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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/05/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1593/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1593/2024
avente ad oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con gli Avv.ti Daniela Botteri e Giulia Ancona ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Selene Sontacchi resistente
posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate all'udienza dell'11 marzo 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3 luglio 2024, la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra CP_1
in data 20 marzo 2010 a Trento, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...]
1 Comune di Trento, Parte II, Serie A, N. 5, Anno 2010, dalla cui unione è nata a [...] la figlia in data 12 agosto 2010, alle condizioni accessorie di cui al proprio atto Per_1
introduttivo. In particolare, egli ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della figlia Per_1
con collocazione prevalente presso la madre, il diritto di visita paterno da esercitarsi come da protocollo in atti e con possibilità di deroga in base alle richieste ed esigenze della minore, il mantenimento ordinario di a carico del genitore di volta in volta collocatario e le spese Per_1
straordinarie ripartite al 50% tra i genitori.
La parte ricorrente ha dedotto che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto n. 1081/2023 di questo Tribunale di data 12 aprile 2023, e che da allora non è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Il sig. ha rappresentato che in sede di accordi di separazione venivano stabilite le Pt_1
seguenti condizioni: “1) autorizzarsi i coniugi a vivere separati, fermi gli obblighi di legge;
2) dichiararsi i coniugi economicamente autosufficienti con rinuncia reciproca ad assegni alimentari o di mantenimento;
3) disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente Per_1
della stessa presso la madre con il seguente protocollo di visita:
A) durante il periodo scolastico:
-- il padre terrà la figlia con sé dal sabato dalle ore 18.30, quando la preleverà dalla casa materna, sino al martedì successivo quando la preleverà al termine delle lezioni scolastiche (ad ore 15.40 circa) per poi riaccompagnarla presso la casa materna;
nelle settimane in cui la figlia minore frequenterà anche il corso di ginnastica, il padre preleverà la predetta il martedì al termine delle lezioni scolastiche (ad ore 15.40 circa), per poi accompagnarla al corso di ginnastica (che si terrà dalle ore 17.00 alle 18.00) e, al termine dello stesso, la riaccompagnerà presso la casa materna;
-- il restante periodo settimanale verrà trascorso dalla minore con la madre;
-- i genitori concordano che sia interesse superiore della minore poter preferibilmente rimanere in compagnia di uno due genitori qualora l'altro fosse impegnato
e quindi riservano di derogare al calendario sopra indicato, previo accordo e previa richiesta della minore stessa;
2 B) durante il periodo estivo o comunque nel periodo di vacanze scolastiche (eccetto quelle natalizie e pasquali per le quali si dirà infra):
-- il padre terrà la figlia con sé dal sabato dalle ore 18.30, quando la preleverà dalla casa materna, sino al martedì successivo ad ore 12.00 quando ivi la riaccompagnerà;
-- il restante periodo settimanale verrà trascorso dalla minore con la madre;
C) per quanto concerne le festività natalizie: la figlia trascorrerà metà vacanze con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
anche durante le vacanze natalizie, e previo accordo tra i genitori, qualora la madre dovesse lavorare fino a tardi o, nel caso del capodanno, oltre la mezzanotte, la figlia trascorrerà la serata o la notte con il padre, con riaccompagnamento dalla madre il giorno dopo.
