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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/08/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1422/2024 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Elena Scotti PRESIDENTE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1422/2024, promossa da ( ), nata ad [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Castelletto TI (NO), via Don Arista n. 4, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Difesa di fiducia dall'Avv. Elena ARSURA del Foro di Verbania parte ricorrente contro
) nato a [...] il [...], ivi CP_1 C.F._2 residente in [...], domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Con il patrocinio dell'Avv. CIMINO Paola parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte ricorrente: 1) a modifica di quanto recepito e disposto dalla sentenza n°14 dell'8/6/2023, disporre e, di conseguenza, ordinare al sig. , nato a [...] il [...] e CP_1 residente in [...], padre di (15/2/2017, Persona_1
Borgomanero), di versare mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, fino a quando la stessa non diventerà economicamente autosufficiente, entro il giorno
Pag. 1 30 di ogni mese, l'importo di €. 300,00 ovvero quella diversa maggiore somma che sarà conteggiata in corso di causa e ritenuta congrua, con rivalutazione annuale ISTAT, a partire dal mese successivo a quello del deposito del ricorso, per tutto quanto esposto in atti;
Con vittoria di spese e onorari di causa;
Parte resistente: Rigettare le domande avanzate dalla sig.ra in quanto inammissibili e comunque Pt_1 infondate per i motivi esposti in atti e per l'effetto confermare le condizioni di cui alla sentenza n. 14/2023 emessa dal Tribunale di Novara;
Autorizzare il rilascio del passaporto in favore della minore
, nata a [...], il [...]; Con vittoria di spese e competenze. Persona_1
Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/7/2024, ha rappresentato di aver avuto una Parte_1 relazione sentimentale con il resistente da cui è nata in data [...] e che, con Per_1 sentenza n. 14/2023, dopo la disgregazione dle nucleo familiare, il Tribunale di Novara -su ricorso congiunto delle parti- aveva così disposto: “A) La figlia minore è affidata a entrambi i genitori, Per_1 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso e manterrà il collocamento e la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Castelletto Sopra TI (NO), via Don Arista n°4; B) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni riguardanti Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per Per_1 le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. C) Salvo diversi e più ampi accordi liberamente assunti fra i genitori nell'interesse di la minore trascorrerà con il padre i fine settimana alterni, Per_1 dal sabato mattina alla domenica sera, nonché per due serata alla settimana (preferibilmente il martedì e il giovedì) indicativamente dalle 17.30 alle 20.30, orari che potranno essere modificati, previo accordo, in base agli impegni lavorativi dei genitori. D) I genitori trascorreranno con la minore le principali festività natalizie alternandosi a vicenda come segue: dalle 20 della Vigilia di Natale alle 16 del giorno di Natale con la madre e dalle 16 del giorno di Natale alle 22.30 del Santo Stefano con il padre e così viceversa l'anno successivo. Ultimo giorno dell'anno e Per_ primo dell'anno ad anni alterni. Il sig. trascorrerà poi con Pasqua o Pasquetta ad anni alterni, Per_1 quindici giorni, anche non consecutivi, per le ferie estive e cinque giorni per le vacanze invernali. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, così come potranno essere concordate variazioni di giorni/orari, in base ai reciproci impegni lavorativi dei genitori. Il periodo di vacanza estiva dovrà essere individuato, previo accordo fra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornite reciprocamente l'indirizzo Per_ delle località di vacanza dove porteranno la figlia. E) Il sig. verserà a favore della sig.ra un assegno Pt_1 mensile a titolo di contributo di mantenimento della figlia pari a €. 250,00, rivalutabile annualmente in Per_1 base agli indici ISTAT, da pagarsi entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. I genitori provvederanno al 50% ciascuno al pagamento delle spese di carattere straordinario individuate e classificate nel Protocollo del Tribunale di Torino, che si richiama integralmente e si allega (doc. 6), secondo i criteri e le modalità Per_ nello stesso stabilite. Nel momento in cui il sig. non sarà più obbligato a versare l'assegno di mantenimento per il di lui figlio, avuto da una precedente relazione, l'assegno a favore della sig.ra per il mantenimento di Pt_1
Pag. 2 sarà elevato ad €. 300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. F) I genitori convengono Per_1 Per_ che l'assegno unico di famiglia per venga richiesto e percepito direttamente dalla sig.ra Il sig. si Per_1 Pt_1 impegna a fornire tutta la documentazione necessaria all'ottenimento. Le parti concordano che, al compimento della maggiore età di detto assegno sarà percepito direttamente dalla figlia e versato su conto corrente intestato alla Per_1 medesima. G) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto”.
