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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/12/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
UD MO
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
88/2025
Tra
Parte_1
residente in [...](Br),
rappresentato e difeso dall'avv. IO EC
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace
Ricostruzione del Fatto.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. del 13.01.2025, ha evocato Parte_1 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brindisi, la P.F. di e CP_1 Controparte_1
Pag. 1 a 11 s.n.c., con sede in IL NA, al fine di sentire “1) dichiarare e riconoscere la presenza di gravi difetti delle unità immobiliari site in IL NA (BR), al vico
LE CA, snc, distinte nell'N.C.E.U. al fog. 119, part 1254, sub 1, 8 e 7, costruite e vendute dalla al sig. Controparte_1 Parte_1
il tutto come meglio precisato nella narrativa che precede;
2) Dichiarare e
[...] riconoscere la responsabilità della P.F. di in Controparte_1 persona del legale rappresentante, solidalmente ed illimitatamente ai soci, ex art.2291 c.c., in relazione alla mancata esecuzione a regola dell'arte degli immobili da essa realizzati e venduti al ricorrente, nonché della diversa classe energetica dell'immobile suindicato, a causa degli impianti realmente installati all'epoca della compravendita, nonché della mancata realizzazione di opere di impermealizzazione alla base del fabbricato compravenduto e dell'intera superficie di calpestio del relativo cortile, il tutto come meglio specificato nella premessa e nella perizia redatta in sede di accertamento tecnico preventivo da intendersi parte integrante del presente atto;
3) Dichiarare e riconosce il diritto del sig. ad ottenere, in ragione dei gravi vizi e difetti, nonché Parte_1 delle ulteriori descritte difformità e criticità, dalla P.F. di Controparte_1
in persona del legale rappresentante, solidalmente ed illimitatamente ai
[...] soci, ex art.2291 c.c., il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, dati dalla spesa da sostenere per il ripristino del buon stato dell'immobile, dalla differenza tra il bene integro
e quello del bene viziato, e, comunque, il risarcimento de tutti i danni patrimoniali (da lucro cessante e da danno emergente, diretti ed indiretti, mediati ed immediati), cagionati dalla
P.F. di e ai ricorrenti, con il proprio colpevole CP_1 Controparte_1 inadempimento, compresi quelli conseguenti alla mancata disponibilità dell'immobile, da determinarsi nella somma come quantificata in sede di accertamento tecnico preventivo, ed ancora, per le privazioni ed i disagi che il sig. assieme al suo nucleo Parte_1 familiare, è stato costretto a sopportare, da determinarsi, quest'ultimi, in via equitativa ex art. 1226 c.c. 5) conseguentemente, per tutti i motivi e le causali innanzi specificati, condannare la P.F. di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, solidalmente ed illimitatamente ai soci, ex art.2291 c.c., al pagamento in favore del sig. della somma di € 52.000,00, ovvero Parte_1 in quell'altro importo maggiore o minore che l'onorevole Tribunale adito riterrà di giustizia. 6) Condannare, la società resistente a tenere indenne il ricorrente dal danno riveniente dalla perdita del potere di acquisto della moneta, nonché al pagamento degli interessi legali sulla somma rivalutata maturati dal dì dell'inadempimento e maturandi
Pag. 2 a 11 sino all'effettivo soddisfo. 7) Condannare, ancora, la P.F. di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, solidalmente ed
[...] illimitatamente ai soci, ex art.2291 c.c., alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio e di quelle relative all'incoato accertamento tecnico preventivo, da distrarsi, tutte, in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario, comprese le somme corrisposte al CTU, ing. ”; Persona_1
All'udienza del 4 giugno 2025, questo Giudicante, accertata la regolarità della notificazione, ha dichiarato la contumacia della P.F. di Controparte_1
ed ha disposto l'acquisizione del fascicolo della fase di istruzione preventiva,
[...] autorizzando il deposito di note difensive riepilogative.
All'udienza del 19 novembre 2025, la causa, dopo la discussione è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della Decisione
Il ricorso depositato nell'interesse di è fondato e merita Parte_1 accoglimento.
Ed invero, come argomentato dalla difesa del predetto, con atto per notar dott. Per_2
del 7.11.2022, reg. in Brindisi il 22.11.2022 al n. 11263 serie 1T, rep.n.59431,
[...] racc.n.31143, ha acquistato, da e Parte_1 Parte_2 CP_1
, nella qualità di soci amministratori e legali rappresentanti della P.F. di
[...] [...]
con sede in IL NA (BR), un immobile per Controparte_1 civile abitazione posto al piano terra, con locale garage e locale deposito, tutti di nuova costruzione, sito in IL NA, al vico LE CA snc, identificati nel Catasto
Fabbricati del Comune di IL NA, al foglio 119:
- particella 1254 sub 1, vico LE CA snc, p.T, categoria A/3, classe 4, vani 5,5, superficie catastale mq 102 (totale escluse aree scoperte mq. 98), R.C. Euro 482,89;
- particella 1254 sub 8, vico LE CA snc, p.S1, categoria C/6, classe 3, mq. 16, superficie catastale ma. 19, R.C. Euro 38, 84;
- particella 1254 sub 7, vico LE CA snc, p. S1, categoria C/2, classe 1, mq. 103, superficie catastale mq.112, R.C., Euro 329,81 (cfr. doc. n. 1).
Per l'acquisto delle predette unità immobiliari è stato convenuto un prezzo di €
211.538,46 oltre iva, interamente corrisposto.
Rispetto al prezzo di vendita, il ricorrente ha sopportato per gli immobili oggetto di causa, al fine del completamento delle opere di rifinitura, maggiori spese per un complessivo di ulteriori € 55.000,00.
Pag. 3 a 11 Nonostante il ricorrente sia stato immesso nel possesso delle dette unità immobiliari contestualmente alla stipula del rogito, le stesse sono risultate inabitabili perché si è potuto constatare, e prontamente contestare, l'esistenza di tutta una serie di vizi e difetti che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, hanno determinato e determinano, copiosi fenomeni di infiltrazione d'acqua e di umidità nel locale deposito, tanto da renderlo inagibile, tutti dovuti a difetti e inadeguatezze costruttive.
