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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/05/2025, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 4621/2023 tra:
(c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Ugliola del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Chieri (TO) alla via Vittorio Emanuele
II n. 29 parte attrice
e
Controparte_1
(c.f. ) C.F._2 rappresentata e difesa dagli avvocati Caterina Caresano e
Maria Castiglioni entrambe del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Torino al corso Luigi Kossuth n. 5 parte convenuta
OGGETTO: conto corrente cointestato fra coniugi;
libretti di risparmio;
domanda di restituzione somme;
azione ex art. 2041 del codice civile;
ingiustificato arricchimento.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte attrice : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per tutte le ragioni in fatto e in diritto illustrate in atti: Nel merito
- accertare e dichiarare che la Sig.ra Controparte_1 effettuava, dal 01.01.2017 al 31.03.2021, prelievi di denaro contante per complessivi € 68.601,00 dal conto corrente postale comune n. 68794718 e per l'effetto condannarla alla restituzione, a favore del Sig. Pt_1
, della predetta somma ovvero in quella diversa,
[...] minore o maggiore, comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal prelievo all'effettiva restituzione;
- accertare e dichiarare che la Sig.ra Controparte_1 prelevava dal libretto postale n. 23289816, cui beneficiario era il figlio somme pari a complessivi € Per_1 6.000,00 e per l'effetto condannarla alla restituzione, a favore del Sig. della somma di € 6.000,00 Parte_1 ovvero in quella diversa, minore o maggiore, comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal prelievo all'effettiva restituzione;
- accertare e dichiarare che la Sig.ra Controparte_1 prelevava dal libretto postale n. 23289726, cui beneficiario era il figlio somme pari ad € 6.000,00 e Per_2 per l'effetto condannarla alla restituzione, a favore del Sig. della somma di € 6.000,00 ovvero in Parte_1 quella diversa, minore o maggiore, comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal prelievo all'effettiva restituzione;
- accertare e dichiarare che in data 29.12.2018 la Sig.ra
effettuava investimenti (Buoni fruttiferi n. P_ 85655184 e n. 85655183) a lei intestati utilizzando denaro, pari ad € 8.000,00, di proprietà esclusiva del Sig. Pt_1 e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione, a favore dell'attore, della somma di € 8.000 oltre interessi dal giorno dell'investimento all'effettiva restituzione;
- accertare e dichiarare che la Sig.ra effettuava P_ prelievi dal libretto postale cointestato n. rapporto 30633859 n. carta 75859470 per importi pari ad € 6.750,00 e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione, a favore dell'attore, della somma di € 6.750,00 oltre interessi dai singoli prelievi all'effettiva restituzione;
- accertare che sul conto corrente postale cointestato n. 68794718 sono presenti addebiti, pari ad € 5.358,00, a
2 copertura delle spese di ristrutturazione della casa di esclusiva proprietà della Sig.ra e per l'effetto P_ condannare quest'ultima alla restituzione del predetto importo, a favore del Sig. ovvero in quella Pt_1 diversa, minore o maggiore, comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal prelievo all'effettiva restituzione;
In subordine Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Ill.mo Tribunale adito ritenesse di dover considerare le somme presenti sul conto cointestato n. 68794718 e sui libretti postali di proprietà, nella misura del 50%, di ciascuna delle parti in causa:
- condannare la Sig.ra al versamento a favore del P_ Sig. della somma di € 36.979,50, di cui € 34.300,50 Pt_1 a titolo di restituzione degli importi prelevati dal conto corrente postale cointestato ed € 2.679,00 a ristoro delle spese sostenute dal Sig. per le spese di Pt_1 ristrutturazione;
- accertare e dichiarare che la Sig.ra Controparte_1 prelevava dal libretto postale n. 23289816, cui beneficiario era il figlio somme pari a complessivi € Per_1 6.000,00 e per l'effetto condannarla alla restituzione, a favore del Sig. della somma di € 3.000,00 Parte_1 ovvero in quella diversa, minore o maggiore, comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal prelievo all'effettiva restituzione;
- accertare e dichiarare che la Sig.ra Controparte_1 prelevava dal libretto postale n. 23289726, cui beneficiario era il figlio somme pari ad € 6.000,00 e Per_2 per l'effetto condannarla alla restituzione, a favore del Sig. della somma di € 3.000,00 ovvero in Parte_1 quella diversa, minore o maggiore, comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal prelievo all'effettiva restituzione;
- accertare e dichiarare che la Sig.ra effettuava P_ prelievi dal libretto postale cointestato n. rapporto 30633859 n.carta 75859470 per importi pari ad € 6.750,00 e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione, a favore dell'attore, della somma di € 3.375,00 oltre interessi dai singoli prelievi all'effettiva restituzione. Accertare e dichiarare che la Sig.ra effettuava P_ investimenti (Buoni fruttiferi n. 85655184 e n. 85655183) a lei intestati utilizzando denaro, pari ad € 8.000,00, di proprietà esclusiva del Sig. e per l'effetto Pt_1 condannare la convenuta alla restituzione, a favore dell'attore, della somma di € 8.000 oltre interessi dalla data dell'investimento all'effettiva restituzione. In via istruttoria (…) In ogni caso
3 Con il favore delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre rimb. forf. 15%, CPA 4% e IVA (se dovuta e come per legge), nonché successive occorrende. *** Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove dedotte dalla controparte. Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica. Salvis iuribus.”
Parte convenuta : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis, In via istruttoria (…) In via preliminare
- accertare e/o dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo al Signor in merito alla Parte_1 richiesta di restituzione avanzata alla Signora
[...]
di qualsivoglia somma depositata sul libretto P_ postale n. 23289726 intestato al figlio nato CP_2 a Chieri (TO) il 13.05.2003 quindi maggiorenne e per l'effetto respingere la domanda avanzata;
- accertare e/o dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo al Signor in merito alla Parte_1 richiesta avanzata alla Signora alla Controparte_1 restituzione della somma di Euro 6.000,00 ovvero diversa, maggiore o minore, depositata sul libretto postale n. 23289816 intestato al figlio , nato a [...] il Per_1 01.09.2004 quindi maggiorenne e per l'effetto respingere la domanda avanzata;
Nel merito
- respingere tutte le domande attoree, anche in via subordinata, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto;
- accertare la condotta processuale di controparte e dichiarare la condanna ex art. 96 c.p.c. della stessa. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, cpa 4% e Iva (se dovuta, come per legge). Con ogni ulteriore facoltà concessa ex lege.”.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
L'attore ha promosso il presente Parte_1 giudizio nei confronti della convenuta Controparte_1 esponendo in atto di citazione, fra l'altro, quanto segue:
1) in data 1.5.2002 l'odierno attore ha contratto matrimonio con inizialmente optando per il Controparte_1 regime della comunione dei beni;
2) con atto notarile in data 24.3.2017 i coniugi hanno deciso di modificare il loro regime patrimoniale scegliendo quello della separazione dei beni;
3) dal matrimonio sono nati i due figli CP_2 ed;
Persona_3
4) con sentenza del 16.1.2023 il Tribunale di Torino, recependo le conclusioni congiunte depositate dalle parti, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
5) durante il rapporto matrimoniale entrambe le parti hanno sempre lavorato ed i loro redditi da lavoro sono confluiti nell'unico conto corrente postale comune n.
