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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 15/12/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
UL TO Presidente est.
OM EN IC
Valentina Prudente IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 277 Reg. Gen. anno 2025 e promossa da
( ) elettivamente domiciliato nello Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Francesco Iorfida, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
(C.f.: ) elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Monica Silvestri, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
CONVENUTA
e con l'intervento di:
PUBBLICO MIINISTERO
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito 1-disporre che la sig.ra sia onerata CP_1
della consegna del figlio presso la residenza paterna al venerdì pomeriggio nei fine settimana di competenza del sig. ovvero in occasione di qualunque Pt_1
pagina 1 di 7 altro periodo di permanenza del figlio presso il papà;
2-in via subordinata, onerare la si.ga del prelevamento del figlio presso la dimora paterna CP_1
la domenica pomeriggio ovvero al termine di qualunque periodo di permanenza del figlio presso il papà;
3-in via di estremo subordine, qualora non si intendesse onerare la madre dell'impegno di farsi carico di uno dei due viaggi, disporre che la medesima versi a beneficio del sig. una somma pari ad € Pt_1
200 mensili quale contributo economico per il costo da sostenere per quegli spostamenti;
4-in ogni caso respingere la domanda di affidamento esclusivo del figlio in quanto infondata in fatto e in diritto;
5-in ogni caso Persona_1
respingere la domanda di adeguamento dell'assegno periodico proposta dalla convenuta di € 400,00 mensili non ricorrendone i presupposti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”; per parte resistente:
“Voglia il Tribunale illustrissimo per le ragioni sopra esposte, rigettare le domande avanzate da parte ricorrente perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare nell'interesse del minore l'affidamento esclusivo del minore Persona_1
alla madre, con il mantenimento delle modalità di visita di cui al provvedimento del Tribunale di Massa. Ancora in via riconvenzionale, stante la scarsa partecipazione del padre alla vita del figlio, adeguare lee spese di mantenimento, tenuto conto delle maggiori spese gravanti sulla madre, dichiarando tenuto il al versamento almeno della somma di € 400,00 o Pt_1
della diversa somma che si riterrà di giustizia. Vinte le spese, diritti e onorari di lite. Vinte in ogni caso le spese del presente giudizio”
FATTO e DIRITTO
1.
pagina 2 di 7 , a fondamento delle conclusioni sopra formulate, ha esposto che Parte_1
le condizioni di fatto considerate dal Tribunale di Massa al momento in cui era stata regolamentata la frequentazione del minore era radicalmente mutate.
Il Tribunale con il provvedimento definitorio del procedimento RG 314/2021 aveva disposto: l'affidamento condiviso del figlio;
un contributo economico del ricorrente al mantenimento del minore di € 300,00 mensili;
la frequentazione tra padre e figlio a fine settimana alternati, nonché quindici giorni consecutivi nel periodo estivo, vacanze natalizie a settimane alterne, così come per le altre festività, ponendo peraltro a carico esclusivo del padre l'onere di prendere e riportare il figlio al luogo in cui viveva con la madre.
Il , ricordato che dopo l'interruzione della relazione dei genitori il figlio Pt_1
era andato a vivere con la madre che si era trasferita in seguito ad UL mentre il ricorrente era rimasto in Cumiana (TO) ove lavorava, ha evidenziato che gli spostamenti necessari per prendere con sé il figlio nei due fine settimana al mese e nelle altre occasioni in cui gli era concesso di frequentarlo, già significativamente gravosi vista la distanza, erano divenuti per lui non sostenibili sotto il profilo economico, dovendosi tener conto non solo del costo per ogni tratta e viceversa ma anche del sostanziale Parte_2
peggioramento della propria situazione reddituale. Parte ricorrente aggiungeva che, diversamente, la condizione economica della resistente era migliorata.
Tanto premesso, chiedeva la modifica delle condizioni oggetto Parte_1
della statuizione del Tribunale di Massa, con previsione che l'onere degli spostamenti del minore da UL a Cumiana e viceversa venisse paritariamente ripartito tra i genitori, o, in alternativa, la riduzione del contributo al mantenimento a 200 euro al mese.