Ha, quindi, rappresentato che, dalla data di emissione della sentenza, le condizioni economiche di entrambe le parti erano mutate: l'azienda ove è impiegata la avrebbe ricorso all'istituto Pt_1 della cassa integrazione a partire dal mese di agosto 2024 e comunque il suo reddito aveva subito una contrazione di € 200,00 (come evidenziato poi nella comparsa conclusionale). Inoltre, il figlio di aveva trovato un'attività lavorativa e, dunque, realizzandosi tale condizione, il Per_1 mantenimento -che non era versato con cadenza regolare- doveva essere aumentato ad € 300,00.
Ha, quindi, concluso come in epigrafe all'esito della rinuncia alle domande originariamente avanzate, come da comparsa conclusionale del 13 giugno 2025.
Si è costituito tempestivamente , che ha chiesto il rigetto delle avverse pretese, CP_1 evidenziando che il figlio avuto dal precedente matrimonio era stato assunto con un contratto di apprendistato a tempo parziale e che, quindi, non aveva raggiunto alcuna indipendenza economica.
***
Alla prima udienza del 14/1/2025, le parti sono state sentite ex art. 117 c.p.c.
ha dichiarato: “sono assunto a tempo indeterminato in da circa un anno. CP_1 CP_2
Preciso di avere tre conti correnti, un BDVA e una PostePay. Il mantenimento all'altro mio figlio lo pago in parte con trattenuta dallo stipendio e in parte con bonifico sul conto corrente della madre. Abito ad Oleggio, via Novara n. 32; convivo. La casa è in locazione con canone di circa 580,00 € più spese. A titolo di retribuzione percepisco l'importo di € 1.500,00, su cui devo detrarre l'assegno di mantenimento. Per l'attività di agente immobiliare non ho percepito molto nell'ultimo anno. Sono intestatario di un veicolo, non ho altre entrate economiche e un sesto di proprietà di un immobile ricevuto a titolo di eredità. Non ho spese particolari. La mia compagna lavora come OSS con retribuzione di circa 1.200,00 € mensili. Per l'altro figlio verso l'importo di € 370,00; attualmente lui è in apprendistato al 50% a tempo determinato in una cucina. Ho una retribuzione ridotta perché sono in malattia e sto aspettando un intervento. Per quanto concerne il diritto di visita, non c'è stata sempre regolarità, soprattutto nei mesi di agosto. Devo sempre subire un po' le decisioni della madre”.
ha dichiarato: “abito a Castelletto TI in via Don Giuseppe Arista n. 4; abito con mia Parte_1 figlia. La casa è di proprietà con mutuo di € 300,0 mensili circa. Sono intestataria di una casa. Sono impiegata, lavoro lontano da casa e sto via molte ore. Ho una retribuzione di circa 1.600/1.700,00 € mensili;
sono in cassa integrazione da agosto 2024 e non si sa ancora se sarà mutata da ordinaria a straordinaria. Oltre al mutuo, ho un finanziamento fatto per le cure odontoiatriche della bambina per € 3.200,00, con rata di circa 90,00 €, suddivisa con il padre al 50%. Per quanto segnalato dal padre, i cambiamenti nel diritto di visita sono legati esclusivamente a impegni della figlia;
per quanto riguarda il mese di agosto, è che non ha dato riscontro alle mie proposte. Per_1
Per il resto sono sempre stata ben propensa”.
All'esito, il Giudice ha disposto l'integrazione della documentazione ex art. 473 bis.12 c. 3 c.p.c. e ha rinviato, in trattazione scritta, al 5/3/2025 quindi, con ordinanza del 15/4/2025, ritenuto di non
Pag. 3 procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori ha riconosciuto i termini ex art. 473bis.28 c.p.c. e ha rinviato per discussione.
All'udienza del 15/7/2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni e, all'esito, la causa è stata rimessa in decisione.
***
Ritiene il Collegio che il ricorso di vada accolto e che conseguentemente debba Parte_1 aumentarsi l'assegno di mantenimento a carico di , in favore della figlia ad € 300,00 Per_1 Per_1 mensili.
Invero, come emerge dagli atti e come dichiarato da , il figlio -nato da una Per_1 Per_2 precedente relazione e per cui versa un assegno di mantenimento pari ad € 370,00 mensili- risulta essere stato assunto, con contratto di apprendistato part time, presso un ristorante.
