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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/12/2025, n. 2048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2048 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1917/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Silvio Primerano Parte_1
(PEC: ); Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Disconoscimento del rapporto di lavoro domestico Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 30/8/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, deducendo l'illegittimità del provvedimento n. 2202.01/06/2023.0088892, CP_1 notificatole il 19.6.2023, mediante il quale veniva disconosciuto il rapporto di lavoro domestico intercorrente fra la stessa (nella qualità di nipote acquisita) e la datrice di lavoro Parte_2 nel periodo intercorrente fra il 1°.
4.2021 e il 24.2.2023, per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c. Parte ricorrente deduceva di aver regolarmente prestato attività lavorativa secondo le modalità prescritte dal contratto sottoscritto e allegato al ricorso, in ragione del quale avrebbe dovuto svolgere le pulizie domestiche, l'acquisto di medicine e l'accompagnamento della datrice di lavoro in occasione delle visite mediche. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento Prot. 2202.01/06/2023.0088892, del verbale dell'Ispettorato CP_1
1 Territoriale del Lavoro di Vibo Valentia n. 2022008606 del 24/02/2023, della deliberazione del CP_ Comitato Regionale dell n. 44/2023 del 08.09.2023 e di ogni atto ad essi prodromico, conseguente e/o successivo e conseguentemente porli nel nulla.
2. Per effetto di quanto accertato, dichiarato e annullato sub 1. accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del rapporto di lavoro intercorso tra la sig.ra e la sig.ra nel periodo 01.04.2021 – Parte_2 Parte_3
24.02.2023 con ogni effetto di legge sulla la posizione contributiva-previdenziale della ricorrente.
3. In ogni caso con vittoria di spese, anche generali, e compensi professionali oltre oneri di legge.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro intercorso con la datrice disconosciuto dall'Ente previdenziale. Parte_2
3. Come emerge dalla documentazione versata in atti, a seguito dell'accertamento ispettivo condotto presso l'abitazione della datrice di lavoro – le cui risultanze sono riportate nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2022008606 – l'Ente previdenziale provvedeva a disconoscere il rapporto di lavoro domestico, escludendo ogni conseguente prestazione assistenziale e previdenziale derivante, stante l'insussistenza dei requisiti essenziali richiesti dall'art. 2094 c.c. connotanti il rapporto di lavoro subordinato e stante la rilevanza, all'opposto, di una collaborazione familiare, per ragioni di affectio familiaris, da parte di tutti i familiari della sig.ra Pt_2
4. Dal contratto allegato dalla parte ricorrente si evince come la stessa, dapprima si fosse obbligata ad espletare l'attività lavorativa nelle giornate del lunedì, martedì e giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e nella giornata del mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e successivamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 (all. 7 del ricorso).
5. Tuttavia, secondo quanto spontaneamente dichiarato dalla stessa ricorrente già in sede ispettiva, l'attività lavorativa veniva svolta secondo modalità differenti. Ed infatti, la ricorrente dichiara che: “Sono stata assunta dalla IG.ra , che è la nonna di mio marito, mi pare Parte_2 nel 2020, verso aprile/maggio. Vengo qui da lei 3 volte a settimana per 4 ore circa e mi occupo di comprarle e darle le medicine nei giorni in cui ci sono io, altrimenti provvedono le figlie, la porto dal medico per le visite in quanto le figlie della signora non guidano. L'ultima volta che l'ho accompagnata è stata prima di Natale quando ha levato un neo a a Vibo. Mi occupo Controparte_2 anche delle pulizie di casa. Percepisco mensilmente 470,00 euro che mi vengono corrisposti in contanti. Non ho svolto altre attività lavorative in passato con le mansioni di badante. Ho invece lavorato come bracciante agricola”.
6. Quanto contestato dall previdenziale, difatti, trova riscontro nei fatti in questione. CP_3
7. L'art. 2094 c.c. stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
8. Ed invero, parte ricorrente ha omesso di documentare l'avvenuta ricezione di pagamenti a titolo di retribuzione.
2 8.1. Sebbene sia emerso che la retribuzione veniva corrisposta in contanti, non vi è prova dell'effettiva ricezione della stessa. Infatti, la ricorrente non ha documentato, per esempio, una quietanza di pagamento scritta e firmata dalla datrice di lavoro e avente data certa per attestare il versamento, né vi è la produzione di busta paga, né nei capitoli di prova, parte ricorrente chiede di provare, mediante l'escussione di testimoni, detta circostanza.
9. Ed inoltre, non vi è prova dell'effettiva subordinazione con conseguente esclusione della collaborazione familiare accertata dagli ispettori.
9.1. Infatti, sebbene parte ricorrente chieda che vengano sentiti i testimoni, non può non rilevare la dichiarazione resa dalla medesima agli ispettori, secondo cui avrebbe esercitato la propria attività lavorativa solo tre volte a settimana (e non tutti i giorni) per quattro ore giornaliere (piuttosto che per cinque) e non può, altresì, escludersi che la stessa ricorrente abbia chiesto di sentire i testimoni sul capitolo di prova: “Vero che in pendenza di detto contratto di lavoro domestico e tuttora lei si reca ogni giorno presso la sig.ra per provvedere alle sue necessità Pt_2 giornaliere come lavarla, vestirla, cucinarle e che detta assistenza viene da lei fornita a titolo di affectio familiaris”.
10. Per tutto quanto fin qui detto, si rende necessario escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la ricorrente e la sig.ra stante la sussistenza di una mera Pt_2 collaborazione familiare, retta dall' affectio familiaris.
11. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
800,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 11/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Silvio Primerano Parte_1
(PEC: ); Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Disconoscimento del rapporto di lavoro domestico Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 30/8/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, deducendo l'illegittimità del provvedimento n. 2202.01/06/2023.0088892, CP_1 notificatole il 19.6.2023, mediante il quale veniva disconosciuto il rapporto di lavoro domestico intercorrente fra la stessa (nella qualità di nipote acquisita) e la datrice di lavoro Parte_2 nel periodo intercorrente fra il 1°.
4.2021 e il 24.2.2023, per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c. Parte ricorrente deduceva di aver regolarmente prestato attività lavorativa secondo le modalità prescritte dal contratto sottoscritto e allegato al ricorso, in ragione del quale avrebbe dovuto svolgere le pulizie domestiche, l'acquisto di medicine e l'accompagnamento della datrice di lavoro in occasione delle visite mediche. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento Prot. 2202.01/06/2023.0088892, del verbale dell'Ispettorato CP_1
1 Territoriale del Lavoro di Vibo Valentia n. 2022008606 del 24/02/2023, della deliberazione del CP_ Comitato Regionale dell n. 44/2023 del 08.09.2023 e di ogni atto ad essi prodromico, conseguente e/o successivo e conseguentemente porli nel nulla.
2. Per effetto di quanto accertato, dichiarato e annullato sub 1. accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del rapporto di lavoro intercorso tra la sig.ra e la sig.ra nel periodo 01.04.2021 – Parte_2 Parte_3
24.02.2023 con ogni effetto di legge sulla la posizione contributiva-previdenziale della ricorrente.
3. In ogni caso con vittoria di spese, anche generali, e compensi professionali oltre oneri di legge.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro intercorso con la datrice disconosciuto dall'Ente previdenziale. Parte_2
3. Come emerge dalla documentazione versata in atti, a seguito dell'accertamento ispettivo condotto presso l'abitazione della datrice di lavoro – le cui risultanze sono riportate nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2022008606 – l'Ente previdenziale provvedeva a disconoscere il rapporto di lavoro domestico, escludendo ogni conseguente prestazione assistenziale e previdenziale derivante, stante l'insussistenza dei requisiti essenziali richiesti dall'art. 2094 c.c. connotanti il rapporto di lavoro subordinato e stante la rilevanza, all'opposto, di una collaborazione familiare, per ragioni di affectio familiaris, da parte di tutti i familiari della sig.ra Pt_2
4. Dal contratto allegato dalla parte ricorrente si evince come la stessa, dapprima si fosse obbligata ad espletare l'attività lavorativa nelle giornate del lunedì, martedì e giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e nella giornata del mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e successivamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 (all. 7 del ricorso).
5. Tuttavia, secondo quanto spontaneamente dichiarato dalla stessa ricorrente già in sede ispettiva, l'attività lavorativa veniva svolta secondo modalità differenti. Ed infatti, la ricorrente dichiara che: “Sono stata assunta dalla IG.ra , che è la nonna di mio marito, mi pare Parte_2 nel 2020, verso aprile/maggio. Vengo qui da lei 3 volte a settimana per 4 ore circa e mi occupo di comprarle e darle le medicine nei giorni in cui ci sono io, altrimenti provvedono le figlie, la porto dal medico per le visite in quanto le figlie della signora non guidano. L'ultima volta che l'ho accompagnata è stata prima di Natale quando ha levato un neo a a Vibo. Mi occupo Controparte_2 anche delle pulizie di casa. Percepisco mensilmente 470,00 euro che mi vengono corrisposti in contanti. Non ho svolto altre attività lavorative in passato con le mansioni di badante. Ho invece lavorato come bracciante agricola”.
6. Quanto contestato dall previdenziale, difatti, trova riscontro nei fatti in questione. CP_3
7. L'art. 2094 c.c. stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
8. Ed invero, parte ricorrente ha omesso di documentare l'avvenuta ricezione di pagamenti a titolo di retribuzione.
2 8.1. Sebbene sia emerso che la retribuzione veniva corrisposta in contanti, non vi è prova dell'effettiva ricezione della stessa. Infatti, la ricorrente non ha documentato, per esempio, una quietanza di pagamento scritta e firmata dalla datrice di lavoro e avente data certa per attestare il versamento, né vi è la produzione di busta paga, né nei capitoli di prova, parte ricorrente chiede di provare, mediante l'escussione di testimoni, detta circostanza.
9. Ed inoltre, non vi è prova dell'effettiva subordinazione con conseguente esclusione della collaborazione familiare accertata dagli ispettori.
9.1. Infatti, sebbene parte ricorrente chieda che vengano sentiti i testimoni, non può non rilevare la dichiarazione resa dalla medesima agli ispettori, secondo cui avrebbe esercitato la propria attività lavorativa solo tre volte a settimana (e non tutti i giorni) per quattro ore giornaliere (piuttosto che per cinque) e non può, altresì, escludersi che la stessa ricorrente abbia chiesto di sentire i testimoni sul capitolo di prova: “Vero che in pendenza di detto contratto di lavoro domestico e tuttora lei si reca ogni giorno presso la sig.ra per provvedere alle sue necessità Pt_2 giornaliere come lavarla, vestirla, cucinarle e che detta assistenza viene da lei fornita a titolo di affectio familiaris”.
10. Per tutto quanto fin qui detto, si rende necessario escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la ricorrente e la sig.ra stante la sussistenza di una mera Pt_2 collaborazione familiare, retta dall' affectio familiaris.
11. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
800,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 11/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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