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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/11/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita IZ Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 581/2025 R.G. e rimesso in decisione all'udienza del 24.09.2025 e vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
E rappresentati e difesi dagli avv.
[...] Parte_4 Parte_5
IZ CR ed IL NZ, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Teramo
(TE), alla via Riccitelli, n. 11, in forza di procura rilasciata su foglio separato in data 12.6.2025 e da intendersi unita all'atto di reclamo
RECLAMANTI
E
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SUPERSOCIETÀ DI FATTO COSTITUITA DA
“ , “ , “ Controparte_1 Controparte_2 [...]
e “ (Cod. Fisc. Parte_3 Parte_2
) e dei suoi soci illimitatamente responsabili “ , P.IVA_1 Controparte_2
“ e “ in Parte_3 Parte_2 persona dei Curatori dott. dott. e avv. Gennaro Controparte_3 Controparte_4
IN e avv. Roberto AL, nonché
[...]
in persona del Curatore Avv. Roberto Controparte_5
AL (Cod. Fisc. ), entrambe elettivamente domiciliate in Teramo alla C.F._1
Via del Castello n.46, nello studio dell'avv. Luca Di Eugenio, rappresentate e difese, con poteri anche
1 disgiunti, in forza di autorizzazioni rese dal Giudice Delegato nelle date del 24 agosto e 10 settembre
2025 e di procure rilasciate con separato atto, dagli avv. Manrico Ciafrè e Luca Di Eugenio
RECLAMATI
, , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
E Controparte_9 CP_10
NON COSTITUITI
[...]
OGGETTO: reclamo avverso sentenza del Tribunale di Teramo n. 36/2025 pubblicata il 14.05.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Reclamanti:
<< … NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: - in totale riforma della sentenza del Tribunale di
Teramo n. 36/2025, pubblicata il 15.5.2025, revocare la dichiarazione di fallimento nella parte in cui ha dichiarato il fallimento, ai sensi dell'art. 147, comma 5, L.F., della supersocietà di fatto costituita dalla fallita da Controparte_1 Controparte_2
, da e da
[...] Parte_3 Parte_2
e dei suoi soci illimitatamente responsabili ,
[...] Controparte_2 [...]
e - porre a carico del Parte_3 Parte_2 le spese della procedura fallimentare e il compenso che sarà Controparte_5 liquidato ai curatori;
- condannare i alla rifusione delle CP_5 Controparte_1 CP_11 spese e compensi del presente giudizio NEL MERITO: IN VIA SUBORDINATA - dichiarare la nullità degli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata relativi alla posizione di quale Parte_4 amministratore di fatto delle società coinvolte, per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio di cui agli artt. 24 e 111 della Costituzione;
- accertare l'inefficacia di tali pronunciamenti nei confronti del predetto soggetto per mancanza delle necessarie garanzie processuali;
- riformare la sentenza impugnata, espungendo ogni riferimento agli accertamenti effettuati in assenza di contraddittorio … >>
Reclamate
<< … respingere il reclamo proposto in quanto inammissibile ed infondato, confermando per l'effetto la sentenza dichiarativa di fallimento n.36/2025 emessa dal Tribunale di Teramo. Con vittoria di spese e compensi, da porsi - solidamente e personalmente ex art.94 c.p.c. - anche a carico dei soci e legali rappresentanti delle società reclamanti >>
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza sopraindicata il Tribunale di Teramo, previa declaratoria di inammissibilità delle proposte di concordato preventivo proposte da Parte_1 [...] ed (procedure r.g. c.p. nn. 8-10- Parte_3 Pt_2 Parte_2
11/2021, già singolarmente rinite alla procedura prefallimentare r.g. ric. fall. nn. 127/2018 alla quale sono riunite le procedure prefallimentari r.g. nn. 147/2018, 148/2018, 149/2018, 52/2021, 53/2021,
54/2021, 55/2021, 56/2021, 58/2021, 60/202), ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della supersocietà di fatto composta:
• dalla fallita già , Controparte_1 CP_12 Controparte_2
• da Parte_3
• da Parte_2
• da , Controparte_2 con sede operativa in Controguerra (TE), alla Contrada Taiano nn. 7, e 15;
• nonché dei suoi soci illimitatamente responsabili con Controparte_2 sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), alla Via Pasubio, n. 36 (c.f. e p. iva
), con sede legale in P.IVA_2 Parte_3
San Benedetto del Tronto (AP), alla Via Pasubio, n. 36 (c.f. e p. iva ) e P.IVA_3 [...] on sede in San Benedetto del Tronto, alla Via Pasubio, n. 36 (c.f. Parte_2
e p. iva ). P.IVA_1
1.1. Il Tribunale, per quanto qui è ancora di interesse evidenziare, ha posto a fondamento della decisione le seguenti considerazioni:
a) l'istruttoria prefallimentare svolta ha consentito di acclarare che la fallita
[...]
Controparte_1 Parte_3 Pt_2
e hanno esercitato un'unica attività imprenditoriale avente ad Parte_2 CP_2 oggetto la lavorazione dell'acciaio inox per la realizzazione di banchi per cucine e per bar, di banchi pesce, di cucine industriali e domestiche e di altri prodotti in acciaio inox e per la successiva commercializzazione di tali prodotti perseguendo un unico intento sociale e che tale attività la hanno svolta in prosecuzione di quella in origine esercitata nel medesimo settore della lavorazione dell'acciaio da , senza soluzione di continuità; Parte_6
b) alla stregua delle precise ed univoche dichiarazioni rese dai dipendenti delle tre società e dal liquidatore della e della copiosa documentazione versata Controparte_1 in atti, risulta che le società hanno svolto un'unica attività produttiva nel medesimo sito 3 industriale in Controguerra, alla Contrada Taiano nn. 7 e 15, hanno utilizzato denominazioni sociali tra loro assai simili, hanno quali soci, titolari ciascuno della quota del 50%, Pt_4
e , hanno utilizzato le medesime maestranze e le stesse attrezzature
[...] Parte_5 nonché modulistica per la gran parte comune, hanno utilizzato in modo indistinto gli stessi segni distintivi, hanno avuto riferimenti comuni reciprocamente pubblicizzati sul web, hanno posto in essere operazioni anomale che rivelano la commistione dei relativi patrimoni e risultano giustificabili unicamente in ragione della esistenza di uno strettissimo vincolo sociale tra di esse;
c) il presupposto della insolvenza della supersocietà di fatto ex art. 147, comma 5, l.f. (ratione temporis applicabile) è provato alla luce dei seguenti elementi sintomatici:
• l'insolvenza di (ex Controparte_1 Pt_3 [...]
, così come già accertata dalla relativa sentenza di fallimento, definitiva;
CP_13
• manifesta insolvenza delle società e Parte_3
così come emergente dai rilievi di seguito svolti;
Parte_2
• quanto ad la stessa era già inattiva Parte_3 alla data della proposizione della domanda di concordato (cfr. visura camerale al
28/10/2021 in atti) e dal deposito dei bilanci 2018, 2019 e 2020 e della situazione contabile al 22.11.2021, in allegato alla proposta di concordato preventivo depositata in data 2.3.2022, risultano ricavi assai esigui e via via decrescenti (nella specie pari ad euro
33.373,43 al 31/12/2018, pari ad euro 19.874,00 al 31/12/2019 e pari ad euro 5.730,00 al 31/12/2020) a fronte di una esposizione debitoria elevatissima nei medesimi esercizi
(nella specie pari ad euro 2.621.437,00 al 31/12/2018, pari ad euro 2.213.852,00 al
31/12/2019 e pari ad euro 2.195.642,00 al 31/12/2020) nonché una perdita di esercizio portata a nuovo iscritta nel bilancio chiuso al 31/12/2020 pari ad euro 1.166.175,00, una perdita di esercizio iscritta nel bilancio al 31/12/2020 pari ad euro 6.656,00, un patrimonio netto negativo pari ad euro 1.123.262,00 al 31/12/2020 nonché una perdita presunta iscritta nella situazione contabile al 22/11/2021 pari ad euro 49.421,00;
• quanto ad anch'essa inattiva alla data di deposito della Parte_2 domanda di concordato preventivo (cfr. visura camerale al 28/01/2021 in atti), la stessa ha documentato, alla data del deposito della proposta di concordato preventivo
(2.3.2022), mediante la produzione dei bilanci degli esercizi 2018, 2019 e 2020, una perdita di esercizio pari ad euro 20.190,00 ed una perdita portata a nuovo iscritta nel bilancio chiuso al 31/12/2020 pari ad euro 261.378,00, una perdita di esercizio pari ad
4 euro 261.378,00 iscritta nel bilancio chiuso al 31/12/2019, un patrimonio netto negativo pari ad euro 251.947,00 iscritto nel bilancio chiuso al 31/12/2020 ed un patrimonio netto negativo iscritto nel medesimo bilancio chiuso al 2019 pari ad euro 230.855,00;
• quanto a , la stessa risulta essersi posta in liquidazione volontaria nel corso CP_2 della procedura, con deliberazione assembleare in data 11.3.2024 (iscritta nel Registro delle Imprese in data 14.3.2024); non è stata documentata la situazione economico- finanziaria relativa al periodo successivo alla data della iscrizione della deliberazione della sua messa in liquidazione volontaria nel Registro delle Imprese;
nelle date
13.3.2024 e del 18.3.2024 la società si è limitata a depositare in atti i soli bilanci relativi agli esercizi 2022, 2021 e 2020 ed una mera situazione contabile al 31.12.2023; l'attivo patrimoniale risultante dalla situazione contabile a quest'ultima data sarebbe pari a complessivi euro 2.188.779,19 (di cui euro 51.965,74 per “perdita esercizi precedenti portati a nuovo”) a fronte di un totale di debiti pari ad euro 736.371,93, dato, quest'ultimo, che trova conferma nel bilancio chiuso al 31/12/2022 nel quale risultano iscritti debiti totali pari ad euro 735.634,00 (di cui euro 39.614,00 esigibili entro l'esercizio successivo ed euro 696.020,00 esigibili oltre l'esercizio successivo);
• la insolvenza accertata della e l'elevatissima entità Controparte_1 del patrimonio netto negativo iscritto nell'ultimo bilancio depositato al 31/12/2020 da e da (prima Parte_3 Parte_2 del deposito delle domande congiunte di concordato preventivo, nella specie, rispettivamente, pari ad euro 1.123.262,00 e ad euro 254.336,00) configurano un quadro che consente di ritenere sussistente lo stato di insolvenza in relazione alla supersocietà di fatto in essere tra le predette società e , pur a fronte dell'attuale stato di CP_2 liquidazione volontaria di quest'ultima e della formale superiorità del suo attivo patrimoniale rispetto al totale dei suoi debiti.
