordinamento interno, peraltro unicamente rilevate d'ufficio dalla
Corte in assenza di deduzione alcuna in merito della parte appellata, dall'altro conseguenti anche a sopravvenuti mutamenti della giurisprudenza in ordine ai criteri per l'accertamento della qualità di consumatore di una delle parti contraenti in relazione al rapporto in contestazione, si ravvisano i presupposti ex art. 92, come risultante a seguito di sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, per l'integrale compensazione delle spese del gravame nei rapporti tra parte appellante e parte appellata.
Nulla è dovuto comunque alla parte volontariamente intervenuta quale rimborso delle spese del presente giudizio, conseguenti a scelta difensiva di sua iniziativa assunta dalla Società intervenuta, non chiamata nel processo dalla parte appellante.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata n. 427/2024 emessa dal Tribunale di Asti in data 17.06.2024;
2) Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di gravame nei rapporti fra ed Parte_1
e Parte_2 Controparte_1
3) rigetta la domanda di rimborso delle spese processuali formulata da Controparte_2
4) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
pagina 12 di 13 Così deciso in Torino nella camera di consiglio dell'1.10.2025
Il Consigliere est
Dott.ssa Anna Bonfilio
Il Presidente
Dott.ssa RO ZA
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RO ZA Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1015/2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARENCO
[...] C.F._2
NO e dell'avv. LIGATO ROBERTO ( ) PIAZZETTA S. LUCIA 1 C.F._3
15100 SS, elettivamente domiciliato in PIAZZETTA SANTA LUCIA 1 15121
SS presso il difensore avv. MARENCO NO appellanti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RI AR e dell'avv. RI FRANCESCA ( CORSO C.F._4
DANTE, 16 14100 elettivamente domiciliato in CORSO DANTE, 16 14100 presso il CP_1 CP_1
difensore avv. RI AR
Appellata
( C.F. n. ) in persona della sua procuratrice Controparte_2 P.IVA_2 [...]
CP_
rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Marinetti del Foro di con domicilio CP_3
CP_ eletto in Corso Dante n.16, e con domicilio digitale ai seguenti indirizzi Pec:
Email_1
Intervenuta
pagina 1 di 13 Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 2.10.2025
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
fideiussione
CONCLUSIONI
Per le appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, in via cautelare e preliminare: sospendere la provvisoria esecutività in toto della sentenza impugnata e, in ogni caso, dello stesso
Decreto ingiuntivo che questa ha al momento confermato n. 922/15 del Tribunale di Asti emesso il
22.05.2015 (RG 1824/15); nel merito: previo accertamento che è sopravvenuta successione a titolo particolare avente ad oggetto il credito litigioso di cui trattasi, e che il successore a titolo particolare ha dispiegato intervento, autorizzare e disporre l'estromissione della parte alienante, o del successore, dal presente processo ex art. 111 comma 3° cpc;
in totale riforma dell'appellata sentenza, che si chiede contestualmente per l'effetto di annullare, e in accoglimento dei motivi d'appello svolti nonché delle conclusioni svolte in 1° grado dalle parti odierne appellate, revocare, dichiarare nullo e di nessun effetto il Decreto ingiuntivo opposto di cui sopra, siccome emesso da Giudice territorialmente incompetente (Tribunale di Asti), in luogo di quello competente in ragione della residenza di entrambe le parti appellanti (Tribunale di Alessandria), adito, nei confronti di due convenuti consumatori, in forza della clausola n. 15 dei contratti di fidejussione per cui è causa, vessatoria e, quindi, inefficace/nulla e di nessun effetto;
in via istruttoria: si chiede ammettersi prova per testi come di seguito riproposta:
1) E' vero che la sig.ra madre della teste e con essa convivente prima in Acqui Terme Parte_1
(AL) ed ora in TE (AL), ha sempre svolto la propria attività lavorativa in famiglia, occupata in mansioni domestiche di casalinga;
2) E' vero che il sig. , padre della teste, è stato lavoratore dipendente, con mansioni di Testimone_1
operaio, presso la avente sede legale in Morsasco (AL), sino al 2008, allorché Parte_3
andò in pensione;
3) E' vero che nel 2014 il sig. fu colpito da ischemia celebrale e che in data 13 luglio Testimone_1
2021 sopraggiunse il suo decesso;
4) E' vero che la teste è figlia del sig. ed ha con lui convissuto presso l'abitazione Testimone_1 familiare prima in Acqui Terme (AL), poi in VI (AL), Comune quest'ultimo ove rimase residente pagina 2 di 13 anche dopo aver contratto matrimonio, e così continuando a frequentare con cadenza quotidiana la propria famiglia d'origine, e tornando infine con essa a risiedere dal 2018, essendosi separata dal marito.