D) per quanto concerne le festività pasquali: la figlia trascorrerà metà vacanze con ciascuno dei genitori, con Pasqua e Pasquetta ad anni alterni: Pasqua 2023 con la madre;
Pasquetta 2023 con il padre;
a seguire per gli anni successivi in maniera inversa ed alternata;
E) per quanto concerne le vacanze estive, la figlia trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive;
il padre dovrà comunicare alla madre il periodo di vacanza entro e non oltre il giorno 15 del mese di giugno;
4) ciascun genitore assumerà, in via esclusiva e diretta, il mantenimento ordinario della figlia nel periodo in cui la stessa rimarrà con il predetto, sia durante i giorni feriali che durante le festività;
5) le spese straordinarie verranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, riferendosi a tal fine per l'identificazione e le modalità di richiesta a quanto indicato in protocollo del C.N.F. da ritenersi qui per ritrascritto;
6) i genitori si impegnano ad essere collaborativi l'uno con l'altro ed a condividere tutte le informazioni riguardo alla scuola, la salute e la sicurezza della figlia;
ciascun genitore si impegna altresì a non squalificare l'altro genitore, né a controllare o a interferire nella comunicazione tra lui e la figlia;
7) i genitori si impegnano a far proseguire alla figlia il percorso psicologico, già iniziato, intrapreso su indicazione della scuola sino al termine dell'anno scolastico in corso, riservando poi ogni valutazione in ordine alla prosecuzione (e sue modalità) o meno;
3 8) spese legali e di procedura compensate;
la sottoscrizione del presente atto da parte dei rispettivi legali vale anche come rinuncia al vincolo di solidarietà”.
La parte ricorrente ha dato atto che i coniugi gestivano il ristorante “Il Giardino delle spezie” sito a Padergnone in qualità di soci della s.n.c. Giardino delle spezie di AN LE &
C. insieme ai signori e e che, a seguito della crisi del rapporto coniugale, è Pt_2 Pt_3
venuto meno anche il rapporto di collaborazione professionale, al punto che la signora CP_1
ha costituito la s.r.l. unipersonale “Giardino delle spezie” per acquisire la proprietà dell'azienda avente un valore di complessivi € 500.000,00, suddivisi tra gli ex soci;
il signor quindi, ha dovuto reperire un altro impiego e dal mese di giugno 2024 è dipendente Pt_1
della società Hospes di Verona con la mansione di cuoco presso la sede di Wuerth ad Egna, mentre la sig.ra attualmente è amministratrice e legale rappresentante della società CP_1
Giardino delle spezie s.r.l nonché unica titolare dell'omonimo ristorante con reddito complessivo medio di circa € 39.000,00.
Il sig. ha dato atto che la sig.ra risiede in un appartamento collocato al piano Pt_1 CP_1
superiore del ristorante intestato alla società Giardino delle Spezie s.r.l ed incluso nel contratto di locazione dell'intero immobile, mentre il ricorrente risiede in via dei Geroni n.
21 a Madruzzo, nell'immobile di cui è comproprietario per la quota di un mezzo con la sig.ra e per il cui acquisto le parti hanno contratto un mutuo, in estinzione ad agosto 2041, CP_1
con capitale residuo di più di € 300.000,00 e rate mensili di circa € 2.400 sostenute al 50% tra i coniugi;
la sig.ra inoltre, è proprietaria di un appartamento in Valsorda locato al CP_1
canone mensile di € 900,00, di due garage a Padergnone dalla stessa utilizzati, di alcuni terreni adibiti a vigneto in Valsorda ed in comproprietà con il fratello, nonché di due autovetture.
Il sig. ha rappresentato che la figlia ha seguito un percorso psicologico dal Pt_1 Per_1
mese di aprile al mese di giugno 2023. La parte ricorrente ha dato atto che la minore desidera un regime di visite più libero, in particolare per quanto riguarda la frequentazione del padre, ed ha sottolineato la necessità che la figlia, piuttosto che trascorrere il tempo da sola, stia con il genitore di volta in volta disponibile quando l'altro è impegnato al lavoro;
egli ha evidenziato che la sig.ra si attiene rigidamente al protocollo stabilito dal Tribunale e CP_1
non consente una gestione più flessibile delle visite.