Inadeguatezze che comprendono, anche, l'insufficiente isolamento termico delle murature esterne, l'inosservanza dell'obbligo di installazione di impianti che sfruttino risorse rinnovabili, (tanto da incidere sulla classe energetica assegnata), la non corretta esecuzione delle opere di rifinitura, la presenza di vistose lesioni inerenti i gradini di ingresso ed il solaio del locale garage, l'imperito posizionamento degli impianti esterni e di alcune tubature, ecc..
Con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata, in data 22.2.2023, il ricorrente, stanco dei reiterati inviti, cui facevano eco altrettante infondate rassicurazioni, ha diffidato P.F. all'immediata eliminazione dei Controparte_1 lamentati vizi e difformità, oltre che al risarcimento di danni patiti e patiendi (cfr. doc. n.2).
Anche siffatta diffida non ha sortito effetto alcuno, avendo la società costruttrice/venditrice assunto, addirittura, un comportamento di colpevole silenzio.
Il ricorrente, dovendo risanare l'immobile de quo, destinato ad unica residenza familiare, con l'affidamento dei lavori a una impresa che necessariamente andrebbe ad alterare lo stato dei luoghi, con ricorso in data 21.07.2023, ha introdottoto un procedimento per accertamento tecnico preventivo dinanzi a questo Tribunale, al fine di far accertare lo stato dell'immobile in questione, descrivere i vizi e le difformità lamentate, specificare le opere necessarie per la loro eliminazione, nonché, quantificare i relativi costi ed gli ulteriori crediti del ricorrente anche a seguito della mancata disponibilità degli immobili oggetto di accertamento (cfr. doc. n.3).
All'udienza del 12.09.2023 il UD designato Dott. Francesco Giliberti, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 696 c.p.c., ha disposto l'invocata misura preventiva, conferendo incarico all'ing. (cfr. doc. n. 4). Persona_1
L'indagine peritale svolta dal C.T.U. designato, e tradotta nella relazione depositata il
27.8.2024, ha specificatamente individuato i termini della controversia e, nell'eseguire un'accurata indagine, ha accuratamente analizzato e determinato tutti i parametri e gli elementi di rilevanza, eseguendo una particolareggiata descrizione dei luoghi, raffigurati da riproduzioni fotografiche (cfr. doc. n.5).
Pag. 4 a 11 Sulla base di questo accertamento ed in esito ad una critica disamina di tutta la documentazione acquisita e degli accertamenti compiuti, il C.T.U., concordando con le valutazioni espresse dal CTP ing. , ha rappresentato analiticamente Persona_3 le circostanze che hanno caratterizzato la questione, constatando, così, la non corretta esecuzione, secondo la regola dell'arte, dei lavori compiuti dalla P.F. di
[...]
nonché l'assenza del sistema energetico dichiarato nell'atto di Controparte_1 compravendita.
In particolare, l'Ausiliare ha accertato che: “In occasione dei sopralluoghi tecnici espletati presso l'immobile oggetto di accertamento tecnico, si è riscontrato la sussistenza presso i medesimi beni dei vizi riportati nel seguente elenco numerato:
1) problematiche di umidità di risalita che interessano in maniera diffusa la parte basamentale dei parametri murali dell'immobile al piano seminterrato (locale deposito e box auto);
2) Infiltrazioni umide localizzate che interessano parte alta dei parametri murari degli immobili al piano seminterrato (locale deposito e box auto);
3) Infiltrazioni umide ad intradosso solaio del locale igienico sottoscala al piano seminterrato e ristagno di acqua”.
Più specificatamente, l'indagine è stata condotta a partire dal locale deposito e dal box auto, in cui sono stati riscontrati “fenomeni di risalita capillare dal terreno sottostante per carenze nel sistema di impermeabilizzazione alla base del fabbricato”, ed ancora,
“fenomeni infiltrativi di acque meteoriche attraverso l'ampia superficie permeabile del terreno vegetale del suddetto cortile” dovuti al mancato rispetto dell'originario progetto di realizzazione dell'opera, debitamente approvato, che prevedeva la sistemazione dell'intera superficie di calpestio del cortile a mezzo pavimento autobloccante in cemento vibrato a giunto aperto.
L'Ausiliario, ha sottolineato come “la mancata realizzazione del suddetto sistema di pavimentazione come da progetto, abbia allo stato favorito copiose infiltrazioni da acque meteoriche, le quali hanno invaso l'ambito del piano interrato dell'immobile di proprietà del ricorrente, manifestandosi attraverso i vari quadri umidi indicati nella suddetta documentazione fotografica”.
L'accurata indagine del C.T.U. è proseguita focalizzandosi sull'intradosso solaio del locale igienico ubicato in posizione sottostante la scala di accesso all'immobile, dando atto che le problematiche umide ivi riscontrate “sono generate dall'errata posa in opera della
Pag. 5 a 11 pavimentazione in lastre di travertino a rivestimento della sovrastante scala esterna di accesso all'immobile priva di adeguata pendenza per il corretto allontanamento delle acque meteoriche, oltre che dalla presenza di lesioni su parte delle medesime lastre. Il tutto come evincibile dalle seguenti riprese fotografiche espletate in occasione dei sopralluoghi effettuati”
Al momento dell'indagine, l'alloggio, come accertato dal C.T.U. nominato, è risultato sprovvisto di impianto fotovoltaico comportando, inevitabilmente, il mancato rispetto degli obblighi in materia di risparmio energetico ex D.Lgs. 28/2011.
Ed infatti, il C.T.U. ha precisato che “Con dette condizioni l'immobile compravenduto risulta di fatto in classe energetica D con indice di prestazione energetica EP pari a 129,47
KWh/m2 anno. Premesso quanto innanzi, l'APE allegato all'atto di compravendita non risulta corrispondente alle reali prestazioni dell'immobile compravenduto. Detto APE, infatti, con riferimento allo stesso immobile riporta classe energetica A1 con indice di prestazione energetica EP pari a 49,98 KWh/m2 anno)”.