Si indicano quali testi, ovvero sommari informatori: la sig.ra , residente in [...], sul capo 1; Testimone_2
la sig.ra , residente in [...], sui capi 2, 3 e 4. Tes_3
In punto spese: con piena vittoria di compensi legali ed esborsi per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione
Previa reiezione delle istanze istruttorie avversarie siccome irrilevanti, inammissibili e comunque valutative,
Piaccia alla Corte d'Appello di Torino Ecc.ma respingere l'appello e le domande ex adverso proposte siccome inammissibili ed infondate, confermando la pronuncia oggetto di gravame.
Con il favore delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Con ogni conseguenziale pronuncia.
Per la Società intervenuta:
“Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione
Previa reiezione delle istanze istruttorie avversarie siccome irrilevanti, inammissibili e comunque valutative,
Piaccia alla Corte d'Appello di Torino Ecc.ma respingere l'appello e le domande ex adverso proposte siccome inammissibili ed infondate, confermando la pronuncia oggetto di gravame.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio.
Con ogni conseguenziale pronuncia”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, le Sig.re e Parte_1 Pt_2
proponevano opposizione tardiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 650 c.p.c. avverso il
[...]
decreto ingiuntivo del Tribunale di Asti n. 922/2015 emesso il 22.05.2015 con cui alla sig.ra ed Pt_1
al dante causa della sig.ra , sig. in qualità di fideiussori della debitrice principale, Pt_2 Parte_2 era stato ingiunto di pagare alla la somma di € 63.994,69, oltre Controparte_1
interessi e spese, in relazione ai rapporti di credito intercorsi tra la società garantita e la banca.
pagina 3 di 13 Sulla base di tale decreto ingiuntivo, infatti, parte creditrice aveva promosso intervento in sede esecutiva ed il Giudice dell'esecuzione, vista la pronuncia delle SS.UU. n. 9479/2023, aveva sospeso l'esecuzione e la vendita in essa già programmata avvisando i debitori della possibilità di proporre opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 922/15 del Tribunale di Asti a favore di e al decreto ingiuntivo n. 391/09 del Tribunale di Ravenna a favore di per CP_4 CP_5
l'accertamento di eventuale abusività delle clausole contrattuali applicate.
Le opponenti in specie chiedevano revocarsi e dichiararsi nullo, ovvero privo di effetti, il decreto ingiuntivo n. 922/15 (R.G. n. 1824/15) poiché emesso da un giudice territorialmente incompetente - il
Tribunale di Asti, essendo invece competente il Tribunale di Alessandria, nel cui circondario risiedevano entrambi i fideiussori - sulla base di una clausola - art. 15 del contratto di fideiussione – recante deroga alla competenza prevista dalla legge in favore dei consumatori, così dovendosi qualificare i predetti fideiussori che avevano prestato garanzia per scopi estranei all'attività di impresa.
Assumevano in specie le opponenti che la predetta clausola fosse da ritenersi vessatoria e non valesse a radicare ritualmente la competenza del giudice adito con riguardo alle domande rivolte nei loro
CP_ confronti, non avendo i fideiussori, all'epoca del deposito del ricorso, residenza né domicilio in
Conseguentemente, chiedevano dichiararsi la nullità della clausola e, quindi, revocarsi del decreto ingiuntivo opposto siccome emesso da giudice incompetente.