68794718, gestito ed utilizzato in via esclusiva dalla convenuta che ha detenuto entrambi i Controparte_1 bancomat rilasciati dalle Poste Italiane S.p.A.;
6) esso attore ha sempre lavorato come Parte_1 autotrasportatore percependo uno stipendio mensile che negli anni è oscillato da € 1.800,00 ad € 2.000,00 oltre premi, mentre la convenuta ha sempre svolto Controparte_1 la mansione di impiegata percependo uno stipendio mensile medio netto di circa € 1.500,00;
7) nel conto comune sono confluiti, parzialmente, anche le somme versate a titolo di TFR dell'odierno attore, nonché quota parte dei contanti ricavati dalla vendita di beni personali di esso Parte_1
8) durante il matrimonio esso attore, da sempre appassionato di antiquariato, ha venduto molti beni, tra i
5 quali auto e moto d'epoca, di sua esclusiva proprietà consegnando il ricavato in contanti a mani di parte convenuta perché lo custodisse;
9) parte del predetto denaro, ad insaputa di esso
è stato utilizzato dalla convenuta a Parte_1 copertura delle spese sostenute per la ristrutturazione della casa ex coniugale a lei intestata, invece di essere impiegato in investimenti a nome di esso attore;
10) dopo essere venuto a conoscenza della relazione extra coniugale intrattenuta dalla moglie, esso Pt_1
ha scoperto che la convenuta ha
[...] Controparte_1 impiegato la maggior parte dei risparmi dell'attore facendo investimenti intestati a se stessa e/o a suo padre;
11) tale sospetto ha trovato un primo riscontro in data 01.2.2021 allorquando le parti, dietro espressa richiesta del marito, si sono recate in Chieri presso la sede della compagnia assicurativa Controparte_3
per verificare la titolarità dei contratti in
[...] essere;
12) in quella sede, relativamente agli investimenti effettuati presso la predetta Compagnia assicurativa, parte convenuta ha riconosciuto di dover Controparte_1 corrispondere al marito l'importo di € 12.000,00;
13) la predetta somma è stata corrisposta dalla convenuta a seguito della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo da parte di esso attore Parte_1
14) sfiduciato nei confronti della moglie, l'odierno attore ha così deciso di controllare gli estratti del conto corrente postale comune n. 68794718 unicamente gestito dalla moglie;
15) dalla verifica degli estratti del predetto conto dall'anno 2017 (anno in cui la coppia ha deciso di passare al regime di separazione dei beni) al 31.03.2021 (momento in cui è stato chiuso il conto) il ricorrente ha scoperto prelievi non autorizzati per circa € 68.601,00 non
6 imputabili alle spese familiari essendo presenti per quest'ultime uscite con pagamento POS e/o carta di credito e/o rid bancario;
16) nello specifico, parte convenuta Controparte_1 ha prelevato, per uso proprio, dal predetto conto corrente cointestato rispettivamente:
a. nell'anno 2017 l'importo di € 11.950,00 a fronte di accrediti del proprio stipendio di € 18.938,00;
b. nell'anno 2018 l'importo di € 28.200,00 a fronte di accrediti del proprio stipendio di € 21.014,00;
c. nell'anno 2019 l'importo di € 12.050,00 a fronte di accrediti del proprio stipendio di € 20.895,00;
d. nell'anno 2020 l'importo di € 16.401,00 a fronte di accrediti del proprio stipendio di € 14.046,67;
17) l'odierno attore ha altresì scoperto il prelievo, ad opera della moglie, dal libretto postale cointestato n.
30633859 della somma di € 6.750,00 pur trattandosi di versamenti di soldi contanti guadagnati da esso Pt_1
attraverso la vendita di beni di sua esclusiva
[...] proprietà;
18) la convenuta contrariamente agli Controparte_1 accordi assunti, ha investito a suo nome, anziché a favore dei figli, l'importo di € 8.000 pur trattandosi di denaro di esclusiva proprietà del marito;
19) a seguito dell'allontanamento di esso attore dalla casa coniugale, i figli della coppia hanno poi riferito che la di loro madre ha prelevato dai libretti postali a loro intestati l'importo di € 4.500,00 (€ 2.000,00 dal libretto intestato ad ed € 2.500,00 da quello intestato a Per_1
); Per_2
20) invero, la somma prelevata dalla convenuta dai libretti postali intestati ai figli è risultata di importo maggiore ovverosia di € 6.000,00 relativamente al libretto intestato al figlio , non essendo invece possibile Per_1 sapere l'esatto ammontare dei prelievi effettuati dal
7 libretto intestato al figlio , avendo parte convenuta Per_2 omesso la produzione nel giudizio di separazione ed essendo l'intestatario soggetto maggiorenne;
21) parte convenuta ha utilizzato soldi comuni per il pagamento di alcuni dei lavori di ristrutturazione eseguiti nella casa ex coniugale di esclusiva proprietà della moglie e ciò per complessivi € 5.358,00;
22) nella documentazione prodotta nel giudizio di separazione il Tribunale di Torino ha accertato il possesso di parte convenuta di un capitale investito, alla data del
14.06.2022, pari a circa € 150.000,00 di cui:
- € 29.059,09 Azimut;
- € 15.225,00 IZ Extra 1 CP_3
- € 23.840,00 IZ D'Oro 2006 CP_3
- € 30.120,00 IZ Reinvesto Valore 1 CP_3
- € 6.191,49 IZ Futuro Certo 2011;
- € 3.268,81 IZ Futuro Certo 2016;
- € 9.457,20 IZ LE ZA (fondo pensione);
- € 17.608,21 IZ LM NZ (fondo pensione aperto);
- € 10.677,12 in “Azienda”;
- € 4.000 BPF;
- € 4.000 BPF;
23) i sovrammenzionati investimenti sono incompatibili con le risorse economiche provenienti dai redditi da lavoro di parte convenuta Controparte_1
24) in sintesi, dalle verifiche effettuate sui documenti ottenuti e prodotti dalla moglie nel giudizio di separazione, è quindi emerso che la convenuta è tenuta a restituire ad esso attore le seguenti somme:
- € 68.601,00 prelevati dal conto corrente cointestato;
- € 6.750,00 prelevati dal libretto postale cointestato;
8 - € 8.000,00 investiti in BFP a favore della convenuta
; Controparte_1
- € 6.000,00 prelevati dal libretto postale intestato al figlio;
Per_1
- oltre agli addebiti di conto, pari a complessivi €
5.358,00, relativi alle spese di ristrutturazione della casa di proprietà della convenuta.
e ciò per il totale di € 94.709,00;
25) dalla somma sopra indicata deve essere sottratto il predetto importo di € 12.000 già riconosciuto e versato, residuando in capo a parte convenuta un debito nei confronti di esso attore di € 82.709,00, oltre alle somme prelevate dal libretto intestato al figlio Per_2
Sulla base di tali deduzioni, l'attore Parte_1 ha quindi chiesto accogliersi le sopra trascritte conclusioni.
La parte convenuta dal canto suo, Controparte_1 dopo essersi ritualmente costituita in giudizio, e aver argomentato in fatto e in diritto, deducendo l'infondatezza delle tesi avversarie, ha richiesto il rigetto delle domande attoree ex adverso formulate.
In particolare, la convenuta ha dedotto in comparsa di costituzione e risposta, fra l'altro, quanto segue:
1) le parti hanno vissuto per venti anni nella casa di proprietà di essa convenuta acquistata Controparte_1 prima del matrimonio, con i due figli minori ora maggiorenni;
2) essa convenuta si è da sempre occupata della gestione della contabilità della famiglia effettuando oculati investimenti che hanno consentito ad entrambi i coniugi di accantonare un patrimonio di pari entità;
3) annualmente essa convenuta ha redatto e presentato le dichiarazioni dei redditi di entrambi, aperto due libretti postali destinati ai figli, gestito le assicurazioni delle autovetture in uso alla famiglia,
9 nonché tutte le utenze della casa coniugale e i finanziamenti quali quelli per l'acquisto della televisione, l'asciugatrice, i dispositivi elettronici per i ragazzi sino al letto del figlio minore e alla moto Per_2 del figlio;
Per_1
4) tutta la documentazione contabile intestata ad entrambi i coniugi è sempre stata custodita nell'armadio della cucina e quindi liberamente consultabile dall'attore;
5) essa convenuta ha gestito con i sindacati la pratica relativa al recupero degli stipendi arretrati
(quindi non versati mensilmente sul conto corrente cointestato) e del TFR del marito con il datore di lavoro
Pupeschi Giampaolo & C. s.a.s. nonché la pratica della pensione;
6) in data 06.06.2023 il Tribunale di Torino, Prima
Sezione Penale, in composizione monocratica, ha pronunciato il dispositivo della sentenza nei confronti dell'odierno attore dichiarandolo responsabile per i Parte_1 reati di atti persecutori e lesioni personali – uniti dal vincolo della continuazione – e, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, lo ha condannato alla pena di mesi nove (9) di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
ha altresì condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separato giudizio, assegnando alla stessa una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 5.000,00 oggi ancora non ottenuti;
7) grazie all'oculata gestione dei risparmi di famiglia effettuata da parte di essa convenuta P_
, la situazione patrimoniale di parte attrice
[...] Pt_1
è pari ad un totale investito di € 88.086,33, così
[...] come emerso nel procedimento relativo al ricorso per separazione giudiziale;
10 8) essa convenuta, oltre ad essere intestataria di un
T.F.R. di circa € 37.800,00 lordo (investito in NZ
ZA 2015, Al Meglio e Azienda), è intestataria di:
a. Polizze Assicurazioni NZ di circa € 41.800,00
(Extra 1, D'Oro 2006, Reinvesto Valore 1);
b. investimenti presso Poste Italiane di € 10.000,00 circa lordi (Postafuturo Certo 2011 e Postafuturo Fedeltà
2016)
e ciò per un totale investito di € 89.600,00;
9) la somma di € 29.059,09 AZIMUT imputata al patrimonio di essa convenuta da controparte è, in realtà, oggetto di un piano di accumulo TREND PAC 5836613 di complessivi € 23.836,16 (valore 2020) presso Azimut Capital
Management SGR S.p.A., alimentato dai nonni materni tramite
RID bancario mensile pagato dal loro conto corrente cointestato avente come beneficiari i figli degli odierni contendenti e;
Per_2 Per_1
10) per quanto concerne i prelievi/versamenti da/su conto corrente cointestato n. 68794718, libretto postale cointestato n. 30633859 e i libretti dei figli, i coniugi, nella perseguita oculata e attenta gestione del patrimonio familiare, si sono sempre adoperati a tenere su ciascun rapporto una giacenza media cumulativa inferiore a €
5.000,00, al fine di usufruire dell'esenzione del pagamento dell'imposta di bollo di € 34,20, spostando liquidità in contanti da un conto/libretto all'altro;
11) riguardo al conto corrente postale cointestato n.