Alla luce di un siffatto meticoloso lavoro, il C.T.U., ha individuato e descritto i lavori necessari per l'eliminazione dei vizi e dei difetti accertati, ed ha, prudentemente, quantificato i danni patiti dal malcapitato ricorrente in complessivi € 41.350,00.
Successivamente alle operazioni peritali, sono emersi ulteriori difetti di costruzione riscontrati sulla parete di recinzione e di ingresso agli immobili in questione. (cfr. doc. n.6)
Le opere eseguite dalla P.F. di sono risultate, Controparte_1 pertanto, inadeguate, difettose e gli immobili realizzati e compravenduti privi delle qualità promesse, concretizzandosi in una serie di gravi vizi e inadeguatezze costruttive che, per di più, menomano apprezzabilmente il nomale godimento della cosa e impediscono che questa fornisca l'utilità cui è destinata.
Il comportamento tenuto dalla società costruttiva/venditrice è, dunque, risultato manifestamente illegittimo e capriccioso e, nonostante le ripetute diffide, la stessa ha perseverato nell'inadempimento.
Conseguentemente, compete al ricorrente, il diritto al pagamento delle somme necessarie all'eliminazione del malfatto ed imperito lavoro ed al corretto rifacimento delle opere e delle dovute dotazioni, così come individuate e quantificate dal CTU ing. in sede Persona_1 di accertamento tecnico preventivo.
Compete, altresì, al ricorrente il risarcimento dei danni patiti e patiendi a seguito della condotta antigiuridica e colpevole, della P.F. di Controparte_1 compresi quelli dati dalla differenza tra il valore del bene integro e quello del bene viziato, e
Pag. 6 a 11 da lucro cessante, conseguente alla mancata disponibilità dell'immobile per tutto il tempo necessario all'accertamento dell'imperito lavoro e sino alla esecuzione di quelli riparatori, ed infine, quelli derivanti dalle privazioni ed il disagio che il sig. e il suo nucleo Parte_1 familiare è stato costretto a sopportare, da determinarsi, quest'ultimi, in via equitativa.
Ciò posto, si evidenzia in diritto che la relazione che chiude l'accertamento tecnico preventivo, quando viene acquisita in modo rituale dal giudizio di cognizione, va considerata come materiale probatorio prodotto in modo regolare e sottoposto al contraddittorio anche nel caso in cui, una delle parti del giudizio di merito, non ha partecipato all'istruzione preventiva ai sensi dell'articolo 696 c.p.c.
Il UD può quindi apprezzare e valutare la perizia come elemento probatorio su cui fondare il proprio convincimento, nel confronto con le altre prove acquisite e nei confronti di tutte le parti in causa.
Nella fattispecie in esame, l'indagine tecnica rappresenta l'attività istruttoria indispensabile ed imprescindibile ai fine del decidere;
giova, infatti, ribadire che, per pacifico insegnamento della Suprema Corte la consulenza tecnica costituisce fonte oggettiva di prova, qualora, come nel caso che ci occupa, sia stata disposta per accertare fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito;
esclusivamente in tali ipotesi la CTU comporta una vera e propria deroga alla regola di giudizio del principio dispositivo.
In ordine ai principi giuridici che regolano e disciplinano la materia, è noto che la garanzia per i vizi dell'opera costituisce espressione di un principio etico fondamentale che dovrebbe governare ogni rapporto contrattuale ossia: la responsabilità morale di chi si assume l'impegno di realizzare un'opera nei confronti di chi ripone in essa la propria fiducia e le proprie aspettative.
Ed invero, l'art. 1490 del c.c., dispone che : “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”,
La norma impone al venditore l'obbligo di garantire che il bene trasferito sia privo di vizi che ne compromettano l'idoneità all'uso previsto o che ne riducano significativamente il valore.
L'art. 1667 del c.c., il quale chiarisce che: “l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato
l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla
Pag. 7 a 11 scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera”. L'articolo disciplina la responsabilità dell'appaltatore- costruttore per le difformità e i vizi dell'opera realizzata. Infatti il costruttore, deve consegnare un'opera conforme al progetto, alle specifiche pattuite e priva di difetti che ne compromettano la funzionalità o l'utilizzo.
L'art. 1669 del c.c., il quale prevede che “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”; tale norma introduce una particolare tutela per le opere di lunga durata, come gli edifici o altre costruzioni immobiliari, riconoscendo una responsabilità decennale a carico dell'appaltatore/costruttore. Trattasi di una azione avente natura extracontrattuale in quanto diretta alla tutela di esigenze di ordine generale trascendenti il rapporto negoziale e che pertanto può essere esercitata non soltanto dal committente e dai suoi aventi causa contro l'appaltatore, ma pure dall'acquirente contro il venditore che abbia anche la veste di costruttore, e che si attiva se, entro dieci anni dal completamento dell'opera, si verificano eventi che compromettono la stabilità o la sicurezza dell'edificio o la presenza di gravi difetti o pericoli evidenti di rovina, imputabili a vizi del suolo o a difetti costruttivi.
Dalla normativa sopra citata, emerge, quindi, che la garanzia riguarda tutti i difetti costruttivi che compromettono la funzionalità o il normale godimento dell'immobile e non solo i vizi di esecuzione, includendo anche quelli derivanti da un'imperfetta o erronea progettazione. Questo aspetto diventa fondamentale, poiché delinea un nuovo quadro di responsabilità. Infatti il costruttore-venditore ha un dovere che va oltre la mera correttezza dei lavori eseguiti, estendendosi alla fase ideativa dell'opera.
L'acquirente, infatti, ha il diritto di presumere che il bene sia stato edificato secondo gli standard professionali e tecnici richiesti e pertanto il Legislatore, in caso di vizi, riconosce allo stesso la facoltà di chiedere:
Pag. 8 a 11 ▪ la riduzione del prezzo per il minor valore del bene;
▪ ottenere il rimborso delle spese necessarie a sanare i difetti ed i vizi;
▪ agire in giudizio per la risoluzione del contratto in caso di gravi inadempimenti;
salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno patito.
