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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 522/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NI GUIDO, Giudice monocratico in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2447/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TNMIPBI00027/2025 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3518/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 2447/2025, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_2 e dalla Dott.ssa Difensore_1, si oppone ad intimazione di pagamento, afferente l'anno 2017, per un importo di € 2.138,08, formulando eccezioni in ordine alla legittimità dell'atto impugnato, per inesistenza della pretesa tributaria, stante il versamento del dovuto. Chiede che l'atto opposto venga annullato.
Si costituisce l'Agenzia entrate DP II di Milano, la quale espone che, a seguito di ulteriore istruttoria in sede pregiudiziale si è potuto verificare che la contribuente era in possesso di un piano di rateazione che godeva dei benefici di cui alla legge n. 197 del 20 dicembre 2022 che apportava delle modifiche ai tradizionali piani di ammortamento trasmessi dai sistemi privi di tali aggiornamenti. Per tale ragione essa
Agenzia provvedeva quindi in data 26.06.2025 ad emettere il provvedimento di annullamento in
AUTOTUTELA TOTALE N. TNMAPBI10006/2025. E chiede sia dichiarata l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va quindi osservato che l'annullamento in autotutela prodotto dall'Agenzia delle entrate DP II di Milano ha posto termine alla controversia, facendo venire a mancare la materia del contendere.
Talché la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio, provvedendo alla integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NI GUIDO, Giudice monocratico in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2447/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TNMIPBI00027/2025 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3518/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 2447/2025, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_2 e dalla Dott.ssa Difensore_1, si oppone ad intimazione di pagamento, afferente l'anno 2017, per un importo di € 2.138,08, formulando eccezioni in ordine alla legittimità dell'atto impugnato, per inesistenza della pretesa tributaria, stante il versamento del dovuto. Chiede che l'atto opposto venga annullato.
Si costituisce l'Agenzia entrate DP II di Milano, la quale espone che, a seguito di ulteriore istruttoria in sede pregiudiziale si è potuto verificare che la contribuente era in possesso di un piano di rateazione che godeva dei benefici di cui alla legge n. 197 del 20 dicembre 2022 che apportava delle modifiche ai tradizionali piani di ammortamento trasmessi dai sistemi privi di tali aggiornamenti. Per tale ragione essa
Agenzia provvedeva quindi in data 26.06.2025 ad emettere il provvedimento di annullamento in
AUTOTUTELA TOTALE N. TNMAPBI10006/2025. E chiede sia dichiarata l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va quindi osservato che l'annullamento in autotutela prodotto dall'Agenzia delle entrate DP II di Milano ha posto termine alla controversia, facendo venire a mancare la materia del contendere.
Talché la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio, provvedendo alla integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.