2. Avverso tale decisione hanno proposto reclamo la la Parte_1 [...] la e e Parte_2 Parte_3 Parte_4
, il primo quale l.r. e socio delle prime due società, il secondo quale l.r. e socio Parte_5 della terza società, sulla base dei motivi di seguito riassunti.
2.1. La sentenza è nulla per violazione degli artt. 15 e 147 l.f. essendo stata emessa in difetto del contraddittorio dei creditori che avevano avanzato istanza di fallimento nei confronti di
[...]
Il Tribunale di Teramo, infatti, accogliendo la domanda di accertamento Controparte_1 dell'esistenza di una supersocietà di fatto della quale è socia (unitamente ad altre società) la fallita
5 , ha mutato il titolo della responsabilità fallimentare di quest'ultima, Controparte_1 trasformando il suo fallimento da individuale a sociale;
ciò, però, in totale assenza di contraddittorio con i creditori istanti del fallimento individuale di ed in violazione Controparte_1 del principio secondo il quale i creditori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti dell'imprenditore apparentemente individuale sono litisconsorti necessari nel procedimento di estensione previsto dagli artt. 15 e 147, comma 5, l.f., compresa la fase dell'eventuale reclamo, avendo l'interesse, non delegabile al curatore né ad altro legittimato che abbia assunto l'iniziativa, ad evitare che, sui beni del socio già dichiarato fallito, possano concorrere, ex art. 148 l.f., i creditori della società occulta.
2.2. La sentenza impugnata risulta viziata sia per erronea applicazione dell'art. 147, comma 5,
l.f.., sia per difetto di motivazione, poiché il Tribunale ha affermato l'esistenza di una supersocietà di fatto tra le società coinvolte, amministrata da , senza fornire adeguata e rigorosa Parte_4 dimostrazione del presupposto fondamentale richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza, ossia il perseguimento di un effettivo e comune intento sociale, distinto dagli interessi personali dei soci o dell'amministratore di fatto. L'individuazione di un unico soggetto amministratore e coordinatore di tutte le società del gruppo (nella persona di lungi dal costituire prova della supersocietà Parte_4 di fatto, rappresenta invece elemento tipico della diversa ipotesi della “holding di fatto”. Il Tribunale non ha spiegato perché, a fronte di un patrimonio gestito da un solo soggetto e della sua presenza predominante nella gestione delle società, sarebbe provato il perseguimento di un interesse comune delle società piuttosto che quello personale dell'amministratore di fatto. Più in generale, i fatti posti a fondamento della decisione costituiscono meri indizi non costituenti la prova rigorosa richiesta dalla legge per l'estensione del fallimento ai sensi dell'art. 147, comma 5, l.f.. Il mero fatto che più società operino nello stesso settore, condividano soci o amministratori o abbiano rapporti economici fra loro non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di una supersocietà di fatto.
2.3. Non è stata accertata l'esistenza del fondo comune ex art. 2247 c.c. tra le società coinvolte e, comunque, la motivazione sul punto è carente. Il Tribunale si è, infatti, limitato ad affermare che
"si evince l'esistenza di un patrimonio comune, nella specie costituito dal patrimonio di tutte le società resistenti e della ricorrente fallita" senza però specificare: quali beni siano stati effettivamente conferiti in comune;
con quali modalità sia avvenuto il conferimento;
in che modo i beni siano stati sottratti alla disponibilità dei singoli soci;
attraverso quali meccanismi sia stata realizzata la gestione unitaria del patrimonio comune. Un secondo, grave vizio della motivazione risiede nella confusione concettuale tra gestione unitaria sotto la direzione di un soggetto dominante e formazione di un fondo comune;
è stato erroneamente ritenuto che la circostanza per cui tutte le decisioni venissero prese da
6 costituisse di per sé prova dell'esistenza di un patrimonio comune, mentre essa esclude Parte_4 la formazione di un sodalizio societario di fatto e configura piuttosto una holding di fatto. Inoltre, la documentazione prodotta dimostra il mantenimento della piena autonomia tra le società coinvolte;
le operazioni commerciali intercorse escludono l'esistenza di un fondo comune: - vendite immobiliari a prezzi di mercato ( ha venduto immobili alle altre società a corrispettivi congrui;
CP_2
€ 800.000 per il capannone ceduto a - contratti di Parte_3 locazione con canoni regolari ( ha concesso in locazione immobili alle altre società CP_2 riscuotendo regolari canoni di locazione); - contratti di licenza marchi (le società hanno stipulato regolari contratti di licenza per l'utilizzo dei marchi, con previsione di corrispettivi). Infine, tutte le società hanno mantenuto bilanci separati, contabilità autonome, conti correnti separati, finanziamenti bancari distinti.
2.4. Non è stata, altresì, accertata – o, comunque, la motivazione sul punto è insufficiente – la compartecipazione agli utili e alle perdite tra le società coinvolte, elemento costitutivo essenziale della società di fatto, essendo assenti gli elementi oggettivi e documentali che dimostrino l'effettiva divisione dei risultati economici derivanti dall'attività comune. Il Tribunale si è, infatti, limitato ad affermare genericamente l'esistenza di una "gestione unitaria" e di un "patrimonio comune", senza però specificare: come venissero ripartiti gli utili derivanti dall'attività comune;
quando avvenisse tale ripartizione;
con quali modalità operative si realizzasse la divisione dei risultati;
attraverso quali strumenti giuridici e contabili fosse documentata la compartecipazione. Sul punto manca qualsivoglia elemento documentale di supporto, mentre gli autonomi e distinti risultati economici evincibili dai bilanci escludono la compartecipazione agli utili e alle perdite. Le operazioni intercorse tra le società
(vendite immobiliari, contratti di locazione, licenze di marchi) sono avvenute a corrispettivi di mercato, circostanza incompatibile con l'esistenza di una compartecipazione agli utili. Ciascuna società ha gestito autonomamente i propri rapporti con i terzi (contratti commerciali stipulati in nome proprio;
fatturazione separata e distinta;
incassi e pagamenti effettuati sui propri conti correnti;
adempimenti fiscali autonomi). Gli elementi emersi comprovano soltanto la direzione unitaria svolta da e, pertanto, essi configurano piuttosto l'esistenza di una holding di fatto sotto la Parte_4 direzione di quest'ultimo, fenomeno disciplinato dall'art. 2497 c.c. e non dall'art. 147, comma 5, L.F.
2.5. Il giudice di prime cure erroneamente ha ritenuto attendibili le dichiarazioni testimoniali rese dai lavoratori, soggetti privi di conoscenza diretta e completa dei fatti oggetto di prova, i quali non hanno prestato servizio per tutte le società coinvolte né per l'intero periodo di presunta operatività della supersocietà di fatto. Le dichiarazioni testimoniali presentano, inoltre, numerose contraddizioni e imprecisioni. Esse sono state, peraltro, raccolte dal curatore senza assicurare il contraddittorio delle
7 parti odierne reclamanti e senza le formalità previste dall'art. 252 c.p.c.. L'interesse economico dei dichiaranti all'accoglimento dell'istanza di fallimento in estensione compromette la loro credibilità.
Peraltro, le dichiarazioni in esame si limitano ad aspetti operativi (utilizzo degli stessi locali, degli stessi macchinari) che non sono idonei a dimostrare l'esistenza di conferimenti patrimoniali in comune. I dipendenti non avevano conoscenza dei meccanismi di ripartizione degli utili e delle perdite tra le società, elemento essenziale per la configurazione della società di fatto ex art. 2247 c.c.