Tanto premesso, deve essere riconosciuta la fondatezza della domanda del ricorrente, sulla base dell'allegato computo metrico, ove sono descritti i lavori necessari per l'eliminazione degli accertati vizi e dei difetti accertati, quantificando, così, i danni patiti dal resistente in complessivi € 41.350,14 (cfr. perizia ATP).
Giova, altresì, evidenziare, che il mancato godimento dell'abitazione acquistata dal ricorrente (quale unica abitazione posseduta dello stesso), deve ritenersi conseguenza diretta dei riscontrati difetti.
All'uopo, appaiono pertinenti gli arresti giurisprudenziali citati dalla difesa del ricorrente, a cui si fa integrale riferimento.
Spetta, altresì, al ricorrente il risarcimento dei danni cagionati dalla P.F. di
[...]
con la sua condotta antigiuridica e colpevole, inerenti le Controparte_1 privazioni ed il grave disagio che il è stato, inevitabilmente, costretto Parte_1
a sopportare, quale danno non patrimoniale con pregiudizio al diritto all'abitazione e anche alla salute, e che, tenuto conto della peculiarità delle circostanze che lo hanno caratterizzato, tale da renderlo insuscettibile di essere pienamente provato nel suo ammontare, ben potrà essere determinato in via equitativa ai sensi dell'art.1226 c.c., in un importo pari quanto meno € 5.000,00.
Ed invero, “In tema di appalto, qualora la prova del danno o della diminuzione di valore di un bene o di un'opera sia impossibile o difficoltosa, è giustificato il ricorso al criterio equitativo” (Cassazione civile, sez. II, 23/03/2006, n. 6565);
In conclusione, in favore del ricorrente devono essere liquidate le seguenti voci di danno:
- costi accertati in sede di ATP € 41.350,00
- danni per disagi e privazioni e per il costo di IMU e TARI € 5.000,00
E così, € 46.350,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla data della prima messa in mora, coincidente con il 22.02.2023 (cfr. doc.n.2), e maturandi sino all'effettivo soddisfo.
Oltre alle suddette voci, bisogna riconoscere, in favore del le somme dallo Parte_3 stesso anticipate per l'espletato accertamento preventivo e per i compensi corrisposti al CTU, quest'ultimi ammontanti ad € 3.803,02 (cfr. doc.n.8), sulla
Pag. 9 a 11 società resistente, tanto proprio al fine di riconoscere al ricorrente la piena fondatezza del diritto azionato senza alcuna riduzione corrispondente alla diminuzione patrimoniale derivata dalle spese sostenute, da distrarre, tutte, in favore del sottoscritto procuratore che se ne è dichiarato anticipatario.
Le spese di c.t.u. e giudizio.
Vanno poste a carico della resistente ed in favore del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi nella persona del
UD MO
Dott. Antonio Sardiello decidendo sulla domanda proposta, con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato telematicamente, in data 14 gennaio 2025, da
, Parte_1
nato a [...], l'[...], ed ivi residente in [...], codice fiscale: , C.F._1 nei confronti di Controparte_1
in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, così provvede:
1) Dichiara e riconosce la presenza di gravi difetti delle unità immobiliari site in
IL NA (BR), al vico LE CA, snc, distinte nell'N.C.E.U. al fog. 119, part
1254, sub 1, 8 e 7, costruite e vendute dalla P.F. di Controparte_1 Controparte_1 al sig. Parte_1
2) Dichiara e riconosce la responsabilità della P.F. di Controparte_1
in persona del legale rappresentante, solidalmente ed illimitatamente ai soci, ex
[...] art.2291 c.c., in relazione alla mancata esecuzione a regola dell'arte degli immobili da essa realizzati e venduti al ricorrente, nonché della diversa classe energetica dell'immobile suindicato, a causa degli impianti realmente installati all'epoca della compravendita, nonché della mancata realizzazione di opere di impermealizzazione alla base del fabbricato compravenduto e dell'intera superficie di calpestio del relativo cortile, il tutto come meglio specificato nella premessa e nella perizia redatta in sede di accertamento tecnico preventivo da intendersi parte integrante della presente sentenza .
Pag. 10 a 11 3) Dichiara e riconosce il diritto del sig. ad ottenere, in ragione dei Parte_1 gravi vizi e difetti, nonché delle ulteriori descritte difformità e criticità, dalla P.F.
[...]
in persona del legale rappresentante, solidalmente ed Controparte_1 illimitatamente ai soci, ex art.2291 c.c., il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, dati dalla spesa da sostenere per il ripristino del buon stato dell'immobile, dalla differenza tra il bene integro e quello del bene viziato, e, comunque, il risarcimento de tutti i danni patrimoniali (da lucro cessante e da danno emergente, diretti ed indiretti, mediati ed immediati), cagionati dalla P.F. di al ricorrente, Controparte_1 con il proprio colpevole inadempimento, compresi quelli conseguenti alla mancata disponibilità dell'immobile, da determinarsi nella somma come quantificata in sede di accertamento tecnico preventivo, ed ancora, per le privazioni ed i disagi che il sig.
, assieme al suo nucleo familiare, è stato costretto a sopportare, determinato, in Parte_1 via equitativa ex art. 1226 c.c.
4) Conseguentemente, per tutti i motivi e le causali innanzi specificati, condanna la P.F. di in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, solidalmente ed illimitatamente ai soci, ex art.2291 c.c., al pagamento in favore di
della somma di € 46.350,00, oltre rivalutazione ed interessi Parte_1 dalla data della prima messa in mora, coincidente con il 22.02.2023 (cfr. doc.n.2), e maturandi sino all'effettivo soddisfo.
5) Condanna la P.F. di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, solidalmente ed illimitatamente ai soci, ex art.2291 c.c., al pagamento in favore di della somma di € 3.803,02 (cfr. doc.n.8€ Parte_1 dallo stesso anticipate per l'espletato accertamento preventivo e per i compensi corrisposti al CTU.
6) Condanna la P.F. di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, solidalmente ed illimitatamente ai soci, ex art.2291 c.c., al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore del difensore del ricorrente, avv.to
IO EC che se ne dichiara anticipatario e che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Brindisi, in data 3 dicembre 2025.