Ora secondo, il Collegio, sono due gli elementi che depongono per la necessità dell'aumento dell'assegno di mantenimento.
In primo luogo, deve evidenziarsi che alla crescita di corrisponde un aumento delle esigenze Per_1 economiche, che impone in maggior numero di spese: sul punto, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'articolo 337-ter, comma 1 Cc - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle cosiddette spese straordinarie, dovendosi provvedere a un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento. Nel giudizi di separazione e divorzio, a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, pertanto, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (o mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due), ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente” (cfr., Cass., Sez. 1 sentenza n. 34382 dell'11/12/2023).
Di certo, il lasso di tempo tra l'emissione della sentenza n. 14/2023 e la data del ricorso sebbene non particolarmente lungo, per un'età come quella di soggetta a numerosi cambiamenti nel Per_1 corso della crescita è un periodo utilmente valutabile ai fini dell'assegno e della sua revisione.
D'altra parte, la ricorrente ha anche allegato un peggioramento delle sue condizioni economiche, tale da incidere sulla sua capacità reddituale e sulla sua capacità di far fronte alle spese ed alle esigenze di Aurora
In secondo lugo, si richiama il reperimento di un lavoro da parte di che, in questa sede, Per_2 rileva per il Sig. come elemento per chiedere, nell'ambito di altro procedimento, la Per_1 revisione dell'assegno.
Va, quindi, disposto l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore di a carico di Per_1
. CP_1
Pag. 4 ***
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al DM 55/20214 e succ. aggiornamenti, che si liquidano come da dispositivo, applicando i minimi di legge in ragione della poca complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
a parziale modifica della sentenza n. 14/2023 del Tribunale di Novara
1. dispone l'obbligo a carico di di versare un assegno di mantenimento mensile CP_1 in favore della figlia pari alla somma di € 300,00, da versarsi alla madre entro il 30 di ogni Per_1 mese, oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
2. condanna il resistente alla refusione delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 3.809,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e CPA come per legge, oltre rimborso delle spese documentate;
3. restano ferme le altre statuizioni di cui alla sentenza n. 14/2023 del Tribunale di Novara;
4. manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara dell'1/8/2025
La Presidente Dr.ssa Elena Scotti Il Giudice est. Dr.ssa Maria Amoruso
Pag. 5
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Elena Scotti PRESIDENTE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1422/2024, promossa da ( ), nata ad [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Castelletto TI (NO), via Don Arista n. 4, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Difesa di fiducia dall'Avv. Elena ARSURA del Foro di Verbania parte ricorrente contro
) nato a [...] il [...], ivi CP_1 C.F._2 residente in [...], domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Con il patrocinio dell'Avv. CIMINO Paola parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte ricorrente: 1) a modifica di quanto recepito e disposto dalla sentenza n°14 dell'8/6/2023, disporre e, di conseguenza, ordinare al sig. , nato a [...] il [...] e CP_1 residente in [...], padre di (15/2/2017, Persona_1
Borgomanero), di versare mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, fino a quando la stessa non diventerà economicamente autosufficiente, entro il giorno
Pag. 1 30 di ogni mese, l'importo di €. 300,00 ovvero quella diversa maggiore somma che sarà conteggiata in corso di causa e ritenuta congrua, con rivalutazione annuale ISTAT, a partire dal mese successivo a quello del deposito del ricorso, per tutto quanto esposto in atti;
Con vittoria di spese e onorari di causa;
Parte resistente: Rigettare le domande avanzate dalla sig.ra in quanto inammissibili e comunque Pt_1 infondate per i motivi esposti in atti e per l'effetto confermare le condizioni di cui alla sentenza n. 14/2023 emessa dal Tribunale di Novara;
Autorizzare il rilascio del passaporto in favore della minore
, nata a [...], il [...]; Con vittoria di spese e competenze. Persona_1
Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/7/2024, ha rappresentato di aver avuto una Parte_1 relazione sentimentale con il resistente da cui è nata in data [...] e che, con Per_1 sentenza n. 14/2023, dopo la disgregazione dle nucleo familiare, il Tribunale di Novara -su ricorso congiunto delle parti- aveva così disposto: “A) La figlia minore è affidata a entrambi i genitori, Per_1 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso e manterrà il collocamento e la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Castelletto Sopra TI (NO), via Don Arista n°4; B) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni riguardanti Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per Per_1 le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. C) Salvo diversi e più ampi accordi liberamente assunti fra i genitori nell'interesse di la minore trascorrerà con il padre i fine settimana alterni, Per_1 dal sabato mattina alla domenica sera, nonché per due serata alla settimana (preferibilmente il martedì e il giovedì) indicativamente dalle 17.30 alle 20.30, orari che potranno essere modificati, previo accordo, in base agli impegni lavorativi dei genitori. D) I genitori trascorreranno con la minore le principali festività natalizie alternandosi a vicenda come segue: dalle 20 della Vigilia di Natale alle 16 del giorno di Natale con la madre e dalle 16 del giorno di Natale alle 22.30 del Santo Stefano con il padre e così viceversa l'anno successivo. Ultimo giorno dell'anno e Per_ primo dell'anno ad anni alterni. Il sig. trascorrerà poi con Pasqua o Pasquetta ad anni alterni, Per_1 quindici giorni, anche non consecutivi, per le ferie estive e cinque giorni per le vacanze invernali. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, così come potranno essere concordate variazioni di giorni/orari, in base ai reciproci impegni lavorativi dei genitori. Il periodo di vacanza estiva dovrà essere individuato, previo accordo fra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornite reciprocamente l'indirizzo Per_ delle località di vacanza dove porteranno la figlia. E) Il sig. verserà a favore della sig.ra un assegno Pt_1 mensile a titolo di contributo di mantenimento della figlia pari a €. 250,00, rivalutabile annualmente in Per_1 base agli indici ISTAT, da pagarsi entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. I genitori provvederanno al 50% ciascuno al pagamento delle spese di carattere straordinario individuate e classificate nel Protocollo del Tribunale di Torino, che si richiama integralmente e si allega (doc. 6), secondo i criteri e le modalità Per_ nello stesso stabilite. Nel momento in cui il sig. non sarà più obbligato a versare l'assegno di mantenimento per il di lui figlio, avuto da una precedente relazione, l'assegno a favore della sig.ra per il mantenimento di Pt_1
Pag. 2 sarà elevato ad €. 300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. F) I genitori convengono Per_1 Per_ che l'assegno unico di famiglia per venga richiesto e percepito direttamente dalla sig.ra Il sig. si Per_1 Pt_1 impegna a fornire tutta la documentazione necessaria all'ottenimento. Le parti concordano che, al compimento della maggiore età di detto assegno sarà percepito direttamente dalla figlia e versato su conto corrente intestato alla Per_1 medesima. G) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto”.
Ha, quindi, rappresentato che, dalla data di emissione della sentenza, le condizioni economiche di entrambe le parti erano mutate: l'azienda ove è impiegata la avrebbe ricorso all'istituto Pt_1 della cassa integrazione a partire dal mese di agosto 2024 e comunque il suo reddito aveva subito una contrazione di € 200,00 (come evidenziato poi nella comparsa conclusionale). Inoltre, il figlio di aveva trovato un'attività lavorativa e, dunque, realizzandosi tale condizione, il Per_1 mantenimento -che non era versato con cadenza regolare- doveva essere aumentato ad € 300,00.
Ha, quindi, concluso come in epigrafe all'esito della rinuncia alle domande originariamente avanzate, come da comparsa conclusionale del 13 giugno 2025.
Si è costituito tempestivamente , che ha chiesto il rigetto delle avverse pretese, CP_1 evidenziando che il figlio avuto dal precedente matrimonio era stato assunto con un contratto di apprendistato a tempo parziale e che, quindi, non aveva raggiunto alcuna indipendenza economica.
***
Alla prima udienza del 14/1/2025, le parti sono state sentite ex art. 117 c.p.c.
ha dichiarato: “sono assunto a tempo indeterminato in da circa un anno. CP_1 CP_2
Preciso di avere tre conti correnti, un BDVA e una PostePay. Il mantenimento all'altro mio figlio lo pago in parte con trattenuta dallo stipendio e in parte con bonifico sul conto corrente della madre. Abito ad Oleggio, via Novara n. 32; convivo. La casa è in locazione con canone di circa 580,00 € più spese. A titolo di retribuzione percepisco l'importo di € 1.500,00, su cui devo detrarre l'assegno di mantenimento. Per l'attività di agente immobiliare non ho percepito molto nell'ultimo anno. Sono intestatario di un veicolo, non ho altre entrate economiche e un sesto di proprietà di un immobile ricevuto a titolo di eredità. Non ho spese particolari. La mia compagna lavora come OSS con retribuzione di circa 1.200,00 € mensili. Per l'altro figlio verso l'importo di € 370,00; attualmente lui è in apprendistato al 50% a tempo determinato in una cucina. Ho una retribuzione ridotta perché sono in malattia e sto aspettando un intervento. Per quanto concerne il diritto di visita, non c'è stata sempre regolarità, soprattutto nei mesi di agosto. Devo sempre subire un po' le decisioni della madre”.
