Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00201/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00124/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 124 del 2025, proposto da
IM ED, rappresentata e difesa dagli avvocati Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
- al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, n. 1670 del 26.10.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. CR De VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con sentenza n. 1670 del 26.10.2022, passata in giudicato – come da attestazione del 22.1.2025-, il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato che :“ Condanna il Ministro dell’Istruzione, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore alla corresponsione in favore della ricorrente differenze retributive maturate in virtù del diritto alla medesima progressione stipendiale del corrispondente personale di ruolo, in relazione all’attività lavorativa prestata in forza dei contratti a termine intercorsi con l’Amministrazione stessa e al pagamento dei relativi importi con decorrenza dal 14.07.2017, per un importo di euro 7.137,99, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze mensili sino al soddisfo. Condanna il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida, già compensate al 30%, in euro 1.265,40, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, per competenze, e in euro 118,50 per esborsi, con distrazione. … ”;
- nonostante la richiesta di pagamento avanzata il 28.10.2022, la resistente p.a. è rimasta inerte cosicché la ricorrente ha proposto l’actio iudicati quanto alle non corrisposte differenze retributive, chiedendo l’ottemperanza della pronuncia, con nomina di un commissario ad acta ;
Ritenuto che:
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
- l’intimato Ministero deve, pertanto, eseguire integralmente la sentenza n. 1670/2022 del Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- le spese per l’eventuale attività commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro;
- le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione di ottemperare alla sentenza n. 1670/2022 del Tribunale di Cosenza. in funzione di giudice del lavoro, nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione a cura di parte ricorrente della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale commissario ad acta il dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla sentenza entro ulteriori sessanta giorni.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 1.286,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR MA, Presidente
NI Ciconte, Referendario
CR De VA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CR De VA | AR MA |
IL SEGRETARIO