Il UD MO
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 11 a 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
UD MO
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
88/2025
Tra
Parte_1
residente in [...](Br),
rappresentato e difeso dall'avv. IO EC
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace
Ricostruzione del Fatto.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. del 13.01.2025, ha evocato Parte_1 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brindisi, la P.F. di e CP_1 Controparte_1
Pag. 1 a 11 s.n.c., con sede in IL NA, al fine di sentire “1) dichiarare e riconoscere la presenza di gravi difetti delle unità immobiliari site in IL NA (BR), al vico
LE CA, snc, distinte nell'N.C.E.U. al fog. 119, part 1254, sub 1, 8 e 7, costruite e vendute dalla al sig. Controparte_1 Parte_1
il tutto come meglio precisato nella narrativa che precede;
2) Dichiarare e
[...] riconoscere la responsabilità della P.F. di in Controparte_1 persona del legale rappresentante, solidalmente ed illimitatamente ai soci, ex art.2291 c.c., in relazione alla mancata esecuzione a regola dell'arte degli immobili da essa realizzati e venduti al ricorrente, nonché della diversa classe energetica dell'immobile suindicato, a causa degli impianti realmente installati all'epoca della compravendita, nonché della mancata realizzazione di opere di impermealizzazione alla base del fabbricato compravenduto e dell'intera superficie di calpestio del relativo cortile, il tutto come meglio specificato nella premessa e nella perizia redatta in sede di accertamento tecnico preventivo da intendersi parte integrante del presente atto;
3) Dichiarare e riconosce il diritto del sig. ad ottenere, in ragione dei gravi vizi e difetti, nonché Parte_1 delle ulteriori descritte difformità e criticità, dalla P.F. di Controparte_1
in persona del legale rappresentante, solidalmente ed illimitatamente ai
[...] soci, ex art.2291 c.c., il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, dati dalla spesa da sostenere per il ripristino del buon stato dell'immobile, dalla differenza tra il bene integro
e quello del bene viziato, e, comunque, il risarcimento de tutti i danni patrimoniali (da lucro cessante e da danno emergente, diretti ed indiretti, mediati ed immediati), cagionati dalla
P.F. di e ai ricorrenti, con il proprio colpevole CP_1 Controparte_1 inadempimento, compresi quelli conseguenti alla mancata disponibilità dell'immobile, da determinarsi nella somma come quantificata in sede di accertamento tecnico preventivo, ed ancora, per le privazioni ed i disagi che il sig. assieme al suo nucleo Parte_1 familiare, è stato costretto a sopportare, da determinarsi, quest'ultimi, in via equitativa ex art. 1226 c.c. 5) conseguentemente, per tutti i motivi e le causali innanzi specificati, condannare la P.F. di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, solidalmente ed illimitatamente ai soci, ex art.2291 c.c., al pagamento in favore del sig. della somma di € 52.000,00, ovvero Parte_1 in quell'altro importo maggiore o minore che l'onorevole Tribunale adito riterrà di giustizia. 6) Condannare, la società resistente a tenere indenne il ricorrente dal danno riveniente dalla perdita del potere di acquisto della moneta, nonché al pagamento degli interessi legali sulla somma rivalutata maturati dal dì dell'inadempimento e maturandi
Pag. 2 a 11 sino all'effettivo soddisfo. 7) Condannare, ancora, la P.F. di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, solidalmente ed
[...] illimitatamente ai soci, ex art.2291 c.c., alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio e di quelle relative all'incoato accertamento tecnico preventivo, da distrarsi, tutte, in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario, comprese le somme corrisposte al CTU, ing. ”; Persona_1
All'udienza del 4 giugno 2025, questo Giudicante, accertata la regolarità della notificazione, ha dichiarato la contumacia della P.F. di Controparte_1
ed ha disposto l'acquisizione del fascicolo della fase di istruzione preventiva,
[...] autorizzando il deposito di note difensive riepilogative.
All'udienza del 19 novembre 2025, la causa, dopo la discussione è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della Decisione
Il ricorso depositato nell'interesse di è fondato e merita Parte_1 accoglimento.
Ed invero, come argomentato dalla difesa del predetto, con atto per notar dott. Per_2
del 7.11.2022, reg. in Brindisi il 22.11.2022 al n. 11263 serie 1T, rep.n.59431,
[...] racc.n.31143, ha acquistato, da e Parte_1 Parte_2 CP_1
, nella qualità di soci amministratori e legali rappresentanti della P.F. di
[...] [...]
con sede in IL NA (BR), un immobile per Controparte_1 civile abitazione posto al piano terra, con locale garage e locale deposito, tutti di nuova costruzione, sito in IL NA, al vico LE CA snc, identificati nel Catasto
Fabbricati del Comune di IL NA, al foglio 119:
- particella 1254 sub 1, vico LE CA snc, p.T, categoria A/3, classe 4, vani 5,5, superficie catastale mq 102 (totale escluse aree scoperte mq. 98), R.C. Euro 482,89;
- particella 1254 sub 8, vico LE CA snc, p.S1, categoria C/6, classe 3, mq. 16, superficie catastale ma. 19, R.C. Euro 38, 84;
- particella 1254 sub 7, vico LE CA snc, p. S1, categoria C/2, classe 1, mq. 103, superficie catastale mq.112, R.C., Euro 329,81 (cfr. doc. n. 1).
Per l'acquisto delle predette unità immobiliari è stato convenuto un prezzo di €
211.538,46 oltre iva, interamente corrisposto.
Rispetto al prezzo di vendita, il ricorrente ha sopportato per gli immobili oggetto di causa, al fine del completamento delle opere di rifinitura, maggiori spese per un complessivo di ulteriori € 55.000,00.
Pag. 3 a 11 Nonostante il ricorrente sia stato immesso nel possesso delle dette unità immobiliari contestualmente alla stipula del rogito, le stesse sono risultate inabitabili perché si è potuto constatare, e prontamente contestare, l'esistenza di tutta una serie di vizi e difetti che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, hanno determinato e determinano, copiosi fenomeni di infiltrazione d'acqua e di umidità nel locale deposito, tanto da renderlo inagibile, tutti dovuti a difetti e inadeguatezze costruttive.