Le circostanze riferite (utilizzo degli stessi locali, degli stessi marchi, coordinamento produttivo) trovano spiegazioni alternative e documentate che escludono l'esistenza di una società di fatto:
l'utilizzo degli stessi locali è giustificato da contratti di locazione regolarmente stipulati e documentati;
l'utilizzo degli stessi marchi è spiegato dai contratti di licenza con corrispettivi regolari;
il coordinamento produttivo è riconducibile a rapporti di subfornitura tra società autonome. Il
Tribunale non ha, infine, adeguatamente considerato gli elementi probatori contrari emersi dalla documentazione agli atti: la consulenza tecnica di parte dell'arch. che dimostra la separazione Per_1 fisica degli immobili;
i bilanci separati delle società con patrimoni netti distinti;
i contratti regolari tra le società a corrispettivi di mercato;
le liste dipendenti, che dimostrano l'autonomia delle società.
2.6. E' stata omesso il necessario accertamento, autonomo e concreto, dell'insolvenza rispetto a tutte le società coinvolte, non essendo sufficiente quello dell'insolvenza di uno o di più soci che compongono la supersocietà. Sotto questo profilo, il primo vizio della decisione risiede nel fatto che il Tribunale si è limitato ad affermare genericamente che "sussiste il presupposto della insolvenza della supersocietà di fatto", senza però procedere a una specifica analisi della situazione patrimoniale e finanziaria del soggetto collettivo. Un secondo vizio risiede nell'aver automaticamente esteso lo stato di insolvenza di alla presunta supersocietà di fatto, senza considerare Controparte_1 che si tratta di soggetti giuridicamente distinti con patrimoni e situazioni finanziarie autonome. Un ulteriore vizio è rappresentato dalla mancata identificazione del perimetro delle obbligazioni riferibili alla presunta supersocietà di fatto. Eppure, risulta che le società coinvolte presentavano una situazione patrimoniale complessivamente positiva: aveva un Parte_3 patrimonio netto positivo di € 143.286 alla data di fallimento di CAL;
Parte_2 aveva un patrimonio netto positivo di € 21.996; , pure in liquidazione volontaria, CP_2 presentava un attivo patrimoniale di € 2.188.779,19 a fronte di debiti per € 736.371,93. Le attività commerciali erano in corso con prospettive di continuità; dalle stesse dichiarazioni testimoniali valorizzate dal Tribunale emerge che l'attività economica è proseguita senza interruzioni anche dopo il fallimento di CENTRO ARREDI LINE, circostanza che esclude l'esistenza di una situazione di impotenza strutturale nell'adempimento delle obbligazioni, costituendo la continuità dell'attività
8 economica elemento sintomatico della capacità dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni.
E' stato, poi, erroneamente valorizzata, come elemento sintomatico dell'insolvenza della supersocietà di fatto, la presentazione della domanda di concordato preventivo per tutte le società, mentre questo
è uno strumento di risanamento previsto dalla legge per evitare il fallimento e presuppone l'esistenza di prospettive di continuità aziendale. Violando il principio per cui lo stato di insolvenza va accertato con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa di fallimento e non già a quella di presentazione del relativo ricorso, il Tribunale ha fondato la propria valutazione su elementi risalenti nel tempo (il fallimento di del 2016, i bilanci delle società relativi agli Controparte_1 esercizi 2018-2020), senza considerare l'evoluzione della situazione patrimoniale e finanziaria delle società coinvolte ed in particolare;
che le domande di concordato preventivo erano state presentate con prospettive di risanamento, presentava una situazione patrimoniale positiva, CP_2
l'attività economica era proseguita regolarmente ed esistevano manifestazioni di interesse da parte di terzi per l'acquisizione dei compendi aziendali. Infine, la motivazione sull'accertamento della insolvenza è contraddittoria: da un lato, si afferma che "sussiste il presupposto della insolvenza della supersocietà di fatto", dall'altro si riconosce che presenta "un attivo patrimoniale CP_2 risultante dalla situazione contabile al 31/12/2023 pari a complessivi euro 2.188.779,19 a fronte di un totale di debiti pari ad euro 736.371,93".
2.7. La partecipazione di lla presunta supersocietà di fatto è stata ritenuta Parte_1 sulla base di congetture e presunzioni non gravi, precise e concordanti, invertendo l'onere della prova e omettendo di considerare dati documentali e oggettivi che la escludono.
2.7.1. In particolare, la situazione della stata ricostruita erroneamente: Parte_7
a) nessuna delle dichiarazioni dei dipendenti della fallita e delle altre Controparte_1 società coinvolte fa riferimento, neppure indirettamente, a che non è mai stata Parte_1 menzionata dai soggetti ascoltati né risulta coinvolta in alcuna attività materiale o commerciale congiunta;
b) la mancata presentazione della domanda di ammissione al passivo è frutto di autonome scelte gestionali e non può essere considerata indizio di vincolo societario o affectio societatis: la stessa può essere presentata anche tardivamente e non implica rinuncia al credito, né comunanza di interessi con le altre società;
c) quanto alle operazioni immobiliari (vendita del capannone a IN NG, successivo leasing a;
vendita del capannone a , la prova Controparte_1 Parte_3 documentale dimostra che ha agito come proprietaria, cedendo e locando i propri Parte_1 immobili dietro corrispettivi congrui e tracciabili, senza alcuna messa a disposizione gratuita o
9 conferimento in fondo comune;
le informazioni sulle operazioni immobiliari condotte nel corso degli anni dalla descritte nel ricorso originario dalla Curatela ricorrente ed avallate (in totale CP_2 assenza di risconti probatori) dalla sentenza del Tribunale di Teramo dimostrano l'esatto contrario di quello che si vorrebbe far presumere;
quanto alla vendita del 30.4.002 del capannone, eseguita dalla in favore della IN NG, a dire del Tribunale per ottenere un finanziamento, CP_2 consentire l'ultimazione del capannone in corso di costruzione e permettere alla supersocietà di fatto l'utilizzo ed il godimento del bene, il ragionamento è viziato alla base e fondato su una congettura;
se avesse fatto parte di una supersocietà di fatto unitamente alle altre società che hanno CP_2 materialmente goduto degli immobili siti in Controguerra, Contrada Taiano, non avrebbe, nel 2002, venduto il capannone alla IN NG, così “obbligando” la (oggi Controparte_1 fallita) a pagare alla società di leasing i canoni di locazione finanziaria per usufruire di detto immobile, lo ma avrebbe ragionevolmente “conferito”, destinando detto immobile alla costituzione di un fondo comune per lo svolgimento della comune attività di impresa (si noti, peraltro, che dal
2002 la è estranea al rapporto di locazione finanziaria intercorso tra la società di leasing CP_2
e la CENTRO ARREDI LINE); non si comprende peraltro perché la supersocietà di fatto per completare il capannone avrebbe dovuto finanziarsi (per il tramite della Controparte_1 stipulando il leasing con la IN NG (e, quindi, pagando i canoni di locazione e gli interessi in favore della IN NG), allorquando l'immobile era già a disposizione della supersocietà di fatto
(per il tramite della socia;
insomma se ci fosse stato bisogno di un finanziamento la Parte_1
presunta socia della supersocietà di fatto, avrebbe casomai concluso direttamente Parte_1
l'operazione con la IN NG, ossia ne sarebbe divenuta utilizzatrice diretta e, poi, avrebbe messo l'immobile a disposizione della supersocietà di fatto, senza il tramite della Controparte_1
[... e soprattutto risparmiando ingenti spese e costi (anche fiscali) inutili;
se vi fosse stata una supersocietà di fatto con la partecipazione della questa avrebbe ragionevolmente e Parte_1 semplicemente “conferito” l'immobile, destinandolo alla costituzione di un fondo comune per lo svolgimento della comune attività di impresa, ma soprattutto la supersocietà di fatto non avrebbe stipulato trasferimenti molto costosi e privi di logica;
quanto alla vendita del 10.9.2014 eseguita da in favore di le cui modalità secondo CP_2 Parte_3 la sentenza dimostrerebbero la comunanza di interessi tra le società, non è comprensibile quale sarebbe stato lo scopo ed il senso di stipulare l'atto di vendita da una socia ad un'altra socia della supersocietà di fatto e di sostenerne le ingenti spese e le relative imposte, considerato che la liquidità ottenuta da un socio della supersocietà di fatto (per l'incasso del prezzo dell'operazione) veniva annullata dalla perdita subita dall'altro socio della supersocietà di fatto (per il pagamento del prezzo
10 dell'operazione); non vi era alcun bisogno di iscrivere l'ipoteca legale a garanzia del pagamento del prezzo della compravendita e di sostenere i costi dell'iscrizione, semplicemente in quanto l'operazione era stata “garantita” direttamente dalla banca che finanziò l'atto (BCC di SO), che aveva già comunicato a parte acquirente ed a parte venditrice l'avvenuta approvazione del mutuo;
in sostanza al momento della compravendita, in data 10.9.2014, la banca aveva già l'autorizzazione pregressa della (mutuataria ed acquirente) ad Parte_3 effettuare il bonifico in favore della venditrice non appena perfezionata l'erogazione; CP_2 bonifico poi regolarmente avvenuto ad ulteriore dimostrazione che l'operazione non fu fittizia, in quanto il prezzo fu effettivamente pagato (circostanza sulla quale la ricorrente non spende parola alcuna); insomma se la avesse fatto parte di una supersocietà di fatto unitamente alle Parte_1 altre società che hanno materialmente goduto degli immobili siti in Controguerra, Contrada Taiano,
7, non avrebbe, nel 2014, venduto il capannone identificato al catasto al foglio 8, particella 220 sub
2, in favore della percependo come corrispettivo il Parte_3 relativo prezzo, ma avrebbe ragionevolmente “conferito” detto immobile, destinandolo alla costituzione di un fondo comune per lo svolgimento della comune attività di impresa;
del pari se la avesse fatto parte di una supersocietà di fatto unitamente alle altre società che hanno Parte_1 materialmente goduto degli immobili siti in Controguerra, Contrada Taiano, 7, non avrebbe nel corso degli anni concesso in locazione il capannone identificato al catasto al foglio 8, particella 220 sub 3, da ultimo in favore della incassando i relativi Parte_3 canoni, tuttalpiù avrebbe stipulato un comodato gratuito e/o avrebbe riscosso canoni di locazioni irrisori e/o non li avrebbe riscossi affatto;
ed ancora se la avesse fatto parte di una CP_2 supersocietà di fatto con le altre società coinvolte nel seguente procedimento, tutte esercenti attività di impresa in Controguerra (TE), non avrebbe avuto ragione di acquistare ulteriori unità immobiliari in zona totalmente diversa (San Benedetto del Tronto, via Manzoni, 1).