Si costituiva nel giudizio la convenuta, prendendo atto dell'innovatrice sentenza n. CP_6
9479/2023 resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite e rimettendosi alla valutazione del Tribunale in ordine alla qualifica di consumatore in capo alle attrici e alla natura vessatoria delle clausole contrattuali oggetto di censura. Rilevava peraltro di avere agito in sede monitoria nei confronti dei garanti sigg. e presso il Tribunale di Asti in forza della clausola Parte_1 Parte_2 derogatoria della competenza di cui al punto 2. dell'art. 15 del contratto di fideiussione in quanto ritenuti consumatori secondo principi all'epoca acclarati nella giurisprudenza consolidata della stessa
Suprema Corte, secondo cui il requisito soggettivo della qualità di consumatore deve riferirsi all'obbligazione garantita, cui quella del fideiussore è accessoria.
Rigettate le istanze istruttorie dedotte dalle parti opponenti nonché l'istanza preliminare per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, con sentenza n. 427 in data 17.06.2024, il
Tribunale di Asti rigettava l'opposizione proposta dalle attrici ritenendo che il decreto ingiuntivo opposto non fosse stato in specie emesso in applicazione di una clausola vessatoria. Rilevava, infatti, che il Tribunale di Asti era stato adito non sulla base di una clausola di deroga al foro del consumatore, bensì sul presupposto che gli stessi fideiussori dovessero considerarsi professionisti di riflesso in considerazione della qualità professionale della Società garantita, rilevando peraltro che la clausola n.
pagina 4 di 13 15 non poteva considerarsi vessatoria in quanto, per l'ipotesi in cui il contraddittore della banca fosse un consumatore, faceva salva la disciplina legale. Riteneva quindi che le parti appellanti avrebbero dovuto tempestivamente opporre il decreto ingiuntivo in questione, non al fine di contestare la nullità del contratto di fideiussione, che non contiene in effetti alcuna clausola derogatoria rispetto al foro del consumatore, ma piuttosto per invocare l'applicazione della normativa legale, richiamando, semmai, proprio l'ipotesi di inefficacia della clausola di cui all'art. 15 dei contratti, previa affermazione e dimostrazione della loro qualità di consumatori.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello le sigg.re ed , Parte_1 Parte_2
lamentando, con primo motivo di gravame, che erroneamente il Giudice a quo abbia in specie ritenuto che la ricorrente in sede monitoria abbia in specie adito il Tribunale di Asti non già per effetto di una clausola derogatoria dell'ordinaria competenza territoriale ex art. 28 c.p.c., ma sulla base di erronea convinzione della ricorrente di agire nei confronti di fideiussori qualificabili come
“professionisti” di riflesso, in ragione della natura professionale del soggetto garantito, e quindi nei confronti di soggetti non qualificabili come consumatori, ritenendo perciò pienamente legittima e certamente valida la clausola derogatoria della competenza in specie applicata. Assume infatti che il
Tribunale, preso atto del mutato orientamento della Corte di Cassazione in merito ai criteri da applicarsi per la valutazione della natura, professionale o meno, del garante, avrebbe dovuto in sede di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. valutare ed accertare la natura consumeristica o professionale delle parti ingiunte alla stregua dell'attuale diritto vivente nazionale ed europeo e, in conseguenza, valutare quindi la natura vessatoria della clausola n. 15 del contratto di fideiussione, in forza della quale la ha adito il Tribunale di Asti in luogo di quello di residenza delle garanti appellanti (oggi CP_6 codificato dall'art. 66-bis, d.lgs. 206/2005) e dunque revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Le appellanti lamentano quindi, con secondo motivo di gravame, che erroneamente il
Tribunale abbia negato il carattere vessatorio della clausola 15 del contratto di fideiussione, considerando il sistema di discipline alternative su cui essa è impostata. Assumono infatti che il primo
Giudice avrebbe dovuto valutare la qualifica di consumatori in capo alle opponenti, dichiarando la vessatorietà della clausola in parola per l'effetto derogativo del foro del consumatore e ritenere quindi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Asti ad emettere l'ingiunzione di cui trattasi, addivenendo pertanto quindi alla revoca del decreto ingiuntivo.