Inadeguatezze che comprendono, anche, l'insufficiente isolamento termico delle murature esterne, l'inosservanza dell'obbligo di installazione di impianti che sfruttino risorse rinnovabili, (tanto da incidere sulla classe energetica assegnata), la non corretta esecuzione delle opere di rifinitura, la presenza di vistose lesioni inerenti i gradini di ingresso ed il solaio del locale garage, l'imperito posizionamento degli impianti esterni e di alcune tubature, ecc..
Con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata, in data 22.2.2023, il ricorrente, stanco dei reiterati inviti, cui facevano eco altrettante infondate rassicurazioni, ha diffidato P.F. all'immediata eliminazione dei Controparte_1 lamentati vizi e difformità, oltre che al risarcimento di danni patiti e patiendi (cfr. doc. n.2).
Anche siffatta diffida non ha sortito effetto alcuno, avendo la società costruttrice/venditrice assunto, addirittura, un comportamento di colpevole silenzio.
Il ricorrente, dovendo risanare l'immobile de quo, destinato ad unica residenza familiare, con l'affidamento dei lavori a una impresa che necessariamente andrebbe ad alterare lo stato dei luoghi, con ricorso in data 21.07.2023, ha introdottoto un procedimento per accertamento tecnico preventivo dinanzi a questo Tribunale, al fine di far accertare lo stato dell'immobile in questione, descrivere i vizi e le difformità lamentate, specificare le opere necessarie per la loro eliminazione, nonché, quantificare i relativi costi ed gli ulteriori crediti del ricorrente anche a seguito della mancata disponibilità degli immobili oggetto di accertamento (cfr. doc. n.3).
All'udienza del 12.09.2023 il UD designato Dott. Francesco Giliberti, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 696 c.p.c., ha disposto l'invocata misura preventiva, conferendo incarico all'ing. (cfr. doc. n. 4). Persona_1
L'indagine peritale svolta dal C.T.U. designato, e tradotta nella relazione depositata il
27.8.2024, ha specificatamente individuato i termini della controversia e, nell'eseguire un'accurata indagine, ha accuratamente analizzato e determinato tutti i parametri e gli elementi di rilevanza, eseguendo una particolareggiata descrizione dei luoghi, raffigurati da riproduzioni fotografiche (cfr. doc. n.5).
Pag. 4 a 11 Sulla base di questo accertamento ed in esito ad una critica disamina di tutta la documentazione acquisita e degli accertamenti compiuti, il C.T.U., concordando con le valutazioni espresse dal CTP ing. , ha rappresentato analiticamente Persona_3 le circostanze che hanno caratterizzato la questione, constatando, così, la non corretta esecuzione, secondo la regola dell'arte, dei lavori compiuti dalla P.F. di
[...]
nonché l'assenza del sistema energetico dichiarato nell'atto di Controparte_1 compravendita.
In particolare, l'Ausiliare ha accertato che: “In occasione dei sopralluoghi tecnici espletati presso l'immobile oggetto di accertamento tecnico, si è riscontrato la sussistenza presso i medesimi beni dei vizi riportati nel seguente elenco numerato:
1) problematiche di umidità di risalita che interessano in maniera diffusa la parte basamentale dei parametri murali dell'immobile al piano seminterrato (locale deposito e box auto);
2) Infiltrazioni umide localizzate che interessano parte alta dei parametri murari degli immobili al piano seminterrato (locale deposito e box auto);
3) Infiltrazioni umide ad intradosso solaio del locale igienico sottoscala al piano seminterrato e ristagno di acqua”.
Più specificatamente, l'indagine è stata condotta a partire dal locale deposito e dal box auto, in cui sono stati riscontrati “fenomeni di risalita capillare dal terreno sottostante per carenze nel sistema di impermeabilizzazione alla base del fabbricato”, ed ancora,
“fenomeni infiltrativi di acque meteoriche attraverso l'ampia superficie permeabile del terreno vegetale del suddetto cortile” dovuti al mancato rispetto dell'originario progetto di realizzazione dell'opera, debitamente approvato, che prevedeva la sistemazione dell'intera superficie di calpestio del cortile a mezzo pavimento autobloccante in cemento vibrato a giunto aperto.
L'Ausiliario, ha sottolineato come “la mancata realizzazione del suddetto sistema di pavimentazione come da progetto, abbia allo stato favorito copiose infiltrazioni da acque meteoriche, le quali hanno invaso l'ambito del piano interrato dell'immobile di proprietà del ricorrente, manifestandosi attraverso i vari quadri umidi indicati nella suddetta documentazione fotografica”.
L'accurata indagine del C.T.U. è proseguita focalizzandosi sull'intradosso solaio del locale igienico ubicato in posizione sottostante la scala di accesso all'immobile, dando atto che le problematiche umide ivi riscontrate “sono generate dall'errata posa in opera della
Pag. 5 a 11 pavimentazione in lastre di travertino a rivestimento della sovrastante scala esterna di accesso all'immobile priva di adeguata pendenza per il corretto allontanamento delle acque meteoriche, oltre che dalla presenza di lesioni su parte delle medesime lastre. Il tutto come evincibile dalle seguenti riprese fotografiche espletate in occasione dei sopralluoghi effettuati”
Al momento dell'indagine, l'alloggio, come accertato dal C.T.U. nominato, è risultato sprovvisto di impianto fotovoltaico comportando, inevitabilmente, il mancato rispetto degli obblighi in materia di risparmio energetico ex D.Lgs. 28/2011.
Ed infatti, il C.T.U. ha precisato che “Con dette condizioni l'immobile compravenduto risulta di fatto in classe energetica D con indice di prestazione energetica EP pari a 129,47
KWh/m2 anno. Premesso quanto innanzi, l'APE allegato all'atto di compravendita non risulta corrispondente alle reali prestazioni dell'immobile compravenduto. Detto APE, infatti, con riferimento allo stesso immobile riporta classe energetica A1 con indice di prestazione energetica EP pari a 49,98 KWh/m2 anno)”.