68794718, sul quale peraltro sono stati accreditati i proventi dell'attività lavorativa di essa convenuta, trattasi di conto utilizzato da entrambi i coniugi in costanza di matrimonio per pagare le spese relative alla famiglia, anche a mezzo contanti;
lo stesso attore ha ritirato presso Poste il lettore Banco Posta per operare online su detto conto;
11 12) anche sul libretto postale cointestato n. 30633859 entrambi i coniugi erano abilitati ad operare con firma disgiunta;
13) la carta di credito Compass su c/c postale cointestato è sempre stata utilizzata per spese sostenute per la famiglia prevalentemente presso il supermercato PAM come da documentazione depositata in atti;
14) i coniugi in pieno accordo fra loro hanno convenuto in costanza di matrimonio di acquistare in contanti n. 2 buoni fruttiferi postali (BFP) per l'importo nominale di € 4.000,00 (con possibilità di incasso alla futura data del 29 dicembre 2024), da intestare formalmente ad essa convenuta, ma da destinare successivamente ai due figli in allora minorenni;
15) le somme destinate ai lavori edili eseguiti presso la casa coniugale, trattandosi di spese configuranti una donazione avvenuta in adempimento del dovere di contribuzione ex art. 143 del codice civile, non comportano alcun diritto al rimborso;
16) quanto ai libretti postali intestati ai figli, su di essi sono confluiti i risparmi dei genitori e le donazioni di parenti effettuate in occasione di varie ricorrenze (quali compleanni o il Santo Natale) che sono stati poi investiti in buoni fruttiferi o altro tipo di investimento quando si è presenta l'occasione; d'accordo con l'attore essi sono stati altresì usati come “riserva fondi”; nel caso in in cui i coniugi si fossero trovati in difficoltà economica, o comunque di liquidità, essi li avrebbero potuti utilizzare per affrontare le spese relative ai figli;
con il raggiungimento della maggiore età, i suddetti libretti sono stati poi trasferiti sui libretti intestati direttamente ai due minori divenuti maggiorenni.
Sulla base di tali considerazioni e argomentazioni, la parte convenuta chiede pertanto dichiararsi il difetto di
12 legittimazione attiva in capo all'attore in riferimento agli strumenti di risparmio ed ai conti i cui beneficiari erano i figli degli odierni contendenti nonché, nel merito, il rigetto delle rimanenti domande attoree.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
3. Sul merito della causa.
Le domande di parte attrice non sono fondate e, pertanto, devono essere rigettate.
Gli odierni contendenti hanno contratto matrimonio in data 1° maggio 2002 con rito concordatario (v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice).
Con successiva sentenza n. 284/2023 pubblicata in data
25 gennaio 2023 è stata pronunciata separazione personale dei coniugi ai sensi dell'articolo 151 comma 1 del c.p.c.
(v. il doc. n. 5 del fascicolo attoreo).
L'odierno attore – in sostanza – si duole dei prelievi e della gestione effettuata in costanza di matrimonio da parte del coniuge convenuto e domanda la restituzione della somma di € 82.709,00.
La Difesa attrice – a ben vedere - non ha dedotto in atto di citazione alcuna precipua ragione giuridica a sostegno delle proprie domande di restituzione limitandosi ad affermare che la convenuta avrebbe disposto di somme di proprietà dell'attore prelevandole dai conti cointestati in eccedenza rispetto alla relativa quota di spettanza.
In corso di giudizio poi è stata evocata la fattispecie dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 del codice civile (v. pag. 22 della comparsa conclusionale).
Ebbene, la pretese restitutorie avanzate dalla parte attrice non sono fondate e ciò in ragione delle seguenti dirimenti ragioni e considerazioni.
13 Come è noto, nel conto corrente bancario (e di deposito titoli) intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati non dall'art. 1854 del cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 del cod. civ., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali, sicché ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro (enfasi del redattore, ndr), della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (Cass., Sez.
2, sent. n. 26991/2013).
In ragione di tali principi è stato altresì affermato e ribadito che non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro
(enfasi del redattore, ndr), della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò, come sopra detto, in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (v. Cass.,
Sez. 2, sent. n. 77/2018).
La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi ex art. 1854 del codice civile la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti
14 interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti
- dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cass.,
Sez. Lav., sent. n. 78777/2015).
Ciò posto, la domanda di restituzione qui avanzata e ora delibata è infondata e ciò per le seguenti ragioni:
1) a ben vedere le doglianze di parte attrice non attengono alle modalità di gestione concreta del conto cointestato, giacché tale gestione è avvenuta con il consenso esplicito o tacito dell'attore, il quale ha prestato il suo consenso alla gestione da parte della moglie e ha comunque tacitamente delegato il proprio coniuge allo svolgimento di tutte le attività di introito e spesa, e ciò considerato invero che egli nel tempo poteva senza alcuna restrizione controllare l'andamento dei conti e delle spese mensili, senza che vi sia stato alcun impedimento all'accesso ai conti ed ai libretti e alle relative annotazioni, ovvero attività di dissimulazione o altri espedienti fraudolenti da parte della convenuta;
2) l'attore si duole - in altri termini - dell'assetto finale delle rispettive situazioni patrimoniali all'esito della chiusura dei conti;
3) considerando la gestione tecnica dei conti e degli strumenti di risparmio cointestati, va però evidenziato che non vi sono affatto appropriazioni indebite dei fondi e dei saldi registrati sul conto, atteso che la loro gestione è evidentemente avvenuta con il consenso esplicito o tacito dell'attore che, dapprima ha aperto i conti e Pt_1 libretti in parola cointestandoli con il coniuge, e poi ha delegato la moglie ad operare su di essi, potendo sempre in qualunque momento appurare l'andamento e intervenire;
15 4) se invero in tutto il periodo di apertura dei conti in costanza di matrimonio l'attore (dal 2005 al 2021 e dal
2008 al 2021), pur non avendo alcun impedimento all'accesso e al controllo diretto dei conti comuni, ha lasciato operare la convenuta in totale libertà, e considerata altresì l'assenza di attività di occultamento o dissimulazione da parte della moglie, deve ragionevolmente presumersi che ciò sia avvenuto con il pieno consenso
(tacito o esplicito) dell'attore;
5) da tanto discende l'impossibilità di accogliere la domanda di restituzione come formulata nel presente giudizio dall'odierna parte attrice, la quale domanda presuppone evidentemente l'avvenuta fraudolenta o indebita appropriazione di fondi monetari comuni o comunque un'attività ingannatoria del coniuge che nel caso in esame difetta completamente;
6) a ciò si aggiunga che la parte convenuta ha comunque prodotto in atti documentazione certamente idonea
(ai fini di causa) a ricostruire l'andamento e l'indirizzo generale dei conti correnti cointestati, dimostrando che le somme ivi allocate sono state destinate alla gestione familiare per sostenere le spese del nucleo in questione composto da due adulti e due figli minori;
7) va dunque ribadito che l'attore in qualità di cointestatario dei conti e libretti aveva libero accesso ad essi, sia per quanto attiene ai prelievi, sia per quanto attiene al controllo della contabilità in uscita, di modo che deve presumersi che tutte le operazioni realizzate dalla convenuta siano state effettuate con il consenso dell'attore e per scopi e spese comuni;
non essendovi altre evidenze circa il formarsi della provvista necessaria al sostentamento (anche futuro) della famiglia deve dunque inferirsi che il regime di gestione dei fondi giacenti sui conti e gli strumenti di risparmio cointestati sia stato condiviso e scelto di comune accordo dai coniugi, non
16 essendo peraltro emersa alcuna diversa deduzione o prova di accordi differenti fra gli odierni cointestatari.
La domanda di parte attrice, considerato che essa attiene alla gestione tecnica del conto, va dunque respinta:
a) perché non vi è prova di appropriazioni indebite o attività ingannatoria o fraudolenta;
b) in quanto gli elementi emersi in causa lasciano piuttosto inferire che tutte le operazioni compiute sul conto comune siano avvenute con il consento esplicito o tacito di parte attrice.