Sottolineano, infatti, che l'effetto perverso insito nello stesso comma 1 della clausola in esame emerga chiaramente ove si consideri che essa vale ad assoggettare comunque il consumatore alla disciplina generale prevista dal codice di rito, sottraendogli le maggiori tutele della disciplina speciale prevista dal d.lgs. 206/05.
pagina 5 di 13 Lamentano infine, con terzo motivo di gravame, che il Tribunale non abbia ammesso la prova orale dedotta, pure vertente su fatti certamente rilevanti ai fini del decidere.
Parte appellante ha formulato quindi istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, anche con ricorso ex art. 351 c.p.c. depositato in data 16.09.2024, sottolineando l'opportunità di una pronuncia in merito prima dell'udienza già fissata dinanzi al Giudice dell'esecuzione.
La si è costituita in sede cautelare, chiedendo il rigetto dell'avversa Controparte_1
istanza ex art. 283 c.p.c., dichiarata infine inammissibile con ordinanza della Corte in data 10.10.2024.
La appellata si è costituita quindi nel giudizio di gravame, contestando gli avversari CP_6
assunti e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, chiedendo dichiararsi inammissibili i documenti nuovi prodotti da parte appellante e relativi alla procedura esecutiva pendente tra le parti.
Rileva peraltro che le appellanti non hanno fornito alcuna prova della loro asserita qualifica di consumatori, dichiarando comunque di rimettersi alla statuizione della Corte adita, specificando che, anche a volersi ritenere le appellanti alla stregua di consumatrici, la non vessatorietà della clausola regolatrice della competenza territoriale ritenuta dal Giudice di primo grado escluderebbe comunque la fondatezza dell'opposizione.
Assume infatti che dalla lettura del dettato di cui all'art. 33 della normativa di cui al codice del
Consumo, comma 2, lett. u), si evinca chiaramente che l'art. 15 dei contratti di garanzia non presenta alcun carattere di vessatorietà, prevedendo espressamente l'applicazione dei criteri codicistici qualora il fideiussore non rivesta la qualità di consumatore, non causando quindi alcuno squilibrio contrattuale.
Si oppone infine alle istanze istruttorie reiterate dalle appellanti, eccependo l'inammissibilità e comunque la superfluità della prova testimoniale dedotta.
Ha spiegato intervento volontario nel giudizio ex art. 111, comma III, c.p.c. Controparte_2
dando atto di essersi resa cessionaria pro soluto di un ampio portafoglio di crediti della
[...] [...]
succedendo quindi nella titolarità del credito in contestazione, facendo proprie domande, Parte_4
eccezioni, istanze, difese e produzioni della propria dante causa.
Rimessa la causa in decisione già alla prima udienza di comparizione delle parti, previo deposito delle difese di rito, la causa perviene in discussione dinanzi al Collegio.
Rileva preliminarmente la Corte che nessuna contestazione è stata svolta tra le parti in merito alla ritualità dell'intervento volontario spiegato dalla quale cessionaria del Controparte_2
credito in contestazione;
peraltro la Società intervenuta, aderendo alle domande formulate dalla propria dante causa, chiede unicamente rigettarsi l'avversa impugnazione e confermarsi la sentenza impugnata.
pagina 6 di 13 Nel merito deve ritenersi in effetti fondato il primo motivo di gravame formulate dalla parte appellante. Risulta infatti, dall'esame della fideiussione sottoscritta da e Parte_1 Testimone_1
che, in forza della clausola n. 15:
1. Foro competente è quello stabilito dagli artt. 18 e segg. c.p.c. in tema di competenza per territorio
2. Qualora il Fidejussore non rivesta la qualità di consumatore, ai senti dell'art. 1469bis, comma
II, c.c. le parti espressamente convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 c.p.c. che- per le eventuali contestazioni nascenti dal presente contratto – unico foro competente sarà quello di CP_
è lasciata tuttavia alla sola la facoltà di adire anche Controparte_1
l'Autorità Giudiziaria del luogo dove trovasi la dipendenza presso la quale si è costituito il rapporto nascente dal presente contratto.