La parte resistente, costituitasi in giudizio, ha chiesto la reiezione delle svolte domande, spiegando domanda riconvenzionale onde sentir disporre l'affidamento esclusivo del minore in proprio favore, mantenendosi le modalità
pagina 3 di 7 di visita già fissate nel decreto n. 314/2021 del Tribunale di Massa, con previsione di aumento del contributo al mantenimento del figlio nella misura di
€ 400,00 mensili.
2.
La domanda riconvenzionale in punto di affidamento esclusivo proposta dalla resistente non appare meritevole di accoglimento, indipendentemente da ogni profilo di rito sollevato dal ricorrente.
Invero, l'affidamento esclusivo costituisce una soluzione di carattere eccezionale, consentita solamente quando il comportamento di un genitore si caratterizzi per l'obiettivo contrasto con l'interesse morale e materiale della prole.
Richiamandosi quanto già espresso da questo collegio in plurime pronunce “il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare i figli nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva di attenzione, comprensione ed educazione, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a consentirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, al fine di garantire al minore stesso una crescita armoniosa.
Ai fini dell'affidamento esclusivo è quindi necessario che risulti in termini decisivi l'idoneità di un coniuge e la manifesta inidoneità educativa dell'altro, tale da rendere, per la sua gravità, l'affido condiviso nel concreto pregiudizievole per il minore.
pagina 4 di 7 E tale inidoneità deve essere rigorosamente accertata sulla scorta di pregnanti ed univoci indici processuali.
La decisione circa l'affidamento esclusivo impone, quindi, una scelta fondata su dati obiettivi e decisivi.”
Nel caso che ci occupa la resistente a fondamento della propria richiesta ha posto episodi che non sono dirimenti e non risultano pregiudizievoli dell'interesse del minore.
In particolare, alcuni eventi sono non significativi ai fini specifici ovvero risalenti a periodi anteriori allo stesso provvedimento n. 314/2021 del Tribunale di Massa;
altri risultano diretta espressione delle profonde e gravi dinamiche conflittuali che tuttora connotano i rapporti tra i genitori, impedendo agli stessi una reale collaborazione nell'interesse superiore del figlio.
Circa l'asserito diverbio che avrebbe determinato la fine della convivenza tra i due genitori con il rientro dell'odierna resistente in UL presso la casa della madre, si noti che tale episodio in ogni caso non è stato ritenuto preclusivo dell'affidamento condiviso già nell'originario provvedimento Tribunale di
Massa di cui oggi si chiede la modifica.
Ebbene, costituiscono presupposti per l'affidamento esclusivo situazioni che rendano oggettivamente o soggettivamente pregiudizievole l'affidamento condiviso per il minore o in cui un genitore è manifestamente inidoneo (per utili riferimenti: Cass. n. 26587/2009). L'affido condiviso, com'è noto, è il regime ordinario che non può essere derogato neppure in caso di conflittualità genitoriale (Cass 1777/2012), salvo che tale situazione superi i limiti di tollerabilità, andando a compromettere lo sviluppo psico-fisico della prole
(Cass, 5108/2012).
Nel caso in esame siffatte ipotesi non sussistono, per le considerazioni sopra svolte.
pagina 5 di 7 Va quindi confermato l'affidamento congiunto del minore a entrambi i genitori con collocazione prevalente e anagrafica presso la madre (nessuna contestazione essendo stata mossa sul punto); da ciò la reiezione della svolta domanda riconvenzionale.
3.
Così definito il regime di affidamento, e stante il principio della bigenitorialità e della paritarietà degli obblighi dei genitori verso la prole, gli oneri economici necessari per attuare la frequentazione genitore/figlio non possono farsi gravare in via di principio ed in forma esclusiva su uno solo dei due genitori.
Prioritario è garantire al minore la presenza di entrambi i genitori, se pur non paritaria;
laddove la distanza tra le residenze dei genitori renda disagevole e gravoso da un punto di vista economico l'attuazione del principio della frequentazione, non può reputarsi lecito porre unicamente a carico di solo uno dei due genitori (a fronte di condizioni economiche degli stessi non segnatamente sbilanciate) l'onere dei trasferimenti, dovendosi, al contrario, modulare e ripartire tra i genitori i costi e i tempi dei viaggi, senza ipotizzarsi un aggravio unicamente a carico del genitore con cui il figlio non convive.