4 Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio ed alle conclusioni formulate da controparte in merito all'affidamento ed al mantenimento ordinario e straordinario della minore;
quanto alla modifica del protocollo di visite richiesta da controparte (volta a derogare al calendario stabilito in sede di separazione su semplice richiesta della minore, consentendole di rimanere in compagnia di uno dei genitori qualora l'altro fosse impegnato), la sig.ra si è opposta CP_1
ed ha chiesto confermarsi le condizioni riportate in sede di ricorso congiunto di separazione di data 27 febbraio 2023. La parte resistente ha evidenziato che le attuali condizioni di separazione consentono già di derogare al regime di visita sulla base delle richieste della figlia, precisando, però, che è necessario sussista anche l'accordo tra i genitori;
ella, inoltre, ha negato di attenersi in maniera estremamente rigida al protocollo di visite stabilito in sede di separazione, che la minore venga lasciata spesso sola a casa in sua assenza, e che il padre disponga di maggior tempo libero rispetto alla madre.
All'udienza dell'11 marzo 2025 le parti sono comparse personalmente ed hanno dichiarato di accettare la seguente proposta conciliativa formulata dal Giudice, chiedendone l'accoglimento: “conferma di tutte le condizioni di cui alla separazione, ad eccezione dell'ultimo paragrafo di cui alla condizione n. 3, lettera A), sostituito dal seguente paragrafo: “i genitori, previo accordo tra gli stessi e tenuto conto della volontà espressa dalla figlia potranno derogare al regime di visita come disciplinato alla condizione Per_1
n.3, lettere A, B, C, D ed E. Spese compensate”.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (udienza sostituita con note scritte depositate in data 7 marzo 2023 e 9 marzo 2023), nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto n. 1081/2023 di data 12 aprile 2023, pubblicato il 14 aprile 2023, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza di concreti Per_1
5 elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per la stessa pregiudizievole, evidenziandosi che le condizioni concordate dalle parti corrispondono di fatto al regime già attualmente in essere e che la possibilità di derogare al regime di visita tra padre e figlia tenendo conto della volontà della minore corrisponde all'interesse di quest'ultima, anche in ragione della sua età (quindici anni)
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._1 CP_1
) in data 20 marzo 2010 a Trento, trascritto nel Registro degli C.F._2
Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie A, N. 5, Anno 2010, alle condizioni accessorie concordate all'udienza del 11 marzo 2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1593/2024
avente ad oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con gli Avv.ti Daniela Botteri e Giulia Ancona ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Selene Sontacchi resistente
posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate all'udienza dell'11 marzo 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3 luglio 2024, la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra CP_1
in data 20 marzo 2010 a Trento, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...]
1 Comune di Trento, Parte II, Serie A, N. 5, Anno 2010, dalla cui unione è nata a [...] la figlia in data 12 agosto 2010, alle condizioni accessorie di cui al proprio atto Per_1
introduttivo. In particolare, egli ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della figlia Per_1
con collocazione prevalente presso la madre, il diritto di visita paterno da esercitarsi come da protocollo in atti e con possibilità di deroga in base alle richieste ed esigenze della minore, il mantenimento ordinario di a carico del genitore di volta in volta collocatario e le spese Per_1
straordinarie ripartite al 50% tra i genitori.