c) le presunte “targhette” su macchinari e beni mobili sono il risultato di esigenze di identificazione della proprietà di beni regolarmente acquistati e concessi in godimento a terzi con regolari contratti e corrispettivi;
non provano affatto una partecipazione materiale alla produzione o all'organizzazione aziendale delle altre società; non è provata la circostanza secondo cui alcuni (una trentina) di beni mobili, concessi in godimento da con regolare contratto del 31.1.2014 Parte_1
e adeguato corrispettivo a originariamente Pt_3 Parte_3 sarebbero stati di proprietà della e sarebbero stati da questa venduti per il Controparte_1 tramite della Erreci Lavorazioni Metalliche srl alla in quanto necessari alla produzione CP_2 della supersocietà di fatto;
i beni in questione, in ogni caso, proprio analizzando la fattura in atti,
11 avevano all'epoca un valore complessivo di € 18.000,00 circa, il che dimostra che non si trattava di beni ed attrezzature determinanti per la produzione e che detti beni oggi sarebbero ormai desueti e privi di valore;
se vi fosse stato un disegno comune non vi era necessità di alcun passaggio intermedio, ma ragionevolmente la avrebbe acquistato i beni direttamente da CP_2 CP_1
.
[...]
2.7.2. Non sussistono i requisiti sostanziali della società di fatto. Non è stato dimostrato alcun fondo comune: tutte le operazioni immobiliari e mobiliari sono avvenute a titolo oneroso, con pagamenti regolari e tracciabili, senza commistione di patrimoni o gestione unitaria delle risorse. Non
è stata fornita alcuna prova della partecipazione di agli utili e alle perdite della presunta CP_2 società di fatto: i bilanci della società mostrano esclusivamente operazioni di natura immobiliare, senza alcun legame con la produzione o commercializzazione di prodotti da parte delle altre società.
L'oggetto sociale e l'attività effettiva di risultano completamente differenti da quelli CP_2 delle altre società: dal 2010, è dedita esclusivamente a operazioni immobiliari, come Parte_1 risulta dalla visura camerale e dalla documentazione storica, mentre non ha mai svolto attività produttiva o commerciale in comune. Dunque, ha ha in maniera esclusiva acquistato, CP_2 ristrutturato, alienato o concesso in godimento a terzi con regolari contratti di locazione le proprietà immobiliari di cui era titolare, riscuotendo il prezzo delle vendite ed i canoni di locazione. Non è stato dimostrato alcun affectio societatis, né alcun intento imprenditoriale comune: non ha Parte_1 mai agito in collaborazione con le altre società per il perseguimento di uno scopo sociale collettivo, operando esclusivamente in autonomia e nel proprio interesse. Nessun esercizio di attività economica in comune o commistione di strutture organizzative, personale o ciclo produttivo: non CP_2 ha mai avuto dipendenti (salvo un ragioniere per un mese nel 2017), non ha mai avuto fornitori o clienti (se non per le locazioni e le vendite immobiliari), non ha mai svolto attività di produzione o commercializzazione
2.7.3. Mai la ha esteriorizzato verso terzi (clienti o fornitori, che peraltro non ha Parte_1 mai avuto) un comportamento idoneo a farla percepire come socia di una società di fatto: la società non ha sito internet, non ha una rete commerciale, non compare sui social, non ha mai svolto attività pubblicitaria.
2.7.4. L'eventuale coincidenza formale dell'oggetto sociale è irrilevante rispetto alla concreta attività svolta: dal 2010, esercita esclusivamente attività immobiliare, come Parte_1 documentato dalla visura camerale e dai bilanci. La titolarità di immobili in zone diverse rispetto a quelle delle altre società (ad esempio, l'acquisto di unità immobiliari a San Benedetto del Tronto) conferma l'autonomia gestionale e imprenditoriale di Parte_1
12 2.7.5. non ha mai avuto una struttura produttiva, non ha mai avuto dipendenti Parte_1
(salvo il caso già menzionato), non ha mai partecipato a cicli produttivi, non ha mai avuto rapporti con fornitori o clienti commerciali diversi da quelli immobiliari. Tutti i rapporti con le altre società si sono svolti sulla base di regolari contratti di vendita e di locazione, con corrispettivi congrui e regolarmente riscossi. L'indirizzo PEC della società è del tutto autonomo e distinto da quelli delle altre società coinvolte. Nessun elemento consente di ritenere provata la presenza di un fondo comune, la partecipazione agli utili e alle perdite, l'esercizio di un'attività comune, la coincidenza di struttura organizzativa, la comunanza di sedi operative, l'esteriorizzazione di un vincolo sociale verso i terzi.
2.7.6. Dunque, la decisione si pone in contrasto con la giurisprudenza che richiede la rigorosa dimostrazione, anche presuntiva ma con indizi gravi, precisi e concordanti, della sussistenza di una società di fatto e dell'effettiva partecipazione del soggetto coinvolto Nel caso di nessuno CP_2 degli elementi valorizzati dalla sentenza supera tale soglia probatoria.
2.8. La sentenza oggetto di impugnazione presenta profili di grave illegittimità, in quanto viola apertamente i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione in tema di giusto processo, diritto di difesa e contraddittorio, come stabilito dagli articoli 24 e 111 della Costituzione, nonché le disposizioni specifiche che regolano il procedimento fallimentare ex art. 15 L.F. Infatti, il Tribunale ha operato numerosi e dettagliati accertamenti sulla posizione di qualificandolo Parte_4 espressamente come "amministratore di fatto" di tutte le società coinvolte nella presunta supersocietà di fatto. Tuttavia, tali accertamenti sono stati compiuti senza che nei confronti del fosse stata Pt_4 formulata una specifica domanda, senza che questi sia stato citato nel procedimento prefallimentare, senza che abbia avuto la possibilità di costituirsi in giudizio, e, di conseguenza, senza che gli sia stato garantito il pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa su questioni che lo coinvolgono direttamente. Nel caso concreto, la lesione appare ancor più grave, poiché non ha potuto Parte_4 difendersi su accertamenti che lo qualificano come amministratore di fatto, con le conseguenze civili e penali che ne potrebbero derivare. L'accertamento della posizione di amministratore di fatto, infatti, comporta potenziali responsabilità civili (ex art. 146 L.F.), penali (per reati fallimentari) e l'applicazione di sanzioni (artt. 224 e 225 L.F.). Tali ricadute impongono il massimo rispetto delle garanzie processuali, che nel caso di specie sono state totalmente disattese. La sentenza risulta altresì viziata per avere oltrepassato i limiti oggettivi del giudizio, pronunciandosi su questioni estranee al thema decidendum e non dedotte dalle parti, in violazione del divieto di ultra petita. La giurisprudenza consolidata afferma che il giudice non può pronunciarsi su questioni riguardanti soggetti terzi non costituiti in giudizio. difesa, circostanze che nel caso di specie sono del tutto mancanti.
13 3. Mediante il deposito di una unica memoria, si sono costituite le curatele delle liquidazioni giudiziali indicate in epigrafe (di seguito, per brevità, curatela fatto o anche s.d.f. e CP_14
) le quali hanno resistito agli avversi assunti. Controparte_5
4. Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
e creditori che hanno invocato la dichiarazione di fallimento individuale di CP_10 [...]
(r.g. n. 56/20219: ricorrente r.g. n. Parte_3 Controparte_6
53/2021: ricorrente;
r.g. n. 55/2021: ricorrente ) e di Controparte_9 CP_10 Parte_2
(r.g. n. 60/2021: ricorrente r.g. n. 58/2021: ricorrente
[...] Controparte_7
; r.g. n. 52/2021, ricorrente;
r.g. n. 54/2021: ricorrente Controparte_8 Controparte_9
), pur regolarmente evocati in giudizio, anche in questa fase, non si sono costituiti. CP_10
5. Sulle conclusioni innanzi riportate, all'udienza del 24.9.2025 (sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.) la causa veniva rimessa in decisione senza concessione di termini per il deposito di memorie (non prescritta come necessaria dall'art. 51 c.c.i.i.).
6. Il primo motivo, relativo all'omessa instaurazione del contraddittorio (anche) nei confronti dei creditori che avevano avanzato istanza di fallimento nei confronti della Parte_8 già dichiarata fallita con pronuncia definitiva, è infondato.