I condivisibili principi di cui sopra, costantemente ribaditi dalla giurisprudenza anche di legittimità, impongono nel caso in esame di accogliere la domanda formulata dal ricorrente circa la ripartizione dell'onere del viaggio, anche valutato il peggioramento della sua situazione economica rispetto a quella del
2021.
Va quindi previsto l'obbligo della madre di accompagnare il figlio presso la residenza del padre e l'obbligo del padre di riaccompagnare il figlio dalla madre, secondo le scansioni e i tempi di rispettiva permanenza fissati nel decreto del Tribunale di Massa n. 314/2021.
4.
pagina 6 di 7 La domanda diretta a riconoscere un aumento del contributo al mantenimento da parte del padre non appare meritevole di accoglimento, in ragione degli indici documentali acquisiti in atti (che registrano un decremento dei flussi reddituali del ricorrente e un aumento dei flussi reddituali della resistente).
I profili inerenti alla rivalutazione monetaria del contributo al mantenimento fissato nel decreto n. 314/2021 e al mancato pagamento delle spese straordinarie sfuggono all'ambito processuale del presente procedimento, posto che la resistente è munita di idoneo titolo eventualmente azionabile.
5.
Le spese legali seguono la soccombenza e trovano liquidazione nel dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: in accoglimento della proposta domanda e a modifica delle statuizioni contenute nel decreto n. 314/2021 del Tribunale di Massa, dispone che CP_1
provveda ad accompagnare il figlio dal padre e che
[...] Parte_1
provveda a riaccompagnare il figlio dalla madre, secondo i rispettivi periodi di pertinenza e con il rispetto degli orari indicati nel decreto n. 314/2021; respinge le domande riconvenzionali;
condanna al pagamento delle spese processuali, con distrazione CP_1
in favore del procuratore antistatario, liquidate in complessivi € 1.400,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge
Così deciso in Massa nella Camera di Consiglio del 31.10.2025
Il Presidente estensore
UL TO
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
UL TO Presidente est.
OM EN IC
Valentina Prudente IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 277 Reg. Gen. anno 2025 e promossa da
( ) elettivamente domiciliato nello Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Francesco Iorfida, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
(C.f.: ) elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Monica Silvestri, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
CONVENUTA
e con l'intervento di:
PUBBLICO MIINISTERO
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito 1-disporre che la sig.ra sia onerata CP_1
della consegna del figlio presso la residenza paterna al venerdì pomeriggio nei fine settimana di competenza del sig. ovvero in occasione di qualunque Pt_1
pagina 1 di 7 altro periodo di permanenza del figlio presso il papà;
2-in via subordinata, onerare la si.ga del prelevamento del figlio presso la dimora paterna CP_1
la domenica pomeriggio ovvero al termine di qualunque periodo di permanenza del figlio presso il papà;
3-in via di estremo subordine, qualora non si intendesse onerare la madre dell'impegno di farsi carico di uno dei due viaggi, disporre che la medesima versi a beneficio del sig. una somma pari ad € Pt_1
200 mensili quale contributo economico per il costo da sostenere per quegli spostamenti;
4-in ogni caso respingere la domanda di affidamento esclusivo del figlio in quanto infondata in fatto e in diritto;
5-in ogni caso Persona_1
respingere la domanda di adeguamento dell'assegno periodico proposta dalla convenuta di € 400,00 mensili non ricorrendone i presupposti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”; per parte resistente:
“Voglia il Tribunale illustrissimo per le ragioni sopra esposte, rigettare le domande avanzate da parte ricorrente perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare nell'interesse del minore l'affidamento esclusivo del minore Persona_1
alla madre, con il mantenimento delle modalità di visita di cui al provvedimento del Tribunale di Massa. Ancora in via riconvenzionale, stante la scarsa partecipazione del padre alla vita del figlio, adeguare lee spese di mantenimento, tenuto conto delle maggiori spese gravanti sulla madre, dichiarando tenuto il al versamento almeno della somma di € 400,00 o Pt_1
della diversa somma che si riterrà di giustizia. Vinte le spese, diritti e onorari di lite. Vinte in ogni caso le spese del presente giudizio”
FATTO e DIRITTO
1.
pagina 2 di 7 , a fondamento delle conclusioni sopra formulate, ha esposto che Parte_1
le condizioni di fatto considerate dal Tribunale di Massa al momento in cui era stata regolamentata la frequentazione del minore era radicalmente mutate.