La stessa ora appellata, in sede di costituzione nel giudizio a quo, ha in effetti invocato, a CP_6
giustificazione della scelta di adire in sede monitoria il foro esclusivo di cui al n.
2. della predetta clausola, rilevando che “l'orientamento da ultimo affermatosi nella Giurisprudenza di Legittimità prevede la figura del c.d. “professionista di riflesso” ogni qual volta un soggetto garantisca le obbligazioni sociali nell'interesse della società stessa ovvero suoi soci/associati e non per proprie esigenze personali: nella fattispecie, il rapporto di familiarità/parentela ex adverso ammesso e riconosciuto e sussistente tra i soci della – peraltro, dunque, soci illimitatamente Parte_5
responsabili delle obbligazioni sociali – pone, in capo al garante, un evidente interesse commerciale a che la società partecipata e amministrata da propri consanguinei fruisse del prestito richiesto per continuare l'attività di impresa. Nella fattispecie, il rilascio della garanzia viene ritenuta strumentale e funzionale all'ottenimento della concessione di credito ed il garante non può ritenersi estraneo all'oggetto sociale avendo egli un interesse convergente con quello dei propri familiari, soci e amministratori della società garantita, ad implementarne gli introiti e le opportunità di sviluppo commerciale” ( v. comparsa di costituzione in primo grado, pag. 4 ).
E, tuttavia, secondo più recente ed ormai consolidato orientamento maturato nella giurisprudenza di legittimità a seguito di ben nota pronuncia della Corte di Giustizia UE, deve piuttosto ritenersi che “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e Per_1
14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il CP_7
fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che pagina 7 di 13 la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio ) ( Cass. Civ. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 742 del 16/01/2020; Sez. U - , Ordinanza n. 5868 del 27/02/2023 ).
Orbene, la mera finalità di agevolare l'attività commerciale di un proprio familiare, ove perseguita da soggetto non altrimenti qualificabile come “professionista”, non avendo mai assunto – per quanto risulta – la qualità di socio od amministratore presso la Società garantita od altre Società con essa cooperanti, non può certo ritenersi elemento adeguato e sufficiente ad escludere la qualità di
“consumatore” del garante.
E, dunque, seppure la abbia adito in sede monitoria il foro esclusivo elettivo convenuto per il CP_6
fideiussore non consumatore sul presupposto errato che tali fossero e Parte_1 Testimone_1
essa avrebbe comunque agito presso Giudice incompetente, ove detto foro risultasse, come in specie, diverso da quello esclusivo ed inderogabile previsto ex art. 33 del codice del Consumo, comma 2, lett.
u), in riferimento al luogo “di residenza o domicilio elettivo del consumatore”.
Risulta infatti dall'esame del documento n. 1 prodotto dalla parte opponente in primo grado che era residente sino al decesso a VI ( Al ) e è residente a [...]( Al ). Testimone_1 Parte_1
Deve ritenersi, tuttavia, solo in parte fondato il secondo motivo di gravame formulato dalla parte appellante, entro limiti che non consentono comunque di addivenire a declaratoria di nullità od inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Da un lato infatti palesemente erronea risulta la conclusione esposta da Tribunale a quo a fondamento della sentenza impugnata, secondo cui “la clausola n. 15 sulla competenza territoriale, contenuta in entrambi i contratti di fideiussione oggetto di causa, non risulta contenere una deroga al foro del consumatore” posto che “la deroga alle norme sulla competenza”, di cui al n. 2 della clausola in esame,
“esclude, quindi, espressamente i casi in cui il fideiussore rivesta la qualità di consumatore
(applicandosi, in tal caso, la disciplina legale), ciò che esclude, in radice, la sussistenza del denunciato vizio di nullità”.