A ciò si aggiunga che a ben vedere la gestione delle sostanze familiari messe in comune ha portato alla formazione di due distinte provviste patrimoniali quasi paritarie in capo ai due coniugi (del valore pari ad €
88.086,33 ed € 89.600,00) ciò che evidentemente lascia dedurre che ciò sia stata una scelta comune della coppia compiuta in costanza di matrimonio in relazione alla quale il marito ha delegato la moglie quanto agli aspetti attuativi e operativi.
E - per altro verso - la pretesa restitutoria avanzata dall'attore è anche infondata ove si invochi la ratio giuridica di cui all'articolo 2041 del codice civile.
L'azione generale di arricchimento ex art. 2041 del cod. civ. ha infatti come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, sicché, qualora essa sia invece conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato, non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa
(Cass. 2312/2008).
Presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è infatti la mancanza di una azione tipica, per tale dovendosi intendere o quella che deriva da un contratto, o quella che sia prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata. Ne consegue che
17 è inammissibile l'azione di arricchimento quando l'azione, teoricamente spettante all'impoverito, sia prevista da disposizioni generali (cfr. Cass. 4620/2012).
Nel caso in esame i trasferimenti avutisi fra le parti hanno una causa giustificativa puntuale e precipua, ovverosia quella attinente al soddisfacimento dei bisogni della famiglia nell'ambito di un matrimonio durato oltre venti anni ovvero quella afferente alla singola donazione indiretta dedotta.
Va anche richiamato in proposito il principio di diritto secondo cui in costanza di matrimonio con prole emergono doveri di natura giuridica ex articoli 143, 145,
147 e 316 bis del codice civile, morale e sociale di ciascun coniuge nei confronti dell'altro, così come dei figli, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale.
Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del coniuge o dei figli effettuate nel corso del matrimonio configurano l'adempimento di un'obbligazione giuridica ex artt. 143, 145, 147 e 316 bis del codice civile o naturale ex art. 2034 del codice civile.
L'odierno attore, pertanto, aveva a disposizione le azioni offerte dall'ordinamento in relazione a tale tipologia di rapporti fattuali e giuridici (azioni basate sul vizio del consenso ove si deduca un'attività fraudolenta altrui, azioni di annullamento o nullità di donazioni indirette o delle obbligazioni naturali assolte ex art. 2034 del codice civile, azioni afferenti al rapporto di mandato) per invalidare tali eventuali trasferimenti.
L'azione qui proposta ex art. 2041 del codice civile non è dunque fondata per difetto di sussidiarietà ex art. 2042 del codice civile e, pertanto, deve essere respinta.
Più specificamente la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, come già in parte sopra evidenziato, che l'azione
18 generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale;
è, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un coniuge nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di coniugio o di filiazione - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia - e travalicanti i limiti di proporzionalità
e di adeguatezza.
Nel caso in esame appare del tutto ordinaria, usuale e consueta la messa in comune di risorse ovvero l'attribuzione al coniuge di specifiche risorse e provviste per provvedere a necessità attuali o future, e ciò in presenza peraltro di due figli e di un rapporto di matrimonio ultraventennale.
A ciò si aggiunga che la domanda qui delibata va comunque rigettata anche in considerazione del fatto che la parte attrice non ha in alcun modo fornito la prova certa della provenienza delle somme versate nei conti comuni da proprie sostanze patrimoniali (diverse rispetto agli emolumenti stipendiali) ovvero da proprie distinte provviste monetarie.
In assenza di tali prove non è neanche possibile accertare effettivamente la ricorrenza di pagamenti e versamenti ad opera dell'attore come dedotto in atto di citazione.
Non vi è neanche prova analitica, dettagliata, concreta e precipua dell'esatto ménage familiare, di modo che l'assunto che la convenuta abbia utilizzato per
19 esigenze personali, e non familiari, le risorse versate dall'attore risulta del tutto indimostrato.
Quanto poi ai buoni fruttiferi postali di cui erano beneficiari i figli, la parte convenuta ha dato conto dell'avvenuto trasferimento del saldo di rimborso, maturato in data 29 dicembre 2024, in favore dei predetti (v. i docc. nn. 74, 75 e 76 del fascicolo di parte convenuta).
Peraltro, non potrebbe comunque accogliersi la domanda attorea di condanna della convenuta alla restituzione ad esso attore di somme in allora giacenti su libretti di cui sono beneficiari i figli;
al più il Tribunale, a tutto concedere, potrebbe condannare la convenuta a versare le somme, non già all'attore, bensì ai predetti beneficiari, ciò che però – a prescindere dalle considerazioni sopra svolte – non può comunque qui avvenire in assenza di specifica domanda, e tanto in ossequio al principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 del c.p.c.
A ciò si aggiunga che i figli della coppia, oggi ventenni convivono con la madre la quale, a fronte di un contributo al mantenimento di € 175,00 a figlio, evidentemente sostiene numerose e notevoli spese cui far fronte anche mediante le risorse accantonate mediante la gestione finanziaria pregressa delle risorse messe in comune.
La casa coniugale ove il nucleo familiare ha vissuto durante i venti anni di durata del matrimonio è di proprietà della convenuta ed è evenienza ordinaria, usuale ed equa che, ove un coniuge contribuisca alla messa a disposizione del bene immobile, le sostanze poste in comune, frutto dei redditi e delle risorse di entrambi i coniugi (anche e soprattutto di quello non proprietario del bene), siano destinate anche a lavori di miglioria e manutenzione del bene immobile in questione.
20 Da ultimo, si osserva come la documentazione prodotta in atti abbia reso evidente che l'attore era solito usare denaro contante per le spese ordinarie e che detto contante gli veniva fornito dalla moglie che era delegata, per espressa e condivisa scelta della coppia, a movimentare le risorse familiari allocate sui conti e sugli strumenti di liquidità oggetto di causa.
In altri termini, è emersa una situazione di condivisa e comune commistione di risorse, sia per le risorse familiari comuni, sia per la gestione del risparmio, volta alla determinazione di quote paritarie di provvista finanziaria (€ 88.086,33 in capo all'attore; € 89.960,00 in capo alla convenuta).
D'altra parte, appare del tutto erroneo l'assunto di parte attrice secondo cui una volta individuata la somma di accredito dello stipendio mensile della convenuta tutto ciò che è stato prelevato in eccedenza deve ora essere oggetto di restituzione, giacché ciò trascura il fatto che le somme prelevate venivano utilizzate nell'interesse della gestione familiare, destinate alle due predette distinte quote di risparmio, nonché consegnate anche all'attore per le sue spese quotidiane, come anche desumibile dagli atti di cui al processo penale R.G. 5423/2021 celebratosi presso l'intestato Tribunale e conclusosi con la condanna dell'attore alla pena di mesi nove (9) di reclusione per i reati di cui agli articoli 612 bis commi 1 e 2 del c.p.c. e
582, 585 e 576 in danno della convenuta nonché con la condanna dell'attore stesso al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 5.000,00 (v. i docc. nn. 7 e 8 del fascicolo di parte convenuta).
Alla luce delle sopra svolte complessive argomentazioni e valutazioni, le domande attoree devono pertanto essere rigettate.
21
4. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie, la domanda ex art. 96 del c.p.c., e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti dalla parte attrice giacché non rilevanti al fine del decidere, e ciò tenuto anche conto che la documentazione versata in atti ha fornito un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.
Deve infine rigettarsi la richiesta di condanna ex art. 96 del c.p.c. avanzata dalla parte convenuta, non ravvisandosi indici di colpa grave o mala fede in capo alla parte attrice, e vertendosi, piuttosto, in un contesto di ordinaria controvertibilità di vicende patrimoniali - familiari.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rigettarsi le domande attoree.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non sussiste alcuna delle ipotesi previste dalla legge all'articolo 92 del c.p.c. per poter procedere alla compensazione delle spese di lite.
22 Le spese pertanto devono seguire la soccombenza ai sensi dall'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.000,01 a € 260.000,00)
(il valore di causa va individuato nella somma oggetto di domanda pari ad € 82.709,00) opportunamente diminuiti in ragione della limitata attività processuale svolta (la causa è stata istruita in via meramente documentale senza assunzione di prove), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.400,00
b) fase introduttiva → € 1.100,00
c) fase istruttoria → € 2.900,00
d) fase decisionale → € 2.600,00
- per un totale di € 8.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta tutte le domande avanzate dall'attore nei confronti della convenuta Parte_1 [...]