Il Tribunale con il provvedimento definitorio del procedimento RG 314/2021 aveva disposto: l'affidamento condiviso del figlio;
un contributo economico del ricorrente al mantenimento del minore di € 300,00 mensili;
la frequentazione tra padre e figlio a fine settimana alternati, nonché quindici giorni consecutivi nel periodo estivo, vacanze natalizie a settimane alterne, così come per le altre festività, ponendo peraltro a carico esclusivo del padre l'onere di prendere e riportare il figlio al luogo in cui viveva con la madre.
Il , ricordato che dopo l'interruzione della relazione dei genitori il figlio Pt_1
era andato a vivere con la madre che si era trasferita in seguito ad UL mentre il ricorrente era rimasto in Cumiana (TO) ove lavorava, ha evidenziato che gli spostamenti necessari per prendere con sé il figlio nei due fine settimana al mese e nelle altre occasioni in cui gli era concesso di frequentarlo, già significativamente gravosi vista la distanza, erano divenuti per lui non sostenibili sotto il profilo economico, dovendosi tener conto non solo del costo per ogni tratta e viceversa ma anche del sostanziale Parte_2
peggioramento della propria situazione reddituale. Parte ricorrente aggiungeva che, diversamente, la condizione economica della resistente era migliorata.
Tanto premesso, chiedeva la modifica delle condizioni oggetto Parte_1
della statuizione del Tribunale di Massa, con previsione che l'onere degli spostamenti del minore da UL a Cumiana e viceversa venisse paritariamente ripartito tra i genitori, o, in alternativa, la riduzione del contributo al mantenimento a 200 euro al mese.
La parte resistente, costituitasi in giudizio, ha chiesto la reiezione delle svolte domande, spiegando domanda riconvenzionale onde sentir disporre l'affidamento esclusivo del minore in proprio favore, mantenendosi le modalità
pagina 3 di 7 di visita già fissate nel decreto n. 314/2021 del Tribunale di Massa, con previsione di aumento del contributo al mantenimento del figlio nella misura di
€ 400,00 mensili.
2.
La domanda riconvenzionale in punto di affidamento esclusivo proposta dalla resistente non appare meritevole di accoglimento, indipendentemente da ogni profilo di rito sollevato dal ricorrente.
Invero, l'affidamento esclusivo costituisce una soluzione di carattere eccezionale, consentita solamente quando il comportamento di un genitore si caratterizzi per l'obiettivo contrasto con l'interesse morale e materiale della prole.
Richiamandosi quanto già espresso da questo collegio in plurime pronunce “il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare i figli nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva di attenzione, comprensione ed educazione, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a consentirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, al fine di garantire al minore stesso una crescita armoniosa.
Ai fini dell'affidamento esclusivo è quindi necessario che risulti in termini decisivi l'idoneità di un coniuge e la manifesta inidoneità educativa dell'altro, tale da rendere, per la sua gravità, l'affido condiviso nel concreto pregiudizievole per il minore.
pagina 4 di 7 E tale inidoneità deve essere rigorosamente accertata sulla scorta di pregnanti ed univoci indici processuali.
La decisione circa l'affidamento esclusivo impone, quindi, una scelta fondata su dati obiettivi e decisivi.”
Nel caso che ci occupa la resistente a fondamento della propria richiesta ha posto episodi che non sono dirimenti e non risultano pregiudizievoli dell'interesse del minore.
In particolare, alcuni eventi sono non significativi ai fini specifici ovvero risalenti a periodi anteriori allo stesso provvedimento n. 314/2021 del Tribunale di Massa;
altri risultano diretta espressione delle profonde e gravi dinamiche conflittuali che tuttora connotano i rapporti tra i genitori, impedendo agli stessi una reale collaborazione nell'interesse superiore del figlio.