[...]
6.1. A riguardo, si richiama l'indirizzo della Suprema Corte la quale ha così statuito: < A seguito delle modifiche alla legge fallimentare introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007, che ha comportato il venir meno dell'iniziativa ufficiosa, i creditori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti di una società di persone non sono litisconsorti necessari nel successivo procedimento di fallimento in estensione ex artt. 15 e 147 l. fall., promosso ad istanza del curatore, neppure ai fini della condanna alle spese processuali che il presunto socio potrebbe reclamare nei confronti dello stesso curatore, e neanche nel giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento in estensione, proposto dal socio illimitatamente responsabile cui il fallimento sia stato esteso, poiché l'oggetto della sentenza di fallimento in estensione è diverso da quello della sentenza di fallimento della società.>> (Cass. 17546/2024).
6.2. Non ricorre, peraltro, il prospettato ipotetico pregiudizio che l'accoglimento dell'istanza di estensione del fallimento comporterebbe per i creditori della società già fallita. Infatti, il fallimento della è risultato pressoché privo di attivo, non essendo la società fallita Controparte_1 titolare di beni immobili ed avendo il Curatore dovuto curare la restituzione alla Parte_2
, per effetto dell'accoglimento della domanda ex art.103 l.f. formulata dalla medesima, anche
[...] la quasi totalità dei beni mobili originariamente inventariati;
la predetta indisponibilità di attivo è stata confermata dall'attestazione ex art. 144 d.p.r. 115/2002 del giudice delegato ed essa avrebbe
14 precluso il soddisfacimento dell'unico creditore istante (Tecno Arredamenti Cosmo s.n.c.), titolare di un credito chirografario dell'importo di € 4.257,18; pertanto, l'iniziativa finalizzata alla estensione del fallimento promossa dal curatore è tesa a procurare al predetto creditore un obiettivo ed innegabile vantaggio, potendo il suo credito trovare soddisfacimento nell'attivo (anche immobiliare) delle altre società dichiarate fallite, quali soci illimitatamente responsabili della supersocietà di fatto.
7. Il secondo, terzo, quarto, quinto e settimo motivo– concernenti tutti la insussistenza della supersocietà di fatto (argomentata, in modo francamente molto prolisso, da punti di vista distinti ma complementari) e perciò da esaminarsi congiuntamente – sono infondati.
7.1. Sul tema della partecipazione di società di capitali ad una società di fatto (cd. supersocietà), giova richiamare l'indirizzo della Suprema Corte secondo il quale la prova di tale società deve essere fornita attraverso la dimostrazione dei presupposti costituiti (a) dall'esercizio in comune dell'attività economica e dall'esistenza di un fondo comune (da apporti o attivi patrimoniali) e (b) dall'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite e, dunque, da un agire nell'interesse, ancorché diversificato, dei soci della società di fatto e non contro di esso (v. Cass. 36378/2023, Cass. 4784/2023 in motivazione, Cass. 12120/2016 in motivazione e Cass. 10507/2016). L'esistenza della società di fatto può essere desunta sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.) che rivelino l'esistenza di un'unica realtà societaria e di un disegno imprenditoriale unitario;
tali elementi rivelatori sono stati rinvenuti nelle seguenti circostanze: a) la coincidenza dell'oggetto sociale e la riconducibilità delle società ai medesimi soggetti o al medesimo gruppo familiare;
b) l'impiego delle medesime sedi operative o amministrative;
c) l'utilizzo indifferenziato degli elementi identificativi delle società, tra cui marchi, insegne, ecc.; d) l'identità della struttura organizzativa e produttiva, anche con trasferimento dell'intestazione formale dell'attività ora all'uno ora all'altro soggetto e/o vicendevole utilizzo del personale dipendente;
e) la concessione in comodato gratuito di immobili, segni distintivi ed altri beni strumentali, la rinuncia a far valere crediti o diritti o il rilascio di fideiussioni e di finanziamenti;
f) la comunanza d'intenti delle rispettive attività imprenditoriali (v., tra le altre, Cass. 11604/2025 e Cass. 4385/2023).
7.2. In conformità al predetto indirizzo nomofilattico il Tribunale ha ritenuto l'esistenza della supersocietà di fatto alla stregua degli elementi di seguito richiamati, evincibili dalle dichiarazioni dei dipendenti raccolte dal curatore della e dalla copiosa documentazione Controparte_1 versata in atti (le une e l'altra puntualmente richiamate, in modo molto dettagliato, nel provvedimento impugnato):
15 a) collegamenti degli assetti societari e degli organi di amministrazione;
le società, dalla denominazione assai simile, hanno tutte quali soci e , titolari ciascuno Parte_4 Parte_5 della quota del 50%;
b) coincidenza della sede legale (Via Pasubio n. 36 di San Benedetto del Tronto, AP), della sede operativa (tutte le società esercitano la loro attività produttiva nel medesimo sito industriale in
Controguerra, alla Contrada Taiano nn. 7 e 15) e dell'oggetto sociale (in sostanza, produzione, lavorazione e commercializzazione di acciaio inox e prodotti derivati);
c) utilizzazione di medesime maestranze ed attrezzature;
in estrema sintesi, malgrado la formale distinzione tra le società (appunto, già Controparte_1 Controparte_15 [...]
e ), in effetti, l'attività produttiva era Parte_3 Parte_2 unica e veniva svolta con lo stesso personale (impiegati ed operai che dipendevano dall'una o dall'altra), nello stesso stabilimento (anche gli uffici amministrativi erano unici) e con gli stessi macchinari (anche le consegne venivano effettate con medesimi veicoli), tanto che la stessa produzione aziendale veniva distribuita e commercializzata con il marchio ora dell'una ora dell'altra secondo le esigenze (su quanto esposto, onde evitare inutili ripetizioni, si rinvia alla motivazione del provvedimento impugnato, pp. 6-11); d'altra parte, l'intervenuto fallimento della CENTRO ARREDI
LINE non comportava alcuna conseguenza sullo svolgimento dell'attività produttiva che continuava regolarmente;
d) l'utilizzazione di modulistica in gran parte comune, di stessi segni distintivi, unitamente a riferimenti comuni reciprocamente pubblicizzati anche sul web (sul punto, sempre per evitare inutili ripetizioni, si rinvia alla diffusa e particolareggiata motivazione del provvedimento impugnato ove si passano in rassegna, punto per punto, le singole manifestazione della predetta utilizzazione in comune tra le società; v. pp. 12 e 13);
e) operazioni commerciali infragruppo di carattere anomalo rivelative della commistione dei relativi patrimoni e giustificabili unicamente in ragione della esistenza di uno strettissimo vincolo sociale tra di esse (pp. 14-16 ibidem); oltre ai rapporti tesi ad addebitare alle altre società costi della con l'intento di salvaguardarla dalle difficoltà economiche emerse nell'anno Controparte_15
2013 al fine di perseguire l'unitario intento sociale e salvaguardare l'attività produttiva, sono state poste in rilievo, tra le altre operazioni, la concessione da parte di , con contratto del Parte_3
30.4.2014, ad di 300 mq circa dell'opificio che conduceva in locazione Parte_2 finanziaria oggetto del contratto di leasing stipulato con FINECO LEASING in data 30.4.2002;
l'anomalo stralcio, da parte di di un credito di euro 9.600,10 nei Controparte_1 confronti di per la causale “perdite su crediti” in Parte_3
16 data 31/12/2014; mancata insinuazione al passivo della a parte Controparte_1 della er il credito del rilevante importo di Parte_3 euro 72.628,89 risultante dal partitario contabile della fallita;
anche i Controparte_16 [...]
(ora odierna resistente) ha omesso di proporre domanda Controparte_17 Parte_1 di insinuazione al passivo della del credito di euro 36.865,25 Controparte_1 risultante dal partitario contabile della fallita;
la vendita in data 30/04/2002 da parte di
[...]
(ora alla FINECO LEASING di un Parte_9 Parte_1 opificio all'epoca in corso di costruzione, operazione alla quale faceva seguito la successiva locazione finanziaria del medesimo capannone da parte di FINECO LEASING in favore di CP_1 tesa a far acquisire a (ora
[...] Parte_9
liquidità necessaria al completamento della costruzione dell'opificio da Parte_1 destinare, successivamente, all'esercizio della impresa comune;
la vendita in data 10.9.2014 da parte di a dell'opificio Parte_1 Parte_3 industriale è rivelativa anch'essa la esistenza di uno stretto rapporto societario tra le parti contenendo rinuncia espressa alla ipoteca legale, prevedendo che il pagamento del prezzo, di euro 800.000,00, in assenza di garanzie, non sia contestuale al trasferimento e rinviato ai quindici giorni successivi
7.3. Ebbene, la motivazione del Tribunale resiste alle doglianze dei reclamanti ed è condivisa dalla Corte.
7.3.1. Sono sostanzialmente pacifiche e, comunque, documentalmente provate l'omogeneità delle denominazioni sociali ed, altresì, la commistione tra le compagini sociali, le sedi legali ed operative e l'oggetto sociale (per quest'ultimo, salvo quanto si preciserà infra sulla ) di CP_2 tutte le società in questione (attraverso le quali la famiglia ha proseguito l'impresa individuale Pt_4 di esistente sin dal 1961, avente ad oggetto la lavorazione dell'acciaio inox e la Parte_6 realizzazione di prodotti vari come banchi cucine, banchi bar, banchi pesce, cucine industriali e domestiche ecc.). Analogo rilievo vale per l'utilizzo, insieme alle medesime strutture aziendali, di tutta la modulistica pressocché identica, degli stessi segni distintivi, marchi, domini ed indirizzi e- mail. La valenza indiziaria di tali elementi di fatto, unitamente agli altri che verranno di seguito esaminati, è indiscutibile.