. P_
2) Condanna la parte attrice alla Parte_1 rifusione, in favore della parte convenuta , Controparte_1 delle spese di giudizio che liquida € 8.000,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 13 maggio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 4621/2023 tra:
(c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Ugliola del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Chieri (TO) alla via Vittorio Emanuele
II n. 29 parte attrice
e
Controparte_1
(c.f. ) C.F._2 rappresentata e difesa dagli avvocati Caterina Caresano e
Maria Castiglioni entrambe del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Torino al corso Luigi Kossuth n. 5 parte convenuta
OGGETTO: conto corrente cointestato fra coniugi;
libretti di risparmio;
domanda di restituzione somme;
azione ex art. 2041 del codice civile;
ingiustificato arricchimento.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte attrice : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per tutte le ragioni in fatto e in diritto illustrate in atti: Nel merito
- accertare e dichiarare che la Sig.ra Controparte_1 effettuava, dal 01.01.2017 al 31.03.2021, prelievi di denaro contante per complessivi € 68.601,00 dal conto corrente postale comune n. 68794718 e per l'effetto condannarla alla restituzione, a favore del Sig. Pt_1
, della predetta somma ovvero in quella diversa,
[...] minore o maggiore, comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal prelievo all'effettiva restituzione;
- accertare e dichiarare che la Sig.ra Controparte_1 prelevava dal libretto postale n. 23289816, cui beneficiario era il figlio somme pari a complessivi € Per_1 6.000,00 e per l'effetto condannarla alla restituzione, a favore del Sig. della somma di € 6.000,00 Parte_1 ovvero in quella diversa, minore o maggiore, comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal prelievo all'effettiva restituzione;
- accertare e dichiarare che la Sig.ra Controparte_1 prelevava dal libretto postale n. 23289726, cui beneficiario era il figlio somme pari ad € 6.000,00 e Per_2 per l'effetto condannarla alla restituzione, a favore del Sig. della somma di € 6.000,00 ovvero in Parte_1 quella diversa, minore o maggiore, comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal prelievo all'effettiva restituzione;
- accertare e dichiarare che in data 29.12.2018 la Sig.ra
effettuava investimenti (Buoni fruttiferi n. P_ 85655184 e n. 85655183) a lei intestati utilizzando denaro, pari ad € 8.000,00, di proprietà esclusiva del Sig. Pt_1 e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione, a favore dell'attore, della somma di € 8.000 oltre interessi dal giorno dell'investimento all'effettiva restituzione;
- accertare e dichiarare che la Sig.ra effettuava P_ prelievi dal libretto postale cointestato n. rapporto 30633859 n. carta 75859470 per importi pari ad € 6.750,00 e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione, a favore dell'attore, della somma di € 6.750,00 oltre interessi dai singoli prelievi all'effettiva restituzione;
- accertare che sul conto corrente postale cointestato n. 68794718 sono presenti addebiti, pari ad € 5.358,00, a
2 copertura delle spese di ristrutturazione della casa di esclusiva proprietà della Sig.ra e per l'effetto P_ condannare quest'ultima alla restituzione del predetto importo, a favore del Sig. ovvero in quella Pt_1 diversa, minore o maggiore, comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal prelievo all'effettiva restituzione;
In subordine Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Ill.mo Tribunale adito ritenesse di dover considerare le somme presenti sul conto cointestato n. 68794718 e sui libretti postali di proprietà, nella misura del 50%, di ciascuna delle parti in causa:
- condannare la Sig.ra al versamento a favore del P_ Sig. della somma di € 36.979,50, di cui € 34.300,50 Pt_1 a titolo di restituzione degli importi prelevati dal conto corrente postale cointestato ed € 2.679,00 a ristoro delle spese sostenute dal Sig. per le spese di Pt_1 ristrutturazione;
- accertare e dichiarare che la Sig.ra Controparte_1 prelevava dal libretto postale n. 23289816, cui beneficiario era il figlio somme pari a complessivi € Per_1 6.000,00 e per l'effetto condannarla alla restituzione, a favore del Sig. della somma di € 3.000,00 Parte_1 ovvero in quella diversa, minore o maggiore, comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal prelievo all'effettiva restituzione;
- accertare e dichiarare che la Sig.ra Controparte_1 prelevava dal libretto postale n. 23289726, cui beneficiario era il figlio somme pari ad € 6.000,00 e Per_2 per l'effetto condannarla alla restituzione, a favore del Sig. della somma di € 3.000,00 ovvero in Parte_1 quella diversa, minore o maggiore, comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal prelievo all'effettiva restituzione;
- accertare e dichiarare che la Sig.ra effettuava P_ prelievi dal libretto postale cointestato n. rapporto 30633859 n.carta 75859470 per importi pari ad € 6.750,00 e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione, a favore dell'attore, della somma di € 3.375,00 oltre interessi dai singoli prelievi all'effettiva restituzione. Accertare e dichiarare che la Sig.ra effettuava P_ investimenti (Buoni fruttiferi n. 85655184 e n. 85655183) a lei intestati utilizzando denaro, pari ad € 8.000,00, di proprietà esclusiva del Sig. e per l'effetto Pt_1 condannare la convenuta alla restituzione, a favore dell'attore, della somma di € 8.000 oltre interessi dalla data dell'investimento all'effettiva restituzione. In via istruttoria (…) In ogni caso
3 Con il favore delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre rimb. forf. 15%, CPA 4% e IVA (se dovuta e come per legge), nonché successive occorrende. *** Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove dedotte dalla controparte. Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica. Salvis iuribus.”
Parte convenuta : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis, In via istruttoria (…) In via preliminare
- accertare e/o dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo al Signor in merito alla Parte_1 richiesta di restituzione avanzata alla Signora
[...]
di qualsivoglia somma depositata sul libretto P_ postale n. 23289726 intestato al figlio nato CP_2 a Chieri (TO) il 13.05.2003 quindi maggiorenne e per l'effetto respingere la domanda avanzata;
- accertare e/o dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo al Signor in merito alla Parte_1 richiesta avanzata alla Signora alla Controparte_1 restituzione della somma di Euro 6.000,00 ovvero diversa, maggiore o minore, depositata sul libretto postale n. 23289816 intestato al figlio , nato a [...] il Per_1 01.09.2004 quindi maggiorenne e per l'effetto respingere la domanda avanzata;
Nel merito
- respingere tutte le domande attoree, anche in via subordinata, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto;
- accertare la condotta processuale di controparte e dichiarare la condanna ex art. 96 c.p.c. della stessa. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, cpa 4% e Iva (se dovuta, come per legge). Con ogni ulteriore facoltà concessa ex lege.”.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
L'attore ha promosso il presente Parte_1 giudizio nei confronti della convenuta Controparte_1 esponendo in atto di citazione, fra l'altro, quanto segue:
1) in data 1.5.2002 l'odierno attore ha contratto matrimonio con inizialmente optando per il Controparte_1 regime della comunione dei beni;
2) con atto notarile in data 24.3.2017 i coniugi hanno deciso di modificare il loro regime patrimoniale scegliendo quello della separazione dei beni;
3) dal matrimonio sono nati i due figli CP_2 ed;
Persona_3
4) con sentenza del 16.1.2023 il Tribunale di Torino, recependo le conclusioni congiunte depositate dalle parti, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
5) durante il rapporto matrimoniale entrambe le parti hanno sempre lavorato ed i loro redditi da lavoro sono confluiti nell'unico conto corrente postale comune n.