Circa l'asserito diverbio che avrebbe determinato la fine della convivenza tra i due genitori con il rientro dell'odierna resistente in UL presso la casa della madre, si noti che tale episodio in ogni caso non è stato ritenuto preclusivo dell'affidamento condiviso già nell'originario provvedimento Tribunale di
Massa di cui oggi si chiede la modifica.
Ebbene, costituiscono presupposti per l'affidamento esclusivo situazioni che rendano oggettivamente o soggettivamente pregiudizievole l'affidamento condiviso per il minore o in cui un genitore è manifestamente inidoneo (per utili riferimenti: Cass. n. 26587/2009). L'affido condiviso, com'è noto, è il regime ordinario che non può essere derogato neppure in caso di conflittualità genitoriale (Cass 1777/2012), salvo che tale situazione superi i limiti di tollerabilità, andando a compromettere lo sviluppo psico-fisico della prole
(Cass, 5108/2012).
Nel caso in esame siffatte ipotesi non sussistono, per le considerazioni sopra svolte.
pagina 5 di 7 Va quindi confermato l'affidamento congiunto del minore a entrambi i genitori con collocazione prevalente e anagrafica presso la madre (nessuna contestazione essendo stata mossa sul punto); da ciò la reiezione della svolta domanda riconvenzionale.
3.
Così definito il regime di affidamento, e stante il principio della bigenitorialità e della paritarietà degli obblighi dei genitori verso la prole, gli oneri economici necessari per attuare la frequentazione genitore/figlio non possono farsi gravare in via di principio ed in forma esclusiva su uno solo dei due genitori.
Prioritario è garantire al minore la presenza di entrambi i genitori, se pur non paritaria;
laddove la distanza tra le residenze dei genitori renda disagevole e gravoso da un punto di vista economico l'attuazione del principio della frequentazione, non può reputarsi lecito porre unicamente a carico di solo uno dei due genitori (a fronte di condizioni economiche degli stessi non segnatamente sbilanciate) l'onere dei trasferimenti, dovendosi, al contrario, modulare e ripartire tra i genitori i costi e i tempi dei viaggi, senza ipotizzarsi un aggravio unicamente a carico del genitore con cui il figlio non convive.
I condivisibili principi di cui sopra, costantemente ribaditi dalla giurisprudenza anche di legittimità, impongono nel caso in esame di accogliere la domanda formulata dal ricorrente circa la ripartizione dell'onere del viaggio, anche valutato il peggioramento della sua situazione economica rispetto a quella del
2021.
Va quindi previsto l'obbligo della madre di accompagnare il figlio presso la residenza del padre e l'obbligo del padre di riaccompagnare il figlio dalla madre, secondo le scansioni e i tempi di rispettiva permanenza fissati nel decreto del Tribunale di Massa n. 314/2021.
4.
pagina 6 di 7 La domanda diretta a riconoscere un aumento del contributo al mantenimento da parte del padre non appare meritevole di accoglimento, in ragione degli indici documentali acquisiti in atti (che registrano un decremento dei flussi reddituali del ricorrente e un aumento dei flussi reddituali della resistente).
I profili inerenti alla rivalutazione monetaria del contributo al mantenimento fissato nel decreto n. 314/2021 e al mancato pagamento delle spese straordinarie sfuggono all'ambito processuale del presente procedimento, posto che la resistente è munita di idoneo titolo eventualmente azionabile.
5.
Le spese legali seguono la soccombenza e trovano liquidazione nel dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: in accoglimento della proposta domanda e a modifica delle statuizioni contenute nel decreto n. 314/2021 del Tribunale di Massa, dispone che CP_1
provveda ad accompagnare il figlio dal padre e che
[...] Parte_1
provveda a riaccompagnare il figlio dalla madre, secondo i rispettivi periodi di pertinenza e con il rispetto degli orari indicati nel decreto n. 314/2021; respinge le domande riconvenzionali;
condanna al pagamento delle spese processuali, con distrazione CP_1
in favore del procuratore antistatario, liquidate in complessivi € 1.400,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge
Così deciso in Massa nella Camera di Consiglio del 31.10.2025
Il Presidente estensore
UL TO
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