ha dichiarato: “abito a Castelletto TI in via Don Giuseppe Arista n. 4; abito con mia Parte_1 figlia. La casa è di proprietà con mutuo di € 300,0 mensili circa. Sono intestataria di una casa. Sono impiegata, lavoro lontano da casa e sto via molte ore. Ho una retribuzione di circa 1.600/1.700,00 € mensili;
sono in cassa integrazione da agosto 2024 e non si sa ancora se sarà mutata da ordinaria a straordinaria. Oltre al mutuo, ho un finanziamento fatto per le cure odontoiatriche della bambina per € 3.200,00, con rata di circa 90,00 €, suddivisa con il padre al 50%. Per quanto segnalato dal padre, i cambiamenti nel diritto di visita sono legati esclusivamente a impegni della figlia;
per quanto riguarda il mese di agosto, è che non ha dato riscontro alle mie proposte. Per_1
Per il resto sono sempre stata ben propensa”.
All'esito, il Giudice ha disposto l'integrazione della documentazione ex art. 473 bis.12 c. 3 c.p.c. e ha rinviato, in trattazione scritta, al 5/3/2025 quindi, con ordinanza del 15/4/2025, ritenuto di non
Pag. 3 procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori ha riconosciuto i termini ex art. 473bis.28 c.p.c. e ha rinviato per discussione.
All'udienza del 15/7/2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni e, all'esito, la causa è stata rimessa in decisione.
***
Ritiene il Collegio che il ricorso di vada accolto e che conseguentemente debba Parte_1 aumentarsi l'assegno di mantenimento a carico di , in favore della figlia ad € 300,00 Per_1 Per_1 mensili.
Invero, come emerge dagli atti e come dichiarato da , il figlio -nato da una Per_1 Per_2 precedente relazione e per cui versa un assegno di mantenimento pari ad € 370,00 mensili- risulta essere stato assunto, con contratto di apprendistato part time, presso un ristorante.
Ora secondo, il Collegio, sono due gli elementi che depongono per la necessità dell'aumento dell'assegno di mantenimento.
In primo luogo, deve evidenziarsi che alla crescita di corrisponde un aumento delle esigenze Per_1 economiche, che impone in maggior numero di spese: sul punto, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'articolo 337-ter, comma 1 Cc - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle cosiddette spese straordinarie, dovendosi provvedere a un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento. Nel giudizi di separazione e divorzio, a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, pertanto, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (o mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due), ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente” (cfr., Cass., Sez. 1 sentenza n. 34382 dell'11/12/2023).
Di certo, il lasso di tempo tra l'emissione della sentenza n. 14/2023 e la data del ricorso sebbene non particolarmente lungo, per un'età come quella di soggetta a numerosi cambiamenti nel Per_1 corso della crescita è un periodo utilmente valutabile ai fini dell'assegno e della sua revisione.
D'altra parte, la ricorrente ha anche allegato un peggioramento delle sue condizioni economiche, tale da incidere sulla sua capacità reddituale e sulla sua capacità di far fronte alle spese ed alle esigenze di Aurora
In secondo lugo, si richiama il reperimento di un lavoro da parte di che, in questa sede, Per_2 rileva per il Sig. come elemento per chiedere, nell'ambito di altro procedimento, la Per_1 revisione dell'assegno.
Va, quindi, disposto l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore di a carico di Per_1
. CP_1
Pag. 4 ***
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al DM 55/20214 e succ. aggiornamenti, che si liquidano come da dispositivo, applicando i minimi di legge in ragione della poca complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
a parziale modifica della sentenza n. 14/2023 del Tribunale di Novara
1. dispone l'obbligo a carico di di versare un assegno di mantenimento mensile CP_1 in favore della figlia pari alla somma di € 300,00, da versarsi alla madre entro il 30 di ogni Per_1 mese, oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
2. condanna il resistente alla refusione delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 3.809,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e CPA come per legge, oltre rimborso delle spese documentate;
3. restano ferme le altre statuizioni di cui alla sentenza n. 14/2023 del Tribunale di Novara;
4. manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara dell'1/8/2025
La Presidente Dr.ssa Elena Scotti Il Giudice est. Dr.ssa Maria Amoruso
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