68794718, gestito ed utilizzato in via esclusiva dalla convenuta che ha detenuto entrambi i Controparte_1 bancomat rilasciati dalle Poste Italiane S.p.A.;
6) esso attore ha sempre lavorato come Parte_1 autotrasportatore percependo uno stipendio mensile che negli anni è oscillato da € 1.800,00 ad € 2.000,00 oltre premi, mentre la convenuta ha sempre svolto Controparte_1 la mansione di impiegata percependo uno stipendio mensile medio netto di circa € 1.500,00;
7) nel conto comune sono confluiti, parzialmente, anche le somme versate a titolo di TFR dell'odierno attore, nonché quota parte dei contanti ricavati dalla vendita di beni personali di esso Parte_1
8) durante il matrimonio esso attore, da sempre appassionato di antiquariato, ha venduto molti beni, tra i
5 quali auto e moto d'epoca, di sua esclusiva proprietà consegnando il ricavato in contanti a mani di parte convenuta perché lo custodisse;
9) parte del predetto denaro, ad insaputa di esso
è stato utilizzato dalla convenuta a Parte_1 copertura delle spese sostenute per la ristrutturazione della casa ex coniugale a lei intestata, invece di essere impiegato in investimenti a nome di esso attore;
10) dopo essere venuto a conoscenza della relazione extra coniugale intrattenuta dalla moglie, esso Pt_1
ha scoperto che la convenuta ha
[...] Controparte_1 impiegato la maggior parte dei risparmi dell'attore facendo investimenti intestati a se stessa e/o a suo padre;
11) tale sospetto ha trovato un primo riscontro in data 01.2.2021 allorquando le parti, dietro espressa richiesta del marito, si sono recate in Chieri presso la sede della compagnia assicurativa Controparte_3
per verificare la titolarità dei contratti in
[...] essere;
12) in quella sede, relativamente agli investimenti effettuati presso la predetta Compagnia assicurativa, parte convenuta ha riconosciuto di dover Controparte_1 corrispondere al marito l'importo di € 12.000,00;
13) la predetta somma è stata corrisposta dalla convenuta a seguito della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo da parte di esso attore Parte_1
14) sfiduciato nei confronti della moglie, l'odierno attore ha così deciso di controllare gli estratti del conto corrente postale comune n. 68794718 unicamente gestito dalla moglie;
15) dalla verifica degli estratti del predetto conto dall'anno 2017 (anno in cui la coppia ha deciso di passare al regime di separazione dei beni) al 31.03.2021 (momento in cui è stato chiuso il conto) il ricorrente ha scoperto prelievi non autorizzati per circa € 68.601,00 non
6 imputabili alle spese familiari essendo presenti per quest'ultime uscite con pagamento POS e/o carta di credito e/o rid bancario;
16) nello specifico, parte convenuta Controparte_1 ha prelevato, per uso proprio, dal predetto conto corrente cointestato rispettivamente:
a. nell'anno 2017 l'importo di € 11.950,00 a fronte di accrediti del proprio stipendio di € 18.938,00;
b. nell'anno 2018 l'importo di € 28.200,00 a fronte di accrediti del proprio stipendio di € 21.014,00;
c. nell'anno 2019 l'importo di € 12.050,00 a fronte di accrediti del proprio stipendio di € 20.895,00;
d. nell'anno 2020 l'importo di € 16.401,00 a fronte di accrediti del proprio stipendio di € 14.046,67;
17) l'odierno attore ha altresì scoperto il prelievo, ad opera della moglie, dal libretto postale cointestato n.
30633859 della somma di € 6.750,00 pur trattandosi di versamenti di soldi contanti guadagnati da esso Pt_1
attraverso la vendita di beni di sua esclusiva
[...] proprietà;
18) la convenuta contrariamente agli Controparte_1 accordi assunti, ha investito a suo nome, anziché a favore dei figli, l'importo di € 8.000 pur trattandosi di denaro di esclusiva proprietà del marito;
19) a seguito dell'allontanamento di esso attore dalla casa coniugale, i figli della coppia hanno poi riferito che la di loro madre ha prelevato dai libretti postali a loro intestati l'importo di € 4.500,00 (€ 2.000,00 dal libretto intestato ad ed € 2.500,00 da quello intestato a Per_1
); Per_2
20) invero, la somma prelevata dalla convenuta dai libretti postali intestati ai figli è risultata di importo maggiore ovverosia di € 6.000,00 relativamente al libretto intestato al figlio , non essendo invece possibile Per_1 sapere l'esatto ammontare dei prelievi effettuati dal
7 libretto intestato al figlio , avendo parte convenuta Per_2 omesso la produzione nel giudizio di separazione ed essendo l'intestatario soggetto maggiorenne;
21) parte convenuta ha utilizzato soldi comuni per il pagamento di alcuni dei lavori di ristrutturazione eseguiti nella casa ex coniugale di esclusiva proprietà della moglie e ciò per complessivi € 5.358,00;
22) nella documentazione prodotta nel giudizio di separazione il Tribunale di Torino ha accertato il possesso di parte convenuta di un capitale investito, alla data del
14.06.2022, pari a circa € 150.000,00 di cui:
- € 29.059,09 Azimut;
- € 15.225,00 IZ Extra 1 CP_3
- € 23.840,00 IZ D'Oro 2006 CP_3
- € 30.120,00 IZ Reinvesto Valore 1 CP_3
- € 6.191,49 IZ Futuro Certo 2011;
- € 3.268,81 IZ Futuro Certo 2016;
- € 9.457,20 IZ LE ZA (fondo pensione);
- € 17.608,21 IZ LM NZ (fondo pensione aperto);
- € 10.677,12 in “Azienda”;
- € 4.000 BPF;
- € 4.000 BPF;
23) i sovrammenzionati investimenti sono incompatibili con le risorse economiche provenienti dai redditi da lavoro di parte convenuta Controparte_1
24) in sintesi, dalle verifiche effettuate sui documenti ottenuti e prodotti dalla moglie nel giudizio di separazione, è quindi emerso che la convenuta è tenuta a restituire ad esso attore le seguenti somme:
- € 68.601,00 prelevati dal conto corrente cointestato;
- € 6.750,00 prelevati dal libretto postale cointestato;
8 - € 8.000,00 investiti in BFP a favore della convenuta
; Controparte_1
- € 6.000,00 prelevati dal libretto postale intestato al figlio;
Per_1
- oltre agli addebiti di conto, pari a complessivi €
5.358,00, relativi alle spese di ristrutturazione della casa di proprietà della convenuta.
e ciò per il totale di € 94.709,00;
25) dalla somma sopra indicata deve essere sottratto il predetto importo di € 12.000 già riconosciuto e versato, residuando in capo a parte convenuta un debito nei confronti di esso attore di € 82.709,00, oltre alle somme prelevate dal libretto intestato al figlio Per_2
Sulla base di tali deduzioni, l'attore Parte_1 ha quindi chiesto accogliersi le sopra trascritte conclusioni.
La parte convenuta dal canto suo, Controparte_1 dopo essersi ritualmente costituita in giudizio, e aver argomentato in fatto e in diritto, deducendo l'infondatezza delle tesi avversarie, ha richiesto il rigetto delle domande attoree ex adverso formulate.
In particolare, la convenuta ha dedotto in comparsa di costituzione e risposta, fra l'altro, quanto segue:
1) le parti hanno vissuto per venti anni nella casa di proprietà di essa convenuta acquistata Controparte_1 prima del matrimonio, con i due figli minori ora maggiorenni;
2) essa convenuta si è da sempre occupata della gestione della contabilità della famiglia effettuando oculati investimenti che hanno consentito ad entrambi i coniugi di accantonare un patrimonio di pari entità;
3) annualmente essa convenuta ha redatto e presentato le dichiarazioni dei redditi di entrambi, aperto due libretti postali destinati ai figli, gestito le assicurazioni delle autovetture in uso alla famiglia,
9 nonché tutte le utenze della casa coniugale e i finanziamenti quali quelli per l'acquisto della televisione, l'asciugatrice, i dispositivi elettronici per i ragazzi sino al letto del figlio minore e alla moto Per_2 del figlio;
Per_1
4) tutta la documentazione contabile intestata ad entrambi i coniugi è sempre stata custodita nell'armadio della cucina e quindi liberamente consultabile dall'attore;
5) essa convenuta ha gestito con i sindacati la pratica relativa al recupero degli stipendi arretrati
(quindi non versati mensilmente sul conto corrente cointestato) e del TFR del marito con il datore di lavoro
Pupeschi Giampaolo & C. s.a.s. nonché la pratica della pensione;
6) in data 06.06.2023 il Tribunale di Torino, Prima
Sezione Penale, in composizione monocratica, ha pronunciato il dispositivo della sentenza nei confronti dell'odierno attore dichiarandolo responsabile per i Parte_1 reati di atti persecutori e lesioni personali – uniti dal vincolo della continuazione – e, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, lo ha condannato alla pena di mesi nove (9) di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
ha altresì condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separato giudizio, assegnando alla stessa una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 5.000,00 oggi ancora non ottenuti;
7) grazie all'oculata gestione dei risparmi di famiglia effettuata da parte di essa convenuta P_
, la situazione patrimoniale di parte attrice
[...] Pt_1
è pari ad un totale investito di € 88.086,33, così
[...] come emerso nel procedimento relativo al ricorso per separazione giudiziale;
10 8) essa convenuta, oltre ad essere intestataria di un
T.F.R. di circa € 37.800,00 lordo (investito in NZ
ZA 2015, Al Meglio e Azienda), è intestataria di:
a. Polizze Assicurazioni NZ di circa € 41.800,00
(Extra 1, D'Oro 2006, Reinvesto Valore 1);
b. investimenti presso Poste Italiane di € 10.000,00 circa lordi (Postafuturo Certo 2011 e Postafuturo Fedeltà
2016)
e ciò per un totale investito di € 89.600,00;
9) la somma di € 29.059,09 AZIMUT imputata al patrimonio di essa convenuta da controparte è, in realtà, oggetto di un piano di accumulo TREND PAC 5836613 di complessivi € 23.836,16 (valore 2020) presso Azimut Capital
Management SGR S.p.A., alimentato dai nonni materni tramite
RID bancario mensile pagato dal loro conto corrente cointestato avente come beneficiari i figli degli odierni contendenti e;
Per_2 Per_1
10) per quanto concerne i prelievi/versamenti da/su conto corrente cointestato n. 68794718, libretto postale cointestato n. 30633859 e i libretti dei figli, i coniugi, nella perseguita oculata e attenta gestione del patrimonio familiare, si sono sempre adoperati a tenere su ciascun rapporto una giacenza media cumulativa inferiore a €
5.000,00, al fine di usufruire dell'esenzione del pagamento dell'imposta di bollo di € 34,20, spostando liquidità in contanti da un conto/libretto all'altro;
11) riguardo al conto corrente postale cointestato n.