La parte ricorrente ha dedotto che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto n. 1081/2023 di questo Tribunale di data 12 aprile 2023, e che da allora non è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Il sig. ha rappresentato che in sede di accordi di separazione venivano stabilite le Pt_1
seguenti condizioni: “1) autorizzarsi i coniugi a vivere separati, fermi gli obblighi di legge;
2) dichiararsi i coniugi economicamente autosufficienti con rinuncia reciproca ad assegni alimentari o di mantenimento;
3) disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente Per_1
della stessa presso la madre con il seguente protocollo di visita:
A) durante il periodo scolastico:
-- il padre terrà la figlia con sé dal sabato dalle ore 18.30, quando la preleverà dalla casa materna, sino al martedì successivo quando la preleverà al termine delle lezioni scolastiche (ad ore 15.40 circa) per poi riaccompagnarla presso la casa materna;
nelle settimane in cui la figlia minore frequenterà anche il corso di ginnastica, il padre preleverà la predetta il martedì al termine delle lezioni scolastiche (ad ore 15.40 circa), per poi accompagnarla al corso di ginnastica (che si terrà dalle ore 17.00 alle 18.00) e, al termine dello stesso, la riaccompagnerà presso la casa materna;
-- il restante periodo settimanale verrà trascorso dalla minore con la madre;
-- i genitori concordano che sia interesse superiore della minore poter preferibilmente rimanere in compagnia di uno due genitori qualora l'altro fosse impegnato
e quindi riservano di derogare al calendario sopra indicato, previo accordo e previa richiesta della minore stessa;
2 B) durante il periodo estivo o comunque nel periodo di vacanze scolastiche (eccetto quelle natalizie e pasquali per le quali si dirà infra):
-- il padre terrà la figlia con sé dal sabato dalle ore 18.30, quando la preleverà dalla casa materna, sino al martedì successivo ad ore 12.00 quando ivi la riaccompagnerà;
-- il restante periodo settimanale verrà trascorso dalla minore con la madre;
C) per quanto concerne le festività natalizie: la figlia trascorrerà metà vacanze con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
anche durante le vacanze natalizie, e previo accordo tra i genitori, qualora la madre dovesse lavorare fino a tardi o, nel caso del capodanno, oltre la mezzanotte, la figlia trascorrerà la serata o la notte con il padre, con riaccompagnamento dalla madre il giorno dopo.
D) per quanto concerne le festività pasquali: la figlia trascorrerà metà vacanze con ciascuno dei genitori, con Pasqua e Pasquetta ad anni alterni: Pasqua 2023 con la madre;
Pasquetta 2023 con il padre;
a seguire per gli anni successivi in maniera inversa ed alternata;
E) per quanto concerne le vacanze estive, la figlia trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive;
il padre dovrà comunicare alla madre il periodo di vacanza entro e non oltre il giorno 15 del mese di giugno;
4) ciascun genitore assumerà, in via esclusiva e diretta, il mantenimento ordinario della figlia nel periodo in cui la stessa rimarrà con il predetto, sia durante i giorni feriali che durante le festività;
5) le spese straordinarie verranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, riferendosi a tal fine per l'identificazione e le modalità di richiesta a quanto indicato in protocollo del C.N.F. da ritenersi qui per ritrascritto;
6) i genitori si impegnano ad essere collaborativi l'uno con l'altro ed a condividere tutte le informazioni riguardo alla scuola, la salute e la sicurezza della figlia;
ciascun genitore si impegna altresì a non squalificare l'altro genitore, né a controllare o a interferire nella comunicazione tra lui e la figlia;
7) i genitori si impegnano a far proseguire alla figlia il percorso psicologico, già iniziato, intrapreso su indicazione della scuola sino al termine dell'anno scolastico in corso, riservando poi ogni valutazione in ordine alla prosecuzione (e sue modalità) o meno;
3 8) spese legali e di procedura compensate;
la sottoscrizione del presente atto da parte dei rispettivi legali vale anche come rinuncia al vincolo di solidarietà”.
La parte ricorrente ha dato atto che i coniugi gestivano il ristorante “Il Giardino delle spezie” sito a Padergnone in qualità di soci della s.n.c. Giardino delle spezie di AN LE &
C. insieme ai signori e e che, a seguito della crisi del rapporto coniugale, è Pt_2 Pt_3
venuto meno anche il rapporto di collaborazione professionale, al punto che la signora CP_1
ha costituito la s.r.l. unipersonale “Giardino delle spezie” per acquisire la proprietà dell'azienda avente un valore di complessivi € 500.000,00, suddivisi tra gli ex soci;
il signor quindi, ha dovuto reperire un altro impiego e dal mese di giugno 2024 è dipendente Pt_1
della società Hospes di Verona con la mansione di cuoco presso la sede di Wuerth ad Egna, mentre la sig.ra attualmente è amministratrice e legale rappresentante della società CP_1
Giardino delle spezie s.r.l nonché unica titolare dell'omonimo ristorante con reddito complessivo medio di circa € 39.000,00.