7.3.2. Le dichiarazioni rese dai dipendenti sono chiare, univoche e, tra loro, concordanti, e non fanno altro che confermare le predette circostanze documentali che, dunque, costituiscono obiettivi elementi di riscontro delle medesime. Al contrario di quanto sostenuto dai reclamanti, i dipendenti risultano tutti a conoscenza diretta dei fatti avendo lavorato nello stabilimento di C.da Taiano di
Controguerra (TE) anche per periodi molto lunghi (inclusi , e i quali, Persona_2 CP_8 Pt_10
17 anziché per pochi mesi come sostengono i reclamanti, risultano avere lavorato nello stabilimento per molti anni, pur figurando quali dipendenti delle varie società); la tacciata di essere stata Pt_11 imprecisa, ha in realtà specificato che i dipendenti, tra 40 e 50, “dell'azienda” (e non, quindi, della sola società fallita ) non erano tutti assunti dalla medesima società, ma anche dalle altre Parte_3 società. Tutti i lavoratori, seppure aventi mansioni diverse (amministrativi, operai), con dovizia di particolari, hanno riferito che: l'attività aziendale, in tutte le fasi, era unica, i clienti erano gli stessi
(gli ordinativi venivano gestiti in entrata tra le società secondo le convenienze del gruppo) e, quindi, nella sostanza, ad operare era di fatto un'unica società. Di fronte a tale molteplicità di dichiarazioni, tutte precise e concordanti, assistite da plurimi elementi di riscontro obiettivo, la credibilità dei dipendenti non può essere esclusa, come pretenderebbero i reclamanti, per il solo fatto che essi avrebbero un interesse economico alla declaratoria del fallimento in estensione. Non trattandosi evidentemente di testimonianze assunte nel corso di un giudizio ex artt. 244 e ss. c.p.c. non ha neppure senso la contestazione dell'inosservanza delle formalità previste da tali disposizioni;
d'altra parte, anche la qualità di pubblico ufficiale del curatore che ha raccolto le dichiarazioni non consente di mettere apoditticamente in dubbio la genuinità delle predette dichiarazioni.
7.3.3. A quanto appena esposto, sempre sotto il profilo indiziario, vanno aggiunte le operazioni infragruppo di carattere anomalo, tutte lucidamente e approfonditamente evidenziate dal Tribunale
(alla cui motivazione si rinvia;
v. supra paragr. 6.2., lett. d)).
7.3.4. A riguardo, sono infondate le doglianze dei reclamanti relative allo scrutinio da parte del
Tribunale della vendita del 30.4.2002 avente ad oggetto un capannone in costruzione da CP_2
a IN NG, e il successivo leasing a . E' vero che astrattamente la Controparte_1
avrebbe anche potuto stipulare un contratto di finanziamento direttamente con la IN CP_2
NG – ammesso che ve ne fossero le condizioni –, ma sta di fatto che la scelta effettuata dimostra come, per conseguire il fine di finanziare il completamento dell'opificio da parte della , CP_2 veniva coinvolta, onerandola del pagamento dei relativi canoni di locazione finanziaria, la
[...]
a riprova della sopra esposta interscambiabilità dei compiti delle società in vista di CP_1 un unico scopo sociale.
7.3.5. Parimenti infondate sono le contestazioni concernenti la valutazione indiziaria della vendita del 10.9.2014 di un capannone e attrezzature da in favore di CP_2 Pt_3 [...]
e delle vicende successive: Parte_3
- il 10.9.2014 la Banca ebbe a concedere un mutuo chirografario alla società
[...] er la somma di € 1.200.000,00, con la garanzia fideiussoria Parte_12
18 prestata di e e che formalmente il finanziamento veniva giustificato Parte_4 Parte_5 con l'acquisto di un capannone e attrezzature della società Parte_9
- la riscuoteva l'intera somma mutuata impiegandone immediatamente una CP_2 cospicua parte per sanare le posizioni debitorie della poi divenuta Parte_3 CP_1
;
[...]
- il 23/11/2016 la stessa venditrice (nel frattempo trasformatasi in s.r.l.), Parte_9 prestava garanzia fideiussoria di € 750.000,00 a favore della cessionaria
[...]
e che a fronte del mancato rimborso dello stesso mutuo, la BCC di Parte_12
SO chiese ed ottenne dal Tribunale di Fermo l'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 313/2019 nei confronti della debitrice principale
[...] per la somma di € 1.472.111,60, nonché dei predetti Parte_12 fideiussori (per la somma di € 750.000,00), e (per la Parte_1 Parte_4 Parte_5 somma di € 990.000,00);
- avverso il provvedimento monitorio proposero opposizione sia la debitrice principale che i fideiussori, eccependo, tra l'altro, la nullità del contratto di mutuo in quanto finalizzato all'estinzione di pregresse esposizioni delle altre società, avendo la mutuataria Parte_3 immediatamente versato l'intera somma mutuata (€ 1.200.000,00) a
[...] Parte_1
la quale a sua volta aveva provveduto a bonificare la somma di € 200.000,00 ad
[...] CP_15
(successivamente dichiarata fallita con la denominazione ed
[...] Controparte_1
a costituire un pegno di € 170.000,00 a garanzia di una “cessione di crediti di clienti della Parte_3 alla banca” (Doc. 15);
[...]
- il relativo giudizio è stato definito con sentenza n.370/2025 pubblicata il 27 giugno 2025, a mezzo della quale il Tribunale di Fermo - pur rapportando il credito azionato dalla banca alla minor somma di € 650.609,46, in ragione dell'intervenuta escussione della garanzia prestata dal
– ha respinto la spiegata opposizione;
Parte_13
- in data 23 novembre 2016 chiese ed ottenne dalla stessa BCC di Parte_1
SO l'erogazione di un ulteriore mutuo ipotecario per la somma di € 660.000,00, buona parte della quale (per € 400.000,00) venne immediatamente versata sul conto corrente della società
[...]
titolo di “prestito infruttifero”; Parte_3
- a fronte del mancato rimborso anche di quest'ultimo mutuo nel maggio 2021 la BCC di
SO chiese ed ottenne dal Tribunale di Fermo un ulteriore decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.451/2021 per la somma di € 720.096,90 nei confronti della mutuataria e dei fideiussori e;
Parte_1 Parte_4 Parte_5
19 - anche avverso quest'ultimo provvedimento monitorio proposero opposizione sia la debitrice principale che i fideiussori, eccependo - tra l'altro, anche in tal caso - la nullità del Parte_1 contratto di mutuo in quanto finalizzato all'estinzione di pregresse esposizioni dell'altra società
“… Subito dopo l'erogazione del mutuo di Parte_3
660.000,00 euro la (con valuta 30/11/2016) versava sul C/C della Parte_1 [...] la somma di 400.000,00 euro..” (Doc. 17); Parte_3
- anche tale giudizio è stato definito con sentenza n.173/2025 depositata in data 31 marzo 2025,
a mezzo della quale il Tribunale ha respinto la spiegata opposizione confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto.
Orbene, la vicenda appena riassunta mostra chiaramente come le società venissero gestite in modo unitario, con azioni di reciproco sostegno, il tutto in funzione di un'unica attività d'impresa rappresentante il loro scopo comune. Del resto, ciò, come dimostrato in questa fase del giudizio dalle reclamate mediante ulteriori produzioni documentali, è quanto ammesso dagli stressi reclamanti non nel presente procedimento, ma in quelli di opposizione a decreto ingiuntivo sopra richiamati ove, appunto, le odierne reclamanti hanno dedotto che i rapporti contrattuali involgessero in realtà tutte le società, la (ora CENTRO ARREDI LINE, dichiarata fallita) la Pt_14 [...]
, appunto, anche la già Parte_3 Parte_1 Parte_9
. Allora, il reale scopo del passaggio di proprietà dell'immobile da una società all'altra era
[...] proprio quello di creare liquidità al fondo comune a cui attingere indistintamente per potere poi pagare debiti di qualunque altra azienda facente parte del sodalizio societario di fatto, a ulteriore conferma della interscambiabilità delle somme oggetto di finanziamento alle singole società e delle somme in giacenza sui conti correnti delle stesse, e quindi l'esistenza di un patrimonio/fondo comune.
7.3.6. Al di là delle contestazioni già esaminate e respinte, si osserva che il solidissimo quadro indiziario illustrato nel provvedimento impugnato e qui, avuto riguardo ai soli profili più significativi, ulteriormente rimarcato, è stato, più in generale, contestato dai reclamanti sulla base di una sua lettura non complessiva, ma atomistica e, di conseguenza, sganciata dalla prospettiva critica in questa sede in esame.