68794718, sul quale peraltro sono stati accreditati i proventi dell'attività lavorativa di essa convenuta, trattasi di conto utilizzato da entrambi i coniugi in costanza di matrimonio per pagare le spese relative alla famiglia, anche a mezzo contanti;
lo stesso attore ha ritirato presso Poste il lettore Banco Posta per operare online su detto conto;
11 12) anche sul libretto postale cointestato n. 30633859 entrambi i coniugi erano abilitati ad operare con firma disgiunta;
13) la carta di credito Compass su c/c postale cointestato è sempre stata utilizzata per spese sostenute per la famiglia prevalentemente presso il supermercato PAM come da documentazione depositata in atti;
14) i coniugi in pieno accordo fra loro hanno convenuto in costanza di matrimonio di acquistare in contanti n. 2 buoni fruttiferi postali (BFP) per l'importo nominale di € 4.000,00 (con possibilità di incasso alla futura data del 29 dicembre 2024), da intestare formalmente ad essa convenuta, ma da destinare successivamente ai due figli in allora minorenni;
15) le somme destinate ai lavori edili eseguiti presso la casa coniugale, trattandosi di spese configuranti una donazione avvenuta in adempimento del dovere di contribuzione ex art. 143 del codice civile, non comportano alcun diritto al rimborso;
16) quanto ai libretti postali intestati ai figli, su di essi sono confluiti i risparmi dei genitori e le donazioni di parenti effettuate in occasione di varie ricorrenze (quali compleanni o il Santo Natale) che sono stati poi investiti in buoni fruttiferi o altro tipo di investimento quando si è presenta l'occasione; d'accordo con l'attore essi sono stati altresì usati come “riserva fondi”; nel caso in in cui i coniugi si fossero trovati in difficoltà economica, o comunque di liquidità, essi li avrebbero potuti utilizzare per affrontare le spese relative ai figli;
con il raggiungimento della maggiore età, i suddetti libretti sono stati poi trasferiti sui libretti intestati direttamente ai due minori divenuti maggiorenni.
Sulla base di tali considerazioni e argomentazioni, la parte convenuta chiede pertanto dichiararsi il difetto di
12 legittimazione attiva in capo all'attore in riferimento agli strumenti di risparmio ed ai conti i cui beneficiari erano i figli degli odierni contendenti nonché, nel merito, il rigetto delle rimanenti domande attoree.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
3. Sul merito della causa.
Le domande di parte attrice non sono fondate e, pertanto, devono essere rigettate.
Gli odierni contendenti hanno contratto matrimonio in data 1° maggio 2002 con rito concordatario (v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice).
Con successiva sentenza n. 284/2023 pubblicata in data
25 gennaio 2023 è stata pronunciata separazione personale dei coniugi ai sensi dell'articolo 151 comma 1 del c.p.c.
(v. il doc. n. 5 del fascicolo attoreo).
L'odierno attore – in sostanza – si duole dei prelievi e della gestione effettuata in costanza di matrimonio da parte del coniuge convenuto e domanda la restituzione della somma di € 82.709,00.
La Difesa attrice – a ben vedere - non ha dedotto in atto di citazione alcuna precipua ragione giuridica a sostegno delle proprie domande di restituzione limitandosi ad affermare che la convenuta avrebbe disposto di somme di proprietà dell'attore prelevandole dai conti cointestati in eccedenza rispetto alla relativa quota di spettanza.
In corso di giudizio poi è stata evocata la fattispecie dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 del codice civile (v. pag. 22 della comparsa conclusionale).
Ebbene, la pretese restitutorie avanzate dalla parte attrice non sono fondate e ciò in ragione delle seguenti dirimenti ragioni e considerazioni.
13 Come è noto, nel conto corrente bancario (e di deposito titoli) intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati non dall'art. 1854 del cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 del cod. civ., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali, sicché ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro (enfasi del redattore, ndr), della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (Cass., Sez.
2, sent. n. 26991/2013).
In ragione di tali principi è stato altresì affermato e ribadito che non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro
(enfasi del redattore, ndr), della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò, come sopra detto, in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (v. Cass.,
Sez. 2, sent. n. 77/2018).
La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi ex art. 1854 del codice civile la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti
14 interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti
- dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cass.,
Sez. Lav., sent. n. 78777/2015).
Ciò posto, la domanda di restituzione qui avanzata e ora delibata è infondata e ciò per le seguenti ragioni:
1) a ben vedere le doglianze di parte attrice non attengono alle modalità di gestione concreta del conto cointestato, giacché tale gestione è avvenuta con il consenso esplicito o tacito dell'attore, il quale ha prestato il suo consenso alla gestione da parte della moglie e ha comunque tacitamente delegato il proprio coniuge allo svolgimento di tutte le attività di introito e spesa, e ciò considerato invero che egli nel tempo poteva senza alcuna restrizione controllare l'andamento dei conti e delle spese mensili, senza che vi sia stato alcun impedimento all'accesso ai conti ed ai libretti e alle relative annotazioni, ovvero attività di dissimulazione o altri espedienti fraudolenti da parte della convenuta;
2) l'attore si duole - in altri termini - dell'assetto finale delle rispettive situazioni patrimoniali all'esito della chiusura dei conti;
3) considerando la gestione tecnica dei conti e degli strumenti di risparmio cointestati, va però evidenziato che non vi sono affatto appropriazioni indebite dei fondi e dei saldi registrati sul conto, atteso che la loro gestione è evidentemente avvenuta con il consenso esplicito o tacito dell'attore che, dapprima ha aperto i conti e Pt_1 libretti in parola cointestandoli con il coniuge, e poi ha delegato la moglie ad operare su di essi, potendo sempre in qualunque momento appurare l'andamento e intervenire;
15 4) se invero in tutto il periodo di apertura dei conti in costanza di matrimonio l'attore (dal 2005 al 2021 e dal
2008 al 2021), pur non avendo alcun impedimento all'accesso e al controllo diretto dei conti comuni, ha lasciato operare la convenuta in totale libertà, e considerata altresì l'assenza di attività di occultamento o dissimulazione da parte della moglie, deve ragionevolmente presumersi che ciò sia avvenuto con il pieno consenso
(tacito o esplicito) dell'attore;
5) da tanto discende l'impossibilità di accogliere la domanda di restituzione come formulata nel presente giudizio dall'odierna parte attrice, la quale domanda presuppone evidentemente l'avvenuta fraudolenta o indebita appropriazione di fondi monetari comuni o comunque un'attività ingannatoria del coniuge che nel caso in esame difetta completamente;
6) a ciò si aggiunga che la parte convenuta ha comunque prodotto in atti documentazione certamente idonea
(ai fini di causa) a ricostruire l'andamento e l'indirizzo generale dei conti correnti cointestati, dimostrando che le somme ivi allocate sono state destinate alla gestione familiare per sostenere le spese del nucleo in questione composto da due adulti e due figli minori;
7) va dunque ribadito che l'attore in qualità di cointestatario dei conti e libretti aveva libero accesso ad essi, sia per quanto attiene ai prelievi, sia per quanto attiene al controllo della contabilità in uscita, di modo che deve presumersi che tutte le operazioni realizzate dalla convenuta siano state effettuate con il consenso dell'attore e per scopi e spese comuni;
non essendovi altre evidenze circa il formarsi della provvista necessaria al sostentamento (anche futuro) della famiglia deve dunque inferirsi che il regime di gestione dei fondi giacenti sui conti e gli strumenti di risparmio cointestati sia stato condiviso e scelto di comune accordo dai coniugi, non
16 essendo peraltro emersa alcuna diversa deduzione o prova di accordi differenti fra gli odierni cointestatari.
La domanda di parte attrice, considerato che essa attiene alla gestione tecnica del conto, va dunque respinta:
a) perché non vi è prova di appropriazioni indebite o attività ingannatoria o fraudolenta;
b) in quanto gli elementi emersi in causa lasciano piuttosto inferire che tutte le operazioni compiute sul conto comune siano avvenute con il consento esplicito o tacito di parte attrice.