La “disciplina legale” di cui agli artt. 18 e segg. c.p.c. richiamati nella clausola n. 15 comprende infatti non solo la previsione dei fori generali delle persone fisiche e giuridiche ( artt. 18 e 19 ), ma anche il foro di cui all'art. 20 c.p.c., ben diverso da quello esclusivo ed inderogabile di cui all'art. 33 della normativa di cui al codice del Consumo, comma 2, lett. u).
E, dunque, “la disposizione dettata dall'art. 1469-bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. - applicabile nella specie "ratione temporis" - si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che
pagina 8 di 13 preveda una diversa località come sede del foro competente; tale criterio, che implica il superamento dei fori alternativi di cui all'art. 20 cod. proc. civ., si applica anche se la pretesa azionata si fondi su di una promessa di pagamento o una ricognizione di debito, poiché queste ultime non costituiscono un'autonoma fonte di obbligazione ma, determinando un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", non dispensano il creditore dall'onere di proporre la domanda davanti al giudice competente” ( Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 12872 del 10/06/2011 ; conforme a
Cass. Civ. Sez. U, Ordinanza n. 14669 del 01/10/2003 )
E, tuttavia, la parte appellante ha promosso opposizione solo tardiva al decreto ingiuntivo in forza del quale è stata avviata quindi procedura esecutiva, a seguito di provvedimento del Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Alessandria in data 20.09.2023 con cui, in ossequio alle
“indicazioni di Cass. S.U. 9479/2023”, si è “rilevato che:
l'azione esecutiva si fonda su un decreto ingiuntivo emesso in dipendenza di un rapporto contrattuale intercorso tra professionista e consumatore;
il decreto ingiuntivo non contiene alcuna motivazione in ordine all'assenza – nel predetto contratto - di clausole aventi natura vessatoria;”
E, dunque, “sia in caso di controllo positivo che negativo del GE sull'abusività delle clausole, la parte debitrice deve in ogni caso essere avvisata della possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c. (…) per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole contrattuali con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo” ( v. provvedimento richiamato al documento n. 6 di parte opposta ).
La Suprema Corte ha infatti chiarito in merito che “ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre pagina 9 di 13 opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c.” ( Cass. Civ. Sez. U - ,
Sentenza n. 9479 del 06/04/2023 ).
Orbene in specie la clausola censurata, da ritenersi in effetti vessatoria ove applicata nei confronti di soggetto qualificabile come “consumatore” nel senso innanzi chiarito, vale unicamente ad individuare la competenza per le controversie relative all'esecuzione della fideiussione in questione, ma trattasi con ogni evidenza di clausola che non incide affatto sulla “sussistenza” od “entità” del credito azionato, che in specie non è in alcun modo contestato dalle opponenti ora appellanti, che, appunto, in sede di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti quali fideiussori della
[...]
di e si sono limitate a rilevare del tutto Parte_5 Controparte_8 Controparte_9
genericamente, rispetto a decreto ingiuntivo emesso da oltre dieci anni in data 26.05.2015, che, “per quanto concerne il merito, non essendo stati i garanti destinatari dei contratti né degli estratti conto bancari periodici dai quali sarebbe risultata l'esposizione debitoria indicata nell'opposto Decreto, gli stessi, nel contestarne sin da ora gli esiti finali desumibili dai documenti ex adverso prodotti unitamente al ricorso per ingiunzione, si riservano di meglio esaminarli una volta che dovessero essere resi destinatari di rituale notifica dell'ingiunzione qui osteggiata, al fine di un compiuto vaglio sulla validità ed efficacia degli addebiti e dei relativi titoli”.
Giova del resto evidenziare che la stessa Corte di Giustizia UE, nella sentenza resa in data CGUE 17 maggio 2022, ha comunque sottolineato che “occorre ricordare l'importanza che il principio dell'autorità di cosa giudicata riveste sia nell'ordinamento giuridico dell'Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali. La Corte ha, infatti, già avuto occasione di precisare che, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici sia una buona amministrazione della giustizia,
è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (v., in particolare, sentenze del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08,
EU:C:2009:615, punti 35 e 36, e del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, punto
46).