7.3.7. E', infatti, privo di costrutto giuridico sottolineare come le società presentassero bilanci distinti, avessero contabilità diverse, operassero con conti correnti diversi, curassero gli adempimenti fiscali autonomamente e avessero diverse liste di dipendenti. Stesso rilievo vale per tutte le operazioni di vendita, locazione commerciale e licenza di marchi. Si tratta di elementi puramente formali – del resto, se non vi fossero non si porrebbe neppure il tema della esistenza di una “società di fatto” – i quali costituiscono lo schermo soltanto esteriore ed apparente di una gestione ordinaria, dietro il quale
20 è stata celata una realtà diversa, quella di un'unica realtà sociale, disvelata da tutte le inequivoche risultanze innanzi richiamate che non sono compatibili con l'effettiva autonomia delle singole società.
7.3.8. Risulta, poi, inconferente dedurre dalla posizione di preminenza del socio Parte_4
l'esistenza della ipotesi di una “holding di fatto” e non di una supersocietà di fatto. Invero, la prima presuppone che la gestione delle società avvenga contro gli interessi delle stesse e a favore di quello di una società di fatto capogruppo, evenienza che, nel caso di specie, non è dato ravvisare in quanto, da un lato, non si rinviene la figura di una holding di fatto sovraordinata alle società e, dall'altro, si registra proprio una gestione unitaria delle quattro società attraverso la quale si assumevano, secondo le esigenze del momento, decisioni ora in favore dell'una ora in favore dell'altra, ma regolando i rapporti commerciali e giuridici delle stesse in funzione del raggiungimento di uno scopo comune a tutte e quattro le società.
7.3.9. La doglianza relativa all'omesso accertamento dell'esistenza del patrimonio comune, dello stesso intento sociale e della compartecipazione alle perdite e agli utili è, per quanto sin qui esposto, del tutto infondata. E' chiaro che non è necessario un riscontro formale di questi elementi – si ribadisce che se così fosse, se cioè detti elementi risultassero espressamente da atti formali delle società, non si verterebbe nell'ipotesi della supersocietà di fatto – i quali, invece, vanno ricavati dalla disamina della sostanziale e reale operatività delle società. Ebbene, quanto innanzi esposto circa l'utilizzazione degli stessi opifici, macchinari, attrezzature, automezzi e marchi, formalmente appartenenti alle singole società ma in concreto conferiti - sia di fatto che attraverso la stipula di strumentali contratti di locazione, di licenza d'uso, di vendita e successivo noleggio – nel patrimonio comune per essere adoperati indistintamente da tutte le società, così come la mancata insinuazione al passivo della da parte della Controparte_1 Parte_3 per il credito di € 72.828,89 nonché da parte di per il credito di
[...] Parte_1
€ 36.865,25, costituiscono la dimostrazione dell'esistenza di fatto di un patrimonio comune (nel senso che la rinuncia a far valere crediti o diritti o il rilascio di fideiussioni e di finanziamenti possano essere elementi, qualora sistematici, da cui dedurre, unitamente ad altri, la collaborazione del socio di fatto al raggiungimento dello scopo sociale, cfr. Cass. 4385/2023 e Cass. 36378/2023, già citate). Così è ovvio che non potevano rinvenirsi delibere di ripartizione tra le società degli utili della supersocietà di fatto;
in realtà, proprio le predette risultanze indiziarie comprovano come gli utili e le perdite della comune attività produttiva venivano ripartite secondo le scelte dei e le esigenze contingenti;
Pt_4
d'altra parte, la dipendente, con funzioni amministrative, ha precisato che, drenando Controparte_8 il 10% delle movimentazioni bancarie della si Pt_3 Parte_3 faceva fronte alle esigenze di tutte le altre società e che i proventi degli ordinativi venivano destinati
21 ora all'una ora all'altra società a prescindere dalla società che avesse ricevuto ed evaso l'ordine della merce e del valore dei rispettivi rapporti (la deposizione è richiamata nel provvedimento impugnato).
Ancora, sono state documentate “operazioni di riequilibrio” tra le società prive di altra giustificazione
(il bonifico di € 23.000,00 richiamato nel provvedimento impugnato disposto in data 20.12.2012 dalla
“vecchia” , poi , odierna reclamante, in favore di Parte_2 Parte_2
l'emissione, tra il maggio ed il settembre 2014, di fatture da parte di Controparte_15 Pt_3
e da ei confronti di
[...] Controparte_1 Parte_3 per “prestazioni di servizi amministrativi tecnico contabili”; l'anomalo stralcio, in data
[...]
31.12.2014 da parte di del credito di € 9.600,10 vantato nei Controparte_1 confronti di per la causale “perdite su crediti”). E', Parte_3 infine, evidente che tutti i sopraindicati elementi di fatto siano – lo si ribadisce ancora una volta – indici rivelatori anche dell'affectio societatis ed, in altri termini, della collaborazione delle società al raggiungimento dello scopo sociale unitario, cioè quello della società di fatto partecipata dalle quattro società in questione.
7.3.10. Infine, non vi è alcun dubbio che della compagine della supersocietà di fatto facesse parte anche la . In senso contrario, depongono tutte le circostanze sopra evidenziate con CP_2 le illustrate implicazioni giuridiche (v., in particolare, supra paragr. 6.3.1., 6.3.4, 6.3.5. e 6.3.9 cui si rinvia). Né ha rilievo la diversità dell'oggetto sociale della già Parte_1 [...]
) che, in realtà, mutava formalmente nel 2010 (focalizzandosi Parte_9 nel campo immobiliare), poiché il ruolo della società era quello di fornire supporto finanziario e logistico, mettendosi a disposizione delle altre società fornendo garanzie, risorse economiche, immobili, attrezzature e macchinari. Del resto, è eloquente che, subito dopo il fallimento di
[...] sulle attrezzature dello stabilimento di Controguerra vennero apposte le Controparte_1 targhette con la scritta come riferito dai dipendenti. Ancora, è significativo l'elenco Parte_1 dei beni allegato al “contratto di concessione di beni in godimento del 31.1.2014 stipulato da
[...]
(ora con la società Parte_9 Parte_1 [...]
, elenco che - includendo beni ed attrezzature per l'esercizio Parte_3 dell'attività imprenditoriale della lavorazione - dimostra che la concedente Parte_15 Parte_1
come giustamente sottolineato dal Tribunale, ha in effetti “partecipato all'attività produttiva
[...] della supersocietà di fatto pur a fronte del differente (soltanto a decorrere dal 2010) oggetto sociale risultante dalla visura camerale alla data del contratto”.
8. Il sesto motivo, relativo al presupposto dell'insolvenza, è infondato.
22 8.1. L'insolvenza, come correttamente ritenuto dal Tribunale, va riferita alla supersocietà e va desunta dalla situazione economica in cui versano i suoi soci, illimitatamente responsabili, ossia nella fattispecie in esame, le quattro società reclamanti. Nella giurisprudenza è stato, infatti, affermato che:
- <ai fini della dichiarazione di fallimento della c.d. "supersocietà" di fatto è imprescindibile
l'accertamento della sua specifica insolvenza, che è autonoma rispetto a quella di uno o più dei suoi soci, rappresentando quest'ultima una mera circostanza indiziante.>> (così Cass. 6030/2021);
- l'indagine del giudice dev'essere indirizzata all'accertamento sia dell'esistenza di una società occulta (o di fatto) cui sia riferibile l'attività dell'imprenditore già dichiarato fallito, sia della sua insolvenza poiché alla <insolvenza del socio già dichiarato fallito potrebbe non corrispondere
l'insolvenza della s.d.f.>> (Cass. 10507/2016 succitata);
- è perciò necessario il riscontro di della insolvenza, autonoma e propria, della supersocietà con la puntualizzazione che all'esito di questa verifica sarà possibile << … giungere anche eventualmente muovendo - quale fatto indiziante - dalla rilevazione dell'insolvenza di uno o più soci, ovvero del socio cui era inizialmente imputabile l'attività economica, ma senza alcuna automatica traslazione ovvero dogmatico esaurimento in esse della prova richiesta, come per tutti gli insolventi fallibili, dall'art. 5 legge fall.. » (così Cass. 12120/2016);
- più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che quando dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale o di una società risulti <che la relativa impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il soggetto già fallito e uno o più soci occulti … i debiti assunti dal soggetto già fallito in relazione all'impresa sostanzialmente sociale che ne costituisce l'oggetto sono in realtà giuridicamente imputabili alla società occulta della quale era, appunto, socio (e amministratore, avendo agito per conto della stessa e, quindi, a norma dell'art.2297 comma 2 c.c. in sua rappresentanza)”; <nello stesso modo sono giuridicamente imputabili alla (super) società occulta, ove riferibile alla predetta impresa comune, i debiti assunti, in nome proprio ma per conto della stessa, dagli altri soci occulti successivamente risultati; quindi <se i debiti assunti (sia pure in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all'impresa sociale sono, i realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta successivamente emersa, l'insolvenza di tale società (cui, non a caso, la norma dell'art.147 comma 5 L.F. non accenna) può essere allora senz'altro direttamente desunta dai predetti debiti e dall'impossibilità della stessa di farvi fronte con mezzi normali di pagamento (art.5 l. fall.)” (cfr. Cass. 36378/2023 succitata).