A ciò si aggiunga che a ben vedere la gestione delle sostanze familiari messe in comune ha portato alla formazione di due distinte provviste patrimoniali quasi paritarie in capo ai due coniugi (del valore pari ad €
88.086,33 ed € 89.600,00) ciò che evidentemente lascia dedurre che ciò sia stata una scelta comune della coppia compiuta in costanza di matrimonio in relazione alla quale il marito ha delegato la moglie quanto agli aspetti attuativi e operativi.
E - per altro verso - la pretesa restitutoria avanzata dall'attore è anche infondata ove si invochi la ratio giuridica di cui all'articolo 2041 del codice civile.
L'azione generale di arricchimento ex art. 2041 del cod. civ. ha infatti come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, sicché, qualora essa sia invece conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato, non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa
(Cass. 2312/2008).
Presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è infatti la mancanza di una azione tipica, per tale dovendosi intendere o quella che deriva da un contratto, o quella che sia prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata. Ne consegue che
17 è inammissibile l'azione di arricchimento quando l'azione, teoricamente spettante all'impoverito, sia prevista da disposizioni generali (cfr. Cass. 4620/2012).
Nel caso in esame i trasferimenti avutisi fra le parti hanno una causa giustificativa puntuale e precipua, ovverosia quella attinente al soddisfacimento dei bisogni della famiglia nell'ambito di un matrimonio durato oltre venti anni ovvero quella afferente alla singola donazione indiretta dedotta.
Va anche richiamato in proposito il principio di diritto secondo cui in costanza di matrimonio con prole emergono doveri di natura giuridica ex articoli 143, 145,
147 e 316 bis del codice civile, morale e sociale di ciascun coniuge nei confronti dell'altro, così come dei figli, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale.
Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del coniuge o dei figli effettuate nel corso del matrimonio configurano l'adempimento di un'obbligazione giuridica ex artt. 143, 145, 147 e 316 bis del codice civile o naturale ex art. 2034 del codice civile.
L'odierno attore, pertanto, aveva a disposizione le azioni offerte dall'ordinamento in relazione a tale tipologia di rapporti fattuali e giuridici (azioni basate sul vizio del consenso ove si deduca un'attività fraudolenta altrui, azioni di annullamento o nullità di donazioni indirette o delle obbligazioni naturali assolte ex art. 2034 del codice civile, azioni afferenti al rapporto di mandato) per invalidare tali eventuali trasferimenti.
L'azione qui proposta ex art. 2041 del codice civile non è dunque fondata per difetto di sussidiarietà ex art. 2042 del codice civile e, pertanto, deve essere respinta.
Più specificamente la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, come già in parte sopra evidenziato, che l'azione
18 generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale;
è, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un coniuge nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di coniugio o di filiazione - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia - e travalicanti i limiti di proporzionalità
e di adeguatezza.
Nel caso in esame appare del tutto ordinaria, usuale e consueta la messa in comune di risorse ovvero l'attribuzione al coniuge di specifiche risorse e provviste per provvedere a necessità attuali o future, e ciò in presenza peraltro di due figli e di un rapporto di matrimonio ultraventennale.
A ciò si aggiunga che la domanda qui delibata va comunque rigettata anche in considerazione del fatto che la parte attrice non ha in alcun modo fornito la prova certa della provenienza delle somme versate nei conti comuni da proprie sostanze patrimoniali (diverse rispetto agli emolumenti stipendiali) ovvero da proprie distinte provviste monetarie.
In assenza di tali prove non è neanche possibile accertare effettivamente la ricorrenza di pagamenti e versamenti ad opera dell'attore come dedotto in atto di citazione.
Non vi è neanche prova analitica, dettagliata, concreta e precipua dell'esatto ménage familiare, di modo che l'assunto che la convenuta abbia utilizzato per
19 esigenze personali, e non familiari, le risorse versate dall'attore risulta del tutto indimostrato.
Quanto poi ai buoni fruttiferi postali di cui erano beneficiari i figli, la parte convenuta ha dato conto dell'avvenuto trasferimento del saldo di rimborso, maturato in data 29 dicembre 2024, in favore dei predetti (v. i docc. nn. 74, 75 e 76 del fascicolo di parte convenuta).
Peraltro, non potrebbe comunque accogliersi la domanda attorea di condanna della convenuta alla restituzione ad esso attore di somme in allora giacenti su libretti di cui sono beneficiari i figli;
al più il Tribunale, a tutto concedere, potrebbe condannare la convenuta a versare le somme, non già all'attore, bensì ai predetti beneficiari, ciò che però – a prescindere dalle considerazioni sopra svolte – non può comunque qui avvenire in assenza di specifica domanda, e tanto in ossequio al principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 del c.p.c.
A ciò si aggiunga che i figli della coppia, oggi ventenni convivono con la madre la quale, a fronte di un contributo al mantenimento di € 175,00 a figlio, evidentemente sostiene numerose e notevoli spese cui far fronte anche mediante le risorse accantonate mediante la gestione finanziaria pregressa delle risorse messe in comune.
La casa coniugale ove il nucleo familiare ha vissuto durante i venti anni di durata del matrimonio è di proprietà della convenuta ed è evenienza ordinaria, usuale ed equa che, ove un coniuge contribuisca alla messa a disposizione del bene immobile, le sostanze poste in comune, frutto dei redditi e delle risorse di entrambi i coniugi (anche e soprattutto di quello non proprietario del bene), siano destinate anche a lavori di miglioria e manutenzione del bene immobile in questione.
20 Da ultimo, si osserva come la documentazione prodotta in atti abbia reso evidente che l'attore era solito usare denaro contante per le spese ordinarie e che detto contante gli veniva fornito dalla moglie che era delegata, per espressa e condivisa scelta della coppia, a movimentare le risorse familiari allocate sui conti e sugli strumenti di liquidità oggetto di causa.
In altri termini, è emersa una situazione di condivisa e comune commistione di risorse, sia per le risorse familiari comuni, sia per la gestione del risparmio, volta alla determinazione di quote paritarie di provvista finanziaria (€ 88.086,33 in capo all'attore; € 89.960,00 in capo alla convenuta).
D'altra parte, appare del tutto erroneo l'assunto di parte attrice secondo cui una volta individuata la somma di accredito dello stipendio mensile della convenuta tutto ciò che è stato prelevato in eccedenza deve ora essere oggetto di restituzione, giacché ciò trascura il fatto che le somme prelevate venivano utilizzate nell'interesse della gestione familiare, destinate alle due predette distinte quote di risparmio, nonché consegnate anche all'attore per le sue spese quotidiane, come anche desumibile dagli atti di cui al processo penale R.G. 5423/2021 celebratosi presso l'intestato Tribunale e conclusosi con la condanna dell'attore alla pena di mesi nove (9) di reclusione per i reati di cui agli articoli 612 bis commi 1 e 2 del c.p.c. e
582, 585 e 576 in danno della convenuta nonché con la condanna dell'attore stesso al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 5.000,00 (v. i docc. nn. 7 e 8 del fascicolo di parte convenuta).
Alla luce delle sopra svolte complessive argomentazioni e valutazioni, le domande attoree devono pertanto essere rigettate.
21
4. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie, la domanda ex art. 96 del c.p.c., e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti dalla parte attrice giacché non rilevanti al fine del decidere, e ciò tenuto anche conto che la documentazione versata in atti ha fornito un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.
Deve infine rigettarsi la richiesta di condanna ex art. 96 del c.p.c. avanzata dalla parte convenuta, non ravvisandosi indici di colpa grave o mala fede in capo alla parte attrice, e vertendosi, piuttosto, in un contesto di ordinaria controvertibilità di vicende patrimoniali - familiari.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rigettarsi le domande attoree.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non sussiste alcuna delle ipotesi previste dalla legge all'articolo 92 del c.p.c. per poter procedere alla compensazione delle spese di lite.
22 Le spese pertanto devono seguire la soccombenza ai sensi dall'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.000,01 a € 260.000,00)
(il valore di causa va individuato nella somma oggetto di domanda pari ad € 82.709,00) opportunamente diminuiti in ragione della limitata attività processuale svolta (la causa è stata istruita in via meramente documentale senza assunzione di prove), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.400,00
b) fase introduttiva → € 1.100,00
c) fase istruttoria → € 2.900,00
d) fase decisionale → € 2.600,00
- per un totale di € 8.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta tutte le domande avanzate dall'attore nei confronti della convenuta Parte_1 [...]
. P_
2) Condanna la parte attrice alla Parte_1 rifusione, in favore della parte convenuta , Controparte_1 delle spese di giudizio che liquida € 8.000,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 13 maggio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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