Alla luce di un siffatto meticoloso lavoro, il C.T.U., ha individuato e descritto i lavori necessari per l'eliminazione dei vizi e dei difetti accertati, ed ha, prudentemente, quantificato i danni patiti dal malcapitato ricorrente in complessivi € 41.350,00.
Successivamente alle operazioni peritali, sono emersi ulteriori difetti di costruzione riscontrati sulla parete di recinzione e di ingresso agli immobili in questione. (cfr. doc. n.6)
Le opere eseguite dalla P.F. di sono risultate, Controparte_1 pertanto, inadeguate, difettose e gli immobili realizzati e compravenduti privi delle qualità promesse, concretizzandosi in una serie di gravi vizi e inadeguatezze costruttive che, per di più, menomano apprezzabilmente il nomale godimento della cosa e impediscono che questa fornisca l'utilità cui è destinata.
Il comportamento tenuto dalla società costruttiva/venditrice è, dunque, risultato manifestamente illegittimo e capriccioso e, nonostante le ripetute diffide, la stessa ha perseverato nell'inadempimento.
Conseguentemente, compete al ricorrente, il diritto al pagamento delle somme necessarie all'eliminazione del malfatto ed imperito lavoro ed al corretto rifacimento delle opere e delle dovute dotazioni, così come individuate e quantificate dal CTU ing. in sede Persona_1 di accertamento tecnico preventivo.
Compete, altresì, al ricorrente il risarcimento dei danni patiti e patiendi a seguito della condotta antigiuridica e colpevole, della P.F. di Controparte_1 compresi quelli dati dalla differenza tra il valore del bene integro e quello del bene viziato, e
Pag. 6 a 11 da lucro cessante, conseguente alla mancata disponibilità dell'immobile per tutto il tempo necessario all'accertamento dell'imperito lavoro e sino alla esecuzione di quelli riparatori, ed infine, quelli derivanti dalle privazioni ed il disagio che il sig. e il suo nucleo Parte_1 familiare è stato costretto a sopportare, da determinarsi, quest'ultimi, in via equitativa.
Ciò posto, si evidenzia in diritto che la relazione che chiude l'accertamento tecnico preventivo, quando viene acquisita in modo rituale dal giudizio di cognizione, va considerata come materiale probatorio prodotto in modo regolare e sottoposto al contraddittorio anche nel caso in cui, una delle parti del giudizio di merito, non ha partecipato all'istruzione preventiva ai sensi dell'articolo 696 c.p.c.
Il UD può quindi apprezzare e valutare la perizia come elemento probatorio su cui fondare il proprio convincimento, nel confronto con le altre prove acquisite e nei confronti di tutte le parti in causa.
Nella fattispecie in esame, l'indagine tecnica rappresenta l'attività istruttoria indispensabile ed imprescindibile ai fine del decidere;
giova, infatti, ribadire che, per pacifico insegnamento della Suprema Corte la consulenza tecnica costituisce fonte oggettiva di prova, qualora, come nel caso che ci occupa, sia stata disposta per accertare fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito;
esclusivamente in tali ipotesi la CTU comporta una vera e propria deroga alla regola di giudizio del principio dispositivo.
In ordine ai principi giuridici che regolano e disciplinano la materia, è noto che la garanzia per i vizi dell'opera costituisce espressione di un principio etico fondamentale che dovrebbe governare ogni rapporto contrattuale ossia: la responsabilità morale di chi si assume l'impegno di realizzare un'opera nei confronti di chi ripone in essa la propria fiducia e le proprie aspettative.
Ed invero, l'art. 1490 del c.c., dispone che : “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”,
La norma impone al venditore l'obbligo di garantire che il bene trasferito sia privo di vizi che ne compromettano l'idoneità all'uso previsto o che ne riducano significativamente il valore.
L'art. 1667 del c.c., il quale chiarisce che: “l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato
l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla
Pag. 7 a 11 scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera”. L'articolo disciplina la responsabilità dell'appaltatore- costruttore per le difformità e i vizi dell'opera realizzata. Infatti il costruttore, deve consegnare un'opera conforme al progetto, alle specifiche pattuite e priva di difetti che ne compromettano la funzionalità o l'utilizzo.
L'art. 1669 del c.c., il quale prevede che “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”; tale norma introduce una particolare tutela per le opere di lunga durata, come gli edifici o altre costruzioni immobiliari, riconoscendo una responsabilità decennale a carico dell'appaltatore/costruttore. Trattasi di una azione avente natura extracontrattuale in quanto diretta alla tutela di esigenze di ordine generale trascendenti il rapporto negoziale e che pertanto può essere esercitata non soltanto dal committente e dai suoi aventi causa contro l'appaltatore, ma pure dall'acquirente contro il venditore che abbia anche la veste di costruttore, e che si attiva se, entro dieci anni dal completamento dell'opera, si verificano eventi che compromettono la stabilità o la sicurezza dell'edificio o la presenza di gravi difetti o pericoli evidenti di rovina, imputabili a vizi del suolo o a difetti costruttivi.
Dalla normativa sopra citata, emerge, quindi, che la garanzia riguarda tutti i difetti costruttivi che compromettono la funzionalità o il normale godimento dell'immobile e non solo i vizi di esecuzione, includendo anche quelli derivanti da un'imperfetta o erronea progettazione. Questo aspetto diventa fondamentale, poiché delinea un nuovo quadro di responsabilità. Infatti il costruttore-venditore ha un dovere che va oltre la mera correttezza dei lavori eseguiti, estendendosi alla fase ideativa dell'opera.
L'acquirente, infatti, ha il diritto di presumere che il bene sia stato edificato secondo gli standard professionali e tecnici richiesti e pertanto il Legislatore, in caso di vizi, riconosce allo stesso la facoltà di chiedere:
Pag. 8 a 11 ▪ la riduzione del prezzo per il minor valore del bene;
▪ ottenere il rimborso delle spese necessarie a sanare i difetti ed i vizi;
▪ agire in giudizio per la risoluzione del contratto in caso di gravi inadempimenti;
salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno patito.