8.2. Proprio compiendo tale indagine il Tribunale ha evidenziato la situazione delle quattro società:
23 - la (ex , è stata Controparte_1 Controparte_15 dichiarata fallita con sentenza non reclamata e, pertanto, divenuta definitiva;
- quanto alla già inattiva alla data della Parte_3 proposizione della domanda di concordato, alla stregua dei bilanci 2018, 2019 e 2020 e della situazione contabile al 22/11/2021 depositati, in allegato alla proposta di concordato preventivo depositata in data 02/03/2022, risultano ricavi molto esigui e via via decrescenti (pari ad euro
33.373,43 al 31/12/2018, pari ad euro 19.874,00 al 31/12/2019 e pari ad euro 5.730,00 al 31/12/2020),
a fronte di una esposizione debitoria elevatissima nei medesimi esercizi (euro 2.621.437,00 al
31/12/2018, pari ad euro 2.213.852,00 al 31/12/2019 e pari ad euro 2.195.642,00 al 31/12/2020) con una perdita di esercizio portata a nuovo iscritta nel bilancio chiuso al 31/12/2020 pari ad euro
1.166.175,00, una perdita di esercizio iscritta nel bilancio al 31/12/2020 pari ad euro 6.656,00, un patrimonio netto negativo pari ad euro 1.123.262,00 al 31/12/2020 nonché una perdita presunta iscritta nella situazione contabile al 22/11/2021 pari ad euro 49.421,00; il Tribunale ha, pertanto, ritenuto sussistente la situazione d'insolvenza;
- circa la anch'essa inattiva alla data di deposito della Parte_2 domanda di concordato preventivo, risulta, in base alla documentazione allegata alla proposta di concordato preventivo (02/03/2022), ossia i bilanci degli esercizi 2018, 2019 e 2020, una perdita di esercizio pari ad euro 20.190,00 ed una perdita portata a nuovo iscritta nel bilancio chiuso al
31/12/2020 pari ad euro 261.378,00, una perdita di esercizio pari ad euro 261.378,00 iscritta nel bilancio chiuso al 31/12/2019, un patrimonio netto negativo pari ad euro 251.947,00 iscritto nel bilancio chiuso al 31/12/2020 ed un patrimonio netto negativo iscritto nel medesimo bilancio chiuso al 2019 pari ad euro 230.855,00; il Tribunale ha, pertanto, ritenuto anche in questo caso sussistente la situazione d'insolvenza;
- quanto alla , in liquidazione volontaria con deliberazione assembleare iscritta nel CP_2
Registro delle Imprese in data 14.3.2024, i bilanci depositati relativi agli esercizi 2020, 2021 e 2022
e la situazione contabile al 31/12/2023, registrano un attivo patrimoniale al 31.12.2023 di complessivi euro 2.188.779,19 (di cui euro 51.965,74 per “perdita esercizi precedenti portati a nuovo”) a fronte di un totale di debiti pari ad euro 736.371,93; dato, quest'ultimo, che trova conferma nel bilancio chiuso al 31/12/2022 nel quale risultano iscritti debiti totali pari ad euro 735.634,00 (di cui euro
39.614,00 esigibili entro l'esercizio successivo ed euro 696.020,00 esigibili oltre l'esercizio successivo); non è, però, documentata la situazione economico-finanziaria successivamente alla messa in liquidazione volontaria;
pur con questa precisazione, il Tribunale fanno in astratto escludere una situazione di conclamata insolvenza della . CP_2
24 Alla stregua di tali rilievi, il Tribunale ha logicamente concluso che l'elevatissima esposizione debitoria complessiva della supersocietà (pari alla somma di quelle delle sopraindicate prime tre società), pur tenendo conto dell'attuale stato di liquidazione volontaria della socia illimitatamente responsabile e della formale superiorità del suo attivo patrimoniale rispetto al totale dei CP_2 suoi debiti, non appare sanabile. In altri termini, quest'ultima società in bonis, anche in rapporto alla aleatorietà ed ai concreti risultati della liquidazione delle immobilizzazioni materiali costituenti la gran parte del suo attivo patrimoniale ed alla effettiva realizzabilità dei suoi crediti e delle ulteriori poste attive del suo patrimonio, non risulta in grado di sanare i debiti delle altre società. Altrettanto logicamente il Tribunale ha ritenuto che, in tal senso, deponga pure la presentazione contestuale, da parte delle società Parte_3 Parte_2
e (cioè tutte le reclamanti, meno quella già fallita) “di tre domande di
[...] Parte_1 concordato preventivo espressamente dichiarate tra loro inscindibili, circostanza che esprime in modo eloquente la impossibilità della supersocietà di fatto tra esse esistente, uno dei cui soci è già fallito, di continuare ad operare proficuamente sul mercato e che la stessa impossibilità si è già tradotta in una situazione di impotenza strutturale a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento della comune attività di impresa” (concordati non approvati come rappresentato nella relazione dei commissari giudiziali in data 4.3.2024, per effetto dei voti espressi nella adunanza dei creditori e di quelli comunque pervenuti a mezzo pec entro i venti giorni successivi, e, dunque, inammissibili).
8.3. E' evidente, a questo punto, l'inconferenza delle argomentazioni delle reclamanti circa l'omesso accertamento dell'insolvenza in relazione a ciascuna delle società giacché – al di là del fatto che, come si è visto, esso è stato svolto – ciò che rileva è l'insolvenza della supersocietà di fatto, cioè di un soggetto diverso dalle singole società che ne sono socie illimitatamente responsabili. Questa va desunta dalla consistenza dei debiti contratti dalle singole società che ne sono socie e, d'altro canto, dalla incapacità della supersocietà di soddisfarli regolarmente. A tale ultimo proposito, risultano del tutto inconsistenti le osservazioni sulla situazione economica delle società Parte_3
e , che prescindono completamente dai dati relativi
[...] Parte_2 alla esposizione debitoria, alla situazione patrimoniale e alle perdita di esercizio sopra richiamati. In ultimo, al contrario di quanto lamentato dalle reclamanti, il Tribunale ha esaminato specificamente anche la peculiare situazione della concludendo, con valutazione approfondita, logica e CP_2 giuridicamente corretta – che non è stata specificamente contestata dalle reclamanti le quali sul punto non hanno contrapposto alcuna argomentazione contraria –, che, malgrado la superiorità formale del suo attivo e, quindi, l'astratta insussistenza del presupposto dell'insolvibilità, essa non esclude la
25 insolvenza della supersocietà di fatto alla luce tanto dell'obiettiva aleatorietà della liquidazione del patrimonio della e di realizzo di tutte le sue poste attive quanto dell'elevata entità della CP_2 situazione debitoria derivante da quelle delle altre tre società (sopradescritta).
9. Infine, l'ottavo ed ultimo motivo è inammissibile.
9.1. Le doglianze delle reclamanti sono completamente vaghe e non indicano i concreti riflessi sulla decisione reclamata.
9.2. Quanto al riferimento al socio quale amministratore di fatto, è appena il caso Parte_4 di accennare la sua pertinenza nell'economia motivazionale della decisione, fermo restando che tale qualità andrà accertata – anzi, secondo le reclamate è già in corso di accertamento innanzi al Tribunale
a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 146 l.f. da parte della curatela – in altra sede nella quale il potrà pienamente difendersi. Pt_16
10. In conclusione, il reclamo va respinto.
11. Le spese seguono la soccombenza.
11.1. Nel rapporto tra le società reclamanti e le curatele non è possibile per carenza di interesse pronunciarsi condanna delle prime al rimborso delle spese processuali in favore delle seconde giacché la soccombenza delle fallite comporta che tali spese gravino comunque sulla massa fallimentare.
11.2. Ritiene, peraltro, il Collegio che ricorra la fattispecie prevista dall'art. 94 c.p.c.. Tale norma prevede la condanna alle spese in favore dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, condanna che si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma. Siffatta condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. (Cass. ord.
9203/2020). Nella specie, tale responsabilità appare evidente avendo i l.r. proposto reclamo sulla base di elementi che provano l'esatto contrario di quanto sostenuto (in particolare, dalle dichiarazioni delle persone ascoltate è emersa in modo clamoroso la reale situazione aziendale) e su ricostruzioni fattuali smentite dalle stesse parti reclamanti in altro giudizio ed, infine, su argomenti giuridici per lo più manifestamente inconsistenti. Pertanto, (che ha proposto il reclamo quale socio e l.r. Parte_4 della della e (che ha proposto Parte_1 Parte_2 Parte_5 reclamo quale socio e l.r. della NOX PACK DIVISIONE GRANDI IMPIANTI S.R.L.), in proprio, vanno condannati in via solidale al rimborso delle spese processuali in favore delle parti reclamate.
26 11.3. Le spese si liquidano secondo i criteri di cui alle tabelle di cui al d.m. 55/2014, aggiornati con d.m. 147/2022, scaglione indeterminabile media difficoltà, secondo i valori minimi (visto il rito semplificato).
12. L'esito del reclamo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
13. Da ultimo, si dà atto che la sentenza deve essere pubblicata e iscritta sul registro delle imprese.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sul reclamo come sopra proposto, così decide:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna e in proprio ed in solido tra loro, al rimborso in Parte_4 Parte_5 favore delle parti reclamate delle spese del procedimento liquidate in complessivi € 6.079,00, oltre
15% spese generali, iva e cpa come per legge, per compenso.
3) dichiara che le parti reclamanti sono tenute al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Sentenza da pubblicarsi sul registro delle imprese.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
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