Il sig. ha dato atto che la sig.ra risiede in un appartamento collocato al piano Pt_1 CP_1
superiore del ristorante intestato alla società Giardino delle Spezie s.r.l ed incluso nel contratto di locazione dell'intero immobile, mentre il ricorrente risiede in via dei Geroni n.
21 a Madruzzo, nell'immobile di cui è comproprietario per la quota di un mezzo con la sig.ra e per il cui acquisto le parti hanno contratto un mutuo, in estinzione ad agosto 2041, CP_1
con capitale residuo di più di € 300.000,00 e rate mensili di circa € 2.400 sostenute al 50% tra i coniugi;
la sig.ra inoltre, è proprietaria di un appartamento in Valsorda locato al CP_1
canone mensile di € 900,00, di due garage a Padergnone dalla stessa utilizzati, di alcuni terreni adibiti a vigneto in Valsorda ed in comproprietà con il fratello, nonché di due autovetture.
Il sig. ha rappresentato che la figlia ha seguito un percorso psicologico dal Pt_1 Per_1
mese di aprile al mese di giugno 2023. La parte ricorrente ha dato atto che la minore desidera un regime di visite più libero, in particolare per quanto riguarda la frequentazione del padre, ed ha sottolineato la necessità che la figlia, piuttosto che trascorrere il tempo da sola, stia con il genitore di volta in volta disponibile quando l'altro è impegnato al lavoro;
egli ha evidenziato che la sig.ra si attiene rigidamente al protocollo stabilito dal Tribunale e CP_1
non consente una gestione più flessibile delle visite.
4 Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio ed alle conclusioni formulate da controparte in merito all'affidamento ed al mantenimento ordinario e straordinario della minore;
quanto alla modifica del protocollo di visite richiesta da controparte (volta a derogare al calendario stabilito in sede di separazione su semplice richiesta della minore, consentendole di rimanere in compagnia di uno dei genitori qualora l'altro fosse impegnato), la sig.ra si è opposta CP_1
ed ha chiesto confermarsi le condizioni riportate in sede di ricorso congiunto di separazione di data 27 febbraio 2023. La parte resistente ha evidenziato che le attuali condizioni di separazione consentono già di derogare al regime di visita sulla base delle richieste della figlia, precisando, però, che è necessario sussista anche l'accordo tra i genitori;
ella, inoltre, ha negato di attenersi in maniera estremamente rigida al protocollo di visite stabilito in sede di separazione, che la minore venga lasciata spesso sola a casa in sua assenza, e che il padre disponga di maggior tempo libero rispetto alla madre.
All'udienza dell'11 marzo 2025 le parti sono comparse personalmente ed hanno dichiarato di accettare la seguente proposta conciliativa formulata dal Giudice, chiedendone l'accoglimento: “conferma di tutte le condizioni di cui alla separazione, ad eccezione dell'ultimo paragrafo di cui alla condizione n. 3, lettera A), sostituito dal seguente paragrafo: “i genitori, previo accordo tra gli stessi e tenuto conto della volontà espressa dalla figlia potranno derogare al regime di visita come disciplinato alla condizione Per_1
n.3, lettere A, B, C, D ed E. Spese compensate”.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (udienza sostituita con note scritte depositate in data 7 marzo 2023 e 9 marzo 2023), nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto n. 1081/2023 di data 12 aprile 2023, pubblicato il 14 aprile 2023, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza di concreti Per_1
5 elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per la stessa pregiudizievole, evidenziandosi che le condizioni concordate dalle parti corrispondono di fatto al regime già attualmente in essere e che la possibilità di derogare al regime di visita tra padre e figlia tenendo conto della volontà della minore corrisponde all'interesse di quest'ultima, anche in ragione della sua età (quindici anni)
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._1 CP_1
) in data 20 marzo 2010 a Trento, trascritto nel Registro degli C.F._2
Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie A, N. 5, Anno 2010, alle condizioni accessorie concordate all'udienza del 11 marzo 2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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