Tanto premesso, deve essere riconosciuta la fondatezza della domanda del ricorrente, sulla base dell'allegato computo metrico, ove sono descritti i lavori necessari per l'eliminazione degli accertati vizi e dei difetti accertati, quantificando, così, i danni patiti dal resistente in complessivi € 41.350,14 (cfr. perizia ATP).
Giova, altresì, evidenziare, che il mancato godimento dell'abitazione acquistata dal ricorrente (quale unica abitazione posseduta dello stesso), deve ritenersi conseguenza diretta dei riscontrati difetti.
All'uopo, appaiono pertinenti gli arresti giurisprudenziali citati dalla difesa del ricorrente, a cui si fa integrale riferimento.
Spetta, altresì, al ricorrente il risarcimento dei danni cagionati dalla P.F. di
[...]
con la sua condotta antigiuridica e colpevole, inerenti le Controparte_1 privazioni ed il grave disagio che il è stato, inevitabilmente, costretto Parte_1
a sopportare, quale danno non patrimoniale con pregiudizio al diritto all'abitazione e anche alla salute, e che, tenuto conto della peculiarità delle circostanze che lo hanno caratterizzato, tale da renderlo insuscettibile di essere pienamente provato nel suo ammontare, ben potrà essere determinato in via equitativa ai sensi dell'art.1226 c.c., in un importo pari quanto meno € 5.000,00.
Ed invero, “In tema di appalto, qualora la prova del danno o della diminuzione di valore di un bene o di un'opera sia impossibile o difficoltosa, è giustificato il ricorso al criterio equitativo” (Cassazione civile, sez. II, 23/03/2006, n. 6565);
In conclusione, in favore del ricorrente devono essere liquidate le seguenti voci di danno:
- costi accertati in sede di ATP € 41.350,00
- danni per disagi e privazioni e per il costo di IMU e TARI € 5.000,00
E così, € 46.350,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla data della prima messa in mora, coincidente con il 22.02.2023 (cfr. doc.n.2), e maturandi sino all'effettivo soddisfo.
Oltre alle suddette voci, bisogna riconoscere, in favore del le somme dallo Parte_3 stesso anticipate per l'espletato accertamento preventivo e per i compensi corrisposti al CTU, quest'ultimi ammontanti ad € 3.803,02 (cfr. doc.n.8), sulla
Pag. 9 a 11 società resistente, tanto proprio al fine di riconoscere al ricorrente la piena fondatezza del diritto azionato senza alcuna riduzione corrispondente alla diminuzione patrimoniale derivata dalle spese sostenute, da distrarre, tutte, in favore del sottoscritto procuratore che se ne è dichiarato anticipatario.
Le spese di c.t.u. e giudizio.
Vanno poste a carico della resistente ed in favore del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi nella persona del
UD MO
Dott. Antonio Sardiello decidendo sulla domanda proposta, con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato telematicamente, in data 14 gennaio 2025, da
, Parte_1
nato a [...], l'[...], ed ivi residente in [...], codice fiscale: , C.F._1 nei confronti di Controparte_1
in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, così provvede:
1) Dichiara e riconosce la presenza di gravi difetti delle unità immobiliari site in
IL NA (BR), al vico LE CA, snc, distinte nell'N.C.E.U. al fog. 119, part
1254, sub 1, 8 e 7, costruite e vendute dalla P.F. di Controparte_1 Controparte_1 al sig. Parte_1
2) Dichiara e riconosce la responsabilità della P.F. di Controparte_1
in persona del legale rappresentante, solidalmente ed illimitatamente ai soci, ex
[...] art.2291 c.c., in relazione alla mancata esecuzione a regola dell'arte degli immobili da essa realizzati e venduti al ricorrente, nonché della diversa classe energetica dell'immobile suindicato, a causa degli impianti realmente installati all'epoca della compravendita, nonché della mancata realizzazione di opere di impermealizzazione alla base del fabbricato compravenduto e dell'intera superficie di calpestio del relativo cortile, il tutto come meglio specificato nella premessa e nella perizia redatta in sede di accertamento tecnico preventivo da intendersi parte integrante della presente sentenza .
Pag. 10 a 11 3) Dichiara e riconosce il diritto del sig. ad ottenere, in ragione dei Parte_1 gravi vizi e difetti, nonché delle ulteriori descritte difformità e criticità, dalla P.F.
[...]
in persona del legale rappresentante, solidalmente ed Controparte_1 illimitatamente ai soci, ex art.2291 c.c., il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, dati dalla spesa da sostenere per il ripristino del buon stato dell'immobile, dalla differenza tra il bene integro e quello del bene viziato, e, comunque, il risarcimento de tutti i danni patrimoniali (da lucro cessante e da danno emergente, diretti ed indiretti, mediati ed immediati), cagionati dalla P.F. di al ricorrente, Controparte_1 con il proprio colpevole inadempimento, compresi quelli conseguenti alla mancata disponibilità dell'immobile, da determinarsi nella somma come quantificata in sede di accertamento tecnico preventivo, ed ancora, per le privazioni ed i disagi che il sig.
, assieme al suo nucleo familiare, è stato costretto a sopportare, determinato, in Parte_1 via equitativa ex art. 1226 c.c.
4) Conseguentemente, per tutti i motivi e le causali innanzi specificati, condanna la P.F. di in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, solidalmente ed illimitatamente ai soci, ex art.2291 c.c., al pagamento in favore di
della somma di € 46.350,00, oltre rivalutazione ed interessi Parte_1 dalla data della prima messa in mora, coincidente con il 22.02.2023 (cfr. doc.n.2), e maturandi sino all'effettivo soddisfo.
5) Condanna la P.F. di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, solidalmente ed illimitatamente ai soci, ex art.2291 c.c., al pagamento in favore di della somma di € 3.803,02 (cfr. doc.n.8€ Parte_1 dallo stesso anticipate per l'espletato accertamento preventivo e per i compensi corrisposti al CTU.
6) Condanna la P.F. di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, solidalmente ed illimitatamente ai soci, ex art.2291 c.c., al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore del difensore del ricorrente, avv.to
IO EC che se ne dichiara anticipatario e che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Brindisi, in data 3 dicembre 2025.
Il UD MO
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 11 a 11