Nella medesima pronuncia, in merito a:
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (…)», nelle cause riunite C‑693/19 e C‑831/19, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Milano
pagina 10 di 13 (Italia), con ordinanze del 10 agosto 2019 e del 31 ottobre 2019” (…), la CGUE ha quindi evidenziato come il Tribunale rimettente, “nella causa C‑831/19, chiede altresì se la circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva abbia una qualsivoglia rilevanza al riguardo”.
La Corte UE ha quindi concluso:
Da quanto precede risulta che occorre rispondere alle questioni pregiudiziali poste nelle cause
C‑693/19 e C‑831/19 dichiarando che l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa ‑ per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità ‑ successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo.
Infatti “come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 56 e 57 delle conclusioni, il fatto che il debitore ignorava, al momento in cui questa precedente decisione giurisdizionale è divenuta definitiva, il proprio status di consumatore, ai sensi della direttiva 93/13, è irrilevante, poiché, come ricordato al punto 53 della presente sentenza, il giudice nazionale è tenuto a valutare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale rientrante nell'ambito di applicazione di tale direttiva”.
Ma l'ambito di applicazione della direttiva è appunto – e soltanto - quello volto ad una tutela sostanziale del consumatore rispetto alle clausole abusive, laddove, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva stessa “1 . Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto”.
Trattasi, dunque, di una tutela sostanziale che non può ritenersi estensibile, anche a fronte di provvedimenti già coperti da giudicato, a clausole meramente relative alla individuazione del foro competente a conoscere delle controversie relative al contratto stipulato dal consumatore, laddove, come in specie, non siano contestualmente formulate eccezioni specifiche relative alla sussistenza o entità del credito azionato, e quindi al merito della pretesa azionata verso il consumatore.
pagina 11 di 13 Ed in specie l'odierna opponente non ha formulato – appunto – contestazione alcuna, in merito, alla sussistenza ed entità del credito vantato nei suoi confronti e oggetto dell'ingiunzione tardivamente opposta.
Deve addivenirsi pertanto ad integrale rigetto dell'impugnazione in esame, pur sulla base di motivazione diversa da quella posta a base del provvedimento impugnato, non valendo comunque la parziale fondatezza dei motivi di gravame formulati dalla parte appellante a giustificare la domanda principale svolta con l'atto di impugnazione in esame, di declaratoria della nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo tardivamente opposto.
Nondimeno, in considerazione della natura e complessità delle questioni trattate, da un lato relative ad interpretazione ed applicazione di principi giurisprudenziali in origine elaborati in ambito Europeo e quindi portati ad attuazione nel nostro ordinamento interno, peraltro unicamente rilevate d'ufficio dalla
Corte in assenza di deduzione alcuna in merito della parte appellata, dall'altro conseguenti anche a sopravvenuti mutamenti della giurisprudenza in ordine ai criteri per l'accertamento della qualità di consumatore di una delle parti contraenti in relazione al rapporto in contestazione, si ravvisano i presupposti ex art. 92, come risultante a seguito di sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, per l'integrale compensazione delle spese del gravame nei rapporti tra parte appellante e parte appellata.
Nulla è dovuto comunque alla parte volontariamente intervenuta quale rimborso delle spese del presente giudizio, conseguenti a scelta difensiva di sua iniziativa assunta dalla Società intervenuta, non chiamata nel processo dalla parte appellante.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata n. 427/2024 emessa dal Tribunale di Asti in data 17.06.2024;
2) Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di gravame nei rapporti fra ed Parte_1
e Parte_2 Controparte_1
3) rigetta la domanda di rimborso delle spese processuali formulata da Controparte_2
4) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
pagina 12 di 13 Così deciso in Torino nella camera di consiglio dell'1.10.2025
Il Consigliere est
Dott.ssa Anna Bonfilio
Il Presidente
Dott.ssa RO ZA
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